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	<title>palestre &#8211; Commercialista.it</title>
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	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
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	<title>palestre &#8211; Commercialista.it</title>
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		<title>Il certificato antipedofilia: a tutela dello sport e degli atleti</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Il-certificato-antipedofilia-a-tutela-dello-sport-e-degli-atleti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Commercialista.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Nov 2023 09:08:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto Penale]]></category>
		<category><![CDATA[Studio Legale Roberto Pusceddu & Partners]]></category>
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					<description><![CDATA[Il certificato antipedofilia: a tutela dello sport e degli atleti Il certificato antipedofilia. In base alla normativa comunitaria (direttiva 2011/93/UE), recepita nel nostro ordinamento dall’art. 2, d.lgs, 39/2014 (in attuazione della l. 96/2013 e in vigore dal 06/04/2014) che ha modificato l’art. 25-bis, d.p.r. 313/2002, al fine di individuare strumenti finalizzati alla lotta contro l’abuso [&#8230;]<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Il-certificato-antipedofilia-a-tutela-dello-sport-e-degli-atleti/">Il certificato antipedofilia: a tutela dello sport e degli atleti</a> was first posted on Novembre 24, 2023 at 10:08 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2>Il certificato antipedofilia:<br />
a tutela dello sport e degli atleti</h2>
<h2>Il certificato antipedofilia.</h2>
<p>In base alla normativa comunitaria (direttiva 2011/93/UE), recepita nel nostro ordinamento dall’art. 2, d.lgs, 39/2014 (in attuazione della l. 96/2013 e in vigore dal 06/04/2014) che ha modificato l’art. 25-bis, d.p.r. 313/2002, al fine di individuare strumenti finalizzati alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, ciascun “datore di lavoro” deve verificare, al momento dell’assunzione di “personale”, l’eventuale esistenza di condanne per reati sessuali a danno di minori o di misure interdittive, iscritte al casellario giudiziario, qualora l’impiego del “lavoratore” comporti contatti diretti e regolari con minori.<br />
Come devono essere considerati, ai fini di tale obbligo, i sodalizi sportivi dilettantistici e gli istruttori sportivi?<br />
Dalla lettura della norma e della consolidata prassi in materia, sarebbero esclusi dall’obbligo i sodalizi sportivi dilettantistici nel caso di impiego di istruttori, tecnici, allenatori, ecc. con i quali non sia configurato un rapporto di lavoro autonomo o subordinato e che percepiscono compensi, per intenderci, ex art. 67, d.p.r. 917/1986, in quanto possono rientrare nel concetto di “volontariato” (confermato anche dal CONI con circolare del 04/04/14).</p>
<h2>La tutela dei minori.</h2>
<p>Tuttavia, in virtù di una ampia interpretazione della ratio della norma, a tutela dei minori, si potrebbe pensare di estendere tale obbligo anche ai sodalizi sportivi dilettantistici, indipendentemente dalla forma giuridica assunta, indipendentemente dal regime contabile e fiscale adottato, e anche per quelle fattispecie in cui non siano configurabili “rapporti di lavoro” in senso stretto, come nel caso degli incarichi di promozione sportiva conferiti agli istruttori.<br />
Considerata la delicatezza della questione, trattandosi di materia piuttosto spinosa che occorre trattare con la dovuta attenzione, si suggerisce pertanto al gentile lettore di assolvere comunque all’obbligo della verifica presso il casellario giudiziario, nel caso in cui gli istruttori incaricati abbiano contatti regolari e diretti con minori.<br />
La nuova qualificazione di “lavoratori” agli operatori in ambito sportivo che percepiscano compensi (tecnici, istruttori, allenatori, …) implica che torni applicabile nei confronti dei sodalizi sportivi che fanno attività con i minori, la cosiddetta “legge antipedofilia”<br />
Ricordiamo che la normativa in oggetto è stata introdotta sulla base della normativa comunitaria (direttiva 2011/93/UE), recepita nel nostro ordinamento dall’art. 2, d.lgs, 39/2014 (in attuazione della l. 96/2013 e in vigore dal 06/04/2014) che ha modificato l’art. 25-bis, d.p.r. 313/2002, al fine di individuare strumenti finalizzati alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.<br />
Il presupposto della qualifica di “datore di lavoro” aveva escluso dall’applicazione della normativa in oggetto le a.s.d. e s.s.d. che si avvalevano di collaboratori che percepivano compensi inquadrati quali redditi diversi, ex art. 67, d.p.r. 917/1986.<br />
Alla luce della riforma del lavoro sportivo e alla nuova qualifica di “datore di lavoro” assunta dai sodalizi sportivi, è necessario che le a.s.d. e s.s.d. applichino per la nuova stagione sportiva quanto previsto dalla norma.</p>
<h2>Il certificato antipedofilia: modalità operative.</h2>
<p>– l’obbligo sorge all’atto dell’instaurazione del rapporto, sia questo di natura subordinata, di collaborazione coordinata e continuativa, oltre che di lavoro autonomo con posizione IVA;<br />
– il certificato non deve essere nuovamente richiesto ogni sei mesi, né una volta che sia scaduta la validità dello stesso;<br />
– la modulistica da utilizzare per il rilascio è reperibile presso la competente Procura della Repubblica (v. fac simile allegato, che può essere anche scaricato a questo link);<br />
– la richiesta può essere effettuata anche dal datore di lavoro (v. fac simile allegato, che può essere anche scaricato a questo link);<br />
– il costo è relativo ai soli diritti; le a.s.d./s.s.d. sono esenti dall’imposta di bollo dall’articolo 27-bis della tabella allegata al d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 642 (“Atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie … estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti…”).<br />
Chi lo deve presentare? Dove si richiede? Quanto costa? Tutte le informazioni sul certificato che da oggi è necessario presentare se si lavora coi bambini<br />
C’è una novità per chi lavora con bambini e ragazzi. È obbligatorio da oggi presentare il certificato antipedofilia dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo numero 39 del 2014 in vigore da domenica 6 aprile che segue una direttiva europea. Esente il mondo del volontariato.<br />
Cosa certifica? Il certificato penale del casellario giudiziario attesta che la persona che lo presenta non è stata condannata per reati contro i minori, dunque pornografia minorile e virtuale, prostituzione minorile, adescamento e turismo sessuale.<br />
I reati sono quelli identificati agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale.<br />
Chi lo deve presentare? Chi sta per ottenere un lavoro, con regolare contratto, che comporti il contatto con minori in modo diretto e abituale. Il datore di lavoro lo deve richiedere prima che sia stipulato il contratto. Per esempio insegnanti, istruttori sportivi.<br />
Chi non è obbligato a presentarlo? Non lo devono presentare quanti lavorano come volontari per Onlus, parrocchie o anche associazioni sportive senza che ci sia una forma di lavoro subordinato e un contratto di lavoro. Cosa che limita molto il campo d’azione del provvedimento.<br />
Vale per colf e badanti? No, non c’è l’obbligo in caso di lavoro domestico, non direttamente legato ai bambini che pur possono essere presenti. Il datore di lavoro, trattandosi di un rapporto fiduciario, può decidere come fare autonomamente.<br />
Vale anche per chi sta già lavorando con i ragazzi?<br />
No. L&#8217;obbligo riguarda i nuovi assunti e non chi è già dipendente, per esempio, di scuole o palestre. Chi può presentare la domanda? Il lavoratore direttamente interessato, ma anche il datore di lavoro delegato dal dipendente.<br />
Dove si richiede?<br />
I moduli sono sul sito del Ministero della Giustizia. La richiesta va fatta alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di riferimento, Ufficio locale del Casellario giudiziale.<br />
Quali sono i tempi?<br />
Il Ministero ha assicurato che i certificati saranno rilasciati entro qualche giorno dalla richiesta. Si può comunque stipulare il contratto presentando un&#8217;autocertificazione in cui il neoassunto dichiara di non essere stato condannato per i reati contro i minori.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Il-certificato-antipedofilia-a-tutela-dello-sport-e-degli-atleti/">Il certificato antipedofilia: a tutela dello sport e degli atleti</a> was first posted on Novembre 24, 2023 at 10:08 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>Accessi Ispezioni Verifiche</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Fisco-Sport-e-Non-Profit/accessi-ispezioni-verifiche/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2022 17:00:33 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[commercialista esperto Accessi Ispezioni Verifiche<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Fisco-Sport-e-Non-Profit/accessi-ispezioni-verifiche/">Accessi Ispezioni Verifiche</a> was first posted on Dicembre 30, 2022 at 6:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Quotidianamente molti centri sportivi sono oggetto di accessi, ispezioni e verifiche, da parte degli uffici finanziari (agenzia delle entrate, inail, inps, siae, etc. ), spesso i rappresentanti sono impreparati e pagano a caro prezzo l’improvvisazione. Forniamo un breve guida a titolo di esempio degli obblighi che incombono sul rappresentante legale dell’associazione.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Fisco-Sport-e-Non-Profit/accessi-ispezioni-verifiche/">Accessi Ispezioni Verifiche</a> was first posted on Dicembre 30, 2022 at 6:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>LINEE GUIDA PER LA RIPRESA DE L’ATTIVITA’ SPORTIVA DI BASE E L’ATTIVITA’ MOTORIA IN GENERE</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/linee-guida-per-la-ripresa-de-lattivita-sportiva-di-base-e-lattivita-motoria-in-genere/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Laura Bargone]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2020 13:21:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
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					<description><![CDATA[Analisi delle linee guida stabilite dalla presidenza del Consiglio dei Ministri, ufficio per lo sport, per la ripresa dell’attività sportiva di base e l’attività motoria in generale ai sensi del DPCM del 17.05.2020 art. 1 lettera f)<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/linee-guida-per-la-ripresa-de-lattivita-sportiva-di-base-e-lattivita-motoria-in-genere/">LINEE GUIDA PER LA RIPRESA DE L’ATTIVITA’ SPORTIVA DI BASE E L’ATTIVITA’ MOTORIA IN GENERE</a> was first posted on Maggio 26, 2020 at 3:21 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La presidenza del consiglio dei ministri, ufficio per lo sport, ha stabilito alcune indicazioni generali e le azioni di cambiamento necessarie per accompagnare la ripresa dello sport dopo il lockdown causato dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 alle quali dovranno attenersi tutti i soggetti che gestiscono, a qualsiasi titolo, siti sportivi o che comunque ne abbiano la responsabilità.</p>
<p>LINEE GUIDA PER LA RIPRESA DE L’ATTIVITA’ SPORTIVA DI BASE E L’ATTIVITA’ MOTORIA IN GENERE</p>
<p>Analisi delle linee guida stabilite dalla presidenza del Consiglio dei Ministri, ufficio per lo sport, per la ripresa dell’attività sportiva di base e l’attività motoria in generale ai sensi del DPCM del 17. 05. 2020 art. 1 lettera f)</p>
<p>La presidenza del consiglio dei ministri, ufficio per lo sport, ha stabilito alcune indicazioni generali e le azioni di cambiamento necessarie per accompagnare la ripresa dello sport dopo il lockdown causato dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 alle quali dovranno attenersi tutti i soggetti che gestiscono, a qualsiasi titolo, siti sportivi o che comunque ne abbiano la responsabilità. A tal proposito il consiglio dei ministri ha precisato che per operatore sportivo si intende sia chi pratica l’attività sportiva sia le persone autorizzate a stare nell’impianto sportivo (collaboratori a vario titolo, accompagnatori ecc), mentre per sito sportivo si intende indifferentemente ogni luogo destinato allo svolgimento dell’attività fisica e sportiva, eventualmente fornito degli attrezzi necessari, di spogliatoi, impianti igienici o docce ovvero ogni impianto che rappresenta un insieme di uno o più spazi di attività dello stesso tipo o di tipi diversi, che hanno in comune i relativi spazi e servizi accessori.</p>
<p>Le misure di prevenzione e protezione sono finalizzate alla gestione del rischio di contagio all’interno del sito sportivo; esse dovranno essere adottate sulla base delle specificità emerse dalla fase di analisi del rischio, avendo ben presente che non vanno intese come tra loro alternative ma come dotazioni minime in relazione all’attuale situazione epidemiologica in atto.</p>
<p>Ogni organizzazione sportiva dovrà procedere alla valutazione del rischio del proprio sito sulla base dei seguenti criteri:</p>
<p>·        individuazione dei fattori di rischio associati alla pericolosità del virus;</p>
<p>·        individuazione dei meccanismi di trasmissione del virus tenendo a riferimento la letteratura scientifica; in tal senso si identifica, quale dato di input della valutazione, che la trasmissione avviene sia per via aerea che per contatto;</p>
<p>·        individuazione delle fonti di possibile contagio all’interno dei siti sportivi tenendo a riferimento l’organizzazione dei luoghi, delle attività lavorative, di pratica o di assistenza da parte di accompagnatori;</p>
<p>·        individuazione qualitativa della probabilità di trasmissione a seguito dei contatti tra gli operatori sportivi.</p>
<p>Una volta effettuata la valutazione del rischio vengono proposti un insieme di strumenti di prevenzione e protezione finalizzati alla gestione del rischio stesso; preliminare ed essenziale alla individuazione delle misure di prevenzione e protezione da adottare per il contenimento del rischio specifico è l’analisi accurata delle attività del personale che si svolgono all’interno del sito sportivo, dell’organizzazione dell’attività sportiva, del lay-out di un sito sportivo.</p>
<p>Si prevedono le seguenti fasi:</p>
<p>·        analisi dell’organizzazione delle attività fisiche e sportive di supporto;</p>
<p>·        individuazione delle attività fisiche e sportive di supporto che possono essere eseguite tramite FAD o con telelavoro, numero di operatori sportivi interessati, presenza di accompagnatori;</p>
<p>·        individuazione dei percorsi degli operatori sportivi individuati e di eventuali accompagnatori;</p>
<p>·        classificazione dei luoghi e degli sport sulla base del numero di persone contemporaneamente presenti, sul tipo di attività fisica svolta in termini di spazio, sforzo fisico dell’atleta, specificità degli ambienti, durata della presenza, ventilazione.</p>
<p>·        analisi del lay-out dei luoghi classificati e degli sport;</p>
<p>·        individuazione del personale che opera all’esterno del sito, analisi dei percorsi e contatti con altre persone;</p>
<p>·        verifica della presenza di lavoratori od operatori sportivi presso altri siti sportivi;</p>
<p>·        analisi del mezzo di trasporto, se organizzati o predisposti dagli enti di riferimento ed analisi dei rischi secondari;</p>
<p>·        cronoprogramma e revisione dei piani e delle procedure di emergenza.</p>
<p>Il datore di lavoro/gestore del sito sportivo, in base alla propria organizzazione delle attività fisiche e sportive, dovrà individuare in via prioritaria attività in presenza:</p>
<p>·        su unico turno di attività/espletamento;</p>
<p>·        su più turni di attività espletamento;</p>
<p>·        con accesso vincolato di operatori sportivi e/o accompagnatori;</p>
<p>·        con modalità di svolgimento particolari.</p>
<p>In ogni caso viene consigliato l’utilizzo di soluzioni tecnologiche che consentano per coloro che accederanno alle attività sportive proposte, la possibilità di tracciarne l’accesso alle strutture tramite applicativi Web o applicazioni per device mobile; queste soluzioni consentiranno di meglio regolamentare l’accesso alle strutture con la possibilità di prenotare gli appuntamenti in anticipo per evitare il rischio di assembramenti o il mancato rispetto delle misure di distanziamento e soprattutto per contingentare il numero di persone che potranno accedere agli spazi e alle aree comuni.</p>
<p>Le attività eseguite nel sito sportivo dovranno quindi essere organizzate in modo tale da ridurre il numero degli operatori sportivi contemporaneamente presenti, cercando di riorganizzare le mansioni/attività nel rispetto dei vincoli richiesti dalla specifica disciplina sportiva o dalla tecnologia; allo stesso modo gli operatori sportivi potranno essere suddivisi in gruppi che svolgono la stessa attività negli stessi luoghi. I locali dovranno essere sanificati e puliti costantemente.</p>
<p>Rispetto ad ogni operatore sportivo, dovranno essere valutati i percorsi più usuali nelle stesse fasce orarie con particolare riferimento a:</p>
<p>·        ingresso al sito sportivo;</p>
<p>·        accesso ai locali/spazi di pratica sportiva;</p>
<p>·        accesso alle aree comuni e agli altri luoghi;</p>
<p>·        accesso ai servizi igienici.</p>
<p>All’interno dei siti sportivi dovrà essere garantita la massima informazione delle norme di sicurezza e dovranno inoltre essere predisposti tutti gli elementi necessari per assicurare il rispetto delle disposizioni e la tutela della salute soprattutto in riferimento alla sorveglianza sanitaria.</p>
<p>Le organizzazioni sportive oltre a valutare i rischi dovranno definire le necessarie misure di prevenzione e protezione finalizzate alla gestione del rischio sulla base di un’accurata analisi delle specificità delle attività che si svolgono e di una classificazione dei luoghi (transito, sosta breve, sosta prolungata, potenziali assembramenti); in particolare nel definire le misure di prevenzione e protezione ogni organizzazione sportiva dovrà attenersi, per gli ambiti di propria competenza, ai criteri stabiliti dai protocolli di settore elaborati dal comitato tecnico scientifico in data 15/05/2020; inoltre dovrà attenersi alle misure organizzative, procedurali e tecniche di seguito indicate:</p>
<p>·        modalità della prestazione di lavoro all’interno del sito sportivo;</p>
<p>·        distanziamento nelle varie fasi dell’attività sportiva;</p>
<p>·        gestione entrata/uscita degli operatori sportivi e di altri soggetti nei siti sportivi;</p>
<p>·        revisione lay-out e percorsi;</p>
<p>·        gestione di casi sintomatici;</p>
<p>·        pratiche di igiene;</p>
<p>·        utilizzo di dispositivi di prevenzione del contagio quali mascherine, guanti;</p>
<p>·        pulizia e sanificazione dei luoghi e delle attrezzature sportive.</p>
<p>·        ogni eventuale indicazione fornite in materia da parte della Regione.</p>
<p>Il gestore dovrà inoltre provvedere a fornire una completa informazione a tutti coloro che intendono accederci e predisporre piani di evacuazione che evitino aggregazioni in caso di necessità.</p>
<p>Il ministero della salute con la circolare n. 00145 del 29/04/2020 ha evidenziato l’importanza del ruolo del medico competente in riferimento alla valutazione e alla gestione del rischio connesso all’emergenza che stiamo vivendo, la circolare in particolar modo sottolinea il ruolo del medico nella tutela della salute e sicurezza sul lavoro e gli viene affidato il ruolo di “consulente globale” del datore di lavoro.</p>
<p>Il medico competente, ove nominato, ha tra i suoi obblighi quello di collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di protezione e valutazione dei rischi, alla predisposizione dell’attuazione delle misure per la tutela della salute e dell’integrità psico-fisica dei lavoratori, supportando il datore di lavoro nella gestione e nell’organizzazione del sito sportivo. Nei casi in cui l’organizzazione sportiva non è soggetta agli obblighi previsti in riferimento al documento di valutazione dei rischi (DVR) e di nomina del medico competente, si dovrà comunque attenere al protocollo di sicurezza previsto dall’ente di affiliazione.</p>
<p>L’articolo 28 del D. Lgs n. 81/2008 fornisce una chiara definizione della valutazione dei rischi, che “deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli che riguardano gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari”, l’atto finale della valutazione del rischio è il DVR, sarà necessario adottare una serie di azioni che andranno ad integrare il DVR, atte a prevenire il rischio di infezione da COVID-19 nei luoghi di lavoro, contribuendo alla prevenzione e diffusione dell’epidemia.</p>
<p>In caso di assenza di affiliazione l’organizzazione che pratica discipline sportive riconosciute dal Coni, dovrà:</p>
<p>·        fornire ai propri operatori informazioni sui rischi specifici esistenti e le misure di prevenzione ed emergenza adottate;</p>
<p>·        fornire codici di condotta che dovranno essere fatti conoscere e rispettare da tutti gli operatori sportivi;</p>
<p>·        impegnarsi a rispettare le disposizioni delle autorità e del datore di lavoro nell’accedere al sito sportivo.</p>
<p>Il medico competente ha un ruolo importante nell’attività di informazione/formazione dei lavoratori sul rischio di contagio e sulle precauzioni messe in atto dall’organizzazione sportiva; l’operatore sportivo dovrà essere informato circa:</p>
<p>·        l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre oltre 37,5° o altri sintomi influenzali come tosse o difficoltà respiratorie;</p>
<p>·        l’obbligo di comunicare eventuali contatti con persone positive al virus avuti nei 14 giorni precedenti, rimanendo al proprio domicilio;</p>
<p>·        l’obbligo di avvisare tempestivamente il datore di lavoro in caso di insorgenza di sintomi influenzali successivamente all’ingresso nel sito sportivo e durante lo svolgimento dell’attività sportiva rimanendo a distanza dalle persone presenti;</p>
<p>·        in ogni caso durante lo svolgimento dell’attività sportiva si dovrà mantenere la distanza di sicurezza, rispettare il divieto di assembramento, utilizzare i dispositivi di protezione individuale e osservare le regole di igiene delle mani.</p>
<p>All’interno del sito dovrà essere garantita la possibilità di rispettare le seguenti prescrizioni igieniche:</p>
<p>·        lavarsi le mani frequentemente anche tramite dispenser o gel disinfettanti;</p>
<p>·        mantenere la distanza interpersonale di 1 mt in caso di assenza di attività fisica o comunque non inferiore a due metri in caso di attività fisica</p>
<p>·        non toccarsi occhi, naso, bocca con le mani e in caso di starnuto utilizzare un fazzoletto;</p>
<p>·        evitare di lasciare in luoghi condivisi con altre persone, indumenti indossati per l’attività fisica, ma riporli in zaini o borse personali;</p>
<p>·        bere sempre in bicchieri monouso.</p>
<p>Inoltre dovranno essere messi a disposizione</p>
<p>·        gel igienizzanti;</p>
<p>·        specifiche attività di filtrazione dell’aria;</p>
<p>·        sistema di raccolta dei rifiuti potenzialmente infetti;</p>
<p>·        procedure informative affisse nel sito sportivo, nella zona di accesso e nei luoghi comuni;</p>
<p>·        sanitizzazione ad ogni cambio turno.</p>
<p>Coloro che invece praticano l’attività sportiva hanno l’obbligo di disinfettare adeguatamente i propri effetti personali e non condividerli, arrivare nel sito già vestiti adeguatamente per l’attività che andrà a svolgersi ed evitare di toccare oggetti a segnaletica fissa.</p>
<p>Le organizzazioni sportive dovranno inoltre stabilire delle particolari disposizioni per l’utilizzo di spogliatoi, docce, servizi igienici, nei quali gli operatori del centro dovranno prevedere l’accesso contingentato ed evitare l’uso di applicativi comuni come asciugacapelli che potranno essere portati da casa. Questi spazi inoltre dovranno essere sottoposti a procedure di pulizia e igienizzazione costante, in relazione al numero di persone ed ai turni di accesso. Dove possibile si dovrà arrivare nel sito già vestiti in maniera idonea all’attività che si andrà a svolgere o in modo tale da usare spazi comuni solo per cambi di indumenti minimi o che richiedano tempi ridotti, riponendo il tutto in appositi contenitori sigillanti.</p>
<p>Per le modalità di accesso alle piscine, che richiedono inevitabilmente l’uso dei servizi igienici, docce e spogliatoi, dovrà essere predisposto personale che assicuri il rispetto delle basilari misure di igiene, di tutela sanitaria e di distanziamento sociale, rispettando le misure stabilite dai protocolli attuativi emanati dall’ente sportivo di riferimento, che predisporranno anche le misure relative alla clorazione dell’acqua, al ricambio dell’aria e altre disposizioni di dettaglio.</p>
<p>Per dare attivazione alle linee guida, i singoli enti riconosciuti dal Coni e/o dal CIP dovranno emanare appositi protocolli applicativi di dettaglio o integrare quelli già adottati, che dovranno comunque tenere conto delle specificità delle singole discipline e delle indicazioni tecnico-organizzative al fine di garantire il rispetto delle misure di sicurezza da parte dei soggetti che gestiscono impianti sportivi.</p>
<p>Se sei un imprenditore e vuoi consulenza sulla materia trattata da questo articolo? Puoi comprare anche ore di Video assistenza on line, non esitare a contattarci, compila il <a href="https://form.typeform.com/to/Q4UUtwf7#campagna=articolo" target="_blank" rel="noopener">form di contatto</a></p>
<p>Siamo i fondatori del metodo “Risparmio lecito d’imposta” ed abbiamo descritto i nostri casi reali sul nostro libro, pubblicato ed acquistabile su <a href="https://www.amazon.it/dp/886913623X/ref=sr_1_1?%20__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&amp;keywords=9788869136238&amp;qid=1584968149&amp;sr=8-1&amp;swrs=6AD7D0577967F76710E65570C20F5731" target="_blank" rel="noopener">amazon al seguente link</a></p>
<p>Abbiamo vinto il premio <a href="https://xn--contabilitincloud-xob.com/" target="_blank" rel="noopener">studio professionale dell&#8217;anno da Le fonti Awards</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/linee-guida-per-la-ripresa-de-lattivita-sportiva-di-base-e-lattivita-motoria-in-genere/">LINEE GUIDA PER LA RIPRESA DE L’ATTIVITA’ SPORTIVA DI BASE E L’ATTIVITA’ MOTORIA IN GENERE</a> was first posted on Maggio 26, 2020 at 3:21 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>Associazioni e Società Sportivo Dilettantistiche: Le attività considerate  “commerciali”</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/aps-asd-ssd-le-attivit-192-considerate-non-commerciali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ASSOCIAZIONI CULTURALI (APS) ED ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE (ASD – SSD)]]></category>
		<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco per Sport e Non Profit]]></category>
		<category><![CDATA[LE ATTIVITÀ CONSIDERATE NON COMMERCIALI ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE]]></category>
		<category><![CDATA[associazioni attività commerciale]]></category>
		<category><![CDATA[associazioni culturali]]></category>
		<category><![CDATA[calcolo imposte associazioni]]></category>
		<category><![CDATA[centri sportivi]]></category>
		<category><![CDATA[commercialista associazioni]]></category>
		<category><![CDATA[legge 398 del 1991]]></category>
		<category><![CDATA[palestre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/fisco-sport-e-non-profit/aps-asd-ssd-le-attivit-192-considerate-non-commerciali/</guid>

					<description><![CDATA[Orientamento  fornito dalla Agenzia delle Entrate (guide in allegato)<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/aps-asd-ssd-le-attivit-192-considerate-non-commerciali/">Associazioni e Società Sportivo Dilettantistiche: Le attività considerate  “commerciali”</a> was first posted on Dicembre 5, 2016 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Le associazioni e le società sportivo dilettantistiche possono, ed nostro avviso devono, considerare “commerciali”, determinate attività rese nell’ambito della vita associativa conseguendo importanti vantaggi fiscali e finanziari.  </p>
<p> </p>
<p>LE ATTIVITà CONSIDERATE  “COMMERCIALI” </p>
<p>Le associazioni sportive dilettantistiche hanno convenienza e devono considerare “commerciali”.  </p>
<p>
</p>
<p>Vi sono delle attività che l&#8217;Agenzia delle Entrate considera comunque oggettivamente  commerciali, ad esempio:</p>
<p>a.        cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita; </p>
<p>b.       erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore; </p>
<p>c.        gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale; </p>
<p>d.       gestione di spacci aziendali e di mense; – somministrazione di pasti; </p>
<p>e.        prestazioni di trasporto e di deposito; </p>
<p>f.        organizzazioni di viaggi e di soggiorni turistici; </p>
<p>g.       prestazioni alberghiere e di alloggio; </p>
<p>h.       prestazione di servizi portuali ed aeroportuali; </p>
<p>i.         telecomunicazioni  e radiodiffusioni; </p>
<p>j.         pubblicità commerciale</p>
<p>
</p>
<p>Per tale motivo è opportuno oltre che conveniente in termini di flussi finanziari aderire alla Legge n.  398 del 1991.  </p>
<p>
</p>
<p>Contattaci al NUMERO VERDE 800. 19. 27. 52  per essere assistito </p>
<p>
</p>
<p> </p>
<p> </p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/aps-asd-ssd-le-attivit-192-considerate-non-commerciali/">Associazioni e Società Sportivo Dilettantistiche: Le attività considerate  “commerciali”</a> was first posted on Dicembre 5, 2016 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>APS –ASD – SSD: Come difendersi dalle verifiche, ispezioni ed accessi</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/aps-asd-ssd-verifiche-ispezioni-ed-accessi-i-documenti-da-esibire-da-parte-del-legale-rappresentante/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2016 20:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Accessi Ispezioni e Verifiche]]></category>
		<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco per Sport e Non Profit]]></category>
		<category><![CDATA[accessi]]></category>
		<category><![CDATA[annuale]]></category>
		<category><![CDATA[aps]]></category>
		<category><![CDATA[asd]]></category>
		<category><![CDATA[assemblea]]></category>
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		<category><![CDATA[avviso di accertamento]]></category>
		<category><![CDATA[centri sportivi]]></category>
		<category><![CDATA[commercialista associazioni sportive]]></category>
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		<category><![CDATA[convocazione]]></category>
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		<category><![CDATA[documenti da esibire]]></category>
		<category><![CDATA[guida fiscale]]></category>
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		<category><![CDATA[processo verbale constatazione]]></category>
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		<category><![CDATA[responsabile legale]]></category>
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		<category><![CDATA[verifiche]]></category>
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					<description><![CDATA[Guida alle associazioni sportive<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/aps-asd-ssd-verifiche-ispezioni-ed-accessi-i-documenti-da-esibire-da-parte-del-legale-rappresentante/">APS –ASD – SSD: Come difendersi dalle verifiche, ispezioni ed accessi</a> was first posted on Aprile 25, 2016 at 10:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Quotidianamente molti centri sportivi sono oggetto di accessi, ispezioni e verifiche, da parte degli uffici finanziari (Agenzia delle Entrate, Inail, Inps, Siae, etc. ), spesso i rappresentanti sono impreparati e pagano a caro prezzo l’improvvisazione. Forniamo un breve guida a titolo di esempio degli obblighi che  incombono sul  rappresentante legale dell’associazione… </p>
<p></p>
<p>APS –ASD – SSD: Verifiche, ispezioni ed Accessi, i documenti da esibire da parte del legale rappresentante</p>
<p>Quotidianamente molti centri sportivi sono oggetto di accessi, ispezioni e verifiche, da parte degli uffici finanziari (Agenzia delle Entrate, Inail, Inps, Siae, etc. ), spesso i rappresentanti sono impreparati e pagano a caro prezzo l’improvvisazione. Forniamo un breve guida a titolo di esempio degli obblighi che  incombono sul  rappresentante legale dell’associazione sportiva dilettantistica riguardano l’esibizione   all’atto dell’accesso di tutti  i libri, i registri, le  scritture e  i documenti attinenti all’attività esercitata:</p>
<p>ü i libri, i registri, le scritture e i documenti di cui sia rifiutata l’esibizione, non potranno essere presi  in considerazione,  a  suo  favore,  ai  fini dell’accertamento  in sede  amministrativa o contenziosa  (per  “rifiuto  d’esibizione”  si  deve   intendere anche la  dichiarazione  di  non possedere i libri, i registri, i documenti e le scritture e/o la sottrazione di essi al controllo);</p>
<p>ü rifiutare l’esibizione o, in ogni  modo, impedire l’ispezione delle  scritture contabili e  dei documenti la  cui  tenuta e  conservazione sono  obbligatori per  legge, e  dei  quali  risulta l’esistenza, determina l’applicabilità di specifiche sanzioni amministrative;</p>
<p>ü nel  caso  in  cui  si  verifichi  l’omessa  tenuta,  il  rifiuto  di  esibizione o,  in  ogni  modo,  la sottrazione delle  scritture contabili obbligatorie o l’indisponibilità di tali scritture per cause di forza  maggiore, l’Amministrazione finanziaria può  essere validamente legittimata alla determinazione induttiva del reddito e dell’iva. </p>
<p>ü Altra “disposizione qualificante” della riforma  introdotta con lo Statuto dei diritti del contribuente consiste nella   previsione della facoltà, per  lo  stesso, di  richiedere che  l’esame dei  documenti amministrativi  e  contabili sia  svolto  presso l’ufficio  dei  verificatori o,  in  alternativa,  presso  il professionista che lo assiste o che lo rappresenta. </p>
<p>Per la verifica fiscale  nei confronti dell’ASD è importante esibire  agli organi  verificatori la seguente documentazione:</p>
<p>ü atto  costitutivo;</p>
<p>ü statuto aggiornato;</p>
<p>ü codice  fiscale;</p>
<p>ü affiliazione a federazione o ente di promozione e relativo codice e.    iscrizione nel registro delle  SSD e ASD del Coni e relativo codice;</p>
<p>ü libro dei verbali  delle  riunioni delle  Assemblee e del Consiglio direttivo aggiornato;</p>
<p>ü elenco degli  associati e  tesserati  iscritti  (tutte  le  figure,  dirigenti,  atleti,  tecnici,  tutti   i collaboratori);</p>
<p>ü rendiconto economico annuale;</p>
<p>ü giustificativi  delle  uscite (ricevute, quietanze altro);</p>
<p>ü documentazione  di  iscrizione  e  partecipazione  ad   attività  federali  –  promozionali  –giovanili – agonistiche. </p>
<p> </p>
<p><img decoding="async" src="https://www.commercialista.it/https://www. Networkfiscale. Com/Portals/84/DONNE/WELCOME%20WOMEN%203. Jpg" alt="WELCOME%20WOMEN%203. Jpg" /></p>
<p>
Per Assistenza in materia Tributaria, Contabile e del Lavoro per Associazioni Sportivo Dilettantistiche e Società  Sportivo Dilettantistiche Contattateci al Numero Verde 800. 19. 27. 52 o inviateci un quesito a amministrazione@networkfiscale. Com</p>
<p> </p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/aps-asd-ssd-verifiche-ispezioni-ed-accessi-i-documenti-da-esibire-da-parte-del-legale-rappresentante/">APS –ASD – SSD: Come difendersi dalle verifiche, ispezioni ed accessi</a> was first posted on Aprile 25, 2016 at 10:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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