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	<title>parere fiscale &#8211; Commercialista.it</title>
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	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
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	<title>parere fiscale &#8211; Commercialista.it</title>
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		<title>Studio Legale Roberto Pusceddu &#038; Partners entra nell&#8217;orbita di Commercialista.it</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Studio-Legale-Roberto-Pusceddu-Partners-entra-nellorbita-di-Commercialista-it/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Commercialista.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Aug 2023 07:47:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Studio Legale Roberto Pusceddu & Partners]]></category>
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					<description><![CDATA[Siamo orgogliosi di comunicare, che da un percorso di crescita, siamo riusciti ad individuare l&#8217;Avvocato Roberto Pusceddu, un giovane e professionale partner su cui abbiamo investito rilevando le quote dello Studio Legale. Roberto Pusceddu &#38; Partners entra nell&#8217;orbita di Commercialista.it!<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Studio-Legale-Roberto-Pusceddu-Partners-entra-nellorbita-di-Commercialista-it/">Studio Legale Roberto Pusceddu &#038; Partners entra nell&#8217;orbita di Commercialista.it</a> was first posted on Agosto 30, 2023 at 9:47 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
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<p class="wp-block-paragraph">Siamo orgogliosi di comunicare, che da un percorso di crescita, siamo riusciti ad individuare l&#8217;Avvocato Roberto Pusceddu, un giovane e professionale partner su cui abbiamo investito rilevando le quote dello Studio Legale.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Roberto Pusceddu &amp; Partners entra nell&#8217;orbita di Commercialista.it!</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Studio-Legale-Roberto-Pusceddu-Partners-entra-nellorbita-di-Commercialista-it/">Studio Legale Roberto Pusceddu &#038; Partners entra nell&#8217;orbita di Commercialista.it</a> was first posted on Agosto 30, 2023 at 9:47 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>Affitti a breve: cosa fare e come versare la ritenuta &#8211; guida fiscale</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/affitti-a-breve-guida-fiscale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Sara Marroni]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jun 2023 11:02:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AFFITTI & LOCAZIONI]]></category>
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										<content:encoded><![CDATA[<h2><strong>Cosa sono?</strong></h2>
<p>Il contratto di affitto breve è disciplinato dall’art. 4 del D.L. 50/2017 e consente al locatore di affittare i propri immobili ad uso esclusivamente abitativo, compresi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, per un periodo massimo di 30 giorni. Se i servizi eccedono il limite della fornitura di biancheria e pulizia si rischia di uscire fuori dal perimetro e di svolgere un’attività alberghiera abusiva.</p>
<h2><strong>Chi può stipularli?</strong></h2>
<p>I contratti devono essere stipulati in forma scritta da persone fisiche, quindi al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa.<br />
Pertanto, la locazione può essere solo tra “privati”: i contratti di affitto brevi possono infatti essere stipulati direttamente dal proprietario dell’immobile o indirettamente da soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare (agenzie immobiliari), anche attraverso la gestione di portali telematici (Airbnb, Booking, ecc).</p>
<h2><strong>Durata</strong></h2>
<p>Ciascun contratto di locazione breve non può avere durata superiore a 30 giorni. Ciò implica che, qualora le parti abbiano intenzione di stipulare più contratti di affitto brevi nel medesimo anno, sarà necessario considerare ogni singolo contratto per calcolare la durata della locazione.</p>
<p>Nel caso in cui questi contratti abbiano una durata complessivamente superiore a 30 giorni, saranno qualificati come contratti di affitto transitorio, i quali hanno durata compresa tra i 30 giorni e i 18 mesi.</p>
<h2><strong>Vantaggi</strong></h2>
<p>Si tratta di una forma di contratto di locazione estremamente vantaggiosa sia per il locatore che per il conduttore.<br />
Il locatore è infatti libero dai vincoli di una locazione tradizionale, pertanto può disporre dell’immobile ogni qualvolta lo desideri, evitando il rischio di morosità e mantenendo la possibilità di godere di entrate superiori su base mensile. Inoltre, l’affitto breve si presta come un’ottima soluzione per chi ha intenzione di vendere l’immobile, in quanto le tempistiche di vendita possono prolungarsi per diversi mesi, comportando una situazione in cui lo stesso rimane sfitto fino al momento del rogito; l’affitto breve consentirebbe invece un guadagno durante questo periodo.<br />
Il conduttore invece, potendo usufruire di un alloggio per un periodo di tempo limitato, può contenere le spese.</p>
<h2><strong>Tassazione</strong></h2>
<p>Il 95% del reddito derivante da un contratto di affitto a breve è assoggettato a tassazione IRPEF, secondo i relativi scaglioni. Se il locatore opera tramite un intermediario, allora nella tassazione IRPEF si applica una ritenuta d’acconto del 21%.<br />
Il restante 5% del reddito è invece a titolo di deduzione forfettaria.</p>
<h2><strong>Un’alternativa alla tassazione IRPEF: la cedolare secca</strong></h2>
<p>Per coloro che in un anno destinano a tale finalità un numero massimo di quattro appartamenti, è possibile, in alternativa alla tassazione IRPEF, optare per la cedolare secca, che consiste in un’imposta del 21% da applicare sul canone lordo di locazione. La cedolare secca prevede dunque un’aliquota inferiore rispetto a quella IRPEF (in cui per il primo scaglione è pari al 23%); tuttavia, diversamente dalla tassazione IRPEF, essa si applica sul 100% del reddito. Resta comunque ferma, come nel caso della tassazione IRPEF, la presenza di una ritenuta del 21% che, essendo a titolo d’imposta, non va versata dai contribuenti ma dal sostituto d’imposta (il portale o l’intermediario di cui il locatore si serve per la riscossione dei canoni).</p>
<p>Qualora si decida di optare per questo tipo di tassazione, le parti dovranno comunicare in sede di dichiarazione dei redditi l’opzione scelta.</p>
<h2><strong>Adempimenti e sanzioni</strong></h2>
<p>Per i contratti di affitto brevi non è previsto l’obbligo di registrazione dell’atto presso l’Agenzia delle Entrate.<br />
Tuttavia, al fine di prevenire contestazioni o possibili controversie, è opportuno che le parti contraenti redigano un contratto che disciplini almeno le regole di permanenza dell’inquilino. Inoltre, il D.L. 113/2018 prevede che il locatore o i soggetti intermediari comunichino i dati degli ospiti alle questure territorialmente competenti, mediante l’accesso al canale Entratel/Fisconline e la compilazione del file mediante i software gratuiti dell’Agenzia delle Entrate. Qualora tale comunicazione sia incompleta, infedele o del tutto omessa, è prevista una sanzione da 250 a 2.000 euro. Inoltre, gli intermediari inadempienti che non hanno provveduto a tramettere i dati di contratti di locazione breve saranno sottoposti a sanzione pari al 20% dell’ammontare non trattenuto a titolo di ritenuta.</p>
<h2><strong>Contratto di affitto breve turistico per casa vacanze</strong></h2>
<p>Il contratto di affitto breve turistico per casa vacanze rientra nella tipologia dei contratti di locazione brevi.<br />
In questo caso, il proprietario può anche chiedere una cauzione e dotarsi di una copertura assicurativa per tutelarsi da eventuali danneggiamenti; inoltre, è obbligato a richiedere la tassa di soggiorno agli ospiti.<br />
Di conseguenza, nel contratto devono essere presenti non solo le generalità delle parti coinvolte ma anche le modalità di pagamento e di restituzione della cauzione.<br />
Qualora il locatore voglia ottimizzare i tempi di occupazione dell’immobile e aumentare la redditività affidandosi ad un soggetto intermediario e decidesse di optare per la tassazione IRPEF, i compensi percepiti dovranno essere registrati al netto di tutte le spese inerenti all’affitto; in caso di cedolare secca invece queste spese non saranno considerate.</p>
<h2><strong>Differenza tra locazione turistica e locazione breve</strong></h2>
<p>La differenza tra locazione turistica e locazione breve è inerente la tipologia di servizi offerti, nonché gli obblighi specifici a cui sono soggetti i proprietari o i gestori dell’immobile in locazione.<br />
La locazione turistica è una tipologia di accordo che coinvolge strutture turistiche ricettive extra-alberghiere (case vacanza, ecc.).<br />
Inoltre, in caso di locazione breve turistica per una casa vacanza non è obbligatorio stipulare un contratto d’affitto, contrariamente a quanto previsto per la fattispecie della locazione.</p>
<h2><strong>Affitti brevi con finalità turistiche</strong></h2>
<p>In caso di contratto d’affitto turistico inferiore a 30 giorni, non vige l’obbligo di registrazione dell’atto presso l’Agenzia delle Entrate; oltre tale limite la registrazione è invece obbligatoria.<br />
In ogni caso, secondo la legge n. 431/1998, le strutture ricettive con finalità turistiche devono disporre di un codice alfanumerico (CIR, cioè Codice Identificativo di Riferimento), al fine di agevolare non solo la commercializzazione dell’offerta delle strutture ma anche i controlli da parte delle autorità competenti.</p>
<h2><strong>Istruzioni operative per gli intermediari di contratti brevi</strong></h2>
<p>I gestori di portali e delle agenzie di intermediazione dovranno:</p>
<ol>
<li>comunicare all’Agenzia delle Entrate i contratti di affitto breve conclusi attraverso i servizi offerti dagli stessi;</li>
<li>in qualità di sostituti di imposta, trattenere la ritenuta del 21% dai proventi della locazione corrisposti e versarla mediante modello F24, come disciplinato dall’articolo 17 del D. lgs. 241/97, utilizzando il codice tributo 1919.<br />
Nell’ipotesi in cui il proprietario avesse optato per la cedolare, la ritenuta sarà fatta a titolo d’imposta e lo stesso dovrà poi versare ulteriori importi; in caso di conservazione del regime ordinario, invece, tale ritenuta rileverà come versamento a titolo d’acconto e il proprietario dovrà considerarlo all’interno della dichiarazione dell’IRPEF dovuta per quell’anno;</li>
<li>rilasciare annualmente a chi affitta, cioè al proprietario dell’immobile, la Certificazione Unica (CU) con gli importi percepiti e le ritenute effettuate a titolo d’imposta o di acconto, seguendo le modalità indicate dall’art. 4 del D. lgs. 322/98 e specificando gli importi pagati al Fisco.</li>
</ol>
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			</item>
		<item>
		<title>Prestiti e finanziamenti concessi dalla società (srl, spa) a soci e/o amministratori</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Fisco-e-Tributi/prestiti-e-finanziamenti-concessi-dalla-societa-srl-spa-a-soci-e-o-amministratori/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2022 17:00:30 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Prestiti mutui finanziamenti concessi ad amministratore socio srl spa, chiamaci per aiutarci nell&#8217;ottenere liquidità detassata dalla tua azienda o aiutare il tuo consulente, richiedi un preventivo gratuito.<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Fisco-e-Tributi/prestiti-e-finanziamenti-concessi-dalla-societa-srl-spa-a-soci-e-o-amministratori/">Prestiti e finanziamenti concessi dalla società (srl, spa) a soci e/o amministratori</a> was first posted on Dicembre 30, 2022 at 6:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Prestiti mutui finanziamenti concessi ad amministratore socio srl spa, chiamaci per aiutarci nell&#8217;ottenere liquidità detassata dalla tua azienda o aiutare il tuo consulente, richiedi un preventivo gratuito.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Fisco-e-Tributi/prestiti-e-finanziamenti-concessi-dalla-societa-srl-spa-a-soci-e-o-amministratori/">Prestiti e finanziamenti concessi dalla società (srl, spa) a soci e/o amministratori</a> was first posted on Dicembre 30, 2022 at 6:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>Ressa allo sportello</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/ressa-allo-sportello/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria Ceccarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Feb 2022 08:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Analisi opera “ressa allo sportello” di Paolo Laconi<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/ressa-allo-sportello/">Ressa allo sportello</a> was first posted on Febbraio 12, 2022 at 9:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Un’altra scena che tutti conosciamo bene e che viviamo quotidianamente, raccontata con gli occhi e l’immaginazione di un’artista, che riporta la realtà sulla tela, attraverso gli elementi tipici del surrealismo sardo.</p>
<p><img decoding="async" src="https://www.commercialista.it/_import2022/immagini/resa-sportello.jpg" alt="resa-sportello.jpg" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Tecnica: acrilico su tela</h3>
<h3>Dimensioni: 23,03 x 30</h3>
<h3>Profondità: 3,8 cm</h3>
<h3>Ubicazione: Piazza Michelangelo 18, Cagliari, Sardegna</h3>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Una classica scena di vita quotidiana, che si articola anche con lunghissime e noiosissime file allo sportello della posta.</p>
<p>Essendo questa una scena ambientata negli anni passati, possiamo vedere come l’architettura e i metodi utilizzati nell’ufficio postale sono più antiquati. Come i numeri degli sportelli attaccati in alto o la quasi totale assenza dei computer sulla scrivania.</p>
<p>Mentre alcune persone sono in fila (e noi sappiamo bene che ci staranno per molto tempo ancora), altre sono agli sportelli a fare le commissioni e in primo piano, c’è un bambino che cerca di parlare con una delle segretarie, ma essendo piccino e basso, ci riesce a fatica.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/ressa-allo-sportello/">Ressa allo sportello</a> was first posted on Febbraio 12, 2022 at 9:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rating di legalità: assistenza specializzata del Network. Perché il rating di legalità conviene alle imprese?</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/rating-di-legalit224-assistenza-specializzata-del-network-perch233-il-rating-di-legalit224-conviene-alle-imprese/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2018 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto Europeo - Comunitario]]></category>
		<category><![CDATA[FINANZA ED AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE]]></category>
		<category><![CDATA[Finanziamenti Contributi ed incentivi alle imprese]]></category>
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					<description><![CDATA[Pacchetto “tutto compreso” Rating di legalità: i vantaggi concreti per le imprese<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/rating-di-legalit224-assistenza-specializzata-del-network-perch233-il-rating-di-legalit224-conviene-alle-imprese/">Rating di legalità: assistenza specializzata del Network. Perché il rating di legalità conviene alle imprese?</a> was first posted on Marzo 16, 2018 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il nostro Network avvalendosi della collaborazione sinergica tra diversi professionisti del settore, mette a vostra disposizione competenze complete e trasversali (giuridiche, organizzative, gestionali, di analisi del rischio) per ottenere con una consulenza a 360° il rating di legalità, in modo sicuro e facile. Scegliete il nostro pacchetto “tutto compreso” dal Check up per valutare il livello di Rating nel quale si trova la vostra azienda, alla compilazione corretta del formulario, all’Upgrade per migliorare il vostro grado di rating e ottenere maggiore successo nelle gare pubbliche e preferenza nell’accesso al credito bancario.  Vediamo insieme quali vantaggi concreti otterrete diventando imprese “stellate”!</p>
<p>Il nostro Network, avvalendosi della collaborazione sinergica tra diversi professionisti del settore, mette a vostra disposizione competenze complete e trasversali (giuridiche, organizzative, gestionali, di analisi del rischio) per ottenere con una consulenza a 360° il rating di legalità, in modo sicuro e facile.</p>
<p>ATTENZIONE: finora sono già 3460 in Italia le imprese in possesso del rating di legalità e le “stellette” delle aziende a breve saranno visibili anche in visura catastale!</p>
<p>Scegliete il nostro pacchetto “tutto compreso” dal Check up per valutare il livello di Rating nel quale si trova la vostra azienda, alla compilazione corretta del formulario, all’Upgrade per migliorare il vostro grado di rating e conseguire il massimo punteggio nel rispetto dei requisiti previsti, consentendovi cosi di avere in mano la chiave per riscuotere successo nelle gare pubbliche e priorità nell’accesso al credito bancario.  Vediamo insieme quali vantaggi concreti otterrete diventando imprese “stellate”.</p>
<h2>Perché il rating di legalità conviene alle imprese?</h2>
<p>Il Rating di Legalità è uno strumento innovativo ideato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) in accordo con i Ministeri dell’Interno e della Giustizia, che attribuisce premialità alle aziende operanti secondo principi della legalità, della trasparenza e della responsabilità sociale, mediante un giudizio espresso in stellette fino ad un massimo di tre.</p>
<h2>Un po&#8217; di statistiche: quali imprese l’hanno richiesto finora?</h2>
<p>Stando alle percentuali registrate fino ad un mese fa, sono già 3460 le imprese in possesso di un rating di legalità, concentrate soprattutto in cinque regioni: Lazio, Puglia, Emilia Romagna, Lombardia e Veneto.</p>
<p>Altissima la percentuale del rating di legalità tra le PMI piccole e medie imprese, che tocca il 90% con una prevalenza di aziende di piccola dimensione (fino a 50 addetti e 10. 000. 000 di fatturato). Ed una buona presenza nel settore manifatturiero (40%).</p>
<p>N. B. Per verificare se possedete i requisiti richiesti per ottenere il rating, quali sono le nuove condizioni 2017 e la procedura da seguire, leggete <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/rating-di-legalit224-2017-come-aderire-vantaggi-e-nuovi-requisiti/">la nostra guida dedicata a come aderire al Rating di legalità 2017</a>.</p>
<h2>Vantaggi economici</h2>
<p>Il rating di legalità rappresenta un indice positivo secondo quanto stabilito dal citato articolo 5-ter del D. L. 1/2012, in sede di accesso al credito bancario e di concessione di finanziamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni, secondo i criteri stabiliti dal D. Min. Economia e Finanze 20/02/2014, n°57 consentendo alle imprese di ottenere i seguenti vantaggi.</p>
<p>Gli istituti di credito:</p>
<p>a) ridurranno la tempistica e gli oneri relativi per le richieste di finanziamento;</p>
<p>b) varieranno la determinazione delle condizioni economiche di erogazione, qualora se ne riscontri rilevanza rispetto all’andamento del rapporto creditizio.</p>
<p>Le Pubbliche amministrazioni in sede di gara:</p>
<p>a) attribuiranno preferenza in graduatoria;</p>
<p>b) assegneranno un punteggio aggiuntivo;</p>
<p>c) riserveranno una quota delle risorse finanziarie allocate.</p>
<p>Attenzione: il Nuovo Codice degli appalti, inserisce il rating di legalità come criterio premiale nella valutazione dell’offerta di gara.</p>
<p>In base all’articolo 93 nei contratti di servizi e forniture, l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30% per gli operatori economici in possesso del rating di legalità;<br />
l’articolo 95 dispone che le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di gara i criteri premiali che intendono applicare alla valutazione dell’offerta, in relazione al maggior rating di legalità dell’offerente.</p>
<h2>Vantaggi competitivi</h2>
<p>1) Incremento delle opportunità di business;</p>
<p>2) aumento della trasparenza e visibilità sul mercato;</p>
<p>3) miglioramento dell’immagine sul territorio di appartenenza (esiste un’apposita sezione sul sito dell’AGCM con i nomi delle imprese titolari del Rating).</p>
<p>Perché conviene conseguire tre stellette nel Rating di legalità e come fare per raggiungere questo obiettivo?</p>
<p>Desiderate avere successo nei bandi e finanziamenti pubblici, riducendo tempi e costi, accedere più facilmente al credito bancario e potenziare l’immagine della vostra impresa sul mercato?</p>
<p>Richiedete subito il vostro rating di legalità contattandoci al nostro NUMERO VERDE 800. 19. 27. 52! I nostri esperti vi aspettano per assistervi in tutta serenità e con la massima professionalità e cortesia.</p>
<p>Otterrete il nostro PACCHETTO COMPLETO di:</p>
<p>Check Up rating per valutare il vostro livello attuale di rating;<br />
Upgrade per migliorarlo e conseguire il massimo punteggio;<br />
Compilazione del formulario.</p>
<p>Per richiedere un preventivo su misura, <a href="https://form.typeform.com/to/Q4UUtwf7#campagna=articolo">cliccate qui</a>!</p>
<p>Se desiderate avviare con successo la vostra attività e ricevere assistenza contabile in Cloud in tutta Italia e assistenza contrattuale,</p>
<p><a href="https://form.typeform.com/to/Q4UUtwf7#campagna=articolo">cliccate qui</a>, vi ricontatteremo entro 8 ore lavorative!</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/rating-di-legalit224-assistenza-specializzata-del-network-perch233-il-rating-di-legalit224-conviene-alle-imprese/">Rating di legalità: assistenza specializzata del Network. Perché il rating di legalità conviene alle imprese?</a> was first posted on Marzo 16, 2018 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>Licenza esclusiva e non esclusiva di marchio da privato: quando non scatta la tassazione?</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/quando-le-royalties-incassate-da-persona-fisica-a-titolo-di-concessione-in-licenza-del-marchio-a-societ224-di-capitali-sono-detassate-la-particolarit224-del-marchio-collettivo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Feb 2018 05:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[Focus]]></category>
		<category><![CDATA[MARCHIO CEDUTO DA PERSONA FISICA TASSAZIONE]]></category>
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					<description><![CDATA[Guida fiscale-tributaria alla tassazione dei compensi derivanti dalla cessione e concessione in licenza di un marchio d'impresa o collettivo da persona fisica a società<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/quando-le-royalties-incassate-da-persona-fisica-a-titolo-di-concessione-in-licenza-del-marchio-a-societ224-di-capitali-sono-detassate-la-particolarit224-del-marchio-collettivo/">Licenza esclusiva e non esclusiva di marchio da privato: quando non scatta la tassazione?</a> was first posted on Febbraio 4, 2018 at 6:30 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Se si opta per l&#8217;interpretazione in linea con la relazione ministeriale all&#8217;articolo 49 TUIR (ora articolo 53 TUIR), si può sostenere che nel licensing i compensi incassati a titolo di royalties da una persona fisica non agente come imprenditore che concede in licenza un brand registrato ad una società di capitali, costituirebbero un “non reddito”, dunque sarebbero fiscalmente non imponibili. Ma quando esattamente questo accade in relazione al marchio d&#8217;impresa? E nel caso di marchio collettivo le royalties vanno dichiarate in Unico? Se si, come?</p>
<h2>Concessione in licenza non esclusiva di marchio d&#8217;impresa</h2>
<p>Se si opta per l&#8217;interpretazione in linea con la relazione ministeriale all&#8217;art 49 TUIR (ora articolo 53 TUIR) si può sostenere che nel licensing i compensi incassati a titolo di royalties da una persona fisica non agente come imprenditore che concede in licenza un brand registrato ad una società di capitali costituirebbero un “non reddito”.</p>
<p>Secondo la nostra ricostruzione favorevole alla detassazione, a supporto della citata relazione, la risoluzione n°33/E dell&#8217;agenzia delle Entrate che configura tali corrispettivi come redditi diversi, contempla un caso diverso dall&#8217;ipotesi in esame, cioè una concessione in licenza non esclusiva, invece, nel caso di specie si tratterebbe di concessione esclusiva perché la persona fisica non utilizzerebbe il marchio dopo averlo concesso in uso e lo attribuirebbe unicamente alla società in questione.</p>
<p>Inoltre dalla relazione governativa al TUIR si ricava quale indice sintomatico della attività d&#8217;impresa, la concessione non esclusiva, requisito che appunto non sussiste nel nostro caso.</p>
<p>Tale ragionamento fila riguardo all&#8217;ipotesi in cui oggetto di licenza appunto esclusiva, sia un marchio d&#8217;impresa.</p>
<p>Quindi: in caso di licenza esclusiva, (quando cioè l&#8217;uso del marchio per prodotti o servizi è totalmente in capo al licenziatario per cui il titolare del marchio si impegna a non farne più uso in prima persona per tutto il periodo di durata della licenza né a concederlo ad altri) del marchio d&#8217;impresa, i compensi ricevuti sarebbero fiscalmente non imponibili, considerando anche che la relazione governativa all&#8217;articolo 53 ricollega la licenza non esclusiva (e non quella esclusiva) all&#8217;esercizio di attività d&#8217;impresa.</p>
<p>Dunque il soggetto persona fisica in questione non dovrebbe pagare imposte nel caso di concessione in licenza esclusiva del marchio d&#8217;impresa alla società di capitali.</p>
<h2>Cosa accade invece nell&#8217;ipotesi di concessione in uso di un marchio collettivo?</h2>
<p>Per quanto riguarda il marchio collettivo, occorre evidenziare che per sua natura, tale tipologia di marchio a differenza di quello classico aziendale, si presta ad essere utilizzato simultaneamente da una pluralità di imprenditori autonomi tra loro che, accomunati dai medesimi “product process” o dalla stessa collocazione territoriale, producono beni aventi le stesse caratteristiche. Dunque la sua concessione in uso si inserisce in generale nel quadro di una licenza “non esclusiva” perché nella prassi commerciale più soggetti sono licenziatari dello stesso marchio in relazione agli stessi prodotti e il titolare, si riserva la funzione effettiva di controllo e garanzia al rispetto del regolamento d&#8217;uso da parte dei soggetti utilizzatori. Sebbene il titolare possa essere un soggetto non imprenditore, in genere si tratta comunque di enti quindi consorzi e associazioni preposti alla funzione di garanzia e all&#8217;organizzazione unitaria e di coordinamento. Quindi si è in genere fuori dall&#8217;ipotesi di persona fisica agente al di fuori di attività d&#8217;impresa e risulta pertanto difficile configurare una detassazione delle royalty incassate per le stesse caratteristiche del marchio collettivo (lo stesso articolo 2570 codice civile parla di concessione dell&#8217;uso a “produttori e commercianti”), mentre sarebbero certamente qualificabili come un “non” reddito imponibile” le plusvalenze realizzate a seguito di cessione del marchio collettivo.</p>
<p>Dunque, la persona fisica che concede il licenza un marchio collettivo alla società di capitali non potrebbe, a rigor di logica, sottrarre alla tassazione le royalties cosi incassate, dovendole quindi dichiarare in Unico come redditi diversi ex lettera l, comma 1, dell&#8217;articolo 67 del TUIR nel quadro RL di Unico persone fisiche, sezione II-A.</p>
<h2>Sintesi del nostro orientamento giuridico-tributario</h2>
<p>Le plusvalenze da cessione del marchio d&#8217;impresa e collettivo e le royalties da concessione in licenza esclusiva, ad eccezione di quelle da concessione in licenza del marchio collettivo, percepite dalla persona fisica agente al di fuori di attività di impresa e corrisposte dalla società di capitali (rispettivamente cessionaria e licenziataria), dovrebbero essere fiscalmente non imponibili.</p>
<p>Per pianificare la registrazione e la futura concessione in licenza di un marchio, sia esso di impresa o collettivo e godere del regime di detassazione fiscale,  contattateci subito al NUMERO VERDE 800. 19. 27. 52!</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/quando-le-royalties-incassate-da-persona-fisica-a-titolo-di-concessione-in-licenza-del-marchio-a-societ224-di-capitali-sono-detassate-la-particolarit224-del-marchio-collettivo/">Licenza esclusiva e non esclusiva di marchio da privato: quando non scatta la tassazione?</a> was first posted on Febbraio 4, 2018 at 6:30 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Controlli fiscali a palestre e centri sportivi ASD e SSD:  quali cautele osservare e quali documenti tenere pronti per l’esibizione?</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/verifica-fiscale-alle-palestre-e-centri-sportivi-con-forma-giuridica-asd-e-ssd-quali-cautele-osservare-e-quali-documenti-tenere-pronti-per-lesibizione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jan 2018 14:36:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Accessi Ispezioni e Verifiche]]></category>
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		<category><![CDATA[Focus]]></category>
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					<description><![CDATA[Guida operativa giuridico/fiscale per palestre e centri sportivi 2017<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/verifica-fiscale-alle-palestre-e-centri-sportivi-con-forma-giuridica-asd-e-ssd-quali-cautele-osservare-e-quali-documenti-tenere-pronti-per-lesibizione/">Controlli fiscali a palestre e centri sportivi ASD e SSD:  quali cautele osservare e quali documenti tenere pronti per l’esibizione?</a> was first posted on Gennaio 30, 2018 at 3:36 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Quando una palestra è oggetto di un’ispezione fiscale, cosa è importante sapere riguardo al personale competente ad effettuarla e ai documenti da esibire e quali errori bisogna evitare di commettere per mettersi a riparo da pesanti sanzioni? Le risposte pratiche per consentire al rappresentante legale di gestire al meglio questa incombenza.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Chi può fare i controlli alle associazioni sportive?</h2>
<p>I controlli fiscali delle associazioni sportive  possono essere condotti dagli agenti  della Guardia di Finanza del territorio di competenza, per conto dell’Agenzia delle Entrate oppure dagli stessi ispettori dell’amministrazione finanziaria;<br />
un ulteriore controllo può essere esercitato dalla SIAE, in base ad un accordo stabilito con l’Agenzia delle Entrate;<br />
altro tipo di controllo è quello che può essere effettuato dall’Ispettorato del lavoro sull’inquadramento dei collaboratori e sui compensi erogati dalle associazioni soprattutto agli istruttori sportivi.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Quali cautele osservare in sede di controlli ed ispezioni?</h2>
<p>1) i libri, i registri, le scritture e i documenti di cui sia rifiutata l’esibizione, non potranno essere presi  in considerazione a favore dell’associazione,  ai  fini dell’accertamento  in sede  amministrativa o contenziosa  (per “rifiuto d’esibizione” si  deve intendere anche la  dichiarazione  di  non possedere i libri, i registri, i documenti e le scritture e/o la sottrazione di essi al controllo);</p>
<p>2) rifiutare l’esibizione o, in ogni  modo, impedire l’ispezione delle  scritture contabili e dei documenti la cui  tenuta e conservazione sono  obbligatori per legge, e dei quali risulta l’esistenza, determina l’applicabilità di specifiche sanzioni amministrative;</p>
<p>3) nel  caso  in  cui  si  verifichi  l’omessa  tenuta,  il  rifiuto  di  esibizione o,  in  ogni  modo,  la sottrazione delle  scritture contabili obbligatorie o l’indisponibilità di tali scritture per cause di forza  maggiore, l’Amministrazione finanziaria può essere validamente legittimata alla determinazione induttiva del reddito e dell’IVA;</p>
<p>4) altra “disposizione qualificante” della riforma  introdotta con lo Statuto dei diritti del contribuente consiste nella  previsione della facoltà, per  lo  stesso, di  richiedere che l’esame dei documenti amministrativi e contabili sia svolto presso l’ufficio dei verificatori o, in  alternativa,  presso il professionista che lo assiste o che lo rappresenta.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Quali documenti bisogna esibire?</h2>
<p>In sede di verifica fiscale nei confronti dell’ASD, occorrerà assolutamente esibire agli organi  verificatori la seguente documentazione:</p>
<ul>
<li>atto  costitutivo;</li>
<li>statuto aggiornato;</li>
<li>codice  fiscale;</li>
<li>affiliazione a federazione o ente di promozione e relativo codice ed iscrizione nel registro delle  SSD e ASD del Coni e relativo codice;</li>
<li>libro dei verbali  delle  riunioni delle Assemblee e del Consiglio direttivo aggiornato;</li>
<li>elenco degli  associati e  tesserati  iscritti (tutte le figure, dirigenti, atleti, tecnici, tutti   i collaboratori);</li>
<li>rendiconto economico annuale;</li>
<li>giustificativi delle uscite (ricevute, quietanze altro);</li>
<li>documentazione di iscrizione e partecipazione ad attività  federali/promozionali/giovanili/agonistiche.</li>
</ul>
<h3>Attenzione:</h3>
<p>a) presupposto per accedere al regime fiscale agevolato delle ASD e SSD è aderire correttamente alla L. 398/1991;</p>
<p>b) nelle fasi di ispezioni e accertamenti fiscali è essenziale non far risultare che l’ente abbia carattere commerciale;</p>
<p>c) per uscire indenni da verifiche fiscali e dormire serenamente è fondamentale evitare di commettere errori a monte, già in fase di costituzione dell’ASD o SSD, redigendo correttamente l&#8217;atto costitutivo effettuando correttamente i primi adempimenti fiscali.</p>
<p>Per avviare la vostra palestra, scoprire i nostri pacchetti di consulenza e richiedere soluzioni su misura per impostare la tua attività nel modo migliore risparmiando liquidità e ricevere assistenza specializzata in materia tributaria, contabile, legale e del lavoro per Associazioni Sportivo Dilettantistiche e Società  Sportivo Dilettantistiche.</p>
<p>&nbsp;</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/verifica-fiscale-alle-palestre-e-centri-sportivi-con-forma-giuridica-asd-e-ssd-quali-cautele-osservare-e-quali-documenti-tenere-pronti-per-lesibizione/">Controlli fiscali a palestre e centri sportivi ASD e SSD:  quali cautele osservare e quali documenti tenere pronti per l’esibizione?</a> was first posted on Gennaio 30, 2018 at 3:36 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ultime news Rating di legalità 2017: imminente la tracciabilità nel Registro delle Imprese!</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/ultime-news-rating-di-legalit224-2017-imminente-la-tracciabilit224-nel-registro-delle-imprese/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jan 2018 11:12:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto Civile]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto Europeo - Comunitario]]></category>
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		<category><![CDATA[tracciabilità rating di legalità]]></category>
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					<description><![CDATA[Rating di legalità 2017: avviso alle imprese  per gli aggiornamenti delle visure camerali<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/ultime-news-rating-di-legalit224-2017-imminente-la-tracciabilit224-nel-registro-delle-imprese/">Ultime news Rating di legalità 2017: imminente la tracciabilità nel Registro delle Imprese!</a> was first posted on Gennaio 2, 2018 at 12:12 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Cosa accadrà dal prossimo autunno per le imprese in possesso del rating di legalità? Ecco le ultime news sulla visibilità delle stellette aziendali in visura camerale! </p>
<p>L’importanza del Rating di legalità, quale strumento innovativo che misura trasparenza ed eticità delle imprese nella gestione del Business, valorizzando quelle “stellate” in sede di gare, finanziamenti pubblici e immagine sul mercato, è tale da aver determinato l’ACGM (Autorità Garante della Concorrenza sul Mercato) in accordo  con InfoCamere a prevedere che dal prossimo autunno lo stesso sarà visibile anche sul Registro delle Imprese: le visure camerali riporteranno infatti l’indicazione dei dati del rating legalità delle aziende che ne hanno fatto richiesta e che hanno superato il vaglio dell&#8217;Autorità Antitrust. </p>
<p>Controllo più efficace delle soglia di rischio delle imprese </p>
<p>N. B. Si tratta di un nuovo servizio che consentirà di avere nuove informazioni per accertare con facilità il profilo di affidabilità delle aziende. Ciò consentirà in particolare di migliorare qualità, completezza e trasparenza delle informazioni presenti nelle banche dati delle Camere di Commercio, perseguito attraverso l’integrazione di informazioni sulle imprese, gestite da altre Pubbliche Amministrazioni. </p>
<p>ATTENZIONE: Per verificare adesso se possedete i requisiti richiesti per ottenere il rating, quali sono le nuove condizioni 2017 e la procedura da seguire, leggete <a href="http://www. Networkfiscale. Com/Dettaglio-Articolo/rating-di-legalit224-2017-come-aderire-vantaggi-e-nuovi-requisiti">la nostra guida dedicata a come aderire al rating di legalità 2017</a>! </p>
<p>Alcune statistiche </p>
<p>Stando alle percentuali registrate fino ad un mese fa, sono già 3460 le imprese in possesso di un rating di legalità, concentrate soprattutto in cinque regioni: Lazio, Puglia, Emilia Romagna, Lombardia e Veneto. </p>
<p>Altissima la percentuale del rating di legalità tra le PMI (piccole e medie imprese), che tocca il 90% con una prevalenza di aziende di piccola dimensione (fino a 50 addetti e 10. 000. 000 di fatturato) ed una buona presenza nel settore manifatturiero (40%). </p>
<p>Sul sito dell’Authority per la Concorrenza è pubblicato e costantemente aggiornato l’elenco delle imprese in possesso del rating di legalità: consultate l’elenco cliccando sull’<a href="http://www. Agcm. It/rating-di-legalita/elenco. Html">apposita sezione</a> dell’AGCM. </p>
<p>N. B. Dal prossimo ottobre tale elenco sarà integrato nelle visure del Registro delle Imprese  (clicca per controllare su <a href="http://www. Registroimprese. It/">sito del Registro delle Imprese</a>) rilasciate dalle Camere di Commercio. </p>
<p>
</p>
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<p> </p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/ultime-news-rating-di-legalit224-2017-imminente-la-tracciabilit224-nel-registro-delle-imprese/">Ultime news Rating di legalità 2017: imminente la tracciabilità nel Registro delle Imprese!</a> was first posted on Gennaio 2, 2018 at 12:12 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>Qual è la nuova aliquota IVA per le erbe aromatiche? Istruzioni pratiche per avviare l’attività e aggiornare i registratori di cassa al Sistema Armonizzato Europeo</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/qual-232-la-nuova-aliquota-iva-per-le-erbe-aromatiche-istruzioni-pratiche-per-avviare-lattivit224-e-aggiornare-i-registratori-di-cassa-al-sistema-armonizzato-europeo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jan 2018 09:11:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto dei Consumatori]]></category>
		<category><![CDATA[Finanziamenti Contributi ed incentivi alle imprese]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[IVA Assistenza Tributaria e Consulenza Fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[Rimborso IVA]]></category>
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		<category><![CDATA[aliquota iva erbe aromatiche 2017]]></category>
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		<category><![CDATA[art 21 L.122/2016]]></category>
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		<category><![CDATA[finanziamenti per coltivare piante aromatiche]]></category>
		<category><![CDATA[iva al 5 per cento]]></category>
		<category><![CDATA[iva erbe aromatiche surgelate]]></category>
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		<category><![CDATA[risoluzione n. 18/E 2017 agenzia entrate]]></category>
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		<category><![CDATA[tabella A parte II DPR 633/1972]]></category>
		<category><![CDATA[tabella A parte II-bis DPR 633/1972]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/fisco-e-tributi/qual-232-la-nuova-aliquota-iva-per-le-erbe-aromatiche-istruzioni-pratiche-per-avviare-lattivit224-e-aggiornare-i-registratori-di-cassa-al-sistema-armonizzato-europeo/</guid>

					<description><![CDATA[Guida commerciale-fiscale alle cessioni di erbe aromatiche e aliquote IVA 2017<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/qual-232-la-nuova-aliquota-iva-per-le-erbe-aromatiche-istruzioni-pratiche-per-avviare-lattivit224-e-aggiornare-i-registratori-di-cassa-al-sistema-armonizzato-europeo/">Qual è la nuova aliquota IVA per le erbe aromatiche? Istruzioni pratiche per avviare l’attività e aggiornare i registratori di cassa al Sistema Armonizzato Europeo</a> was first posted on Gennaio 2, 2018 at 10:11 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Con questa guida pratica “multiuso” vediamo insieme quali sono i benefici delle erbe aromatiche per il nostro palato e il nostro benessere ed alcune curiosità culinarie con i consigli commerciali per chi intende avviare un’attività nel settore e le nuove aliquote IVA aggiornate al Sistema Armonizzato Europeo, per consentire ai commercianti al dettaglio di “resettare” in modo corretto i registratori di cassa ed evitare di perdersi grossi risparmi fiscali e amplificare la competitività sul mercato!</p>
<h2></h2>
<h2>Le proprietà delle erbe aromatiche in cucina e per la nostra salute</h2>
<p>Le erbe aromatiche come sono piante officinali cioè specie vegetali dotate di particolari principi attivi utili per l’organismo, contenenti sostanze biochimiche di particolare sapore e odore particolarmente valorizzate anche in cucina, come condimenti o per la produzione di liquore. Sono inoltre apprezzate nel commercio per la produzione di profumi, oli essenziali e preparati salutistici.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Per la nostra salute sono amati…</h2>
<p>Rosmarino e basilico per il loro potere anti-infiammatorio;<br />
cumino e salvia per la loro efficacia contro la demenza;<br />
pepe di cayenna e cannella per la loro capacità di aiutare a combattere l&#8217;obesità;</p>
<p>coriandolo e cannella per i loro poteri regolatori del glucosio;<br />
noce moscata, foglie di alloro e zafferano per i loro effetti calmanti;<br />
curcuma per proprietà che contribuiscono a combattere il cancro;</p>
<p>origano per il suo potere antifungineo;<br />
aglio, semi di senape e cicoria per il loro benefici al sistema cardio-circolatorio;<br />
basilico e timo per la loro capacità di proteggere la pelle;</p>
<p>curcuma, basilico, cannella, timo, zafferano e zenzero per il loro potere immunostimolante;<br />
coriandolo, rosmarino, pepe di Caienna, peperoncino e pepe nero per la loro capacità di ostacolare la depressione.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Per il nostro palato…grigliate con sapore e prevenzione!</h2>
<p>Le erbe aromatiche, tra colore e sapore, massimizzano le proprietà nutrienti dei cibi rendendoli più sani,  infatti contengono  antiossidanti, minerali e complessi multivitaminici fondamentali per la nostra alimentazione, arrivando a triplicare le proprietà medicamentose di alcuni alimenti senza l&#8217;aggiunta di calorie; queste erbe sono anche termogeniche, quindi accellerano il metabolismo, un toccasana per la nostra linea!</p>
<p>In particolare, non tutti sanno che chi ama cuocere alla griglia qualsiasi tipo di carne come hamburger, bistecche, pollo, agnello, maiale, grazie all’utilizzo di erbe aromatiche può drasticamente ridurre l&#8217;esposizione a sostanze nocive che si formano durante il processo di cottura come le amine eterocicliche (HCAs) che sono cancerogene.</p>
<p>Le tre spezie o erbe aromatiche che aggiunte alla carne prima della cottura riducono il rischio di contrarre cancro del 40% sono:</p>
<ul>
<li>il rosmarino che è il più forte protettore contro l&#8217;HCAs;</li>
<li>la curcuma che è la spezia gialla molto usata nella senape;</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Il Business delle erbe aromatiche: i consigli per l’imprenditoria</h2>
<p>Le piante officinali nel mondo commerciale rappresentano in linea di massima  una scelta strategica e a lungo termine per l&#8217;azienda agricola che presuppone una specifica organizzazione “attrezzata”  per coltivazione, raccolta e post-raccolta, e, infine, per lo stoccaggio. Coltivare le officinali (attività sulla quale puntano diversi imprenditori non dotati di grossi capitali) rappresenta una  scelta complessa sottratta ad una dinamica aziendale basata su sensazioni o previsioni di breve periodo ed è raccomandabile investire nella filiera produttiva specifica individuando la domanda di mercato rispetto ad una determinata nicchia. La produzione delle piante aromatiche e delle erbe officinali deve essere di elevata qualità, rispettare determinati criteri farmaceutici, e per le imprese di medie-grandi dimensioni,  quanto più variegata e differenziata in modo tale soddisfare  le  diverse esigenze di mercato e assicurare una continuità produttiva durante l’intero arco annuale. In particolare è altamente consigliabile investire nelle produzioni di biologiche, di gran lunga  apprezzate dai consumatori e adeguatamente riconosciute dal punto di vista economico.</p>
<h2></h2>
<h2>Finanziamenti per l’impresa che commercializza erbe aromatiche</h2>
<p>Il commercio delle erbe aromatiche può  beneficiare di aiuti in ambito di Programmi di Sviluppo Regionale (PSR) per la diversificazione dell&#8217;attività agricola o per la realizzazione di progetti di trasformazione aziendale di prodotti agricoli.</p>
<h2></h2>
<h2>Nuova aliquota IVA per le erbe aromatiche</h2>
<p>Con la nuova normativa introdotta con la Legge europea 2015/2016 viene armonizzato il regime IVA per le erbe aromatiche e nel dettaglio sono state apportate le seguenti variazioni alle previgenti aliquote:</p>
<p>A) Erbe aromatiche fresche</p>
<ul>
<li>basilico;</li>
<li>rosmarino;</li>
<li>salvia;</li>
</ul>
<p>I prodotti citati, quando destinati all’alimentazione, vengono inseriti nella parte della tabella del Dpr relativo, per i quali è prevista l’aliquota IVA del 5% in luogo della precedente al 4%;</p>
<p>N. B.  La nuova tabella è stata inserita dalla legge di stabilità 2016 e finora riguardava soltanto i servizi socio sanitari prestati dalle cooperative sociali.</p>
<p>B) Erbe in pianta: nella medesima tabella vengono inserite anche le corrispondenti piante delle erbe aromatiche, che precedentemente erano state inserite nella voce in cui l&#8217;aliquota era al 10% e adesso scontano l’aliquota dimezzata al 5%;</p>
<p>C) Origano in rametti o sgranato viene inquadrato tra i prodotti con aliquota IVA al 5% che sostituisce la precedente l’Iva ordinaria del 22%;</p>
<p>D) Preparati per risotto: qui è stata elevata  dal 4% al 10% l&#8217;aliquota applicabile.</p>
<p>Imprenditori agricoli:<br />
Nei casi di imprenditori agricoli che adottano il regime speciale IVA, l’attuale percentuale di compensazione resta invariata al 4%: quindi applicando l’aliquota del 5% sulle cessioni, i produttori agricoli dovranno versare la differenza dell’IVA di un punto percentuale.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>E l’IVA per i surgelati?</h2>
<p>Attenzione: l&#8217;IVA al 5% è applicabile anche per basilico, rosmarino e salvia surgelati; basilico oliato surgelato come chiarito  dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n°18/E del 14/02/2017.</p>
<p>In sintesi, i commercianti al minuto, qualora non l’avessero già fatto dovranno provvedere ad aggiornare  i registratori di cassa per adeguarli al nuovo regime IVA europeo armonizzato rispetto alle erbe aromatiche, in alcuni casi con un altissimo potenziale per la redditività del commercio  ed i consumatori in taluni casi potranno conseguire un notevole risparmio economico e d’imposta a tutto vantaggio per il palato, la salute e la bellezza!</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Istruzioni per emissione fatture</h2>
<p>Riepilogando, i fornitori e commercianti di erbe aromatiche dovranno emettere le seguenti fatture:</p>
<p>a) fattura con aliquota IVA al 5% per erbe aromatiche fresche (al posto di quella al 4%);</p>
<p>b) fattura con aliquota IVA al 5% per erbe aromatiche in  pianta (al posto di quella al 10%) anche se surgelate;</p>
<p>c) fattura con aliquota IVA  al 5% per origano in rametti e sgranato (al posto di quella al 22%);</p>
<p>d) fattura con aliquota IVA  al 10 % per preparati per risotto (al posto di quella al 4%);</p>
<p>e) fattura con aliquota IVA fissa al 4% se imprenditori agricoli in regime speciale.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Per richiedere:</h2>
<ul>
<li>una istanza di rimborso IVA per recuperare quella indebitamente pagata;</li>
<li>un parere tributario in materia IVA;</li>
<li>la presentazione di una istanza di interpello;</li>
<li>un Checkup Fiscale,</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/qual-232-la-nuova-aliquota-iva-per-le-erbe-aromatiche-istruzioni-pratiche-per-avviare-lattivit224-e-aggiornare-i-registratori-di-cassa-al-sistema-armonizzato-europeo/">Qual è la nuova aliquota IVA per le erbe aromatiche? Istruzioni pratiche per avviare l’attività e aggiornare i registratori di cassa al Sistema Armonizzato Europeo</a> was first posted on Gennaio 2, 2018 at 10:11 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Export in Vaticano 2017: e&#8217; dovuta l&#8217;IVA?</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/export-in-vaticano-2017-e-dovuta-liva/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Nov 2017 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Dogana]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[Guida e Vademecum Fiscale Tributaria]]></category>
		<category><![CDATA[IVA Assistenza Tributaria e Consulenza Fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[commercialista esperto iva]]></category>
		<category><![CDATA[commercio in vaticano]]></category>
		<category><![CDATA[esenzione iva art 72]]></category>
		<category><![CDATA[export in vaticano]]></category>
		<category><![CDATA[iva esportazioni fuori UE]]></category>
		<category><![CDATA[non imponibile art 71 del dpr 633/72]]></category>
		<category><![CDATA[parere fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[parere pro veritate]]></category>
		<category><![CDATA[parere tributario]]></category>
		<category><![CDATA[vendite extra ue art 8]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/fisco-e-tributi/export-in-vaticano-2017-e-dovuta-liva/</guid>

					<description><![CDATA[Export in Vaticano 2017: guida fiscale all’IVA<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/export-in-vaticano-2017-e-dovuta-liva/">Export in Vaticano 2017: e&#8217; dovuta l&#8217;IVA?</a> was first posted on Novembre 29, 2017 at 10:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Un commerciante al dettaglio con sede in Italia si reca in Vaticano per partecipare ad un evento ONLUS nell’ambito del quale venderà i propri prodotti. Quali saranno i suoi obblighi verso il Fisco fino allo scontrino fiscale?</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Quesito</h2>
<p>Un commerciante al dettaglio con sede in Italia si reca in Vaticano per partecipare ad un evento ONLUS nell’ambito del quale venderà i propri prodotti. Quali saranno i suoi obblighi verso il Fisco fino allo scontrino fiscale?</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Analisi normativa</h2>
<p>La fattispecie in oggetto è quella dell’esportazione (cioè il trasporto e spedizione dei beni fuori dal territorio UE) temporanea di beni in Vaticano per la tentata vendita che rientra in una disciplina speciale perché il territorio dello Stato del Vaticano non costituisce parte del territorio dell&#8217;Unione Europea, né ai fini IVA (non essendo ricompreso tra i territori di cui all&#8217;articolo 7 comma 1 lett. B) del DPR 633/72), né ai fini doganali.</p>
<h2></h2>
<h2>IVA</h2>
<p>Le cessioni di beni trasportati o consegnati nel territorio del Vaticano (compresi gli uffici e le istituzioni della Santa Sede al di fuori del Vaticano) costituiscono operazioni non imponibili IVA ex articolo 71 del DPR 633/72, analogamente alle esportazioni ed ai servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali. Inoltre, la cessione di beni oggetto di temporanea esportazione beneficia della non assoggettabilità all’IVA di cui all’articolo 8 del Dpr n. 633/1972 e, quindi, concorre alla formazione del plafond, anche se l’effetto traslativo della proprietà si verifica quando i beni si trovano già in territorio extracomunitario, ove sono stati inviati nell’ambito dell’evento organizzato.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Diritti doganali</h2>
<p>In virtù del Trattato tra la Santa Sede e l&#8217;Italia datato 11. 2. 29, le merci estere in transito sul territorio italiano destinate allo Stato di Città del Vaticano o ad uffici e istituzioni della Santa Sede ubicati al di fuori del territorio Vaticano sono ammesse in esenzione dai dazi e dagli altri diritti doganali.</p>
<p>Tuttavia il citato art 8 Decreto IVA stabilisce che nel caso di specie l’esportazione debba risultare da documento doganale, o da vidimazione apposta dall&#8217;ufficio doganale su un esemplare della bolla di accompagnamento o se non prescritti, dal DDT (documento di trasporto) emesso.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Soluzione</h2>
<p>Le operazioni di vendita poste in essere dal commerciante effettuate con la città del Vaticano dovranno risultare dal DDT, e dato che rileveranno come esportazioni dirette (ex articolo 8 comma 1 lettera a) DPR 633/72), lo scontrino fiscale sarà emesso senza addebito IVA.</p>
<p>&nbsp;</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/export-in-vaticano-2017-e-dovuta-liva/">Export in Vaticano 2017: e&#8217; dovuta l&#8217;IVA?</a> was first posted on Novembre 29, 2017 at 10:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
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