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	<title>proprietà intellettuale | Commercialista.it</title>
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	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
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	<title>proprietà intellettuale | Commercialista.it</title>
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	<item>
		<title>Marchio forte vs. marchio debole: differenze, implicazioni legali e strategie di protezione</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Marchio-forte-vs-marchio-debole-differenze-implicazioni-legali-e-strategie-di-protezione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria Ceccarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Sep 2024 07:23:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MARCHIO CEDUTO DA PERSONA FISICA TASSAZIONE]]></category>
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					<description><![CDATA[La distinzione tra un marchio forte e un marchio debole è cruciale e si basa principalmente sulla capacità di un marchio di essere distintivo e di essere associato in maniera esclusiva ai prodotti o servizi che rappresenta.<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Marchio-forte-vs-marchio-debole-differenze-implicazioni-legali-e-strategie-di-protezione/">Marchio forte vs. marchio debole: differenze, implicazioni legali e strategie di protezione</a> was first posted on Settembre 4, 2024 at 9:23 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Nel diritto della proprietà intellettuale, la distinzione tra un marchio forte e un marchio debole è cruciale e si basa principalmente sulla capacità di un marchio di essere distintivo e di essere associato in maniera esclusiva ai prodotti o servizi che rappresenta.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">L&#8217;importanza di comprendere la distinzione tra marchio forte e debole</h2>
<p style="text-align: justify;">È fondamentale avere chiara la differenza tra un marchio forte e un marchio debole, poiché l<strong>a natura stessa del marchio incide direttamente sulle sue caratteristiche identificative.</strong> Queste caratteristiche influenzano anche il livello di protezione legale di cui il marchio gode nell&#8217;ambito della proprietà intellettuale. Comprendere queste differenze è essenziale per determinare il grado di tutela di un marchio e per affrontare eventuali controversie legali che possono sorgere.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Definizione e caratteristiche di un marchio forte</h2>
<p style="text-align: justify;">Un marchio è considerato forte <strong>quando il suo significato non coincide con la descrizione o la denominazione del prodotto o servizio che rappresenta.</strong> In altre parole, un marchio forte è <strong>privo di qualsiasi riferimento diretto al prodotto o servizio cui è associato e spesso incorpora elementi di fantasia o creatività, utilizzando nomi o parole che non hanno alcun legame concettuale con ciò che contraddistinguono.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">La forza di un marchio risiede nella sua <strong>unicità e distintività</strong>, caratteristiche che lo rendono immediatamente riconoscibile e difficile da confondere con altri marchi.</p>
<p style="text-align: justify;">Esempi tipici di marchi forti includono nomi inventati, termini fantasiosi o combinazioni insolite di parole. Grazie alla loro originalità, questi marchi godono di una protezione legale più estesa, poiché nella mente dei consumatori sono inequivocabilmente associati a un singolo prodotto o azienda. Di conseguenza, in caso di dispute legali, è generalmente più semplice difendere un marchio forte, poiché la sua distintività rende più evidente qualsiasi tentativo di utilizzo improprio o di imitazione da parte di terzi.</p>
<p style="text-align: justify;">Un esempio emblematico di marchio forte è &#8220;Apple&#8221;, dove il nome di un frutto viene impiegato per rappresentare un&#8217;azienda nel settore dell&#8217;elettronica, senza alcuna relazione con l&#8217;alimentare.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Definizione e caratteristiche di un marchio debole</h2>
<p style="text-align: justify;">Diversamente, un marchio è considerato debole <strong>quando descrive la natura o la qualità del prodotto o servizio cui si riferisce, o quando ha una forte attinenza con esso.</strong> Un marchio debole potrebbe trasmettere in modo evidente la natura del prodotto o servizio, limitando così la sua capacità di distinguersi in modo univoco nel mercato.</p>
<p style="text-align: justify;">La protezione legale accordata a un marchio debole è spesso limitata. In caso di contraffazione, la tutela è generalmente circoscritta alla parte del marchio che si differenzia dalla denominazione generica del prodotto, mentre la parte non distintiva può essere utilizzata anche da altri senza che ciò costituisca necessariamente un illecito.</p>
<p style="text-align: justify;">Un marchio debole si caratterizza quindi per l&#8217;utilizzo di<strong> parole comuni, descrittive o generiche, strettamente legate al prodotto o servizio rappresentato, il che lo rende più vulnerabile a imitazioni o confusione nel mercato.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Conclusione</h2>
<p style="text-align: justify;">La scelta tra un marchio forte e uno debole non è solo una questione di creatività, ma ha profonde implicazioni legali. Un marchio forte offre una protezione più robusta e una maggiore riconoscibilità, mentre un marchio debole, pur essendo più descrittivo, potrebbe non garantire la stessa efficacia nel difendersi dalle violazioni e nel distinguersi nel mercato. Pertanto, è essenziale valutare attentamente la natura del marchio fin dall&#8217;inizio, per assicurarsi una tutela adeguata e un vantaggio competitivo duraturo.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Marchio-forte-vs-marchio-debole-differenze-implicazioni-legali-e-strategie-di-protezione/">Marchio forte vs. marchio debole: differenze, implicazioni legali e strategie di protezione</a> was first posted on Settembre 4, 2024 at 9:23 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Massimizzare i Benefici del Tuo Marchio: Un Vantaggio Competitivo e Fiscale</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Massimizzare-i-Benefici-del-Tuo-Marchio-Un-Vantaggio-Competitivo-e-Fiscale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria Ceccarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Aug 2024 11:00:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MARCHIO CEDUTO DA PERSONA FISICA TASSAZIONE]]></category>
		<category><![CDATA[MARCHIO DI IMPRESA E COLLETTIVO]]></category>
		<category><![CDATA[Ammortamento del marchio]]></category>
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		<category><![CDATA[Uibm ricerca marchio]]></category>
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					<description><![CDATA[Se gestisci un’azienda o stai progettando di avviare una nuova attività commerciale, è probabile che tu abbia già riconosciuto l’importanza fondamentale di un marchio. Ma cosa significa realmente &#8220;sfruttare il marchio&#8221; e in che modo questa strategia può contribuire a ridurre le tasse e aumentare i tuoi profitti? &#160; Cos’è un Marchio e Perché È [&#8230;]<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Massimizzare-i-Benefici-del-Tuo-Marchio-Un-Vantaggio-Competitivo-e-Fiscale/">Massimizzare i Benefici del Tuo Marchio: Un Vantaggio Competitivo e Fiscale</a> was first posted on Agosto 30, 2024 at 1:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="flex max-w-full flex-col flex-grow">
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<p>Se gestisci un’azienda o stai progettando di avviare una nuova attività commerciale, è probabile che tu abbia già riconosciuto l’importanza fondamentale di un marchio. Ma cosa significa realmente &#8220;sfruttare il marchio&#8221; e in che modo questa strategia può contribuire a ridurre le tasse e aumentare i tuoi profitti?</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Cos’è un Marchio e Perché È Importante?</h2>
<p>Un marchio non si limita a un logo o a un nome aziendale; rappresenta l’identità unica e distintiva di un’impresa. È il volto dell’azienda verso il pubblico, capace di costruire fiducia e lealtà tra i clienti. Un marchio forte non solo distingue la tua azienda dalla concorrenza, ma può anche permetterti di applicare prezzi premium per i tuoi prodotti o servizi, grazie alla sua riconoscibilità e reputazione.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Vantaggi Fiscali Derivanti da un Marchio Solido</h2>
<p>Investire nel tuo marchio non solo migliora la tua immagine aziendale, ma può anche offrire significativi benefici fiscali. Ecco alcune strategie chiave per sfruttare il potere del tuo marchio:</p>
<ol>
<li><strong>Ammortamento del Marchio</strong>: In molte giurisdizioni, è possibile ammortizzare i costi associati allo sviluppo e alla promozione del marchio. Questo significa che puoi dedurre una parte di tali spese dalle tue tasse ogni anno, riducendo così il reddito imponibile e migliorando la tua situazione fiscale complessiva.</li>
<li><strong>Protezione della Proprietà Intellettuale</strong>: Registrare il marchio conferisce diritti legali esclusivi, proteggendoti da imitatori e concorrenti sleali. Le spese sostenute per la registrazione e la protezione del marchio sono generalmente deducibili dalle tasse, offrendo ulteriori vantaggi economici.</li>
<li><strong>Licensing e Royalties</strong>: Se il tuo marchio è ben consolidato, puoi considerare la possibilità di concedere in licenza il suo utilizzo ad altre aziende in cambio di royalty. Questo non solo genera un flusso di reddito aggiuntivo, ma può anche offrire opportunità di ottimizzazione fiscale legate ai guadagni da royalties.</li>
<li><strong>Espansione Internazionale</strong>: Un marchio di successo a livello globale può permetterti di beneficiare di strutture fiscali vantaggiose in diversi paesi. Alcune giurisdizioni offrono aliquote fiscali più basse o incentivi per le imprese che investono in proprietà intellettuale, facilitando così l’espansione e migliorando la redditività.</li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Conclusione</h2>
<p>Sfruttare il valore del marchio non si limita a creare un’immagine accattivante per i tuoi clienti; comporta anche significativi vantaggi fiscali che possono ottimizzare la tua situazione economica. Investire nel tuo marchio può essere una delle decisioni più strategiche e vantaggiose per la tua azienda, contribuendo non solo a una riduzione delle imposte ma anche a una crescita sostenibile dei profitti.</p>
<p>Non sottovalutare l’importanza di investire nel tuo marchio: potrebbe rivelarsi una delle mosse più intelligenti per il successo a lungo termine della tua impresa.</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Massimizzare-i-Benefici-del-Tuo-Marchio-Un-Vantaggio-Competitivo-e-Fiscale/">Massimizzare i Benefici del Tuo Marchio: Un Vantaggio Competitivo e Fiscale</a> was first posted on Agosto 30, 2024 at 1:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;eccellenza del marchio collettivo diventa un disegno di legge:  il marchio collettivo “Italian Quality”</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/leccellenza-del-marchio-collettivo-diventa-un-disegno-di-legge-il-marchio-collettivo-italian-quality/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Mar 2017 08:52:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ADEMPIMENTI FISCALI]]></category>
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		<category><![CDATA[Diritto Civile]]></category>
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					<description><![CDATA[Guida al  disegno di legge n° 1061/2013  per l'istituzione del marchio collettivo “Italian Quality”<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/leccellenza-del-marchio-collettivo-diventa-un-disegno-di-legge-il-marchio-collettivo-italian-quality/">L&#8217;eccellenza del marchio collettivo diventa un disegno di legge:  il marchio collettivo “Italian Quality”</a> was first posted on Marzo 15, 2017 at 9:52 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Con il Disegno di legge n. 1061 presentato al Senato in data 29 novembre 2013 si è avviato  l’iter normativo volto all&#8217;istituzione del marchio di qualità “Italian Quality” , marchio collettivo di titolarità dello Stato Italiano e volontario, a supporto del Made in Italy, per contraddistinguere prodotti italiani che presentino caratteristiche di eccellenza. E&#8217; quindi evidente l&#8217;importanza e il prestigio di questa particolare tipologia di marchio, il marchio collettivo,  recepita anche a livello istituzionale, al punto di giungere alla progettazione di un disegno di legge per crearne uno ad hoc garantito dallo Stato stesso.   </p>
<p> Con il Disegno di legge n. 1061 presentato al Senato in data 29 novembre 2013 si è avviato  l’iter normativo volto all&#8217;istituzione del marchio di qualità “Italian Quality” , marchio collettivo di titolarità dello Stato Italiano e volontario, a supporto del Made in Italy, per contraddistinguere prodotti italiani che presentino caratteristiche di eccellenza. </p>
<p> Questo Brand sembra ricalcare il modello tedesco di marchio collettivo volontario “Geräte und Produktsichereitsgesetz” del 2004. </p>
<p> NB E&#8217; quindi evidente l&#8217;importanza e il prestigio di questa particolare tipologia di marchio, il marchio collettivo,  recepita anche a livello istituzionale, al punto di giungere alla progettazione di un disegno di legge per crearne uno ad hoc garantito dallo Stato stesso. </p>
<p> Il marchio “Italian Quality” vuole porsi come : </p>
<p> uno strumento di politica industriale, utile per recuperare competitività attraendo investimenti e quindi per il rilancio del commercio estero;</p>
<p> brand che punta alla valorizzazione della produzione nazionale di qualità e a contrastare il crescente fenomeno della contraffazione del Made in Italy, prevenendo pratiche fraudolente da parte di produttori e importatori;</p>
<p> strategia per favorire la crescita delle esportazioni dei prodotti italiani;</p>
<p> strumento per garantire la protezione dei consumatori attraverso la piena e corretta informazione in ordine al ciclo produttivo delle merci, fornendo un&#8217;informazione aggiuntiva sul prodotto che intende acquistare ( indicazione di provenienza del prodotto e indicatori che attestano l&#8217;esistenza di un collegamento dimostrabile tra una determinata caratteristica del prodotto ed un determinato luogo di produzione)</p>
<p> marchio volto alla promozione nei mercati globali dei prodotti certificati in tal modo, per tutelare e valorizzare la qualità e l&#8217;eccellenza della produzione italiana nel mondo. </p>
<p> NB Quelli sopra elencati sono già i punti di forza di un marchio collettivo ex art 11 CPI e 2570 cc che attualmente è possibile registrare per creare il proprio Business e realizzare fatturati molto elevati, ottenendo anche fortissimi sgravi fiscali del Patent Box  se si investe in ricerca e innovazione, attraverso la detassazione dei redditi derivanti dall&#8217;utilizzo diretto e indiretto della proprietà intellettuale. </p>
<p> Le caratteristiche di eccellenza del marchio in lavorazione “Italian Quality” presuppongono la co-presenza dei seguenti requisiti:</p>
<p> la realizzazione del prodotto da parte di professionisti, artigiani ed imprese iscritti alle camere di commercio industria artigianato e agricoltura, aventi domicilio fiscale nel territorio italiano;</p>
<p> la presenza della marcatura d’origine “Made in Italy” in ottemperanza al Regolamento Doganale UE n. 952/2013;</p>
<p> aver subito nel territorio italiano almeno un’operazione ulteriore e precedente l’ultima lavorazione ai sensi dell’art. 60 Regolamento Doganale UE n. 952/2013;</p>
<p> rientrare nei cc. Dd. “disciplinari di settore” che verranno predisposti in concerto con le principali associazioni di categoria e contempleranno le modalità d’uso del marchio e i successivi controlli, da effettuarsi ad opera di una società di certificazione. </p>
<p> NB L’uso del marchio verrà concesso sulla base di una autorizzazione rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico che provvederà anche alla registrazione del marchio in sede nazionale, comunitaria e internazionale. </p>
<p> Chi potrà ottenere il marchio collettivo Italian Quality? 
</p>
<p> società semplici; </p>
<p> società in nome collettivo; </p>
<p> società cooperative; </p>
<p> società in accomandita semplice; </p>
<p> società a responsabilità limitata; </p>
<p> reti di imprese; </p>
<p> organizzazioni di produttori; </p>
<p> consorzi o società consortili, anche in forma cooperativa, costituiti da imprese, anche artigiane, facenti parte di specifiche filiere produttive. </p>
<p> Sarà previsto anche uno specifico sistema di etichettatura, nonché campagne annuali di promozione sul mercato domestico e sui principali mercati internazionali. </p>
<p> In particolare, l&#8217;art 5 del disegno di legge prevede la possibilità per le imprese facenti parte di reti di imprese, organizzazioni di produttori, consorzi e imprese, anche artigiane, facenti parte di specifiche filiere produttive, di concertare con le regioni, i comuni e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura interessati, azioni promozionali dei prodotti contrassegnati dal marchio implementando ulteriormente e a livello esponenziale la potenza di questo Brand d&#8217;eccelolenza </p>
<p> Attenzione:  si tratta di un marchio “collettivo”, aggiuntivo rispetto alla normativa sulla marcatura che indica l’origine del prodotto e che rimarrebbe quella oggi in vigore (si delinea quindi una netta distinzione tra marchio in senso proprio e marcatura d’origine). Si attende il completamento dell&#8217;iter di approvazione  </p>
</p>
<p> Per registrare il vostro marchio collettivo, pianificare con successo la vostra progettualità d&#8217;impresa e godere degli straordinari bonus fiscali del Patent Box, </p>
<p>non esitate a contattarci al numero verde 800. 19. 27. 52! </p></p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/leccellenza-del-marchio-collettivo-diventa-un-disegno-di-legge-il-marchio-collettivo-italian-quality/">L&#8217;eccellenza del marchio collettivo diventa un disegno di legge:  il marchio collettivo “Italian Quality”</a> was first posted on Marzo 15, 2017 at 9:52 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il licensing del marchio collettivo: un esempio pratico per avere successo sul mercato detassando i redditi della vostra impresa.</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/il-licensing-del-marchio-collettivo-un-esempio-pratico-per-avere-successo-qualitativo-sul-mercato-e-detassare-i-redditi-della-propria-impresa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2017 15:18:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Guida e Vademecum Fiscale Tributaria]]></category>
		<category><![CDATA[Legge di stabilita 2015]]></category>
		<category><![CDATA[MARCHIO DI IMPRESA E COLLETTIVO]]></category>
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		<category><![CDATA[ricerca e innovazione]]></category>
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					<description><![CDATA[Guida giuridico-tributaria alle agevolazioni sui beni immateriali “intangible asset” (dal marchio collettivo ai nomi a dominio) ed al regime del patent box<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/il-licensing-del-marchio-collettivo-un-esempio-pratico-per-avere-successo-qualitativo-sul-mercato-e-detassare-i-redditi-della-propria-impresa/">Il licensing del marchio collettivo: un esempio pratico per avere successo sul mercato detassando i redditi della vostra impresa.</a> was first posted on Gennaio 4, 2017 at 4:18 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Cosa può ottenere in termini di competitività e risparmio fiscale un’impresa che decide di registrare o di acquistare in licenza un marchio collettivo? Il marchio collettivo è un brand che nasce per essere utilizzato simultaneamente da più imprenditori: il titolare di questo tipo di marchio è un soggetto che non necessariamente svolge attività imprenditoriale lucrativa e che generalmente coincide con un consorzio o un’associazione. Il “licensing” cioè l&#8217;accordo di concessione in licenza è ad esso strutturale e forma un connubio indissolubile con il “funzionamento” del  brand, determinando l&#8217;acquisizione automatica di un pacchetto strategico di benefits economici e fiscali. Vediamo insieme un esempio pratico per avere successo sul mercato e conseguire un grossissimo risparmio lecito d’imposta.  </p>
<p> </p>
<p>Licensing e marchio collettivo: un connubio indissolubile</p>
<p>Il marchio collettivo è un brand che nasce per essere utilizzato simultaneamente da più imprenditori. </p>
<p>Come previsto dal combinato disposto degli articoli 2570 codice civile e 11 CPI (codice della Proprietà Industriale) infatti, il titolare di questo tipo di marchio è un soggetto che non necessariamente svolge attività imprenditoriale lucrativa e che, generalmente coincide con un consorzio o un’associazione. </p>
<p>Il suo compito è quello di concedere in uso il marchio al concessionario-utilizzatore che si impegni a rispettare gli obblighi circa provenienza, natura o qualità dei prodotti, come precisati nel regolamento d&#8217;uso (che deve essere allegato alla domanda di registrazione). </p>
<p>Il concedente dunque, conservando la proprietà del marchio collettivo, gode di un&#8217;ampia funzione di controllo per assicurare che sia garantito il mantenimento di determinati livelli di qualità, origine, natura dei prodotti ai quali lo stesso è apposto: ciò giustifica l&#8217;esercizio di poteri sanzionatori nell&#8217;ipotesi in cui gli utilizzatori non si conformino alle prescrizioni del regolamento; il che rafforza ulteriormente la valenza garantistica di questo marchio rispetto a quello aziendale classico, nella misura in cui consente di generare guadagni sicuri per prodotti sicuri. </p>
<p>E&#8217; dunque evidente la particolarità che contraddistingue il marchio collettivo rispetto ai marchi d&#8217;impresa: il “licensing” cioè l&#8217;accordo di concessione in licenza è ad esso strutturale e forma un connubio indissolubile con il “funzionamento” del brand. </p>
<p>Più esattamente con il termine &#8220;licensing in&#8221; si intende “l&#8217;acquisizione dall&#8217;esterno di tecnologie” brevettate o non brevettate, cioè del know-how, compreso anche un marchio collettivo, da parte di un&#8217;impresa, per integrare le proprie conoscenze e negoziare strumenti di business idonei a raggiungere alti livelli di competitività. </p>
<p>Vantaggi del marchio collettivo per licenziante ed utilizzatore</p>
<p>Nel marchio collettivo, la scissione tra titolarità e utilizzo è permanente. </p>
<p>A) Essere titolare di un marchio collettivo significa automaticamente ottenere una fonte addizionale di reddito rappresentata dalle royalty corrisposte dal partner licenziatario e quindi anche tutti i vantaggi relativi a:</p>
<p>1) monetizzazione efficace del proprio diritto di proprietà intellettuale;</p>
<p>2) acquisizione di quote sempre maggiori di mercato attraverso l&#8217;espansione geografica e settoriale del brand;</p>
<p>3) bonus fiscali in relazione alla detassazione delle royalties;</p>
<p>B) Dall&#8217;altro lato, l&#8217;utilizzatore licenziatario godrà dei seguenti benefits:</p>
<p>1) sfruttamento economico di un marchio pronto a generare liquidità, usufruendo prontamente di conoscenze già sviluppate e consolidate per la produzione di beni e l&#8217;utilizzazione di processi, evitando di sobbarcarsi costi per la creazione di un brand ex novo;</p>
<p>2) implementazione dell&#8217;immagine imprenditoriale sul mercato grazie surplus di valore economico-qualitativo del prodotto marchiato, che di riflesso contribuirà alla promozione dell’attività del titolare ed al rafforzamento dei suoi diritti sul brand;</p>
<p>3) godere di un trampolino di lancio in caso di piccola e media impresa che singolarmente non riuscirebbe con le proprie risorse ad ottenere una visibilità ottimale sul mercato. </p>
<p>Infatti, il licenziatario di un brand innovativo quale il marchio collettivo, andrebbe a collocare la propria offerta nella fascia “alta” di mercato, quella che copre la domanda di prodotti con determinate caratteristiche di qualità, origine e natura, facendo un salto di qualità a livello imprenditoriale. </p>
<p>Chi intende registrare un marchio collettivo, acquisterà logicamente oltre ad una proprietà intellettuale, un “pacchetto” con tutti i benefits economici sopra elencati, ai quali si sommano successivamente, previo esercizio della relativa opzione, anche quelli operanti a livello fiscale grazie al “Patent box” di cui alla L. 190 /2014, implicante una tassazione agevolata delle royalty derivanti dal suo sfruttamento, sottraendo così all&#8217;imponibile una consistente quota di redditi ottenuti attraverso attività di licensing. </p>
<p>Simulazione di un caso pratico per avere successo sul mercato e risparmiare sul Fisco</p>
<p>Facciamo ora un esempio pratico che dimostra concretamente quali vantaggi è possibile ottenere attraverso la concessione in licenza o “licensing” di un marchio collettivo. </p>
<p>Un consorzio leader in un determinato settore, conclude con successo la concessione in licenza di un marchio collettivo e di know How ad una piccola azienda in fase di sviluppo ancora priva di un “concept market”. </p>
<p>Il consorzio titolare del marchio collettivo realizzerà flussi di denaro significativi incassando royalties. Creerà così un Business notevole rafforzando la posizione propria e dell&#8217;azienda utilizzatrice del brand sul mercato. Avrà così monetizzato la proprietà intellettuale “esportando le proprie idee” e, optando per il Patent Box otterrà una neutralizzazione fiscale di una fetta considerevole dei propri guadagni e innoverà al contempo la propria impresa. </p>
<p>L&#8217;azienda licenziataria, da parte sua, potrà emergere sul mercato ottenendo introiti più sicuri per la commercializzazione di prodotti qualitativamente garantiti sotto il profilo dell&#8217;origine, natura, qualità, realizzati attraverso peculiari e non comuni processi di lavorazione. </p>
<p>Se desiderate: </p>
<p>    registrare il vostro marchio collettivo o marchio d’impresa;<br />
    ottenere i vantaggiosi bonus fiscali del Patent Box;<br />
    chiedere la redazione dei vostri contratti di licenza e per la predisposizione del regolamento d’uso;<br />
    ricevere una consulenza tributaria specializzata su altri intangible assets, </p>
<p>contattateci subito al NUMERO VERDE 800. 19. 27. 52!  </p>
<p>Realizzerete in tutta serenità e con successo la vostra progettualità d’impresa. </p>
<p> </p>
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		<title>Come guadagnare rapidamente con il licensing della proprietà intellettuale. Tagli fiscali fino al 50% premiano l&#8217;innovazione della tecnologia anche all&#8217;estero</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/come-guadagnare-rapidamente-con-il-licensing-della-propriet224-intellettualetagli-fiscali-fino-al-50-premiano-linnovazione-della-tecnologia-anche-allestero/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2017 10:42:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[MARCHIO DI IMPRESA E COLLETTIVO]]></category>
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		<category><![CDATA[ricerca e innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[tax saving]]></category>
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					<description><![CDATA[Guida commerciale/fiscale al licensing  dellla proprietà intellettuale anche sui mercati esteri<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/come-guadagnare-rapidamente-con-il-licensing-della-propriet224-intellettualetagli-fiscali-fino-al-50-premiano-linnovazione-della-tecnologia-anche-allestero/">Come guadagnare rapidamente con il licensing della proprietà intellettuale. Tagli fiscali fino al 50% premiano l&#8217;innovazione della tecnologia anche all&#8217;estero</a> was first posted on Gennaio 4, 2017 at 11:42 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>ll “licensing” che significa “accordo di licenza”, indica l’attività di concedere (licensing out) ovvero di prendere (licensing in) in “locazione” un diritto di Proprietà Industriale o Intellettuale (marchio, brevetto, know-how, diritto d’autore, ecc. ) attraverso un contratto di licenza. Vediamo più da vicino perchè e come questo strumento negoziale rappresenta un&#8217;opportunità di slancio e crescita anche per le piccole e medie imprese,  alle quali risulta scarsamente conosciuto, consentendo di realizzare interessanti business anche sui mercati esteri e di godere di straordinari benefici fiscali! </p>
<p>
</p>
<p> </p>
<p>Il licensing: un modello di sviluppo flessibile e veloce sul mercato anche per le piccole e medie imprese</p>
<p>Il “licensing” che significa “accordo di licenza”, indica l’attività di concedere (licensing out) ovvero di prendere (licensing in) in “locazione” un diritto di Proprietà Industriale o Intellettuale (marchio, brevetto, know-how, diritto d’autore, ecc. ) attraverso un contratto di licenza. </p>
<p>Con tale accordo dunque, il titolare di un “Intangible asset” (concedente), consente che l&#8217;altro contraente (licenziatario) svolga un&#8217;attività che, in mancanza di licenza, costituirebbe una violazione dei diritti di esclusiva, concedendogli l’uso del proprio marchio per la produzione e la distribuzione di prodotti, in un preciso territorio, attraverso determinati canali distributivi, per un periodo di tempo prestabilito. </p>
<p>Il licenziatario a sua volta, si impegna a corrispondere al licenziante, un corrispettivo sotto forma di importi fissi garantiti (fat fee)e/o percentuali variabili (royalties) calcolate sul fatturato. </p>
<p>Trattasi di uno strumento che ha trovato un&#8217;ampissima diffusione a livello internazionale e che produce numerosi benefits, rivelandosi una preziosa opportunità di slancio e crescita anche per le piccole e medie imprese alle quali risulta scarsamente conosciuto. </p>
<p>Vantaggi derivanti dal licensing di un Brand</p>
<p>Analizziamo ora le ragioni per le quali è consigliabile optare per questo strumento commerciale, esaminando in particolare la concessione in licenza un marchio. </p>
<p>L&#8217;attività di licensing, se condotta in modo attento e professionale, sotto il duplice profilo giuridico ed economico, può produrre i seguenti vantaggi:</p>
<p>1) il licenziatario evita di sobbarcarsi i costi derivanti dall’accreditamento ex novo di un brand e quelli per lo sviluppo interno all&#8217;azienda del relativo know how, potendo sfruttare economicamente un marchio già pronto a generare liquidità, in cambio dell&#8217;erogazione di una percentuale sul fatturato (royalty);</p>
<p>2) sottoscrivendo una licenza, l&#8217;apposizione del marchio ai prodotti del concessionario utilizzatore attribuisce agli stessi forte valore aggiunto;</p>
<p>3) il titolare del marchio monetizza efficacemente il proprio diritto di proprietà intellettuale perché, oltre all&#8217;introito di una notevole fonte aggiuntiva di reddito, rappresentata dal corrispettivo pagato dal licenziatario, acquisisce quote sempre maggiori di mercato, espandendo il brand in aree geografiche o settori che, per ragioni produttive, finanziarie o di localizzazione, non potrebbe soddisfare così proficuamente;</p>
<p>4) ne deriva un beneficio indiretto che si rivela strategico per il debutto di piccole e medie imprese: un aumento della notorietà e dell’immagine del marchio, contribuendo alla promozione dell’attività del titolare ed al rafforzamento dei suoi diritti sul brand. </p>
<p>Bonus fiscali del Patent Box a sostegno del licensing</p>
<p>La necessità dell&#8217;impresa di adattarsi flessibilmente agli oscillamenti del mercato e di ottimizzare l&#8217;utilizzo delle proprie risorse in tempi di reazione utili, stimola ogni singola azienda a focalizzare l&#8217;attenzione sulla gestione del proprio patrimonio tecnologico, valorizzandolo come fattore strategico e investendo ingenti risorse per mantenerlo, implementarlo e rinnovarlo. </p>
<p>E&#8217; questa la ragione fondamentale per la quale diventa necessario inculcare e sviluppare una cultura della ricerca, sia a livello aziendale che nazionale, premiare e proteggere la ricerca e l&#8217;innovazione in primis nell&#8217;ambito della proprietà intellettuale, come presupposto necessario dell&#8217;affermazione sul mercato dei trasferimenti tecnologici nelle più importanti ed interessanti aree economiche del mondo. </p>
<p>Per soddisfare queste esigenze ed implementarne i vantaggi, la Legge di Stabilità 2015 ha ideato uno strumento ah hoc, il Patent Box, un regime opzionale di tassazione agevolata per i redditi derivanti dall’utilizzo e/o dalla cessione di opere dell’ingegno, da brevetti industriali, da design e marchi d’impresa estensibile a certe condizioni anche ai soggetti non residenti. </p>
<p>In sintesi le finalità che rappresentano il leitmotiv di tale opzione fiscale sono:</p>
<p>a) incentivare l&#8217;attività research &amp; innovation da parte delle imprese italiane anche sul mercato internazionale riducendone il carico fiscale;</p>
<p>b) abbattere l’elusione fiscale generata dalla pratica di delocalizzazione dei brevetti e marchi in paesi con minore carico fiscale;</p>
<p>c) estensione dell&#8217;agevolazione anche ai marchi tutelati in qualsiasi paese estero, in base alle norme vigenti e agli accordi internazionali. </p>
<p>I soggetti titolari di reddito d&#8217;impresa intenzionati ad investire in ricerca e innovazione ed affermarsi nel licensing godranno a decorrere dal 2017 di una detassazione del 50% delle royalties dal reddito generato dalla concessione in licenza dei beni immateriali quali i marchi (espressamente compreso il marchio collettivo) brevetti, know how, prodotti da attività di ricerca e sviluppo (comma 42-ter all’articolo 1 della legge 190/2014). </p>
<p>Per sapere subito quanto potreste risparmiare fiscalmente con tale opzione fiscale agevolativa, leggete la <a href="http://www. Networkfiscale. Com/Backoffice/News/patent-box-2017-come-si-calcola-il-bonus-fiscale-per-detassare-royalty-e-plusvalenze-sulla-propriet224-intellettuale-1">divulgazione dedicata a come si calcola il Patent Box</a>! </p>
<p>Attenzione: non tutti sanno che il licensing può consentirvi di moltiplicare in modo esponenziale i vostri guadagni ed essere gli ideatori di un Business di altissima qualità e successo se decidete di registrare un marchio collettivo!  Per scoprire come, leggete subito la <a href="http://www. Networkfiscale. Com/Backoffice/News/marchio-collettivo-con-opzione-patent-box-come-guadagnare-innovando-la-vostra-impresa-grazie-ad-imposte-super-ridotte-1%C2%A0">divulgazione dedicata al marchio collettivo con opzione Patent Box</a> che vi consentirà di innovare la vostra impresa con potentissimi sgravi fiscali! </p>
<p>Tali bonus fiscali sono secondo la normativa cumulabili con i crediti di imposta in ricerca e innovazione segnando un ulteriore punto a vantaggio del tax saving. </p>
<p>N. B. Considerando che la firma di un accordo di licenza è frutto di una trattativa complessa, che richiede un’imprescindibile competenza sia legale che dei meccanismi relativi al funzionamento del mercato e che l&#8217;opzione fiscale del Patent Box se correttamente esercitata, consente di godere di straordinari vantaggi, risulta altamente consigliabile rivolgersi ad esperti del settore per emergere in tale settore così potenzialmente redditizio e soddisfacente. </p>
<p>Se desiderate registrare un marchio collettivo o d&#8217;impresa, ottenere assistenza nella redazione di contratti di licenza, attuare con successo la vostra progettualità d&#8217;impresa ed al contempo risparmiare serenamente, pro norma dal punto di vista fiscale attivando gli imperdibili bonus Patent Box, </p>
<p>contattaci subito al NUMERO VERDE 800. 19. 27. 52! </p>
<p></p>
<p> </p>
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			</item>
		<item>
		<title>Marchio con opzione Patent Box: come guadagnare innovando la vostra impresa grazie ad imposte super ridotte</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/come-innovare-la-propria-impresa-e-risparmiare-fiscalmente-fino-al-100-con-il-marchio-collettivo-il-patent-box/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2016 15:42:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco ed Agricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[Guida e Vademecum Fiscale Tributaria]]></category>
		<category><![CDATA[Legge di stabilita 2015]]></category>
		<category><![CDATA[MARCHIO DI IMPRESA E COLLETTIVO]]></category>
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					<description><![CDATA[Guida giuridico-tributaria alle agevolazioni sui beni immateriali “intangible asset” (dal marchio collettivo ai nomi a dominio) ed al regime del Patent Box<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/come-innovare-la-propria-impresa-e-risparmiare-fiscalmente-fino-al-100-con-il-marchio-collettivo-il-patent-box/">Marchio con opzione Patent Box: come guadagnare innovando la vostra impresa grazie ad imposte super ridotte</a> was first posted on Dicembre 21, 2016 at 4:42 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il Patent Box, opzione fiscale introdotta dalla Legge di Stabilità 2015 che prevede la tassazione agevolata dei redditi derivanti dall&#8217;utilizzo della proprietà intellettuale, assume una particolare rilevanza nel marchio collettivo che si qualifica come  potente e accattivante brand, simbolo di garanzia e certificazione qualitativa dei prodotti in un&#8217;ottica di incremento delle quote di mercato per l&#8217;impresa e di customer satisfaction per  i consumatori. Vediamo insieme quali vantaggi potreste ottenere se decideste di registrare un marchio collettivo ed esercitare l&#8217;opzione Patent Box.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Il Patent Box applicato al marchio collettivo: innovazione, detassazione e valorizzazione sul mercato</h2>
<p>Il Patent Box, opzione fiscale introdotta dalla legge di stabilità 2015 che prevede la tassazione agevolata dei redditi derivanti dall&#8217;utilizzo della proprietà intellettuale, assume una particolare rilevanza nel marchio collettivo che si qualifica come potente e accattivante brand, simbolo di garanzia e certificazione qualitativa dei prodotti in un&#8217;ottica di incremento delle quote di mercato per l&#8217;impresa e di customer satisfaction per i consumatori.</p>
<p>Nella logica di un marchio come questo, legato profondamente all&#8217;origine, natura e qualità del prodotto sul quale è apposto, è evidente come il “Patent Box” possa moltiplicare in modo esponenziale e agevolato lospazio dedicato alle attività di ricerca ed innovazione che sono essenziali e strategiche per ottimizzare, evolvere ed affinare i particolari product process, trattamenti, quality, materie prime e know how sintetizzati nel prodotto finito marchiato con un “marchio collettivo” amplificando cosi valore, cultura ed emozioni racchiusi e suscitati dal brand.</p>
<p>Il Patent Box quindi, premia moltissimo ed in particolare anche le imprese che investono in Research &amp; Innovation titolari di un marchio collettivo, decretandone il successo nell&#8217;ambito della globalizzazione dell’economia mondiali.</p>
<p>Inoltre, i benefits ottenibili grazie ai bonus fiscali del Patent Box rivelano la loro funzionalità anche in relazione alle strategie pubblicitarie e di marketing per la valorizzazione dell’immagine commerciale dell’impresa.</p>
<p>Chi intende avvalersi di un marchio collettivo dunque, oltre ad avvantaggiarsi di un prezioso valore aggiunto in termini di competitività, optando per il Patent Box otterrà una variazione in diminuzione dal reddito d’impresa imponibile ai fini delle imposte IRES e IRAP pari al 50% dal 2017 di una quota parte del reddito agevolabile ed una detassazione notevole in caso di cessione del brand.</p>
<p>N. B. Attualmente l&#8217;opzione agevolativa è validamente esercitabile essendo stato prorogato l&#8217;originario termine del 30 giugno 2016</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Quantifichiamo il risparmio fiscale usufruibile con il Patent Box per i titolari di marchio collettivo</h2>
<p>Se si decide di presentare domanda di Patent Box, l&#8217;impresa titolare di un marchio collettivo (la concedente-licenziante) assisterà all&#8217;abbattimento di quasi la metà rispetto al regime ordinario, della tassazione delle royalties.  Questo tipo di redditi, normalmente tassati al 31,4%, sconteranno in pratica una tassazione al 16% sempre a condizione che l&#8217;opzione fiscale venga esercitata correttamente e in conformità ai requisiti di legge.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Esaminiamo le applicazioni pratiche del Patent Box con riferimento al marchio collettivo</h2>
<p>A) Licensing cioè concessione in licenza d&#8217;uso (strutturale al funzionamento del marchio collettivo)</p>
<p>In tale ipotesi “ordinaria”, il reddito “netto” agevolabile è costituito dalla differenza tra i canoni (cc. Dd. “royalties”) percepiti e i costi rilevanti; per calcolare il reddito agevolabile effettivo, si applica la seguente formula:  {RPI x [(costi qualificati + eventuale uplift nel massimo del 30%)/costi complessivi]} x 50%.</p>
<p>In sintesi, circa la metà dei redditi derivanti dallo sfruttamento economico del marchio collettivo sarà sottratto a tassazione.</p>
<p>Per determinare il beneficio e la valutazione di convenienza economica occorrerà, in conformità ai chiarimenti contenuti nella circolare 11/E della Agenzia delle Entrate:</p>
<p>calcolare il reddito agevolabile derivante dall’utilizzo del marchio collettivo (canoni di concessione al netto dei costi fiscalmente rilevanti);<br />
moltiplicarlo per il nexus ratio (rapporto tra costi qualificati cioè quelli relativi allo sviluppo, mantenimento e accrescimento del bene immateriale e costi complessivi);<br />
applicare alla quota di reddito agevolabile così ottenuta l&#8217;aliquota del 50% dal 2017 quantificando così la detassazione effettiva;<br />
preventivare i costi amministrativi contabili e fiscali eventualmente da abbattere.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>B) Le plusvalenze derivanti dalla cessione del “collective trademark” agevolabile saranno escluse dal computo del reddito imponibile a condizione che il 90% del corrispettivo (non della plusvalenza) sia reinvestito in attività di manutenzione o sviluppo di altri beni immateriali considerati dal Patent Box, da attuarsi non oltre la chiusura del secondo periodo di imposta successivo a quello nel quale si è verificata la cessione. In mancanza, si attiva un meccanismo di recapture del beneficio tramite variazione in diminuzione. Nel caso di cessioni infragruppo con parti correlate è possibile attivare una procedura di ruling. L’obbligo di reinvestimento scatta dal momento di realizzo della plusvalenza, senza che rilevino le modalità di pagamento del corrispettivo.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>C) Operazioni straordinarie.  In caso di operazioni straordinarie, fiscalmente neutre (la fusione, la scissione, il conferimento di azienda) l&#8217;avente causa (e cioè società incorporante, società beneficiaria e società conferitaria) subentra al soggetto dante causa nell’esercizio dell’opzione agevolativa anche rispetto al computo della durata e dei costi.</p>
<p>Se si è titolari di un marchio collettivo quindi, procedere ad una fusione, scissione o acquisizione di azienda consente di conservare la facoltà di esercitare l&#8217;opzione agevolativa di “Patent Box” traendo tutti i possibili benefits derivanti brand.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Per poter applicare correttamente l&#8217;opzione del Patent Box e godere dei suoi benefit fiscali, sono necessarie:</h2>
<p>a) delicate operazioni di audit interni o di vere e proprie due diligence, finalizzate ad ottenere una fotografia aggiornata del marchio collettivo e dei profili di reddittività ed efficienza;</p>
<p>b) la consulenza di esperti in materia per verificare la fattibilità pro norma dell&#8217;opzione in relazione al caso specifico e la gestione delle procedure burocratiche e del relativo ruling con l&#8217;ADE per evitare di decadere da questi imperdibili benefici fiscali.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Per registrare il vostro marchio collettivo o marchio d’impresa, ottenere i vantaggiosi bonus fiscali del Patent Box o per ricevere una consulenza tributaria specializzata su altri intangible assets, compilate il nostro<a href="https://ps37mp82fs6.typeform.com/to/Q4UUtwf7?typeform-source=www.commercialista.it"> Form</a> o contattateci subito al <span style="color: #339966;">NUMERO VERDE <a href="tel:800192752">800192752</a>!  </span></p>
<p>&nbsp;</p>
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<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/come-innovare-la-propria-impresa-e-risparmiare-fiscalmente-fino-al-100-con-il-marchio-collettivo-il-patent-box/">Marchio con opzione Patent Box: come guadagnare innovando la vostra impresa grazie ad imposte super ridotte</a> was first posted on Dicembre 21, 2016 at 4:42 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>Patent Box 2017: come si calcola il bonus fiscale per detassare royalty e plusvalenze sulla proprietà intellettuale</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/patent-box-per-i-titolari-di-reddito-dimpresa-bonus-fiscale-con-abbattimento-delle-imposte-fino-al-100-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2016 11:08:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[COSTI DEDUCIBILI ED IVA DETRAIBILE]]></category>
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		<category><![CDATA[Diritto Europeo - Comunitario]]></category>
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					<description><![CDATA[Guida giuridico-tributaria alle agevolazioni sui beni immateriali “intangible asset” (dal marchio collettivo ai nomi a dominio) ed al regime del Patent Box<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/patent-box-per-i-titolari-di-reddito-dimpresa-bonus-fiscale-con-abbattimento-delle-imposte-fino-al-100-2/">Patent Box 2017: come si calcola il bonus fiscale per detassare royalty e plusvalenze sulla proprietà intellettuale</a> was first posted on Dicembre 21, 2016 at 12:08 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il “Patent Box” è un  regime opzionale di tassazione fiscale introdotto dalla Legge di Stabilità 2015, che punta a rilanciare la produttività del Paese, valorizzando i cosiddetti asset intangibili, tipici di un’economia avanzata e rendendo il mercato nazionale maggiormente attrattivo per gli investitori esteri. Esso consente di escludere dalla base imponibile una quota o tutto il reddito generato dall&#8217;utilizzo diretto o indiretto della proprietà intellettuale: in altri termini è la  detassazione dei redditi derivanti da marchi, brevetti e diritti di PI.  Con questa guida pratica illustriamo come funziona, come si calcola e quanto i titolari di reddito d&#8217;impresa potranno risparmiare sul Fisco. </p>
<p>
</p>
<p>Come funziona il “Patent box” e quali vantaggi produce? </p>
<p>Il “Patent Box”, regime opzionale di tassazione fiscale introdotto dall’articolo 1, commi 37-43 della Legge 23 dicembre 2014 n°190 (Legge di Stabilità) e modificato dall&#8217;“Investment Compact” 2015, è uno strategico strumento di politica industriale, che punta a rilanciare la produttività del Paese, valorizzando i cosiddetti “asset intangibili”, tipici di un’economia avanzata e rendendo il mercato nazionale maggiormente attrattivo per gli investitori esteri. </p>
<p>Esso consente di escludere dalla base imponibile una quota o tutto il reddito generato dall&#8217;utilizzo diretto o indiretto della proprietà intellettuale (PI): in altri termini è la detassazione dei redditi derivanti da marchi, brevetti e diritti di PI. </p>
<p>Nel dettaglio, i beni agevolabili con il Patent box sono le opere dell’ingegno, i software protetti da copyright, i brevetti industriali, i marchi d&#8217;impresa compreso il marchio collettivo, i disegni e modelli giuridicamente tutelati e il know how. </p>
<p>Chi può optare per il “Patent Box”? </p>
<p>L&#8217;agevolazione riguarda i soggetti titolari di reddito di impresa, aventi diritto allo sfruttamento economico del marchio (o di altro asset immateriale incluso nell&#8217;agevolazione), a prescindere dalla forma giuridica (società di capitali e di persone, ditte individuali, enti pubblici e privati diversi dalle società), dalla dimensione, dal regime contabile e dal titolo giuridico in base al quale avviene lo sfruttamento (proprietà o licenza) e a condizione che investano in attività di ricerca e sviluppo. </p>
<p>L’agevolazione è estesa anche ai soggetti non residenti, purché questi siano stabili in paesi con i quali è in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni fiscali sia effettivo. </p>
<p>I vantaggi del Patent Box sono:</p>
<p>    la detassazione (del 30% nel 2015, del 40% nel 2016 e del 50% dal 2017) delle royalties derivanti dalla concessione in licenza dei beni immateriali quali i marchi (espressamente compreso il marchio collettivo) brevetti, know how, prodotti da attività di ricerca e sviluppo (comma 42-ter dell’articolo 1 della legge 190/2014);<br />
    la detassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione degli intangible asset, a condizione che il 90% sia reinvestito entro il secondo periodo d&#8217;imposta successivo nello sviluppo di un altro brand o proprietà intellettuale;<br />
    la continuità fiscale nelle operazioni straordinarie (fusioni, scissioni e conferimenti di azienda) cioè il trasferimento automatico delle agevolazioni fiscali dell&#8217;opzione esercitata dal dante causa (società incorporata, società scissa e società conferente) in capo al soggetto avente causa (cioè società incorporante, società beneficiaria e società conferitaria), sia per il computo degli anni di durata dell&#8217;opzione, sia in relazione alla natura e all&#8217;anzianità dei costi da indicare nel rapporto tra costi qualificati e complessivi;<br />
    la cumulabilità dei benefits del Patent Box con quelli del credito d&#8217;imposta “ricerca e sviluppo”, a prescindere dalle dimensioni dell&#8217;impresa. </p>
<p>Misuriamo il risparmio d&#8217;imposta del Patent Box! </p>
<p>Se si decide di presentare domanda di Patent Box quindi, l&#8217;impresa assisterà all&#8217;abbattimento di quasi la metà rispetto al regime ordinario, della tassazione delle royalties. </p>
<p>Questo tipo di redditi, normalmente tassati al 31,4%, sconteranno in pratica una tassazione al 16% sempre a condizione che l&#8217;opzione fiscale venga esercitata correttamente e in conformità ai requisiti di legge. </p>
<p>Considerando l&#8217;aliquota applicabile nel 2017, la quota di reddito agevolabile non concorrerà a formare il reddito d’impresa per il 50 per cento del relativo ammontare, con il risultato di fatto di una tassazione ai fini IRES del bene immateriale con aliquota pari alla metà di quella ordinaria e, quindi, pari al 12% (tenendo conto della riduzione dell’aliquota IRES al 24% prevista dalla legge di Stabilità 2016 a decorrere dal periodo di imposta 2017)</p>
<p>Nel caso di cessione invece, le imprese vedranno azzerata la tassazione fiscale delle plusvalenze. </p>
<p>Continua il debutto dello delle PMI e delle Startup innovative: via all&#8217;opzione agevolata anche dopo il 30 giugno 2016</p>
<p>Quanto alla presunta scadenza del 30 giugno sui marchi e brevetti, il Governo, attuando un cambio di rotta, ha deciso di prorogare la validità del bonus fiscale del Patent Box su queste due categorie di beni immateriali, dato l&#8217;enorme spessore strategico degli stessi nello scenario economico, in primis nel food e nella moda. </p>
<p>Il superamento di tale limite temporale deriva dalla differenza tra il Patent Box OCSE, molto legato ad aspetti tecnici e tecnologici dell’impresa e il Patent Box Italiano che valorizza, in una prospettiva di maggiore ampiezza ed elasticità, gli aspetti intangibili ma super vitali dell’azienda e connessi principalmente al profilo estetico, commerciale e culturale. </p>
<p>Il Patent Box ha infatti riscontrato un incredibile successo in termini di adesione che ha toccato già nel corso del primo anno (2015), 3500 richieste di accesso, determinando il debutto sul mercato soprattutto delle piccole e medie imprese e delle startup innovative. </p>
<p>Le attività di Search &amp; Innovation possono essere sia svolte internamente che commissionate a società indipendenti, comprese startup innovative, oppure a Università, Enti di ricerca pubblici o privati e organismi equiparati, per mezzo della stipula di specifico contratto di ricerca. </p>
<p>L’opzione ha una durata di 5 anni, è irrevocabile ed è rinnovabile. </p>
<p>Attenzione: Tale opzione fiscale agevolativa prevista per gli intangible assets, se applicata al marchio collettivo è in grado di produrre vantaggi straordinari che non sono noti a tutti: per scoprirlo leggete subito la <a href="http://www. Networkfiscale. Com/Backoffice/News/marchio-collettivo-con-opzione-patent-box-come-guadagnare-innovando-la-vostra-impresa-grazie-ad-imposte-super-ridotte-1">divulgazione dedicata al marchio collettivo con opzione Patent Box</a>! 
</p>
<p>Quali sono gli obiettivi perseguiti dal Patent box? </p>
<p>Le finalità sulle quali punta il Patent Box sono:</p>
<p>    incentivare l&#8217;attività research &amp; innovation da parte delle imprese italiane anche sul mercato internazionale riducendone il carico fiscale fino al 100%;<br />
    abbattere l’elusione fiscale generata dalla pratica di delocalizzazione dei brevetti e marchi in paesi con minore carico fiscale;<br />
    l&#8217;estensione dell&#8217;agevolazione anche ai marchi tutelati in qualsiasi paese estero, in base alle norme vigenti e agli accordi internazionali;<br />
    un’ulteriore utilità del patent box riferibile al medio-lungo periodo sarà l&#8217;implementazione della tutela del “Made in Italy”, consentendo di evolversi nella lotta alla contraffazione in qualunque settore. </p>
<p>Come si calcola il Patent Box? </p>
<p>Gli elementi da considerare per il calcolo del Patent box sono, conformemente alla Circolare Agenzia delle Entrate n°11/E del 7/04/2016:</p>
<p>A) il reddito derivante dallo sfruttamento del bene cioè il reddito agevolabile “RPI”, coincidente:</p>
<p>    nel caso di utilizzo diretto del bene immateriale, con il “contributo economico” apportato dall&#8217; “intangible asset” al reddito complessivo, determinabile tramite procedura di “ruling” con l&#8217;agenzia delle entrate;<br />
    nel caso di utilizzo indiretto, con i canoni di concessione del bene immateriale, al netto dei costi fiscalmente rilevanti diretti ed indiretti ad esso connessi di competenza del periodo di imposta;</p>
<p>B) il Coefficiente, abbreviato come “coeff”, corrispondente al cosiddetto “nexus ratio”, dato dal rapporto tra costi qualificati cioè quelli sostenuti (direttamente o indirettamente) dall’impresa nell’attività di ricerca e sviluppo del bene immateriale ed i costi complessivi ossia i costi totali per produrre tale beni (costituiti dalla somma delle spese qualificate, dei costi di acquisizione dei beni immateriali e delle spese di ricerca fatturate dalle parti correlate);</p>
<p>C) la quota di reddito agevolabile derivante dal prodotto tra reddito agevolabile e il nexus ratio “RA”=RPI x coeff;</p>
<p>D) la percentuale da applicare al RA, predeterminata secondo un criterio modulare: (30% nel 2015) 40% nel 2016 e 50% nel 2017. </p>
<p>La formula complessiva quindi è la seguente:</p>
<p>{RPI x [(costi qualificati + eventuale uplift nel massimo del 30%)/costi complessivi]} x 40% (50% nel 2017) = reddito agevolato da portare in deduzione che, a decorrere dal 2017, determinerà una variazione in diminuzione IRES /IRAP in Unico. In fase transitoria infatti la pratica è gestita conformemente al provvedimento ADE. </p>
<p>Le spese qualificate possono essere incrementate fino al 30%, limite massimo detto uplift, nel caso in cui si verifichi un&#8217;eccedenza dei costi complessivi sulle spese qualificate di ricerca. </p>
<p>A decorrere dal 2018, il reddito agevolabile verrà definito per ciascun bene immateriale. Ciò, al fine di concedere alle organizzazioni aziendali interne, il tempo utile per procurarsi i sistemi adeguati volti ad individuare e documentare i vari costi e i ricavi (criterio “tracking and tracing”). </p>
<p>Nell’elenco delle spese ammesse dal Patent Box rientrano anche quelle dedicate al marketing e a tutte quelle attività di promozione e comunicazione (quindi anche i costi per le campagne pubblicitarie) che rileveranno come costi qualificati ai fini del “Nexus Ratio”, nonché quelli investiti per la protezione della proprietà intellettuale. </p>
<p>NB Occorre in questa sede precisare che, ferma restando la condizione rappresentata dallo svolgimento di effettive e documentabili attività di R&amp;S, non è necessario che le attività di R&amp;S, relative a un determinato intangible asset, siano state poste in essere nel periodo di imposta in cui si fruisce dell’agevolazione dei redditi scaturenti da quel bene, essendo sufficiente che siano state compiute nei periodi di imposta precedenti.  E’ invece fondamentale che vi sia un collegamento diretto tra le attività di R&amp;S e l&#8217;asset intangibile . Non è rilevante il luogo di svolgimento di dette attività, che può essere collocato anche fuori dall’Italia. </p>
<p>Per usufruire dei bonus fiscali del “Patent Box” con un tax saving fino al 100%, occorre effettuare un’analisi preliminare circa la fattibilità e convenienza dell&#8217;opzione agevolativa nel caso specifico e quindi valutare la redditività degli asset immateriali della propria impresa, al fine di verificarne l&#8217;efficienza sotto il duplice profilo industriale e commerciale. </p>
<p>Per attivare i bonus fiscali del Patent Box, per ricevere assistenza tributaria specializzata sugli intangible assets e attuare con successo la vostra progettualità d&#8217;impresa,  </p>
<p>contattateci subito  al NUMERO VERDE 800192752! </p>
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<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/patent-box-per-i-titolari-di-reddito-dimpresa-bonus-fiscale-con-abbattimento-delle-imposte-fino-al-100-2/">Patent Box 2017: come si calcola il bonus fiscale per detassare royalty e plusvalenze sulla proprietà intellettuale</a> was first posted on Dicembre 21, 2016 at 12:08 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>Come detassare i redditi da marchi d&#8217;impresa e collettivi: guida pratica per aziende e privati</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/inquadramento-fiscale-del-marchio-collettivo-e-tax-saving-pro-norma/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2016 11:06:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
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					<description><![CDATA[Guida giuridico-tributaria alle agevolazioni sui beni immateriali “intangible asset” (dal marchio collettivo ai nomi a dominio) ed al regime del Patent Box<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/inquadramento-fiscale-del-marchio-collettivo-e-tax-saving-pro-norma/">Come detassare i redditi da marchi d&#8217;impresa e collettivi: guida pratica per aziende e privati</a> was first posted on Dicembre 14, 2016 at 12:06 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Come sono tassati i redditi  (royalty e plusvalenze) derivanti dall&#8217;utilizzo del marchio d&#8217;impresa e collettivo e degli altri intangible assets? Con questa guida in pillole focalizziamo la distinzione tra quelli prodotti dall&#8217;imprenditore e quelli imputabili alla persona fisica non esercente attività d&#8217;impresa, evidenziando in sintesi le informazioni che consentono di ottenere un notevole risparmio d&#8217;imposta pro norma. </p>
<p> </p>
<p>Redditi derivanti dal marchio collettivo e dalla proprietà intellettuale: distinzione tra quelli prodotti dall&#8217;imprenditore e quelli del privato-persona fisica</p>
<p>Con questa guida esaminiamo nel dettaglio la qualificazione civilistico-contabile dei redditi derivanti dall&#8217;utilizzo economico del marchio d&#8217;impresa e collettivo qualificabili come royalties e plusvalenze incassate a seguito di concessione in licenza e cessione, al fine di individuarne il relativo trattamento fiscale. A tal fine occorre preliminarmente distinguere tra redditi prodotti nell&#8217;esercizio di attività d&#8217;impresa da quella che li colloca al di fuori del perimetro di attività imprenditoriale cioè diretta alla produzione di beni e servizi. </p>
<p>A) COME REDDITO D&#8217;IMPRESA</p>
<p>Riguardo alla qualificazione dei proventi derivanti dallo sfruttamento della proprietà intellettuale da parte di un soggetto considerato fiscalmente imprenditore commerciale, le royalties, così percepite, sono considerate redditi d’impresa, ai sensi dell’articolo 55 TUIR.  Conseguentemente, per la determinazione della base imponibile su cui applicare l’aliquota d’imposta, i costi sono considerati deducibili (principio di competenza). </p>
<p>Per l&#8217;utilizzatore della proprietà intellettuale (quindi di chi eroga la royalty) la deducibilità del costo sarà subordinata alla verifica di inerenza e competenza della proprietà intellettuale con l’attività commerciale svolta. </p>
<p>Giuridicamente la concessione in licenza può essere ricondotta alle fattispecie previste dall’articolo 2195 codice civile (imprenditori soggetti a registrazione) e, in particolare, al n°2 (attività intermediaria nella circolazione dei beni) oppure al n°5 (attività ausiliaria). </p>
<p>La qualificazione di un provento come “reddito di impresa”</p>
<p>La qualificazione di determinati proventi come redditi d’impresa, dipende da due parametri individuati dal TUIR (Testo Unico delle Imposte sui redditi):</p>
<p>• parametro soggettivo: con riferimento alla forma giuridica prescelta dall’imprenditore, ai sensi degli articolo 6 e 81 del TUIR. In particolare, redditi prodotti nella forma di società di persone commerciali o di società di capitali sono considerati redditi d’impresa e, come tali, fiscalmente trattati (articolo 55 del TUIR);</p>
<p>• parametro oggettivo: riguardante le modalità con cui il reddito è prodotto (ai sensi dell’articolo 55 TUIR). In merito, il legislatore tributario prevede necessario, affinché si possa parlare di reddito d’impresa, che vi sia alla base un’impresa commerciale. </p>
<p>Tax saving per i redditi d&#8217;impresa derivanti dal marchio collettivo e dalla proprietà intellettuale: il “Patent Box”</p>
<p>La legge di stabilità 190/2014, come modificata dall&#8217;Investment Compact del 2015, ha riservato ai redditi derivanti dallo sfruttamento economico del marchio collettivo e di altri asset strumentali, un&#8217;agevolazione fiscale molto vantaggiosa attraverso l&#8217;opzione del “Patent Box” che in sintesi consente:</p>
<p>    la detassazione delle plusvalenze generate nel caso di cessione del marchio, a condizione del reinvestimento dei proventi al 90% attivita di ricerca e innovazione per un nuovo brand;</p>
<p>    la deducibilità del 50% dal 2017 delle royalties percepite a fronte di concessione in licenza di un marchio collettivo. </p>
<p>In questa seconda ipotesi quindi, il soggetto che opta per il regime opzionale del Patent Box, otterrà un abbattimento fino quasi alla metà rispetto alla tassazione fiscale in regime ordinario. Si passa infatti da una tassazione al al 31,4%, ad una super agevolata tassazione al 16%,sempre che l&#8217;applicazione del Patent Box avvenga conformemente ai criteri e requisiti di legge, avvalendosi della consulenza di esperti nel settore. </p>
<p>Per saperne di più leggete la <a href="http://www. Networkfiscale. Com/Backoffice/News/patent-box-2017-come-si-calcola-il-bonus-fiscale-per-detassare-royalty-e-plusvalenze-sulla-propriet224-intellettuale-1">divulgazione dedicata al calcolo del Patent Box</a> e la <a href="http://www. Networkfiscale. Com/Backoffice/News/marchio-collettivo-con-opzione-patent-box-come-guadagnare-innovando-la-vostra-impresa-grazie-ad-imposte-super-ridotte-1">divulgazione relativa all&#8217;applicazione del Patent Box al marchio collettivo</a>! </p>
<p>B) COME ELEMENTO AREDDITUALE PER I SOGGETTI PERSONE FISICHE NON IMPRENDITORI</p>
<p>Le royalties e le plusvalenze conseguite da un soggetto persona fisica non esercente attività d&#8217;impresa, rilevano come proventi sottratti all&#8217;inquadramento come redditi d&#8217;impresa ex articolo 55 TUIR e comunque costituiscono elementi economici fiscalmente non imponibili, con eccezione di quelli introitati da soggetti non residenti (lettera c, comma 2, articolo 23, TUIR). </p>
<p>Trattasi di un orientamento ormai pacifico sulla base della relazione governativa all’articolo 49del D. P. R. 917/86, nella quale si motiva che “[. ] i redditi derivanti dall’utilizzazione economica dei marchi di fabbrica e di commercio, si è ritenuto di non comprenderli più tra i redditi di lavoro, né tra i “redditi diversi”, nel rilievo che l’utilizzazione dei marchi d’impresa (mediante cessione o concessione in uso) avviene o in sede di trasferimento dell’azienda o di un ramo di essa o mediante la concessione di licenze non esclusive, e quindi nell’esercizio d’impresa”. </p>
<p>Tuttavia sul punto l&#8217;Agenzia delle Entrate continua a qualificare nella prassi tali proventi comeredditi diversi ex art 67 TUIR. </p>
<p>Riepilogo</p>
<p>Sulla base dell&#8217;analisi finora svolta dunque, è possibile delineare una fondamentale distinzione:</p>
<p>    nelle ipotesi in cui in cui il marchio sia utilizzato nel quadro di un&#8217;attività commerciale, quindi da parte di persona fisica imprenditore, le royalties sono qualificate e tassate come reddito di impresa ex articolo 55 TUIR e iscritte nell&#8217;attivo di bilancio ai sensi dell&#8217;articolo.  2424 cc.  come immobilizzazioni immateriali, con la possibilità di optare per il regime fiscale Patent box L. 109/2015, con termine prorogato oltre l&#8217;iniziale scadenza del 30 giugno 2016 (rinvio per approfondimenti alla divulgazione interamente dedicata al “Patent Box”);</p>
<p>    lo sfruttamento del marchio rileverebbe quale elemento patrimoniale fiscalmente non imponibile in capo ai soggetti non esercenti attività d&#8217;impresa per i quali dunque leroyalties e le plusvalenze relative al marchio sarebbero tax free, con eccezione dei soggetti non residenti, con la conseguenza di poter ottenere una fonte di reddito addizionale non collegabile ad intento speculativo che risulterà pertanto fiscalmente neutrale. Tuttavia l&#8217;Amministrazione finanziaria li sottopone alla tassazione propria dei redditi diversi.  </p>
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<p>Per registrare il vostro marchio d&#8217;impresa o collettivo, valutare correttamente le royalties e pianificare un risparmio fiscale pro norma, contattateci subito al numero verde 800192752!  I nostri esperti vi aspettano per assistervi con la massima serenità ed efficienza!  </p>
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<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/inquadramento-fiscale-del-marchio-collettivo-e-tax-saving-pro-norma/">Come detassare i redditi da marchi d&#8217;impresa e collettivi: guida pratica per aziende e privati</a> was first posted on Dicembre 14, 2016 at 12:06 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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