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	<title>prima casa &#8211; Commercialista.it</title>
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	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
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		<title>Bonus Casa 2026: proroga confermata delle detrazioni al 50% e 36% per ristrutturazioni e prima casa</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Bonus-Casa-2026-proroga-confermata-delle-detrazioni-al-50-e-36-per-ristrutturazioni-e-prima-casa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mariana Maxwel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2025 04:00:43 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Il Bonus Casa torna al centro del dibattito politico e fiscale con l’avvicinarsi della Legge di Bilancio 2026. Mentre milioni di italiani si chiedono se convenga ristrutturare oggi o aspettare il nuovo anno, il Governo sembra orientato a confermare le attuali aliquote del 50% e 36%, evitando così il temuto taglio automatico delle detrazioni. L’ipotesi [&#8230;]<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Bonus-Casa-2026-proroga-confermata-delle-detrazioni-al-50-e-36-per-ristrutturazioni-e-prima-casa/">Bonus Casa 2026: proroga confermata delle detrazioni al 50% e 36% per ristrutturazioni e prima casa</a> was first posted on Ottobre 13, 2025 at 6:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Il Bonus Casa torna al centro del dibattito politico e fiscale con l’avvicinarsi della <strong data-start="516" data-end="542">Legge di Bilancio 2026</strong>. Mentre milioni di italiani si chiedono se convenga ristrutturare oggi o aspettare il nuovo anno, il Governo sembra orientato a <strong data-start="671" data-end="739">confermare le attuali aliquote del 50% e 36%</strong>, evitando così il temuto taglio automatico delle detrazioni.</p>
<p style="text-align: justify;">L’ipotesi più probabile è quella di una <strong data-start="841" data-end="862">proroga selettiva</strong>, con incentivi più vantaggiosi per chi ristruttura la <strong data-start="917" data-end="931">prima casa</strong>. Una decisione che potrebbe incidere notevolmente sulle scelte di famiglie, giovani coppie e investitori immobiliari, oltre che sull’intero comparto dell’edilizia.</p>
<p style="text-align: justify;">In questo articolo analizziamo tutte le anticipazioni, i possibili scenari e i vantaggi fiscali previsti dal nuovo Bonus Casa 2026, con un occhio attento alle implicazioni per contribuenti, imprese e professionisti. Se stai pensando di ristrutturare, risparmiare legalmente sulle tasse o valorizzare il tuo immobile, questo è il momento giusto per informarti e agire con consapevolezza.</p>
<h2 style="text-align: justify;" data-start="337" data-end="411"><strong>Bonus casa 2026</strong></h2>
<p style="text-align: justify;" data-start="413" data-end="1839">Il 2026 si avvicina e con esso si intensificano le discussioni attorno ai bonus edilizi. In particolare, cresce l’attenzione per la possibile <strong data-start="555" data-end="607">proroga delle attuali aliquote del 50% e del 36%</strong>, applicate rispettivamente alle ristrutturazioni edilizie e agli interventi di manutenzione straordinaria o ordinaria (quest’ultima per i condomìni).</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="413" data-end="1839">Le indiscrezioni più recenti indicano che il Governo sia orientato a <strong data-start="827" data-end="869">confermare l’attuale assetto normativo</strong>, mantenendo così un punto fermo per contribuenti e operatori del settore. La misura sarebbe inserita all’interno del <strong data-start="987" data-end="1024">disegno di legge di Bilancio 2026</strong>, atteso nei prossimi giorni in Consiglio dei Ministri.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="413" data-end="1839">L&#8217;obiettivo? Dare continuità ad agevolazioni fiscali ormai consolidate, garantendo così <strong data-start="1168" data-end="1224">stabilità economica e pianificazione a lungo termine</strong> per famiglie, imprese e professionisti coinvolti nei lavori di riqualificazione edilizia. In questo scenario, si prevede anche un’attenzione particolare verso la <strong data-start="1387" data-end="1401">prima casa</strong>, con misure più favorevoli per chi effettua lavori nella propria abitazione principale.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="413" data-end="1839">Il tema è caldo anche a causa dell’intervento di ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili), che ha sollecitato il Governo a proseguire su questa strada. In un momento in cui il settore delle costruzioni rappresenta un pilastro della crescita economica nazionale, la conferma del Bonus Casa appare una scelta tanto strategica quanto necessaria.</p>
<h2 style="text-align: justify;" data-start="413" data-end="1839"><strong>Correttivi previsti dal Governo</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Il Governo sembra intenzionato a prorogare il Bonus Casa anche per il 2026, ma <strong data-start="578" data-end="602">non senza correttivi</strong>. Durante l’audizione alle Commissioni Bilancio di Camera e Senato, il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha dichiarato che l’esecutivo punta a una proroga “<strong data-start="767" data-end="780">selettiva</strong>”, con <strong data-start="787" data-end="840">un’attenzione particolare rivolta alla prima casa</strong>. Nelle bozze del Disegno di Legge di Bilancio, al momento in lavorazione, si sta infatti delineando uno scenario che <strong data-start="958" data-end="995">confermerebbe le aliquote attuali</strong>, ma legandole a requisiti più stringenti.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Bonus al <strong data-start="1050" data-end="1057">50%</strong> verrebbe garantito a chi effettua interventi sull’abitazione principale e ne detiene la <strong data-start="1178" data-end="1216">proprietà o un altro diritto reale</strong> (usufrutto, nuda proprietà, uso o abitazione). Per chi, invece, ristruttura una <strong data-start="1297" data-end="1313">seconda casa</strong>, l’agevolazione resterebbe fruibile ma con una <strong data-start="1361" data-end="1395">riduzione dell’aliquota al 36%</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Un compromesso che permette di <strong data-start="1428" data-end="1462">evitare un taglio più drastico</strong>: senza interventi legislativi, infatti, dal 1° gennaio 2026 le detrazioni sarebbero automaticamente scese al <strong data-start="1572" data-end="1621">36% per la prima casa e al 30% per la seconda</strong>, rendendo i lavori meno convenienti.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche il <strong data-start="1668" data-end="1684">bonus mobili</strong>, attualmente al 50%, e il <strong data-start="1711" data-end="1745">bonus barriere architettoniche</strong> al 75% sono destinati a subire un rallentamento, così come il <strong data-start="1808" data-end="1822">superbonus</strong>, previsto in calo al 65%.</p>
<p style="text-align: justify;">In questo contesto, ANCE ha espresso il proprio sostegno alla proroga delle aliquote nella forma attuale, ritenendola una misura necessaria per evitare un freno all’intero comparto edilizio.</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong data-start="179" data-end="212">Impatto sul comparto edilizio</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Negli ultimi anni, il Bonus Casa si è rivelato <strong data-start="648" data-end="712">uno strumento fondamentale per stimolare il settore edilizio</strong>, ma anche per favorire una <strong data-start="740" data-end="804">riqualificazione diffusa del patrimonio immobiliare italiano</strong>, spesso obsoleto sotto il profilo energetico e strutturale.</p>
<p style="text-align: justify;">Le detrazioni fiscali per lavori di manutenzione, ristrutturazione e riqualificazione energetica hanno incentivato <strong data-start="980" data-end="1007">milioni di contribuenti</strong> a investire sulla propria casa, con un duplice effetto positivo: <strong data-start="1073" data-end="1105">rilancio dell’economia reale</strong> e <strong data-start="1108" data-end="1161">valorizzazione del patrimonio abitativo nazionale</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Governo, pur consapevole della necessità di contenere la spesa pubblica e rispettare i vincoli europei in materia di finanza pubblica, riconosce che <strong data-start="1315" data-end="1429">un taglio netto delle agevolazioni rischierebbe di bloccare una fetta significativa degli investimenti privati</strong> nel settore edilizio. Ecco perché si sta studiando una <strong data-start="1485" data-end="1581">forma di proroga che garantisca la continuità delle agevolazioni, seppure in forma selettiva</strong>, privilegiando la prima casa e i piccoli interventi, ma lasciando comunque spazio per gli altri immobili, seppur con aliquote ridotte.</p>
<p style="text-align: justify;">A questo si aggiunge un tema cruciale: l’<strong data-start="1758" data-end="1784">effetto moltiplicatore</strong> del Bonus Casa, che genera un ritorno fiscale diretto e indiretto per l’erario, tra IVA, imposte dirette e contributi previdenziali legati all’aumento di attività nel settore.</p>
<p style="text-align: justify;">Un motivo in più per cui, secondo diverse associazioni di categoria, tra cui ANCE, <strong data-start="2044" data-end="2129">la proroga delle aliquote attuali non è una concessione, ma una scelta strategica</strong> per mantenere il ciclo virtuoso attivato negli ultimi anni.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="413" data-end="1839"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone wp-image-33964 size-large" src="https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/10/midsection-child-holding-paper-currency-model-home-1024x683.jpg" alt="" width="696" height="464" srcset="https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/10/midsection-child-holding-paper-currency-model-home-1024x683.jpg 1024w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/10/midsection-child-holding-paper-currency-model-home-300x200.jpg 300w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/10/midsection-child-holding-paper-currency-model-home-768x512.jpg 768w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/10/midsection-child-holding-paper-currency-model-home-1536x1024.jpg 1536w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/10/midsection-child-holding-paper-currency-model-home-630x420.jpg 630w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/10/midsection-child-holding-paper-currency-model-home-150x100.jpg 150w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/10/midsection-child-holding-paper-currency-model-home-600x400.jpg 600w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/10/midsection-child-holding-paper-currency-model-home-696x464.jpg 696w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/10/midsection-child-holding-paper-currency-model-home-1068x712.jpg 1068w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/10/midsection-child-holding-paper-currency-model-home.jpg 1920w" sizes="(max-width: 696px) 100vw, 696px" /></p>
<h2 style="text-align: justify;" data-start="313" data-end="390"><strong>Cosa accade senza proroga</strong></h2>
<p style="text-align: justify;" data-start="392" data-end="1891">Senza un intervento normativo, dal 1° gennaio 2026 scatterà automaticamente una <strong data-start="472" data-end="510">riduzione delle detrazioni fiscali</strong>, come previsto dalla normativa attuale. In assenza della proroga all’esame del Governo, l’<strong data-start="601" data-end="678">aliquota per le ristrutturazioni sulla prima casa scenderà dal 50% al 36%</strong>, mentre quella sulla seconda casa scivolerà addirittura al <strong data-start="738" data-end="745">30%</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="392" data-end="1891">Questa riduzione renderebbe molto meno conveniente avviare lavori edili, specialmente per famiglie a basso o medio reddito che contano sulla leva fiscale per affrontare investimenti importanti. In uno scenario del genere, il rischio è quello di <strong data-start="992" data-end="1043">una frenata generalizzata del comparto edilizio</strong>, con ricadute su occupazione, entrate fiscali e crescita economica.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="392" data-end="1891">I dati degli ultimi anni dimostrano infatti come i bonus edilizi abbiano generato <strong data-start="1194" data-end="1230">miliardi di euro di investimenti</strong>, alimentando l’indotto e favorendo anche la regolarizzazione di lavori che altrimenti rischierebbero di essere eseguiti in nero.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="392" data-end="1891">Ma il taglio delle agevolazioni avrebbe anche un altro effetto negativo: <strong data-start="1433" data-end="1550">rallenterebbe il processo di riqualificazione energetica e messa in sicurezza del patrimonio immobiliare italiano</strong>, in aperta contraddizione con gli obiettivi ambientali dell’Unione Europea.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="392" data-end="1891">A livello fiscale, infine, lo Stato rischierebbe di perdere più in termini di minori entrate dirette e indirette rispetto al risparmio ottenuto riducendo i bonus. Per questo la proroga in discussione assume un <strong data-start="1837" data-end="1858">valore strategico</strong>, oltre che sociale e ambientale.</p>
<h2 style="text-align: justify;" data-start="416" data-end="488"><strong>Bonus Casa e nuove generazioni</strong></h2>
<p style="text-align: justify;" data-start="490" data-end="1971">Il Bonus Casa non è solo un incentivo fiscale, ma rappresenta anche <strong data-start="558" data-end="578">una leva sociale</strong>, capace di facilitare l’accesso alla casa per giovani coppie e famiglie che vogliono acquistare e ristrutturare la propria abitazione principale.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="490" data-end="1971">In un mercato immobiliare sempre più selettivo e con prezzi ancora sostenuti, <strong data-start="803" data-end="887">poter contare su una detrazione fiscale del 50% per i lavori di ristrutturazione</strong> rappresenta un aiuto concreto, soprattutto in una fase economica incerta come quella attuale. Non a caso, molte famiglie italiane hanno deciso negli ultimi anni di <strong data-start="1052" data-end="1102">ristrutturare piuttosto che acquistare ex novo</strong>, anche grazie a queste agevolazioni.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="490" data-end="1971">La proroga selettiva proposta dal Governo, con priorità alla prima casa, va proprio nella direzione di <strong data-start="1243" data-end="1280">tutelare le categorie più fragili</strong>, tra cui giovani, single, nuclei familiari a basso reddito e cittadini residenti nei piccoli comuni. Inoltre, mantenere il bonus nella forma attuale potrebbe contribuire a <strong data-start="1453" data-end="1498">rivitalizzare molte aree urbane degradate</strong>, spingendo le persone a investire su immobili esistenti piuttosto che costruire ex novo, in linea con i principi della sostenibilità e del riuso.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="490" data-end="1971">Anche per questo il Bonus Casa si intreccia con politiche abitative più ampie e, se ben gestito, può diventare <strong data-start="1756" data-end="1806">uno strumento di rilancio sociale ed economico</strong>, oltre che un aiuto fiscale. Una sua riduzione o eliminazione rischierebbe, al contrario, di allargare il divario sociale tra chi può investire sulla casa e chi no.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="490" data-end="1971"><img decoding="async" class="alignnone wp-image-33965 size-large" src="https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/10/close-up-coins-model-house-table-1024x684.jpg" alt="" width="696" height="465" srcset="https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/10/close-up-coins-model-house-table-1024x684.jpg 1024w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/10/close-up-coins-model-house-table-300x200.jpg 300w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/10/close-up-coins-model-house-table-768x513.jpg 768w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/10/close-up-coins-model-house-table-1536x1026.jpg 1536w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/10/close-up-coins-model-house-table-629x420.jpg 629w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/10/close-up-coins-model-house-table-150x100.jpg 150w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/10/close-up-coins-model-house-table-600x401.jpg 600w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/10/close-up-coins-model-house-table-696x465.jpg 696w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/10/close-up-coins-model-house-table-1068x713.jpg 1068w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/10/close-up-coins-model-house-table.jpg 1920w" sizes="(max-width: 696px) 100vw, 696px" /></p>
<h2 style="text-align: justify;" data-start="451" data-end="505"><strong>Bonus edilizi</strong></h2>
<p style="text-align: justify;" data-start="507" data-end="2211">Nel panorama europeo, l’Italia si distingue da anni per la <strong data-start="566" data-end="632">generosità delle detrazioni fiscali legate al settore edilizio</strong>. Il Bonus Casa, insieme agli altri incentivi come il Superbonus, ha rappresentato uno degli strumenti più efficaci per <strong data-start="752" data-end="784">stimolare l’economia interna</strong> durante e dopo la pandemia.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="507" data-end="2211">Tuttavia, questa strategia non è priva di critiche, sia a livello nazionale che europeo. La Commissione Europea ha infatti più volte chiesto all’Italia di <strong data-start="968" data-end="1022">rivedere la spesa pubblica legata ai bonus edilizi</strong>, ritenendola eccessiva e potenzialmente insostenibile nel lungo periodo.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="507" data-end="2211">In altri Paesi dell’Unione, le agevolazioni per la riqualificazione immobiliare esistono, ma con <strong data-start="1193" data-end="1223">caratteristiche differenti</strong>: ad esempio, in Francia e Germania i contributi sono spesso legati a criteri di efficientamento energetico certificato o a soglie reddituali dei beneficiari. Inoltre, in molti Stati UE, tali incentivi sono <strong data-start="1430" data-end="1488">concessi in forma diretta (contributi a fondo perduto)</strong> piuttosto che sotto forma di detrazione fiscale pluriennale.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="507" data-end="2211">Nonostante ciò, l’approccio italiano ha avuto il merito di <strong data-start="1609" data-end="1664">mobilitare rapidamente il settore delle costruzioni</strong>, attirando investimenti e contribuendo alla crescita del PIL. Alla luce di questo, la proroga delle attuali aliquote del Bonus Casa, seppur in forma selettiva, potrebbe rappresentare un <strong data-start="1851" data-end="1900">compromesso accettabile anche in sede europea</strong>, permettendo all’Italia di <strong data-start="1928" data-end="1975">continuare a sostenere il comparto edilizio</strong> senza eccedere nei costi per lo Stato.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="507" data-end="2211">In definitiva, il confronto con l’Europa suggerisce che la chiave per la sostenibilità fiscale sia <strong data-start="2114" data-end="2157">una gestione mirata e ben regolamentata</strong>, più che un taglio indiscriminato delle agevolazioni.</p>
<h2 style="text-align: justify;" data-start="410" data-end="488"><strong>Impatto sulle imprese e professionisti</strong></h2>
<p style="text-align: justify;" data-start="490" data-end="2078">Il Bonus Casa non rappresenta solo un vantaggio per i proprietari di immobili, ma ha un effetto moltiplicatore diretto su tutta la filiera dell’edilizia e dei servizi connessi. Ogni intervento di ristrutturazione, anche modesto, coinvolge infatti artigiani, imprese edili, installatori, tecnici, architetti, geometri, ingegneri e consulenti fiscali, generando occupazione e movimentando risorse.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="490" data-end="2078">Secondo le stime dell’ANCE, ogni miliardo investito nei bonus edilizi ha prodotto negli ultimi anni fino a <strong data-start="1001" data-end="1035">15 miliardi di valore aggiunto</strong> nell’economia nazionale. Inoltre, la possibilità di usufruire delle detrazioni ha spinto molte aziende a <strong data-start="1141" data-end="1171">regolarizzarsi e innovarsi</strong>, adottando materiali e tecniche costruttive più sostenibili, come l’efficienza energetica, l’isolamento termico o gli impianti green.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="490" data-end="2078">Un eventuale ridimensionamento del Bonus Casa, soprattutto se repentino, metterebbe a rischio <strong data-start="1400" data-end="1431">migliaia di posti di lavoro</strong> e ridurrebbe la capacità delle piccole e medie imprese di pianificare investimenti, assumere personale o crescere.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="490" data-end="2078">D’altra parte, una <strong data-start="1566" data-end="1594">proroga chiara e stabile</strong>, come quella prevista nella bozza del DDL di Bilancio 2026, permetterebbe al settore di lavorare in un contesto di <strong data-start="1710" data-end="1740">prevedibilità e continuità</strong>, essenziale per evitare il cosiddetto “effetto fisarmonica”, con periodi di boom alternati a blocchi improvvisi.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="490" data-end="2078">È evidente quindi che il Bonus Casa, nella sua forma attuale o riformata, rappresenta <strong data-start="1940" data-end="1975">un pilastro dell’economia reale</strong>, che coinvolge migliaia di micro-attività sul territorio e sostiene l’occupazione in modo trasversale.</p>
<h2 style="text-align: justify;" data-start="360" data-end="438"><strong>Conclusione</strong></h2>
<p style="text-align: justify;" data-start="440" data-end="1875">Alla luce delle anticipazioni sul Disegno di Legge di Bilancio 2026, il Bonus Casa si conferma come uno degli strumenti centrali della politica fiscale italiana, capace di coniugare esigenze economiche, sociali e ambientali.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="440" data-end="1875">La proroga selettiva delle aliquote al 50% e al 36%, in favore principalmente della prima casa, sembra oggi la soluzione più concreta e sostenibile per mantenere attivo un meccanismo che ha dimostrato tutta la sua efficacia negli ultimi anni.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="440" data-end="1875">Tuttavia, la stabilità normativa resta un nodo cruciale: troppe modifiche o incertezze possono disincentivare gli investimenti, rallentare l’indotto e generare confusione tra contribuenti e operatori. È quindi auspicabile che la nuova legge di Bilancio introduca regole chiare, durature e facilmente accessibili, per permettere a famiglie, imprese e professionisti di pianificare interventi in modo sereno e conforme alle normative.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="440" data-end="1875">In ogni caso, valutare le opportunità offerte dal Bonus Casa 2026 richiede una corretta informazione fiscale e spesso l’assistenza di esperti del settore.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="440" data-end="1875">Chi sta pensando di ristrutturare casa o di approfittare dei vantaggi fiscali, farebbe bene a muoversi in anticipo, per sfruttare al massimo i benefici previsti e prepararsi agli eventuali aggiornamenti normativi.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="440" data-end="1875">In un contesto economico dove ogni euro conta, la conoscenza e la pianificazione sono le vere chiavi del risparmio legale e intelligente.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Bonus-Casa-2026-proroga-confermata-delle-detrazioni-al-50-e-36-per-ristrutturazioni-e-prima-casa/">Bonus Casa 2026: proroga confermata delle detrazioni al 50% e 36% per ristrutturazioni e prima casa</a> was first posted on Ottobre 13, 2025 at 6:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>Permuta di Immobili</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Fisco-e-Tributi/permuta-di-immobili/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2022 17:00:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[area edificabile]]></category>
		<category><![CDATA[area edificandi]]></category>
		<category><![CDATA[contratto]]></category>
		<category><![CDATA[guida fiscale]]></category>
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		<category><![CDATA[iva]]></category>
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					<description><![CDATA[Esaminiamo il sintesi, il caso frequente di una società di capitali che acquista il terreno (area edificabile) da un privato con permuta di immobile futuro non ancora esistente. La risoluzione 460210 del 1989 ha esaminato la fattispecie costituita dalla cessione di un terreno edificabile di proprietà di una persona fisica, non soggetto iva, in cambio [&#8230;]<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Fisco-e-Tributi/permuta-di-immobili/">Permuta di Immobili</a> was first posted on Dicembre 30, 2022 at 6:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Esaminiamo il sintesi, il caso frequente di una società di capitali che acquista il terreno (area edificabile) da un privato con permuta di immobile futuro non ancora esistente. La risoluzione 460210 del 1989 ha esaminato la fattispecie costituita dalla cessione di un terreno edificabile di proprietà di una persona fisica, non soggetto iva, in cambio della costruzione di alcuni appartamenti, riconoscendo a tale operazione il carattere di permuta.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Fisco-e-Tributi/permuta-di-immobili/">Permuta di Immobili</a> was first posted on Dicembre 30, 2022 at 6:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>Prima Casa</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Fisco-e-Tributi/prima-casa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2022 17:00:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[agevolazioni]]></category>
		<category><![CDATA[imposta di registro]]></category>
		<category><![CDATA[iva]]></category>
		<category><![CDATA[prima casa]]></category>
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					<description><![CDATA[Si può applicare l’aliquota iva del 4% alle prestazioni di servizi commissionate, in corso d’opera, direttamente dalla persona fisica, all’impresa appaltatrice che sta edificando la sua “prima casa” (per conto della cooperativa edilizia a proprietà divisa di cui la persona fisica è socio), al fine di apportare alcune migliorie all’abitazione. Questo è il chiarimento fornito [&#8230;]<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Fisco-e-Tributi/prima-casa/">Prima Casa</a> was first posted on Dicembre 30, 2022 at 6:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Si può applicare l’aliquota iva del 4% alle prestazioni di servizi commissionate, in corso d’opera, direttamente dalla persona fisica, all’impresa appaltatrice che sta edificando la sua “prima casa” (per conto della cooperativa edilizia a proprietà divisa di cui la persona fisica è socio), al fine di apportare alcune migliorie all’abitazione. Questo è il chiarimento fornito dall’agenzia delle entrate, nella risoluzione n. 22 del 22 febbraio 2011.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Fisco-e-Tributi/prima-casa/">Prima Casa</a> was first posted on Dicembre 30, 2022 at 6:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>Novità a decorrere dal 01/01/2014</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Fisco-e-Tributi/imposta-di-registro/novita-a-decorrere-dal-01-01-2014/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2022 17:00:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[2014]]></category>
		<category><![CDATA[abitazione principale]]></category>
		<category><![CDATA[avviamento]]></category>
		<category><![CDATA[azienda]]></category>
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		<category><![CDATA[FABBRICATO STRUMENTALE]]></category>
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		<category><![CDATA[imposta di registro]]></category>
		<category><![CDATA[iva]]></category>
		<category><![CDATA[novità]]></category>
		<category><![CDATA[prima casa]]></category>
		<category><![CDATA[RAMO D’AZIENDA]]></category>
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					<description><![CDATA[Imposta di registro: novità a decorrere dal 01/01/2014 chiamaci per ricevere consulenza sulla corretta pianificazione fiscale e conseguire un risparmio lecito di imposta (commercialista e tributarista esperto e specializzato).<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Fisco-e-Tributi/imposta-di-registro/novita-a-decorrere-dal-01-01-2014/">Novità a decorrere dal 01/01/2014</a> was first posted on Dicembre 30, 2022 at 6:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Imposta di registro: novità a decorrere dal 01/01/2014 chiamaci per ricevere consulenza sulla corretta pianificazione fiscale e conseguire un risparmio lecito di imposta (commercialista e tributarista esperto e specializzato).</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Fisco-e-Tributi/imposta-di-registro/novita-a-decorrere-dal-01-01-2014/">Novità a decorrere dal 01/01/2014</a> was first posted on Dicembre 30, 2022 at 6:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>Come sospendere il pagamento delle rate del mutuo?</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/sospendere-pagamento-rate-mutuo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Silvia Picca]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2020 11:02:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[FINANZA ED AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[art.54]]></category>
		<category><![CDATA[Fondo solidarietà]]></category>
		<category><![CDATA[Gasparrini]]></category>
		<category><![CDATA[mutui]]></category>
		<category><![CDATA[prima casa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/fisco-e-tributi/decreto-cura-italia-attuazione-del-fondo-solidarieta-mutui-prima-casa/</guid>

					<description><![CDATA[DECRETO CURA ITALIA: ATTUAZIONE DEL FONDO SOLIDARIETA’ MUTUI “PRIMA CASA” - Per lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi e liberi professionisti<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/sospendere-pagamento-rate-mutuo/">Come sospendere il pagamento delle rate del mutuo?</a> was first posted on Marzo 30, 2020 at 1:02 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il Fondo di solidarietà mutui “prima casa” noto anche come “Fondo Gasparrini” ed operativo dal 2013 è stato istituito con Legge n. 244 del 24/12/2007 presso il Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, che all&#8217;art. 2, commi 475 e ss. Ha previsto la possibilità per i titolari di un mutuo contratto per l&#8217;acquisto della prima casa, di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà che possono incidere negativamente sul reddito del nucleo familiare.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Decreti cura Italia: attuazione del fondo solidarietà mutui &#8220;prima casa&#8221; per lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi e liberi professionisti</h2>
<p>Il Fondo di solidarietà mutui “prima casa” noto anche come “Fondo Gasparrini” ed operativo dal 2013 è stato istituito con Legge n. 244 del 24/12/2007 presso il Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, che all&#8217;art. 2, commi 475 e ss. Ha previsto la possibilità per i titolari di un mutuo contratto per l&#8217;acquisto della prima casa, di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà che possono incidere negativamente sul reddito del nucleo familiare.</p>
<p>La sospensione del pagamento delle rate può essere richiesta per non più di 2 volte e per un periodo massimo complessivo di 18 mesi nel corso dell’esecuzione del contratto.</p>
<p>Sono rimborsati dal Fondo alle Banche gli oneri finanziari pari alla quota di interessi delle rate, al netto dello spread che rimane a carico del mutuatario.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>L’accesso al beneficio è dovuto nei casi di:</h2>
<p>&#8211;      cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;</p>
<p>&#8211;      cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato;</p>
<p>&#8211;      cessazione dei rapporti di lavoro parasubordinato, o di rappresentanza commerciale o di agenzia (art. 409 n. 3 del c. P. C. );</p>
<p>&#8211;      morte o riconoscimento di grave handicap ovvero di invalidità civile non inferiore all&#8217;80%.</p>
<p>In caso di mutuo cointestato gli eventi indicati possono riferirsi anche ad uno solo dei mutuatari.<br />
In caso di decesso del mutuatario, gli eredi possono richiedere la sospensione del pagamento delle rate purché ricorrano, in capo ai medesimi mutuatari, tutti i requisiti e le condizioni previsti per l’accesso al Fondo.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>L’ammissione al beneficio è concessa a coloro che possiedono le seguenti caratteristiche:</h2>
<p>&#8211;      titolo di proprietà sull&#8217;immobile adibito ad abitazione principale.</p>
<p>L&#8217;immobile non deve rientrare nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;</p>
<p>&#8211;      titolarità di un mutuo di importo erogato non superiore a € 250. 000,00;</p>
<p>&#8211;      il mutuo deve essere in ammortamento da almeno un anno;</p>
<p>&#8211;      indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a € 30. 000,00 riferito al nucleo familiare del richiedente.</p>
<p>Per conseguire il beneficio, il mutuatario deve dimostrare di non essere in grado di provvedere al pagamento delle rate del mutuo e degli oneri relativi alle procedure necessari per la sospensione.</p>
<h2></h2>
<h2>Sono esclusi i soggetti che:</h2>
<p>&#8211;       si trovano in ritardo dei pagamenti per più di 90 giorni consecutivi;</p>
<p>&#8211;       fruiscono di agevolazioni pubbliche;</p>
<p>&#8211;       fruiscono di altre misure di sospensione del pagamento delle rate di durata superiore a 18 mesi;</p>
<p>&#8211;       hanno stipulato un’assicurazione a copertura del rischio che si verifichino gli eventi sopra citati.</p>
<p>In questa attuale situazione di emergenza, dovuta dall’epidemia da COVID-19, lo Stato interviene a sostegno dei cittadini con varie misure e tra queste prevede, disciplinato dall’art. 54 del decreto-legge Cura Italia, che;</p>
<p>Per un periodo di 9 mesi dall’entrata in vigore del decreto legge, in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo si applicano le seguenti misure:</p>
<p>&#8211;       l’ammissione ai benefici è estesa ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus;</p>
<p>&#8211;       per l’accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);</p>
<p>&#8211;       per mutui concessi da intermediari bancari o finanziari, il Fondo provvede al pagamento degli interessi compensativi nella misura pari al 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione;</p>
<p>&#8211;       l’ammissione al beneficio è concessa anche in caso di sospensione dal lavoro o riduzione dell&#8217;orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni, anche in attesa dell&#8217;emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito.</p>
<h2></h2>
<h2>Per le finalità di cui sopra, al Fondo sono assegnati 400 milioni di euro per il 2020</h2>
<p>I soggetti ammessi ai benefici del Fondo, quindi lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi e liberi professionisti, possono presentare domanda di sospensione del pagamento delle rate del mutuo alla Banca erogatrice del finanziamento attraverso la compilazione dell&#8217;apposito modulo, collocato in fondo al presente articolo, e allegare tutta la documentazione attestante i requisiti per la richiesta della sospensione.</p>
<p>Sarà poi la Banca ad inviare la domanda alla Consap, che provvederà ad effettuare tutte le verifiche del caso. Qualora non ricorrano motivi ostativi alla richiesta, la Consap autorizza la sospensione e rilascia entro 15 giorni lavorativi il nulla osta. La Banca, acquisito il nulla osta da parte di Consap, comunica</p>
<p>all’interessato entro 5 giorni l’esito dell’istruttoria e attiva la sospensione dell’ammortamento del mutuo entro 30 giorni lavorativi.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>SCARICA E COMPILA IL MODELLO ALLEGATO AL PRESENTE ARTICOLO, CON L&#8217;AIUTO DEL VIDEO YOUTUBE!</p>
<p>&nbsp;</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/sospendere-pagamento-rate-mutuo/">Come sospendere il pagamento delle rate del mutuo?</a> was first posted on Marzo 30, 2020 at 1:02 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>IMU sulla prima casa: conguaglio da versare entro il 24 gennaio 2014</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/imu-sulla-prima-casa-conguaglio-da-versare-entro-il-24-gennaio-2014/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jan 2014 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[DOSSIER]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[IMU]]></category>
		<category><![CDATA[Scadenze da monitorare]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[2014]]></category>
		<category><![CDATA[24 gennaio 2014]]></category>
		<category><![CDATA[conguaglio]]></category>
		<category><![CDATA[imu]]></category>
		<category><![CDATA[prima casa]]></category>
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					<description><![CDATA[Guida fiscale all'IMU<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/imu-sulla-prima-casa-conguaglio-da-versare-entro-il-24-gennaio-2014/">IMU sulla prima casa: conguaglio da versare entro il 24 gennaio 2014</a> was first posted on Gennaio 6, 2014 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ancora 18 giorni per versare la mini IMU ovvero la parte dell&#8217;imposta sulla prima casa che i contribuenti sono chiamati a saldare entro il 24 gennaio 2014. Infatti, si deve versare il 40% della differenza rispetto a quanto pagato nello scorso anno, ma solo se il comune in cui ricade la proprietà ha aumentato l&#8217;aliquota rispetto a quella standard del 4 per mille.  </p>
<p>
</p>
<p>  </p>
<p>IMU sulla prima casa: conguaglio da versare entro il 24 gennaio 2014</p>
<p> </p>
<p>Ancora 18 giorni per versare la mini IMU ovvero la parte dell&#8217;imposta sulla prima casa che i contribuenti sono chiamati a saldare entro il 24 gennaio 2014. Infatti, si deve versare il 40% della differenza rispetto a quanto pagato nello scorso anno, ma solo se il comune in cui ricade la proprietà ha aumentato l&#8217;aliquota rispetto a quella standard del 4 per mille. Per effettuare il versamento occorre utilizzare il modello F24 da presentare a uno sportello bancario o a uno postale o il più bollettino postale. </p>
<p> </p>
<p>Come Calcolare il conguaglio l’IMU sulla prima casa del 24. 01. 2014</p>
<p>La base imponibile per l’abitazione principale si individua rivalutando la rendita catastale del 5 per cento e moltiplicando per il coefficiente 160: all’importo ottenuto si dovranno aggiungere, da una parte l’aliquota base al 4 per mille e, dall’altra, l’aliquota decisa dal Comune di residenza, considerando anche le detrazioni per la prima casa (200 euro) e per i figli conviventi sotto i ventisei anni (50 euro ciascuno); a questo punto si fa la differenza tra l’importo con l’aliquota Imu decisa al rialzo dal Comune e quello con l’aliquota base al 4 per mille: il contribuente ne paga il 40 per cento, il resto è a carico dello Stato; il saldo, secondo le stime della Cgia di Mestre, va in media da 60 euro per un appartamento di tipo economico (classe catastale A3) fino a 103 euro per un immobile di tipo civile (classe catastale A2). </p>
<p>Sono circa 2. 500 i Comuni italiani interessati dalla mini-Imu, di cui 50 capoluoghi di provincia: Ancona, Frosinone, Perugia e Rieti, come d’altronde Milano, a suo tempo hanno portato l’aliquota al 6 per mille. </p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/imu-sulla-prima-casa-conguaglio-da-versare-entro-il-24-gennaio-2014/">IMU sulla prima casa: conguaglio da versare entro il 24 gennaio 2014</a> was first posted on Gennaio 6, 2014 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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