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	<title>reddito da lavoro dipendente &#8211; Commercialista.it</title>
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	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
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	<title>reddito da lavoro dipendente &#8211; Commercialista.it</title>
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		<title>Auto aziendali: gli optional a carico del dipendente non riducono il fringe benefit</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Mariana Maxwel]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2025 10:24:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AGENZIA DELLE ENTRATE]]></category>
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					<description><![CDATA[Le auto aziendali rappresentano da sempre uno strumento strategico per le imprese, sia in termini di efficienza operativa che di attrattiva nei confronti dei dipendenti. Tuttavia, quando un veicolo viene concesso in uso promiscuo, cioè per uso sia aziendale che personale, entra in gioco un aspetto fiscale delicato: il fringe benefit. Questo valore, che concorre [&#8230;]<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Auto-aziendali-gli-optional-a-carico-del-dipendente-non-riducono-il-fringe-benefit/">Auto aziendali: gli optional a carico del dipendente non riducono il fringe benefit</a> was first posted on Settembre 11, 2025 at 12:24 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;" data-start="415" data-end="918">Le auto aziendali rappresentano da sempre uno strumento strategico per le imprese, sia in termini di efficienza operativa che di attrattiva nei confronti dei dipendenti. Tuttavia, quando un veicolo viene concesso in uso promiscuo, cioè per uso sia aziendale che personale, entra in gioco un aspetto fiscale delicato: il <strong data-start="737" data-end="755">fringe benefit</strong>. Questo valore, che concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente, è spesso oggetto di interpretazioni e strategie per ottimizzarne l’impatto fiscale.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="920" data-end="1332">Una delle pratiche sempre più comuni è quella di far sostenere direttamente al dipendente i costi relativi ad alcuni optional, come impianti stereo più avanzati, sedili in pelle, sistemi di assistenza alla guida o verniciature speciali. L’obiettivo? Ridurre il valore del fringe benefit, nella convinzione che se l’optional non grava sull’azienda, allora non debba nemmeno concorrere al valore fiscale dell’auto.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1334" data-end="1719">Ma l’<a href="https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/home" target="_blank" rel="noopener">Agenzia delle Entrate</a> ha recentemente messo un punto fermo su questa prassi, con la <strong data-start="1427" data-end="1480">Risposta a interpello n. 233 del 3 settembre 2025</strong>. Secondo l’Amministrazione finanziaria, il valore convenzionale del fringe benefit, determinato secondo le tabelle ACI, non può essere ridotto in funzione del fatto che alcuni optional siano stati acquistati a carico del dipendente.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1721" data-end="1970">Vediamo allora cosa comporta questa presa di posizione per le aziende e per i lavoratori, quali sono i riferimenti normativi coinvolti, e soprattutto, quali strategie restano legittime per ottimizzare il trattamento fiscale delle auto aziendali.</p>
<h2 style="text-align: justify;" data-start="289" data-end="403"><strong data-start="292" data-end="403">La posizione dell’azienda</strong></h2>
<p style="text-align: justify;" data-start="405" data-end="838">Nel caso analizzato nella <strong data-start="431" data-end="484">Risposta a interpello n. 233 del 3 settembre 2025</strong>, una società ha sollevato un quesito cruciale sul tema del calcolo del fringe benefit legato all’uso promiscuo dell’auto aziendale. Nello specifico, l’azienda riteneva che gli optional acquistati a carico del dipendente, attraverso trattenute in busta paga, dovessero ridurre il valore imponibile del fringe benefit attribuito al lavoratore.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="840" data-end="1453">Secondo l’interpretazione dell’istante, infatti, la normativa vigente – in particolare l’articolo 51, comma 4, del TUIR – <strong data-start="962" data-end="1062">non richiede un collegamento diretto tra l’importo trattenuto e l’utilizzo personale del veicolo</strong>. Al contrario, ammetterebbe in modo più ampio la possibilità di dedurre qualsiasi somma versata in relazione al mezzo aziendale. A supporto di tale tesi, la società richiamava anche le <strong data-start="1248" data-end="1277">circolari n. 326 del 1997</strong> e <strong data-start="1280" data-end="1299">n. 1/E del 2007</strong>, che stabiliscono come il valore del fringe benefit sia determinato in modo forfetario, indipendentemente dai costi reali o dalla percorrenza effettuata.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1455" data-end="1849">Un altro punto centrale dell’argomentazione era legato alle <strong data-start="1515" data-end="1530">tabelle ACI</strong>, che rappresentano il parametro di riferimento per determinare il valore del fringe benefit. La società sottolineava che tali tabelle si basano sul <strong data-start="1679" data-end="1712">prezzo di listino del veicolo</strong> ma <strong data-start="1716" data-end="1746">non includono gli optional</strong>, i quali, se pagati dal dipendente, non dovrebbero quindi concorrere al calcolo del valore imponibile.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1851" data-end="2078">Da questa lettura, la conclusione sembrava logica: se il dipendente sostiene un costo diretto per accessori non inclusi nel listino base, allora tale importo dovrebbe <strong data-start="2018" data-end="2077">comportare una riduzione del valore fiscale del benefit</strong>.</p>
<h2 style="text-align: justify;" data-start="290" data-end="398"><strong data-start="293" data-end="398">La risposta dell’ADE</strong></h2>
<p style="text-align: justify;" data-start="400" data-end="818">La posizione dell’Agenzia delle Entrate, espressa in modo chiaro e definitivo nella <strong data-start="484" data-end="521">Risposta a interpello n. 233/2025</strong>, è diametralmente opposta a quella sostenuta dalla società. L’Amministrazione finanziaria ha infatti <strong data-start="623" data-end="744">rigettato l’ipotesi di poter ridurre il valore del fringe benefit sulla base degli optional acquistati dal dipendente</strong>, anche se il relativo costo è sostenuto tramite trattenute in busta paga.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="820" data-end="1346">Il chiarimento parte da un richiamo al principio di <strong data-start="872" data-end="926">onnicomprensività del reddito da lavoro dipendente</strong>, sancito dall’articolo 51, comma 1, del <strong data-start="967" data-end="975">TUIR</strong>: ogni beneficio, somma o valore percepito in connessione con il rapporto di lavoro, anche se sotto forma non monetaria, è da considerarsi reddito imponibile. L’unica eccezione ammessa è quella prevista dal <strong data-start="1182" data-end="1205">comma 4, lettera a)</strong>, che consente un criterio <strong data-start="1232" data-end="1246">forfetario</strong> di determinazione del valore dell’auto concessa in uso promiscuo, sulla base delle <strong data-start="1330" data-end="1345">tabelle ACI</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1348" data-end="1734">Tuttavia, questa deroga riguarda solo le <strong data-start="1389" data-end="1467">somme eventualmente versate dal dipendente per l’uso personale del veicolo</strong>, non anche i costi relativi a <strong data-start="1498" data-end="1521">optional aggiuntivi</strong>. L’Agenzia sottolinea che questi accessori <strong data-start="1565" data-end="1618">non sono considerati nel valore convenzionale ACI</strong> e rappresentano beni ulteriori, di natura accessoria, <strong data-start="1673" data-end="1733">non funzionali alla fruizione del veicolo in quanto tale</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1736" data-end="2115">In sostanza, anche se il dipendente contribuisce economicamente alla dotazione dell’auto, tale spesa <strong data-start="1837" data-end="1905">non ha alcun impatto sulla determinazione del reddito imponibile</strong>. Le trattenute operate per tali optional devono quindi essere considerate <strong data-start="1980" data-end="1999">spese personali</strong>, che incidono solo sul netto in busta paga e <strong data-start="2045" data-end="2079">non riducono il fringe benefit</strong> né ai fini fiscali né contributivi.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1736" data-end="2115"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone wp-image-33594 size-large" src="https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/09/imprenditrice-aprendo-la-portiera-della-macchina-1024x683.jpg" alt="" width="696" height="464" srcset="https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/09/imprenditrice-aprendo-la-portiera-della-macchina-1024x683.jpg 1024w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/09/imprenditrice-aprendo-la-portiera-della-macchina-300x200.jpg 300w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/09/imprenditrice-aprendo-la-portiera-della-macchina-768x512.jpg 768w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/09/imprenditrice-aprendo-la-portiera-della-macchina-1536x1025.jpg 1536w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/09/imprenditrice-aprendo-la-portiera-della-macchina-630x420.jpg 630w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/09/imprenditrice-aprendo-la-portiera-della-macchina-150x100.jpg 150w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/09/imprenditrice-aprendo-la-portiera-della-macchina-600x400.jpg 600w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/09/imprenditrice-aprendo-la-portiera-della-macchina-696x464.jpg 696w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/09/imprenditrice-aprendo-la-portiera-della-macchina-1068x713.jpg 1068w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/09/imprenditrice-aprendo-la-portiera-della-macchina.jpg 1920w" sizes="(max-width: 696px) 100vw, 696px" /></p>
<h2 style="text-align: justify;" data-start="250" data-end="319"><strong data-start="253" data-end="319">Implicazioni pratiche</strong></h2>
<p style="text-align: justify;" data-start="321" data-end="711">La presa di posizione dell’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 233/2025 non è soltanto un chiarimento tecnico, ma ha <strong data-start="442" data-end="477">conseguenze pratiche importanti</strong> per tutte le aziende che concedono auto in uso promiscuo ai propri dipendenti. In particolare, colpisce un’area grigia della normativa su cui molte imprese avevano costruito strategie di <strong data-start="665" data-end="691">ottimizzazione fiscale</strong> del fringe benefit.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="713" data-end="1176">Fino ad oggi, non erano rare le situazioni in cui, per contenere il valore del benefit tassabile, si ricorreva al pagamento diretto da parte del dipendente di alcuni optional o accessori del veicolo, come cerchi in lega, sensori di parcheggio, verniciature speciali o sistemi di navigazione avanzati. L’idea era che, se quegli extra non venivano sostenuti dall’azienda, allora <strong data-start="1090" data-end="1175">non dovessero concorrere alla determinazione del valore convenzionale del veicolo</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1178" data-end="1631">Ora, con questo interpello, l’Agenzia chiarisce definitivamente che <strong data-start="1246" data-end="1285">il valore ACI è fisso e forfettario</strong>, e non può essere modificato né al rialzo né al ribasso sulla base di costi effettivi, optional o trattamenti particolari. Questo significa che, anche se un dipendente paga di tasca propria (o con trattenute sullo stipendio) una parte del valore dell’auto, <strong data-start="1543" data-end="1608">il fringe benefit rimane invariato e completamente imponibile</strong> secondo i criteri ACI.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1633" data-end="2127">Per le aziende, ciò comporta la necessità di <strong data-start="1678" data-end="1715">rivedere eventuali policy interne</strong> relative alla concessione di auto aziendali con optional &#8220;personalizzabili&#8221;. In particolare, va evitato che vengano fatte promesse implicite o esplicite ai dipendenti sul fatto che pagare un optional possa alleggerire la tassazione. Per i lavoratori, invece, il rischio è quello di <strong data-start="1998" data-end="2069">sostenere un costo personale senza ottenere alcun vantaggio fiscale</strong>, rendendo di fatto la scelta economicamente svantaggiosa.</p>
<h2 style="text-align: justify;" data-start="386" data-end="468"><strong data-start="389" data-end="468"> Riferimenti normativi</strong></h2>
<p style="text-align: justify;" data-start="470" data-end="889">La risposta n. 233/2025 dell’Agenzia delle Entrate non è un caso isolato o privo di fondamento: essa si inserisce in una linea interpretativa <strong data-start="612" data-end="701">coerente con l’impianto normativo del TUIR e con la prassi amministrativa consolidata</strong>. Il pilastro normativo principale è rappresentato dall’<strong data-start="757" data-end="821">articolo 51 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR)</strong>, che disciplina la determinazione del reddito da lavoro dipendente.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="891" data-end="1356">Il <strong data-start="894" data-end="905">comma 1</strong> stabilisce il principio generale di <strong data-start="942" data-end="963">onnicomprensività</strong>, secondo cui costituiscono reddito tutte le somme e i valori percepiti, anche in natura, in relazione al rapporto di lavoro. A questo principio si affianca il <strong data-start="1123" data-end="1146">comma 4, lettera a)</strong>, che introduce una deroga per i beni concessi in uso promiscuo – come le auto aziendali – prevedendo che il valore da assoggettare a tassazione sia <strong data-start="1295" data-end="1326">forfetariamente determinato</strong> sulla base delle tabelle ACI.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1358" data-end="1793">Tale meccanismo è pensato per <strong data-start="1388" data-end="1427">semplificare il calcolo del benefit</strong> e rendere omogeneo il trattamento fiscale, evitando di dover considerare ogni singola spesa legata al veicolo. In questa logica, la spesa sostenuta dal dipendente per gli optional rappresenta un <strong data-start="1623" data-end="1656">elemento esterno e aggiuntivo</strong>, che non incide sulla fruizione del bene principale (l’auto) ma su caratteristiche accessorie, non rilevanti ai fini del fringe benefit.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1795" data-end="2183">A supporto di questa impostazione, l’Agenzia richiama anche due importanti documenti di prassi: la <strong data-start="1894" data-end="1937">circolare n. 326/E del 23 dicembre 1997</strong> e la <strong data-start="1943" data-end="1983">circolare n. 1/E del 19 gennaio 2007</strong>. In entrambi i casi si ribadisce che il valore imponibile dell’auto aziendale in uso promiscuo è determinato in maniera forfetaria, indipendentemente dai costi reali o dalle modalità d’uso del mezzo.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="2185" data-end="2457">Questi riferimenti consolidano l’orientamento secondo cui <strong data-start="2243" data-end="2349">non è possibile “personalizzare” il fringe benefit in funzione dei contributi economici del dipendente</strong>, se questi non riguardano direttamente il godimento del veicolo in sé, ma beni accessori come gli optional.</p>
<p><img decoding="async" class="wp-image-33595 size-large" src="https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/09/primo-piano-del-direttore-delle-vendite-abito-nero-che-vende-l-auto-al-cliente-1024x684.jpg" alt="" width="696" height="465" srcset="https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/09/primo-piano-del-direttore-delle-vendite-abito-nero-che-vende-l-auto-al-cliente-1024x684.jpg 1024w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/09/primo-piano-del-direttore-delle-vendite-abito-nero-che-vende-l-auto-al-cliente-300x200.jpg 300w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/09/primo-piano-del-direttore-delle-vendite-abito-nero-che-vende-l-auto-al-cliente-768x513.jpg 768w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/09/primo-piano-del-direttore-delle-vendite-abito-nero-che-vende-l-auto-al-cliente-1536x1026.jpg 1536w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/09/primo-piano-del-direttore-delle-vendite-abito-nero-che-vende-l-auto-al-cliente-629x420.jpg 629w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/09/primo-piano-del-direttore-delle-vendite-abito-nero-che-vende-l-auto-al-cliente-150x100.jpg 150w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/09/primo-piano-del-direttore-delle-vendite-abito-nero-che-vende-l-auto-al-cliente-600x401.jpg 600w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/09/primo-piano-del-direttore-delle-vendite-abito-nero-che-vende-l-auto-al-cliente-696x465.jpg 696w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/09/primo-piano-del-direttore-delle-vendite-abito-nero-che-vende-l-auto-al-cliente-1068x713.jpg 1068w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/09/primo-piano-del-direttore-delle-vendite-abito-nero-che-vende-l-auto-al-cliente.jpg 1920w" sizes="(max-width: 696px) 100vw, 696px" /></p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;" data-start="328" data-end="404"><strong data-start="331" data-end="404">Fringe Benefit auto aziendali</strong></h2>
<p style="text-align: justify;" data-start="406" data-end="699">Dopo il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate sull’impossibilità di ridurre il fringe benefit tramite il pagamento degli optional da parte del dipendente, è naturale chiedersi: <strong data-start="584" data-end="630">quali sono allora le vere strategie lecite</strong> per contenere il peso fiscale di un’auto aziendale in uso promiscuo?</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="701" data-end="818">La normativa prevede alcune soluzioni <strong data-start="739" data-end="772">perfettamente legali e sicure</strong>, purché correttamente documentate.</p>
<h3 style="text-align: justify;" data-start="701" data-end="818">Vediamole:</h3>
<ol style="text-align: justify;" data-start="820" data-end="2545">
<li data-start="820" data-end="1326">
<p data-start="823" data-end="1326"><strong data-start="823" data-end="878">Contributo mensile del dipendente per l’uso privato</strong><br data-start="878" data-end="881" />La lettera <strong data-start="895" data-end="935">a) del comma 4 dell’art. 51 del TUIR</strong> consente di <strong data-start="948" data-end="990">abbattere il valore del fringe benefit</strong> in misura pari alle <strong data-start="1011" data-end="1062">somme effettivamente corrisposte dal lavoratore</strong> per la possibilità di utilizzare il veicolo anche a fini personali. Tuttavia, questo contributo <strong data-start="1159" data-end="1187">deve essere formalizzato</strong> in un contratto o accordo scritto e deve riferirsi <strong data-start="1239" data-end="1285">esclusivamente all’uso personale del mezzo</strong>, non a optional o altri costi indiretti.</p>
</li>
<li data-start="1328" data-end="1729">
<p data-start="1331" data-end="1729"><strong data-start="1331" data-end="1372">Scelta di veicoli con minor costo ACI</strong><br data-start="1372" data-end="1375" />Le <strong data-start="1381" data-end="1396">tabelle ACI</strong> variano molto in base al modello del veicolo e al tipo di alimentazione. Per esempio, <strong data-start="1483" data-end="1534">auto ibride, elettriche o di piccola cilindrata</strong> presentano spesso un <strong data-start="1556" data-end="1588">costo chilometrico inferiore</strong>, che si riflette in un fringe benefit più contenuto. Una scelta oculata in fase di assegnazione può portare a <strong data-start="1699" data-end="1728">notevoli risparmi fiscali</strong>.</p>
</li>
<li data-start="1731" data-end="2139">
<p data-start="1734" data-end="2139"><strong data-start="1734" data-end="1795">Limitazione dell’uso personale (esclusione uso promiscuo)</strong><br data-start="1795" data-end="1798" />Se l’auto viene concessa <strong data-start="1826" data-end="1862">esclusivamente per uso aziendale</strong> (ad esempio, con obbligo di restituzione fuori dall’orario lavorativo), <strong data-start="1935" data-end="1976">non si configura alcun fringe benefit</strong>. Naturalmente, questa modalità va <strong data-start="2011" data-end="2061">dimostrata con documentazione certa e coerente</strong>, come policy aziendali, regolamenti interni e gestione dei rientri del mezzo.</p>
</li>
<li data-start="2141" data-end="2545">
<p data-start="2144" data-end="2545"><strong data-start="2144" data-end="2213">Determinazione analitica anziché forfetaria (in casi particolari)</strong><br data-start="2213" data-end="2216" />Anche se meno frequente, è possibile – in alternativa al metodo forfetario ACI – utilizzare la <strong data-start="2314" data-end="2365">determinazione analitica del valore del benefit</strong>, basata su percorrenza reale, costi effettivi e quote uso privato. Si tratta però di un metodo più complesso e che richiede documentazione precisa e costante (es. uso di logbook).</p>
</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;" data-start="2547" data-end="2693">In sintesi, ridurre il fringe benefit è possibile, ma solo se si agisce all’interno delle regole, con trasparenza e coerenza contrattuale.</p>
<h2 style="text-align: justify;" data-start="316" data-end="390"><strong data-start="319" data-end="390"> Guida pratica</strong></h2>
<p style="text-align: justify;" data-start="392" data-end="707">Il fringe benefit derivante dalla concessione di un’<strong data-start="444" data-end="479">auto aziendale ad uso promiscuo</strong> viene determinato, salvo casi eccezionali, <strong data-start="523" data-end="545">in modo forfetario</strong>, utilizzando le <strong data-start="562" data-end="604">tabelle ACI (Automobile Club d’Italia)</strong>, aggiornate ogni anno e pubblicate in Gazzetta Ufficiale.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="392" data-end="707">Ma come funziona esattamente questo calcolo?</p>
<h3 style="text-align: justify;" data-start="709" data-end="728">Formula base</h3>
<p style="text-align: justify;" data-start="729" data-end="800">Il valore imponibile del fringe benefit si determina nel modo seguente:</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="802" data-end="854"><strong data-start="802" data-end="854">30% del costo chilometrico ACI × 15.000 km annui</strong></p>
<p style="text-align: justify;" data-start="856" data-end="1027">Questa è la <strong data-start="868" data-end="897">percorrenza convenzionale</strong> fissata dalla norma, indipendentemente dai chilometri realmente percorsi. Il <strong data-start="975" data-end="1001">costo chilometrico ACI</strong>, invece, varia in base a:</p>
<ul style="text-align: justify;" data-start="1028" data-end="1160">
<li data-start="1028" data-end="1070">
<p data-start="1030" data-end="1070">Marca, modello e cilindrata del veicolo;</p>
</li>
<li data-start="1071" data-end="1132">
<p data-start="1073" data-end="1132">Tipo di alimentazione (benzina, diesel, elettrico, ibrido);</p>
</li>
<li data-start="1133" data-end="1160">
<p data-start="1135" data-end="1160">Anno di immatricolazione.</p>
</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify;" data-start="1162" data-end="1184">Esempio pratico</h3>
<p style="text-align: justify;" data-start="1185" data-end="1329">Supponiamo che una società assegni a un dipendente un’auto con un <strong data-start="1251" data-end="1293">costo chilometrico ACI pari a €0,60/km</strong>. Il fringe benefit imponibile sarà:</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1331" data-end="1471">0,60 € × 15.000 km = <strong data-start="1352" data-end="1362">€9.000</strong><br data-start="1362" data-end="1365" />30% di €9.000 = <strong data-start="1381" data-end="1397">€2.700 annui</strong><br data-start="1397" data-end="1400" />(= <strong data-start="1403" data-end="1419">€225 al mese</strong> da aggiungere al reddito imponibile del dipendente)</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1473" data-end="1543">Questo importo sarà soggetto sia a <strong data-start="1508" data-end="1542">IRPEF che a contribuzione INPS</strong>.</p>
<h3 style="text-align: justify;" data-start="1545" data-end="1577">Novità normative dal 2020</h3>
<p style="text-align: justify;" data-start="1578" data-end="1755">Ricordiamo che, a partire dal 1° luglio 2020, sono state introdotte nuove <strong data-start="1652" data-end="1692">aliquote di tassazione differenziata</strong> in base alle <strong data-start="1706" data-end="1738">emissioni di CO₂ del veicolo</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1578" data-end="1755">In particolare per emissioni:</p>
<ul style="text-align: justify;" data-start="1756" data-end="1948">
<li data-start="1756" data-end="1813">
<p data-start="1758" data-end="1813">≤ 60 g/km → fringe benefit tassato al <strong data-start="1806" data-end="1813">25%</strong></p>
</li>
<li data-start="1814" data-end="1858">
<p data-start="1816" data-end="1858">61-160 g/km → tassazione <strong data-start="1851" data-end="1858">30%</strong></p>
</li>
<li data-start="1859" data-end="1904">
<p data-start="1861" data-end="1904">161-190 g/km → tassazione <strong data-start="1897" data-end="1904">50%</strong></p>
</li>
<li data-start="1905" data-end="1948">
<p data-start="1907" data-end="1948">Emissioni &gt; 190 g/km → tassazione <strong data-start="1941" data-end="1948">60%</strong></p>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;" data-start="1950" data-end="2109">Quindi la scelta del veicolo ha <strong data-start="1982" data-end="2021">un impatto diretto sulla tassazione</strong>: optare per auto più ecologiche può ridurre significativamente il beneficio imponibile.</p>
<h2 style="text-align: justify;" data-start="337" data-end="437"><strong data-start="340" data-end="437">Fatturazione degli optional</strong></h2>
<p style="text-align: justify;" data-start="439" data-end="810">A seguito dei chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 233/2025, molte aziende si stanno interrogando su soluzioni alternative per evitare che il pagamento degli optional ricada sul fringe benefit. Una delle ipotesi più discusse è quella di fatturare direttamente al dipendente il costo degli optional richiesti al momento dell’ordine del veicolo.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="812" data-end="1157">In teoria, si potrebbe pensare che, se l’optional non transita in alcun modo per l’azienda (né come costo né come trattenuta), ma viene pagato direttamente dal lavoratore al concessionario o al fornitore, allora non vi sia alcuna correlazione fiscale con il fringe benefit. Tuttavia, questa impostazione comporta rilevanti criticità.</p>
<h3 style="text-align: justify;" data-start="1159" data-end="1191">La posizione dell’Agenzia</h3>
<p style="text-align: justify;" data-start="1192" data-end="1534">Come chiarito dall’Agenzia, il valore del fringe benefit si basa esclusivamente sulle tabelle ACI, che non distinguono tra auto “base” e auto dotate di optional. Quindi, anche se l’optional viene fatturato e pagato separatamente, il valore convenzionale rimane lo stesso, perché si basa sulla configurazione omologata del veicolo.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1536" data-end="1905">Inoltre, se l’azienda consente al dipendente di scegliere e pagare direttamente accessori aggiuntivi su un’auto aziendale già ordinata o configurata, si potrebbe configurare un caso di beneficio accessorio non formalizzato, ma comunque legato al rapporto di lavoro. Questo comporterebbe rischi di contestazione da parte dell’Amministrazione finanziaria.</p>
<h3 style="text-align: justify;" data-start="1907" data-end="1935">Attenzione agli abusi</h3>
<p style="text-align: justify;" data-start="1936" data-end="2204">In casi estremi, l’Agenzia potrebbe considerare l’operazione come un tentativo di elusione fiscale, soprattutto se l’optional contribuisce ad aumentare il valore commerciale o il comfort del veicolo aziendale, mantenendo inalterato il fringe benefit ufficiale.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="2206" data-end="2411">In sintesi, la fatturazione diretta degli optional al dipendente non è sufficiente per escluderli dal computo del fringe benefit, e anzi può esporre l’azienda a controlli o rilievi in caso di verifica.</p>
<h2 style="text-align: justify;" data-start="285" data-end="372"><strong data-start="288" data-end="372">Conclusione</strong></h2>
<p style="text-align: justify;" data-start="374" data-end="814">La risposta n. 233/2025 dell’Agenzia delle Entrate mette definitivamente fine a una pratica piuttosto diffusa, ma fiscalmente infondata: <strong data-start="511" data-end="624">quella di ridurre il valore del fringe benefit attraverso il pagamento degli optional da parte del dipendente</strong>. Secondo l’Amministrazione finanziaria, il valore imponibile va determinato <strong data-start="701" data-end="740">in modo forfetario e standardizzato</strong> tramite le tabelle ACI, senza eccezioni per costi accessori o aggiuntivi.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="816" data-end="1265">Questo chiarimento ha <strong data-start="838" data-end="875">importanti implicazioni operative</strong> per le aziende, che devono aggiornare le proprie politiche di gestione dei benefit aziendali, e per i lavoratori, che devono essere correttamente informati sull’<strong data-start="1037" data-end="1066">effettivo impatto fiscale</strong> delle scelte relative ai veicoli aziendali. Pagare un optional di tasca propria <strong data-start="1147" data-end="1192">non comporta alcuna riduzione delle tasse</strong>, e anzi può comportare un <strong data-start="1219" data-end="1237">aggravio netto</strong> sulla retribuzione mensile.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1267" data-end="1341">È quindi fondamentale puntare su <strong data-start="1300" data-end="1334">strategie lecite e documentate</strong>, come:</p>
<ul style="text-align: justify;" data-start="1342" data-end="1555">
<li data-start="1342" data-end="1418">
<p data-start="1344" data-end="1418">la <strong data-start="1347" data-end="1377">scelta oculata del veicolo</strong> (valutando le emissioni e il costo ACI);</p>
</li>
<li data-start="1419" data-end="1486">
<p data-start="1421" data-end="1486">la <strong data-start="1424" data-end="1485">pianificazione contrattuale dei contributi del dipendente</strong>;</p>
</li>
<li data-start="1487" data-end="1555">
<p data-start="1489" data-end="1555">l’<strong data-start="1491" data-end="1524">esclusione dell’uso personale</strong> nei casi in cui sia possibile.</p>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;" data-start="1557" data-end="1932">Nel contesto attuale, dove il fisco tende a una crescente standardizzazione e digitalizzazione dei controlli, diventa sempre più importante <strong data-start="1697" data-end="1733">prevenire errori e contestazioni</strong>. Agire con trasparenza e secondo quanto previsto dalla legge <strong data-start="1795" data-end="1824">non solo tutela l’azienda</strong>, ma contribuisce a creare un rapporto sano e corretto con i lavoratori e con l’amministrazione finanziaria.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Auto-aziendali-gli-optional-a-carico-del-dipendente-non-riducono-il-fringe-benefit/">Auto aziendali: gli optional a carico del dipendente non riducono il fringe benefit</a> was first posted on Settembre 11, 2025 at 12:24 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>Indennità di trasferta</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/indennit224-di-trasferta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Laura Bargone]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2018 06:56:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto del Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[FINANZA ED AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[LEGGI E GIURISPRUDENZA]]></category>
		<category><![CDATA[articolo 51 tuir]]></category>
		<category><![CDATA[comma 5 articolo 51]]></category>
		<category><![CDATA[imposizione contributiva]]></category>
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		<category><![CDATA[luogo di lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[reddito da lavoro dipendente]]></category>
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		<category><![CDATA[trasferta fuori dal comune]]></category>
		<category><![CDATA[trasfertista]]></category>
		<category><![CDATA[vitto e alloggio]]></category>
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					<description><![CDATA[Analisi delle caratteristiche dell’indennità di trasferta prevista all’articolo 51 comma 5 del TUIR<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/indennit224-di-trasferta/">Indennità di trasferta</a> was first posted on Dicembre 12, 2018 at 7:56 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il reddito da lavoro dipendente è costituito essenzialmente da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti, nel periodo  d’imposta anche sotto forma di erogazioni liberali in relazione al rapporto di lavoro; vengono considerate percepite nel periodo d’imposta anche le somme erogate ed i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello a cui di riferiscono; nella categoria dei redditi di lavoro rientrano anche i compensi e le indennità conseguiti sulla base del rapporto, ma indipendentemente dall’effettiva prestazione di lavoro. </p>
<p>Indennità di trasferta </p>
<p>Analisi delle caratteristiche dell’indennità di trasferta prevista all’articolo 51 comma 5 del TUIR. </p>
<p>Il reddito da lavoro dipendente è costituito essenzialmente da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti, nel periodo  d’imposta anche sotto forma di erogazioni liberali in relazione al rapporto di lavoro; vengono considerate percepite nel periodo d’imposta anche le somme erogate ed i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello a cui di riferiscono; nella categoria dei redditi di lavoro rientrano anche i compensi e le indennità conseguiti sulla base del rapporto, ma indipendentemente dall’effettiva prestazione di lavoro. </p>
<p>Uno degli obblighi del lavoratore è quello di svolgere la propria attività lavorativa nel luogo stabilito dal datore di lavoro indicato nel contratto di lavoro; la sede di lavoro non potrà essere l’abitazione del lavoratore, salvo i casi di lavoro a domicilio e telelavoro. Ogni volta che il datore di lavoro chiede al lavoratore di effettuare la propria prestazione lavorativa in una sede diversa da quella contrattualmente prevista si dice che il lavoratore è in “trasferta”: la trasferta viene quindi definita come lo spostamento temporaneo del lavoratore verso un’altra località rispetto a quella in cui egli svolge normalmente la sua attività lavorativa; i contratti collettivi generalmente disciplinano in maniera esauriente la trasferta ma, oltre a quelli stabiliti dal contratto collettivo, il datore di lavoro non ha limiti generali al suo potere di assegnare la trasferta al lavoratore, se non quello del rispetto della libertà e della dignità dello stesso sulla base dell’articolo 41 della Costituzione. </p>
<p>Le caratteristiche della trasferta sono le seguenti:</p>
<p>·         la permanenza del legame del lavoratore con l’abituale luogo di lavoro,</p>
<p>·         la temporaneità del mutamento del luogo di esecuzione della prestazione;</p>
<p>·         l’effettuazione della prestazione lavorativa in esecuzione di un ordine di servizio del datore di lavoro. </p>
<p>Le indennità e i rimborsi delle spese che il lavoratore sostiene in occasione della trasferta, vengono disciplinati dal comma 5 dell’art. 51 del TUIR: sono previste delle imposizioni fiscali differenti a seconda che la trasferta venga effettuata nell’ambito del comune nel quale si trova la sede di lavoro o fuori da esso: il diverso criterio di imposizione fiscale, deriva principalmente dal fatto che al lavoratore, a fronte delle spese di produzione del reddito, viene riconosciuta una specifica detrazione d’imposta e quindi tutti i valori e le somme che il lavoratore percepisce in relazione al rapporto di lavoro, compresi i rimborsi spese, sono assoggettati a tassazione tranne le deroghe previste appunto dall’articolo 51 del TUIR. </p>
<p>Tutte le indennità e i rimborsi di spese per le trasferte nell’ambito del territorio comunale in cui si trova la sede di lavoro, ad eccezione dei rimborsi per le spese di trasporto, concorrono integralmente a formare il reddito; per poter applicare la norma in oggetto non assume nessuna rilevanza l’ampiezza del comune in cui il dipendente ha la sede di lavoro o l’eventuale ripartizione del territorio in entità subcomunali, come per esempio le frazioni, perché si parla comunque di territorio comunale. </p>
<p>Per l’esclusione del reddito imponibile delle spese di trasporto è necessario che le spese siano comprovate dalla documentazione rilasciata dal vettore (es. Biglietti autobus o ricevuta del taxi) e che dalla documentazione interna dell’azienda risulti in quale giorno l’attività del lavoratore è stata svolta all’esterno della sede di lavoro. </p>
<p>In caso di trasferta fuori dal comune nel quale si trova la sede di lavoro è possibile scegliere uno dei tre sistemi indicati di seguito, che però una volta stabilito troverà applicazione per l’intera durata della trasferta non potendo usare criteri diversi per le singole giornate comprese nel periodo in cui il dipendente si trova fuori dalla sede di lavoro; inoltre qualunque sia il sistema prescelto, i rimborsi analitici delle spese di viaggio, anche sotto forma di indennità chilometrica e di trasporto, non concorrono a formare il reddito quando sono rimborsate sulla base di idonea documentazione mentre ogni altro rimborso di spese ulteriore rispetto al sistema prescelto, sarà soggetto a tassazione. L’indennità di trasferta viene determinata in modo puntuale in relazione agli effettivi giorni in cui la prestazione lavorativa è resa al di fuori della sede di lavoro. </p>
<p>L’articolo 51, comma 5 del D. P. R n. 917/1986, prevede che le somme erogate ai lavoratori a fronte di una trasferta fuori dal comune di lavoro, siano esenti da imposizione contributiva fino alla soglia giornaliera di € 46,48 in Italia e di €77,47 all’estero; queste esenzioni sono ridotte di un terzo nel caso in cui al lavoratore viene riconosciuto un rimborso delle spese di vitto o alloggio e di due terzi nel caso in cui l’azienda rimborsa le spese sia di vitto che di alloggio; la quota di indennità che non concorre a formare il reddito non subisce alcuna riduzione in relazione alla durata della trasferta che potrà quini anche essere inferiore a 24 ore o comunque una trasferta che non prevede nessun pernottamento fuori sede. Se viene corrisposta, unitamente al rimborso analitico delle spese di vitto e alloggio anche un’indennità di trasferta, le soglie di € 46,48 e € 77,47 saranno ridotte ad € 30,99 al giorno (€ 51,65 all’estero) in caso di rimborso di spese di vitto o alloggio o vitto o alloggio forniti gratuitamente ed € 15,49€ al giorno (€25,82 all’estero) nel caso in cui vengano rimborsate sia le spese di vitto che quelle di alloggio o nel caso in cui siano forniti gratuitamente. </p>
<p>I rimborsi analitici delle spese di vitto e alloggio, spese di viaggio e di trasporto non concorrono a formare il reddito ed inoltre viene escluso da imposizione il rimborso di altre spese anche non documentabili se vengono analiticamente attestate fino ad € 15,49 (€ 25,82 in caso di trasferte all’estero); l’eventuale corresponsione di una indennità in aggiunta al rimborso analitico indipendentemente dall’importo, concorre interamente a formare il reddito di lavoro dipendente. </p>
<p>In riferimento alla documentazione di viaggio e trasporto le spese per i viaggi compiuti con mezzi pubblici come ferrovie e aerei sono direttamente documentabili, mentre i viaggi compiuti con i mezzi propri devono essere determinate dal datore di lavoro sulla base di elementi concordanti, diretti ed indiretti. </p>
<p>Il comma 6 dell’articolo 51, fa invece riferimento alla figura del trasfertista che si ha nel momento in cui dal contratto di lavoro emerge che l’attività viene svolta in modo continuativo fuori dalla sede di lavoro e il contratto di lavoro non stabilisce una sede di lavoro predeterminata; la qualifica di trasfertista è demandata alle parti ed individuata in chi non è in trasferta e non ha quindi una missione specifica da svolgere in un luogo ben preciso. </p>
<p>In questo caso le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto allo svolgimento di attività lavorative in luoghi sempre diversi anche se con carattere di continuità, le indennità di navigazione e di volo che sono previste dalla legge o dal contratto collettivo e le indennità previste dall’articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959 n. 1229 concorrono a formare il reddito nella misura del 50% del loro ammontare. </p>
<p>La previsione normativa dell’articolo 51, comma 6 consente di stabilire, al momento dell’assunzione, indennità o maggiorazioni di retribuzioni funzionali o direttamente imputabili alle particolari caratteristiche dell’attività lavorativa. </p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/indennit224-di-trasferta/">Indennità di trasferta</a> was first posted on Dicembre 12, 2018 at 7:56 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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