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	<title>rate | Commercialista.it</title>
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	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
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	<title>rate | Commercialista.it</title>
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	<item>
		<title>Guida fiscale alle agevolazioni inerenti l&#8217;abitazione principale requisiti e termini</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Fisco-e-Tributi/abitazione-principale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Commercialista.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Jul 2023 08:47:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[abitazione principale]]></category>
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					<description><![CDATA[<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Fisco-e-Tributi/abitazione-principale/">Guida fiscale alle agevolazioni inerenti l&#8217;abitazione principale requisiti e termini</a> was first posted on Luglio 9, 2023 at 10:47 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Fisco-e-Tributi/abitazione-principale/">Guida fiscale alle agevolazioni inerenti l&#8217;abitazione principale requisiti e termini</a> was first posted on Luglio 9, 2023 at 10:47 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rivalutazione Immobili</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Fisco-e-Tributi/rivalutazione-immobili/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2022 17:00:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[agenzia entrate]]></category>
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					<description><![CDATA[Rivalutazione di immobili, commercialista esperto e specializzato, affrancamento e calcolo delle rate, atto di diniego, plusvalenza.<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Fisco-e-Tributi/rivalutazione-immobili/">Rivalutazione Immobili</a> was first posted on Dicembre 30, 2022 at 6:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Rivalutazione di immobili, commercialista esperto e specializzato, affrancamento e calcolo delle rate, atto di diniego, plusvalenza.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Fisco-e-Tributi/rivalutazione-immobili/">Rivalutazione Immobili</a> was first posted on Dicembre 30, 2022 at 6:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>RIVALUTAZIONE IMMOBILI IMPRESE: LE RATE VERSATE IN MODO ERRATO NON SONO SOGGETTE A SANZIONE</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/rivalutazione-immobili-imprese-le-rate-versate-in-modo-errato-non-sono-soggette-a-sanzione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2017 07:30:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Sintesi della risoluzione della Agenzia delle Entrate 70/E del 23.10.2013<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/rivalutazione-immobili-imprese-le-rate-versate-in-modo-errato-non-sono-soggette-a-sanzione/">RIVALUTAZIONE IMMOBILI IMPRESE: LE RATE VERSATE IN MODO ERRATO NON SONO SOGGETTE A SANZIONE</a> was first posted on Gennaio 7, 2017 at 8:30 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>In base alla risoluzione della Agenzia delle Entrate 70/E del 23. 10. 2013 le società e gli enti che hanno optato per la rivalutazione degli  immobili versando l’imposta sostitutiva in modo errato causa dubbia interpretazione della norma istitutiva, sono esenti da sanzioni. </p>
<p>Rivalutazione immobili imprese: le rate versate in modo errato non sono soggette a sanzione</p>
<p>In base alla risoluzione della Agenzia delle Entrate 70/E del 23. 10. 2013 le società e gli enti che hanno optato per la rivalutazione degli  immobili versando l’imposta sostitutiva in modo errato causa dubbia interpretazione della norma istitutiva, sono esenti da sanzioni. La risoluzione n. 70/E del 23 ottobre, riconosce  la difficoltà interpretativa della disposizione che  ruotano intorno al calcolo degli interessi dovuti in caso di scelta per il versamento rateizzato delle somme e al numero di rate. L’articolo 15 del Decreto Anticrisi, commi da 16 a 23 Dl 185/2008 ha concesso alle società, di persone e di capitali, ed a tutti i soggetti indicati nell’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del Tuir, nonché alle società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, che non adottano i principi contabili internazionali, la possibilità di rivalutare i beni immobili risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2007, a esclusione delle aree fabbricabili e degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa, pagando un’imposta sostitutiva dell’Irpef, dell’Ires, dell’Irap e di eventuali addizionali. </p>
<p>Chi si è avvalso di questa chance ha anche potuto optare per il versamento dilazionato in un massimo di tre rate e, a tal proposito, la norma indicava, come scadenza della prima, il termine di pagamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, per le altre due (su cui calcolare gli interessi legali in misura pari al 3% annuo), il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d’imposta successivi. </p>
<p> <br />
Ebbene, il documento di prassi fa notare che parlare di interessi legali al 3% annuo può effettivamente generare confusione, considerato che la misura del saggio degli interessi legali, per sua natura, è variabile e “mal si concilia con l’indicazione di uno specifico tasso di interesse. Pertanto, ove il legislatore avesse voluto far riferimento al saggio degli interessi legali, non ne avrebbe indicato l’esatta misura”. Il dilemma nasce, quindi, dall’uso pleonastico del termine “legali”. Ribadito, dunque, che gli interessi andavano applicati nella misura del 3% annuo, tuttavia, nel rispetto del principio di tutela dell’affidamento e della buona fede del contribuente (articolo 10 della legge 212/2000 &#8211; Statuto dei diritti del contribuente), i contribuenti, che hanno frainteso la lettera della disposizione e applicato alle rate successive alla prima interessi minori, saranno esenti da sanzioni. Per analogia interpretativa non saranno punite le imprese che non hanno inteso la tassatività del numero delle tre rate, pensando di potersi comunque avvalere anche dell’ulteriore modalità di versamento dilazionato prevista dall’articolo 20 del Dlgs 241/1997. </p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>
<p> </p>
</td>
<td>
<p> </p>
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<p> </p>
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<p>O CHIAMATE IL NUMERO VERDE 800. 19. 27. 52</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p> </p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/rivalutazione-immobili-imprese-le-rate-versate-in-modo-errato-non-sono-soggette-a-sanzione/">RIVALUTAZIONE IMMOBILI IMPRESE: LE RATE VERSATE IN MODO ERRATO NON SONO SOGGETTE A SANZIONE</a> was first posted on Gennaio 7, 2017 at 8:30 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ABITAZIONE PRINCIPALE: Come tutelarla da  Equitalia e dagli altri enti di accertamento e riscossione, sia a livello locale che nazionale</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/abitazione-principale-come-tutelarla-da-equitalia-e-dagli-altri-enti-di-accertamento-e-riscossione-sia-a-livello-locale-che-nazionale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Apr 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Abitazione Principale]]></category>
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					<description><![CDATA[Guida per difendere la propria abitazione<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/abitazione-principale-come-tutelarla-da-equitalia-e-dagli-altri-enti-di-accertamento-e-riscossione-sia-a-livello-locale-che-nazionale/">ABITAZIONE PRINCIPALE: Come tutelarla da  Equitalia e dagli altri enti di accertamento e riscossione, sia a livello locale che nazionale</a> was first posted on Aprile 24, 2016 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Con il recente Decreto del Fare D. L. 69/2013 è stata ridotta e circoscritta l’azione esecutiva sulle proprietà immobiliari del (contribuente) debitore.   Infatti, Equitalia e tutti gli enti di accertamento e riscossione, sia a livello locale che nazionale, non possono più dare corso  all’espropriazione se l’unico immobile di proprietà del debitore è adibito ad uso abitativo.</p>
<p>Con il recente Decreto del Fare D. L. 69/2013 è stata ridotta e circoscritta l’azione esecutiva sulle proprietà immobiliari del (contribuente) debitore.   Infatti, Equitalia e tutti gli enti di accertamento e riscossione, sia a livello locale che nazionale, non possono più dare corso  all’espropriazione se l’unico immobile di proprietà del debitore è adibito ad uso abitativo.</p>
<h2>Requisiti</h2>
<p>Come detto il debitore deve avere come unico immobile l’abitazione principale, inoltre,  è basilare che vi abbia stabilito la propria residenza anagrafica.</p>
<h2>Estensione del grado di tutela alle pertinenze</h2>
<p>La stessa Equitalia con nota mese di luglio 2013 ha chiarito che il grado di tutela di estende anche alle pertinenza della abitazione principale (box, garage, cantina, etc. ) incluse quelle accatastate autonomamente.</p>
<h2>Esclusioni</h2>
<p>Sono escluse dalla tutela in oggetto le abitazioni di lusso ed i fabbricati con classe catastale A/8 ed A/9.</p>
<p>Negli altri casi (non abitazione prinpale ad unicum del debitore e non appartenenza classe A/8 ed A/9) l’espropriazioni immobiliare è concessa se l’importo complessivo del credito vantato supera la soglia di €. 120. 000 (centoventimilaeuro). Ciodetto, la richiamata azione esecutiva, può essere avviata solo se in precedenza si è scritta ipoteca e siano decorsi almeno sei mesi dalla stessa (iscrizione  ipoteca) senza che il debito sia stato estinto.</p>
<p>Per ricevere assistenza ed un <a href="https://ps37mp82fs6.typeform.com/to/Q4UUtwf7?typeform-source=www.commercialista.it#campagna=piede_articoli">primo contatto clicca qui</a></p>
<p>Per casi urgenti o chiarimenti contattaci al</p>
<p>nostro numero verde 800. 19. 27. 52</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/abitazione-principale-come-tutelarla-da-equitalia-e-dagli-altri-enti-di-accertamento-e-riscossione-sia-a-livello-locale-che-nazionale/">ABITAZIONE PRINCIPALE: Come tutelarla da  Equitalia e dagli altri enti di accertamento e riscossione, sia a livello locale che nazionale</a> was first posted on Aprile 24, 2016 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>UNICO 2015 REDDITI 2014: Termini di versamento ed oneri e spese deducibili e detraibili</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/unico-2015-redditi-2014-termini-di-versamento-ed-oneri-e-spese-deducibili-e-detraibili/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2015 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Dichiarazione]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[Termini di versamento ed oneri e spese deducibili e detraibili UNICO 2015 REDDITI 2014]]></category>
		<category><![CDATA[UNICO PF ELENCO SPESE ED ONERI DEDUCIBILI E DETRAIBILI]]></category>
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					<description><![CDATA[Guida alla dichiarazione dei redditi compilazione e termini di presentazione e versamento<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/unico-2015-redditi-2014-termini-di-versamento-ed-oneri-e-spese-deducibili-e-detraibili/">UNICO 2015 REDDITI 2014: Termini di versamento ed oneri e spese deducibili e detraibili</a> was first posted on Giugno 9, 2015 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>SCADENZA VERSAMENTO IMPOSTE: Si fa notare che al momento la scadenza per il versamento delle imposte, prive della maggiorazione dello 0. 40% è il 16. 06. 2015, è imminente rinvio al 06. 07. 2015. </p>
<p> </p>
<p>UNICO 2015 REDDITI 2014: Termini di versamento ed oneri e spese deducibili e detraibili</p>
<p> </p>
<p>SCADENZA VERSAMENTO IMPOSTE: Si fa notare che al momento la scadenza per il versamento delle imposte, prive della maggiorazione dello 0. 40% è il 16. 06. 2015, è imminente rinvio al 06. 07. 2015. </p>
<p> </p>
<p>Attenzione le scadenze per il versamento delle imposte rateizzabili sono:</p>
<p>·                       16 giugno per il versamento con Modello F24 sia della prima rata del saldo IRPEF 2014 che quella dell’acconto IRPEF 2015, ovvero l’anticipo sulle tasse che si vanno a pagare l’anno successivo per quanto guadagnato nell’anno in corso;</p>
<p>·                       Il versamento del 16 giugno 2015 può essere effettuato anche entro il 16 luglio con una maggiorazione dello 0,4%. </p>
<p>è previsto imminente decreto, come negli ultimi anni, che proroga:                                                                                                                    </p>
<p>·                       il versamento del 16 giugno 2015 al 6 luglio 2015 senza maggiorazione;</p>
<p>·                       ed  il versamento del 16 luglio 2015 con maggiorazione dello 0. 40% al 20 agosto. </p>
<p>il termine  per l’invio in modalità telematica della dichiarazione dei redditi è:</p>
<p>·            il 30 settembre 2015. </p>
<p>Rateazione: Come Funziona</p>
<p>Tutti i contribuenti possono versare in rate mensili le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte, ad eccezione dell’acconto di novembre che deve essere versato in un’unica soluzione. In ogni caso il pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre. </p>
<p>Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi nella misura del 4 per cento annuo, da calcolarsi secondo il metodo commerciale, tenendo conto del periodo decorrente dal giorno successivo a quello di scadenza della prima rata fino alla data di scadenza della seconda. </p>
<p>Si ricorda che gli interessi da rateazione non devono essere cumulati all’imposta, ma devono essere versati separatamente. </p>
<p>I contribuenti non titolari di partita IVA possono effettuare il pagamento della prima rata entro il 16 giugno 2015 ovvero entro il 16 luglio 2015 maggiorando l’importo dovuto dello 0,40 per cento a titolo d’interesse corrispettivo. Per le rate successive si applicano gli interessi indicati nella seguente tabella:</p>
<p><img decoding="async" src="https://www.commercialista.it/https://www. Commercialista. It/Portals/84/UNICO/RATE_1. Png" alt="RATE_1. Png" /></p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>I contribuenti titolari di partita IVA possono anch’essi effettuare il pagamento della prima rata entro il 16 giugno 2015, ovvero entro il 16 luglio 2015 maggiorando l’importo dovuto dello 0,40 per cento a titolo d’interesse corrispettivo. Per le rate successive si applicano gli interessi indicati nella seguente tabella:</p>
<p><img decoding="async" src="https://www.commercialista.it/https://www. Commercialista. It/Portals/84/UNICO/RATE_2. Png" alt="RATE_2. Png" /></p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>Alleghiamo sintesi quadro RP</p>
<p>QUADRO RP &#8211; Oneri e spese</p>
<p>Questo quadro è destinato all’indicazione di specifici oneri che, a seconda dei casi, possono essere fatti valere nella dichiarazione in due</p>
<p>diversi modi:</p>
<p> alcuni (oneri detraibili) consentono di detrarre dall’imposta una percentuale della spesa sostenuta;</p>
<p> altri (oneri deducibili) permettono di ridurre il reddito imponibile su cui si calcola l’imposta lorda. </p>
<p>Si ricorda che alcuni oneri e spese sono ammessi in detrazione o in deduzione anche se sono stati sostenuti per i familiari. </p>
<p> </p>
<p>ONERI DETRAIBILI</p>
<p>Spese che danno diritto alla detrazione del 19 per cento (da indicare nella sezione I del quadro RP) </p>
<p>a) Spese sostenute dal contribuente nell’interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico (v. Parte II, capitolo 4 “Familiari a carico”):</p>
<p> spese sanitarie (rigo RP1 col. 2)</p>
<p> spese per i mezzi necessari per l’accompagnamento, la deambulazione, la locomozione, il sollevamento e i sussidi tecnici informatici dei disabili (rigo RP3);</p>
<p> spese per l’acquisto e la riparazione di veicoli per disabili (rigo RP4);</p>
<p> spese per l’acquisto di cani guida (rigo RP5);</p>
<p> spese per l’istruzione secondaria e universitaria (righi da RP8 a RP14, codice 13);</p>
<p> spese per attività sportive praticate da ragazzi (righi da RP8 a RP14, codice 16);</p>
<p> spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede (righi da RP8 a RP14, codice 18). La detrazione spetta anche nelle seguenti particolari ipotesi:</p>
<p> per le spese sanitarie sostenute nell’interesse dei familiari non a carico, affetti da patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, per la parte di detrazione che non trova capienza nell’imposta da questi ultimi dovuta (rigo RP2);</p>
<p> per le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale nell’interesse del contribuente o di altri familiari non autosufficienti (ri- ghi da RP8 a RP14 codice 15). </p>
<p> per i contributi versati per il riscatto del corso di laurea del soggetto fiscalmente a carico, il quale non ha iniziato ancora l’attività la- vorativa e non è iscritto ad alcuna forma obbligatoria di previdenza (righi da RP8 a RP14 , codice 32). </p>
<p> per le spese sostenute dai genitori per la frequenza di asili nido da parte dei figli (righi da RP8 a RP14, codice 33);</p>
<p> premi relativi alle assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni (righi da RP8 a RP14, codice 36);</p>
<p> premi relativi alle assicurazioni per il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana (righi da RP8 a RP14, codice 37);</p>
<p>b) Spese sostenute dal contribuente nel proprio interesse (da indicare nella I sezione del quadro RP): </p>
<p> spese sanitarie sostenute dal contribuente affetto da patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sani- taria pubblica (rigo RP1 col. 1);</p>
<p> interessi per mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale (rigo RP7);</p>
<p> interessi per mutui ipotecari per acquisto di altri immobili (righi da RP8 a RP14, codice 8);</p>
<p> interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio (righi da RP8 a RP14, codice 9);</p>
<p> interessi per mutui ipotecari per la costruzione dell’abitazione principale (righi da RP8 a RP14, codice 10);</p>
<p> interessi per prestiti o mutui agrari (rigo righi da RP8 a RP14, codice11);</p>
<p> spese funebri (righi da RP8 a RP14, codice14);</p>
<p> spese per intermediazione immobiliare (righi da RP8 a RP14, codice 17);</p>
<p> erogazioni liberali alle società ed associazioni sportive dilettantistiche (righi da RP8 a RP14 codice 21);</p>
<p> erogazioni liberali alle società di mutuo soccorso (righi da RP8 a RP14, codice 22);</p>
<p> erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale (righi da RP8 a RP14 codice 23);</p>
<p> erogazioni liberali a favore della società di cultura “La Biennale di Venezia” (righi da RP8 a RP14, codice 24);</p>
<p> spese relative a beni soggetti a regime vincolistico (righi da RP8 a RP14, codice 25);</p>
<p> erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche (righi da RP8 a RP14, codice 26);</p>
<p> erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo (righi da RP8 a RP14, codice 27);</p>
<p> erogazioni liberali a favore di fondazioni operanti nel settore musicale (righi da RP8 a RP14, codice 28);</p>
<p> spese veterinarie (righi da RP8 a RP14, codice 29);</p>
<p> spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi (righi da RP8 a RP14, codice 30);</p>
<p> erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado (righi da RP8 a RP14, codice 31);</p>
<p> erogazioni liberali al Fondo per l’ammortamento dei titoli di stato (righi da RP8 a RP14, codice 35);</p>
<p> altre spese detraibili (righi da RP8 a RP14, codice 99). </p>
<p></p>
<p>Spese che danno diritto alla detrazione del 26 per cento (da indicare nella sezione I del quadro RP) </p>
<p> erogazioni liberali alle ONLUS (righi da RP8 a RP14, codice 41);</p>
<p> erogazioni liberali ai partiti politici (righi da RP8 a RP14, codice 42);</p>
<p>Spese che danno diritto alla detrazione del 36, 41, 50 e 65 per cento (da indicare nella sezione III A e III B del quadro RP) e spese che danno diritto alla detrazione del 50 per cento per l’acquisto di mobili per l’arredo di immobili ristrutturati; (da indicare nella sezione III C del quadro RP): </p>
<p>Sezione III A: righi da RP41 a RP47, nella quale vanno indicate:</p>
<p> spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e boschivo;</p>
<p> spese per l’acquisto o l’assegnazione di immobili facenti parte di edifici ristrutturati;</p>
<p> spese per interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica. </p>
<p>Sezione III B: righi da RP51 a RP53, nella quale vanno indicati i dati catastali identificativi degli immobili e gli altri dati per fruire della detrazione. </p>
<p>Sezione III C: rigo RP57, nella quale vanno indicate le spese sostenute per l’acquisto di mobili relativi a immobili ristrutturati. </p>
<p>Spese che danno diritto alla detrazione del 55 o del 65 per cento (da indicare nella IV sezione del quadro RP (righi da RP61 a RP64): </p>
<p> spese per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti (codice 1);</p>
<p> spese per interventi sull’involucro degli edifici esistenti (codice 2);</p>
<p> spese per l’installazione di pannelli solari (codice 3);</p>
<p> spese per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (codice 4). </p>
<p> </p>
<p>Detrazioni per inquilini con contratto di locazione (da indicare nella V sezione del quadro RP) </p>
<p> detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale (rigo RP71 codice 1);</p>
<p> detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale locati con contratti in regime convenzionale (rigo RP71 codice 2);</p>
<p> detrazione per i giovani di età compresa tra i 20 e i 30 anni che stipulano un contratto di locazione per l’abitazione principale (rigo RP71 codice 3);</p>
<p> detrazione per i lavoratori dipendenti che trasferiscono la propria residenza per motivi di lavoro (rigo RP72). </p>
<p> detrazioni per affitto di terreni agricoli ai giovani(rigo RP73);</p>
<p> </p>
<p>Altre detrazioni (da indicare nella sezione VI del quadro RP righi da RP80 a RP83) </p>
<p> investimenti in start up (rigo RP80);</p>
<p> detrazione per le spese di mantenimento dei cani guida (rigo RP81);</p>
<p> altre detrazioni (rigo RP83). </p>
<p> </p>
<p>ONERI DEDUCIBILI</p>
<p>Questi oneri vanno indicati nella sezione II del quadro RP (righi da RP21 a RP32): </p>
<p>a) Spese sostenute dal contribuente nell’interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico (v. Parte II, capitolo 4 “Familiari a carico”):</p>
<p> contributi previdenziali e assistenziali (rigo RP21);</p>
<p> contributi per i fondi integrativi del servizio sanitario nazionale (rigo RP26 codice 1);</p>
<p> contributi per forme pensionistiche complementari e individuali (righi da RP27 a RP31). </p>
<p>Sono inoltre deducibili le spese mediche e di assistenza specifica per persone con disabilità sostenute anche nell’interesse dei</p>
<p>familiari anche se non a carico fiscalmente (rigo RP25);</p>
<p>b) Spese sostenute dal contribuente nel proprio interesse: </p>
<p> assegni periodici corrisposti al coniuge (rigo RP22);</p>
<p> contributi previdenziali e assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici e familiari (rigo RP23)</p>
<p> erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose (rigo RP24);</p>
<p> erogazioni liberali a favore delle organizzazioni non governative (rigo RP26 codice 2);</p>
<p> erogazioni liberali a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di associazioni di promozione sociale e di alcune fonda- zioni e associazioni riconosciute (rigo RP26 codice 3);</p>
<p> erogazioni liberali a favore di università, enti di ricerca ed enti parco (rigo RP26 codice 4);</p>
<p> somme restituite al soggetto erogatore (RP26 codice 5);</p>
<p> rendite, vitalizi, assegni alimentari ed altri oneri (rigo RP26 codice 6);</p>
<p> spese per l’acquisto o la costruzione di abitazioni date in locazione (rigo RP32);</p>
<p> investimenti in start-up (rigo RP 33). </p>
<p> </p>
<p>Spese sostenute per i figli </p>
<p>Se la spesa è sostenuta per i figli la detrazione spetta al genitore a cui è intestato il documento che certifica la spesa. Se invece il docu- mento che comprova la spesa è intestato al figlio, le spese devono essere ripartite tra i due genitori nella proporzione in cui le hanno ef- fettivamente sostenute. Se intendete ripartire le spese in misura diversa dal 50 per cento, nel documento che comprova la spesa dovete annotare la percentuale di ripartizione. Se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell’altro, ai fini del calcolo della detrazione, que- st’ultimo può considerare l’intero ammontare della spesa. </p>
<p> </p>
<p>Spese sostenute dagli eredi </p>
<p>Gli eredi hanno diritto alla detrazione d’imposta oppure alla deduzione per le spese sanitarie del defunto da loro sostenute dopo il suo decesso. </p>
<p> </p>
<p>Oneri sostenuti dalle società semplici e dalle società partecipate in regime di trasparenza </p>
<p>è bene ricordare che sia i soci di società semplici sia i soci di società partecipate in regime di trasparenza hanno diritto di fruire della cor- rispondente detrazione di imposta, oppure di dedurre dal proprio reddito complessivo alcuni degli oneri sostenuti dalla società, nella pro- porzione stabilita dall’art. 5 del Tuir. Detti oneri vanno riportati nei corrispondenti righi del quadro RP. </p>
<p> </p>
<p></p>
<p>Compilazione del quadro RP</p>
<p>Il quadro RP è composto dalle seguenti sezioni:</p>
<p> Sezione I, spese per le quali spetta la detrazione del 19 per cento e del 26 per cento;</p>
<p> Sezione II, spese e oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo;</p>
<p> Sezione III (A e B), spese per le quali spetta la detrazione del 36, 41, 50 o 65 per cento (interventi di recupero del patrimonio edilizio)</p>
<p>e (Sezione III C) detrazione del 50 per cento per l’acquisto di mobili relativi a immobili ristrutturati ;</p>
<p> Sezione IV, spese per le quali spetta la detrazione del 55 o del 65 per cento (interventi di riqualificazione energetica su edifici esistenti);</p>
<p> Sezione V, dati per fruire di detrazioni per canoni di locazione e di canoni di affitto di terreni agricoli a giovani agricoltori;</p>
<p> Sezione VI, dati per fruire di altre detrazioni (spese per investimenti in start up, spese per il mantenimento dei cani guida, per le borse di studio riconosciute dalle Regioni o dalle Province autonome, per le donazioni all’ente Ospedaliero ”Ospedali Galliera di Genova”). </p>
<p> </p>
<p>SEZIONE I &#8211; Spese per le quali spetta la detrazione d’imposta del 19 o del 26 per cento</p>
<p>A ciascuna detrazione d’imposta del 19 e del 26 per cento è stato attribuito un codice, così come risulta dalle tabelle “Spese per le qua-</p>
<p>li spetta la detrazione del 19 per cento”,  “spese per le quali spetta la detrazione del 26 per cento” che trovate nelle istruzioni relative ai righi da RP8 a RP14. I codici attribuiti sono gli stessi che risultano Certificazione Unica 2015. </p>
<p>Istruzioni comuni ai righi da RP1 a RP4</p>
<p>Non devono essere indicate alcune delle spese sanitarie sostenute nel 2014 che sono già state rimborsate al contribuente, per esempio:</p>
<p> le spese risarcite dal danneggiante o da altri per suo conto, nel caso di danni alla persona arrecati da terzi;</p>
<p> le spese sanitarie rimborsate a fronte di contributi per assistenza sanitaria versati dal sostituto o dal sostituito ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratti o di accordi o regolamenti aziendali che, fino ad un importo non superiore complessivamente a euro 3. 615,20, non hanno concorso a formare il reddito imponibile di lavoro dipendente. La pre- senza dei predetti contributi è segnalata al punto 163 della Certificazione Unica consegnata al lavoratore. Se nel punto 164 della Cer- tificazione Unica viene indicata la quota di contributi sanitari, che, essendo superiore al predetto limite, ha concorso a formare il reddito, le spese sanitarie eventualmente rimborsate possono, invece, essere indicate proporzionalmente a tale quota. </p>
<p>Vanno indicate perché rimaste a carico del contribuente:</p>
<p> le spese sanitarie rimborsate per effetto di premi di assicurazioni sanitarie versati dal dichiarante (per i quali non spetta la detrazione d’imposta del 19 per cento);</p>
<p> le spese sanitarie rimborsate dalle assicurazioni sanitarie stipulate dal sostituto d’imposta, o semplicemente pagate dallo stesso con o senza trattenuta a carico del dipendente o pensionato. Per questi premi non spetta la detrazione di imposta. Per tali assicurazioni, l’esi- stenza di premi versati dal datore di lavoro o dal dipendente è segnalata al punto 166 della Certificazione Unica. </p>
<p> </p>
<p>Righi da RP1 a RP5 Spese sanitarie e spese per persone con disabilità </p>
<p>Qualora l’ammontare complessivo delle spese sostenute nell’anno, indicate nei righi RP1, RP2 ed RP3, superi euro 15. 493,71, al lordo della franchigia di euro 129, 11, potete scegliere di ripartire le detrazioni di cui ai righi RP1 colonne 1 e 2, RP2 e RP3 in quattro quote annuali costanti e di pari importo. </p>
<p>Nel rigo RP15 (colonna 1) dovrete indicare se intendete o meno avvalervi della possibilità di rateizzare tali importi. A tal fine si rimanda alle istruzioni relative al rigo RP15 (colonna 1). </p>
<p> </p>
<p>Ulteriori informazioni sulle spese sanitarie, sulla documentazione da conservare  e chiarimenti sulle spese sostenute all’estero, sono riportate in Appendice alla voce “Spese sanitarie”. </p>
<p> </p>
<p>Rigo RP1 Spese sanitarie </p>
<p>Per le spese sanitarie (colonne 1 e 2) la detrazione del 19 per cento spetta solo sulla parte che supera euro 129,11 (per esempio, se la spesa ammonta ad euro 413,17, l’importo su cui spetta la detrazione è di euro 284,06). </p>
<p> </p>
<p>Le spese sanitarie vanno indicate per intero (come avviene nel modello 730) e, pertanto, nei righi da RP1 a RP14 non devono essere ridotte della franchigia di euro 129,11. </p>
<p> </p>
<p>Colonna 2 (Spese sanitarie): indicare l’intero importo delle spese sanitarie sostenute nell’interesse proprio e dei familiari a carico, senza ridurle della franchigia di euro 129,11. </p>
<p> </p>
<p>Con riferimento alle spese sanitarie relative all’acquisto di medicinali, si precisa che la detrazione spetta se la spesa è certificata da fattura o da scontrino fiscale (c. D. “scontrino parlante”) in cui devono essere specificati la natura, e la quantità dei prodotti acquistati il codice al- fanumerico (identificativo della qualità del farmaco) posto sulla confezione del medicinale e il codice fiscale del destinatario. </p>
<p>Si ricorda che nell’importo da indicare nel rigo RP1, colonna 2, vanno comprese anche le spese sanitarie indicate con il codice 1 nella sezione “Oneri detraibili” della Certificazione Unica o alla voce “Importo delle spese mediche inferiore alla franchigia”. </p>
<p>In questa colonna vanno riportate le spese diverse da quelle relative a patologie esenti dalla spesa sanitaria pubblica sostenute da un familiare per conto del contribuente non a carico (da riportare, invece, in colonna 1). </p>
<p>Colonna 1 (spese patologie esenti sostenute da familiare): La compilazione della presente colonna è riservata al contribuente affetto da determinate patologie per le quali il servizio sanitario nazionale ha riconosciuto l’esenzione dal ticket, per l’indicazione delle spese:</p>
<p> sostenute da un familiare per il quale lo stesso contribuente risulta non fiscalmente a carico;</p>
<p> effettuate presso strutture che ne prevedono il pagamento (ad esempio: spese per prestazioni in cliniche private). </p>
<p>La detrazione relativa alle spese indicate in questa colonna, per la parte che non trova capienza nell’imposta dovuta dal contribuente affetto dalla patologia esente, può essere fruita dal familiare che ha sostenuto la spesa nella propria dichiarazione e in particolare com- pilando il rigo RP2. </p>
<p>Per un elenco completo delle patologie che danno diritto all’esenzione si può consultare il decreto ministeriale 28 maggio 1999, n. 329. Pertanto indicare:</p>
<p> nella colonna 1 del rigo RP1 l’intero importo delle spese per patologie esenti senza ridurle della franchigia di euro 129,11;</p>
<p> nella colonna 2 del rigo RP1 le altre spese sanitarie che non riguardano dette patologie. </p>
<p>Rigo RP2 Spese sanitarie sostenute per familiari non a carico, affetti da patologie esenti </p>
<p>Indicare l’importo della spesa sanitaria sostenuta nell’interesse del familiare non fiscalmente a carico affetto da patologie esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, la cui detrazione non ha trovato capienza nell’imposta lorda da questi dovuta. L’importo di tali spese si ottiene dividendo per 0,19 la parte di detrazione che non ha trovato capienza nell’imposta del familiare desumibile dalle an- notazioni del Mod. 730 o dal rigo RN43, colonna 1, del Mod. UNICO di quest’ultimo. </p>
<p>L’ammontare massimo delle spese sanitarie sulle quali spetta la detrazione del 19 per cento in questi casi è complessivamente di euro</p>
<p>6. 197,48; l’importo di tali spese deve essere indicato per intero senza ridurlo della franchigia di euro 129,11. </p>
<p> </p>
<p>Rigo RP3 Spese sanitarie per persone con disabilità </p>
<p>Indicare l’importo delle spese per i mezzi necessari all’accompagnamento, deambulazione, locomozione, sollevamento delle persone con disabilità, e le spese per i sussidi tecnici e informatici per l’autosufficienza e integrazione delle persone con disabilità. Per queste spese la detrazione del 19 per cento spetta sull’intero importo. </p>
<p>In questo rigo vanno comprese anche le spese indicate con il codice 3 nella sezione “Oneri detraibili” della Certificazione Unica. </p>
<p> </p>
<p>Rigo RP4 Spese per l’acquisto e la riparazione di veicoli per persone con disabilità </p>
<p>Indicare le spese sostenute per l’acquisto:</p>
<p> di motoveicoli e autoveicoli anche se prodotti in serie e adattati per le limitazioni delle capacità motorie delle persone con disabilità;</p>
<p> di autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto dei non vedenti, sordi, soggetti con disabilità psichica o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione e dei soggetti affetti da pluriamputazioni. </p>
<p>La detrazione spetta una sola volta in quattro anni, salvo i casi in cui il veicolo risulta cancellato dal pubblico registro automobilistico. La detrazione, nei limiti di spesa di euro 18. 075,99, spetta per un solo veicolo (motoveicolo o autoveicolo) a condizione che lo stesso venga utilizzato in via esclusiva o prevalente a beneficio del persona con disabilità. Se il veicolo è stato rubato e non ritrovato, da euro 18. 075,99, si sottrae l’eventuale rimborso dell’assicurazione. </p>
<p>In caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito del veicolo prima che siano trascorsi due anni dall’acquisto è dovuta la differenza tra l’imposta che sarebbe stata determinata in assenza dell’agevolazione e quella risultante dall’applicazione dell’agevolazione, a meno che tale trasferimento sia avvenuto in seguito ad un mutamento della disabilità che comporti per la persona con disabilità la necessità di ac- quistare un nuovo veicolo sul quale effettuare nuovi e diversi adattamenti. </p>
<p>La detrazione si può dividere in quattro rate dello stesso importo: in tal caso indicate il numero 1 nella casella contenuta nel rigo RP4, per segnalare che volete fruire della prima rata, e indicate in tale rigo l’importo della rata spettante. Se, invece, la spesa è stata sostenuta nel</p>
<p>2011, nel 2012 o nel 2013 e nella dichiarazione relativa ai redditi percepiti in tali anni avete barrato la casella per la ripartizione della de- trazione in quattro rate annuali di pari importo, nella casella del rigo RP4 scrivete il numero 4, 3 o 2 per segnalare che volete fruire della quarta, della terza o della seconda rata, e indicate nel rigo RP4 l’importo della rata spettante. </p>
<p>Si ricorda che la detrazione spetta anche per le spese di riparazione che non rientrano nell’ordinaria manutenzione, con esclusione, quindi, dei costi di esercizio (quali, ad esempio, il premio assicurativo, il carburante ed il lubrificante). </p>
<p>Per le spese di manutenzione straordinaria non è prevista la possibilità di dividere la detrazione in quattro rate e, pertanto, la rateazione non può essere chiesta nel rigo dove vengono indicate tali spese. Si precisa che le spese suddette devono essere sostenute entro quattro anni dall’acquisto e concorrono, insieme al costo di acquisto del veicolo, al raggiungimento del limite massimo consentito di euro 18. 075,99. Nell’importo scritto in questo rigo vanno comprese anche le spese indicate con il codice 4 nella sezione “Oneri detraibili” della Certificazione Unica nel limite dell’importo massimo predetto. </p>
<p> </p>
<p>Rigo RP5 Spese per l’acquisto di cani guida </p>
<p>Indicare la spesa sostenuta per l’acquisto del cane guida dei non vedenti. La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell’animale. </p>
<p>La detrazione spetta con riferimento all’acquisto di un solo cane e per l’intero ammontare del costo sostenuto. </p>
<p>La detrazione può essere ripartita in quattro rate annuali di pari importo; in tal caso indicare nella casella contenuta in questo rigo il numero corrispondente alla rata di cui si vuole fruire e indicare l’importo della rata spettante. </p>
<p>Si ricorda che per il mantenimento del cane guida il non vedente ha diritto anche ad una detrazione forfetaria di euro 516,46 (vedere le istruzioni al rigo RP81). Vanno comprese nell’importo da indicare nel rigo RP5 anche le spese indicate con il codice 5 nella sezione “Oneri detraibili” della Certificazione Unica. </p>
<p> </p>
<p>Rigo RP6 Spese sanitarie rateizzate in precedenza </p>
<p>Questo rigo è riservato ai contribuenti che nelle precedenti dichiarazioni dei redditi, avendo sostenuto spese sanitarie per un importo su- periore a euro 15. 493,71, hanno optato nel 2011 e/o nel 2012 e/o nel 2013 per la rateazione di tali spese. Indicare nella colonna 2 l’importo della rata spettante. Detto importo può essere rilevato dal Mod. UNICO 2014, rigo RP6, colonna 2 per le spese sostenute nel</p>
<p>2011 e nel 2012 e rigo RP15 colonna 2 per le spese sostenute nel 2013, oppure può essere ricavato dividendo per quattro (numero delle rate previste) l’importo indicato nel mod. 730/2014, rigo E6 per le spese sostenute nell’anno 2011 o nel 2012 e rigo 136 del mod. 730-3 per le spese sostenute nell’anno 2013. </p>
<p>Nella colonna 1 di questo rigo indicare il numero della rata di cui si intende fruire (es. Per le spese sostenute nel 2012 indicare il numero 2). Il contribuente che abbia optato per la rateizzazione delle spese sostenute sia nel 2011 che nel 2012 o nel 2013 deve compilare il rigo RP6 in distinti moduli. </p>
<p>Vanno comprese nell’importo da indicare nel rigo RP6 anche le spese indicate con il codice 6 nella sezione “Oneri detraibili” della Certi- ficazione Unica. </p>
<p> </p>
<p>Interessi passivi &#8211; Rigo RP7 e codici 8, 9, 10 e 11 nei righi da RP8 a RP14 </p>
<p>In questi righi vanno indicati gli importi degli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione pagati nel 2014 in dipen- denza di mutui a prescindere dalla scadenza della rata. </p>
<p>In caso di mutuo ipotecario sovvenzionato con contributi concessi dallo Stato o da Enti pubblici, non erogati in conto capitale, gli interessi passivi danno diritto alla detrazione solo per l’importo effettivamente rimasto a carico del contribuente. </p>
<p>Nel caso in cui il contributo venga erogato in un periodo d’imposta successivo a quello in cui il contribuente ha fruito della detrazione per l’intero importo degli interessi passivi, l’ammontare del contributo percepito deve essere assoggettato a tassazione separata a titolo di “onere rimborsato”. </p>
<p>Non danno diritto alla detrazione gli interessi derivanti da:</p>
<p> mutui stipulati nel 1991 o nel 1992 per motivi diversi dall’acquisto della propria abitazione (ad esempio per la ristrutturazione);</p>
<p> mutui stipulati a partire dal 1993 per motivi diversi dall’acquisto dell’abitazione principale (ad esempio per l’acquisto di una residenza secondaria). Sono esclusi da tale limitazione i mutui stipulati nel 1997 per ristrutturare gli immobili ed i mutui ipotecari stipulati a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia dell’abitazione principale. </p>
<p>Non danno comunque diritto alla detrazione gli interessi pagati a seguito di aperture di credito bancario, di cessione di stipendio e, in generale, gli interessi derivanti da tipi di finanziamento diversi da quelli relativi a contratti di mutuo, anche se con garanzia ipotecaria su immobili. </p>
<p>Se il mutuo eccede il costo sostenuto per l’acquisto dell’immobile possono essere portati in detrazione gli interessi relativi alla parte del mutuo che copre detto costo, aumentato delle spese notarili e degli altri oneri accessori relativi all’acquisto. Per determinare la parte di interessi da detrarre può essere utilizzata la seguente formula:</p>
<p> </p>
<p>costo di acquisizione dell’immobile x interessi pagati capitale dato in mutuo</p>
<p> </p>
<p>In caso di mutuo intestato a più soggetti, ogni cointestatario può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi. </p>
<p>Gli oneri accessori sui quali è consentito calcolare la detrazione sono le spese assolutamente necessarie alla stipula del contratto di mu- tuo. Tra gli oneri accessori sono compresi anche:</p>
<p> l’onorario del notaio per la stipula del contratto di mutuo ipotecario, nonché le altre spese sostenute dal notaio per conto del cliente (ad esempio l’iscrizione e la cancellazione dell’ipoteca);</p>
<p> le spese di perizia;</p>
<p> le spese di istruttoria;</p>
<p> la commissione richiesta dagli istituti di credito per la loro attività di intermediazione;</p>
<p> la provvigione per scarto rateizzato nei mutui in contanti;</p>
<p> la penalità per anticipata estinzione del mutuo;</p>
<p> le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione;</p>
<p> le perdite su cambio, per i mutui contratti in valuta estera;</p>
<p> l’imposta per l’iscrizione o la cancellazione di ipoteca;</p>
<p> l’imposta sostitutiva sul capitale prestato. Non sono ammesse alla detrazione:</p>
<p> le spese di assicurazione dell’immobile, neppure qualora l’assicurazione sia richiesta dall’istituto di credito che concede il mutuo, quale ulteriore garanzia nel caso in cui particolari eventi danneggino l’immobile, determinando una riduzione del suo valore ad un ammontare inferiore rispetto a quello ipotecato;</p>
<p> le spese di mediazione immobiliare (agenzie immobiliari);</p>
<p> l’onorario del notaio per il contratto di compravendita;</p>
<p> le imposte di registro, l’Iva, le imposte ipotecarie e catastali. </p>
<p> </p>
<p>Rigo RP7 Interessi per mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale </p>
<p>Indicare gli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati per mutui ipotecari destinati all’acquisto dell’abitazione principale. </p>
<p> </p>
<p>Nozione di abitazione principale </p>
<p>Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. Pertanto, la detrazione spetta al contribuente acquirente ed intestatario del contratto di mutuo, anche se l’immobile è adibito ad abitazione principale di un suo familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado). </p>
<p>Nel caso di separazione legale anche il coniuge separato, finché non intervenga l’annotazione della sentenza di divorzio, rientra tra i fa- miliari. In caso di divorzio, al coniuge che ha trasferito la propria dimora abituale spetta comunque il beneficio della detrazione per la quota di competenza, se presso l’immobile hanno la propria dimora abituale i suoi familiari. </p>
<p> </p>
<p>Importo massimo cui applicare la detrazione </p>
<p>La detrazione spetta su un importo massimo di euro 4. 000,00. In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo il suddetto limite è riferito all’ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti (ad es. : coniugi non fiscalmente a carico l’uno dell’altro cointestatari in parti uguali del mutuo che grava sulla abitazione principale acquistata in comproprietà possono indicare al massimo un importo di euro 2. 000,00 ciascuno). Se invece il mutuo è cointestato con il coniuge fiscalmente a carico il coniuge che sostiene interamente la spesa può fruire della detrazione per entrambe le quote di interessi passivi. </p>
<p> </p>
<p>Soggetti ammessi alla detrazione </p>
<p>La detrazione d’imposta spetta agli acquirenti che siano contestualmente contraenti del mutuo ipotecario,</p>
<p>La detrazione spetta anche al “nudo proprietario” (e cioè al proprietario dell’immobile gravato, ad esempio, da un usufrutto in favore di altra persona) sempre che ricorrano tutte le condizioni richieste, mentre non compete mai all’usufruttuario in quanto lo stesso non acquista l’unità immobiliare. </p>
<p>Nel caso di mutui ipotecari indivisi stipulati da cooperative o da imprese costruttrici, il diritto alla detrazione spetta agli assegnatari o agli acquirenti in relazione agli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione rimborsati da questi ai contraenti di questi. Per avere diritto alla detrazione, anche se le somme sono state pagate dagli assegnatari di alloggi cooperativi destinati a proprietà divisa, vale non il momento del formale atto di assegnazione redatto dal notaio o quello dell’acquisto, ma il momento della delibera di assegnazione dell’alloggio, con conseguente assunzione dell’obbligo di pagamento del mutuo e di immissione nel possesso. In tal caso il pagamento degli interessi relativi al mutuo può essere anche certificato dalla documentazione rilasciata dalla cooperativa intestataria del mutuo. </p>
<p>In caso di morte del mutuatario, il diritto alla detrazione si trasmette all’erede o legatario o all’acquirente che si sia accollato il mutuo. In caso di accollo, per data di stipulazione del contratto di mutuo deve intendersi quella di stipula del contratto di accollo del mutuo. </p>
<p>La detrazione compete anche al coniuge superstite, se contitolare insieme al coniuge deceduto del mutuo contratto per l’acquisto del- l’abitazione principale, a condizione che provveda a regolarizzare l’accollo del mutuo, sempre che sussistano gli altri requisiti. </p>
<p>La detrazione è anche riconosciuta per gli interessi passivi corrisposti da soggetti appartenenti al personale in servizio permanente delle Forze armate e Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché a quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, in rife- rimento ai mutui ipotecari per l’acquisto di un immobile costituente unica abitazione di proprietà, prescindendo dal requisito della dimora abituale. </p>
<p> </p>
<p>Condizioni generali per fruire della detrazione </p>
<p>La detrazione spetta a condizione che l’immobile sia adibito ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto, e che l’acquisto sia av- venuto nell’anno antecedente o successivo al mutuo. Non si tiene conto delle variazioni dell’abitazione principale dipendenti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l’immobile non risulti locato. </p>
<p>La detrazione spetta anche se il mutuo è stato stipulato per acquistare un’ulteriore quota di proprietà dell’unità immobiliare ed è ammessa anche per i contratti di mutuo stipulati con soggetti residenti nel territorio di uno Stato membro dell’Unione europea. </p>
<p>Per i mutui stipulati in data antecedente al 1° gennaio 2001 la detrazione è ammessa a condizione che l’unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro sei mesi dall’acquisto ad eccezione del caso in cui al 1° gennaio 2001 non fosse già decorso il termine se- mestrale previsto dalla previgente disciplina. Per i soli mutui stipulati nel corso dell’anno 1993 la detrazione è ammessa a condizione che l’unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro l’8 giugno 1994. </p>
<p>Non si tiene conto del periodo intercorrente tra la data di acquisto e quella del mutuo, se l’originario contratto di mutuo per l’acquisto del- l’abitazione principale viene estinto e ne viene stipulato uno nuovo, anche con una banca diversa, compresa l’ipotesi di surrogazione per volontà del debitore, prevista dall’art. 8 del decreto legge n. 7 del 31/01/2007. </p>
<p> </p>
<p>In tale ipotesi, come pure in caso di rinegoziazione del mutuo il diritto alla detrazione compete per un importo non superiore a quello che risulterebbe con riferimento alla quota residua di capitale del vecchio mutuo maggiorata delle spese e degli oneri correlati all’estinzione del vecchio mutuo e all’accensione del nuovo. </p>
<p>Qualora l’immobile acquistato sia oggetto di ristrutturazione edilizia la detrazione spetta dalla data in cui l’immobile è adibito ad abitazione principale che comunque deve avvenire entro due anni dall’acquisto. </p>
<p>Se è stato acquistato un immobile locato, la detrazione spetta, a decorrere dalla prima rata di mutuo corrisposta, a condizione che entro tre mesi dall’acquisto, l’acquirente notifichi al locatario l’intimazione di sfratto per finita locazione e che entro l’anno dal rilascio l’immobile sia adibito ad abitazione principale. </p>
<p>si ha diritto alla detrazione anche se l’unità immobiliare non è adibita ad abitazione principale entro un anno a causa di un trasferimento per motivi di lavoro avvenuto dopo l’acquisto. </p>
<p>Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui l’immobile non è più utilizzato come abitazione principale (ad eccezione del trasferimento per motivi di lavoro o del ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari). Tuttavia, se il contribuente torna ad adibire l’immobile ad abitazione principale, in relazione alle rate pagate a decorrere da tale momento, è possibile fruire nuovamente della detrazione. </p>
<p>La detrazione non compete nel caso in cui il mutuo sia stato stipulato autonomamente per acquistare una pertinenza dell’abitazione principale. </p>
<p> </p>
<p>Contratti di mutuo stipulati prima del 1993 </p>
<p>Per i contratti di mutuo stipulati anteriormente al 1993, la detrazione spetta su un importo massimo di euro 4. 000,00 per ciascun intestatario del mutuo ed è ammessa a condizione che l’unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale alla data dell’8 dicembre 1993 e che, nella rimanente parte dell’anno e negli anni successivi, il contribuente non abbia variato l’abitazione principale per motivi diversi da quelli di lavoro. </p>
<p>In questo caso, se nel corso dell’anno l’immobile non è più utilizzato come abitazione principale (per motivi diversi da quelli di lavoro), a partire dallo stesso anno, la detrazione spetta solo sull’importo massimo di euro 2. 065,83 per ciascun intestatario del mutuo. </p>
<p> </p>
<p>Anche in questo caso permane il diritto alla detrazione nel caso di rinegoziazione del contratto di mutuo. In tale ipotesi si continua ad ap- plicare la disciplina fiscale relativa al mutuo che viene estinto. </p>
<p>In particolare, se l’ammontare dell’importo scritto nel rigo RP7 è maggiore o uguale a euro 2. 065,83, con codice 8 nei righi da RP8 a RP14 non deve essere indicato alcun importo. Se, invece, l’importo di rigo RP7 è inferiore a euro 2. 065,83, la somma degli importi indicati nel rigo RP7 e con codice 8, nei righi da RP8 a RP14, non deve superare questo importo, cioè euro 2. 065,83. </p>
<p>Nel rigo RP7 vanno compresi anche gli interessi passivi sui mutui ipotecari indicati con il codice 7 nella sezione “Oneri detraibili” della</p>
<p>Certificazione Unica. </p>
<p> </p>
<p>Righi da RP8 a RP14 Altre spese per le quali spetta la detrazione </p>
<p>Indicare le spese contraddistinte dai codici da 8 a 37 e 99, per le quali spetta la detrazione d’imposta del 19 per cento e le spese con- traddistinte dai codici 41 e 42, per le quali spetta la detrazione d’imposta del 26 per cento. </p>
<p></p>
<p>SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 19 PER CENTO </p>
<p> </p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>
<p>CODICE </p>
</td>
<td>
<p>DESCRIZIONE </p>
</td>
<td>
<p>RIGO </p>
</td>
<td>
<p>CODICE </p>
</td>
<td>
<p>DESCRIZIONE </p>
</td>
<td>
<p>RIGO </p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>1 </p>
</td>
<td>
<p>Spese sanitarie </p>
</td>
<td>
<p>RP1 </p>
</td>
<td>
<p>22 </p>
</td>
<td>
<p>Erogazioni liberali alle società di mutuo soccorso </p>
</td>
<td>
<p>da RP8 a RP14 </p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>2 </p>
</td>
<td>
<p>Spese sanitarie per familiari non a carico </p>
</td>
<td>
<p>RP2 </p>
</td>
<td>
<p> </p>
<p>23 </p>
</td>
<td>
<p>Erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale </p>
</td>
<td>
<p> </p>
<p>” </p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>3 </p>
</td>
<td>
<p>Spese sanitarie per persone con disabilità </p>
</td>
<td>
<p>RP3 </p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>4 </p>
</td>
<td>
<p>Spese veicoli per persone con disabilità </p>
</td>
<td>
<p>RP4 </p>
</td>
<td>
<p> </p>
<p>24 </p>
</td>
<td>
<p>Erogazioni liberali a favore della società di cultura</p>
<p>Biennale di Venezia </p>
</td>
<td>
<p> </p>
<p>” </p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>5 </p>
</td>
<td>
<p>Spese per l’acquisto di cani guida </p>
</td>
<td>
<p>RP5 </p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>6 </p>
</td>
<td>
<p>Totale spese sanitarie per le quali è stata richiesta</p>
<p>la rateizzazione nella precedente dichiarazione </p>
</td>
<td>
<p> </p>
<p>RP6 </p>
</td>
<td>
<p>25 </p>
</td>
<td>
<p>Spese relative a beni soggetti a regime vincolistico </p>
</td>
<td>
<p> </p>
<p>” </p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>7 </p>
</td>
<td>
<p>Interessi per mutui ipotecari per acquisto abitazione</p>
<p>principale </p>
</td>
<td>
<p> </p>
<p>RP7 </p>
</td>
<td>
<p>26 </p>
</td>
<td>
<p>Erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche </p>
</td>
<td>
<p> </p>
<p>” </p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>8 </p>
</td>
<td>
<p>Interessi per mutui ipotecari per acquisto altri immobili </p>
</td>
<td>
<p>da RP8 a RP14 </p>
</td>
<td>
<p>27 </p>
</td>
<td>
<p>Erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo </p>
</td>
<td>
<p>” </p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>9 </p>
</td>
<td>
<p>Interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio </p>
</td>
<td>
<p> </p>
<p>” </p>
</td>
<td>
<p>28 </p>
</td>
<td>
<p>Erogazioni liberali a favore di fondazioni operanti</p>
<p>nel settore musicale </p>
</td>
<td>
<p> </p>
<p>” </p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>10 </p>
</td>
<td>
<p>Interessi per mutui ipotecari per costruzione abitazione</p>
<p>principale </p>
</td>
<td>
<p> </p>
<p>” </p>
</td>
<td>
<p>29 </p>
</td>
<td>
<p>Spese veterinarie </p>
</td>
<td>
<p> </p>
<p>” </p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>11 </p>
</td>
<td>
<p>Interessi per prestiti o mutui agrari </p>
</td>
<td>
<p> </p>
<p>” </p>
</td>
<td>
<p>30 </p>
</td>
<td>
<p>Spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti</p>
<p>ricosciuti sordi </p>
</td>
<td>
<p> </p>
<p>” </p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>13 </p>
</td>
<td>
<p>Spese per istruzione </p>
</td>
<td>
<p> </p>
<p>” </p>
</td>
<td>
<p>31 </p>
</td>
<td>
<p>Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici</p>
<p>di ogni ordine e grado </p>
</td>
<td>
<p> </p>
<p>” </p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>14 </p>
</td>
<td>
<p>Spese funebri </p>
</td>
<td>
<p> </p>
<p>” </p>
</td>
<td>
<p>32 </p>
</td>
<td>
<p>Spese relative ai contributi versati per il riscatto</p>
<p>degli anni di laurea dei familiari a carico </p>
</td>
<td>
<p> </p>
<p>” </p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>15 </p>
</td>
<td>
<p>Spese per addetti all’assistenza personale </p>
</td>
<td>
<p>” </p>
</td>
<td>
<p>33 </p>
</td>
<td>
<p>Spese per asili nido </p>
</td>
<td>
<p>” </p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>16 </p>
</td>
<td>
<p>Spese per attività sportive per ragazzi</p>
<p>(palestre, piscine e altre strutture sportive) </p>
</td>
<td>
<p> </p>
<p>” </p>
</td>
<td>
<p>35 </p>
</td>
<td>
<p>Erogazioni liberali al fondo per l’ammortamento di titoli</p>
<p>di Stato </p>
</td>
<td>
<p> </p>
<p>” </p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>17 </p>
</td>
<td>
<p>Spese per intermediazione immobiliare </p>
</td>
<td>
<p> </p>
<p>” </p>
</td>
<td>
<p>36 </p>
</td>
<td>
<p>Premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni </p>
</td>
<td>
<p> </p>
<p>” </p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>18 </p>
</td>
<td>
<p>Spese per canoni di locazione sostenute da studenti</p>
<p>universitari fuori sede </p>
</td>
<td>
<p> </p>
<p>” </p>
</td>
<td>
<p>37 </p>
</td>
<td>
<p>Premi per assicurazioni per rischio di non</p>
<p>autosufficienza </p>
</td>
<td>
<p> </p>
<p>” </p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>20 </p>
</td>
<td>
<p>Erogazioni liberali a favore delle popolazioni colpite</p>
<p>da calamità pubbliche o eventi straordinari </p>
</td>
<td>
<p> </p>
<p>” </p>
</td>
<td>
<p>99 </p>
</td>
<td>
<p>Altre spese detraibili </p>
</td>
<td>
<p> </p>
<p>” </p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>21 </p>
</td>
<td>
<p>Erogazioni liberali alle società ed associazioni sportive</p>
<p>dilettantistiche </p>
</td>
<td>
<p> </p>
<p>” </p>
</td>
<td>
<p> </p>
</td>
<td>
<p> </p>
</td>
<td>
<p> </p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p> </p>
<p>SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 26 PER CENTO </p>
<p> </p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>
<p>CODICE </p>
</td>
<td>
<p>DESCRIZIONE </p>
</td>
<td>
<p>RIGO </p>
</td>
<td>
<p>CODICE </p>
</td>
<td>
<p>DESCRIZIONE </p>
</td>
<td>
<p>RIGO </p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>41 </p>
</td>
<td>
<p>Erogazioni liberali a favore delle Onlus </p>
</td>
<td>
<p> </p>
<p>da RP8 a RP14 </p>
</td>
<td>
<p>42 </p>
</td>
<td>
<p>Erogazioni liberali a favore dei partiti politici </p>
</td>
<td>
<p> </p>
<p>da RP8 a RP14 </p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p> </p>
<p> </p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/unico-2015-redditi-2014-termini-di-versamento-ed-oneri-e-spese-deducibili-e-detraibili/">UNICO 2015 REDDITI 2014: Termini di versamento ed oneri e spese deducibili e detraibili</a> was first posted on Giugno 9, 2015 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TERMINE DI VERSAMENTO IMPOSTE PER PERSONE FISICHE TITOLARI E NON DI PARTITA IVA UNICO PF 2013 REDDITI 2012</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/termine-di-versamento-imposte-per-persone-fisiche-titolari-e-non-di-partita-iva-unico-pf-2013-redditi-2012/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jul 2013 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Dichiarazione]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[Scadenze e Termini di Versamento]]></category>
		<category><![CDATA[denuncia dei redditi]]></category>
		<category><![CDATA[dichiarazione dei redditi]]></category>
		<category><![CDATA[modello unico]]></category>
		<category><![CDATA[rate]]></category>
		<category><![CDATA[rateizzabili]]></category>
		<category><![CDATA[scadenza]]></category>
		<category><![CDATA[termini versamento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/fisco-e-tributi/termine-di-versamento-imposte-per-persone-fisiche-titolari-e-non-di-partita-iva-unico-pf-2013-redditi-2012/</guid>

					<description><![CDATA[Guida ai termini di versamento della dichiarazione dei redditi<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/termine-di-versamento-imposte-per-persone-fisiche-titolari-e-non-di-partita-iva-unico-pf-2013-redditi-2012/">TERMINE DI VERSAMENTO IMPOSTE PER PERSONE FISICHE TITOLARI E NON DI PARTITA IVA UNICO PF 2013 REDDITI 2012</a> was first posted on Luglio 7, 2013 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Unico2013 Redditi 2012: Pubblichiamo una tabella che riepiloga scadenze e termine di versamento rateizzati delle imposte sia  per le persone fisiche non titolari di partita iva, sia per coloro (persone fisiche, enti e società) sono titolari di partita iva e soggetti agli studi di settore. </p>
<p>
</p>
<p>Termine di Versamento Imposte per Persone Fisiche titolari e non di partita iva Unico PF 2013 Redditi 2012</p>
<p>UNICO2013 REDDITI 2012: PUBBLICHIAMO UNA TABELLA CHE RIEPILOGA SCADENZE E TERMINE DI VERSAMENTO RATEIZZATI DELLE IMPOSTE SIA  PER LE PERSONE FISICHE NON TITOLARI DI PARTITA IVA, SIA PER COLORO (PERSONE FISICHE, ENTI E SOCIETà) SONO TITOLARI DI PARTITA IVA E SOGGETTI AGLI STUDI DI SETTORE. </p>
<p> </p>
<p>TITOLARI DI PARTITA IVA</p>
<p>PERSONE FISICHE NONCHé ALTRI CONTRIBUENTI INTERESSATI DAGLI STUDI DI SETTORE QUALI A TITOLO DI ESEMPIO SOCIETà DI CAPITALI E DI PERSONE (SONO ESCLUSI DALLA PROROGA I TITOLARI DI PARTITA IVA NON SOGGETTI A STUDI DI SETTORE)
</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>
<p>Versamento della 1°rata entro il 17 giugno 2013 </p>
</td>
<td>
<p>Versamento della 1°rata, con aumento dello 0,40%, entro il 17 luglio 2013 </p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Rata </p>
</td>
<td>
<p>Scadenza </p>
</td>
<td>
<p>Interessi % </p>
</td>
<td>
<p>Scadenza </p>
</td>
<td>
<p>Interessi % </p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>1 </p>
</td>
<td>
<p>8 luglio</p>
</td>
<td>
<p>0,00</p>
</td>
<td>
<p>20 agosto</p>
</td>
<td>
<p>0,00</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>2 </p>
</td>
<td>
<p>16 luglio</p>
</td>
<td>
<p>0,08</p>
</td>
<td>
<p>17 settembre</p>
</td>
<td>
<p>0,29</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>3 </p>
</td>
<td>
<p>20 agosto</p>
</td>
<td>
<p>0,41</p>
</td>
<td>
<p>16 ottobre</p>
</td>
<td>
<p>0,62</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>4 </p>
</td>
<td>
<p>17 settembre</p>
</td>
<td>
<p>0,74</p>
</td>
<td>
<p>16 novembre</p>
</td>
<td>
<p>0,95</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>5 </p>
</td>
<td>
<p>16 ottobre</p>
</td>
<td>
<p>1,07</p>
</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>6 </p>
</td>
<td>
<p>16 novembre</p>
</td>
<td>
<p>1,40</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>
PERSONE FISICHE NON TITOLARI DI PARTITA IVA<br />
 </p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>
<p> </p>
</td>
<td>
<p>Versamento della 1°rata entro il 17 giugno 2013 </p>
</td>
<td>
<p>Versamento della 1°rata, con aumento dello 0,40%, entro il 17 luglio 2013 </p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Rata </p>
</td>
<td>
<p>Scadenza </p>
</td>
<td>
<p>Interessi % </p>
</td>
<td>
<p>Scadenza </p>
</td>
<td>
<p>Interessi % </p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>1 </p>
</td>
<td>
<p>17 giugno</p>
</td>
<td>
<p>0,00</p>
</td>
<td>
<p>17 luglio</p>
</td>
<td>
<p>0,00</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>2 </p>
</td>
<td>
<p>1 luglio</p>
</td>
<td>
<p>0,14</p>
</td>
<td>
<p>31 luglio</p>
</td>
<td>
<p>0,14</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>3 </p>
</td>
<td>
<p>31 luglio</p>
</td>
<td>
<p>0,47</p>
</td>
<td>
<p>2 settembre</p>
</td>
<td>
<p>0,47</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>4 </p>
</td>
<td>
<p>2 settembre</p>
</td>
<td>
<p>0,80</p>
</td>
<td>
<p>30 settembre</p>
</td>
<td>
<p>0,80</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>5 </p>
</td>
<td>
<p>30 settembre</p>
</td>
<td>
<p>1,13</p>
</td>
<td>
<p>31 ottobre</p>
</td>
<td>
<p>1,13</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>6 </p>
</td>
<td>
<p>31 ottobre</p>
</td>
<td>
<p>1,46</p>
</td>
<td>
<p>
            2 dicembre</p>
</td>
<td>
<p>1,46</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>
            7 </p>
</td>
<td>
<p>
            2 dicembre</p>
</td>
<td>
<p>
            1,79</p>
</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/termine-di-versamento-imposte-per-persone-fisiche-titolari-e-non-di-partita-iva-unico-pf-2013-redditi-2012/">TERMINE DI VERSAMENTO IMPOSTE PER PERSONE FISICHE TITOLARI E NON DI PARTITA IVA UNICO PF 2013 REDDITI 2012</a> was first posted on Luglio 7, 2013 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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