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	<title>professionisti &#8211; Commercialista.it</title>
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	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
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	<title>professionisti &#8211; Commercialista.it</title>
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	<item>
		<title>Nuovo regime forfettario 2024: le novità in arrivo</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Nuovo-regime-forfettario-2024-le-novita-in-arrivo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria Ceccarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Mar 2024 16:00:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Regime Forfettario]]></category>
		<category><![CDATA[Addizionali regionali e comunali]]></category>
		<category><![CDATA[adempimenti fiscali]]></category>
		<category><![CDATA[commercialista]]></category>
		<category><![CDATA[dichiarazione dei redditi]]></category>
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		<category><![CDATA[Imposta sostitutiva IRPEF]]></category>
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		<category><![CDATA[REGIME DEI MINIMI]]></category>
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		<category><![CDATA[Tassazione agevolata]]></category>
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					<description><![CDATA[Il regime forfettario, noto anche come regime dei minimi, è un sistema di tassazione agevolato riservato a piccoli imprenditori e professionisti con un fatturato annuale inferiore a 85.000 euro. Per il 2024, sono previste alcune novità che riguardano i requisiti di accesso, il calcolo delle imposte e la gestione degli adempimenti fiscali. Requisiti di accesso [&#8230;]<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Nuovo-regime-forfettario-2024-le-novita-in-arrivo/">Nuovo regime forfettario 2024: le novità in arrivo</a> was first posted on Marzo 19, 2024 at 5:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p data-sourcepos="3:1-3:340">Il regime forfettario, noto anche come regime dei minimi, è un <strong>sistema di tassazione agevolato riservato a piccoli imprenditori e professionisti con un fatturato annuale inferiore a 85.000 euro.</strong> Per il 2024, sono previste alcune <strong>novità</strong> che riguardano i requisiti di accesso, il calcolo delle imposte e la gestione degli adempimenti fiscali.</p>
<h2 data-sourcepos="5:1-5:24">Requisiti di accesso</h2>
<p data-sourcepos="7:1-7:289">La principale novità riguarda il limite di fatturato per accedere al regime forfettario.</p>
<p data-sourcepos="7:1-7:289">A partire dal 1° gennaio 2024, il<strong> limite viene elevato da 65.000 euro a 85.000 euro</strong>. Questo significa che un maggior numero di contribuenti potrà beneficiare di questo sistema di tassazione agevolato.</p>
<p data-sourcepos="9:1-9:114">Oltre al limite di fatturato, per accedere al regime forfettario è necessario rispettare altri requisiti, tra cui:</p>
<ul data-sourcepos="11:1-15:0">
<li data-sourcepos="11:1-11:30">Non essere in regime di IVA;</li>
<li data-sourcepos="12:1-12:56">Non avere partecipazioni in società di capitali o SRL;</li>
<li data-sourcepos="13:1-13:47">Non avere un lavoro dipendente a tempo pieno;</li>
<li data-sourcepos="14:1-15:0">Non svolgere attività di vendita di beni usati, se non in modo occasionale.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2 data-sourcepos="16:1-16:25">Calcolo delle imposte</h2>
<p data-sourcepos="18:1-18:248">Il regime forfettario prevede l&#8217;applicazione di un&#8217;imposta sostitutiva dell&#8217;IRPEF, delle addizionali regionali e comunali e dell&#8217;IRAP. L&#8217;aliquota dell&#8217;<strong>imposta sostitutiva è del 15% per i primi cinque anni di attività e del 5% per i successivi anni.</strong></p>
<p data-sourcepos="20:1-20:174">Per il 2024, è prevista una riduzione dell&#8217;aliquota dell&#8217;imposta sostitutiva al<strong> 10% per i contribuenti che si impegnano a mantenere il regime forfettario per almeno tre anni.</strong></p>
<h2 data-sourcepos="22:1-22:23">Adempimenti fiscali</h2>
<p data-sourcepos="24:1-24:154">Il regime forfettario prevede una serie di adempimenti fiscali semplificati rispetto al regime ordinario. I contribuenti in regime forfettario non devono:</p>
<ul data-sourcepos="26:1-29:0">
<li data-sourcepos="26:1-26:19">Dichiarare l&#8217;IVA;</li>
<li data-sourcepos="27:1-27:27">Emettere fatture con IVA;</li>
<li data-sourcepos="28:1-29:0">Tenere la contabilità ordinaria.</li>
</ul>
<p data-sourcepos="30:1-30:63">Tuttavia, i contribuenti in regime forfettario devono comunque:</p>
<ul data-sourcepos="32:1-35:0">
<li data-sourcepos="32:1-32:42">Presentare la dichiarazione dei redditi;</li>
<li data-sourcepos="33:1-33:28">Versare le imposte dovute;</li>
<li data-sourcepos="34:1-35:0">Conservare le fatture e le ricevute delle spese sostenute.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2 data-sourcepos="36:1-36:15">Conclusioni</h2>
<p data-sourcepos="38:1-38:318">Le novità introdotte dal nuovo regime forfettario 2024 rappresentano un&#8217;importante semplificazione per i piccoli imprenditori e professionisti. L&#8217;aumento del limite di fatturato e la riduzione dell&#8217;aliquota dell&#8217;imposta sostitutiva renderanno questo regime ancora più vantaggioso per un maggior numero di contribuenti.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Nuovo-regime-forfettario-2024-le-novita-in-arrivo/">Nuovo regime forfettario 2024: le novità in arrivo</a> was first posted on Marzo 19, 2024 at 5:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La responsabilità del professionista</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/La-responsabilita-del-professionista/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Commercialista.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Aug 2023 08:54:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[commercialista]]></category>
		<category><![CDATA[commercialista esperto]]></category>
		<category><![CDATA[professionisti]]></category>
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					<description><![CDATA[La responsabilità del professionista. Quando il professionista è responsabile? Quando il professionista è responsabile? Spesso l’utente comune, ai fini della risoluzione di particolari problemi che implicano determinate e specifiche competenze tecniche, necessita di rivolgersi ad un soggetto specificamente abilitato a risolvere determinate problematiche e che definiamo comunemente ‘professionista’. Ma la domanda che ci si pone [&#8230;]<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/La-responsabilita-del-professionista/">La responsabilità del professionista</a> was first posted on Agosto 28, 2023 at 10:54 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>La responsabilità del professionista.</strong></p>



<p><strong>Quando il professionista è responsabile?</strong></p>



<p><strong>Quando il professionista è responsabile?</strong></p>



<p>Spesso l’utente comune, ai fini della risoluzione di particolari problemi che implicano determinate e specifiche competenze tecniche, necessita di rivolgersi ad un soggetto specificamente abilitato a risolvere determinate problematiche e che definiamo comunemente ‘professionista’.</p>



<p>Ma la domanda che ci si pone nel presente elaborato è la seguente: quando il professionista può dirsi responsabile? In quali specifiche ipotesi? Che cosa comporta questa responsabilità.</p>



<p><strong>La responsabilità contrattuale del professionista.</strong></p>



<p>Calandosi più nello specifico nel tema degli obblighi derivanti al professionista dall’esecuzione del contratto, la vastità della materia impone una trattazione per brevi cenni generali.&nbsp;</p>



<p>Nel nostro ordinamento la responsabilità del<strong>&nbsp;professionista intellettuale</strong>&nbsp;è considerata come tipicamente a carattere &nbsp;<strong>contrattuale</strong>: il professionista è tenuto nei confronti del proprio cliente all’esatto <strong>adempimento dell’obbligazione contrattualmente assunta</strong>, così come specificato dall’art. 2230 del&nbsp;<strong>Codice Civile</strong>.</p>



<p>Il professionista, più precisamente, è tenuto nei confronti del cliente all’esatto adempimento dell’obbligazione contrattualmente assunta, secondo i&nbsp;<strong>principi di diligenza e correttezza&nbsp;</strong>di cui all’art. 1176, comma 2, c.c. secondo cui nelle obbligazioni “inerenti all’esercizio di un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata”.</p>



<p><strong>Che cosa si intende con l’espressione ‘diligenza qualificata’.</strong></p>



<p>Con riferimento alla peculiarità dell’attività svolta dal professionista, l’art. 1176 c.c., dettato in tema di&nbsp;<strong>diligenza del debitore&nbsp;</strong>nell’adempimento delle obbligazioni, prevede al comma 2, una deroga al principio generale della&nbsp;“<strong>diligenza del buon padre di famiglia</strong>”&nbsp;di cui al comma 1, richiedendo al professionista una&nbsp;<strong>diligenza cosiddetta qualificata</strong>, in quanto da commisurarsi alla natura dell’attività esercitata.</p>



<p>La giurisprudenza, peraltro, ammette che l’obbligo di diligenza venga valutato diversamente a seconda delle varie professioni e, in ciascun ambito, in relazione alla <strong>complessità del caso concreto prospettato</strong>. Per determinare il contenuto dell’obbligazione assunta dal professionista, la giurisprudenza ha fatto riferimento tradizionalmente alla distinzione tra&nbsp;<strong>obbligazioni di mezzi&nbsp;</strong>(nelle quali il debitore mette a disposizione del creditore le proprie prestazioni senza essere vincolato al raggiungimento di un determinato risultato) e&nbsp;<strong>quelle di risultato</strong>(laddove, per contro, il debitore si obbliga al raggiungimento di un risultato, il cui mancato conseguimento determinerà l’inadempimento alla obbligazione assunta).</p>



<p><strong>Le obbligazioni del ‘professionista’.</strong></p>



<p>Secondo tale classificazione, le obbligazioni del professionista rientrerebbero nella categoria delle obbligazioni di mezzi, in quanto il debitore sarebbe tenuto a porre in essere la propria attività in vista di un obiettivo ma non a garantire che da ciò derivi il conseguimento dell’esito auspicato, seppur prefigurato come possibile al momento dell’assunzione dell’incarico.</p>



<p><strong>La discriminante per la responsabilità è il mancato rispetto delle regole tecniche</strong></p>



<p>Si è giunti ad attribuire importanza, ai fini della&nbsp;<strong>configurabilità di una responsabilità</strong>&nbsp;in capo al professionista, all’osservanza da parte dello stesso delle&nbsp;<strong>regole tecniche</strong>&nbsp;in uso nello svolgimento dell’attività commissionatagli dal cliente.</p>



<p>Fermo restando, quindi, il principio per cui&nbsp;<strong>il professionista non è obbligato al conseguimento del risultato</strong>, lo stesso sarà tenuto in ogni caso, nell’adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti del cliente, ad osservare tutte le regole tecniche che mirano al conseguimento dello stesso. Il mancato o inesatto risultato non potrà quindi determinare di per sé la&nbsp;<strong>responsabilità contrattuale&nbsp;</strong>del professionista, ma rileverà quale&nbsp;<strong>indicatore di una possibile condotta “negligente”&nbsp;</strong>(per&nbsp;<strong>omissione di comportamenti&nbsp;</strong>cui il professionista è tenuto in riferimento alla&nbsp;<strong>capacità media&nbsp;</strong>della categoria di appartenenza), o&nbsp;<strong>“imperita”&nbsp;</strong>(per violazione di&nbsp;<strong>regole tecniche</strong>&nbsp;che generalmente vengono seguite in un certo settore), o&nbsp;<strong>“imprudente”&nbsp;</strong>(per&nbsp;<strong>difetto di misure di cautela&nbsp;</strong>idonee a prevenire l’<strong>evento dannoso&nbsp;</strong>e t<strong>emerarietà sperimentale</strong>&nbsp;del professionista), ovvero di un&nbsp;<strong>comportamento colposo dello professionista</strong>.</p>



<p><strong>In caso di prestazione complessa, responsabilità limitata ai casi di colpa grave o dolo.</strong></p>



<p>In tale contesto assume rilevanza l’art. 2236 c.c., in base al quale se la prestazione implica la soluzione di&nbsp;<strong>problemi tecnici di speciale difficoltà</strong>, il prestatore d’opera non risponde dei danni, se non in caso di&nbsp;<strong>dolo o di colpa grave</strong>. Tale disposizione normativa – che è certamente&nbsp;<strong>norma di favore</strong>, assottigliando il&nbsp;<strong>campo di operatività della responsabilità professionale</strong>&nbsp;– assume una funzione residuale. In tema di responsabilità del professionista la regola generale resta quella della&nbsp;<strong>diligenza qualificata</strong>&nbsp;di cui all’art. 1176, comma 2, c.c. – commisurata alla natura dell’attività prestata -, la cui inosservanza determina la responsabilità del professionista anche per&nbsp;<strong>colpa lieve</strong>, e tuttavia in presenza di una prestazione di particolare difficoltà tecnica la responsabilità si attenua ai soli casi di dolo o colpa grave.</p>



<p><strong>Conclusioni</strong></p>



<p>È d’obbligo rilevare che non vi è alcuna intenzione di dare un contributo risolutivo e tecnicamente spendibile nelle sedi giudiziarie. Si tratta, infatti, di un mero accenno a questioni, come quella poc’anzi trattata, che si reputano, fra diverse e molteplici indagabili, ‘giuridicamente’ rilevanti.</p>



<p>Per tali ragioni, ci si rivolga al professionista per valutare la propria posizione debitoria e prospettare eventuali azioni o comportamenti da porre in essere a tutela della propria persona e della propria sfera giuridico-patrimoniale che potrebbe già essere gravemente compromessa.</p>



<p>Alla prossima!</p>



<p>Cagliari, 27 agosto 2023</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/La-responsabilita-del-professionista/">La responsabilità del professionista</a> was first posted on Agosto 28, 2023 at 10:54 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>REGIONE LAZIO: FINANZIAMENTI A TASSO ZERO! 👍</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/regione-lazio-finanziamenti-a-tasso-zero/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Silvia Picca]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2020 12:03:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CALENDARIO O SCADENZARIO FISCALE]]></category>
		<category><![CDATA[CONVENZIONI]]></category>
		<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[FINANZA ED AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[10.000 euro]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamenti a tasso zero]]></category>
		<category><![CDATA[IMPRESE]]></category>
		<category><![CDATA[professionisti]]></category>
		<category><![CDATA[regione lazio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/fisco-e-tributi/regione-lazio-finanziamenti-a-tasso-zero/</guid>

					<description><![CDATA[Sezione V “Fondo Rotativo per il piccolo credito”<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/regione-lazio-finanziamenti-a-tasso-zero/">REGIONE LAZIO: FINANZIAMENTI A TASSO ZERO! 👍</a> was first posted on Aprile 10, 2020 at 2:03 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Arriva dalla Regione Lazio il piano “Pronto Cassa” per far fronte alle difficoltà economiche generate dalla crisi epidemiologica da Covid-19. </p>
<p>Si tratta di una misura a sostegno della liquidità di imprese e liberi professionisti del Lazio. </p>
<p>La Regione interviene a protezione delle attività con una risposta concreta alla crisi di liquidità. </p>
<p>REGIONE LAZIO: FINANZIAMENTI A TASSO ZERO PER LE IMPRESE E I PROFESSIONISTI! </p>
<p>Sezione V “Fondo Rotativo per il piccolo credito”</p>
<p>
</p>
<p>Arriva dalla Regione Lazio il piano “Pronto Cassa” per far fronte alle difficoltà economiche generate dalla crisi epidemiologica da Covid-19. </p>
<p>Si tratta di una misura a sostegno della liquidità di imprese e liberi professionisti del Lazio. </p>
<p>La Regione interviene a protezione delle attività con una risposta concreta alla crisi di liquidità. </p>
<p>DI CHE MISURA SI TRATTA? </p>
<p>Viene aperta una nuova Sezione, la V – “Emergenza COVID 19-Finanziamenti per la liquidità delle MPMI” – del Fondo Rotativo Piccolo Credito, destinata a erogare con modalità semplificata prestiti alle imprese danneggiate dall’epidemia di COVID 19 per la copertura del fabbisogno di liquidità. </p>
<p>I 55 milioni, che, saranno accessibili sulla piattaforma FARE Lazio, a partire dalla prima decade di aprile, saranno destinati a prestiti di liquidità di piccola entità per aiutare le MPMI e professionisti a superare il momento di difficoltà generato dal forte rallentamento dell’attività provocato dall’emergenza Coronavirus. </p>
<p>ENTITA’ E FINALITA’ DEL FINANZIAMENTO</p>
<p>L’agevolazione consiste in un finanziamento con le seguenti caratteristiche:</p>
<p>&#8211;          L’importo è di 10 mila euro;</p>
<p>&#8211;          Finalizzato a coprire le esigenze di liquidità connesse all’emergenza Covid-19;</p>
<p>&#8211;          La durata è da 1 a 5 anni;</p>
<p>&#8211;          Il tasso di interesse è zero;</p>
<p>&#8211;          Preammortamento di 12 mesi (per finanziamenti con durata di almeno 24 mesi);</p>
<p>&#8211;          La rata è rimborsata mensilmente in modo costante posticipata;</p>
<p>Essendo i finanziamenti destinati a copertura di esigenze di liquidità, non è richiesta alcuna documentazione relativa alle spese sostenute con le somme erogate. </p>
<p>CHI SONO I BENEFICIARI? </p>
<p>1)      Le micro, le piccole e le medie imprese;</p>
<p>2)      i consorzi e le reti di imprese aventi soggettività giuridica;</p>
<p>3)      liberi professionisti. </p>
<p>Con i seguenti requisiti: abbiano fino a 9 dipendenti (ULA 2019) e siano costituiti entro la data dell’8 marzo 2020. </p>
<p> </p>
<p>I beneficiari, al momento della domanda devono:</p>
<p>&#8211;          essere iscritti al Registro delle Imprese;</p>
<p>&#8211;          avere Sede Operativa nel territorio del Lazio;</p>
<p>&#8211;          ovvero, nel caso dei liberi professionisti, essere titolari di partita IVA attiva e avere domicilio fiscale nel Lazio;</p>
<p>&#8211;        avere una esposizione complessiva limitata ad euro 100. 000 nei confronti del sistema bancario sui crediti per cassa a scadenza, rilevabile dalla Centrale dei Rischi Banca d’Italia, riferita all’attività di impresa. </p>
<p>ll possesso dei seguenti requisiti, è attestato da dichiarazione auto certificata ai sensi dell’articolo 47 del DPR 445/2000 rilasciata al momento della domanda di finanziamento:</p>
<p>&#8211;          aver subito danni a causa dell’emergenza COVID-19, per effetto della sospensione o della riduzione dell’attività</p>
<p>&#8211;          avere un fabbisogno di liquidità pari ad almeno Euro 10. 000,00 in conseguenza dei danni subiti. </p>
<p>Inoltre, con riferimento al 31 dicembre 2019, i beneficiari devono dichiarare:</p>
<p>&#8211;          di non presentare sofferenze e/o sconfinamenti in Centrale dei Rischi Banca d’Italia;</p>
<p>&#8211;          non aver subito nell’ultimo anno la revoca per inadempimento di finanziamenti e/o affidamenti bancari;</p>
<p>&#8211;          non essere oggetto di protesti e/o di iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli, con esclusione di quelle volontariamente concesse. </p>
<p> </p>
<p>PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA</p>
<p>La presentazione della domanda deve avvenire esclusivamente tramite il portale farelazio. It, nei seguenti passaggi:</p>
<p>&#8211;          registrazione utente;</p>
<p>&#8211;          compilazione e sottoscrizione del modulo di domanda: dalle ore 10 del 10 aprile 2020;</p>
<p>&#8211;          protocollazione della domanda, per l&#8217;ordine cronologico: dalle ore 10 del 20 aprile 2020. </p>
<p>
</p>
<p>Per informazioni ed assistenza invia mail RISPARMIOLECITO@NETWORKFISCALE. COM
</p>
<p> </p>
<p> </p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/regione-lazio-finanziamenti-a-tasso-zero/">REGIONE LAZIO: FINANZIAMENTI A TASSO ZERO! 👍</a> was first posted on Aprile 10, 2020 at 2:03 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EMILIA ROMAGNA: Contributo a fondo perduto per favorire l&#8217;accesso al credito a professionisti e imprese durante l&#8217;Emergenza epidemica COVID-19</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/emilia-romagna-contributo-a-fondo-perduto-per-favorire-laccesso-al-credito-a-professionisti-e-imprese-durante-lemergenza-epidemica-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Federica Taberlet]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2020 08:03:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[FINANZA ED AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Emilia Romagna]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[microimprese]]></category>
		<category><![CDATA[PMI]]></category>
		<category><![CDATA[professionisti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/finanza-ed-agevolazioni-alle-imprese/emilia-romagna-contributo-a-fondo-perduto-per-favorire-laccesso-al-credito-a-professionisti-e-imprese-durante-lemergenza-epidemica-covid-19/</guid>

					<description><![CDATA[Entro il 6 aprile 2020 i professionisti, le microimprese e le PMI possono fare domanda di accesso a finanziamenti a tasso zero per superare la prima fase di emergenza post crisi derivante dalla nota situazione sanitaria.<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/emilia-romagna-contributo-a-fondo-perduto-per-favorire-laccesso-al-credito-a-professionisti-e-imprese-durante-lemergenza-epidemica-covid-19/">EMILIA ROMAGNA: Contributo a fondo perduto per favorire l&#8217;accesso al credito a professionisti e imprese durante l&#8217;Emergenza epidemica COVID-19</a> was first posted on Marzo 30, 2020 at 10:03 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L’obiettivo della regione Emilia Romagna è quello di aiutare i professionisti, le microimprese e le PMI a superare questo delicato momento di emergenza sanitaria nazionale attraverso un contributo a fondo perduto per favorire l’accesso al credito. </p>
<p>L’obiettivo della regione Emilia Romagna è quello di aiutare i professionisti, le microimprese e le PMI a superare questo delicato momento di emergenza sanitaria nazionale attraverso un contributo a fondo perduto per favorire l’accesso al credito. 
</p>
<p>Il bando riguarda i seguenti settori: </p>
<p>    Artigianato;<br />
    commercio;<br />
    industria;<br />
    servizi/no profit; <br />
    turismo; <br />
    cultura;<br />
    agroindustria/agroalimentare</p>
<p>Le spese finanziate riguardano le Consulenze e i Servizi. </p>
<p>Domanda: Possono presentare la domanda per accedere alla concessione della gestione del fondo i Confidi (Consorzio di garanzia collettiva dei fidi) iscritti all’Albo ex art. 106 del Tub e i Confidi iscritti all’elenco di cui all’art. 112 del Tub o iscritti nella sezione dell’elenco generale singolarmente o in A. T. I. (da costituirsi entro trenta giorni dal termine di presentazione della manifestazione di interesse e, comunque, prima dell’atto regionale di trasferimento della quota del fondo). </p>
<p>Più in generale possono accedere ai contributi i professionisti o PMI o persone fisiche con unità locale e/o sede legale/residenza (solo per le persone fisiche) nel territorio dell’Emilia-Romagna di tutti i settori (eccetto l’agricoltura). </p>
<p>Entità e forma dell&#8217;agevolazione: Il contributo regionale sarà al massimo di 15. 000 euro per finanziamento e sarà calcolato in percentuale sull’importo del finanziamento. Il contributo varia dal 4,5%/anno al 5,5%/anno, a seconda che il finanziamento sia garantito o meno dal Confidi e/o dal Fondo di garanzia PMI (del Ministero dello Sviluppo economico).  </p>
<p>L’attivazione di finanziamenti bancari ha una durata massima di 36 mesi per un importo massimo di euro 150. 000, garantito dal confidi. </p>
<p>Il Fondo ha una dotazione iniziale di € 10. 000. 000,00. </p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/emilia-romagna-contributo-a-fondo-perduto-per-favorire-laccesso-al-credito-a-professionisti-e-imprese-durante-lemergenza-epidemica-covid-19/">EMILIA ROMAGNA: Contributo a fondo perduto per favorire l&#8217;accesso al credito a professionisti e imprese durante l&#8217;Emergenza epidemica COVID-19</a> was first posted on Marzo 30, 2020 at 10:03 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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