<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>patent box agenzia entrate | Commercialista.it</title>
	<atom:link href="https://www.commercialista.it/tag/patent-box-agenzia-entrate/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.commercialista.it</link>
	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Mar 2023 08:56:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2023/02/cropped-favicon_commercialista_001-32x32.jpg</url>
	<title>patent box agenzia entrate | Commercialista.it</title>
	<link>https://www.commercialista.it</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Perché registrare un marchio collettivo e tabella dei costi.</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/perch233-registrare-un-marchio-collettivo-garanzia-di-tutela-sul-mercato-vantaggi-economici-e-fiscali-e-tabella-dei-costi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2017 16:51:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ADEMPIMENTI FISCALI]]></category>
		<category><![CDATA[Detrazioni ed Incentivi Fiscali]]></category>
		<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[Guida e Vademecum Fiscale Tributaria]]></category>
		<category><![CDATA[MARCHIO DI IMPRESA E COLLETTIVO]]></category>
		<category><![CDATA[PATENT BOX]]></category>
		<category><![CDATA[Proprietà Intellettuale]]></category>
		<category><![CDATA[ROYALTY]]></category>
		<category><![CDATA[come registrare un marchio]]></category>
		<category><![CDATA[costo registrazione marchio]]></category>
		<category><![CDATA[decettività del marchio]]></category>
		<category><![CDATA[diritti di registrazione marchio]]></category>
		<category><![CDATA[marchio collettivo cos'è]]></category>
		<category><![CDATA[marchio individuale e marchio collettivo]]></category>
		<category><![CDATA[modulo registrazione marchio]]></category>
		<category><![CDATA[parere civile]]></category>
		<category><![CDATA[parere fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[parere pro veritate]]></category>
		<category><![CDATA[parere tributario]]></category>
		<category><![CDATA[patent box agenzia entrate]]></category>
		<category><![CDATA[patent box cos'è]]></category>
		<category><![CDATA[perchè registrare un marchio]]></category>
		<category><![CDATA[tabella costi marchi]]></category>
		<category><![CDATA[uibm marchi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/fisco-e-tributi/perch233-registrare-un-marchio-collettivo-garanzia-di-tutela-sul-mercato-vantaggi-economici-e-fiscali-e-tabella-dei-costi/</guid>

					<description><![CDATA[Guida alla registrazione del marchio collettivo: tutela, vantaggi, costi, regolamento d'uso e marchio collettivo UE<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/perch233-registrare-un-marchio-collettivo-garanzia-di-tutela-sul-mercato-vantaggi-economici-e-fiscali-e-tabella-dei-costi/">Perché registrare un marchio collettivo e tabella dei costi.</a> was first posted on Febbraio 9, 2017 at 5:51 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Analogamente agli altri tipi di marchio, ma in primis per il marchio collettivo, assume rilevanza fondamentale ai fini di un suo proficuo sfruttamento economico  e per godere dei benefits fiscali, la sua  registrazione presso l&#8217;UIBM (ufficio italiano brevetti e marchi), in mancanza della quale si rischierebbe di compromettere totalmente gli investimenti fatti per promuovere il brand. Con questa  guida pratica, illustriamo in sintesi la tutela conseguente alla registrazione, i vantaggi di natura commerciale e tributaria e i costi previsti.  </p>
<p> Perché registrare il marchio collettivo? </p>
<p> Analogamente agli altri tipi di marchio, ma in primis per il marchio collettivo, assume rilevanza fondamentale ai fini della sua tutela sul mercato, di un proficuo sfruttamento economico e per godere dei relativi benefits fiscali, la sua registrazione presso l&#8217;UIBM (ufficio italiano brevetti e marchi), in mancanza della quale si rischierebbe di compromettere totalmente gli investimenti fatti per promuovere il brand. </p>
<p> Un marchio registrato infatti, attribuisce diritti esclusivi che consentono di impedire l’uso non autorizzato, da parte di altre imprese, dello stesso marchio o di un marchio simile. </p>
<p> Dunque un&#8217;impresa concorrente, adottando un marchio simile ad uno non registrato,  potrebbe utilizzarlo in modo da confondere i consumatori, incanalando così la domanda del mercato verso i propri prodotti/servizi e deviando la clientela dai beni contraddistinti dal marchio collettivo del produttore originario; con l&#8217;ovvia conseguenza che quest&#8217;ultimo vedrebbe  diminuire progressivamente i propri  profitti, esponendosi ad un enorme danno in termini di reputazione e di immagine, soprattutto nell&#8217;ipotesi in cui il prodotto del concorrente sia di qualità inferiore rispetto al proprio. </p>
<p> Questi effetti dannosi si produrrebbero con un effetto a cascata rispetto al marchio collettivo che ha come funzione preminente quella di garantire non solo la provenienza di un determinato prodotto ma anche “cosa c&#8217;è dentro quel determinato marchio” (origine, qualità, natura del prodotto). </p>
<p> Inoltre, la mancata registrazione non  consentirebbe al titolare-concedente del marchio collettivo di controllare efficacemente che l&#8217;utilizzatore-concessionario  si conformi al regolamento d&#8217;uso nell&#8217;utilizzo del marchio licenziato, esponendosi così al rischio di decadenza del marchio. </p>
<p> Secondo l&#8217;orientamento dominante inoltre, non sarebbe configurabile un marchio collettivo di fatto, in quanto non vi sarebbe certezza del regolamento d&#8217;uso. </p>
<p> Cosa può essere registrato come marchio collettivo? </p>
<p> Potranno essere oggetto di registrazione come marchio collettivo parole, segni grafici, disegni, simboli, immagini, lettere cifre, e loro combinazioni, forme, e anche segni percepiti attraverso i sensi (sonori, olfattivi, gustativi e tattili) e loro combinazioni. </p>
<p> Diritti derivanti dalla registrazione del marchio collettivo  </p>
<p> La registrazione del marchio attribuisce, al rispettivo titolare, i seguenti vantaggi:</p>
<p> • Diritti di esclusiva e di pretendere l&#8217;osservanza del regolamento d&#8217;uso; </p>
<p> • Diritto di impedire a terzi non autorizzati di utilizzare un marchio identico o simile;</p>
<p> • Diritti di ottenere la riassegnazione di un nome a dominio Internet identico al proprio marchio;</p>
<p> • Diritto di impedire a terzi l’uso del proprio marchio come parola chiave nei motori di ricerca Internet;</p>
<p> • Diritto di bloccare la merce contraffatta presso le dogane;</p>
<p> • Utilizzo legale del simbolo ®;</p>
<p> • Aumento del valore economico del marchio;</p>
<p> • Possibilità di ottenere i bonus fiscali del “Patent Box” per l&#8217;utilizzo diretto e indiretto (come precisato dall&#8217;Agenzia delle Entrate, deve trattarsi di marchi registrati, in corso di registrazione o per i quali pende procedimento di opposizione);</p>
<p> • Garanzia di tutela negli accordi di licenza, franchising, contratti di produzione/distribuzione. </p>
<p> Rischi derivanti dall&#8217;uso di un marchio collettivo non registrato  </p>
<p> L&#8217;utilizzo sul mercato di un marchio non preventivamente registrato (marchio di fatto) può implicare</p>
<p>Incertezza e non opponibilità del regolamento d&#8217;uso;</p>
<p>Il divieto di utilizzare il marchio nel mercato e decadenza del marchio;</p>
<p>L’impossibilità di impedire a terzi di utilizzare un marchio identico/simile al proprio. </p>
<p>Riportiamo qui di seguito a titolo esemplificativo una tabella sintetica che illustra i costi relativi ai marchi d&#8217;impresa e collettivi in fase di registrazione. </p>
<p>
</p>
<p>TABELLA DEI COSTI PER LA REGISTRAZIONE DEI MARCHI</p>
<p>
</p>
<p>Euro</p>
<p>Registrazione di Marchi d&#8217;impresa e collettivi</p>
<p>101,00</p>
<p>domanda di primo deposito (tassa di registrazione comprensiva di una classe)</p>
<p>34,00</p>
<p>per ogni classe in più</p>
<p>67,00</p>
<p>domanda di rinnovazione (comprensiva di unaclasse)</p>
<p>34,00</p>
<p>per ogni classe in più</p>
<p>337,00</p>
<p>domanda di primo deposito di Marchio Collettivo (per una o più classi)</p>
<p>202,00</p>
<p>domanda di rinnovazione di Marchio Collettivo (per una o più classi)</p>
<p>135,00</p>
<p>domanda di registrazione di Marchio Internazionale o di rinnovazione</p>
<p>34,00</p>
<p>lettera d&#8217;incarico</p>
<p>34,00</p>
<p>per il ritardo della rinnovazione (entro il semestre)</p>
<p>81,00</p>
<p>per la trascrizione di atto di trasferimento</p>
<p>
</p>
<p> Per essere assistiti serenamente in tutte le fasi di deposito, registrazione e lancio sul mercato del vostro marchio d&#8217;impresa o collettivo,</p>
<p>chiamateci subito al NUMERO VERDE 800192752! </p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/perch233-registrare-un-marchio-collettivo-garanzia-di-tutela-sul-mercato-vantaggi-economici-e-fiscali-e-tabella-dei-costi/">Perché registrare un marchio collettivo e tabella dei costi.</a> was first posted on Febbraio 9, 2017 at 5:51 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il &#8220;Patent Box&#8221; nelle operazioni straordinarie: semplificazione e trattamento dei maggiori valori iscritti ai fini del &#8220;nexus ratio&#8221;</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/il-patent-box-nelle-operazioni-straordinarie-continuit224-fiscale-dellopzione-semplificazione-dellagevolazione-e-trattamento-dei-maggiori-valori-iscritti-ai-fini-del-nexus-ratio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2017 11:24:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[COSTI DEDUCIBILI ED IVA DETRAIBILE]]></category>
		<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto societario]]></category>
		<category><![CDATA[DUE DILIGENCE]]></category>
		<category><![CDATA[Guida e Vademecum Fiscale Tributaria]]></category>
		<category><![CDATA[MARCHIO DI IMPRESA E COLLETTIVO]]></category>
		<category><![CDATA[Operazioni straordinarie]]></category>
		<category><![CDATA[PATENT BOX]]></category>
		<category><![CDATA[Proprietà Intellettuale]]></category>
		<category><![CDATA[ROYALTY]]></category>
		<category><![CDATA[attività ricerca e sviluppo beni immateriali]]></category>
		<category><![CDATA[circolare 11/E 2016 agenzia entrate]]></category>
		<category><![CDATA[circolare 36/E 2015 agenzia entrate]]></category>
		<category><![CDATA[conferimento d'azienda neutralità fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[IP company]]></category>
		<category><![CDATA[operazioni di merger acquisition]]></category>
		<category><![CDATA[operazioni m&amp]]></category>
		<category><![CDATA[parere fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[parere pro veritate]]></category>
		<category><![CDATA[parere tributario]]></category>
		<category><![CDATA[patent box agenzia entrate]]></category>
		<category><![CDATA[patent box operazioni straordinarie]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca e sviluppo in outsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[ruling patent box]]></category>
		<category><![CDATA[scissione societaria aspetti fiscali]]></category>
		<category><![CDATA[trattamento maggiori valori nexus ratio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/guida-e-vademecum-fiscale-tributaria/il-patent-box-nelle-operazioni-straordinarie-continuit224-fiscale-dellopzione-semplificazione-dellagevolazione-e-trattamento-dei-maggiori-valori-iscritti-ai-fini-del-nexus-ratio/</guid>

					<description><![CDATA[Guida giuridico-tributaria alle agevolazioni sui beni immateriali “intangible asset” (dal marchio collettivo ai nomi a dominio) ed al regime del Patent Box<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/il-patent-box-nelle-operazioni-straordinarie-continuit224-fiscale-dellopzione-semplificazione-dellagevolazione-e-trattamento-dei-maggiori-valori-iscritti-ai-fini-del-nexus-ratio/">Il &#8220;Patent Box&#8221; nelle operazioni straordinarie: semplificazione e trattamento dei maggiori valori iscritti ai fini del &#8220;nexus ratio&#8221;</a> was first posted on Gennaio 24, 2017 at 12:24 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<p>Nell&#8217;ambito del “Patent Box”, opzione fiscale agevolativa per i redditi derivanti dall&#8217;utilizzo degli intangible assets, che consente di detassare al 50% le royalty e le plusvalenze da cessione dei marchi, brevetti, know how e altri beni immateriali inclusi, è espressamente previsto che, in caso di operazioni straordinarie, fiscalmente neutre, il soggetto avente causa subentri al soggetto dante causa nell’esercizio dell’opzione “ereditando” la stessa quanto a durata e costi. Vediamo perché le operazioni straordinarie di m &amp; a semplificano e ottimizzano l&#8217;agevolazione fiscale e analizziamo il trattamento dei maggiori valori scritti in sede di operazioni straordinarie ai fini del “nexus ratio” che condiziona l&#8217;entità effettiva dello sgravio fiscale. </p>
<p>
</p>
<p>La società beneficiaria “eredita” i bonus fiscali del Patent Box</p>
<p>Nell&#8217;ambito del “Patent Box”, opzione fiscale agevolativa per i redditi derivanti dall&#8217;utilizzo degli intangible assets, che consente di detassare al 50% le royalty e le plusvalenze da cessione dei marchi, brevetti, know how e altri beni immateriali inclusi nel beneficio, è espressamente previsto che, in caso di operazioni straordinarie, in primis m &amp; a (merger &amp; acquisition) fiscalmente neutre, il soggetto avente causa subentri al soggetto dante causa nell’esercizio dell’opzione “ereditando” la stessa quanto a durata e costi. </p>
<p>Le operazioni straordinarie semplificano e ottimizzano l&#8217;agevolazione fiscale</p>
<p>Come anche sottolineato dalle Circolari n. 36/E del 1 dicembre 2015 e 11/E del 7 aprile 2016 dell&#8217;Agenzia delle Entrate, le operazioni straordinarie potrebbero consentire una più agevole gestione dello strumento opzionale e, al contempo, rendere più efficiente la gestione dell’attività di ricerca e sviluppo, presupposto della deducibilità degli utili da intangible assets. Questo perché, da un lato, con una valida progettualità societaria si eviterebbe la procedura di ruling con l&#8217;Agenzia delle Entrate, obbligatoria in caso di utilizzo diretto dei beni immateriali e, dall&#8217;altro, sarebbe possibile pianificare al meglio e strategicamente lo svolgimento delle attività di ricerca qualificata, decentrandole ad un organismo ad hoc “IP company” o ad enti esterni in outsourcing. </p>
<p>L’articolo 5 del decreto Patent Box, prevede in particolare che, in caso di operazioni di fusione, scissione e conferimento di azienda, il soggetto risultante dall&#8217;operazione straordinaria, cioè, a seconda dei casi, la società incorporante, la società beneficiaria e società conferitaria, si sostituisca nell’esercizio dell’opzione effettuata, rispettivamente alla società incorporata, società scissa o società conferente, e quindi nel godimento dei bonus fiscali che dimezzano il carico fiscale ordinario, sia per il computo della durata che in relazione alla natura e all’anzianità dei costi da indicare nel rapporto costi qualificati e costi complessivi, secondo quanto richiesto dal “nexus approach”</p>
<p>Incidenza dei maggiori valori iscritti in sede di operazioni straordinarie ai fini del “nexus ratio”: la rilevanza dei costi effettivamente sostenuti per l&#8217;IP</p>
<p>Per quanto riguarda il trattamento dei surplus di valore risultante da operazioni straordinarie ai fini del calcolo del nexus ratio, occorre distinguere tra quelle aventi ad oggetto un&#8217;azienda o attuate infragruppo, da un lato, e quelle dirette all&#8217;acquisizione di un’entità che possiede sostanzialmente solo un intangible asset, dall&#8217;altro. </p>
<p>Solo nei primi due casi, i maggiori valori rilevano come fiscalmente neutri ai fini della determinazione del coefficiente che condiziona effettivamente l&#8217;entità del beneficio fiscale ottenibile e cioè non entrano nel computo del rapporto tra spese qualificate e spese complessive. </p>
<p>Quanto appena affermato trova una esplicita conferma nella circolare 11/ E dell&#8217;Agenzia delle Entrate la quale ha chiarito che gli eventuali maggiori valori contabili dell’IP (intellectual property), iscritti in bilancio in relazione all’imputazione del disavanzo da fusione o scissione, ovvero iscritti in relazione al conferimento d’azienda, non rilevano, in linea di principio, ai fini della determinazione del rapporto costi qualificati/costi complessivi. La spiegazione di tale “neutralità”, va individuata nella circostanza che, ciò che rileva nell’approccio nexus è il costo effettivamente sostenuto dal soggetto che acquisisce l’IP e non quello che deriva da rilevazioni meramente contabili, come nell’ipotesi di allocazione del disavanzo da fusione o scissione o iscrizione di maggiori valori in sede di conferimento di azienda. </p>
<p>A questo punto, l&#8217;Agenzia delle Entrate puntualizza un limite all&#8217;applicabilità di tale interpretazione : essa riguarda le sole ipotesi in cui l’operazione straordinaria abbia ad oggetto un’azienda oppure sia attuata infragruppo. Nel caso in cui tramite l’operazione di fusione, scissione o conferimento venga acquisita un’entità che possiede sostanzialmente solo un IP, il disavanzo (da annullamento o da concambio) allocato sull’IP, derivante dal maggior costo di acquisto della partecipazione (o dal maggior aumento di capitale sociale effettuato a servizio dei soci) della società contenente l’IP, o il maggior valore iscritto in sede di conferimento dell’IP rileverà anche ai fini del nexus ratio. </p>
<p>Se desiderate pianificare operazioni straordinarie di M&amp;A con la due diligence, per ottenere lamassimizzazione dei benefici del Patent Box ed efficientare la gestione delle attività di Research &amp; Innovation relative agli intangible assets,</p>
<p>contattateci subito al NUMERO VERDE 800192752! </p>
<p></p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/il-patent-box-nelle-operazioni-straordinarie-continuit224-fiscale-dellopzione-semplificazione-dellagevolazione-e-trattamento-dei-maggiori-valori-iscritti-ai-fini-del-nexus-ratio/">Il &#8220;Patent Box&#8221; nelle operazioni straordinarie: semplificazione e trattamento dei maggiori valori iscritti ai fini del &#8220;nexus ratio&#8221;</a> was first posted on Gennaio 24, 2017 at 12:24 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tutela legale dei marchi: da costo a bonus fiscale con il Patent Box! Come detassare i risarcimenti da contraffazione?</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/tutela-legale-dei-marchi-da-costo-a-bonus-fiscale-con-il-patent-box-detassazione-delle-somme-incassate-a-titolo-di-risarcimento-danni-da-contraffazione-degli-intangible-assets/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2017 08:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deducibilità dei costi e detraibilità dell'IVA]]></category>
		<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[FINANZA ED AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE]]></category>
		<category><![CDATA[Legge di Stabilità]]></category>
		<category><![CDATA[MARCHIO DI IMPRESA E COLLETTIVO]]></category>
		<category><![CDATA[PATENT BOX]]></category>
		<category><![CDATA[Proprietà Intellettuale]]></category>
		<category><![CDATA[RISARCIMENTI O INDENNITA’ RISARCITORIE]]></category>
		<category><![CDATA[art 1223 cc]]></category>
		<category><![CDATA[art 1226 cc]]></category>
		<category><![CDATA[art 1227 cc]]></category>
		<category><![CDATA[art 125 cpi]]></category>
		<category><![CDATA[art 20 cpi]]></category>
		<category><![CDATA[art 6 comma 2 tuir]]></category>
		<category><![CDATA[art 7 comma 4 decreto attuativo patent box]]></category>
		<category><![CDATA[detassazione indennità risarcitorie marchi]]></category>
		<category><![CDATA[marchio collettivo]]></category>
		<category><![CDATA[marchio d'impresa]]></category>
		<category><![CDATA[parere fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[parere pro veritate]]></category>
		<category><![CDATA[parere tributario]]></category>
		<category><![CDATA[patent box agenzia entrate]]></category>
		<category><![CDATA[tassazione risarcimento contraffazione]]></category>
		<category><![CDATA[tutela legale proprietà intellettuale]]></category>
		<category><![CDATA[tutela marchio registrato]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/finanza-ed-agevolazioni-alle-imprese/tutela-legale-dei-marchi-da-costo-a-bonus-fiscale-con-il-patent-box-detassazione-delle-somme-incassate-a-titolo-di-risarcimento-danni-da-contraffazione-degli-intangible-assets/</guid>

					<description><![CDATA[Guida giuridico-tributaria alle agevolazioni sui beni immateriali “intangible asset” (dal marchio collettivo ai nomi a dominio) ed al regime del Patent Box<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/tutela-legale-dei-marchi-da-costo-a-bonus-fiscale-con-il-patent-box-detassazione-delle-somme-incassate-a-titolo-di-risarcimento-danni-da-contraffazione-degli-intangible-assets/">Tutela legale dei marchi: da costo a bonus fiscale con il Patent Box! Come detassare i risarcimenti da contraffazione?</a> was first posted on Gennaio 20, 2017 at 9:30 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Un&#8217;impresa che necessita di tutelare legalmente il proprio marchio, come potrà conseguire un risparmio lecito d&#8217;imposta sulle somme incassate e titolo di risarcimento danni da contraffazione per evitare che le stesse pesino sul Bilancio?</p>
<p>Come tali entrate potrebbero godere di un vantaggioso bonus fiscale che consente di detassarle?</p>
<h2>Il caso</h2>
<p>Tizio, imprenditore e titolare di un marchio d&#8217;impresa (o di un marchio collettivo), subisce una violazione dei propri diritti a seguito della contraffazione, ad opera di Caio, del proprio Brand, che lo espone sia a grosse perdite economiche, (“diluizione” del marchio, perdita di clientela ecc), che a danni relativi all&#8217;immagine della propria impresa.</p>
<p>Decide quindi di agire in giudizio contro il contraffattore Caio e, vincendo la causa percepisce notevoli somme a titolo risarcitorio dei pregiudizi subiti e delle mancate opportunità di guadagno.</p>
<h2>Quesito</h2>
<p>Tizio deve pagare imposte sulle somme ottenute?  E se si, esiste uno strumento di risparmio lecito d&#8217;imposta che può consentirgli di sottrarsi a tale adempimento fiscale?</p>
<h2></h2>
<h2>La tutela legale della proprietà intellettuale</h2>
<p>Le norme che disciplinano la protezione della proprietà industriale e quindi in primis dei marchi sono:</p>
<p>a) l&#8217;articolo 20 CPI, in base al quale i diritti del titolare del marchio d&#8217;impresa registrato consistono nella facoltà di fare uso esclusivo del marchio, dal quale deriva che la contraffazione consiste nella violazione dell’ambito di protezione conferito dalla registrazione (ratio: protezione dei titolari di diritti anteriore, ma anche dell’affidamento dei consumatori);</p>
<p>b) l&#8217;articolo 125 CPI riguardante il risarcimento del danno e restituzione dei profitti da parte dell&#8217;autore della violazione, ai sensi del quale il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile, tenuto conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno, del titolare del diritto leso, i benefici realizzati dall&#8217;autore della violazione e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione.</p>
<h2></h2>
<h2>Tassabili le indennità risarcitorie relative al lucro cessante, con il regime fiscale ordinario</h2>
<p>L&#8217;articolo 6, comma 2, del TUIR dispone che &#8220;I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti&#8221;.</p>
<p>Questo significa in pratica che le somme percepite a titolo di risarcimento esattamente come nel caso esaminato, sono assogettate a tassazione ai fini delle imposte sui redditi quindi rileveranno fiscalmente ai fini IRPEF e i IRES e saranno assimilate ai redditi della stessa categoria (del comma 1) di quelli sostituiti o andati perduti (in tal caso come redditi diversi o redditi d&#8217;impresa a seconda dei casi).</p>
<p>La tassazione in particolare opera sul “lucro cessante” ovvero su somme che sostituiscono mancati guadagni &#8211; redditi, sia presenti che futuri, di chi li percepisce, che rappresenta nel caso esaminato buona parte del quantum risarcitorio ottenuto da Tizio, vittima della contraffazione (tutti gli incassi che avrebbe potuto ottenere e che invece ha perso a causa della condotta illecita del contraffattore).</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Il Patent Box sottrae alla tassazione le somme risarcitorie rendendole deducibili: ecco il rimedio!</h2>
<p>L&#8217;articolo 7 comma 4 del decreto attuativo del Patent Box italiano (articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n°190 come modificato dal decreto-legge 24 gennaio 2015, n°3, convertito con legge 24 marzo 2015, n°33) consente di detassare anche le indennità del caso analizzato.</p>
<p>Infatti tale norma fa rientrare nell&#8217;area applicativa dell&#8217;opzione come redditi “da utilizzo” anche le somme ottenute a titolo di risarcimento per violazione dei diritti sui beni immateriali (oltre alle somme a titolo di restituzione dell&#8217;utile a titolo di responsabilità contrattuale o extracontrattuale. Per inadempimento di contratti aventi ad oggetto gli stessi).</p>
<p>I pratica, tali somme vengono computate come componenti reddituali positive ai fini del calcolo del reddito agevolabile con il Patent Box, sul quale opererà uno sgravio fiscale con aliquota del 50% a decorrere dal 2017, come anche precisato dalla circolare 11 E 7/04/2016 dell&#8217;Agenzia delle Entrate.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>La tutela legale della proprietà intellettuale come obiettivo da raggiungere</h2>
<p>Quindi, con il Patent Box, opzione fiscale agevolativa dei redditi prodotti dall&#8217;utilizzo e dalla cessione della proprietà intellettuale, introdotto dall&#8217;articolo 1 L. 190/2014, la tutela giuridica e processuale degli asset immateriali i quali rappresentano un fulcro insostituibile e carburante strategico per l&#8217;innovazione, successo e creatività delle imprese, non costituirà più un costo ma un obiettivo da raggiungere. Il motivo è piuttosto semplice: questa opzione (che dal 2017 va comunicata in Unico) consente di detassare le somme incassate da chi ha subito danni per la violazione della proprietà intellettuale come espressamente confermato dall&#8217;Agenzia delle Entrate con la circolare n°11/E del 7/04/2016.</p>
<h2>Soluzione</h2>
<p>Tizio, beneficiario del risarcimento da contraffazione, per conseguire un notevole risparmio fiscale potrà esercitare l’opzione Patent Box che gli consentirà anche di innovare la propria impresa, incrementando esponenzialmente i propri guadagni e dimezzando le imposte dovute!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Se desiderate proteggere la vostra proprietà intellettuale, investire nella creazione e sviluppo di un nuovo brand registrando un marchio d’impresa o collettivo, e ottenere i preziosi bonus fiscali del Patent Box, vi forniremo assistenza fiscale/legale specializzata in tutta serenità e con la massima cortesia ed efficienza!</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/tutela-legale-dei-marchi-da-costo-a-bonus-fiscale-con-il-patent-box-detassazione-delle-somme-incassate-a-titolo-di-risarcimento-danni-da-contraffazione-degli-intangible-assets/">Tutela legale dei marchi: da costo a bonus fiscale con il Patent Box! Come detassare i risarcimenti da contraffazione?</a> was first posted on Gennaio 20, 2017 at 9:30 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Patent Box 2017: come si calcola il bonus fiscale per detassare royalty e plusvalenze sulla proprietà intellettuale</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/patent-box-per-i-titolari-di-reddito-dimpresa-bonus-fiscale-con-abbattimento-delle-imposte-fino-al-100-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2016 11:08:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[COSTI DEDUCIBILI ED IVA DETRAIBILE]]></category>
		<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto Europeo - Comunitario]]></category>
		<category><![CDATA[Guida e Vademecum Fiscale Tributaria]]></category>
		<category><![CDATA[Legge di stabilita 2015]]></category>
		<category><![CDATA[MARCHIO DI IMPRESA E COLLETTIVO]]></category>
		<category><![CDATA[PATENT BOX]]></category>
		<category><![CDATA[Proprietà Intellettuale]]></category>
		<category><![CDATA[ROYALTY]]></category>
		<category><![CDATA[START-UP INNOVATIVA]]></category>
		<category><![CDATA[nexus ratio]]></category>
		<category><![CDATA[parere fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[parere pro veritate]]></category>
		<category><![CDATA[parere tributario]]></category>
		<category><![CDATA[patent box 2017]]></category>
		<category><![CDATA[patent box agenzia entrate]]></category>
		<category><![CDATA[patent box calcolo]]></category>
		<category><![CDATA[patent box come funziona]]></category>
		<category><![CDATA[patent box cos'è]]></category>
		<category><![CDATA[patent box marchi]]></category>
		<category><![CDATA[patent box scadenza]]></category>
		<category><![CDATA[pianificazione fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[plusvalenze]]></category>
		<category><![CDATA[proprietà intellettuale]]></category>
		<category><![CDATA[research &amp]]></category>
		<category><![CDATA[royalties]]></category>
		<category><![CDATA[startup innovative]]></category>
		<category><![CDATA[titolari redditi d'impresa]]></category>
		<category><![CDATA[uplift]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/guida-e-vademecum-fiscale-tributaria/patent-box-per-i-titolari-di-reddito-dimpresa-bonus-fiscale-con-abbattimento-delle-imposte-fino-al-100-2/</guid>

					<description><![CDATA[Guida giuridico-tributaria alle agevolazioni sui beni immateriali “intangible asset” (dal marchio collettivo ai nomi a dominio) ed al regime del Patent Box<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/patent-box-per-i-titolari-di-reddito-dimpresa-bonus-fiscale-con-abbattimento-delle-imposte-fino-al-100-2/">Patent Box 2017: come si calcola il bonus fiscale per detassare royalty e plusvalenze sulla proprietà intellettuale</a> was first posted on Dicembre 21, 2016 at 12:08 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il “Patent Box” è un  regime opzionale di tassazione fiscale introdotto dalla Legge di Stabilità 2015, che punta a rilanciare la produttività del Paese, valorizzando i cosiddetti asset intangibili, tipici di un’economia avanzata e rendendo il mercato nazionale maggiormente attrattivo per gli investitori esteri. Esso consente di escludere dalla base imponibile una quota o tutto il reddito generato dall&#8217;utilizzo diretto o indiretto della proprietà intellettuale: in altri termini è la  detassazione dei redditi derivanti da marchi, brevetti e diritti di PI.  Con questa guida pratica illustriamo come funziona, come si calcola e quanto i titolari di reddito d&#8217;impresa potranno risparmiare sul Fisco. </p>
<p>
</p>
<p>Come funziona il “Patent box” e quali vantaggi produce? </p>
<p>Il “Patent Box”, regime opzionale di tassazione fiscale introdotto dall’articolo 1, commi 37-43 della Legge 23 dicembre 2014 n°190 (Legge di Stabilità) e modificato dall&#8217;“Investment Compact” 2015, è uno strategico strumento di politica industriale, che punta a rilanciare la produttività del Paese, valorizzando i cosiddetti “asset intangibili”, tipici di un’economia avanzata e rendendo il mercato nazionale maggiormente attrattivo per gli investitori esteri. </p>
<p>Esso consente di escludere dalla base imponibile una quota o tutto il reddito generato dall&#8217;utilizzo diretto o indiretto della proprietà intellettuale (PI): in altri termini è la detassazione dei redditi derivanti da marchi, brevetti e diritti di PI. </p>
<p>Nel dettaglio, i beni agevolabili con il Patent box sono le opere dell’ingegno, i software protetti da copyright, i brevetti industriali, i marchi d&#8217;impresa compreso il marchio collettivo, i disegni e modelli giuridicamente tutelati e il know how. </p>
<p>Chi può optare per il “Patent Box”? </p>
<p>L&#8217;agevolazione riguarda i soggetti titolari di reddito di impresa, aventi diritto allo sfruttamento economico del marchio (o di altro asset immateriale incluso nell&#8217;agevolazione), a prescindere dalla forma giuridica (società di capitali e di persone, ditte individuali, enti pubblici e privati diversi dalle società), dalla dimensione, dal regime contabile e dal titolo giuridico in base al quale avviene lo sfruttamento (proprietà o licenza) e a condizione che investano in attività di ricerca e sviluppo. </p>
<p>L’agevolazione è estesa anche ai soggetti non residenti, purché questi siano stabili in paesi con i quali è in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni fiscali sia effettivo. </p>
<p>I vantaggi del Patent Box sono:</p>
<p>    la detassazione (del 30% nel 2015, del 40% nel 2016 e del 50% dal 2017) delle royalties derivanti dalla concessione in licenza dei beni immateriali quali i marchi (espressamente compreso il marchio collettivo) brevetti, know how, prodotti da attività di ricerca e sviluppo (comma 42-ter dell’articolo 1 della legge 190/2014);<br />
    la detassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione degli intangible asset, a condizione che il 90% sia reinvestito entro il secondo periodo d&#8217;imposta successivo nello sviluppo di un altro brand o proprietà intellettuale;<br />
    la continuità fiscale nelle operazioni straordinarie (fusioni, scissioni e conferimenti di azienda) cioè il trasferimento automatico delle agevolazioni fiscali dell&#8217;opzione esercitata dal dante causa (società incorporata, società scissa e società conferente) in capo al soggetto avente causa (cioè società incorporante, società beneficiaria e società conferitaria), sia per il computo degli anni di durata dell&#8217;opzione, sia in relazione alla natura e all&#8217;anzianità dei costi da indicare nel rapporto tra costi qualificati e complessivi;<br />
    la cumulabilità dei benefits del Patent Box con quelli del credito d&#8217;imposta “ricerca e sviluppo”, a prescindere dalle dimensioni dell&#8217;impresa. </p>
<p>Misuriamo il risparmio d&#8217;imposta del Patent Box! </p>
<p>Se si decide di presentare domanda di Patent Box quindi, l&#8217;impresa assisterà all&#8217;abbattimento di quasi la metà rispetto al regime ordinario, della tassazione delle royalties. </p>
<p>Questo tipo di redditi, normalmente tassati al 31,4%, sconteranno in pratica una tassazione al 16% sempre a condizione che l&#8217;opzione fiscale venga esercitata correttamente e in conformità ai requisiti di legge. </p>
<p>Considerando l&#8217;aliquota applicabile nel 2017, la quota di reddito agevolabile non concorrerà a formare il reddito d’impresa per il 50 per cento del relativo ammontare, con il risultato di fatto di una tassazione ai fini IRES del bene immateriale con aliquota pari alla metà di quella ordinaria e, quindi, pari al 12% (tenendo conto della riduzione dell’aliquota IRES al 24% prevista dalla legge di Stabilità 2016 a decorrere dal periodo di imposta 2017)</p>
<p>Nel caso di cessione invece, le imprese vedranno azzerata la tassazione fiscale delle plusvalenze. </p>
<p>Continua il debutto dello delle PMI e delle Startup innovative: via all&#8217;opzione agevolata anche dopo il 30 giugno 2016</p>
<p>Quanto alla presunta scadenza del 30 giugno sui marchi e brevetti, il Governo, attuando un cambio di rotta, ha deciso di prorogare la validità del bonus fiscale del Patent Box su queste due categorie di beni immateriali, dato l&#8217;enorme spessore strategico degli stessi nello scenario economico, in primis nel food e nella moda. </p>
<p>Il superamento di tale limite temporale deriva dalla differenza tra il Patent Box OCSE, molto legato ad aspetti tecnici e tecnologici dell’impresa e il Patent Box Italiano che valorizza, in una prospettiva di maggiore ampiezza ed elasticità, gli aspetti intangibili ma super vitali dell’azienda e connessi principalmente al profilo estetico, commerciale e culturale. </p>
<p>Il Patent Box ha infatti riscontrato un incredibile successo in termini di adesione che ha toccato già nel corso del primo anno (2015), 3500 richieste di accesso, determinando il debutto sul mercato soprattutto delle piccole e medie imprese e delle startup innovative. </p>
<p>Le attività di Search &amp; Innovation possono essere sia svolte internamente che commissionate a società indipendenti, comprese startup innovative, oppure a Università, Enti di ricerca pubblici o privati e organismi equiparati, per mezzo della stipula di specifico contratto di ricerca. </p>
<p>L’opzione ha una durata di 5 anni, è irrevocabile ed è rinnovabile. </p>
<p>Attenzione: Tale opzione fiscale agevolativa prevista per gli intangible assets, se applicata al marchio collettivo è in grado di produrre vantaggi straordinari che non sono noti a tutti: per scoprirlo leggete subito la <a href="http://www. Networkfiscale. Com/Backoffice/News/marchio-collettivo-con-opzione-patent-box-come-guadagnare-innovando-la-vostra-impresa-grazie-ad-imposte-super-ridotte-1">divulgazione dedicata al marchio collettivo con opzione Patent Box</a>! 
</p>
<p>Quali sono gli obiettivi perseguiti dal Patent box? </p>
<p>Le finalità sulle quali punta il Patent Box sono:</p>
<p>    incentivare l&#8217;attività research &amp; innovation da parte delle imprese italiane anche sul mercato internazionale riducendone il carico fiscale fino al 100%;<br />
    abbattere l’elusione fiscale generata dalla pratica di delocalizzazione dei brevetti e marchi in paesi con minore carico fiscale;<br />
    l&#8217;estensione dell&#8217;agevolazione anche ai marchi tutelati in qualsiasi paese estero, in base alle norme vigenti e agli accordi internazionali;<br />
    un’ulteriore utilità del patent box riferibile al medio-lungo periodo sarà l&#8217;implementazione della tutela del “Made in Italy”, consentendo di evolversi nella lotta alla contraffazione in qualunque settore. </p>
<p>Come si calcola il Patent Box? </p>
<p>Gli elementi da considerare per il calcolo del Patent box sono, conformemente alla Circolare Agenzia delle Entrate n°11/E del 7/04/2016:</p>
<p>A) il reddito derivante dallo sfruttamento del bene cioè il reddito agevolabile “RPI”, coincidente:</p>
<p>    nel caso di utilizzo diretto del bene immateriale, con il “contributo economico” apportato dall&#8217; “intangible asset” al reddito complessivo, determinabile tramite procedura di “ruling” con l&#8217;agenzia delle entrate;<br />
    nel caso di utilizzo indiretto, con i canoni di concessione del bene immateriale, al netto dei costi fiscalmente rilevanti diretti ed indiretti ad esso connessi di competenza del periodo di imposta;</p>
<p>B) il Coefficiente, abbreviato come “coeff”, corrispondente al cosiddetto “nexus ratio”, dato dal rapporto tra costi qualificati cioè quelli sostenuti (direttamente o indirettamente) dall’impresa nell’attività di ricerca e sviluppo del bene immateriale ed i costi complessivi ossia i costi totali per produrre tale beni (costituiti dalla somma delle spese qualificate, dei costi di acquisizione dei beni immateriali e delle spese di ricerca fatturate dalle parti correlate);</p>
<p>C) la quota di reddito agevolabile derivante dal prodotto tra reddito agevolabile e il nexus ratio “RA”=RPI x coeff;</p>
<p>D) la percentuale da applicare al RA, predeterminata secondo un criterio modulare: (30% nel 2015) 40% nel 2016 e 50% nel 2017. </p>
<p>La formula complessiva quindi è la seguente:</p>
<p>{RPI x [(costi qualificati + eventuale uplift nel massimo del 30%)/costi complessivi]} x 40% (50% nel 2017) = reddito agevolato da portare in deduzione che, a decorrere dal 2017, determinerà una variazione in diminuzione IRES /IRAP in Unico. In fase transitoria infatti la pratica è gestita conformemente al provvedimento ADE. </p>
<p>Le spese qualificate possono essere incrementate fino al 30%, limite massimo detto uplift, nel caso in cui si verifichi un&#8217;eccedenza dei costi complessivi sulle spese qualificate di ricerca. </p>
<p>A decorrere dal 2018, il reddito agevolabile verrà definito per ciascun bene immateriale. Ciò, al fine di concedere alle organizzazioni aziendali interne, il tempo utile per procurarsi i sistemi adeguati volti ad individuare e documentare i vari costi e i ricavi (criterio “tracking and tracing”). </p>
<p>Nell’elenco delle spese ammesse dal Patent Box rientrano anche quelle dedicate al marketing e a tutte quelle attività di promozione e comunicazione (quindi anche i costi per le campagne pubblicitarie) che rileveranno come costi qualificati ai fini del “Nexus Ratio”, nonché quelli investiti per la protezione della proprietà intellettuale. </p>
<p>NB Occorre in questa sede precisare che, ferma restando la condizione rappresentata dallo svolgimento di effettive e documentabili attività di R&amp;S, non è necessario che le attività di R&amp;S, relative a un determinato intangible asset, siano state poste in essere nel periodo di imposta in cui si fruisce dell’agevolazione dei redditi scaturenti da quel bene, essendo sufficiente che siano state compiute nei periodi di imposta precedenti.  E’ invece fondamentale che vi sia un collegamento diretto tra le attività di R&amp;S e l&#8217;asset intangibile . Non è rilevante il luogo di svolgimento di dette attività, che può essere collocato anche fuori dall’Italia. </p>
<p>Per usufruire dei bonus fiscali del “Patent Box” con un tax saving fino al 100%, occorre effettuare un’analisi preliminare circa la fattibilità e convenienza dell&#8217;opzione agevolativa nel caso specifico e quindi valutare la redditività degli asset immateriali della propria impresa, al fine di verificarne l&#8217;efficienza sotto il duplice profilo industriale e commerciale. </p>
<p>Per attivare i bonus fiscali del Patent Box, per ricevere assistenza tributaria specializzata sugli intangible assets e attuare con successo la vostra progettualità d&#8217;impresa,  </p>
<p>contattateci subito  al NUMERO VERDE 800192752! </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/patent-box-per-i-titolari-di-reddito-dimpresa-bonus-fiscale-con-abbattimento-delle-imposte-fino-al-100-2/">Patent Box 2017: come si calcola il bonus fiscale per detassare royalty e plusvalenze sulla proprietà intellettuale</a> was first posted on Dicembre 21, 2016 at 12:08 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
