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	<title>parere penale &#8211; Commercialista.it</title>
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	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
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	<title>parere penale &#8211; Commercialista.it</title>
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	<item>
		<title>Foglio di via obbligatorio nei confronti di Escort extracomunitaria. Può essere mandata via dall&#8217;Italia?</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/e-legittimo-il-foglio-di-via-obbligatorio-nei-confronti-di-una-escort-extracomunitaria-pu242-cio232-essere-mandata-via-dallitalia-per-il-solo-fatto-di-esercitare-attivit224-di-meretricio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Mar 2017 21:40:33 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[art. 2 del D. Lgs 159/2011]]></category>
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		<category><![CDATA[sentenza Tribunale Frosinone n. 3074/16]]></category>
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					<description><![CDATA[Guida giuridico-fiscale Escort/prostitute/accompagnatrici L'attività di meretricio sotto il profilo tributario, civile e penale<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/e-legittimo-il-foglio-di-via-obbligatorio-nei-confronti-di-una-escort-extracomunitaria-pu242-cio232-essere-mandata-via-dallitalia-per-il-solo-fatto-di-esercitare-attivit224-di-meretricio/">Foglio di via obbligatorio nei confronti di Escort extracomunitaria. Può essere mandata via dall&#8217;Italia?</a> was first posted on Marzo 1, 2017 at 10:40 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>è legittimo il foglio di via ex articolo 2 del decreto legislativo 159/2011 emesso nei confronti della Escort extracomunitaria, solo perché esercita attività di prostituzione? In altri termini può considerarsi l&#8217;attività di meretricio attività pericolosa se prestata da soggetti stranieri?  Ecco cosa ha statuito il Tribunale di Frosinone in merito. </p>
<p>
</p>
<p>è illegittimo il foglio di via ex decreto legislativo 159/2011 emesso nei confronti della Escort extracomunitaria, solo perché esercita attività di prostituzione: il sesso a pagamento, infatti, oltre a non essere vietato in Italia, a non costituire reato se collocato al di fuori delle fattispecie penalmente rilevanti come quelle di sfruttamento, favoreggiamento della prostituzione o esercizio di casa di prostituzione, non si può neanche considerare attività pericolosa e quindipresupposto per l&#8217;applicazione delle misure di prevenzione amministrative.  </p>
<p>Dunque, il Questore non potrà emettere nei confronti di una prostituta straniera il foglio di via articolo 2 del D. Lgs. 159/2011. è quanto statuito dal Tribunale di Frosinone con una recente sentenza del 2016. Vediamo in sintesi perché. </p>
<p>Nei confronti di chi può essere adottato il foglio di via? </p>
<p>L&#8217;articolo 1 del citato Decreto, identifica tre categorie di soggetti cui possono essere applicati i provvedimenti di prevenzione:</p>
<p>a) coloro che sono abitualmente dediti a traffici delittuosi;</p>
<p>b) coloro che vivono abitualmente, almeno in parte, con i proventi di attività delittuosa;</p>
<p>c) coloro che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica. </p>
<p>Rispetto a tali soggetti, ove pericolosi per la sicurezza pubblica, la legge consente al Questore di emettere il cosiddetto foglio di via obbligatorio, al fine di farli rientrare nei luoghi di residenza, inibendo di ritornare nei luoghi dai quali sono stati allontanati, senza preventiva autorizzazione ovvero per un periodo non superiore a tre anni pena l&#8217;integrazione di reato</p>
<p>Ratio dell&#8217;esclusione della misura di prevenzione nel caso di specie: la prostituzione in sé non si può considerare un’attività che mette in pericolo la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica dunque non può essere posta a fondamento delle misure di prevenzione.  Ne consegue che sarà illegittima l’emissione del foglio di via obbligatorio nei confronti di chi svolge tale attività. </p>
<p>Il Tribunale ha pertanto disapplicato il provvedimento del Questore motivato solo con l’esercizio della prostituzione da parte dell’imputata e ha assolto la stessa dal supposto reato contestatole di inosservanza della predetta misura di prevenzione adottata. </p>
<p>
</p>
<p>Per ricevere assistenza legale o consulenza tributaria,</p>
<p>contattateci subito al NUMERO VERDE 800. 19. 27. 52</p>
<p> </p>
<p></p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/e-legittimo-il-foglio-di-via-obbligatorio-nei-confronti-di-una-escort-extracomunitaria-pu242-cio232-essere-mandata-via-dallitalia-per-il-solo-fatto-di-esercitare-attivit224-di-meretricio/">Foglio di via obbligatorio nei confronti di Escort extracomunitaria. Può essere mandata via dall&#8217;Italia?</a> was first posted on Marzo 1, 2017 at 10:40 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quando la prostituzione è un “contratto di schiavitù”: il consenso della Escort-vittima esclude il reato ?</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/quando-la-prostituzione-232-un-contratto-di-schiavit249-il-consenso-della-escort-vittima-esclude-il-reato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Mar 2017 14:35:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
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					<description><![CDATA[Guida giuridico-fiscale Escort/prostitute/accompagnatrici. L'attività di meretricio sotto il profilo tributario, civile e penale<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/quando-la-prostituzione-232-un-contratto-di-schiavit249-il-consenso-della-escort-vittima-esclude-il-reato/">Quando la prostituzione è un “contratto di schiavitù”: il consenso della Escort-vittima esclude il reato ?</a> was first posted on Marzo 1, 2017 at 3:35 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Nel caso in cui venga stipulato tra due soggetti un contratto di schiavitù di una Escort, l&#8217;eventuale consenso della donna, giustificherebbe penalmente i comportamenti pattuiti?  In altri termini, gli stipulanti andrebbero lo stesso in galera?  Il caso pratico sul quale si è pronunciata la Corte d&#8217;Assise.  </p>
<p>
</p>
<p>Atti dispositivi del proprio corpo contrari al buon costume ex articolo 5 del codice civile</p>
<p>L&#8217;articolo 5 del codice civile si riferisce all&#8217;attività dispositiva che un soggetto può svolgere con riferimento a parti del proprio corpo, vietando anche gli atti contrari al buon costume. Secondo la dottrina prevalente i limiti imposti da tale articolo sarebbero applicabili oltre agli atti stricto sensu materiali riguardanti la dimensione fisica, anche quelli dispositivi di diritti della personalità che toccano la sfera psico-emotiva. Inoltre l&#8217;operatività di tale norma sarebbe estensibile anche ai negozi giuridici, considerato che gli atti giuridici sono una sotto-categoria dei fatti umani. </p>
<p>Il contratto di schiavitù</p>
<p>Un caso pratico nel quale l&#8217;accordo contrattuale ha ad oggetto un contenuto analogo a quello vietato ex articolo 5 c. C.  è il contratto di schiavitù, speculare al reato disegnato dall&#8217;art 600 c. P.  la cui ratio incriminatrice si identifica nella tutela della persona umana intesa come persona individuale. </p>
<p>Il caso</p>
<p>Una vicenda analoga è stata sottoposta al vaglio della Corte d&#8217;Assise di Trento la quale si è espressa con una importante sentenza, in merito ai principi civilistici e penalistici di tale “contratto”, focalizzando l&#8217;analisi sul ruolo scriminante del consenso dell&#8217;avente diritto nell&#8217;ambito del reato di schiavitù. Nel caso di specie, tale contratto era stato stipulato tra due soggetti a cui era estranea la vittima, la quale secondo le trattative degli stipulanti avrebbe dovuto costituire proprio l&#8217;“oggetto” del contratto, costringendola non solo a spostarsi in diverse città italiane &#8211; anche al fine di impedirle di crearsi legami stabili o anche soltanto conoscenze nel luogo di residenza &#8211; ma anche ad esercitare, contro la sua volontà, l&#8217;attività di prostituzione, acquisendone i proventi. L&#8217;imputato, dopo aver “acquistato” la ragazza, l&#8217;aveva quindi mantenuta, in concorso con altri, in uno stato di soggezione continuativa, approfittando della sua condizione di inferiorità psichica e della situazione di necessità in cui la stessa versava. </p>
<p>N. B.  Le statuizioni elaborate dalla Corte in merito all&#8217;efficacia scriminante del presunto consenso della donna, cioè giustificativo ai fini dell&#8217;esclusione dell&#8217;illecito penale, resterebbero applicabili anche all&#8217;ipotesi in cui la contrattazione intervenisse tra vittima e “carnefice”. </p>
<p>La difesa dell’imputato</p>
<p>La difesa al fine di escludere a carico dell&#8217;imputato la configurabilità del delitto di riduzione o mantenimento in schiavitù cui all&#8217;articolo 600 c. P. , rilevava l&#8217;operatività della scriminante del consenso prestato dalla presunta vittima, asserendo che la stessa si sarebbe volontariamente prostituita e sottomessa alla signoria dell&#8217;imputato, scegliendo di soggiacere ai sui desideri ed interessi, come in una sorta di sindrome di Stoccolma. </p>
<p>Il consenso della Escort-vittima esclude la rilevanza penale dell&#8217;accordo? </p>
<p>La Corte di Assise, rigettando la tesi difensiva, enunciava il seguente principio: “il consenso della persona offesa è irrilevante rispetto ai delitti contro la personalità individuale, non essendo la dignità né la libertà diritti disponibili, pertanto la compartecipazione, da parte della vittima del delitto di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, agli utili prodotti dall&#8217;attività cui essa è costretta, non esclude la configurabilità del reato; determinante è invece lo stato di soggezione in cui versi la persona offesa, essendo sottoposta all&#8217;altrui potere di disposizione, che si estrinseca nell&#8217;esigere prestazioni sessuali o lavorative o di accattonaggio ad obblighi di fare. </p>
<p>Conclusione</p>
<p>Nell&#8217;ipotesi esaminata quindi, scatta il reato ex articolo 600 c. P. Punito con la reclusione dagli otto a venti anni. </p>
<p>Per approfondimenti: Corte di Assise di Trento 20. 11. 2007, sentenza n°5246</p>
<p>Per ricevere serenamente assistenza legale o consulenza tributaria,</p>
<p>contattateci al NUMERO VERDE 800. 19. 27. 52</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p></p>
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			</item>
		<item>
		<title>Gestire siti per annunci Escort, dare un appartamento in affitto o in comodato alle professioniste del sesso e altre situazioni compromettenti: quando scatta il reato?</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/gestire-siti-per-annunci-escort-dare-un-appartamento-in-affitto-o-in-comodato-alle-professioniste-del-sesso-e-altre-situazioni-compromettenti-quando-si-commette-reato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Mar 2017 12:58:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CASSAZIONE]]></category>
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					<description><![CDATA[Guida giuridico-fiscale Escort/prostitute/accompagnatrici. L'attività di meretricio sotto il profilo tributario, civile e penale.<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/gestire-siti-per-annunci-escort-dare-un-appartamento-in-affitto-o-in-comodato-alle-professioniste-del-sesso-e-altre-situazioni-compromettenti-quando-si-commette-reato/">Gestire siti per annunci Escort, dare un appartamento in affitto o in comodato alle professioniste del sesso e altre situazioni compromettenti: quando scatta il reato?</a> was first posted on Marzo 1, 2017 at 1:58 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Prostituirsi, dal latino “prostituere” che significa “porre davanti/mettere in vendita/collocare”, nel nostro Paese non rileva di per sé come attività illegale o illecita dal punto di vista penale. Per la giurisprudenza infatti, il &#8220;commercio del proprio corpo mediante il compimento di atti sessuali in cambio del corrispettivo di una somma di denaro o di altra utilità economica, non è un comportamento ex se perseguibile e incriminabile a titolo di reato. Quando, invece, in presenza di attività di prostituzione si commette reato a titolo di favoreggiamento/sfruttamento di prostituzione o esercizio di casa di prostituzione? </p>
<p>
</p>
<p>Prostituirsi, dal latino “prostituere” che significa porre davanti”/mettere in vendita/collocare, nel nostro Paese non rileva di per sé come attività illegale o illecita dal punto di vista penale. Per la giurisprudenza infatti, il &#8220;commercio del proprio corpo mediante il compimento di atti sessuali in cambio del corrispettivo di una somma di denaro o di altra utilità economica, non è un comportamento ex se perseguibile e incriminabile a titolo di reato”. </p>
<p>Facendo un salto nel passato, la Legge Merlin del 1958 si è limitata a vietare le case di tolleranza e introdotto una serie di illeciti, intesi quali reati penali, come lo sfruttamento, l’induzione e il favoreggiamento della prostituzione quindi il meretricio è fattispecie criminosa se inserita in uno di questi “contesti”. </p>
<p>In particolare, l’articolo 3 n°8, della L. 20 febbraio 1958, n. 75 la legge, infatti, punisce chiunque, in qualsiasi modo, favorisca o sfrutti la prostituzione altrui. </p>
<p>Il reato di favoreggiamento della prostituzione, precisa la giurisprudenza (cfr. , tra le altre sentenza della Cassazione n°6373/2013), si concretizza, sotto il profilo oggettivo, in qualunque attività idonea a procurare favorevoli condizioni per l&#8217;esercizio della prostituzione, mentre sotto il profilo soggettivo è sufficiente la consapevolezza di agevolare il commercio altrui del proprio corpo senza che abbia rilevanza il movente dell&#8217;azione. </p>
<p>Ipotesi “comuni” di sfruttamento e il favoreggiamento della prostituzione</p>
<p>Alcune condotte collegate alla prostituzione e molto diffuse nel contesto attuale, sono ritenute illecite dalla giurisprudenza in quanto assimilabili allo sfruttamento o al favoreggiamento della prostituzione. Ne analizzeremo quattro perché attualmente sono le più comuni. </p>
<p>a) Gestire un sito per annunci di Escort: è considerato legale solo se il webmaster si limita a predisporre lo spazio web, lasciando le prostitute e i clienti liberi di incontrarsi e di gestire i propri appuntamenti.  Un sito di annunci, in Italia, non è quindi considerato intermediazione utile a procacciare clienti, penalmente rilevante ai fini del favoreggiamento della prostituzione. Questa attività, invece, diventa illecita nel momento in cui il proprietario del sito internet aiuta le escort a trovare i clienti, magari facendo loro delle foto provocanti o svolgendo altri tipi di servizi per agevolarne gli affari. Insomma, per non commettere reato il webmaster o il proprietario del dominio deve rimanere “neutro” nella gestione del sito;</p>
<p>b) dare in affitto un appartamento ad una Escort: la locazione è legittima: se così non fosse si arriverebbe al paradosso per cui la persona che si prostituisce non avrebbe il diritto di ricevere una casa dove vivere, il che sarebbe anche contrario ai principi costituzionali. Si resta al di fuori dell&#8217;illecito penale a condizione che il proprietario non si approfitti della situazione, ad esempio riscuotendo una canone di locazione più elevato rispetto ai prezzi di mercato, e che non fornisca alcun tipo di aiuto per l’esercizio dell’attività di meretricio, come ad esempio mettendo degli annunci per conto della prostituta, fornendole protezione, procacciando clienti. Quindi affittare una casa a una Escort, diventa reato nel momento in cui il canone di locazione è palesemente più alto di quello conforme al tasso di mercato praticato nella stessa zona: ciò infatti sarebbe sintomatico del tentativo del padrone di casa di nascondere la propria partecipazione agli utili della Escort, con ciò facendo scattare il reato di sfruttamento della prostituzione;</p>
<p>N. B.  Non sussiste reato nemmeno se il locatore sia a conoscenza del fatto che all’interno della casa si svolge la prostituzione, a condizione che non vi sia più di una prostituta altrimenti scatta l’illecito di cui al punto successivo;</p>
<p>c) locazione di immobile a scopo di esercizio di casa di prostituzione.  Trattasi di fattispecie delittuosa prevista dal n°2 dell’articolo 3, L. 20 febbraio 1958, n°75, ai sensi del quale si prevede la punibilità di “chiunque, avendo la proprietà o l’amministrazione di una casa o di un altro locale, li conceda in locazione a scopo di esercizio di una casa di prostituzione”. Sotto il profilo dell&#8217;elemento psicologico integrativo del reato, è richiesto il dolo generico, in quanto per la punibilità del colpevole è sufficiente la volontà diretta al possesso, alla gestione ed al controllo di una casa di prostituzione. Non è richiesta alcuna finalità particolare, né di lucro, né di servizio all’altrui libidine;</p>
<p>d) casa in comodato alla prostituta.  Offrire la propria casa in comodato alla prostituta è reato, salvo che si provi che non si era a conoscenza dello svolgimento di tale attività all&#8217;interno dell&#8217;abitato: ad affermarlo è la Suprema Corte di Cassazione nella Sentenza n°13229/2015, per cui non sussiste più alcun dubbio che in questi casi si verrà puniti anche se il comodato non rientrerebbe prima facie, aderendo ad una interpretazione letterale della norma, alle ipotesi incriminate ax articolo 3 n°2 , L. 20 febbraio 1958, n°75. Ratio: il comodato essendo a titolo gratuito, sottintende la preminente finalità di agevolare l’esercizio della prostituzione altrui e risulta, dunque, pienamente idoneo ad integrare la condotta punita dalla disposizione incriminatrice, che si concretizza in qualunque comportamento che abbia un effetto di facilitazione;</p>
<p>e) gestire un hotel, un bar, un bed &amp; breakfast, una pensione, un centro massaggi o un centro estetico, una discoteca o un night club, ben sapendo che al proprio interno vengono svolte attività di prostituzione, costituisce reato, perché sostanzialmente finisce per essere un favoreggiamento e sfruttamento al pari di chi gestisce una casa di appuntamenti. </p>
<p> </p>
<p>Per ricevere serenamente assistenza legale o consulenza tributaria,</p>
<p>contattateci subito al NUMERO VERDE 800. 19. 27. 52</p>
<p></p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/gestire-siti-per-annunci-escort-dare-un-appartamento-in-affitto-o-in-comodato-alle-professioniste-del-sesso-e-altre-situazioni-compromettenti-quando-si-commette-reato/">Gestire siti per annunci Escort, dare un appartamento in affitto o in comodato alle professioniste del sesso e altre situazioni compromettenti: quando scatta il reato?</a> was first posted on Marzo 1, 2017 at 1:58 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>Sesso retribuito per contratto: è reato? E se la prestazione sessuale è solo una clausola di un contratto di lavoro?</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/sesso-retribuito-per-contratto-232-reato-la-escort-pu242-citare-in-giudizio-il-cliente-per-il-mancato-pagamento-e-se-la-prestazione-sessuale-232-solo-una-clausolapostilla-di-un-contratto-lavorativo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Mar 2017 09:52:42 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Guida giuridico-fiscale Escort/prostitute/accompagnatrici. L'attività di meretricio sotto il profilo tributario, civile e penale.<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/sesso-retribuito-per-contratto-232-reato-la-escort-pu242-citare-in-giudizio-il-cliente-per-il-mancato-pagamento-e-se-la-prestazione-sessuale-232-solo-una-clausolapostilla-di-un-contratto-lavorativo/">Sesso retribuito per contratto: è reato? E se la prestazione sessuale è solo una clausola di un contratto di lavoro?</a> was first posted on Marzo 1, 2017 at 10:52 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; reato il contratto avente ad oggetto prestazioni sessuali dietro corrispettivo economico? Sotto il profilo civilistico è valido? E se la prestazione sessuale si inserisse come clausola/postilla all&#8217;interno di un contratto più ampio che regola i rapporti lavorativi, come quello tra titolare dell&#8217;azienda e segretaria cosa accadrebbe?  </p>
<p>Illiceità della causa contraria al buon costume
</p>
<p>Sotto il profilo civilistico l&#8217;articolo 1372 codice civile stabilisce che &#8220;Il contratto ha forza di legge tra le parti&#8221;: tuttavia tra i requisiti essenziali del contratto figura all&#8217;articolo 1325 n°2) la causa che nell&#8217;accezione recepita dalla prevalente giurisprudenza di “causa in concreto” si identifica, al di là di un inquadramento astratto del prototipo tipico del negozio, con la funzione pratica che racchiude gli interessi economici reali della specifica operazione contrattuale. Tale causa, ai fini della validità del contratto deve essere necessariamente lecita, pena ex articolo 1418 codice civile la nullità del contratto. In particolare, il codice civile, all&#8217;articolo 1343, stabilisce che la causa è illecita quando è contraria a norme imperative, ordine pubblico o al buon costume: tale ultimo concetto, secondo la giurisprudenza di legittimità, va inteso come &#8220;il complesso dei principi etici costituenti la morale sociale, in quanto ad essi uniforma il proprio comportamento la generalità delle persone corrette, di buona fede e sani principi, in un determinato momento storico e in un dato ambiente&#8221;. </p>
<p>De deriva che assume indubbiamente carattere immorale un contratto che preveda prestazioni a carattere sessuale. </p>
<p>Pertanto, per legge, anche qualora il contratto sia privo di vizi del consenso (errore, violenza o dolo), lo stesso, in presenza di una causa illecita (contraria al buon costume) sarebbe comunque privo di validità giuridica per nullità della causa, quindi a fortiori privo di efficacia ex tunc (cioè retroattivamente a decorrere dalla stipula). </p>
<p>Regola</p>
<p>Sotto il profilo civilistico, il contratto eventualmente stipulato tra etera e cliente dietro compenso economico (anche verbalmente e non per iscritto) con cui la Escort si impegna a eseguire una prestazione (magari a domicilio) dietro pagamento di un corrispettivo è nullo cioè non ha alcun valore per il diritto, perché è caratterizzato da oggetto lecito, giacché il denaro e l’attività sessuale sono prestazioni lecite, ma connotato da causa illecita, atteso che, sotto il profilo sinnallagmatico, lo scambio tra denaro e prestazione sessuale è ritenuto contrario al buon costume. Va dunque considerato come mai stipulato “Tamquam non esset”, senza implicare isolatamente, sanzioni né penali o amministrative. </p>
<p>E&#8217; reato? </p>
<p>L&#8217;attività di meretricio non costituisce isolatamente un reato in Italia, a condizione che non si inserisca in una cornice penalmente rilevante e sanzionabile come l&#8217;induzione, il favoreggiamento, lo sfruttamento della prostituzione o ancora l&#8217; esercizio di casa di prostituzione: dunque, se non sono integrati i relativi presupposti di incriminazione, non si sarebbe in presenza di un “reato-contratto” Quindi il contratto in oggetto non integrerebbe di per sé reato, oltre ad essere privo di valore sotto il profilo civilistico. </p>
<p>La Escort può citare in giudizio il cliente in caso di mancato pagamento? </p>
<p>Per la legge, dunque, un contratto con una prostituta o con chiunque offra prestazioni sessuali in cambio di denaro è come se non fosse mai stato stipulato e, in caso di inadempimento di una delle due parti, l’altra non potrà ricorrere al giudice per ottenere tutela Trattasi del principio della irripetibilità della prestazione ex articolo 2035 codice civile fatta in conseguenza o in previsione di un negozio turpe od immorale, allorquando della turpitudine siano partecipi tanto colui che ha dato quanto colui che ha ricevuto.  Non sarà quindi possibile ricorrere in giudizio per ottenere l’esecuzione forzata del contratto o il risarcimento del danno o ancora il decreto ingiuntivo da parte della Escort verso il cliente moroso nel pagamento in applicazione del brocardo romano “In pari causa turpitudinis melior est condicio possidentis”.  Al massimo, la prostituta che non è stata pagata potrebbe sostenere, suo favore, la tesi della violenza sessuale. </p>
<p>Prestazione sessuale per contratto: clausola non essenziale “vitiatur sed non vitiat”</p>
<p>E se invece il &#8220;sesso in cambio di soldi&#8221; si inserisse, all&#8217;interno di altro contratto più ampio, connotato da una causa lecita, sotto forma di “particolare” clausola”? </p>
<p>In altri termini, che accadrebbe se l’accordo per ottenere i “favori carnali” fosse solo una “postilla” inserita all’interno di un normale e valido contratto, come ad esempio quello della prestazione lavorativa di una segretaria? </p>
<p>Il quesito trae spunto dalla nota vicenda di un politico che avrebbe stipulato un contratto scritto con la propria segretaria per ottenere da quest’ultima delle prestazioni sessuali periodiche in cambio di denaro. </p>
<p>In tal caso, di norma, la legge all&#8217;articolo 1419 codice civile prevede la nullità della sola clausola non essenziale, mentre resterebbe valido il resto del contratto quindi “vitiatur sed non vitiat” operando la nullità parziale in applicazione del principio di conservazione del contratto.  Tuttavia, se risultasse che, in base alle intenzioni delle parti, la clausola rivestiva un ruolo determinante nell&#8217;architettura contrattuale, al punto che questo non sarebbe stato stipulato in assenza di quella clausola, la nullità travolgerebbe l&#8217;intero contratto. </p>
<p>Soluzione</p>
<p>Stabilire attraverso un contratto l’obbligo di eseguire una prestazione sessuale, al di fuori delle cornici penalmente rilevanti di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione, non è tecnicamente un reato. Ma risulta nullo per la legge e non è possibile agire in giudizio per ottenere le prestazioni economiche non eventualmente corrisposte dal &#8220;cliente&#8221;. </p>
<p>Il contratto conserverebbe la sua validità se contemplasse come oggetto principale una diversa prestazione &#8211; ad esempio lavorativa che contribuirebbe a connotare come lecita la causa &#8211; e la prestazione sessuale fosse solo una clausola non essenziale nella struttura e nel funzionamento concreto dell&#8217;accordo negoziale che comunque, sarebbe colpita da nullità lasciando in piedi la parte lecita del negozio. </p>
<p>Per ricevere serenamente assistenza o consulenza legale-tributaria,</p>
<p>contattateci subito al NUMERO VERDE 800. 19. 27. 52</p>
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		<title>La ballerina di un &#8220;night&#8221; che fa saltuariamente la Escort, deve pagare anche l&#8217;IVA/IRAP? La guida operativa  per difendersi dall&#8217;Agenzia delle Entrate.</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/la-ballerina-di-un-night-che-fa-saltuariamente-la-escort-deve-pagare-anche-livairap-la-guida-operativa-per-difendersi-dallagenzia-delle-entrate/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Mar 2017 08:27:18 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Guida giuridico-fiscale Escort/prostitute,accompagnatrici. L'attività di meretricio sotto il profilo tributario, civile e penale.<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/la-ballerina-di-un-night-che-fa-saltuariamente-la-escort-deve-pagare-anche-livairap-la-guida-operativa-per-difendersi-dallagenzia-delle-entrate/">La ballerina di un &#8220;night&#8221; che fa saltuariamente la Escort, deve pagare anche l&#8217;IVA/IRAP? La guida operativa  per difendersi dall&#8217;Agenzia delle Entrate.</a> was first posted on Marzo 1, 2017 at 9:27 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Se una donna che lavora come ballerina in un locale notturno, e che dichiara le proprie entrate economiche ai fini dell&#8217;imposizione fiscale come redditi di lavoro dipendente, svolgesse anche, con carattere di non abitualità, servizi di natura sessuale a pagamento in favore dei clienti dello stesso night, sarebbe tenuta a dichiarare anche tali redditi ai fini IRPEF/IVA/IRAP?</p>
<h2>Quesito</h2>
<p>Se una donna che lavora come ballerina in un locale notturno e che dichiara le proprie entrate economiche ai fini dell&#8217;imposizione fiscale come redditi di lavoro dipendente, svolgesse anche, con carattere di non abitualità, servizi di natura sessuale a pagamento in favore dei clienti dello stesso night, sarebbe tenuta a dichiarare anche tali redditi ai fini IRPEF/IVA?</p>
<h2>La vicenda giudiziale</h2>
<p>Con sentenza n°20528 dell’ 1/10/2010, la Cassazione, con riferimento ad una fattispecie analoga a quella sopra prospettata, ha statuito la soggettività tributaria passiva di chi si dedica all’esercizio di un’attività preordinata alla prestazione di servizi sessuali in cambio di una controprestazione in denaro o in natura.<br />
La quaestio ha tratto origine dall’impugnazione di atti impositivi (avvisi di accertamento), notificati dall’Amministrazione finanziaria, ad una donna alla quale “veniva ascritta l’esercitata attività di ballerina in locali notturni”.<br />
Per l’Ufficio fiscale, la predetta attività doveva considerarsi svolta “in modo professionale” in virtù “ . Di una sensibile differenza tra i versamenti eseguiti sui conti bancari ed il reddito di lavoro dipendente percepito presso quei luoghi di ritrovo. ”.<br />
L’accertata, invece, assumeva di essere solo lavoratrice subordinata con la mansione di “. Servire ai tavoli i clienti dei vari locali. ”.<br />
L’Ente impositore accertava l’omessa tassazione di materia imponibile, ai fini IRPEF, IVA ed IRAP, relativa ai periodi d’imposta oggetto di accertamento tributario e rilevava, nell’ambito dell’espletamento delle attività previste dall’articolo 32 del D. P. R. N. 600/73, una evidente discordanza tra il reddito di lavoro dipendente dichiarato e il denaro confluito nei citati conti bancari.</p>
<p>N. B.  Occorre tuttavia verificare l&#8217;applicazione dei principi de quibus anche al caso in esame ipotizzando che la ballerina abbia realmente svolto prestazioni sessuali occasionali a pagamento senza configurare questa attività come una professione assimilata al lavoro autonomo.</p>
<h2>Disciplina applicabile: presupposti impositivi e inquadramento reddituale dell&#8217;attività di prostituzione</h2>
<p>In fase istruttoria e di emissione dell’atto impositivo, l’Ufficio dovrà adeguatamente giustificare il proprio operato, conformemente alle disposizioni dettate in materia di accertamento; incomberà sull’Ufficio l’onere di “esternare” le ragioni di fatto e giuridiche che conducono a considerare il difetto ovvero la sussistenza dell’abitualità.<br />
L’abitualità, fondamentale “anello” che consente di stabilire il corretto trattamento tributario da applicare ad ogni singola fattispecie concreta, risiede nell’esercizio dell’attività economica in maniera stabile, sistematica e duratura.<br />
Tale requisito funge da criterio discretivo tra i redditi di lavoro autonomo dai redditi diversi “(a tale categoria appartengono i redditi di lavoro autonomo occasionale)”.<br />
Ne consegue che, mentre nulla quaestio circa la debenza del tributo IRPEF, prescindendo dal suddetto requisito, in capo all’esercente l’attività meretriciale  la soggettività tributaria passiva non scatta , sic et simpliciter, automaticamente in relazione alla debenza dei tributi IRAP e IVA.<br />
Ergo, l’applicazione dei citati tributi presuppone una corretta qualificazione giuridica eseguita dall’Amministrazione finanziaria, in sede di accertamento, e sottoposta eventualmente al vaglio giurisdizionale, in sede contenziosa del reddito effettivamente prodotto.</p>
<p>La tassazione del reddito meretriciale, quindi non rileva come illegittima, ma appare conforme ai principi costituzionali ex articoli 2, 3, 23, 53 e 97 della Costituzione.</p>
<p>Il reddito de quo è teoricamente riconducibile alle seguenti ipotesi di tassazione:</p>
<p>1) reddito di lavoro autonomo, ex articolo 53 del T. U. I. R. : rilevante ai fini della imposizione diretta (IRPEF) e in ossequio all’articolo 1del D. P. R. N. 633/72, anche ai fini l’IVA calcolata applicando l’aliquota ordinaria, del 22%, sul compenso (base imponibile) dovuto (id est pattuito).</p>
<p>2) reddito diverso ex articolo 67, lett. L), del D. P. R. N. 617/86, quello derivante “dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere”, da indicare nel rigo RN1 della dichiarazione dei redditi.</p>
<p>N. B.  L’attività di prostituzione comporta, a carico dell’esercente l’attività di meretricio, sia l’adempimento di un obbligo di “fare”, eseguire una prestazione sessuale di carattere satisfattorio, che l’adempimento di un obbligo di “permettere” che la controparte ponga in essere una determinata condotta, traendo, così, un “vantaggio” , patrimonialmente valutabile, dall’accordo negoziale.</p>
<p>N. B.  reddito diverso articolo 67 TUIR lettera l) derivante da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente concerne il caso in cui l’attività di prostituzione sia svolta solo“occasionalmente”.<br />
L’occasionalità dell’attività non esclude la tassazione, ma determina solo una differente qualificazione giuridica del reddito prodotto.</p>
<p>Attenzione: il contribuente in presenza di redditi diversi dovrà scrupolosamente conservare tutta la documentazione relativa all’attività occasionale svolta, osservando i termini previsti dalla disciplina tributaria. In sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, il contribuente dovrà compilare anche il quadro “RL”.</p>
<p>Ai fini previdenziali, non si esclude l’iscrizione nella Gestione separata dell’I. N. P. S.  ove siano superate determinate soglie di reddito.</p>
<p>N. B.  Quanto al tributo regionale I. R. A. P. , analogamente all&#8217;IVA, solo la prima ipotesi potrebbe determinare, l&#8217;obbligo impositivo, sussistendo il presupposto oggettivo (l’autonoma organizzazione)</p>
<h2>Soluzione del quesito</h2>
<p>La protagonista del caso prospettato, anche alla luce delle monumentali sentenze della Cassazione 10578 del 2011 e 22413 del 2016, dovrà continuare a dichiarare i redditi prodotti a seguito di attività di lavoro dipendente come ballerina del night come redditi da lavoro dipendente e dichiarare altresì i proventi prodotti con le prestazioni sessuali saltuarie come redditi diversi ex articolo 67 lettera l) nel quadro RL di Unico PF. Quindi, oltre l&#8217;IRPEF con applicazione dell&#8217;aliquota propria dello scaglione di riferimento, non sarà tenuta a pagare IVA o IRAP sempre a condizione che non si tratti di attività svolta come professionista del sesso e camuffata dietro quella simulata di ballerina, nel qual caso il corretto inquadramento reddituale sarebbe ex articolo 53 del T. U. I. R con conseguente maturazione della posizione di debenza passiva ai fini dell&#8217;imposta sul valore aggiunto e sull&#8217;attività produttiva.</p>
<h2>Come difendersi dall&#8217;Agenzia delle Entrate</h2>
<p>Quid iuris se l’Amministrazione finanziaria accertasse erroneamente nei confronti della ballerina di un night club, l’omessa tassazione di redditi di lavoro autonomo, derivanti dall’esercizio di attività di prostituzione “indipendente”, quando invece la donna si limitasse ad intrattenere rapporti occasionali a pagamento con i clienti del locale senza una propria base organizzativa?</p>
<p>In tal caso la contribuente dovrà:</p>
<p>a) dimostrare il requisito dell&#8217;occasionalità in sede di inversione dell&#8217;onere probatorio a fronte di accertamenti bancari (mancanza dell&#8217;abitualità ex articolo 53 TUIR), al fine di circoscrivere l&#8217;obbligo impositivo all&#8217;IRPEF;</p>
<p>b) a fronte della pretesa da parte del Fisco, di tutti tributi (IRPEF, IVA E IRAP), potrebbe proporre istanza di accertamento con adesione ex D. Lgs. N°218/97 (la cui proposizione comporta la sospensione, per giorni 90, del termine perentorio entro cui ricorrere al Giudice tributario), nell&#8217;ambito del quale proporre eventuale istanza di autotela tributaria e opposizione di compensazione;</p>
<p>c) se lo strumento amministrativo si rivelasse inidoneo a definire il reciproco assetto di interessi, la contribuente potrebbe, in presenza di fondate argomentazioni idonee a confutare la qualificazione del reddito accertato, proporre, come estrema ratio, il ricorso tributario con eventuale istanza cautelare di sospensione dell&#8217;atto impugnato.</p>
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<p>&nbsp;</p>
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		<title>Sesso abituale a pagamento più IVA. Quando? La Cassazione  risponde.</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/sesso-abituale-a-pagamento-pi249-iva-la-cassazione-risponde/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Mar 2017 07:41:05 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[Guida e Vademecum Fiscale Tributaria]]></category>
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					<description><![CDATA[Guida giuridico-fiscale Escort/prostitute/accompagnatrici. L'attività di meretricio sotto il profilo tributario, civile e penale<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/sesso-abituale-a-pagamento-pi249-iva-la-cassazione-risponde/">Sesso abituale a pagamento più IVA. Quando? La Cassazione  risponde.</a> was first posted on Marzo 1, 2017 at 8:41 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>I proventi incassati da Escort, accompagnatrici o prostitute, a fronte di prestazioni carnali/intellettuali con il requisito dell&#8217;abitualità, sono soggetti ad imposte indirette? In particolare sono realmente “operazioni” economiche rilevanti ai fini IVA?  </p>
<p> </p>
<p>Quesito</p>
<p>I proventi incassati da Escort o prostitute a fronte di prestazioni carnali/intellettuali con il requisito dell&#8217;abitualità, sono soggetti ad imposte indirette? In particolare sono realmente “operazioni” economiche rilevanti ai fini IVA? </p>
<p>La risposta della Cassazione Tributaria</p>
<p>La risposta si trova all&#8217;interno della nota sentenza della Cassazione Tributaria, n°10578 del 2011 che, conformemente all&#8217;indirizzo della Corte di Giustizia (sentenza n°268 del 20. 11. 2001, in causa C-268/99) qualifica l&#8217;attività di “cortigiana” come prestazione di servizi retribuita, a meno che non risulti attività puramente marginale o accessoria, pertanto inquadrabile nell&#8217;ampia previsione contenuta nel secondo periodo del citato D. P. R. N° 633 del 1972, articolo 3, comma 1.  Quindi, a prescindere dalla circostanza che si tratti di attività non legalmente regolamentata e moralmente discutibile, la stessa non costituisce reato ed è assoggettabile all&#8217;imposta sul valore aggiunto che, come noto, ricade in sostanza sul consumatore finale, nella fattispecie sul cliente della Escort, dell&#8217;accompagnatrice o della prostituta. </p>
<p>In particolare, affinché possa dirsi integrato il presupposto IVA, è necessario che l&#8217;attività sia autonomamente svolta dalla prestatrice con il carattere della abitualità, ergo attività economica esercitata in maniera stabile, sistematica e duratura. Quindi a tal fine è necessario che venga accertato dal giudice nazionale:  l&#8217;assenza di un vincolo di subordinazione per quanto riguarda la scelta di tale attività, che le condizioni di lavoro e retributive siano sotto la responsabilità della professionista del sesso, e a fronte di una retribuzione che le sia pagata integralmente e direttamente. </p>
<p>Onere probatorio</p>
<p>Dunque, in presenza di accertamenti bancari, condotti ex articolo 51 primo comma, n. 2), del Dpr 633/1972 scatta l&#8217;inversione dell&#8217;onere della prova per cui è il contribuente a dover dimostrare che i proventi desumibili dalla movimentazione bancaria non debbono essere recuperati a tassazione o perché egli/ella ne ha già tenuto conto nelle dichiarazioni o perché (cfr. Pure Cass. N. 9573/2007, n. 1739/07, n. 28324/07) non sono fiscalmente rilevanti, in quanto non si riferiscono ad operazioni imponibili. </p>
<p>Conclusione</p>
<p>L&#8217;attività di Escort, prostituta o accompagnatrice, svolta autonomamente con carattere di abitualità, fa quindi scattare oltre all&#8217;obbligo tributario di pagare l’IRPEF le addizionali IRPEF sia comunali sia regionali, i contributi previdenziali, anche  l’IVA al 22 % sugli “incassi lordi. </p>
<p>Quanto statuito dalla sentenza in oggetto, ha trovato recente riscontro nella sentenza della Cassazione n°22413 del 2016, la quale dopo aver confermato la tassazione ai fini IRPEF dei redditi prodotti da attività di meretricio come redditi diversi, assimilabili all&#8217;attività di lavoro autonomo, ha sottolineato che il requisito dell&#8217;abitualità rileva ai fini dell&#8217;assoggettamento ad IVA dell&#8217;attività in oggetto come esercizio di arti o professioni ex articolo 5 D. P. R. N. 633/1972. </p>
<p>Quindi, traendo le somme da quanto esposto, alle accompagnatrici, Escort, stradali o casalinghe , al fine di tutelare il patrimonio immobiliare ed i risparmi sul conto corrente, è fortemente consigliabile:</p>
<p>    aprire la partita IVA con il codice della prestazione di servizi retribuiti;<br />
    munirsi di POS (dispositivo elettronico ed il relativo servizio bancario che consentono ad un creditore di accettare e incassare, direttamente sul proprio conto corrente, i pagamenti elettronici mediante moneta elettronica, ovvero tramite carte di credito, di debito e prepagate, da parte dei clienti debitori) o di registratore di cassa;<br />
    tenere la contabilità;<br />
    dichiarare regolarmente i redditi al Fisco. </p>
<p>NB Pena il rischio di essere inquadrate come evasori fiscali e subire avvisi di accertamento ai fini IRPEF che possono colpire immobili e liquidità sui conti correnti. </p>
<p>Nell’ipotesi altamente probabile che fosse superata la soglia di € 30. 000 di imposta non pagata (IRPEF, ma anche: omesso versamento, omessa dichiarazione, etc. ) per singola annualità si configura facilmente il reato tributario di evasione fiscale con possibilità di raddoppio dei termini di accertamento per le annualità pregresse. </p>
<p>Le professioniste del sesso quindi, al pari degli altri professionisti dovranno emettere fattura o almeno scontrino fiscale e pagare le tasse e anche l&#8217;IVA in presenza dei requisiti ex lege, come qualsiasi altra professionista, con il risultato che il cliente vedrà ovviamente rialzato il corrispettivo richiesto per la prestazione. </p>
<p>Attenzione: in caso di accertamento, alle Escort professioniste (non attività occasionale), si attribuisce una partita IVA d’ufficio (ndr codice 93. 29. 90 “Altre attività d’intrattenimento e di divertimento non comuni altrove”) e si calcola il 22% a titolo IVA &#8211; l&#8217;IRAP è discutibile non trattandosi di attività d&#8217;impresa &#8211; e sono dovute le imposte sui redditi arretrate. </p>
<p>N. B.  Nell&#8217;ipotesi in cui le Escort svolgano anche le attività quali massaggiatrice, hostess e simili ,sarà possibile detrarre le spese e scaricare dalle tasse i costi del materiale utilizzato nell’attività lavorativa “legalmente riconosciuta”. </p>
<p>Attenzione quindi: l’attività di Escort accertata dal giudice di merito è assoggettabile ad IVA, pertanto a seguito di avviso di accertamento sintetico induttivo ai fini IRPEF, oggi chi non pianifica correttamente da punto di vista fiscale la propria posizione, subirà attraverso il Redditometro, rettifiche ai fini IRPEF ed IVA per l’anno in oggetto, con il rischio di estensione dei controlli per gli anni non prescritti. </p>
<p>Per ricevere serenamente assistenza o consulenza tributaria,</p>
<p>contattateci al NUMERO VERDE 800. 19. 27. 52</p>
<p> </p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/sesso-abituale-a-pagamento-pi249-iva-la-cassazione-risponde/">Sesso abituale a pagamento più IVA. Quando? La Cassazione  risponde.</a> was first posted on Marzo 1, 2017 at 8:41 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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