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	<title>patent box marchi | Commercialista.it</title>
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	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
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	<title>patent box marchi | Commercialista.it</title>
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		<title>Lease &#8211; Back e monetizzazione alternativa del marchio collettivo: come trasformare immediatamente il vostro Brand in una quota di liquidità e lanciarlo sul mercato</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/lease-back-e-monetizzazione-alternativa-del-marchio-collettivo-come-trasformare-immediatamente-il-vostro-brand-in-una-quota-di-liquidit224-e-lanciarlo-sul-mercato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2017 11:06:49 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Guida giuridico-fiscale alle operazioni di Lease Back dei marchi d'impresa e collettivi e analisi della convenienza finanziaria, tributaria e contabile<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/lease-back-e-monetizzazione-alternativa-del-marchio-collettivo-come-trasformare-immediatamente-il-vostro-brand-in-una-quota-di-liquidit224-e-lanciarlo-sul-mercato/">Lease &#8211; Back e monetizzazione alternativa del marchio collettivo: come trasformare immediatamente il vostro Brand in una quota di liquidità e lanciarlo sul mercato</a> was first posted on Febbraio 13, 2017 at 12:06 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p> Un marchio collettivo (o anche un marchio d&#8217;impresa) può essere “monetizzato” con il Lease Back? Con questa guida operativa analizziamo come funziona la “locazione finanziaria di ritorno” di un Brand, i vantaggi  economici e finanziari che ne derivano, come si conclude materialmente dal punto di vista giuridico &#8211; contrattuale e quando è lecita un&#8217;operazione di lease-back avente ad oggetto PI ( Intellectual Property), nello specifico un marchio collettivo. </p>
<p> Il marchio collettivo può essere oggetto di Lease &#8211; Back? </p>
<p> Come il marchio d&#8217;impresa, anche il marchio collettivo, Brand che si differenzia per la garanzia di qualità origine e caratteristiche rispetto ai prodotti che lo “indossano” ( art. 2570 cc e 11 CPI), in applicazione del principio di libera trasferibilità del marchio previsto dall&#8217;art 23 CPI, può essere ceduto congiuntamente o separatamente dall’azienda, oltre ad essere strutturalmente concesso in licenza d&#8217;uso a da uno o più utilizzatori. </p>
<p> Inoltre, in analogia ad un orientamento giurisprudenziale ormai uniforme, supportato anche dalla prassi ministeriale riferita al marchio d&#8217;impresa, può essere oggetto di un contratto di Lease-Back, operazione della quale la Cassazione ha recente ha riconosciuto la piena legittimità fiscale purché priva di causa concretamente illecita elusiva del divieto di patto commissorio ex art 2744 cc. </p>
<p> Il lease-back, “locazione finanziaria di ritorno” o “vendita con retro locazione finanziaria”, è un contratto d’impresa con una propria autonomia strutturale e funzionale, connotandosi come contratto atipico con causa finanziaria </p>
<p> Analizziamo quindi gli aspetti economici e finanziari di un&#8217;operazione di lease-back avente ad oggetto PI ( Intellectual Property), nello specifico un marchio collettivo  </p>
<p> Come funziona in pratica la “Locazione finanziaria di ritorno”? </p>
<p> Analizziamo come il sale and lease back, attraverso la nostra soluzione applicativa,  possa rivelarsi un prezioso espediente per lanciare sul mercato un marchio collettivo agli esordi del suo “Market Concept”, facendogli acquisire un notevole valore commerciale. </p>
<p> Il Lease Back è una fattispecie contrattuale generata dalla prassi commerciale, che si sostanzia in un’operazione negoziale complessa attraverso cui un’impresa (o un lavoratore autonomo) vende un bene di sua proprietà ad una società di leasing ( lessor), la quale a sua volta retrocede in locazione finanziaria lo stesso bene all&#8217;originario venditore ( lessee)  </p>
<p> Questo significa che la società di leasing pagandone il prezzo, diviene proprietaria e concedente del bene verso l&#8217;impresa alienante che diviene a sua volta “locataria” e ne ottiene il godimento dietro pagamento dei canoni di leasing pattuiti con la facoltà, al termine del contratto, di esercitare l’opzione per l’acquisto del bene, corrispondendo un importo residuo di riscatto. </p>
<p> Monetizzazione alternativa dei marchi collettivi: il Lease Back come strumento per trasformare un ”intangible asset” in immediata quota di liquidità, lanciandolo sul mercato  </p>
<p> Applichiamo adesso lo schema contrattuale complesso della locazione di ritorno al marchio collettivo : quali vantaggi si possono ottenere? </p>
<p> Nel caso di un “collective trademark” dunque, siamo di fronte ad una cessione della proprietà intellettuale ad una società di leasing e stipula contestuale di un contratto di leasing: in pratica, un soggetto, anche persona fisica – imprenditore cede un marchio collettivo ad una società (preferibilmente una cooperativa o un consorzio) la quale diviene titolare del brand e a sua volta lo concederà in uso sotto forma di locazione finanziaria al primo, diventando garante del corretto utilizzo del brand ed esercitando i controlli previsti dal “regolamento d&#8217;uso” ( art 11 comma 2 CPI)</p>
<p> Ciò consentirebbe ai detentori iniziali di un marchio collettivo da testare sul mercato, di finanziarsi, attraverso il corrispettivo immediato della vendita del brand (continuando ad utilizzarlo)  – implementando così le campagne marketing e le attività di research e innovation necessarie a valorizzarlo e a godere dei bonus fiscali del Patent Box : in sintesi, la proprietà intellettuale viene utilizzata come garanzia per un prestito senza perderne lo sfruttamento economico e con la possibilità di diventarne nuovamente proprietari al termine contrattuale stabilito ( opzione di riscatto)</p>
<p> Trattasi quindi di una pratica di monetizzazione degli intangible asset che si rivela uno strategico strumento di innovazione finanziaria  alternativa rispetto agli accordi vendita o licenza e un metodo di accesso immediato a nuove fonti monetarie, sfruttando Asset potenziali, dormienti o sottovalutati. </p>
<p> Come si conclude materialmente l&#8217;operazione di lease back? </p>
<p> L&#8217;operazione di sale and lease back, da perfezionarsi con scrittura autenticata da notaio, viene registrata e successivamente trascritta presso l&#8217;Ufficio Italiano Brevetti e Marchi di Roma per il marchio italiano, o di Alicante (Spagna) per il marchio Comunitario. </p>
<p> Quando un marchio può legittimamente essere ceduto con il Lease Back? </p>
<p> NB individuiamo ora gli indici positivi che connotano la “normalità”dell’operazione di Lease Back:</p>
<p> a) oggetto del contratto è un bene strumentale, cioè funzionale all’esercizio dell’attività aziendale non esauriente la sua utilità in un ciclo economico, che sia difficilmente collocabile nel mercato; </p>
<p> b) omogeneità nei criteri di vendita, dei canoni e del prezzo di opzione secondo valori di mercato, o cmq parametrati a criteri di congruità economica con il consigliato supporto  della perizia di un esperto. </p>
<p> c) ampia durata del rapporto contrattuale strettamente collegata alla durata della vita utile del bene</p>
<p> d) conformità delle clausole del Lease Back a quelle normalmente adottate nei Leasing. </p>
<p> Quali sono i vantaggi delle operazioni di Lease Back? </p>
<p> 1) La possibilità per l&#8217;impresa di finanziarsi evitando l&#8217;ingresso di soci terzi con una forma “elastica” di accesso al credito;</p>
<p> 2) Incrementare la liquidità e produttività della propria attività lavorativa, professionale e commerciale evitando di perdere definitivamente la proprietà dei beni ceduti ;</p>
<p> 3) reperire risorse monetarie senza aumentare il proprio indebitamento formalmente rilevato in bilancio, aumentando così  anche la presentabilità contabile  di fronte agli Stakeholders esterni;</p>
<p>4) godere di rilevanti benefits tributari  (in primis i bonus fiscali del Patent Box) in termini di deducibilità senza incorrere nella  fraudolenta elusione del divieto ex art 2744 cc. </p>
<p>Per ricevere assistenza contrattuale e tributaria in tutte le operazioni di cessione e concessione in licenza di marchi d&#8217;impresa e collettivi e attuare la vostra progettualità d&#8217;impresa conseguendo vantaggiosissimi bonus fiscali, </p>
<p>contattateci subito  al numero verde 800192752! 
</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
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<p> </p>
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		<title>Il successo del “Patent Box” nel settore alimentare: progetto d&#8217;impresa di una Srl e calcolo del risparmio d&#8217;imposta</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/come-massimizzare-i-bonus-fiscali-del-patent-box-nel-settore-alimentare-esempio-di-un-progetto-dimpresa-di-una-srl-e-calcolo-del-risparmio-dimposta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2017 11:09:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[COMMERCIO DI PRODOTTI AGROALIMENTARI]]></category>
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					<description><![CDATA[Guida giuridico-tributaria alle agevolazioni sui beni immateriali “intangible asset” (dal marchio collettivo ai nomi a dominio) ed al regime del Patent Box<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/come-massimizzare-i-bonus-fiscali-del-patent-box-nel-settore-alimentare-esempio-di-un-progetto-dimpresa-di-una-srl-e-calcolo-del-risparmio-dimposta/">Il successo del “Patent Box” nel settore alimentare: progetto d&#8217;impresa di una Srl e calcolo del risparmio d&#8217;imposta</a> was first posted on Gennaio 23, 2017 at 12:09 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Non tutte le aziende che operano nel settore alimentare, titolari di un marchio d&#8217;impresa o collettivo o di altri “intangible assets” come know how, brevetti o che desiderano acquistarli in licenza, sanno che per fare della creatività e innovazione sul mercato il proprio punto di forza e ottenere un grossissimo risparmio fiscale, possono puntare sul Patent Box, un nuovo regime opzionale fiscale per lo sfruttamento dei beni immateriali che rappresenta, agli occhi di tanti imprenditori,  una misura strutturale per il rilancio delle aziende, fortemente strategica, che premia anche piccole e medie imprese. Esaminiamo l&#8217;esempio di un progetto per una Srl che può consentire di sfruttare al massimo il beneficio fiscale con marchi d&#8217;impresa e collettivi e calcoliamo il complessivo risparmio d&#8217;imposta ottenibile.  </p>
<p> </p>
<p>Non tutte le aziende alimentari sanno che. Il “Patent Box”</p>
<p>Non tutte le aziende che operano nel settore alimentare, titolari di un marchio d&#8217;impresa o collettivo o di altri “intangible assets” come know how, brevetti o che desiderano acquistarli in licenza, sanno che per fare della creatività e innovazione sul mercato il proprio punto di forza e ottenere un grossissimo risparmio fiscale, possono puntare sul Patent Box. </p>
<p>Si tratta del nuovo regime opzionale fiscale per lo sfruttamento dei beni immateriali, che premia quelle imprese che mettono a frutto tali assets, quella che moltissimi imprenditori, nel corso di convegni e rassegna stampa hanno recentemente definito “una misura strutturale per il rilancio delle imprese, fortemente strategica che permette alle aziende di valorizzare dei beni che prima non erano messi a sistema, come marchi e brevetti, know-how, disegni e modelli, anche per le piccole e medie imprese protagoniste del tessuto industriale”</p>
<p>Quando opera l&#8217;agevolazione fiscale? </p>
<p>Le modalità con le quali un’azienda può percepire un reddito da beni immateriali, sul quale applicare i bonus fiscali dell&#8217;opzione sono tre:</p>
<p>    Utilizzo diretto (commercializzazione di prodotti o servizi che incorporano beni immateriali);<br />
    Utilizzo indiretto (concessione in licenza a terzi dell’utilizzo di tali beni);<br />
    Cessione (vendita della proprietà e dell&#8217;utilizzo dei beni immateriali). </p>
<p>Quanto si risparmia sulle imposte? </p>
<p>Con il Patent Box, il 50% (dal 2017) della quota parte di reddito agevolabile prodotto dal marchio o da altro bene immateriale calcolato anche sulla base delle spese in ricerca e innovazione, viene dedotto dalla base imponibile. </p>
<p>L&#8217;opzione consente in pratica di dimezzare la percentuale di tassazione sugli intangible assets, che passa dal 31,4% al 16%. </p>
<p>Con riferimento all&#8217;IRES che a decorrere dal 2017 viene ridotta al 24%, si giungerebbe ad un&#8217;aliquota d&#8217;imposta del 12% . </p>
<p>Questo beneficio fiscale durerà automaticamente per cinque anni (oltre ad essere rinnovabile alla scadenza) se si esercita correttamente l&#8217;opzione Patent Box ! </p>
<p>Esempio di un progetto d&#8217;impresa per sfruttare al meglio i bonus fiscali: la scelta del marchio collettivo</p>
<p>Esaminiamo ora l&#8217;esempio di un progetto che consentirebbe all&#8217;impresa di ottenere il massimo beneficio fiscale, combinando in modo ottimale le due modalità di utilizzo e i profitti derivanti da due tipologie di Brand. </p>
<p>Un&#8217; impresa che chiamiamo Alfa, operante nel settore del confezionamento di prodotti alimentari, costituita in forma Srl è titolare di due marchi d&#8217;impresa e commercializza direttamente i relativi prodotti. </p>
<p>Si tratta di due linee di prodotto, linea “x” pasta, linea “y” formaggi, ciascuna contraddistinta da un Brand specifico, della quale la società è proprietaria. In un secondo momento l&#8217;azienda decide di creare e registrare un marchio collettivo relativo al prodotto “salumi” linea “z” che le farà conseguire guadagni elevatissimi derivanti dalle royalty ottenute dalla concessione in licenza alla società utilizzatrice “Delta”, in quanto si tratta di un marchio differenziale di qualità e garanzia che incrementerà anche il feedback positivo dell&#8217;immagine imprenditoriale di entrambe le società. </p>
<p>Complessivamente, quindi, le entrate della società Alfa, derivanti dai beni immateriali si realizzano attraverso lo sfruttamento diretto dei due marchi d&#8217;impresa dei prodotti messi in vendita e dallo sfruttamento tipicamente indiretto del marchio collettivo. </p>
<p>Per godere dell&#8217;agevolazione fiscale del Patent Box, l’azienda svolgerà attività di sviluppo e mantenimento di questi beni immateriali, nel caso specifico potrà commissionare l&#8217;attività di research e innovation ad un ente di ricerca e investire in marketing, promozione, sponsorizzazioni eventi fieristici nelle località strategiche per i marchi dei prodotti x, y e z. </p>
<p>Successivamente, per ragioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale e per migliorare la performance economica e finanziaria dell&#8217;impresa, viene proposta la separazione delle due linee di prodotto relative ai marchi d&#8217;impresa in due ragioni sociali distinte e, pertanto viene deliberata una scissione parziale della società Alfa. </p>
<p>Al termine si avrà come risultato finale, da un lato, la società scissa che tuttavia manterrà la proprietà delle prima linea x e quindi continuerà a realizzare e commercializzare prodotti di pasta (marchio d&#8217;impresa), conservando anche la proprietà del marchio collettivo dei salumi ,linea z e, dall&#8217;altro, la società beneficiaria scorporata “Beta” alla quale sarà concessa in licenza la linea Y (formaggi). </p>
<p>Ne deriva che la società Alfa incasserà da un lato i guadagni relativi al prodotti venduti con il marchio pasta (utilizzo diretto) e dall&#8217;altro le royalty relative al marchio collettivo da parte della società Delta, (come in precedenza) alle quali si aggiungeranno le royalty corrisposte dalla  società Beta per la licenza del marchio relativo alla linea y formaggi (utilizzo indiretto). </p>
<p>Affinché l’azienda scissa Alfa possa godere di tutti i bonus fiscali relativi a entrambe le modalità di sfruttamento, dovrà semplicemente continuare ad effettuare le attività di research e innovation dirette al mantenimento ed accrescimento del valore di tutti e tre i marchi, potendole commissionare a enti di ricerca Università o anche a Start up, e sostenere i costi per la comunicazione, la promozione, le sponsorizzazioni e la partecipazione ad eventi e fiere del settore. Quanto all&#8217;utilizzo indiretto, è opportuno che il valore delle royalties da corrisponderesia in linea con le medie di mercato nel quadro della libera concorrenza. </p>
<p>Calcoliamo il risparmio fiscale complessivo della società Alfa</p>
<p>Ora, considerando i seguenti dati relativi all&#8217;esercizio 2017, proviamo a fare una stima dei bonus fiscali totali dei quali la società Alfa andrà a beneficiare</p>
<p>1) marchio d&#8217;impresa linea “x” pasta</p>
<p>    reddito agevolabile = contributo economico netto = 100. 000 €<br />
    spese qualificate = 4. 000 €<br />
    spese complessive = 5. 200 €</p>
<p>2) marchio d&#8217;impresa linea “y” formaggi</p>
<p>    reddito agevolabile = royalty netta = 200. 000 €;<br />
    spese qualificate = 5000 €;<br />
    spese complessive = 6500 €. </p>
<p>3) marchio collettivo linea “z” salumi</p>
<p>    reddito agevolabile = royalty netta = 600. 000 €;<br />
    spese qualificate = 8000 €;<br />
    spese complessive = 10. 400 €. </p>
<p>Quota totale reddito da marchi detassata</p>
<p>{[100. 000 x (4. 000 + 30% / 5. 200)] + [200. 000 x ( 5. 000 +30% / 6. 500 )] + [600. 000 x (8000+ 30 % /10. 400)]}x 50% = 450. 000 € sottratti a tassazione = variazione in diminuzione Unico 2018. </p>
<p>Questo significa che nel corso del primo quinquennio di durata dell&#8217;opzione la società Alfa risparmierà sui redditi derivanti dai tre marchi un totale € 2. 250. 0000 € a fronte di elevatissimi guadagni e della moltiplicazione delle quote di mercato acquisite. </p>
<p>Per attivare con successo la vostra progettualità d&#8217;impresa nel settore alimentare, registrare un marchio d’impresa e/o collettivo e conseguire tutti i possibili bonus fiscali del Patent Box,</p>
<p>contattateci subito al NUMERO VERDE 800192752!  </p>
<p> </p>
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		<item>
		<title>Patent Box 2017: come si calcola il bonus fiscale per detassare royalty e plusvalenze sulla proprietà intellettuale</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/patent-box-per-i-titolari-di-reddito-dimpresa-bonus-fiscale-con-abbattimento-delle-imposte-fino-al-100-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2016 11:08:09 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Guida giuridico-tributaria alle agevolazioni sui beni immateriali “intangible asset” (dal marchio collettivo ai nomi a dominio) ed al regime del Patent Box<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/patent-box-per-i-titolari-di-reddito-dimpresa-bonus-fiscale-con-abbattimento-delle-imposte-fino-al-100-2/">Patent Box 2017: come si calcola il bonus fiscale per detassare royalty e plusvalenze sulla proprietà intellettuale</a> was first posted on Dicembre 21, 2016 at 12:08 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il “Patent Box” è un  regime opzionale di tassazione fiscale introdotto dalla Legge di Stabilità 2015, che punta a rilanciare la produttività del Paese, valorizzando i cosiddetti asset intangibili, tipici di un’economia avanzata e rendendo il mercato nazionale maggiormente attrattivo per gli investitori esteri. Esso consente di escludere dalla base imponibile una quota o tutto il reddito generato dall&#8217;utilizzo diretto o indiretto della proprietà intellettuale: in altri termini è la  detassazione dei redditi derivanti da marchi, brevetti e diritti di PI.  Con questa guida pratica illustriamo come funziona, come si calcola e quanto i titolari di reddito d&#8217;impresa potranno risparmiare sul Fisco. </p>
<p>
</p>
<p>Come funziona il “Patent box” e quali vantaggi produce? </p>
<p>Il “Patent Box”, regime opzionale di tassazione fiscale introdotto dall’articolo 1, commi 37-43 della Legge 23 dicembre 2014 n°190 (Legge di Stabilità) e modificato dall&#8217;“Investment Compact” 2015, è uno strategico strumento di politica industriale, che punta a rilanciare la produttività del Paese, valorizzando i cosiddetti “asset intangibili”, tipici di un’economia avanzata e rendendo il mercato nazionale maggiormente attrattivo per gli investitori esteri. </p>
<p>Esso consente di escludere dalla base imponibile una quota o tutto il reddito generato dall&#8217;utilizzo diretto o indiretto della proprietà intellettuale (PI): in altri termini è la detassazione dei redditi derivanti da marchi, brevetti e diritti di PI. </p>
<p>Nel dettaglio, i beni agevolabili con il Patent box sono le opere dell’ingegno, i software protetti da copyright, i brevetti industriali, i marchi d&#8217;impresa compreso il marchio collettivo, i disegni e modelli giuridicamente tutelati e il know how. </p>
<p>Chi può optare per il “Patent Box”? </p>
<p>L&#8217;agevolazione riguarda i soggetti titolari di reddito di impresa, aventi diritto allo sfruttamento economico del marchio (o di altro asset immateriale incluso nell&#8217;agevolazione), a prescindere dalla forma giuridica (società di capitali e di persone, ditte individuali, enti pubblici e privati diversi dalle società), dalla dimensione, dal regime contabile e dal titolo giuridico in base al quale avviene lo sfruttamento (proprietà o licenza) e a condizione che investano in attività di ricerca e sviluppo. </p>
<p>L’agevolazione è estesa anche ai soggetti non residenti, purché questi siano stabili in paesi con i quali è in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni fiscali sia effettivo. </p>
<p>I vantaggi del Patent Box sono:</p>
<p>    la detassazione (del 30% nel 2015, del 40% nel 2016 e del 50% dal 2017) delle royalties derivanti dalla concessione in licenza dei beni immateriali quali i marchi (espressamente compreso il marchio collettivo) brevetti, know how, prodotti da attività di ricerca e sviluppo (comma 42-ter dell’articolo 1 della legge 190/2014);<br />
    la detassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione degli intangible asset, a condizione che il 90% sia reinvestito entro il secondo periodo d&#8217;imposta successivo nello sviluppo di un altro brand o proprietà intellettuale;<br />
    la continuità fiscale nelle operazioni straordinarie (fusioni, scissioni e conferimenti di azienda) cioè il trasferimento automatico delle agevolazioni fiscali dell&#8217;opzione esercitata dal dante causa (società incorporata, società scissa e società conferente) in capo al soggetto avente causa (cioè società incorporante, società beneficiaria e società conferitaria), sia per il computo degli anni di durata dell&#8217;opzione, sia in relazione alla natura e all&#8217;anzianità dei costi da indicare nel rapporto tra costi qualificati e complessivi;<br />
    la cumulabilità dei benefits del Patent Box con quelli del credito d&#8217;imposta “ricerca e sviluppo”, a prescindere dalle dimensioni dell&#8217;impresa. </p>
<p>Misuriamo il risparmio d&#8217;imposta del Patent Box! </p>
<p>Se si decide di presentare domanda di Patent Box quindi, l&#8217;impresa assisterà all&#8217;abbattimento di quasi la metà rispetto al regime ordinario, della tassazione delle royalties. </p>
<p>Questo tipo di redditi, normalmente tassati al 31,4%, sconteranno in pratica una tassazione al 16% sempre a condizione che l&#8217;opzione fiscale venga esercitata correttamente e in conformità ai requisiti di legge. </p>
<p>Considerando l&#8217;aliquota applicabile nel 2017, la quota di reddito agevolabile non concorrerà a formare il reddito d’impresa per il 50 per cento del relativo ammontare, con il risultato di fatto di una tassazione ai fini IRES del bene immateriale con aliquota pari alla metà di quella ordinaria e, quindi, pari al 12% (tenendo conto della riduzione dell’aliquota IRES al 24% prevista dalla legge di Stabilità 2016 a decorrere dal periodo di imposta 2017)</p>
<p>Nel caso di cessione invece, le imprese vedranno azzerata la tassazione fiscale delle plusvalenze. </p>
<p>Continua il debutto dello delle PMI e delle Startup innovative: via all&#8217;opzione agevolata anche dopo il 30 giugno 2016</p>
<p>Quanto alla presunta scadenza del 30 giugno sui marchi e brevetti, il Governo, attuando un cambio di rotta, ha deciso di prorogare la validità del bonus fiscale del Patent Box su queste due categorie di beni immateriali, dato l&#8217;enorme spessore strategico degli stessi nello scenario economico, in primis nel food e nella moda. </p>
<p>Il superamento di tale limite temporale deriva dalla differenza tra il Patent Box OCSE, molto legato ad aspetti tecnici e tecnologici dell’impresa e il Patent Box Italiano che valorizza, in una prospettiva di maggiore ampiezza ed elasticità, gli aspetti intangibili ma super vitali dell’azienda e connessi principalmente al profilo estetico, commerciale e culturale. </p>
<p>Il Patent Box ha infatti riscontrato un incredibile successo in termini di adesione che ha toccato già nel corso del primo anno (2015), 3500 richieste di accesso, determinando il debutto sul mercato soprattutto delle piccole e medie imprese e delle startup innovative. </p>
<p>Le attività di Search &amp; Innovation possono essere sia svolte internamente che commissionate a società indipendenti, comprese startup innovative, oppure a Università, Enti di ricerca pubblici o privati e organismi equiparati, per mezzo della stipula di specifico contratto di ricerca. </p>
<p>L’opzione ha una durata di 5 anni, è irrevocabile ed è rinnovabile. </p>
<p>Attenzione: Tale opzione fiscale agevolativa prevista per gli intangible assets, se applicata al marchio collettivo è in grado di produrre vantaggi straordinari che non sono noti a tutti: per scoprirlo leggete subito la <a href="http://www. Networkfiscale. Com/Backoffice/News/marchio-collettivo-con-opzione-patent-box-come-guadagnare-innovando-la-vostra-impresa-grazie-ad-imposte-super-ridotte-1">divulgazione dedicata al marchio collettivo con opzione Patent Box</a>! 
</p>
<p>Quali sono gli obiettivi perseguiti dal Patent box? </p>
<p>Le finalità sulle quali punta il Patent Box sono:</p>
<p>    incentivare l&#8217;attività research &amp; innovation da parte delle imprese italiane anche sul mercato internazionale riducendone il carico fiscale fino al 100%;<br />
    abbattere l’elusione fiscale generata dalla pratica di delocalizzazione dei brevetti e marchi in paesi con minore carico fiscale;<br />
    l&#8217;estensione dell&#8217;agevolazione anche ai marchi tutelati in qualsiasi paese estero, in base alle norme vigenti e agli accordi internazionali;<br />
    un’ulteriore utilità del patent box riferibile al medio-lungo periodo sarà l&#8217;implementazione della tutela del “Made in Italy”, consentendo di evolversi nella lotta alla contraffazione in qualunque settore. </p>
<p>Come si calcola il Patent Box? </p>
<p>Gli elementi da considerare per il calcolo del Patent box sono, conformemente alla Circolare Agenzia delle Entrate n°11/E del 7/04/2016:</p>
<p>A) il reddito derivante dallo sfruttamento del bene cioè il reddito agevolabile “RPI”, coincidente:</p>
<p>    nel caso di utilizzo diretto del bene immateriale, con il “contributo economico” apportato dall&#8217; “intangible asset” al reddito complessivo, determinabile tramite procedura di “ruling” con l&#8217;agenzia delle entrate;<br />
    nel caso di utilizzo indiretto, con i canoni di concessione del bene immateriale, al netto dei costi fiscalmente rilevanti diretti ed indiretti ad esso connessi di competenza del periodo di imposta;</p>
<p>B) il Coefficiente, abbreviato come “coeff”, corrispondente al cosiddetto “nexus ratio”, dato dal rapporto tra costi qualificati cioè quelli sostenuti (direttamente o indirettamente) dall’impresa nell’attività di ricerca e sviluppo del bene immateriale ed i costi complessivi ossia i costi totali per produrre tale beni (costituiti dalla somma delle spese qualificate, dei costi di acquisizione dei beni immateriali e delle spese di ricerca fatturate dalle parti correlate);</p>
<p>C) la quota di reddito agevolabile derivante dal prodotto tra reddito agevolabile e il nexus ratio “RA”=RPI x coeff;</p>
<p>D) la percentuale da applicare al RA, predeterminata secondo un criterio modulare: (30% nel 2015) 40% nel 2016 e 50% nel 2017. </p>
<p>La formula complessiva quindi è la seguente:</p>
<p>{RPI x [(costi qualificati + eventuale uplift nel massimo del 30%)/costi complessivi]} x 40% (50% nel 2017) = reddito agevolato da portare in deduzione che, a decorrere dal 2017, determinerà una variazione in diminuzione IRES /IRAP in Unico. In fase transitoria infatti la pratica è gestita conformemente al provvedimento ADE. </p>
<p>Le spese qualificate possono essere incrementate fino al 30%, limite massimo detto uplift, nel caso in cui si verifichi un&#8217;eccedenza dei costi complessivi sulle spese qualificate di ricerca. </p>
<p>A decorrere dal 2018, il reddito agevolabile verrà definito per ciascun bene immateriale. Ciò, al fine di concedere alle organizzazioni aziendali interne, il tempo utile per procurarsi i sistemi adeguati volti ad individuare e documentare i vari costi e i ricavi (criterio “tracking and tracing”). </p>
<p>Nell’elenco delle spese ammesse dal Patent Box rientrano anche quelle dedicate al marketing e a tutte quelle attività di promozione e comunicazione (quindi anche i costi per le campagne pubblicitarie) che rileveranno come costi qualificati ai fini del “Nexus Ratio”, nonché quelli investiti per la protezione della proprietà intellettuale. </p>
<p>NB Occorre in questa sede precisare che, ferma restando la condizione rappresentata dallo svolgimento di effettive e documentabili attività di R&amp;S, non è necessario che le attività di R&amp;S, relative a un determinato intangible asset, siano state poste in essere nel periodo di imposta in cui si fruisce dell’agevolazione dei redditi scaturenti da quel bene, essendo sufficiente che siano state compiute nei periodi di imposta precedenti.  E’ invece fondamentale che vi sia un collegamento diretto tra le attività di R&amp;S e l&#8217;asset intangibile . Non è rilevante il luogo di svolgimento di dette attività, che può essere collocato anche fuori dall’Italia. </p>
<p>Per usufruire dei bonus fiscali del “Patent Box” con un tax saving fino al 100%, occorre effettuare un’analisi preliminare circa la fattibilità e convenienza dell&#8217;opzione agevolativa nel caso specifico e quindi valutare la redditività degli asset immateriali della propria impresa, al fine di verificarne l&#8217;efficienza sotto il duplice profilo industriale e commerciale. </p>
<p>Per attivare i bonus fiscali del Patent Box, per ricevere assistenza tributaria specializzata sugli intangible assets e attuare con successo la vostra progettualità d&#8217;impresa,  </p>
<p>contattateci subito  al NUMERO VERDE 800192752! </p>
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