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	<title>premi ai dipendenti | Commercialista.it</title>
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	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Apr 2023 10:13:44 +0000</lastBuildDate>
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	<title>premi ai dipendenti | Commercialista.it</title>
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		<title>Employee benefits: Soggiorni in albergo regalati ai dipendenti</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/employee-benefits-soggiorni-in-albergo-regalati-ai-dipendenti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2016 21:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Affittacamere]]></category>
		<category><![CDATA[Alberghi e Ristoranti]]></category>
		<category><![CDATA[Alberghi, Hotel, Affittacamere e B&B]]></category>
		<category><![CDATA[COSTI DEDUCIBILI ED IVA DETRAIBILE]]></category>
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					<description><![CDATA[Guida alla piena deducibilità del costo ed alla detraibilità dell’IVA<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/employee-benefits-soggiorni-in-albergo-regalati-ai-dipendenti/">Employee benefits: Soggiorni in albergo regalati ai dipendenti</a> was first posted on Aprile 7, 2016 at 11:55 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Riscuote sempre maggiore interesse da parte delle azienda l’investimento di risorse a beneficio dei propri dipendenti. Trattasi degli “Emplyees Benefits” elargiti da decenni nel mondo economico anglosassone, frutto della ratio: che il dipendente è risorsa umana e non cavia o prodotto da spremere, risorsa umana formata dall’azienda, a monte di investimenti sostenuti, un capitale da tutelare e “premiare” con ore in palestra, ore in medici e consulenti (commercialisti e/o avvocati,),  architetti, soggiorni, et similia…assume pertanto importanza il riflesso fiscale ai fini delle imposte dirette ed indirette, in capo alla azienda eroganti ed al soggetto beneficiario. </p>
<p>Employee benefits: Soggiorni in albergo regalati ai dipendenti</p>
<p>Guida alla piena deducibilità del costo ed alla detraibilità dell’IVA</p>
<p>Riscuote sempre maggiore interesse da parte delle azienda l’investimento di risorse a beneficio dei propri dipendenti. Trattasi degli “Emplyees Benefits” elargiti da decenni nel mondo economico anglosassone, frutto della ratio: che il dipendente è risorsa umana e non cavia o prodotto da spremere, risorsa umana formata dall’azienda, a monte di investimenti sostenuti, un capitale da tutelare e “premiare” con ore in palestra, ore in medici e consulenti (commercialisti e/o avvocati,),  architetti, soggiorni, et similia…assume pertanto importanza il riflesso fiscale ai fini delle imposte dirette ed indirette, in capo alla azienda eroganti ed al soggetto beneficiario. </p>
<p>Materia disciplinata da:</p>
<p>1.                      articolo 100 comma 1° DPR n. 917/1986;</p>
<p>2.                      articolo 19 DPR n. 633/1972;</p>
<p>3.                      Circolare AE 25E del 2010;</p>
<p>4.                      Risoluzione 34E  del 2004. </p>
<p>CASO: Un amministratore delegato  di una Srl con costo annuo per risorse umane pari ad un ammontare di € 1. 000. 000 chiede il trattamento fiscale per soggiorni premio a dipendenti per un ammontare di € 4. 000. </p>
<p> </p>
<p>Deducibilità del Costo</p>
<p>Ai sensi dell’articolo 100, 1° comma, è totalmente deducibile fino al limite del costo indicato nel dichiarativo delle spese del personale (norma errata e vetusta), nel concreto in ipotesi di S. R. L. In regime di contabile ordinaria, quadro dichiarativo RF, per chiarezza dei dati  si fa riferimento alla lettera  B9 articolo 2425 del C. C. In merito alla riclassificazione del conto economico dei bilanci delle S. R. L. Depositato in C. C. I. A. A. Per l’anno di riferimento, quale dato che successivamente affluisce in unico in modo criptico. </p>
<p>Esempio di plafond di azienda che quale totale dei costi in conto economico imputabili in bilancio  voce B9 (salari, contributi, inail, tfr maturato nell’anno…)  anno 2015 = € 1. 000. 000*5‰= € 5. 000,00 PLAFOND COSTI DEDUCIBILI EMPLOYEE BENEFIT 2015. In merito al quesito sollevato dall’amministratore della S. R. L. La quota destinata all’acquisto di soggiorni premio è totalmente deducibile. </p>
<p> </p>
<p>Detraibilità dell’IVA</p>
<p>Dal 1° gennaio 2008 l’IVA è detraibile, purché si dimostri che rientri nel disposto dell’articolo 100, 1° comma del Tuir, così facendo viene  rispettato a nostro avviso il principio dell’inerenza.   Altrimenti, si inquadra come spesa di rappresentanza ed è indetraibile, ma si recupera come costo deducibile (IVA INDETRAIBILE = COSTO DEDUCIBILE ai fini della base imponibile IRES ed IRAP). </p>
<p>N. B. La <a href="http://www. Altalex. Com/documents/news/2008/09/13/prestazioni-alberghiere-e-di-ristorazione-il-nuovo-regime-di-detraibilita-iva">Circolare 53/E – 05/09/2008</a> dell’Agenzia Entrate precisa, come detto all&#8217;inizio, che la detraibilità non è comunque ammessa per quelle spese di vitto e alloggio qualificabili come spese di rappresentanza (se superiori ad € 25,82) che, infatti, in quanto tali rientrano tuttora sotto la invariata lettera h) del medesimoarticolo 19-bis1 del decreto Iva e non erano contemplate nella precedente lettera e) (confronta anche Assonime Circolare 55/2008 del 21/10/2008). </p>
<p> </p>
<p>Etratto Circolare AE 25 2010</p>
<p><img decoding="async" src="https://www. Commercialista. It/LinkClick. Aspx? Fileticket=EbXaFDuzdCg%253d&amp;portalid=232" alt="LinkClick. Aspx? Fileticket=EbXaFDuzdCg%253d&amp;portalid=232" /></p>
<p> </p>
<p><img decoding="async" src="https://www. Commercialista. It/LinkClick. Aspx? Fileticket=d2_ehWh8j58%253d&amp;portalid=232" alt="LinkClick. Aspx? Fileticket=d2_ehWh8j58%253d&amp;portalid=232" /></p>
<p> </p>
<p>Convenzione tra Committente e soggetto erogatore del Servizio</p>
<p>Deve essere stipulata una convenzione con esplicito riferimento nelle premesse che “la Committente nelle proprie policy intende adottare politiche ed azioni volte ad erogare benfici per la cultura ed il benessere delle proprie risorse umana (dipendenti) nel rispetto dell’orientamento internazionale degli employee benefits e dell’articolo 100, 1° comma del DPR n. 917/1986”. </p>
<p>Con esplicito riferimento a quanto indicato nel paragrafo successivo in merito ai “pagamenti”. </p>
<p>Con esplicito riferimento che il rapporto va regolato con emissione di fattura alla Committente. </p>
<p> </p>
<p>Pagamenti ed imputabilità dei benefici sul reddito della risorsa umana </p>
<p>I pagamenti li deve effettuare la committente all’azienda che eroga il servizio. La risorsa umana non deve avere pecunia in mano, altrimenti gli aumenta base imponibile IRPEF. </p>
<p>Estratto risoluzione 34E del 2010</p>
<p><img decoding="async" src="https://www. Commercialista. It/LinkClick. Aspx? Fileticket=uJuFsZq5MIg%253d&amp;portalid=232" alt="LinkClick. Aspx? Fileticket=uJuFsZq5MIg%253d&amp;portalid=232" /></p>
<p></p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td> <img decoding="async" src="https://www.commercialista.it/https://www. Commercialista. It/Portals/84/DONNE/WELCOME%20WOMEN%203. Jpg" alt="WELCOME%20WOMEN%203. Jpg" /></td>
<td>
             </p>
<p><a>per assistenza o un parere chiamaci<br />
            </a></p>
<p><a href="https://ps37mp82fs6.typeform.com/to/Q4UUtwf7?typeform-source=www.commercialista.it#campagna=piede_articoli"><br />
            </a></p>
<p> al  NUMERO VERDE 800. 19. 27. 52</p>
<p></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/employee-benefits-soggiorni-in-albergo-regalati-ai-dipendenti/">Employee benefits: Soggiorni in albergo regalati ai dipendenti</a> was first posted on Aprile 7, 2016 at 11:55 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Viaggi premio ai dipendenti: guida fiscale ai fini delle imposte dirette</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/viaggi-premio-ai-dipendenti-guida-fiscale-ai-fini-delle-imposte-dirette/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2016 11:33:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[deducibilità premi ai dipendenti]]></category>
		<category><![CDATA[premi ai dipendenti]]></category>
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					<description><![CDATA[Di recente in Italia, le aziende stanno recependo un orientamento di tipo anglosassone, in merito ai “benefit employee” (sul filone fringe benefit), ossia erogazioni spesso in natura a favore delle proprie “risorse umane” (il termine dipendenti sembra sempre più vetusto). Purtroppo come spesso accade le evoluzioni ed i mutamenti dell’economia non sono supportati ed alimentati [&#8230;]<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/viaggi-premio-ai-dipendenti-guida-fiscale-ai-fini-delle-imposte-dirette/">Viaggi premio ai dipendenti: guida fiscale ai fini delle imposte dirette</a> was first posted on Marzo 8, 2016 at 12:33 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Di recente in Italia, le aziende stanno recependo un orientamento di tipo anglosassone, in merito ai “benefit employee” (sul filone fringe benefit), ossia erogazioni spesso in natura a favore delle proprie “risorse umane” (il termine dipendenti sembra sempre più vetusto). Purtroppo come spesso accade le evoluzioni ed i mutamenti dell’economia non sono supportati ed alimentati dal legislatore fiscale, molto distratto.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Viaggi premio ai dipendenti: guida fiscale ai fini delle imposte dirette</h2>
<p>Di recente in Italia, le aziende stanno recependo un orientamento di tipo anglosassone, in merito ai “benefit employee” (sul filone fringe benefit), ossia erogazioni spesso in natura a favore delle proprie “risorse umane” (il termine dipendenti sembra sempre più vetusto). Purtroppo come spesso accade le evoluzioni ed i mutamenti dell’economia non sono supportati ed alimentati dal legislatore fiscale, molto distratto.</p>
<p>Se non assistiti da un valido team di consulenza tributaria che pianifica queste operazioni consentendone la massima deducibilità del costo e detraibilità dell’IVA, si rischia di “cadere” nel disposto dell’articolo 100 comma primo del DPR n. 917/1986.</p>
<p>Infatti il nostro legislatore fiscale ha normato i “viaggi pre­mio” a favore dei dipendenti,  con l’articolo 100, comma 1, del  richiamato Tuir, il quale dispone che “le spese relative ad o­pere o servizi utilizzabili dalla generalità dei di­pendenti o categorie di dipendenti volontaria­mente sostenute per specifiche finalità di edu­cazione, istruzione, ricreazione, assistenza so­ciale e sanitaria o culto, sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell’ammontare delle spese per prestazio­ni di lavoro dipendente risultante dalla dichiara­zione dei redditi”, tradotto per un milione di euro di costo del personale puoi dedurti solo 5mila…un delirio, una norma superata ed addirittura contraria ad una politica sociale e di stimolo a favore dei dipendenti.</p>
<p>Le spese sostenute per viaggi organizzati in favore di dipendenti,  in assenza di pianificazione tributaria, sono deducibili nel limite del 5 per mille dell’ammontare dei costi per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi, orientamen­to  confermato anche  dalla circolare n. 16 del 2009 dell’illustre Asso­nime.</p>
<p>Dal punto di vista del lavoratore dipendente o del collaboratore, l’articolo 51, comma primo, del Tuir stabilisce che “Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’im­posta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro(. )”. Pertan­to, rientrano tra le erogazioni liberali connesse al rapporto di lavoro gli omaggi e i “viaggi premio”, che sono tassabili per il dipenden­te/collaboratore [cfr. Soppressione della lett. B) dell’art. 51, comma 2 del Tuir], a meno che ri­corrano le condizioni di applicabilità della franchigia dei fringe benefit (€ 258,23 comples­sivi nel periodo d’imposta) di cui all’art. 51, comma 3 del Tuir.</p>
<p>Ai fini Irap, per le società di capitali le spese di rappresentanza e quelle relative ad omaggi a clienti sono deducibili per l’importo stanziato a conto economico. Le spese relative ad omaggi a dipendenti sono, invece, deducibili se funzionali all’attività di impresa e non assumono natura re­tributiva.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/viaggi-premio-ai-dipendenti-guida-fiscale-ai-fini-delle-imposte-dirette/">Viaggi premio ai dipendenti: guida fiscale ai fini delle imposte dirette</a> was first posted on Marzo 8, 2016 at 12:33 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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