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	<title>quarantena &#8211; Commercialista.it</title>
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	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
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	<title>quarantena &#8211; Commercialista.it</title>
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		<title>ARTICOLO 63 DECRETO LEGGE “CURA ITALIA”: Premio ai dipendenti come funziona</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/articolo-63-decreto-legge-cura-italia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Laura Bargone]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2020 14:39:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
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					<description><![CDATA[Misura di incentivo e supporto alle risorse umane delle aziende colpite causa crisi epidemiologica covid-19<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/articolo-63-decreto-legge-cura-italia/">ARTICOLO 63 DECRETO LEGGE “CURA ITALIA”: Premio ai dipendenti come funziona</a> was first posted on Marzo 24, 2020 at 3:39 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L’articolo 63 del decreto legge “cura Italia” prevede che “ai titolari di reddito da lavoro dipendente di cui all’articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, che possiedono un reddito da lavoro dipendente dell’anno precedente di importo non superiore ai 40. 000 € spetta, un premio per il mese idi marzo 2020 che non concorre alla formazione di reddito, pari ad € 100,00 da rapportare al numero dei giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese. </p>
<p>ARTICOLO 63 DECRETO LEGGE “CURA ITALIA”</p>
<p>Premio ai lavoratori dipendenti. </p>
<p>L’articolo 63 del decreto legge “cura Italia” prevede che “ai titolari di reddito da lavoro dipendente di cui all’articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, che possiedono un reddito da lavoro dipendente dell’anno precedente di importo non superiore ai 40. 000 € spetta, un premio per il mese di marzo 2020 che non concorre alla formazione di reddito, pari ad € 100,00 da rapportare al numero dei giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese. </p>
<p>Quindi per poter accedere al premio sono necessarie le seguenti condizioni:</p>
<p>·        si deve essere lavoratori dipendenti;</p>
<p>·        si deve possedere un reddito complessivo da lavoratore dipendente non superiore a 40. 000 euro;</p>
<p>·        il premio è previsto per il mese di marzo;</p>
<p>·        il premio è di 100 euro ma va rapportato al numero di giorni svolti nella propria sede nel predetto mese di marzo. </p>
<p>I redditi da lavoro dipendente secondo l’articolo 49 comma 1 del summenzionato DPR n. 917/86, sono quelli “che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando e’ considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro”. </p>
<p>Il premio sarà corrisposto a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno; inoltre i datori di lavoro compensano l’incentivo erogato mediante l’istituto di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241 che prevede la cosìdetta compensazione “orizzontale”,  che dà la facoltà di compensare debiti e crediti nei confronti anche di diversi enti impositori (Stato, Inps, Inail, Enpals, ecc. ). </p>
<p>La compensazione orizzontale consiste nella somma algebrica di crediti e debiti di diversa natura  nei confronti di diversi enti impositori, risultanti da dichiarazioni annuali o denunce periodiche contributive e si effettua compilando gli appositi spazi del modello di pagamento F24. </p>
<p>Per qualsiasi informazione rispondete alla seguente email: RISPARMIOLECITO@NETWORKFISCALE. COM
</p>
<p></p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/articolo-63-decreto-legge-cura-italia/">ARTICOLO 63 DECRETO LEGGE “CURA ITALIA”: Premio ai dipendenti come funziona</a> was first posted on Marzo 24, 2020 at 3:39 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ARTICOLO 28 DECRETO CURA ITALIA</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/articolo-28-decreto-cura-italia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Laura Bargone]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2020 15:53:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
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					<description><![CDATA[Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/articolo-28-decreto-cura-italia/">ARTICOLO 28 DECRETO CURA ITALIA</a> was first posted on Marzo 19, 2020 at 4:53 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L’articolo 28 prevede che “ ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali, ad esclusione della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, legge 8 agosto 1995 n. 335, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari ad € 600,00. L’Indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”. </p>
<p>ARTICOLO 28 DECRETO CURA ITALIA</p>
<p>Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago</p>
<p>L’articolo 28 prevede che “ ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali, ad esclusione della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, legge 8 agosto 1995 n. 335, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari ad € 600,00. L’Indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”. </p>
<p>L’articolo 28 fa quindi riferimento a tutti coloro che sono iscritti all’assicurazione Generale obbligatoria AGO, cioè iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti FPLD e gestioni speciali dei lavoratori autonomi: artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni.  </p>
<p>L&#8217;Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), è gestito in Italia dall’INPS e le prestazioni erogate dall&#8217;assicurazione generale obbligatoria sono:</p>
<p>·        pensione di vecchiaia (al raggiungimento dell&#8217;età pensionabile)</p>
<p>·        pensione di anzianità (al raggiungimento dell&#8217;anzianità contributiva)</p>
<p>·        pensione di inabilità (al verificarsi di un evento invalidante totale)</p>
<p>·        assegno di invalidità (al verificarsi di una riduzione della capacità lavorativa)</p>
<p>·        pensione ai superstiti (indiretta e di reversibilità)</p>
<p>·        pensione supplementare di vecchiaia (per il lavoratore che pur titolare di un&#8217;altra pensione liquidata presso un fondo previdenziale esonerativo, esclusivo o sostitutivo, non abbia maturato i contributi sufficienti per il diritto alla pensione autonoma)</p>
<p>Gli artigiani, i commercianti , i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli sono iscritti in apposite sezioni (gestioni speciali), dotate di autonomia finanziaria e di separata contabilità. </p>
<p>Le prestazioni previdenziali sono dovute al lavoratore anche nel caso in cui il datore di lavoro non abbia versato con regolarità i contributi (principio dell&#8217;automaticità delle prestazioni), pur nei limiti della prescrizione. </p>
<p>L’articolo 28 fa riferimento proprio agli iscritti alle gestioni speciali. </p>
<p>Il secondo comma dell’art. 28 prevede che l’indennità prevista al 1° comma dello stesso articolo è erogata dall’INPS, previa domanda da presentare secondo modalità che verranno stabilite dallo stesso istituti, nel limite di spesa complessiva di 2. 160 milioni di euro per l’anno 2020; l’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, comunicando il risultato di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Se dal controllo effettuato dovesse emergere il verificarsi di scostamenti dal limite previsto non sono adottati ulteriori provvedimenti concessori. </p>
<p>Per informazioni ed assistenza invia mail RISPARMIOLECITO@NETWORKFISCALE. COM</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/articolo-28-decreto-cura-italia/">ARTICOLO 28 DECRETO CURA ITALIA</a> was first posted on Marzo 19, 2020 at 4:53 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ARTICOLO 26 DECRETO CURA ITALIA</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/articolo-26-decreto-cura-italia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Laura Bargone]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2020 14:42:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto del Lavoro]]></category>
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		<category><![CDATA[sorveglianza attiva]]></category>
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					<description><![CDATA[Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato.<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/articolo-26-decreto-cura-italia/">ARTICOLO 26 DECRETO CURA ITALIA</a> was first posted on Marzo 19, 2020 at 3:42 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L’articolo 26 del decreto “Cura Italia” al primo comma prevede che “ il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, di cui all’articolo 1, comma 2 lettere h) e i) del decreto legge 23 febbraio 2020, dai lavoratori privati, è equiparato  a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto. ” ( Il periodo di comporto è quel periodo durante il quale il dipendente in malattia ha diritto alla conservazione del posto di lavoro). </p>
<p>ARTICOLO 26 DECRETO CURA ITALIA</p>
<p>Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato. </p>
<p>L’articolo 26 del decreto “Cura Italia” al primo comma prevede che “ il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, di cui all’articolo 1, comma 2 lettere h) e i) del decreto legge 23 febbraio 2020, dai lavoratori privati, è equiparato  a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto. ” ( Il periodo di comporto è quel periodo durante il quale il dipendente in malattia ha diritto alla conservazione del posto di lavoro). </p>
<p>La  sorveglianza attiva sulla base della lettera h) si applica agli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusa mentre la lettera i) prevede che gli individui che hanno fatto ingresso in Italia, provenienti da zone identificate dall’Organizzazione mondiale della Sanità come zone a rischio epidemiologico, devono obbligatoriamente comunicare questa circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio che provvede a comunicarlo all’autorità sanitaria competente per l’adozione della misura di permanenza domiciliare con sorveglianza fiduciaria attiva. </p>
<p>Per il periodo trascorso in quarantena il medico provvede a redigere il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria esaminata in precedenza; gli eventuali certificati di malattia trasmessi prima dell’entrata in vigore del decreto “cura Italia”, sono validi anche in assenza del provvedimento che ha dato origine alla quarantena, redatto dall’operatore di sanità pubblica. </p>
<p>In deroga alle vigenti disposizioni gli oneri a carico del datore di lavoro che presenta domanda all’ente previdenziale e degli istituti previdenziali connessi alla tutela della malattia, sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 130 milioni  di euro per l’anno 2020. </p>
<p>Gli enti previdenziali provvederanno a monitorare il limite di spesa previsto e nel caso in cui da questo monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa gli stessi enti provvederanno a non prendere in considerazione altre domande. </p>
<p>In ogni caso se il lavoratore si trova in malattia accertata da COVID-19,  il certificato viene redatto dal medico curante tramite i canali telematici senza necessità di alcun provvedimento da parte dell’operatore di sanità pubblica. </p>
<p>Per informazioni ed assistenza invia mail RISPARMIOLECITO@NETWORKFISCALE. COM</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/articolo-26-decreto-cura-italia/">ARTICOLO 26 DECRETO CURA ITALIA</a> was first posted on Marzo 19, 2020 at 3:42 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La gestione del lavoro ai tempi del Coronavirus</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/la-gestione-del-lavoro-ai-tempi-del-coronavirus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Federica Taberlet]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2020 07:07:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro e Diritto]]></category>
		<category><![CDATA[consulenza del lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[gestione del lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[malattia]]></category>
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					<description><![CDATA[La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro risponde ad alcune delle domande più frequenti in materia di rapporto di lavoro nei territori interessati dal virus.<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/la-gestione-del-lavoro-ai-tempi-del-coronavirus/">La gestione del lavoro ai tempi del Coronavirus</a> was first posted on Marzo 4, 2020 at 8:07 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>In questo periodo caratterizzato dalla prepotente presenza del Coronavirus si sono create situazioni particolari nella gestione delle assenze dei lavoratori. </p>
<p>Il Consiglio Nazionale dell’Ordine ha inviato due lettere al Presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, alla ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nunzia Catalfo e al ministro dell’Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, per richiedere la sospensione delle attività lavorative nelle zone rosse e il ricorso a strumenti di sostegno al reddito per lavoratori dipendenti e professionisti colpiti dal virus. </p>
<p>​ </p>
<p>In questo periodo caratterizzato dalla prepotente presenza del Coronavirus si sono create situazioni particolari nella gestione delle assenze dei lavoratori. </p>
<p>Il Consiglio Nazionale dell’Ordine ha inviato due lettere al Presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, alla ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nunzia Catalfo e al ministro dell’Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, per richiedere la sospensione delle attività lavorative nelle zone rosse e il ricorso a strumenti di sostegno al reddito per lavoratori dipendenti e professionisti colpiti dal virus. </p>
<p>Sulla base di quanto appena detto, siamo davanti a cinque tipologie di assenze che vanno affrontate diversamente:</p>
<p>Assenza post ordinanza: l’ordinanza della pubblica autorità impedisce ai lavoratori di uscire di casa, per cui si realizza la sopravvenuta impossibilità a recarsi a lavoro per cause indipendenti dalla volontà del lavoratore dettate dal provvedimento finalizzato alla tutela della salute delle persone. Infatti, egli resterà a casa ma con la retribuzione regolarmente pagata. E questo è uno di quei casi per cui è stata richiesta l’emanazione di un provvedimento normativo che preveda la Cassa Integrazione Ordinaria per eventi di questo genere. </p>
<p>è comunque possibile, in alcune situazioni previste, che si ricorra alla tipologia di prestazione lavorativa denominata “smart working” in cui la risorsa umana può adempiere ai suoi doveri in remoto senza necessariamente presenziare nella sede operativa dell’azienda in cui generalmente opera. </p>
<p>Per applicare questa alternativa non è necessario alcun accordo sindacale, ma è richiesto un accordo one-to-one siglato fra azienda e lavoratore e una comunicazione obbligatoria depositata dal datore di lavoro sul portale istituzionale del Ministero del Lavoro. </p>
<p>Sospensione dell’attività aziendale: Tra le possibili misure di difesa alla potenziale diffusione del virus rientra anche il divieto di accesso in un determinato comune o area geografica, nonché la sospensione delle attività lavorative per le imprese e/o la sospensione dello svolgimento delle attività lavorative per i lavoratori residenti nel comune o nell&#8217;area interessata. In questi casi è evidente l’assoluta indipendenza dell’impossibilità della prestazione lavorativa dalla volontà del lavoratore, dato che è l’azienda stessa impedita dal provvedimento dell’autorità pubblica allo svolgimento della normale attività produttiva. I Consulenti del Lavoro affermano: &#8220;Risulta evidente il permanere del diritto alla retribuzione pur in assenza dello svolgimento della prestazione, rendendosi doveroso anche in questo caso il riconoscimento dell’accesso a trattamenti di cassa integrazione, come preannunciato dalla ministra del Lavoro&#8221;. </p>
<p>Quarantena obbligatoria: l’assenza per quarantena stabilita dai presidi sanitari riguarda i lavoratori posti in osservazione, in quanto aventi sintomatologie riconducibili al virus. In tal caso il Contratto Collettivo Nazionale (CCNL) applicato stabilisce le modalità di gestione dell’evento che, comunque, è assimilabile a tutti i casi di ricovero per altre patologie o interventi. </p>
<p>In questo caso il lavoratore non può essere presente sul luogo di lavoro in conseguenza dell’applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva, perché ritenuto dall&#8217;autorità sanitaria o pubblica compreso fra gli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusa, e quindi è da considerarsi sottoposto a trattamento sanitario e, pertanto, la sua assenza dovrà essere disciplinata secondo le previsioni, di legge e contrattuali, che riguardano l’assenza per malattia, con le conseguenti tutele per la salute e la garanzia del posto di lavoro.  </p>
<p>Quarantena volontaria: l’assenza per quarantena volontaria riguarda persone che scelgono autonomamente di isolarsi pur non avendo sintomi palesi di contagio. Tra le misure di contenimento previste dal governo rientra l’obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Italia da zona a rischio epidemiologico, come identificate dall’Oms, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio, che provvede a comunicarlo all&#8217;autorità sanitaria competente per l’adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva. </p>
<p>La Fondazione scrive: “la decisione di adottare, nelle more della decisione dell’autorità pubblica un comportamento di quarantena “volontaria”, fondata sui predetti presupposti (o anche in ragione del contatto con soggetti ricadenti nelle condizioni previste), nei limiti dell’attesa della decisione circa la misura concreta da adottare da parte dell’autorità pubblica, può rappresentare comunque un comportamento di oggettiva prudenza, rispondente alle prescrizioni della normativa d’urgenza, e disciplinato conseguentemente come per le astensioni dalla prestazione lavorativa obbligate dal provvedimento amministrativo”. </p>
<p>Assenti per paura di contagio: è un’assenza autodeterminata da parte di lavoratori che ritengono il fenomeno dell&#8217;epidemia sufficiente a giustificare l’assenza dal lavoro, pur non sussistendo provvedimenti di Pubbliche Autorità che impediscano la libera circolazione. E’ quindi un’assenza determinata dal semplice “timore” di essere contagiati, senza che ricorra alcuno dei requisiti riconducibili alle fattispecie previste. Tutto ciò non consente di riconoscere la giustificazione della decisione e la legittimità del rifiuto della prestazione. In tal caso si realizza l’assenza ingiustificata dal luogo di lavoro, situazione da cui possono scaturire provvedimenti disciplinari che possono portare anche al licenziamento.  </p>
<p>
</p>
<p>A fronte di quanto riportato, per una questione di sanità pubblica, lo studio Commercialista. It non riceverà clienti fino al 30 giugno 2020, pertanto gli appuntamenti verranno effettuati via Skype. </p>
<p></p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/la-gestione-del-lavoro-ai-tempi-del-coronavirus/">La gestione del lavoro ai tempi del Coronavirus</a> was first posted on Marzo 4, 2020 at 8:07 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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