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	<title>plusvalenze &#8211; Commercialista.it</title>
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	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
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	<title>plusvalenze &#8211; Commercialista.it</title>
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		<title>Cedere le quote di una S.r.l.: guida alla trasferibilità e implicazioni</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Cedere-le-quote-di-una-S-r-l-guida-alla-trasferibilita-e-implicazioni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria Ceccarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2024 12:12:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cessione quote srl]]></category>
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					<description><![CDATA[La cessione delle quote di una Società a Responsabilità Limitata (S.r.l.) rappresenta un processo di vitale importanza sia per gli imprenditori che desiderano uscire dalla società, sia per coloro che intendono acquisire una partecipazione in un&#8217;impresa esistente. Questo articolo fornisce una panoramica dettagliata delle procedure, dei requisiti legali e delle implicazioni fiscali legate alla cessione [&#8230;]<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Cedere-le-quote-di-una-S-r-l-guida-alla-trasferibilita-e-implicazioni/">Cedere le quote di una S.r.l.: guida alla trasferibilità e implicazioni</a> was first posted on Febbraio 20, 2024 at 1:12 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La cessione delle quote di una Società a Responsabilità Limitata (S.r.l.) rappresenta un processo di vitale importanza sia per gli imprenditori che desiderano uscire dalla società, sia per coloro che intendono acquisire una partecipazione in un&#8217;impresa esistente.</p>
<p>Questo articolo fornisce una panoramica dettagliata delle procedure, dei requisiti legali e delle implicazioni fiscali legate alla cessione delle quote di una S.r.l., offrendo una guida pratica per navigare con successo in questo complesso processo.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2><strong>Procedura di cessione delle quote</strong></h2>
<p>La cessione delle quote di una S.r.l. è regolata dal Codice Civile e può essere soggetta a specifiche disposizioni statutarie previste dall&#8217;atto costitutivo della società.</p>
<p>Generalmente, <strong>il trasferimento di quote richiede la stipula di un atto di cessione, che deve essere redatto in forma scritta e, per importi superiori a determinate soglie, autenticato da un notaio</strong>.</p>
<p>È fondamentale verificare l&#8217;esistenza di eventuali clausole di prelazione o di gradimento, che possono limitare la libertà di cessione delle quote a terzi estranei alla società.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2><strong>Aspetti legali e statutari</strong></h2>
<p>Ogni cessione di quote deve essere<strong> comunicata alla società</strong>,<strong> la quale provvederà ad aggiornare il libro soci con i dati del nuovo socio</strong>. Inoltre, è importante considerare che alcune modifiche statutarie possono introdurre restrizioni o condizioni particolari per la cessione delle quote, rendendo necessario l&#8217;assenso degli altri soci o l&#8217;adempimento di specifiche procedure.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2><strong>Implicazioni fiscali</strong></h2>
<p>Dal punto di vista fiscale, la cessione di quote di una S.r.l. può generare plusvalenze o minusvalenze per il cedente, con relative implicazioni sul calcolo delle imposte sui redditi.</p>
<p>È essenziale consultare un professionista per valutare correttamente gli aspetti fiscali della transazione, compreso il trattamento delle eventuali plusvalenze e l&#8217;applicazione di imposte di registro, ipotecarie e catastali, qualora previste.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2><strong>Strategie e considerazioni pratiche</strong></h2>
<p>Prima di procedere con la cessione delle quote, è consigliabile <strong>effettuare una valutazione d&#8217;azienda per determinare il giusto valore delle quote da cedere</strong>.</p>
<p>Inoltre, potrebbe essere opportuno negoziare accordi di non concorrenza o di riservatezza con il cessionario, al fine di proteggere gli interessi commerciali della società.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2><strong>Conclusione</strong></h2>
<p>La cessione delle quote di una S.r.l. è un&#8217;operazione che richiede attenzione ai dettagli legali, fiscali e strategici. Una corretta pianificazione e l&#8217;assistenza di professionisti qualificati sono essenziali per garantire che il processo si svolga in modo efficace, tutelando gli interessi di tutte le parti coinvolte.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Cedere-le-quote-di-una-S-r-l-guida-alla-trasferibilita-e-implicazioni/">Cedere le quote di una S.r.l.: guida alla trasferibilità e implicazioni</a> was first posted on Febbraio 20, 2024 at 1:12 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Marchio con opzione Patent Box: come guadagnare innovando la vostra impresa grazie ad imposte super ridotte</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/come-innovare-la-propria-impresa-e-risparmiare-fiscalmente-fino-al-100-con-il-marchio-collettivo-il-patent-box/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2016 15:42:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco ed Agricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[Guida e Vademecum Fiscale Tributaria]]></category>
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					<description><![CDATA[Guida giuridico-tributaria alle agevolazioni sui beni immateriali “intangible asset” (dal marchio collettivo ai nomi a dominio) ed al regime del Patent Box<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/come-innovare-la-propria-impresa-e-risparmiare-fiscalmente-fino-al-100-con-il-marchio-collettivo-il-patent-box/">Marchio con opzione Patent Box: come guadagnare innovando la vostra impresa grazie ad imposte super ridotte</a> was first posted on Dicembre 21, 2016 at 4:42 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il Patent Box, opzione fiscale introdotta dalla Legge di Stabilità 2015 che prevede la tassazione agevolata dei redditi derivanti dall&#8217;utilizzo della proprietà intellettuale, assume una particolare rilevanza nel marchio collettivo che si qualifica come  potente e accattivante brand, simbolo di garanzia e certificazione qualitativa dei prodotti in un&#8217;ottica di incremento delle quote di mercato per l&#8217;impresa e di customer satisfaction per  i consumatori. Vediamo insieme quali vantaggi potreste ottenere se decideste di registrare un marchio collettivo ed esercitare l&#8217;opzione Patent Box.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Il Patent Box applicato al marchio collettivo: innovazione, detassazione e valorizzazione sul mercato</h2>
<p>Il Patent Box, opzione fiscale introdotta dalla legge di stabilità 2015 che prevede la tassazione agevolata dei redditi derivanti dall&#8217;utilizzo della proprietà intellettuale, assume una particolare rilevanza nel marchio collettivo che si qualifica come potente e accattivante brand, simbolo di garanzia e certificazione qualitativa dei prodotti in un&#8217;ottica di incremento delle quote di mercato per l&#8217;impresa e di customer satisfaction per i consumatori.</p>
<p>Nella logica di un marchio come questo, legato profondamente all&#8217;origine, natura e qualità del prodotto sul quale è apposto, è evidente come il “Patent Box” possa moltiplicare in modo esponenziale e agevolato lospazio dedicato alle attività di ricerca ed innovazione che sono essenziali e strategiche per ottimizzare, evolvere ed affinare i particolari product process, trattamenti, quality, materie prime e know how sintetizzati nel prodotto finito marchiato con un “marchio collettivo” amplificando cosi valore, cultura ed emozioni racchiusi e suscitati dal brand.</p>
<p>Il Patent Box quindi, premia moltissimo ed in particolare anche le imprese che investono in Research &amp; Innovation titolari di un marchio collettivo, decretandone il successo nell&#8217;ambito della globalizzazione dell’economia mondiali.</p>
<p>Inoltre, i benefits ottenibili grazie ai bonus fiscali del Patent Box rivelano la loro funzionalità anche in relazione alle strategie pubblicitarie e di marketing per la valorizzazione dell’immagine commerciale dell’impresa.</p>
<p>Chi intende avvalersi di un marchio collettivo dunque, oltre ad avvantaggiarsi di un prezioso valore aggiunto in termini di competitività, optando per il Patent Box otterrà una variazione in diminuzione dal reddito d’impresa imponibile ai fini delle imposte IRES e IRAP pari al 50% dal 2017 di una quota parte del reddito agevolabile ed una detassazione notevole in caso di cessione del brand.</p>
<p>N. B. Attualmente l&#8217;opzione agevolativa è validamente esercitabile essendo stato prorogato l&#8217;originario termine del 30 giugno 2016</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Quantifichiamo il risparmio fiscale usufruibile con il Patent Box per i titolari di marchio collettivo</h2>
<p>Se si decide di presentare domanda di Patent Box, l&#8217;impresa titolare di un marchio collettivo (la concedente-licenziante) assisterà all&#8217;abbattimento di quasi la metà rispetto al regime ordinario, della tassazione delle royalties.  Questo tipo di redditi, normalmente tassati al 31,4%, sconteranno in pratica una tassazione al 16% sempre a condizione che l&#8217;opzione fiscale venga esercitata correttamente e in conformità ai requisiti di legge.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Esaminiamo le applicazioni pratiche del Patent Box con riferimento al marchio collettivo</h2>
<p>A) Licensing cioè concessione in licenza d&#8217;uso (strutturale al funzionamento del marchio collettivo)</p>
<p>In tale ipotesi “ordinaria”, il reddito “netto” agevolabile è costituito dalla differenza tra i canoni (cc. Dd. “royalties”) percepiti e i costi rilevanti; per calcolare il reddito agevolabile effettivo, si applica la seguente formula:  {RPI x [(costi qualificati + eventuale uplift nel massimo del 30%)/costi complessivi]} x 50%.</p>
<p>In sintesi, circa la metà dei redditi derivanti dallo sfruttamento economico del marchio collettivo sarà sottratto a tassazione.</p>
<p>Per determinare il beneficio e la valutazione di convenienza economica occorrerà, in conformità ai chiarimenti contenuti nella circolare 11/E della Agenzia delle Entrate:</p>
<p>calcolare il reddito agevolabile derivante dall’utilizzo del marchio collettivo (canoni di concessione al netto dei costi fiscalmente rilevanti);<br />
moltiplicarlo per il nexus ratio (rapporto tra costi qualificati cioè quelli relativi allo sviluppo, mantenimento e accrescimento del bene immateriale e costi complessivi);<br />
applicare alla quota di reddito agevolabile così ottenuta l&#8217;aliquota del 50% dal 2017 quantificando così la detassazione effettiva;<br />
preventivare i costi amministrativi contabili e fiscali eventualmente da abbattere.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>B) Le plusvalenze derivanti dalla cessione del “collective trademark” agevolabile saranno escluse dal computo del reddito imponibile a condizione che il 90% del corrispettivo (non della plusvalenza) sia reinvestito in attività di manutenzione o sviluppo di altri beni immateriali considerati dal Patent Box, da attuarsi non oltre la chiusura del secondo periodo di imposta successivo a quello nel quale si è verificata la cessione. In mancanza, si attiva un meccanismo di recapture del beneficio tramite variazione in diminuzione. Nel caso di cessioni infragruppo con parti correlate è possibile attivare una procedura di ruling. L’obbligo di reinvestimento scatta dal momento di realizzo della plusvalenza, senza che rilevino le modalità di pagamento del corrispettivo.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>C) Operazioni straordinarie.  In caso di operazioni straordinarie, fiscalmente neutre (la fusione, la scissione, il conferimento di azienda) l&#8217;avente causa (e cioè società incorporante, società beneficiaria e società conferitaria) subentra al soggetto dante causa nell’esercizio dell’opzione agevolativa anche rispetto al computo della durata e dei costi.</p>
<p>Se si è titolari di un marchio collettivo quindi, procedere ad una fusione, scissione o acquisizione di azienda consente di conservare la facoltà di esercitare l&#8217;opzione agevolativa di “Patent Box” traendo tutti i possibili benefits derivanti brand.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Per poter applicare correttamente l&#8217;opzione del Patent Box e godere dei suoi benefit fiscali, sono necessarie:</h2>
<p>a) delicate operazioni di audit interni o di vere e proprie due diligence, finalizzate ad ottenere una fotografia aggiornata del marchio collettivo e dei profili di reddittività ed efficienza;</p>
<p>b) la consulenza di esperti in materia per verificare la fattibilità pro norma dell&#8217;opzione in relazione al caso specifico e la gestione delle procedure burocratiche e del relativo ruling con l&#8217;ADE per evitare di decadere da questi imperdibili benefici fiscali.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Per registrare il vostro marchio collettivo o marchio d’impresa, ottenere i vantaggiosi bonus fiscali del Patent Box o per ricevere una consulenza tributaria specializzata su altri intangible assets, compilate il nostro<a href="https://form.typeform.com/to/Q4UUtwf7?typeform-source=www.commercialista.it"> Form</a> o contattateci subito al <span style="color: #339966;">NUMERO VERDE <a href="tel:800192752">800192752</a>!  </span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Realizzerete in tutta serenità e con successo la vostra progettualità d’impresa.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Patent Box 2017: come si calcola il bonus fiscale per detassare royalty e plusvalenze sulla proprietà intellettuale</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/patent-box-per-i-titolari-di-reddito-dimpresa-bonus-fiscale-con-abbattimento-delle-imposte-fino-al-100-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2016 11:08:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[COSTI DEDUCIBILI ED IVA DETRAIBILE]]></category>
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					<description><![CDATA[Guida giuridico-tributaria alle agevolazioni sui beni immateriali “intangible asset” (dal marchio collettivo ai nomi a dominio) ed al regime del Patent Box<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/patent-box-per-i-titolari-di-reddito-dimpresa-bonus-fiscale-con-abbattimento-delle-imposte-fino-al-100-2/">Patent Box 2017: come si calcola il bonus fiscale per detassare royalty e plusvalenze sulla proprietà intellettuale</a> was first posted on Dicembre 21, 2016 at 12:08 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il “Patent Box” è un  regime opzionale di tassazione fiscale introdotto dalla Legge di Stabilità 2015, che punta a rilanciare la produttività del Paese, valorizzando i cosiddetti asset intangibili, tipici di un’economia avanzata e rendendo il mercato nazionale maggiormente attrattivo per gli investitori esteri. Esso consente di escludere dalla base imponibile una quota o tutto il reddito generato dall&#8217;utilizzo diretto o indiretto della proprietà intellettuale: in altri termini è la  detassazione dei redditi derivanti da marchi, brevetti e diritti di PI.  Con questa guida pratica illustriamo come funziona, come si calcola e quanto i titolari di reddito d&#8217;impresa potranno risparmiare sul Fisco. </p>
<p>
</p>
<p>Come funziona il “Patent box” e quali vantaggi produce? </p>
<p>Il “Patent Box”, regime opzionale di tassazione fiscale introdotto dall’articolo 1, commi 37-43 della Legge 23 dicembre 2014 n°190 (Legge di Stabilità) e modificato dall&#8217;“Investment Compact” 2015, è uno strategico strumento di politica industriale, che punta a rilanciare la produttività del Paese, valorizzando i cosiddetti “asset intangibili”, tipici di un’economia avanzata e rendendo il mercato nazionale maggiormente attrattivo per gli investitori esteri. </p>
<p>Esso consente di escludere dalla base imponibile una quota o tutto il reddito generato dall&#8217;utilizzo diretto o indiretto della proprietà intellettuale (PI): in altri termini è la detassazione dei redditi derivanti da marchi, brevetti e diritti di PI. </p>
<p>Nel dettaglio, i beni agevolabili con il Patent box sono le opere dell’ingegno, i software protetti da copyright, i brevetti industriali, i marchi d&#8217;impresa compreso il marchio collettivo, i disegni e modelli giuridicamente tutelati e il know how. </p>
<p>Chi può optare per il “Patent Box”? </p>
<p>L&#8217;agevolazione riguarda i soggetti titolari di reddito di impresa, aventi diritto allo sfruttamento economico del marchio (o di altro asset immateriale incluso nell&#8217;agevolazione), a prescindere dalla forma giuridica (società di capitali e di persone, ditte individuali, enti pubblici e privati diversi dalle società), dalla dimensione, dal regime contabile e dal titolo giuridico in base al quale avviene lo sfruttamento (proprietà o licenza) e a condizione che investano in attività di ricerca e sviluppo. </p>
<p>L’agevolazione è estesa anche ai soggetti non residenti, purché questi siano stabili in paesi con i quali è in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni fiscali sia effettivo. </p>
<p>I vantaggi del Patent Box sono:</p>
<p>    la detassazione (del 30% nel 2015, del 40% nel 2016 e del 50% dal 2017) delle royalties derivanti dalla concessione in licenza dei beni immateriali quali i marchi (espressamente compreso il marchio collettivo) brevetti, know how, prodotti da attività di ricerca e sviluppo (comma 42-ter dell’articolo 1 della legge 190/2014);<br />
    la detassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione degli intangible asset, a condizione che il 90% sia reinvestito entro il secondo periodo d&#8217;imposta successivo nello sviluppo di un altro brand o proprietà intellettuale;<br />
    la continuità fiscale nelle operazioni straordinarie (fusioni, scissioni e conferimenti di azienda) cioè il trasferimento automatico delle agevolazioni fiscali dell&#8217;opzione esercitata dal dante causa (società incorporata, società scissa e società conferente) in capo al soggetto avente causa (cioè società incorporante, società beneficiaria e società conferitaria), sia per il computo degli anni di durata dell&#8217;opzione, sia in relazione alla natura e all&#8217;anzianità dei costi da indicare nel rapporto tra costi qualificati e complessivi;<br />
    la cumulabilità dei benefits del Patent Box con quelli del credito d&#8217;imposta “ricerca e sviluppo”, a prescindere dalle dimensioni dell&#8217;impresa. </p>
<p>Misuriamo il risparmio d&#8217;imposta del Patent Box! </p>
<p>Se si decide di presentare domanda di Patent Box quindi, l&#8217;impresa assisterà all&#8217;abbattimento di quasi la metà rispetto al regime ordinario, della tassazione delle royalties. </p>
<p>Questo tipo di redditi, normalmente tassati al 31,4%, sconteranno in pratica una tassazione al 16% sempre a condizione che l&#8217;opzione fiscale venga esercitata correttamente e in conformità ai requisiti di legge. </p>
<p>Considerando l&#8217;aliquota applicabile nel 2017, la quota di reddito agevolabile non concorrerà a formare il reddito d’impresa per il 50 per cento del relativo ammontare, con il risultato di fatto di una tassazione ai fini IRES del bene immateriale con aliquota pari alla metà di quella ordinaria e, quindi, pari al 12% (tenendo conto della riduzione dell’aliquota IRES al 24% prevista dalla legge di Stabilità 2016 a decorrere dal periodo di imposta 2017)</p>
<p>Nel caso di cessione invece, le imprese vedranno azzerata la tassazione fiscale delle plusvalenze. </p>
<p>Continua il debutto dello delle PMI e delle Startup innovative: via all&#8217;opzione agevolata anche dopo il 30 giugno 2016</p>
<p>Quanto alla presunta scadenza del 30 giugno sui marchi e brevetti, il Governo, attuando un cambio di rotta, ha deciso di prorogare la validità del bonus fiscale del Patent Box su queste due categorie di beni immateriali, dato l&#8217;enorme spessore strategico degli stessi nello scenario economico, in primis nel food e nella moda. </p>
<p>Il superamento di tale limite temporale deriva dalla differenza tra il Patent Box OCSE, molto legato ad aspetti tecnici e tecnologici dell’impresa e il Patent Box Italiano che valorizza, in una prospettiva di maggiore ampiezza ed elasticità, gli aspetti intangibili ma super vitali dell’azienda e connessi principalmente al profilo estetico, commerciale e culturale. </p>
<p>Il Patent Box ha infatti riscontrato un incredibile successo in termini di adesione che ha toccato già nel corso del primo anno (2015), 3500 richieste di accesso, determinando il debutto sul mercato soprattutto delle piccole e medie imprese e delle startup innovative. </p>
<p>Le attività di Search &amp; Innovation possono essere sia svolte internamente che commissionate a società indipendenti, comprese startup innovative, oppure a Università, Enti di ricerca pubblici o privati e organismi equiparati, per mezzo della stipula di specifico contratto di ricerca. </p>
<p>L’opzione ha una durata di 5 anni, è irrevocabile ed è rinnovabile. </p>
<p>Attenzione: Tale opzione fiscale agevolativa prevista per gli intangible assets, se applicata al marchio collettivo è in grado di produrre vantaggi straordinari che non sono noti a tutti: per scoprirlo leggete subito la <a href="http://www. Networkfiscale. Com/Backoffice/News/marchio-collettivo-con-opzione-patent-box-come-guadagnare-innovando-la-vostra-impresa-grazie-ad-imposte-super-ridotte-1">divulgazione dedicata al marchio collettivo con opzione Patent Box</a>! 
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<p>Quali sono gli obiettivi perseguiti dal Patent box? </p>
<p>Le finalità sulle quali punta il Patent Box sono:</p>
<p>    incentivare l&#8217;attività research &amp; innovation da parte delle imprese italiane anche sul mercato internazionale riducendone il carico fiscale fino al 100%;<br />
    abbattere l’elusione fiscale generata dalla pratica di delocalizzazione dei brevetti e marchi in paesi con minore carico fiscale;<br />
    l&#8217;estensione dell&#8217;agevolazione anche ai marchi tutelati in qualsiasi paese estero, in base alle norme vigenti e agli accordi internazionali;<br />
    un’ulteriore utilità del patent box riferibile al medio-lungo periodo sarà l&#8217;implementazione della tutela del “Made in Italy”, consentendo di evolversi nella lotta alla contraffazione in qualunque settore. </p>
<p>Come si calcola il Patent Box? </p>
<p>Gli elementi da considerare per il calcolo del Patent box sono, conformemente alla Circolare Agenzia delle Entrate n°11/E del 7/04/2016:</p>
<p>A) il reddito derivante dallo sfruttamento del bene cioè il reddito agevolabile “RPI”, coincidente:</p>
<p>    nel caso di utilizzo diretto del bene immateriale, con il “contributo economico” apportato dall&#8217; “intangible asset” al reddito complessivo, determinabile tramite procedura di “ruling” con l&#8217;agenzia delle entrate;<br />
    nel caso di utilizzo indiretto, con i canoni di concessione del bene immateriale, al netto dei costi fiscalmente rilevanti diretti ed indiretti ad esso connessi di competenza del periodo di imposta;</p>
<p>B) il Coefficiente, abbreviato come “coeff”, corrispondente al cosiddetto “nexus ratio”, dato dal rapporto tra costi qualificati cioè quelli sostenuti (direttamente o indirettamente) dall’impresa nell’attività di ricerca e sviluppo del bene immateriale ed i costi complessivi ossia i costi totali per produrre tale beni (costituiti dalla somma delle spese qualificate, dei costi di acquisizione dei beni immateriali e delle spese di ricerca fatturate dalle parti correlate);</p>
<p>C) la quota di reddito agevolabile derivante dal prodotto tra reddito agevolabile e il nexus ratio “RA”=RPI x coeff;</p>
<p>D) la percentuale da applicare al RA, predeterminata secondo un criterio modulare: (30% nel 2015) 40% nel 2016 e 50% nel 2017. </p>
<p>La formula complessiva quindi è la seguente:</p>
<p>{RPI x [(costi qualificati + eventuale uplift nel massimo del 30%)/costi complessivi]} x 40% (50% nel 2017) = reddito agevolato da portare in deduzione che, a decorrere dal 2017, determinerà una variazione in diminuzione IRES /IRAP in Unico. In fase transitoria infatti la pratica è gestita conformemente al provvedimento ADE. </p>
<p>Le spese qualificate possono essere incrementate fino al 30%, limite massimo detto uplift, nel caso in cui si verifichi un&#8217;eccedenza dei costi complessivi sulle spese qualificate di ricerca. </p>
<p>A decorrere dal 2018, il reddito agevolabile verrà definito per ciascun bene immateriale. Ciò, al fine di concedere alle organizzazioni aziendali interne, il tempo utile per procurarsi i sistemi adeguati volti ad individuare e documentare i vari costi e i ricavi (criterio “tracking and tracing”). </p>
<p>Nell’elenco delle spese ammesse dal Patent Box rientrano anche quelle dedicate al marketing e a tutte quelle attività di promozione e comunicazione (quindi anche i costi per le campagne pubblicitarie) che rileveranno come costi qualificati ai fini del “Nexus Ratio”, nonché quelli investiti per la protezione della proprietà intellettuale. </p>
<p>NB Occorre in questa sede precisare che, ferma restando la condizione rappresentata dallo svolgimento di effettive e documentabili attività di R&amp;S, non è necessario che le attività di R&amp;S, relative a un determinato intangible asset, siano state poste in essere nel periodo di imposta in cui si fruisce dell’agevolazione dei redditi scaturenti da quel bene, essendo sufficiente che siano state compiute nei periodi di imposta precedenti.  E’ invece fondamentale che vi sia un collegamento diretto tra le attività di R&amp;S e l&#8217;asset intangibile . Non è rilevante il luogo di svolgimento di dette attività, che può essere collocato anche fuori dall’Italia. </p>
<p>Per usufruire dei bonus fiscali del “Patent Box” con un tax saving fino al 100%, occorre effettuare un’analisi preliminare circa la fattibilità e convenienza dell&#8217;opzione agevolativa nel caso specifico e quindi valutare la redditività degli asset immateriali della propria impresa, al fine di verificarne l&#8217;efficienza sotto il duplice profilo industriale e commerciale. </p>
<p>Per attivare i bonus fiscali del Patent Box, per ricevere assistenza tributaria specializzata sugli intangible assets e attuare con successo la vostra progettualità d&#8217;impresa,  </p>
<p>contattateci subito  al NUMERO VERDE 800192752! </p>
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<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/patent-box-per-i-titolari-di-reddito-dimpresa-bonus-fiscale-con-abbattimento-delle-imposte-fino-al-100-2/">Patent Box 2017: come si calcola il bonus fiscale per detassare royalty e plusvalenze sulla proprietà intellettuale</a> was first posted on Dicembre 21, 2016 at 12:08 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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