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	<title>parere legale | Commercialista.it</title>
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		<title>Arte &#038; Fisco</title>
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		<pubDate>Fri, 07 Jul 2023 10:32:20 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Arte &#038; Fisco<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Arte-Fisco/">Arte &#038; Fisco</a> was first posted on Luglio 7, 2023 at 12:32 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
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		<title>Prestiti e finanziamenti concessi dalla società (srl, spa) a soci e/o amministratori</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2022 17:00:30 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Prestiti mutui finanziamenti concessi ad amministratore socio srl spa, chiamaci per aiutarci nell&#8217;ottenere liquidità detassata dalla tua azienda o aiutare il tuo consulente, richiedi un preventivo gratuito.<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Fisco-e-Tributi/prestiti-e-finanziamenti-concessi-dalla-societa-srl-spa-a-soci-e-o-amministratori/">Prestiti e finanziamenti concessi dalla società (srl, spa) a soci e/o amministratori</a> was first posted on Dicembre 30, 2022 at 6:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Prestiti mutui finanziamenti concessi ad amministratore socio srl spa, chiamaci per aiutarci nell&#8217;ottenere liquidità detassata dalla tua azienda o aiutare il tuo consulente, richiedi un preventivo gratuito.</p>
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		<title>Fisco e Tributi Commercialista esperto e specializzato nel risparmio di imposte</title>
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		<title>Cartella di pagamento mai ricevuta ma per Equitalia è stata regolarmente notificata: come difendersi? Cassazione a Sezioni Unite con i consigli pratici.</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/cartella-di-pagamento-mai-ricevuta-ma-per-equitalia-232-stata-regolarmente-notificata-come-difendersi-cassazione-a-sezioni-unite-con-i-consigli-pratici/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 May 2017 06:58:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Guida pratica all’impugnazione delle cartelle esattoriali 2017<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/cartella-di-pagamento-mai-ricevuta-ma-per-equitalia-232-stata-regolarmente-notificata-come-difendersi-cassazione-a-sezioni-unite-con-i-consigli-pratici/">Cartella di pagamento mai ricevuta ma per Equitalia è stata regolarmente notificata: come difendersi? Cassazione a Sezioni Unite con i consigli pratici.</a> was first posted on Maggio 8, 2017 at 8:58 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Un contribuente viene a conoscenza di un’iscrizione a ruolo nei propri confronti tramite una verifica presso gli sportelli di Equitalia e l’Ufficio gli rilascia l’estratto di ruolo sostenendo di aver provveduto alla regolare notifica della cartella di pagamento. Il contribuente in tal caso potrà difendersi attraverso l’impugnazione anche se non ha mai ricevuto la cartella? Se si, come? Come fare se sono già decorsi i termini di opposizione?  </p>
<p>Quesito</p>
<p>Un contribuente viene a conoscenza di un’iscrizione a ruolo nei propri confronti tramite una verifica presso gli sportelli di Equitalia e l’Ufficio gli rilascia l’estratto di ruolo sostenendo di aver provveduto alla regolare notifica della cartella di pagamento. Il contribuente in tal caso potrà difendersi attraverso l’impugnazione anche se non ha mai ricevuto la cartella? Se si, come? E se sono già decorsi i termini di opposizione che succede? </p>
<p>Analisi normativa</p>
<p>Occorre preliminarmente puntualizzare la differenza tecnica tra “ruolo” ed “estratto di ruolo”. </p>
<p>a) Il ruolo è l’elenco dei debitori e delle somme da essi dovute formato dall’ufficio ai fini della riscossione a mezzo del concessionario; pertanto nei ruoli sono iscritte le imposte, le sanzioni e gli interessi. Si tratta di un atto amministrativo impositivo, è un titolo esecutivo, in base al quale viene emessa la cartella di pagamento: la notificazione del ruolo coincide con la notificazione della cartella di pagamento; è pertanto, al pari della cartella, un atto impugnabile;</p>
<p>b) l’estratto di ruolo, rilasciato dagli uffici Equitalia invece, non è propriamente un atto impugnabile poiché è solo un elaborato informatico prodotto, su richiesta del debitore, dal concessionario della riscossione, sostanzialmente contenente gli elementi della cartella. Non contiene una pretesa impositiva e quindi non è impugnabile. Il C. D. S. , ha affermato l’inidoneità del suo rilascio ad ottemperare all’obbligo di ostensione all’interessato che ne abbia fatto legittima e motivata richiesta, della copia degli originali della cartella, della sua notificazione e degli atti prodromici. Trattasi di atto interno dell’Agente della Riscossione. </p>
<p>Risposta: la Cassazione si pronuncia a Sezioni Unite  </p>
<p>Per chi ancora non ne fosse al corrente, la Corte di Cassazione a Sezione Unite con la sentenza n°19704/2015, ha riconosciuto la possibilità al contribuente di proporre opposizione avverso l’iscrizione a ruolo quando il contribuente lamenti in giudizio la mancata notifica della cartella di pagamento. In altre parole è sostanzialmente impugnabile la cartella di pagamento mal notificata della quale si viene a conoscenza attraverso estratto di ruolo Equitalia. </p>
<p>Quindi, sebbene sia escluso al contribuente di potersi opporre “all’estratto di ruolo”, egli potrà, al contrario, impugnare il “contenuto” del documento stesso, ossia gli atti che nell’estratto di ruolo sono indicati e riportati. </p>
<p>Il contribuente potrà difendersi dalla cartella di pagamento mai ricevuta se sono decorsi i termini prescritti? </p>
<p>La risposta è positiva: la Cassazione ha infatti riconosciuto la possibilità di impugnare il ruolo quando si lamenti la mancata notifica dell’atto precedente, precisando che il termine per proporre ricorso decorre dalla conoscenza dell’iscrizione a ruolo che concretamente avviene con la presa visione dell’estratto di ruolo il quale è rilasciato dai preposti uffici di Equitalia S. P. A. </p>
<p>Questo significa che sarà possibile difendersi dal Fisco anche nell’ipotesi in cui, con riferimento ai termini di impugnazione decorrenti dalla ipotetica e contestata notifica della cartella, questi fossero giù inutilmente spirati. </p>
<p>Attenzione: Nel caso oggetto del quesito posto a monte, è altamente consigliato farsi rilasciare da Equitalia:</p>
<p>a) l’estratto di ruolo, ove è indicata la presunta pretesa impositiva e il numero d’iscrizione a ruolo delle somme inevase;</p>
<p>b) la relazione di notificazione dell’atto (cartella di pagamento) che l’Agente della riscossione asserisce di aver regolarmente notificato al contribuente. </p>
<p>N. B.  All’esito di un prudente ed attento esame di tale documentazione si potrà valutare la possibilità e l’opportunità di ricorrere in sede giudiziaria avverso la cartella di pagamento che si ritiene non essere stata notificata! </p>
<p>Attenzione: occorre comunque sapere che nel caso di cartelle esattoriali con vizi di notifica l’eventuale tempestiva impugnazione dell’accertamento da parte del contribuente sana il vizio di nullità della notifica. A confermarlo è la Corte di Cassazione, sezione Tributaria, con la sentenza n°16610/2015. In sostanza, secondo i giudici, la comunicazione dell’atto è una mera condizione di efficacia e non un requisito di giuridica esistenza e perfezionamento dell’atto stesso, dunque se il contribuente impugna nell’immediato l’avviso di accertamento questo ha raggiunto il suo scopo e sia l’eventuale vizio di nullità della notifica che quello di inesistenza della stessa non hanno più alcun rilievo. </p>
<p>N. B. E se invece la cartella di pagamento è stata correttamente notificata ma il contribuente reputa illegittimo il suo contenuto? Per sapere come fare, leggete subito la <a href="http://www. Networkfiscale. Com/Come-annullare-le-cartelle-esattoriali-commercialista-esperto/tag/come-annullare-cartelle-esattoriali">divulgazione dedicata a come annullare le cartelle esattoriali</a>. </p>
<p>Per difenderti dalle cartelle di pagamento mai notificate, per valutare se sussistono cause di illegittimità delle tue cartelle esattoriali, per richiedere un parere spot oppure per ricevere fac simile pronto da firmare e spedire dell’istanza di annullamento,</p>
<p>Contattaci subito al NUMERO VERDE 800. 19. 27. 52! </p>
<p>OPPURE INVIACI UNA MAIL A: <a href="mailto:CONTENZIOSO@NETWORKFISCALE. COM">CONTENZIOSO@NETWORKFISCALE. COM</a></p>
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			</item>
		<item>
		<title>“Free Riding” del marchio collettivo: come fare per prevenirlo?</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/il-marchio-collettivo-tra-reputazione-comune-di-successo-per-le-imprese-e-prevenzione-del-free-riding-funzione-di-garanzia-regolamento-duso-e-disciplinare-di-produzione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2017 16:18:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto Civile]]></category>
		<category><![CDATA[LEGGI E GIURISPRUDENZA]]></category>
		<category><![CDATA[MARCHIO DI IMPRESA E COLLETTIVO]]></category>
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					<description><![CDATA[Guida pratica alla prevenzione del Free Riding del marchio collettivo per imprese<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/il-marchio-collettivo-tra-reputazione-comune-di-successo-per-le-imprese-e-prevenzione-del-free-riding-funzione-di-garanzia-regolamento-duso-e-disciplinare-di-produzione/">“Free Riding” del marchio collettivo: come fare per prevenirlo?</a> was first posted on Gennaio 23, 2017 at 5:18 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il marchio collettivo ha il vantaggio di creare una premessa vincente per la reputazione comune alle imprese, e il suo livello di redditività sarà direttamente proporzionale alla sua originalità e visibilità sul mercato.  Ciò consentirà di utilizzare, in aggiunta, l’informazione del marchio individuale d&#8217;impresa e quindi esaltare l&#8217;immagine delle singole aziende e società che si avvalgono anche del marchio collettivo.  Per rendere questa tipologia di marchio uno strumento di comunicazione efficace, sia verso i consumatori, che dal punto di vista delle imprese, occorreadottare una serie di strategie in primis i meccanismi di funzionamento del marchio che prevengano comportamenti di Free Riding. Vediamo insieme come fare! </p>
<p>
</p>
<p>La reputazione vincente delle imprese sotto il marchio collettivo</p>
<p>Il marchio collettivo ha il vantaggio di creare una premessa vincente per la reputazione comune alle imprese, e il suo livello di redditività sarà direttamente proporzionale alla sua originalità e visibilità sul mercato.  Ciò consentirà di utilizzare, in aggiunta, l’informazione del marchio individuale d&#8217;impresa e quindi esaltare l&#8217;immagine delle singole aziende e società che si avvalgono anche del marchio collettivo. </p>
<p>La creazione di questa “reputazione associata al marchio collettivo” dipende sia dalla funzione di garanzia svolta concretamente dal soggetto titolare del brand, che sortirà un effetto positivo per la fiducia del consumatore, sia da una media ponderata delle esperienze di qualità che si fanno con i diversi prodotti, all’interno del Brand comune.  Ciascuna delle imprese sotto il marchio collettivo, influenzerà la reputazione del segno stesso. E&#8217; quindi chiaro che tra imprese di diverse dimensioni, quella che produce e vende di più sul mercato, avrà la capacità di influenzare maggiormente l’idea che di quel marchio si fanno i consumatori. E dato che la “comunicazione esterna” del marchio collettivo è una, sebbene le imprese mantengano un margine di autonomia decisionale sempre in conformità ai criteri e vincoli del regolamento d&#8217;uso, i benefici generati sul mercato da quella determinata impresa riverberanno i loro effetti positivi a vantaggio di tutte le imprese che lo utilizzano. </p>
<p>Per scoprire subito tutti i vantaggi di questo eccezionale marchio, leggete <a href="http://www. Networkfiscale. Com/Backoffice/News/perch233-il-marchio-collettivo-232-vincente-sul-mercato-come-funziona-e-quali-sono-i-suoi-vantaggi-1">la nostra guida dedicata a perché il marchio collettivo è vincente sul mercato</a>! </p>
<p>Per ottenere gli straordinari bonus fiscali sui redditi derivanti dall’utilizzo di questo marchio, leggete ora <a href="http://www. Networkfiscale. Com/Backoffice/News/marchio-collettivo-con-opzione-patent-box-come-guadagnare-innovando-la-vostra-impresa-grazie-ad-imposte-super-ridotte-1">la divulgazione relativa al marchio collettivo con opzione Patent Box</a>! </p>
<p>Attenzione al “Free Rider “! </p>
<p>Per rendere il marchio collettivo uno strumento di comunicazione efficace, sia verso i consumatori, che dal punto di vista delle imprese, occorre adottare una serie di strategie in primis i meccanismi di funzionamento del marchio che prevengano comportamenti di FreeRiding.  Il Free Rider è quell’agente economico che pone in essere un comportamento opportunistico, beneficiando a suo vantaggio esclusivo di una situazione determinata da altri, in questo caso la buona reputazione del marchio collettivo che le altre imprese contribuiscono a costruire, sostenendone i costi, senza contribuire in sostanza agli stessi ma approfittando solo dei benefits. </p>
<p>Come si previene il Free Riding? </p>
<p>Elemento essenziale è, nel contesto attuale, la funzione effettiva svolta dall’ente titolare (impresa, associazione riconosciuta o anche di fatto, privato o pubblico) che deve essere di protezione e garanzia di determinati prodotti o servizi.  Questo è il primo step per bloccare sul nascere il fenomeno dannoso del Free Riding. </p>
<p>Nel marchio collettivo si assiste quindi ad una scissione tra titolarità (concedente) ed utilizzo (concessionario) del brand dove il primo ha l’obbligo di controllare che i prodotti su cui sarà apposto il marchio collettivo, abbiano i giusti requisiti. </p>
<p>E&#8217; in questa cornice che assumono fondamentale importanza sia il regolamento d&#8217;uso che regola l&#8217;utilizzo del brand da parte dei produttori e dei commercianti utilizzatori con i controlli e sanzioni applicabili nei loro confronti dal soggetto titolare (in genere un consorzio) che lo concede in licenza ed è tenuto a vigilare sulla corretta gestione del Brand, sia il disciplinare di produzione, contenente una serie di regole esplicite che le imprese che partecipano al marchio collettivo devono osservare, riguardanti sia il processo produttivo, che le caratteristiche finali del prodotto. Entrambi devono essere allegati alla domanda di registrazione di un marchio collettivo. </p>
<p>Quindi, le condizioni di funzionamento di un marchio collettivo, devono essere verificate attentamente al momento in cui si decide di creare e registrare questo tipo di brand e di lanciarlo sul mercato. </p>
<p>Gli uffici come l’UIBM o l&#8217;EUIPO verificano se sia assicurata o meno l&#8217; obiettiva funzione di garanzia del soggetto cedente e valutano inoltre la congruità e completezza del regolamento allegato ed eventuale disciplinare di produzione. </p>
<p>Il mancato controllo con irrogazione di sanzioni da parte del soggetto titolare rispetto al marchio utilizzato non conformemente al regolamento d’uso (cd. Marchio decettivo) può comportare la decadenza del titolare dal marchio (e di conseguenza l’impossibilità per gli aderenti o concessionari di utilizzarlo) ai sensi dell’articolo 14 del CPI. </p>
<p>E&#8217; quindi importante che sussista una certa omogeneità strutturale delle imprese che decidono di mettersi sotto lo stesso marchio collettivo perché così sarà più facile trovare un accordo in termini di processi produttivi da adottare in concreto e costi di produzione, evitando che si configurino situazioni di potenziale conflittualità e che prevalga l&#8217;impresa con il maggiore potere contrattuale . </p>
<p>Se desiderate registrare un marchio collettivo per creare una reputazione comune di successo e ricevere assistenza nella redazione del regolamento d&#8217;uso e disciplinare di produzione o per richiedere consulenza legale per tutelarvi dal Free Riding,</p>
<p>contattateci subito al NUMERO VERDE 800. 19. 27. 52! </p>
<p> </p>
<p>
</p>
<p> </p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/il-marchio-collettivo-tra-reputazione-comune-di-successo-per-le-imprese-e-prevenzione-del-free-riding-funzione-di-garanzia-regolamento-duso-e-disciplinare-di-produzione/">“Free Riding” del marchio collettivo: come fare per prevenirlo?</a> was first posted on Gennaio 23, 2017 at 5:18 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>Brand identity: i nomi a dominio come chiave di tutela e successo nel Web dei marchi collettivi e d&#8217;impresa</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/i-nomi-a-dominio-come-strumento-di-tutela-e-chiave-di-successo-del-brand-nel-web-il-business-vincente-del-marchio-collettivo-sulla-rete/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2016 14:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
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					<description><![CDATA[Guida giuridico-tributaria alle agevolazioni sui beni immateriali “intangible asset” (dal marchio collettivo ai nomi a dominio) ed al regime del patent box<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/i-nomi-a-dominio-come-strumento-di-tutela-e-chiave-di-successo-del-brand-nel-web-il-business-vincente-del-marchio-collettivo-sulla-rete/">Brand identity: i nomi a dominio come chiave di tutela e successo nel Web dei marchi collettivi e d&#8217;impresa</a> was first posted on Dicembre 20, 2016 at 3:30 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Per “Brand Identity” si intende il complesso degli aspetti e degli elementi grafico/comunicativi che determinano la percezione emotiva ed istintiva dalla quale dipende quasi totalmente l’indice di gradimento del marchio, la sua reputazione da parte del pubblico, quindi in sintesi il suo successo. Presupposto fondamentale per creare e rafforzare la &#8220;Brand Identity&#8221; è senza dubbio registrare un nome a dominio “Domain Name System” (DNS). Esso è pratica il nome assegnato ad un sito web che coincide con l’“indirizzo” digitato nella barra di navigazione del browser per collegarsi ad un determinato sito Internet: con questa guida pratica vediamo insieme come e perché esso rappresenta per le imprese un prezioso ed imprescindibile strumento per prendere il proprio posto nella rete internet e fare business nel web, migliorando in particolare nel caso di marchi collettivi, la sua visibilità e garantendo cospicui guadagni. </p>
<p>
</p>
<p>Per “Brand Identity” si intende il complesso degli aspetti e degli elementi grafico/comunicativi che determinano la percezione emotiva ed istintiva dalla quale dipende quasi totalmente l’indice di gradimento del marchio, la sua reputazione da parte del pubblico, quindi in sintesi il suo successo.  Presupposto fondamentale per creare e rafforzare la &#8220;Brand Identity&#8221; è senza dubbio registrare un nome a dominio. 
</p>
<p>Cos&#8217;è un nome a dominio e a cosa serve</p>
<p>Il nome a dominio, “Domain Name System” (DNS), giuridicamente inquadrabile nella disciplina degli articoli 6,7,8,9 codice civile, e nell&#8217;ipotesi di uso commerciale del brand dagli articoli 2569 e seguenti del Codice Civile e dal Codice della Proprietà Industriale (D. Lgs 30/2005), è tecnicamente un sistema utilizzato per la risoluzione di nomi dei nodi della rete (host) in indirizzi IP(Internet Protocol address) e viceversa. </p>
<p>In pratica è il nome assegnato ad un sito web che coincide con l’“indirizzo” digitato nella barra di navigazione del browser per collegarsi ad un determinato sito Internet. Serve quindi aprendere il proprio posto nella rete internet e fare business nel web. </p>
<p>I “domain name” nel mercato attuale sono diventati veri e propri identificatori delle imprese e, nel caso di marchi collettivi, identificatori di qualità dei prodotti nel web. </p>
<p>I brand, in particolare, non possono prescindere da una visibilità sulla rete per garantire cospicui guadagni. </p>
<p>Registrare il proprio marchio come nome a dominio consente di utilizzare il brand nel cyberspazio traendone profitti esponenzialmente elevati ed al contempo, tenendo conto della globalità della sfera di influenza di internet, imbattersi in potenziali conflitti con persone o imprese che dispongono legittimamente o abusivamente di marchi identici o simili per diversi o analoghi prodotti in paesi differenti. </p>
<p>Infatti, la titolarità di un marchio collettivo e degli altri tipi di marchi, non conferisce automaticamente la titolarità del corrispondente nome a dominio, motivo per il quale è importante attivarsi per ottenerne tempestivamente l&#8217;assegnazione. </p>
<p>L&#8217;iter di assegnazione del nome a dominio avviene in base ai principi stabiliti dall&#8217;autorità competente (che per esempio per i domini a suffisso “. It” è “Registro. It”). Tale autorità interagisce con i fornitori di servizi (“registrar”) con i quali ha concluso il previo contratto, quindi non registra direttamente domini per conto degli utenti finali. Al momento della richiesta di registrazione, il nome a dominio viene assegnato sulla base di un mero criterio di priorità temporale, seguendo l’ordine cronologico delle richieste di registrazione (regola del “first come, first served”). Pertanto spetterà al soggetto che intenda far valere la titolarità su quel determinato nome a dominio, attivarsi per ottenerne il recupero. </p>
<p>I nomi di dominio, oltre a essere potenti canali di business possono dar luogo, se utilizzati senza le dovute competenze e cautele, al fenomeno illecito del cybersquatting, esponendosi all’ordine di cessione o cancellazione del nome di dominio, o addirittura al pagamento dei danni o di multe molto elevate. </p>
<p>Per saperne di più leggete la <a href="http://www. Networkfiscale. Com/Backoffice/News/guida-alla-registrazione-del-marchio-come-nome-a-dominio-e-tutela-dal-cybersquatting-1">guida pratica dedicata alla registrazione dei nomi a dominio e tutela dal cybersquatting</a>! </p>
<p>Perché registrare il nome a dominio corrispondente al proprio marchio collettivo o ad altro brand</p>
<p>Ottenere la registrazione come nome a dominio del proprio brand ha un triplice vantaggio:</p>
<p>1) assicurarsi una visibilità sulla rete creando un business “globale” di successo per la “nicchia” di riferimento, intesa come segmento del mercato non ancora “aggredito” dalla concorrenza;</p>
<p>2) tutelarsi contro il rischio dell&#8217;utilizzo abusivo di terzi del proprio brand su internet;</p>
<p>3) monetizzare il marchio registrato come “domain name” attraverso il licensing e la cessione, incrementando così i propri guadagni. </p>
<p>Perché il nome a dominio è una formula di successo per il marchio collettivo</p>
<p>Utilizzare il marchio collettivo in internet registrando il corrispondente “domain main” è un&#8217;ottima garanzia di funzionamento e successo dello stesso. </p>
<p>Il motivo è molto semplice: ciò consente di valorizzare “origin” “product process”e “quality” del prodotto nel cyberspazio, in un&#8217;ottica di business spinto oltre i confini geografici di registrazione territoriale, moltiplicando in modo esponenziale le quote di mercato già di per sé acquisibili grazie al &#8220;collective trademark&#8221;. </p>
<p>Di riflesso, il problema del cybersquatting assume qui una valenza notevolmente più estesa, in quanto l&#8217;utilizzo di nomi a dominio identici andrebbe a svuotare la tutela potenziata tipica di questi “marchi di categoria”, con un effetto a cascata negativo rispetto all&#8217;intera area del mercato, all&#8217;interno della quale un determinato marchio collettivo si è affermato. </p>
<p>E&#8217; evidente quindi che la tematica dei nomi a dominio assume una particolare e delicata rilevanza per il marchio collettivo, in relazione al quale non si può prescindere dalla competenza di esperti nello specifico settore. </p>
<p> </p>
<p>Per registrare il vostro marchio d&#8217;impresa e collettivo e tutelarlo sul web, contattateci subito al NUMERO VERDE 800192752! </p>
<p> </p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/i-nomi-a-dominio-come-strumento-di-tutela-e-chiave-di-successo-del-brand-nel-web-il-business-vincente-del-marchio-collettivo-sulla-rete/">Brand identity: i nomi a dominio come chiave di tutela e successo nel Web dei marchi collettivi e d&#8217;impresa</a> was first posted on Dicembre 20, 2016 at 3:30 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>Guida alla registrazione del marchio come nome a dominio e tutela dal &#8220;cybersquatting&#8221;</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/mini-guida-pratica-per-lanciare-e-tutelare-i-propri-brand-sul-web-con-i-nomi-a-dominio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2016 15:33:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
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					<description><![CDATA[Guida giuridico-tributaria alle agevolazioni sui beni immateriali “intangible asset” (dal marchio collettivo ai nomi a dominio) ed al regime del Patent Box<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/mini-guida-pratica-per-lanciare-e-tutelare-i-propri-brand-sul-web-con-i-nomi-a-dominio/">Guida alla registrazione del marchio come nome a dominio e tutela dal &#8220;cybersquatting&#8221;</a> was first posted on Dicembre 19, 2016 at 4:33 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>I nome a dominio, sono un modo strategico e veloce per prendere il proprio posto nella rete internet e fare business nel web, qualificandosi come &#8220;indentificatori&#8221; delle imprese.  Occorre quindi conoscere i meccanismi che presiedono al loro funzionamento nel cyberspazio, per trarne il massimo profitto e al contempo per tutelarsi da chi intende appropriarsi illecitamente del brand altrui. Si propone di seguito una mini guida di taglio pratico-operativo sulla valorizzazione e tutela dei marchi come nomi a dominio dal cybersquatting con i quesiti più richiesti. </p>
<p> </p>
<p>I nome a dominio, sono un modo strategico e veloce per prendere il proprio posto nella rete internet e fare business nel web, qualificandosi come &#8220;indentificatori&#8221; delle imprese.  Occorre quindi conoscere i meccanismi che presiedono al loro funzionamento nel cyberspazio, per trarne il massimo profitto e al contempo, per tutelarsi da chi intende appropriarsi illecitamente del brand altrui.  </p>
<p>Si propone di seguito una mini guida di taglio pratico-operativo sulla valorizzazione e tutela dei marchi come nomi a dominio con i quesiti più richiesti. </p>
<p>Com&#8217;è composto un nome a dominio? </p>
<p>Un nome a dominio è costituito da una serie di caratteri alfanumerici, seguita da un punto e da un’estensione. L’estensione è una stringa di caratteri (ad esempio. It) corrispondente al registro nel quale il nome a dominio viene iscritto. </p>
<p>Dove va inoltrata la richiesta di registrazione e come viene esaminata la domanda? </p>
<p>La richiesta di registrazione va inoltrata al registro competente tramite i “registrars”, organismi specifici accreditati che effettuano un esame meramente formale della domanda senza unaricerca di anteriorità in relazione a marchi preesistenti identici o simili al nome a dominio richiesto o in relazione a nomi a dominio identici o simili già registrati presso altri registri. </p>
<p>Quanto dura la registrazione di un nome a dominio. It oppure. Eu? </p>
<p>La durata è di un anno, rinnovabile alla scadenza. </p>
<p>Chi può registrare un nome a dominio. It oppure. Eu? </p>
<p>La registrazione di un nome a dominio può essere chiesta da qualsiasi persona fisica, società od organizzazione che abbia residenza o domicilio nell’Unione Europea, oppure in Islanda, Liechtenstein o Norvegia e (nel caso dei nomi a dominio. It) anche nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino o in Svizzera. </p>
<p>Come ottenere il recupero del proprio nome a dominio abusivamente acquisito da terzi? </p>
<p>Esistono procedure per il recupero di un nome a dominio, dette procedure di riassegnazione, gestite da organismi nazionali ed internazionali, che consentono al proprietario di un marchio di ottenere che gli sia trasferita la proprietà del nome a dominio corrispondente registrato abusivamente da terzi. L’esito negativo di una procedura di riassegnazione non impediscel’instaurazione di un procedimento giudiziario, che potrebbe avere esito totalmente diverso e con il quale attivare anche pretese risarcitorie. </p>
<p>Cosa succede in caso di utilizzo di un nome a dominio che riproduca un marchio anteriormente registrato da altri? </p>
<p>Tale comportamento illecito integra la fattispecie della contraffazione del marchio, in quanto il nome a dominio, considerato dalla giurisprudenza come segno distintivo atipico, comporta l’immediato vantaggio, per l’utilizzatore, di ricollegare, nel giudizio del pubblico, la propria attività a quella del titolare del marchio, sfruttando indebitamente la notorietà del segno. </p>
<p>E&#8217; tutelato il nome a dominio usato rispetto ad un marchio registrato posteriormente con identica denominazione? </p>
<p>Si, attraverso il diritto a preuso. Il titolare del marchio registrato successivamente al nome a dominio altrui, non potrà pretendere la rinuncia al dominio o la cessazione del suo utilizzo. </p>
<p>I diritti su un marchio in genere prevalgono su quelli vantati su un nome a dominio,a condizione che i diritti sul marchio siano anteriori all’uso che altri ne fanno. </p>
<p>Per la tutela dei nomi a dominio è, in pratica, sempre consigliabile una registrazione del marchio che sia contestuale o antecedente a quella del dominio stesso ed in ogni caso anteriore ad ogni successiva registrazione di domini simili. </p>
<p>Cos&#8217;è il cybersquatting? </p>
<p>E&#8217; un neologismo italiano di origine anglosassone che indica l&#8217;occupazione abusiva in ambito digitale cioè il fenomeno di accaparramento di nomi a dominio corrispondenti a marchi/nomi altrui (specialmente nomi di personaggi famosi), al fine di realizzare un lucro sul trasferimento del dominio a chi ne abbia interesse od un danno a chi non lo possa utilizzare. </p>
<p>In pratica il cybersquatter (l&#8217;utilizzatore abusivo) strumentalizza il nome a dominio corrispondente al marchio altrui, per realizzare uno o più siti web che imitano l’originale, al fine di trarre in inganno i consumatori, vendendo loro merce contraffatta. Tale fenomeno riguarda in particolare il settore dell’abbigliamento e dei prodotti elettronici. </p>
<p>Nel nostro Paese la giurisprudenza, sulla scia delle Corti statunitensi, lo qualifica come atto di concorrenza sleale, nel caso in cui i servizi offerti da un soggetto siano assimilabili a quelli forniti dalla controparte e si possa instaurare il rischio di confusione nei consumatori. </p>
<p>Cos&#8217;è il “toposquatting”? </p>
<p>Noto anche come “dirottamento di URL”, è una forma particolarmente evoluta e maliziosa di cybersquatting consistente nella registrazione in malafede di un “domain name” quasi del tutto analogo ad un marchio noto e celebre, ma contenente un refuso in grado di deviare un enorme flusso di utenti della rete, strumentalizzando gli errori di battitura/digitazione commessi digitando un URL nel browser. (per esempio DINSEY. COM invece che DISNEY. COM. ). </p>
<p>Qual è la disciplina contabile del marchio registrato come nome a dominio? </p>
<p>In caso in cui il dominio rappresenti anche il marchio (registrato come tale), la condizione per iscrivere un dominio internet come marchio in bilancio è che lo stesso sia identificabile nel patrimonio aziendale e abbia piena individualità, cioè sia tale da poterlo distinguere dall&#8217;azienda di cui fa parte. Il dominio, registrato come marchio può essere capitalizzato tra le immobilizzazioni immateriali e può essere ammortizzato. Fiscalmente le quote di ammortamento sono deducibili in misura non superiore ad 1/18 dei costi sostenuti. </p>
<p>Per scoprire subito come potenziare la vostra &#8220;Brand Identity&#8221; con i nomi a dominio, leggete la <a href="http://www. Networkfiscale. Com/Backoffice/News/brand-identity-i-nomi-a-dominio-come-chiave-di-tutela-e-successo-nel-web-dei-marchi-collettivi-e-dimpresa-1">divulgazione dedicata ai nomi a dominio come chiave di tutela e successo dei marchi d&#8217;impresa e collettivi nel web</a>! </p>
<p>Per valorizzare in rete il proprio marchio collettivo o altri brand  è quindi estremamente preziosa la consulenza di un soggetto esperto nella valutazione della redditività del domain name e nella verifica dei presupposti di tutela contro fenomeni di cybersquatting. </p>
<p>Per essere assistiti o collaborare con un nostro consulente, </p>
<p>contattateci subito al NUMERO VERDE 800192752! </p>
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<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/mini-guida-pratica-per-lanciare-e-tutelare-i-propri-brand-sul-web-con-i-nomi-a-dominio/">Guida alla registrazione del marchio come nome a dominio e tutela dal &#8220;cybersquatting&#8221;</a> was first posted on Dicembre 19, 2016 at 4:33 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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