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	<title>participation exemption esenzione fiscale delle pl | Commercialista.it</title>
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	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
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	<title>participation exemption esenzione fiscale delle pl | Commercialista.it</title>
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	<item>
		<title>Partecipation exemption (PEX) : chi può ottenere la detassazione delle plusvalenze da cessione di partecipazioni, in quali casi e a quali condizioni?</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/partecipation-exemption-pex-chi-pu242-ottenere-la-detassazione-delle-plusvalenze-da-cessione-di-partecipazioni-in-quali-casi-e-a-quali-condizioni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Mar 2017 08:00:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI]]></category>
		<category><![CDATA[Detrazioni ed Incentivi Fiscali]]></category>
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					<description><![CDATA[Guida pratica alla Participation Exemption (PEX)  2017<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/partecipation-exemption-pex-chi-pu242-ottenere-la-detassazione-delle-plusvalenze-da-cessione-di-partecipazioni-in-quali-casi-e-a-quali-condizioni/">Partecipation exemption (PEX) : chi può ottenere la detassazione delle plusvalenze da cessione di partecipazioni, in quali casi e a quali condizioni?</a> was first posted on Marzo 29, 2017 at 10:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La participation exemption è quello strumento tecnico di coordinamento del livello di tassazione della società con quello dei soci che consente in sintesi, evitando la doppia tassazione,  di ridurre il prelievo fiscale sulle plusvalenze da cessione di partecipazioni societarie, per i soggetti IRES,  al 5%.  Vediamo più da vicino come funziona, a quali operazioni è applicabile ed quali sono i requisiti necessari ad attivarla. </p>
<p>Cos’è la PEX  </p>
<p>La &#8220;partecipation exemption&#8221; (abbreviata in Pex) ex art 87 TUIR  è quello strumento tecnico  di coordinamento  della  tassazione delle società con quella dei soci, al fine precipuo di  evitare duplicazioni di imposta sulla  medesima capacità economica (in sintesi, due livelli di tassazione in un unico flusso economico)  Questo sistema riguarda:</p>
<p>    redditi di periodo, cioè utili per la società e successivamente dividendi per i soci;<br />
     le plusvalenze e minusvalenze su partecipazioni societarie. </p>
<p>Ratio</p>
<p>    Tassazione di tipo definitivo sulle società partecipate dove si è prodotta la materia imponibile;<br />
    evitare la doppia imposizione (anche se soltanto parzialmente) degli utili già conseguiti o conseguibili che dovranno essere tassati in via definitiva presso la società che li ha prodotti, incorporati nella plusvalenza ceduta. </p>
<p>NB La cessione di partecipazioni societarie diventa quindi una delle procedure fiscalmente più favorevoli per trasferire complessi aziendali se vengono rispettati i parametri previsti dall’articolo 87 del DPR n. 917/86. </p>
<p> Come funziona</p>
<p>    In pratica, i dividendi vengono parzialmente esclusi dal reddito del percettore, rilevando invece  l’imposizione fiscale sulle società eroganti. La tassazione sarà  maggiore nelle ipotesi di attribuzione degli stessi  a persone fisiche, imprese individuali e società di persone, per definizione &#8220;beneficiari finali&#8221; del reddito. Le plusvalenze relative  ad azioni o quote di partecipazioni in società ed enti, escluse le società semplici e gli enti alle stesse equiparate, sebbene siano ricavi che concorrono alla formazione del risultato di esercizio,  sono rese quasi interamente  non imponibili   e le minusvalenze non deducibili  quindi entrambe sono oggetto di una “sterilizzazione” fiscale,  originando  una variazione positiva o negativa in dichiarazione dei redditi che non dà luogo ad altre conseguenze.  Le perdite delle società controllate potranno essere riconosciute solo attraverso il consolidato fiscale. </p>
<p>Aliquote di esenzione <br />
In particolare, il regime PEX prevede diverse aliquote di esenzione fiscale delle plusvalenze in funzione del soggetto che detiene la partecipazione nell’impresa:</p>
<p>    aliquota di esenzione del 95% delle plusvalenze per i soggetti IRES; <br />
    aliquota di esenzione del 50,28% delle plusvalenze per i soggetti IRPEF. </p>
<p>Esempio: le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni che rientrano nel regime della “participation exemption o pex”, saranno  imponibili solo per il 5% del loro ammontare. </p>
<p>Chi può attivarla? </p>
<p>I soggetti che possono fruire del regime di esenzione fiscale delle plusvalenze sono i contribuenti per i quali la plusvalenza costituisce una componente del reddito d’impresa (e non un reddito diverso di natura finanziaria) </p>
<p>Nel dettaglio possono avvalersi del regime PEX i seguenti soggetti:</p>
<p>    società di capitali;<br />
    società cooperative e di mutua assicurazione;<br />
    enti commerciali e non commerciali, limitatamente alle partecipazioni «detenute in regime di reddito d’impresa», ivi compresi i consorzi e le associazioni non riconosciute;<br />
    società di persone ed enti equiparati;<br />
    società ed enti non residenti con stabile organizzazione  in Italia. </p>
<p>A quali operazioni si applica? </p>
<p>    Plusvalenze da cessione  su titoli;<br />
    plusvalenze da cessione  su partecipazioni al capitale sociale o al patrimonio;<br />
    plusvalenze da cessione  su partecipazioni societarie;<br />
    plusvalenze da cessione  su strumenti finanziari simili alle azioni;<br />
    contratti di cointeressenza con apporto diverso da opere o servizi;<br />
    contratti di associazione in partecipazione;<br />
    conferimento di partecipazioni ;<br />
    permuta di partecipazioni ;<br />
    scambio di azioni;<br />
    trasferimento all&#8217;estero della sede o della residenza della società partecipante, salvo che i componenti dell&#8217;azienda o il complesso aziendale non siano confluiti in una stabile organizzazione presente nel territorio dello Stato. </p>
<p>Quali sono i requisiti di accesso? </p>
<p>A) La partecipazione deve essere posseduta ininterrottamente da almeno 12 mesi, considerando come cedute per prime le azioni o quote acquistate in data più recente (c. D. Metodo LIFO);</p>
<p>B) la partecipazione deve essere classificata tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio del periodo del possesso, essendo irrilevanti eventuali riclassificazioni della partecipazione nell’attivo circolante poste in essere in esercizi successivi;</p>
<p>C) residenza fiscale della società partecipata in uno Stato o territorio diverso da quelli a regime fiscale privilegiato (cd black list) o, alternativamente, deve essere dimostrato, attraverso l’istituto dell’interpello, ex articolo 11 della Legge n. 212/2000, che dal possesso di partecipazioni,  non sia stato conseguito l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori citati. </p>
<p>D) esercizio da parte della società partecipata di un’impresa commerciale  ex art 55 TUIR eccetto per  le partecipazioni in società i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati. Tale requisito che deve essere effettivo e non solo potenziale,  deve sussistere, analogamente a quello di cui al punto precedente, ininterrottamente, al momento del realizzo, almeno dall’inizio del terzo periodo d’imposta anteriore al realizzo stesso. </p>
<p>NB per la PEX  vale il principio della competenza</p>
<p>Attenzione : un aspetto favorevole della disciplina italiana relativa all’esenzione dall’imponibilità della cessione di partecipazioni, consiste nella mancata previsione di una partecipazione minima. </p>
<p>
</p>
<p>Per attivare la partecipation exemption, pianificare le operazioni di cessione di partecipazioni societarie  e ricevere serenamente  assistenza fiscale-tributaria,</p>
<p> non esitate a contattarci al numero verde 800. 19. 27. 52.! </p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/partecipation-exemption-pex-chi-pu242-ottenere-la-detassazione-delle-plusvalenze-da-cessione-di-partecipazioni-in-quali-casi-e-a-quali-condizioni/">Partecipation exemption (PEX) : chi può ottenere la detassazione delle plusvalenze da cessione di partecipazioni, in quali casi e a quali condizioni?</a> was first posted on Marzo 29, 2017 at 10:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tassazione nel conferimento di azienda: istruzioni pratiche e  clausole da inserire nel contratto per cautelarsi da avvisi di accertamento dell&#8217;agenzia delle Entrate.</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/la-nuova-tassazione-del-conferimento-di-azienda-le-istruzioni-pratiche-e-le-clausole-da-inserire-nel-contratto-per-cautelarsi-da-avvisi-di-accertamento-dellagenzia-delle-entrate/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Mar 2017 12:39:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ADEMPIMENTI FISCALI]]></category>
		<category><![CDATA[AFFRANCAMENTO]]></category>
		<category><![CDATA[Conferimento ramo di azienda aspetti fiscali (imposte dirette ed indirette) e giuridici]]></category>
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					<description><![CDATA[Guida giuridico – fiscale al conferimento di azienda e ramo di azienda  2017<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/la-nuova-tassazione-del-conferimento-di-azienda-le-istruzioni-pratiche-e-le-clausole-da-inserire-nel-contratto-per-cautelarsi-da-avvisi-di-accertamento-dellagenzia-delle-entrate/">Tassazione nel conferimento di azienda: istruzioni pratiche e  clausole da inserire nel contratto per cautelarsi da avvisi di accertamento dell&#8217;agenzia delle Entrate.</a> was first posted on Marzo 24, 2017 at 1:39 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p> Mediante un conferimento d&#8217;azienda si ottiene in sostanza lo stesso effetto della cessione, cioè il “passaggio” di un determinato complesso organizzato di beni e risorse umane da un soggetto ad un altro , conseguendo a differenza della seconda, un notevole risparmio d&#8217;imposta. Ecco una breve guida operativa sul regime fiscale applicabile, contenente le istruzioni pratiche essenziali e i consigli per le clausole da inserire al fine di tutelarsi da avvisi di accertamento dall&#8217;Agenzia delle Entrate.   </p>
<p> Mediante un conferimento d&#8217;azienda si ottiene in sostanza lo stesso effetto della cessione, cioè il “passaggio” di un determinato complesso organizzato di beni e risorse umane da un soggetto ad un altro , conseguendo a differenza della seconda, un notevole risparmio d&#8217;imposta. </p>
<p> Questo accade perché il loro trattamento fiscale è differente:</p>
<p> il conferimento è un&#8217;operazione fiscalmente neutra;</p>
<p> la cessione dà luogo ad una plusvalenza (in caso di prezzo di cessione dell&#8217;azienda superiore al suo valore contabile,) oppure ad una minusvalenza (in caso contrario)</p>
<p> Principi fiscali applicabili al conferimento</p>
<p> La disciplina fiscale dell’operazione è stata modificata dal comma 46 dell’articolo 1 della Legge n. 244/07, che  ha previsto in particolare  la soppressione dello speciale regime di imponibilità a valori contabili, di cui all’articolo 175 del Tuir definito “a salti chiusi” ora limitato ai conferimenti di partecipazioni di controllo e di collegamento. </p>
<p> La disciplina fiscale del conferimento di azienda, ai fini delle imposte sui redditi, è contenuta nell’articolo 176 del Tuir, il quale prevede :</p>
<p> il regime obbligatorio di neutralità fiscale altresì definito regime di “doppia sospensione di imposta”;</p>
<p> a)  per il dante causa (conferente) quindi non si genera alcuna plusvalenza imponibile o minusvalenza deducibile a condizione che soggetto conferente ed il soggetto conferitario siano imprese commerciali e che  il soggetto conferente assuma quale valore della partecipazione ricevuta l’ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell’azienda conferita ; inoltre in caso di vendita dopo un anno, si può applicare il regime della Participation Exemption (PEX). </p>
<p> b) per l&#8217;avente causa (conferitario) che deve essere soggetto IRES, il quale subentra nella posizione del conferente, in relazione agli elementi dell’attivo e del passivo dell’azienda conferita; realizza la continuità dei valori fiscalmente riconosciuti degli elementi dell’attivo e del passivo dell’azienda conferita. </p>
<p> possibilità di riallineare i valori per la conferitaria affrancandoli con un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap , (riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio relativi all’azienda ricevuta). Tale opzione potrà essere esercitata:</p>
<p> Istruzioni  pratiche in sintesi: </p>
<p> necessità di perizia giurata;</p>
<p> regime fiscale ex art. 176 Tuir</p>
<p> dall’1/1/08 è obbligatorio il  conferimento neutrale salve alcune eccezioni; </p>
<p> possibilità del conferitario di affrancare i plusvalori con il pagamento di un’imposta sostitutiva; </p>
<p> possibile beneficio di cessione in esenzione di imposta della partecipazione ricevuta a seguito del conferimento. </p>
<p> Clausole per cautelarsi dagli avvisi di accertamento </p>
<p> Le eventuali verifiche fiscali effettuate nei confronti del conferente posteriormente all&#8217;operazione straordianria e riguardanti periodi d’imposta anteriori alla stessa, aventi per oggetto il costo fiscale dei beni dell’azienda conferiti, avranno inevitabilmente ripercussioni fiscali anche rispetto al conferitario il quale è subentrato totalmente  nella posizione del conferente. </p>
<p> Per prevenire tali conseguenze fiscali nei confronti dell&#8217;avente causa, è consigliabile inserire nell&#8217;atto di conferimento tali clausole:</p>
<p> il dante causa deve notificare tempestivamente al conferitario eventuali avvisi di accertamento aventi per oggetto l’azienda conferita;</p>
<p> il dante causa si obbliga a corrispondere al conferitario una determinata penale a titolo di indennizzo nel caso di contestazione di determinati costi da parte dell’Amministrazione Finanziaria;</p>
<p> il potere per il dante causa di nominare i consulenti fiscali nel caso in cui si instauri un contenzioso. </p>
<p> NB non è considerato elusivo, ai fini delle imposte dirette, il conferimento di azienda e la successiva cessione delle partecipazioni effettuate in regime PEX. </p>
</p>
<p> Per pianificare le vostre operazioni di conferimento di azienda o di ramo di azienda, per ricevere passo passo assistenza contrattuale oppure un parere spot,  ed essere supportati con serenità in tutti gli aspetti fiscali/tributari,</p>
<p> contattateci subito al numero verde 800. 19. 27. 52! </p>
<p></p>
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