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	<title>pignoramento equitalia procedura | Commercialista.it</title>
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	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
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	<title>pignoramento equitalia procedura | Commercialista.it</title>
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		<title>Quali beni il Fisco non potrà mai togliervi se non avete pagato le tasse?</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 May 2017 07:51:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Abitazione Principale]]></category>
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					<description><![CDATA[Guida fiscale pignoramenti Equitalia 2017<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/quali-beni-il-fisco-non-potr224-mai-togliervi-e-che-fine-fanno-i-pignoramenti-se-avete-aderito-alla-rottamazione-equitalia/">Quali beni il Fisco non potrà mai togliervi se non avete pagato le tasse?</a> was first posted on Maggio 12, 2017 at 9:51 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Con questa guida pratica analizziamo come funziona il pignoramento, quali beni sono pignorabili e quali invece il Fisco non potrà mai togliervi se non avete pagato le tasse!</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Cos’è il pignoramento</h2>
<p>Come noto, se decorrono 60 giorni dalla notifica legittima della cartella esattoriale ed il contribuente non ha provveduto al pagamento del debito erariale, non ha ottenuto una rateizzazione o non è intervenuto un provvedimento di sospensione o annullamento del debito, Equitalia attiva le procedure previste dalla legge per tutelare e riscuotere il credito fiscale. Per i debiti fino ad € 1. 000 alle azioni cautelari ed esecutive non si potrà procedere prima che siano trascorsi di 120 giorni dall’invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio del debito.</p>
<p>Il pignoramento è il primo vero e proprio atto esecutivo che l’ente di riscossione avvia al fine di vincolare determinati beni del debitore in funzione del soddisfacimento del credito Equitalia. E’ regolato dall’articolo 491 e seguenti del Codice di Procedura Civile, e può essere avviato come procedura di esecuzione forzata sui beni del debitore, ovvero, come espropriazione dei beni come atto in forza di precetto o titolo esecutivo</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Tipologie di pignoramento</h2>
<p>In sintesi occorre distinguere tra:</p>
<p>pignoramento ed espropriazione (vendita all’asta) di beni mobili e immobili;<br />
pignoramento presso terzi dei crediti che il debitore ha verso terzi (per esempio il conto corrente, stipendio), oppure cose del debitore che sono in possesso di terzi;<br />
pignoramento di stipendi e pensioni o qualsiasi altra indennità derivante da rapporto di lavoro o di impiego.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Procedura</h2>
<p>L’ufficiale giudiziario per conto dell’Agente di Riscossione che rappresenta gli enti creditori, redige un verbale che oltre a contenere l’ingiunzione e l’obbligo di astensione da parte del debitore a disporre dei beni patrimoniale oggetto del pignoramento, contiene anche:</p>
<p>l’invito di iscrivere la propria residenza presso la sede del giudice competente dell’esecuzione per l’effettuazione delle notifiche, in mancanza dell’iscrizione, le notifiche verranno eseguite presso la cancelleria del giudice;<br />
la procedura con tutte le informazioni per evitare il pignoramento dei beni. L’esecuzione forzata può essere infatti evitata depositando una somma di denaro pari all’importo dovuto ai creditori;</p>
<p>l&#8217;elenco e descrizione di tutte le cose pignorate e il relativo stato di conservazione dimostrabili rappresentazione fotografica o audiovisiva, nonché la determinazione approssimata del presumibile valore di vendita che viene stabilito, se richiesto dal creditore, da uno stimatore esperto nel campo, scelto dallo stesso Ufficiale Giudiziario.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Beni limitatamente pignorabili e beni impignorabili</h2>
<p>a) Beni immobili</p>
<p>Il pignoramento immobiliare non può essere effettuato se la proprietà immobiliare ha tutte le seguenti caratteristiche:</p>
<p>è l’unico immobile di proprietà del debitore;<br />
è adibito a uso abitativo e il debitore vi risiede anagraficamente;<br />
non è di lusso, (cioè non ha le caratteristiche previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969) e non è comunque una villa (A/8), un castello o un palazzo di eminente pregio artistico o storico (A/9). Regole:</p>
<p>1) prima del pignoramento dei beni immobili è necessario iscrivere l’ipoteca e, dopo di questa, attendere 6 mesi;</p>
<p>2) prima dell’ipoteca, è sempre necessario inviare un preavviso almeno 30 giorni;</p>
<p>Attenzione: la casa di proprietà non è pignorabile se il debito complessivo è inferiore ad € 120. 000 e la somma di tutti gli immobili di sua proprietà è inferiore ad € 120. 000;</p>
<p>N. B.  Non si può mai pignorare la casa, anche se il debito supera i 120. 000 € se si tratta dell’unico immobile di proprietà del debitore (anche per quote), a patto che si tratti di un immobile di residenza, accatastato a civile abitazione e non di lusso (ossia non A/8 e A/9).</p>
<p>b) Macchinari aziendali e beni strumentali</p>
<p>Fermo restando che si considerano strumentali non solo i classici macchinari o le classiche attrezzature aziendali, ma anche eventuali immobili utilizzati esclusivamente per l’esercizio della professione o dell’impresa da parte del possessore, in un’azienda, per i debiti con Equitalia, possono essere pignorati gli strumenti, gli oggetti, i libri strumentali all’esercizio dell’impresa, professione, arte o mestiere del debitore, anche se costituito in forma di società, solo nel limite di un quinto (e se mancano altri beni da pignorare). Questo limite vale anche per i capannoni.</p>
<p>c) Stipendio e pensione</p>
<p>In banca non possono essere pignorati l’ultimo stipendio o l’ultima pensione accreditati;<br />
sia che lo stipendio sia pignorato presso il datore di lavoro o ente di previdenza, o che il pignoramento avvenga in banca, questo può essere pignorato fino ad un massimo di un quinto;<br />
per la pensione pignorata presso l’ente di previdenza, il quinto pignorabile va calcolato al netto del minimo vitale pari a 1,5 volte l’assegno sociale (672,10 euro). In banca non possono essere pignorati i risparmi accreditati prima del pignoramento fino ad € 1. 344,21: il pignoramento si estende solo alla parte eccedente tale soglia.</p>
<p>d) Auto</p>
<p>Il fermo auto non è legittimo se il veicolo è funzionale all’attività di lavoro (bene strumentale) e il contribuente è un imprenditore o un professionista.</p>
<p>e) Cose mobili assolutamente impignorabili (articolo 514 codice procedura civile)</p>
<p>Tra i beni impignorabili rientrano le cose sacre, anello nuziale, vestiti, biancheria, letti, tavoli da pranzo con le relative sedie, armadi guardaroba, cassettoni, frigoriferi, stufe, fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, lavatrici, utensili.</p>
<p>Impignorabili anche le polizze vita, da parte di qualsiasi creditore (privato o Fisco)</p>
<p>f) Beni e patrimoni cointestati</p>
<p>Sono pignorabili i beni cointestati, ma fino al limite del 50%. In caso di proprietà immobiliare il Fisco sottopone ad esecuzione forzata solo il 50% di proprietà, se questa è divisibile altrimenti il bene viene venduto per intero e una metà del ricavato viene restituita al contitolare non debito.</p>
<p>g) Crediti impignorabili (articolo 545 codice di procedura civile)</p>
<p>h) Crediti alimentari;</p>
<p>i) Sussidi di grazia e sostentamento poveri.</p>
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