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	<title>prevenzione | Commercialista.it</title>
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	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
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	<title>prevenzione | Commercialista.it</title>
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		<title>NUOVO MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/nuovo-modello-di-autocertificazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Federica Taberlet]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2020 07:24:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[LEGGI E GIURISPRUDENZA]]></category>
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		<category><![CDATA[D.P.C.M. 22 marzo 2020]]></category>
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		<category><![CDATA[prevenzione]]></category>
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					<description><![CDATA[Il D.P.C.M. 22 marzo 2020 ha ristretto le circostanze che legittimano gli spostamenti<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/nuovo-modello-di-autocertificazione/">NUOVO MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE</a> was first posted on Marzo 24, 2020 at 8:24 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il Decreto Del Presidente Del Consiglio Dei Ministri 22 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 76 del 22 marzo, ha rimodulato le indicazioni relative al sistema di misure per il contenimento dell&#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19. </p>
<p>Il Decreto Del Presidente Del Consiglio Dei Ministri 22 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 76 del 22 marzo, ha rimodulato le indicazioni relative al sistema di misure per il contenimento dell&#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19. </p>
<p>Con questo ultimo decreto sono state ulteriormente riviste in modo restrittivo le circostanze che legittimano gli spostamenti al di fuori della propria abitazione pertanto ci si può spostare soltanto per i seguenti motivi:</p>
<p>&#8211;      Comprovate esigenze lavorative;</p>
<p>&#8211;      esigenze di assoluta urgenza;</p>
<p>&#8211;      motivi di salute. </p>
<p>Ciò ha comportato un aggiornamento del modello di autodichiarazione da compilare per motivare lo spostamento stesso. <br />
Il nuovo D. P. C. M. Abolisce la previsione, che assicurava il rientro tout court nel luogo di domicilio, abitazione o residenza. <br />
Tale rientro è consentito solo nel caso in cui lo spostamento all&#8217;esterno è connesso ai motivi sopra elencati. Ad esempio, rientra negli spostamenti per comprovate esigenze lavorative, il tragitto (anche pendolare) effettuato dal lavoratore dal proprio luogo di residenza, dimora e abitazione al luogo di lavoro. Rientrano nelle esigenze di assoluta urgenza, anche i casi in cui l&#8217;interessato si rechi presso grandi infrastrutture del sistema dei trasporti (aeroporti, porti e stazione ferroviari) per trasferire propri congiunti alla propria abitazione. </p>
<p> </p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/nuovo-modello-di-autocertificazione/">NUOVO MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE</a> was first posted on Marzo 24, 2020 at 8:24 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>Fondi per lo Smart Working</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/fondi-per-lo-smart-working/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Federica Taberlet]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2020 09:03:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Contributi ed finanziamenti alla formazione - training aziendale]]></category>
		<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[FINANZA ED AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE]]></category>
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					<description><![CDATA[La Regione Lazio stanzia 2 miliori di Euro per agevolare il lavoro agile<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/fondi-per-lo-smart-working/">Fondi per lo Smart Working</a> was first posted on Marzo 12, 2020 at 10:03 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La Regione Lazio ha deciso di adottare una misura per aiutare le imprese, in questo momento di emergenza epidemiologica, per proseguire le attività e per permettere ai lavoratori di lavorare da casa. </p>
<p>La Regione Lazio ha deciso di adottare una misura per aiutare le imprese, in questo momento di emergenza epidemiologica, per proseguire le attività e per permettere ai lavoratori di lavorare da casa.  L&#8217;11 Marzo 2020, il Presidente Nicola Zingaretti ha affermato che a seguito delle numerose richieste pervenute ha messo in campo 2 milioni di Euro per favorire le imprese del Lazio a continuare a lavorare, ma da casa. </p>
<p>Il bando sarà rivolto a tutti i datori di lavoro iscritti alla Camera di Commercio o in possesso di Partita IVA e con almeno 3 dipendenti. </p>
<p>Il finanziamento potrà essere utilizzato sia per servizi di consulenza e formazione finalizzati all&#8217;adozione di un piano di smart working, sia per l&#8217;acquisto di strumenti tecnologici per l&#8217;attuazione del piano di smart working aziendale. </p>
<p> </p>
<p>Per informazioni ed assistenza invia mail a RISPARMIOLECITO@NETWORKFISCALE. COM</p>
<p>Se non desideri ricevere ulteriori e-mail comunicalo a <a href="mailto:newsletter@networkfiscale. Com">newsletter@networkfiscale. Com</a></p>
<p></p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/fondi-per-lo-smart-working/">Fondi per lo Smart Working</a> was first posted on Marzo 12, 2020 at 10:03 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coronavirus, le misure del Governo per ridurre l&#8217;impatto economico</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/coronavirus-le-misure-del-governo-per-ridurre-limpatto-economico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Federica Taberlet]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2020 13:49:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[FINANZA ED AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE]]></category>
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					<description><![CDATA[Ecco i principali provvedimenti assunti sinora dal Governo per ridurre l’impatto sull’economia del Coronavirus.<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/coronavirus-le-misure-del-governo-per-ridurre-limpatto-economico/">Coronavirus, le misure del Governo per ridurre l&#8217;impatto economico</a> was first posted on Marzo 10, 2020 at 2:49 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il 30 gennaio l&#8217;OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) ha dichiarato emergenza di sanità pubblica di interesse internazionale l&#8217;epidemia di Coronavirus (COVID-19) in Cina. Per dare attuazione alle misure precauzionali conseguenti alla dichiarazione dell’OMS, il 31 gennaio il Consiglio dei Ministri ha deliberato lo stato d’emergenza, per la durata di sei mesi, per consentire l’emanazione delle necessarie ordinanze di Protezione Civile e lo stanziamento dei fondi necessari. Per affrontare questa situazione delicata, il ministero dell’Economia e delle Finanze con un primo decreto ministeriale del 24 febbraio è intervenuto sugli adempimenti a carico dei contribuenti residenti nelle zone interessate dal Decreto della Presidenza del Consiglio del 23 febbraio. </p>
<p>Il 30 gennaio l&#8217;OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) ha dichiarato emergenza di sanità pubblica di interesse internazionale l&#8217;epidemia di Coronavirus (COVID-19) in Cina. Per dare attuazione alle misure precauzionali conseguenti alla dichiarazione dell’OMS, il 31 gennaio il Consiglio dei Ministri ha deliberato lo stato d’emergenza, per la durata di sei mesi, per consentire l’emanazione delle necessarie ordinanze di Protezione Civile e lo stanziamento dei fondi necessari. Per affrontare questa situazione delicata, il ministero dell’Economia e delle Finanze con un primo decreto ministeriale del 24 febbraio è intervenuto sugli adempimenti a carico dei contribuenti residenti nelle zone interessate dal Decreto della Presidenza del Consiglio del 23 febbraio.  Il decreto ministeriale ha provveduto a fornire un primo sostegno: sono stati sospesi i versamenti delle imposte, delle ritenute e gli adempimenti tributari per i contribuenti e le imprese residenti o che operano negli undici comuni interessati dalle misure di contenimento del contagio da Coronavirus. La sospensione riguarda anche le cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione e quelle conseguenti ad accertamenti esecutivi. Il Governo è intervenuto successivamente, a stretto giro, con ulteriori misure urgenti: il 28 febbraio il Consiglio dei Ministri ha varato il decreto legge per alleviare le specifiche conseguenze della crisi, sia dal lato delle imprese, che sono state sollevate dall’onere di versare imposte, contributi previdenziali, premi assicurativi ed eventualmente stipendi (tramite alla cassa integrazione, anche in deroga), sia dal lato delle famiglie, con la sospensione di tasse e assicurazioni, ma anche di mutui e bollette. L’azione dell’esecutivo non si ferma a questi primi provvedimenti: sono allo studio ulteriori interventi per incrementare la portata delle misure a sostegno del mondo del lavoro e di quello delle imprese, con un ulteriore allargamento degli ammortizzatori sociali e forme selettive di sostegno all’economia. Ecco i principali provvedimenti assunti sinora dal Governo per ridurre l’impatto sull’economia del Coronavirus. </p>
<p>Sospensioni e adempimenti: Oltre ai provvedimenti adottati con il DM del 24 febbraio, il DL dispone la sospensione di ulteriori adempimenti</p>
<p>    Vengono modificati e prorogati i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020. In particolare: viene anticipata dal 2021 al 2020 la decorrenza delle nuove disposizioni per l’assistenza fiscale e per la precompilata, che il Dl Fiscale 2019 ha differito al 30 settembre rispetto al 23 luglio (per la presentazione del Modello 730 e per la presentazione della dichiarazione ai Caf-dipendenti) e al 7 luglio (per la presentazione al proprio sostituto d’imposta); vengono differiti al 31 marzo 2020 i termini per l’invio da parte dei sostituti di imposta delle certificazioni uniche; viene posticipato al 5 maggio 2020 il termine entro il quale l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti la dichiarazione dei redditi precompilata. Allo stesso tempo, la trasmissione telematica all’Agenzia dei dati relativi a oneri e spese sostenuti dai contribuenti nell’anno precedente, con scadenza al 28 febbraio, viene effettuata entro il 31 marzo 2020. A partire dal 2021 l’Agenzia rende disponibili agli interessati i dati delle certificazioni uniche pervenute. Questi provvedimenti hanno validità su tutto il territorio nazionale. Vengono sospesi fino al 30 aprile 2020 i termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento emessi o da emettere con riferimento alle utenze di energia, acqua, gas e rifiuti. I pagamenti sospesi successivamente potranno essere effettuai tramite rateizzazione. Il provvedimento riguarda i comuni interessati dalle misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19. Viene esteso il fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa, aggiungendo una nuova causale a supporto della richiesta di sospensione. Si tratta del Fondo istituito presso il Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, che prevede la possibilità, per i titolari di un mutuo contratto per l&#8217;acquisto della prima casa, di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà. Il provvedimento ha validità su tutto il territorio nazionale. L’ordinanza della Protezione Civile n. 642 del 29 febbraio 2020 sospende inoltre le rate dei mutui (anche persona fisica non imprenditore) fino alla cessazione dello stato di emergenza, optando tra la sospensione dell&#8217;intera rata e quella della sola quota capitale. Il provvedimento riguarda i comuni interessati dalle misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19. Vengono sospesi i termini per il pagamento dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza dal 23 febbraio al 30 aprile 2020 e i termini per i versamenti dei premi assicurativi in scadenza tra il 21 febbraio e il 30 aprile 2020. Il provvedimento riguarda i comuni interessati dalle misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19. </p>
<p>Lavoro:</p>
<p>    Vengono introdotte procedure semplificate per presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario per sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Il provvedimento riguarda i comuni interessati dalle misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19. I datori di lavoro del settore privato, incluso quello agricolo, che non possono beneficiare degli strumenti di sostegno al reddito previsti a legislazione vigente, possono presentare domanda di cassa integrazione salariale in deroga per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo massimo di tre mesi. Il provvedimento riguarda i comuni interessati dalle misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19. Ai lavoratori autonomi viene riconosciuta un’indennità mensile di 500 euro per tre mesi. Il provvedimento riguarda i comuni interessati dalle misure urgenti di contenimento del contagio da COVID19. Per i dipendenti della Pubblica Amministrazione vengono messe a disposizione le dotazioni informatiche (computer portatili e tablet) necessarie per consentire lo svolgimento del lavoro agile. Per gli impiegati pubblici è stabilito che il periodo di malattia o quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria, sia equiparato al periodo di ricovero ospedaliero. Questi provvedimenti hanno validità su tutto il territorio nazionale. </p>
<p>Imprese:</p>
<p>    Per assicurare liquidità alle imprese, saranno concessi mutui a tasso zero della durata non superiore a 15 anni per l’estinzione di debiti bancari. Il provvedimento riguarda i comuni interessati dalle misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19.  </p>
<p>    Vengono sospesi i termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali in scadenza dal 23 febbraio al 30 aprile 2020, senza che tale sospensione comporti l’applicazione di sanzioni e interessi, mentre è possibile il ricorso alla rateizzazione. Sono sospesi per 12 mesi i mutui agevolati concessi dall’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa (Invitalia). Sospesi anche i termini di pagamento a carico delle imprese per i versamenti dei premi assicurativi e alle camere di commercio. Questi provvedimenti riguardano i comuni interessati dalle misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19. A sostegno delle imprese esportatrici viene incrementato di 350 milioni di euro per il 2020 il Fondo SIMEST, finalizzato a sostenere programmi di penetrazione commerciale all’estero, mediante la concessione di finanziamenti a tasso agevolato ad imprese. Il provvedimento ha validità su tutto il territorio nazionale. Con il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, l&#8217;Unione europea e lo Stato italiano affiancano le imprese e i professionisti che hanno difficoltà ad accedere al credito bancario perché non dispongono di sufficienti garanzie. La garanzia pubblica, in pratica, sostituisce le costose garanzie normalmente richieste per ottenere un finanziamento. Il Dl rifinanzia tale Fondo per 50 milioni per il 2020 prevedendone l’intervento a titolo gratuito nella misura massima consentita, 80% in garanzia diretta e 90% in riassicurazione. Il provvedimento riguarda i comuni interessati dalle misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19. </p>
<p>Turismo:</p>
<p>    Il Decreto legge introduce misure di sostegno per gli operatori del settore turistico-alberghiero e di ristoro per le spese di viaggio già sostenute nell’impossibilità però di prendere parte al viaggio stesso. Nel dettaglio, per gli esercenti attività turistico-alberghiera, le agenzie di viaggio e i tour operator che operano sul territorio nazionale, viene sospeso fino al 30 aprile 2020 il versamento delle ritenute alla fonte operate per i dipendenti, così come dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria. I versamenti sospesi vengono effettuati in un’unica soluzione entro il 31 maggio successivo senza applicazione di sanzioni o interessi. Questi provvedimenti hanno validità su tutto il territorio nazionale. Viene inoltre previsto che il rimborso del viaggio o del pacchetto turistico (ovvero l’emissione di un voucher di pari importo) sia a carico dell’emittente del biglietto o dell’organizzatore del viaggio. Le scuole potranno ottenere il rimborso integrale delle somme già versate per le gite di istruzione, se sospese tra il 23 febbraio e il 15 marzo, e quindi rimborsare le famiglie senza oneri a carico dei loro bilanci. Il provvedimento riguarda i soggetti impossibilitati a completare il viaggio, secondo le modalità previste nel decreto. </p>
<p>Famiglia e scuola:</p>
<p>    Per il 2020 la Carta della Famiglia, che consente di accedere a sconti sull’acquisto di beni e servizi anche attraverso riduzioni tariffarie, viene destinata anche alle famiglie con almeno un figlio a carico che risiedano nella zona emergenziale. Viene assicurata la validità dell’anno scolastico in corso anche per le istituzioni scolastiche che non possono effettuare almeno 200 giorni di lezione, rimanendo chiuse a seguito delle misure di contenimento del virus Covid-19. Il provvedimento ha validità su tutto il territorio nazionale. </p>
<p>Giustizia:</p>
<p>Nelle regioni interessate, vengono adottate misure urgenti per la sospensione dei termini e il rinvio delle udienze nei procedimenti civili e penali e della giustizia amministrativa fino al 31 marzo 2020.  In particolare, si prevede: </p>
<p>    il rinvio delle udienze e la sospensione dei termini nei procedimenti civili e penali; </p>
<p>    l’applicazione della rimessione in termini agevolata, presupponendo che il mancato rispetto dei termini sia legato a causa non imputabile alla parte incorsa in decadenza; </p>
<p>    l’esistenza di alcune eccezioni alla norma, quando la partecipazione alle udienze sia resa possibile in videoconferenza o con collegamenti a distanza; </p>
<p>    la necessità che i colloqui dei detenuti con i congiunti siano svolti, quando possibile, a distanza, mediante apparecchiature in dotazione dell’amministrazione penitenziaria o mediante collegamento telefonico, nei limiti previsti dalla legge. </p>
<p> </p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/coronavirus-le-misure-del-governo-per-ridurre-limpatto-economico/">Coronavirus, le misure del Governo per ridurre l&#8217;impatto economico</a> was first posted on Marzo 10, 2020 at 2:49 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La gestione del lavoro ai tempi del Coronavirus</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/la-gestione-del-lavoro-ai-tempi-del-coronavirus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Federica Taberlet]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2020 07:07:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro e Diritto]]></category>
		<category><![CDATA[consulenza del lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[gestione del lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[malattia]]></category>
		<category><![CDATA[prevenzione]]></category>
		<category><![CDATA[quarantena]]></category>
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					<description><![CDATA[La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro risponde ad alcune delle domande più frequenti in materia di rapporto di lavoro nei territori interessati dal virus.<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/la-gestione-del-lavoro-ai-tempi-del-coronavirus/">La gestione del lavoro ai tempi del Coronavirus</a> was first posted on Marzo 4, 2020 at 8:07 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>In questo periodo caratterizzato dalla prepotente presenza del Coronavirus si sono create situazioni particolari nella gestione delle assenze dei lavoratori. </p>
<p>Il Consiglio Nazionale dell’Ordine ha inviato due lettere al Presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, alla ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nunzia Catalfo e al ministro dell’Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, per richiedere la sospensione delle attività lavorative nelle zone rosse e il ricorso a strumenti di sostegno al reddito per lavoratori dipendenti e professionisti colpiti dal virus. </p>
<p>​ </p>
<p>In questo periodo caratterizzato dalla prepotente presenza del Coronavirus si sono create situazioni particolari nella gestione delle assenze dei lavoratori. </p>
<p>Il Consiglio Nazionale dell’Ordine ha inviato due lettere al Presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, alla ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nunzia Catalfo e al ministro dell’Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, per richiedere la sospensione delle attività lavorative nelle zone rosse e il ricorso a strumenti di sostegno al reddito per lavoratori dipendenti e professionisti colpiti dal virus. </p>
<p>Sulla base di quanto appena detto, siamo davanti a cinque tipologie di assenze che vanno affrontate diversamente:</p>
<p>Assenza post ordinanza: l’ordinanza della pubblica autorità impedisce ai lavoratori di uscire di casa, per cui si realizza la sopravvenuta impossibilità a recarsi a lavoro per cause indipendenti dalla volontà del lavoratore dettate dal provvedimento finalizzato alla tutela della salute delle persone. Infatti, egli resterà a casa ma con la retribuzione regolarmente pagata. E questo è uno di quei casi per cui è stata richiesta l’emanazione di un provvedimento normativo che preveda la Cassa Integrazione Ordinaria per eventi di questo genere. </p>
<p>è comunque possibile, in alcune situazioni previste, che si ricorra alla tipologia di prestazione lavorativa denominata “smart working” in cui la risorsa umana può adempiere ai suoi doveri in remoto senza necessariamente presenziare nella sede operativa dell’azienda in cui generalmente opera. </p>
<p>Per applicare questa alternativa non è necessario alcun accordo sindacale, ma è richiesto un accordo one-to-one siglato fra azienda e lavoratore e una comunicazione obbligatoria depositata dal datore di lavoro sul portale istituzionale del Ministero del Lavoro. </p>
<p>Sospensione dell’attività aziendale: Tra le possibili misure di difesa alla potenziale diffusione del virus rientra anche il divieto di accesso in un determinato comune o area geografica, nonché la sospensione delle attività lavorative per le imprese e/o la sospensione dello svolgimento delle attività lavorative per i lavoratori residenti nel comune o nell&#8217;area interessata. In questi casi è evidente l’assoluta indipendenza dell’impossibilità della prestazione lavorativa dalla volontà del lavoratore, dato che è l’azienda stessa impedita dal provvedimento dell’autorità pubblica allo svolgimento della normale attività produttiva. I Consulenti del Lavoro affermano: &#8220;Risulta evidente il permanere del diritto alla retribuzione pur in assenza dello svolgimento della prestazione, rendendosi doveroso anche in questo caso il riconoscimento dell’accesso a trattamenti di cassa integrazione, come preannunciato dalla ministra del Lavoro&#8221;. </p>
<p>Quarantena obbligatoria: l’assenza per quarantena stabilita dai presidi sanitari riguarda i lavoratori posti in osservazione, in quanto aventi sintomatologie riconducibili al virus. In tal caso il Contratto Collettivo Nazionale (CCNL) applicato stabilisce le modalità di gestione dell’evento che, comunque, è assimilabile a tutti i casi di ricovero per altre patologie o interventi. </p>
<p>In questo caso il lavoratore non può essere presente sul luogo di lavoro in conseguenza dell’applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva, perché ritenuto dall&#8217;autorità sanitaria o pubblica compreso fra gli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusa, e quindi è da considerarsi sottoposto a trattamento sanitario e, pertanto, la sua assenza dovrà essere disciplinata secondo le previsioni, di legge e contrattuali, che riguardano l’assenza per malattia, con le conseguenti tutele per la salute e la garanzia del posto di lavoro.  </p>
<p>Quarantena volontaria: l’assenza per quarantena volontaria riguarda persone che scelgono autonomamente di isolarsi pur non avendo sintomi palesi di contagio. Tra le misure di contenimento previste dal governo rientra l’obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Italia da zona a rischio epidemiologico, come identificate dall’Oms, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio, che provvede a comunicarlo all&#8217;autorità sanitaria competente per l’adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva. </p>
<p>La Fondazione scrive: “la decisione di adottare, nelle more della decisione dell’autorità pubblica un comportamento di quarantena “volontaria”, fondata sui predetti presupposti (o anche in ragione del contatto con soggetti ricadenti nelle condizioni previste), nei limiti dell’attesa della decisione circa la misura concreta da adottare da parte dell’autorità pubblica, può rappresentare comunque un comportamento di oggettiva prudenza, rispondente alle prescrizioni della normativa d’urgenza, e disciplinato conseguentemente come per le astensioni dalla prestazione lavorativa obbligate dal provvedimento amministrativo”. </p>
<p>Assenti per paura di contagio: è un’assenza autodeterminata da parte di lavoratori che ritengono il fenomeno dell&#8217;epidemia sufficiente a giustificare l’assenza dal lavoro, pur non sussistendo provvedimenti di Pubbliche Autorità che impediscano la libera circolazione. E’ quindi un’assenza determinata dal semplice “timore” di essere contagiati, senza che ricorra alcuno dei requisiti riconducibili alle fattispecie previste. Tutto ciò non consente di riconoscere la giustificazione della decisione e la legittimità del rifiuto della prestazione. In tal caso si realizza l’assenza ingiustificata dal luogo di lavoro, situazione da cui possono scaturire provvedimenti disciplinari che possono portare anche al licenziamento.  </p>
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<p>A fronte di quanto riportato, per una questione di sanità pubblica, lo studio Commercialista. It non riceverà clienti fino al 30 giugno 2020, pertanto gli appuntamenti verranno effettuati via Skype. </p>
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<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/la-gestione-del-lavoro-ai-tempi-del-coronavirus/">La gestione del lavoro ai tempi del Coronavirus</a> was first posted on Marzo 4, 2020 at 8:07 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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