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	<title>pirateria software | Commercialista.it</title>
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	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
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		<title>Come si registra un software, quali sono i documenti  richiesti e  le sanzioni applicabili ai trasgressori del copyright?</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Mar 2017 07:56:38 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Guida giuridico –commerciale  per software e programmi (settore IT) 2017<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/come-si-registra-un-software-quali-sono-i-documenti-richiesti-e-le-sanzioni-applicabili-ai-trasgressori-del-copyright/">Come si registra un software, quali sono i documenti  richiesti e  le sanzioni applicabili ai trasgressori del copyright?</a> was first posted on Marzo 30, 2017 at 9:56 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Con questa guida in pillole esaminiamo quali sono le forme di tutela di un software, chi può registrarlo e come e quali sono le sanzioni applicabili ai trasgressori del copyright, con particolare riferimento al  reato di pirateria. </p>
<p>I programmi per elaboratore sono tutelati dalla Legge Autore (Legge 22 Aprile 1941, N. 633, Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio) come opere letterarie, “in qualsiasi forma espressi, purché originali quale risultato della creazione intellettuale dell’autore”. </p>
<p>La protezione giuridica del software può attuarsi secondo  due modalità che nella prassi sono spesso congiunte:</p>
<p>    tutela come diritto d’autore (che richiede creatività e originalità per garantire formalmente  il  “copyright”  come “opera  dell&#8217;ingegno” )<br />
    tutela attraverso un brevetto per invenzione industriale (che richiede l&#8217; effetto tecnico innovativo e protegge il software come “metodo” )</p>
<p>In sintesi, la differenza essenziale tra la tutela brevettuale e quella mediante diritto d’autore è quella per la quale il brevetto consente lo sfruttamento della creazione relativamente al suo contenuto; il diritto d’autore, invece, protegge la forma dell’espressione creativa prescindendo dal contenuto che la stessa racchiude. </p>
<p>Presso la Sezione OLAF della Direzione Generale della SIAE, è stato  istituito un idoneo Registro denominato Pubblico Registro Software che raccoglie tutti i software registrati fornendo per ognuno di essi prova certa della data di creazione. </p>
<p>A chi spettano i diritti di autore? </p>
<p>I diritti morali e patrimoniali di sfruttamento dell’opera spettano all&#8217;autore del software cioè a chi ha creato il programma e gli stessi  durano tutta la vita dell’autore e fino a 70 anni dopo la sua morte; nell&#8217;ipotesi in cui,l’autore sia un lavoratore dipendente che ha creato il software nell’ambito del rapporto lavorativo, i diritti di sfruttamento economico spettano al datore di lavoro. </p>
<p>Chi può registrare il programma e come? </p>
<p>La registrazione del programma è una prerogativa di chi lo ha pubblicato disponendo per la prima volta dei diritti relativi, cioè potrà essere effettuata quando l’autore riproduce il software per la commercializzazione o quando consegna al committente o al datore di lavoro il programma che aveva contrattualmente stabilito di creare. </p>
<p>Per la procedura di registrazione occorrerà inviare alla SIAE :</p>
<p>•    una copia del programma registrato su disco ottico (CD ROM-  DVD non riscrivibili);</p>
<p>•    il modulo 349 debitamente compilato e firmato in originale contenente la richiesta/dichiarazione di registrazione di programma;</p>
<p>•    una descrizione del programma. </p>
<p>NB L’esemplare del programma depositato, non potrà comunque essere consultato da nessuno. </p>
<p>La responsabilità civile e penale per i trasgressori del copyright </p>
<p>In base alla  tutela accordata dalla legge al software, utilizzare un programma software senza licenza e/o senza rispettare le limitazioni previste nel relativo contratto costituisce una violazione del diritto d&#8217;autore in capo al titolare del software e, di conseguenza, espone l&#8217;utilizzatore a responsabilità sia civili sia penali. </p>
<p>La responsabilità per le violazioni del diritto d&#8217;autore è dal punto di vista civile attribuibile alla  persona &#8211; fisica o giuridica &#8211; che ha materialmente copiato, distribuito o usufruito del programma software in modo illecito e, sotto il profilo penale  con l&#8217;introduzione del decreto legislativo n. 231 del 2001, del responsabile legale di tale persona giuridica a titolo personale (quale, per esempio, l&#8217;amministratore delegato di una società per azioni, il titolare di una ditta individuale o i dirigenti di una Pubblica Amministrazione). </p>
<p>Quali sanzioni si applicano a chi usa un software senza licenza e/o lo commercializza   ? </p>
<p>    Risarcimento civile: Il titolare del software può chiedere il risarcimento dei danni (danno emergente e  lucro cessante) connessi alla violazione del proprio diritto di sfruttamento commerciale del software  tutelato dal diritto d&#8217;autore;<br />
    sanzioni penali:  l’ art. 171 bis della legge 633/1941, così come introdotto dalla legge 248/2009  punisce con reclusione e multa fino a 15. 000 euro  non solo chi riproduce illecitamente software al fine di vendita, ma anche chi riproduce e utilizza software all&#8217;interno della propria organizzazione al fine di ottenere un vantaggio economico;<br />
    sanzione amministrativa: lLa legge prevede anche una sanzione amministrativa pecuniaria per chi acquista software non originale pari al doppio del valore di mercato del software. Legge n. 99 del 23 luglio 2009. : estende la responsabilità penale amministrativa di enti, associazioni e società, già regolata dal decreto legislativo n. 231 del 2001, anche per i reati a tutela dei diritti di proprietà intellettuale, tra cui i reati per violazione di copyright previsti dagli articoli 171 bis e 171 ter della legge sul diritto d&#8217;autore n. 633 del 1941. </p>
<p>Che cos&#8217;è la &#8220;pirateria&#8221; del software? </p>
<p>La pirateria del software è la copia, la distribuzione o l&#8217;uso non autorizzato di software protetto da copyright abusandone senza la relativa licenza.  Può assumere le seguenti forme:</p>
<p>    copia non autorizzata di programmi software legittimamente acquistati, talvolta denominata &#8220;pirateria dell&#8217;utente finale&#8221;;<br />
    acquisizione di accesso illegale a software protetto, denominata anche &#8220;cracking&#8221;;<br />
    riproduzione e/o distribuzione di software contraffatto o comunque non autorizzato, in genere tramite Internet. </p>
<p>Per richiedere la protezione legale del vostro software, se desiderate essere guidati   nella registrazione dello stesso, per la redazione dei vostri contratti di licenza e per consulenza fiscale- tributaria,</p>
<p>contattateci subito al numero verde 800. 19. 27. 52! </p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/come-si-registra-un-software-quali-sono-i-documenti-richiesti-e-le-sanzioni-applicabili-ai-trasgressori-del-copyright/">Come si registra un software, quali sono i documenti  richiesti e  le sanzioni applicabili ai trasgressori del copyright?</a> was first posted on Marzo 30, 2017 at 9:56 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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