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	<title>prescrizione &#8211; Commercialista.it</title>
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	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
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	<title>prescrizione &#8211; Commercialista.it</title>
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		<title>Cartelle esattoriali prescritte</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Cartelle-esattoriali-prescritte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Commercialista.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Aug 2023 15:07:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[COME ANNULLARE LE CARTELLE ESATTORIALI]]></category>
		<category><![CDATA[cartelle esattoriali]]></category>
		<category><![CDATA[prescrizione]]></category>
		<category><![CDATA[sollecito]]></category>
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					<description><![CDATA[Cartelle esattoriali prescritte la rilevanza del sollecito di pagamento. Premessa. Preliminarmente, occorre osservare che per interrompere la prescrizione è necessario un atto con cui il creditore indichi precisamente il credito a cui fa riferimento, l’importo e la relativa causale (ossia, la fonte da cui proviene detto credito). Ciò al fine di consentire al debitore di [&#8230;]<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Cartelle-esattoriali-prescritte/">Cartelle esattoriali prescritte</a> was first posted on Agosto 29, 2023 at 5:07 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h2 class="wp-block-heading"><strong>Cartelle esattoriali prescritte</strong></h2>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>la rilevanza del sollecito di pagamento.</strong></h2>



<h2 class="wp-block-heading"><em><strong>Premessa.</strong></em></h2>



<p>Preliminarmente, occorre osservare che per interrompere la prescrizione è necessario un atto con cui il creditore indichi precisamente il credito a cui fa riferimento, l’importo e la relativa causale (ossia, la fonte da cui proviene detto credito). Ciò al fine di consentire al debitore di individuare immediatamente l’origine del proprio obbligo e verificare la fondatezza della pretesa.</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Che valore ha il sollecito di pagamento per una cartella</strong></h2>



<p>Che cosa accade quando a inviare la diffida è il fisco? Di recente la Suprema Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 25226/2023, ha risposto a una interessante domanda:&nbsp;che valore ha il sollecito di pagamento per una cartella in prescrizione?&nbsp;Può cioè interrompere tale termine di prescrizione e farlo decorrere nuovamente da capo?</p>



<p>La questione deve essere prudentemente analizzata tenendo preliminarmente conto di alcune questioni fondamentali: quando si prescrive una cartella esattoriale? Come opera la prescrizione e come farla valere? Dopodiché: come deve essere il sollecito di pagamento per interrompere la prescrizione di una cartella di pagamento?</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Quando si prescrive una cartella esattoriale?</strong></h2>



<p>Secondo la Suprema Corte di Cassazione, bisogna far riferimento ai termini previsti per le singole imposte o sanzioni. In particolare:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>si prescrivono in 10 anni</strong>: le cartelle esattoriali per le imposte dovute allo Stato come Irpef, Iva, Ires, imposta di bollo, imposta di registro, canone Rai, contributi dovuti alle Camere di Commercio, imposta sulle donazioni o sulle successioni;</li>



<li><strong>si prescrivono in 5 anni</strong>: le cartelle esattoriali per imposte dovute alle Regioni, Province e Comuni come l’Imu, la Tari, la Tosap; le multe stradali e tutte le sanzioni amministrative; i contributi previdenziali dovuti all’Inps e i contributi assistenziali dovuti all’Inail;</li>



<li><strong>si prescrivono in 3 anni</strong>: i bolli auto arretrati.</li>
</ul>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Da quando decorre la prescrizione?</strong></h2>



<p>Il termine di prescrizione di una cartella esattoriale inizia a decorrere dal giorno successivo al suo ricevimento, ossia da quando il portalettere consegna il plico al contribuente. Se questi non è a casa, il termine decorre dal ritiro alle poste. Ma se l’atto non viene ritirato, il termine decorre dopo 10 giorni dall’invio della seconda raccomandata informativa. La prescrizione si forma in automatico, per il semplice decorso dei termini che abbiamo indicato sopra. Non è quindi necessario avviare alcuna attività ulteriore.</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Come liberarsi di una cartella prescritta?</strong></h2>



<p>Una volta intervenuta la prescrizione, la cartella non deve essere più pagata. Tuttavia, il contribuente non può far “cancellare” la cartella precedentemente notificatagli in quanto i termini per far ricorso sono ormai decorsi. Egli quindi deve impugnare l’eventuale successivo atto che l’Esattore gli invierà deducendo, in quella sede, l’intervenuta prescrizione.</p>



<p>Sicché, se l’Agente per la riscossione dovesse notificare un&nbsp;<strong>sollecito di pagamento</strong>&nbsp;o un preavviso di&nbsp;<strong>ipoteca o di fermo</strong>, oppure dovesse avviare un&nbsp;<strong>pignoramento</strong>, il contribuente può proporre ricorso e ottenerne l’annullamento per intervenuta prescrizione. Così si libererà da ogni pretesa di pagamento nei suoi confronti.</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Che cosa interrompe la prescrizione di una cartella esattoriale?</strong></h2>



<p>In generale, il sollecito di pagamento inviato tramite PEC o raccomandata a.r. può interrompere la prescrizione se contiene (come abbiamo detto ad inizio articolo) tutti gli estremi del credito fatto valere. Se però il creditore è l’Agente per la Riscossione Esattoriale (come Agenzia Entrate Riscossione), il sollecito di pagamento si chiama&nbsp;<strong>intimazione di pagamento</strong>. In sostanza, l’intimazione di pagamento è un atto che ripropone fedelmente il contenuto della cartella esattoriale e che rinnova l’invito a pagare avvertendo la parte che il pagamento di quanto dovuto entro 5 giorni consente di evitare conseguenze peggiori come il pignoramento.</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Quando il sollecito non interrompe la prescrizione?</strong></h2>



<p>Secondo la Cassazione, non può un semplice sollecito di pagamento interrompere la prescrizione di una cartella esattoriale. È necessario che tale sollecito rivesta la forma della “intimazione di pagamento”. Questo perché solo gli atti tipici del procedimento per l’accertamento della violazione hanno la funzione di far valere il diritto dell’amministrazione alla riscossione. Invece, le lettere raccomandate contenenti semplici solleciti di pagamento non interrompono la prescrizione.</p>



<p>La Cassazione ha accolto il ricorso del contribuente avverso la cartella esattoriale di pagamento con la quale l’amministrazione intimava il pagamento di oltre 26 mila euro a titolo di sanzione, per avere indebitamente percepito aiuti comunitari, notificata dopo oltre cinque anni dalla violazione.</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Il principio di diritto.</strong></h2>



<p>In tema di sanzioni amministrative, ogni atto tipico del procedimento previsto dalla legge per l’accertamento della violazione e per l’irrogazione della sanzione ha la funzione di far valere il diritto dell’amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria ed è quindi idoneo a costituire in mora il debitore ai sensi dell’articolo 2943 c.c. e ad interrompere la prescrizione ma ciò sempre se e dal momento in cui l’atto sia stato notificato o, comunque, portato a conoscenza del soggetto sanzionato a mezzo ruolo, tale non potendo avere tale effetto le lettere raccomandate contenenti meri solleciti di pagamento.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Cartelle-esattoriali-prescritte/">Cartelle esattoriali prescritte</a> was first posted on Agosto 29, 2023 at 5:07 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Termine di prescrizione degli avvisi di accertamento</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/prescrizione-degli-accertamenti-nuovi-termini-dal-2016/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2017 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Contenzioso]]></category>
		<category><![CDATA[termini per la prescrizione delle imposte dirette]]></category>
		<category><![CDATA[imposte]]></category>
		<category><![CDATA[nuovi termini dal 2016]]></category>
		<category><![CDATA[prescrizione]]></category>
		<category><![CDATA[Prescrizione degli accertamenti]]></category>
		<category><![CDATA[termine di prescrizione degli accertamenti]]></category>
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					<description><![CDATA[Con decorrenza per il periodo di imposta 2016 Unico 2017<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/prescrizione-degli-accertamenti-nuovi-termini-dal-2016/">Termine di prescrizione degli avvisi di accertamento</a> was first posted on Gennaio 9, 2017 at 12:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>E’ utile ribadire quanto disciplinato dalla Legge di Stabilità 2016 in merito ai termini di prescrizione per l’accertamento sulle imposte sui redditi e sull’IVA effettuati dall’Agenzia delle Entrate. La novità principale è che l’Agenzia delle Entrate può accertare i redditi da 730, Unico PF o la dichiarazione IVA entro il 31 dicembre del quinto anno successivo (e non più quarto anno) a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi o IVA.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Prescrizione degli accertamenti: nuovi termini dal 2016</h2>
<p>La Legge di Stabilità 2016 sono stati introdotti nuovi termini per l’accertamento sulle imposte sui redditi e sull’IVA effettuati dall’Agenzia delle Entrate. La novità principale è che l’Agenzia delle Entrate può accertare i redditi da 730, Unico PF o la dichiarazione IVA entro il 31 dicembre del quinto anno successivo (e non più quarto anno) a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi o IVA.</p>
<p>Le novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2016, Legge n. 208 del 28 dicembre 2015, saranno operative dal 1° gennaio 2016 e le vivremo dalle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2017. Ad esempio, l’Agenzia delle Entrate potrà inviare un accertamento sul 730/2017 o l’Unico PF 2017, relative all’anno d’imposta 2016, entro il 31 dicembre di cinque anni dopo, quindi il 31/12/2022 (e non più 31/12/2021), in altri termini, le novità si applicano agli avvisi relativi al periodo d’imposta in corso alla data del 31/12/2016 e ai periodi successive. Quindi sono da considerarsi operative a partire dalla dichiarazione dei redditi del 2017.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Nuovo termine di prescrizione per l’accertamento delle imposte dirette</h2>
<p>A disciplinare il termine per la notifica degli avvisi di accertamento ai fini reddituali è l’art. 43 del D. P. R. N. 600/1973. Tale articolo era stato già modificato dal Decreto Legislativo n. 241 del 1997 e prevede il seguente termine per l’accertamento (valido fino a 31 dicembre 2015): “Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Nei casi diomessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla ai sensi delle disposizioni del titolo I, l&#8217;avviso di accertamento può essere notificato fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata”.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Con la Legge di Stabilità 2015 tale disposizione dell’art. 43 ha subito seguenti modifiche.</h2>
<p>Il comma 131 della Legge di Stabilità 2016 prevede che “L’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente:</p>
<p>Art. 43. – Termine per l’accertamento – 1. Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.</p>
<p>Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla l’avviso di accertamento può essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti l’accertamento può essere integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte dell’Agenzia delle entrate. Nell’avviso devono essere specificamente indicati, a pena di nullità, i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell’ufficio delle imposte.</p>
<p>Le disposizioni di cui all’articolo 57, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e all’articolo 43, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituiti dai commi 130 e 131 del presente articolo, si applicano agli avvisi relativi al periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016 e ai periodi successivi.</p>
<p>Per i periodi d’imposta precedenti, gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione ovvero, nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di dichiarazione nulla, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.</p>
<p>Tuttavia, in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell’articolo 331 del codice di procedura penale per alcuno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui al periodo precedente sono raddoppiati relativamente al periodo d’imposta in cui è stata commessa la violazione; il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte dell’Amministrazione finanziaria, in cui è ricompresa la Guardia di finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini di cui al primo periodo. Resta fermo quanto disposto dall’ultimo periodo del comma 5 dell’articolo 5-quater del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni”.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Il termine per gli accertamenti IVA</h2>
<p>A disciplinare il termine per gli accertamenti ai fini IVA è l’art. 57 del D. P. R. N. 633/1972.  Il testo in vigore fino al 31 dicembre 2015 e quindi per le dichiarazione presentate nel 2016 è il seguente:</p>
<p>Art. 57 – Termine per gli accertamenti: “Gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti previsti nell&#8217;art.    54 e nel secondo comma dell&#8217;art. 55 devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, l&#8217;avviso di accertamento dell&#8217;imposta a norma del primo comma dell&#8217;art. 55 può essere notificato fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata”.</p>
<p>Il comma 130 della Legge di Stabilità 2016 prevede che “L’articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:</p>
<p>«Art. 57. – Termine per gli accertamenti – 1. Gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti previsti nell’articolo 54 e nel secondo comma dell’articolo 55 devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.</p>
<p>Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla l’avviso di accertamento dell’imposta a norma del primo comma dell’articolo 55 può essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.</p>
<p>Nel caso di richiesta di rimborso dell’eccedenza d’imposta detraibile risultante dalla dichiarazione annuale, se tra la data di notifica della richiesta di documenti da parte dell’ufficio e la data della loro consegna intercorre un periodo superiore a quindici giorni, il termine di decadenza, relativo agli anni in cui si è formata l’eccedenza detraibile chiesta a rimborso, è differito di un periodo di tempo pari a quello compreso tra il sedicesimo giorno e la data di consegna.</p>
<p>Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti le rettifiche e gli accertamenti possono essere integrati o modificati, mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte dell’Agenzia delle entrate. Nell’avviso devono essere specificamente indicati, a pena di nullità, i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali essi sono venuti a conoscenza dell’ufficio dell’imposta sul valore aggiunto”.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Sintesi delle novità della Legge di Stabilità 2016</h2>
<p>E’ stata modificata in maniera importante la vigente normative sui termini per l’accertamento delle imposte sui redditi (Irpef, Irap ecc. ) e dell’IVA. Le novità sono le seguenti:</p>
<p>Aumento di un anno dei termini per l’accertamento dell’IVA e delle imposte sui redditi:</p>
<ul>
<li>si passa dal termine del 31/12 del 4° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, al termine del 31/12 del 5° anno successivo a quello in cui è presentata la dichiarazione;</li>
<li>è esteso al caso della dichiarazione IVA nulla l’allungamento dei termini per l’accertamento previsto attualmente per la mancata dichiarazione. Anche in tal caso il termine per l’accertamento è fino all’8° anno successivo a quello di dichiarazione;</li>
<li>è abrogata la norma che raddoppia i termini per l’accertamento dell’IVA e delle imposta sui redditi nel caso di violazione che comporta obbligo di denuncia.</li>
</ul>
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