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	<title>raccoglitori occasionali di tartufi | Commercialista.it</title>
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	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
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	<title>raccoglitori occasionali di tartufi | Commercialista.it</title>
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		<title>Il ristoratore che acquista tartufi da raccoglitori occasionali deve ancora pagare l’IVA (senza detrazione)?</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/il-ristoratore-che-acquista-tartufi-da-raccoglitori-occasionali-dal-2017-deve-ancora-pagare-liva-senza-detrazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Apr 2017 14:35:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alberghi e Ristoranti]]></category>
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					<description><![CDATA[Guida fiscale tartufi 2017 per ristoratori, commercianti e raccoglitori occasionali<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/il-ristoratore-che-acquista-tartufi-da-raccoglitori-occasionali-dal-2017-deve-ancora-pagare-liva-senza-detrazione/">Il ristoratore che acquista tartufi da raccoglitori occasionali deve ancora pagare l’IVA (senza detrazione)?</a> was first posted on Aprile 28, 2017 at 4:35 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il titolare e Chef di un ristorante compra una certa quantità di tartufi pregiati da un raccoglitore occasionale per realizzare pietanze e dessert rinomati da servire ai propri clienti, corrispondendo allo stesso il prezzo di 6. 000 €: il ristoratore dovrà emettere autofattura all’atto di acquisto con versamento dell’IVA senza detrazione oppure no ed il fornitore a sua volta avrà l’obbligo di contribuzione previdenziale? Con questa guida illustriamo com’è possibile, a partire dal 2017 per ristoratori e commercianti realizzare un vantaggioso risparmio lecito d’imposta sugli acquisti di tartufi e incrementare notevolmente i propri guadagni.</p>
<h2>Quesito: il ristoratore dovrà emettere autofattura all’atto di acquisto di tartufi?</h2>
<p>Il titolare e Chef di un ristorante compra una certa quantità di tartufi pregiati da un raccoglitore occasionale per realizzare pietanze e dessert rinomati da servire ai propri clienti, corrispondendo allo stesso il prezzo di 6.000 €: il ristoratore dovrà emettere autofattura all’atto di acquisto con versamento dell’IVA senza detrazione oppure no ed il fornitore a sua volta avrà l’obbligo di contribuzione previdenziale?</p>
<h2>Analisi normativa</h2>
<h3>Regole applicabili fino al 31.12.2016</h3>
<p>La specifica disciplina fiscale applicabile alle cessioni di tartufi a decorrere dal 1° gennaio 2005 prevedeva che i soggetti che nell’esercizio d’impresa effettuassero acquisti di tartufi da raccoglitori dilettanti o occasionali non muniti di partita IVA, avessero l’obbligo di emettere autofattura (senza obbligo di indicazione delle generalità del raccoglitore/cedente, esente da obblighi contabili) e di versare al Fisco, senza diritto alla detrazione, l’IVA concernente le operazioni autofatturate.</p>
<h2>Incompatibilità dell’autofatturazione con la normativa europea IVA.</h2>
<p>La Commissione UE ha sul punto rilevato che:<br />
a) il cedente, ossia un “raccoglitore dilettante od occasionale non munito di partita IVA”, non è un soggetto passivo ai fini dell’IVA e pertanto la cessione non dovrebbe rientrare nell’ambito di applicazione dell’imposta. Dunque, la norma viola il principio comunitario secondo il quale sono soggette all’IVA le cessioni di beni effettuate a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro da un soggetto passivo IVA che agisce in quanto tale;<br />
b) la negazione del diritto a detrazione dell’IVA da parte del cessionario si pone in contrasto con altro principio, in base al quale l’IVA, calcolata sul prezzo del bene o del servizio all’aliquota applicabile al bene o servizio in questione, è esigibile previa detrazione dell’ammontare dell’imposta che ha gravato direttamente sul costo dei diversi elementi costitutivi del prezzo;<br />
c) non è riscontrabile nella legislazione italiana un quadro merceologico e fiscale del tartufo, anche se il prodotto è considerato coltivabile. D’altra parte, in base alla legislazione IVA italiana, il tartufo viene esplicitamente escluso dalla categoria dei prodotti agricoli, con la conseguenza di essere escluso dal regime speciale per i produttori agricoli, senza una sufficiente valida motivazione di tale esclusione.</p>
<h2>Nuovo regime fiscale applicabile al tartufo partire dal 1 gennaio 2017 (Articolo 29 Legge 122/2016)</h2>
<p>In una prospettiva volta ad evitare una procedura di infrazione da parte dell’Unione Europea per violazioni della disciplina IVA, con riferimento alla operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2017, il regime fiscale delle cessioni di tartufi è stato così modificato:<br />
1) è stato eliminato, per le imprese che acquistano i tartufi da raccoglitori dilettanti o occasionali, l’obbligo di emettere l’autofattura e dunque di corrispondere l’IVA gravante sugli stessi;<br />
2) le cessioni di tartufi da parte di raccoglitori occasionali non muniti di partita IVA si considerano escluse dall’imposta e gli stessi sono esenti da obblighi contabili in relazione alla cessione dei tartufi;<br />
3) le imprese che acquistano i tartufi da raccoglitori occasionali non muniti di partita IVA hanno l’obbligo di:<br />
&#8211; comunicare annualmente alle regioni di appartenenza la quantità di tartufi commercializzati e la provenienza territoriale degli stessi, sulla base delle risultanze contabili;<br />
&#8211; certificare al momento della vendita la provenienza del prodotto, la data di raccolta e quella di commercializzazione;<br />
&#8211; applicare ai compensi corrisposti, una ritenuta a titolo d’imposta, con obbligo di rivalsa, calcolata con aliquota del 23% commisurata all’ammontare dei corrispettivi pagati ridotto del 22% a titolo di deduzione forfetaria delle spese di produzione del reddito;<br />
N. B.  Con riferimento alle cessioni di tartufi effettuate da coltivatori professionali ovvero da soggetti identificati ai fini IVA, devono essere assoggettate ad IVA, con aliquota del 10%, le operazioni aventi ad oggetto tartufi freschi, refrigerati o presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato.</p>
<h2>Operatività degli obblighi previdenziali per il raccoglitore occasionale di tartufi</h2>
<p>In caso di prestazione occasionale è possibile ragionare ai fini previdenziali, in termini analoghi all’ipotesi di lavoro autonomo: infatti si configura il caso di prestazione occasionale d’opera quando un soggetto, verso un corrispettivo, si impegna a compiere un’opera o un servizio prevalentemente attraverso il proprio lavoro, e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente. Il prestatore d’opera, pertanto, svolge la propria attività lavorativa in modo completamente autonomo, senza alcuna continuità nella esecuzione delle prestazioni e senza alcun coordinamento con l’attività del committente. Di conseguenza, si ritiene che si debba procedere al versamento della contribuzione quando si superino i 5.000 €, e soltanto per la parte eccedente.</p>
<h2>Soluzione</h2>
<p>Il ristoratore che ha acquistato tartufi dal raccoglitore occasionale nel 2017 dovrà applicare, in luogo dell’autofattura e a fronte della ricevuta emessa dal secondo, una ritenuta a titolo d’imposta, con obbligo di rivalsa, sui compensi dallo stesso percepiti: in particolare tale ritenuta sarà applicata attraverso l’utilizzo dell’aliquota Irpef prevista per il primo scaglione di reddito all’articolo 11 Tuir (Testo Unico delle Imposte sui Redditi, Dpr 917/1986). Avendo inoltre, nel caso di specie, l’ammontare indicato nelle ricevute superato l’importo di € 5.000 (il corrispettivo è pari a € 6.000), il fornitore che raccoglie occasionalmente tartufi sarà soggetto agli obblighi di contribuzione previdenziale per l’importo residuo di € 1000.</p>
<h3>Per richiedere:</h3>
<p>un parere tributario in materia IVA;<br />
un Checkup Fiscale;<br />
una istanza di rimborso IVA;</p>
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