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	<title>onere della prova - Commercialista.it</title>
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	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
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	<title>onere della prova - Commercialista.it</title>
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	<item>
		<title>L&#8217;onere della prova nella contestazione della motivazione degli atti impositivi</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/L-onere-della-prova-nella-contestazione-della-motivazione-degli-atti-impositivi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria Ceccarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Jul 2024 11:00:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Accertamento Sintetico induttivo]]></category>
		<category><![CDATA[avviso di accertamento]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[Difetto di motivazione]]></category>
		<category><![CDATA[onere della prova]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Con l&#8217;ordinanza n. 17573 del 26 giugno 2024, la Corte di Cassazione ha affrontato una questione rilevante per i contribuenti riguardante l&#8217;onere probatorio nella contestazione di difetti di motivazione e di allegazione negli atti richiamati dagli avvisi di accertamento. La sentenza chiarisce quali sono le condizioni necessarie affinché un contribuente possa contestare efficacemente la validità [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<div class="flex flex-grow flex-col max-w-full">
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<p>Con l&#8217;ordinanza n. 17573 del 26 giugno 2024, la Corte di Cassazione ha affrontato una questione rilevante per i contribuenti riguardante l&#8217;onere probatorio nella contestazione di difetti di motivazione e di allegazione negli atti richiamati dagli avvisi di accertamento.</p>
<p>La sentenza chiarisce quali sono le condizioni necessarie affinché un contribuente possa contestare efficacemente la validità di un avviso di accertamento, in particolare quando si fa riferimento ad atti esterni per completarne la motivazione.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>La Questione del Difetto di Motivazione</h2>
<p>La Corte di Cassazione ha ribadito che<strong> per considerare legittimo un avviso di accertamento, è fondamentale che il contribuente abbia la conoscenza o la possibilità di conoscere gli atti richiamati, ma solo se il loro contenuto è indispensabile per integrare la motivazione dell&#8217;atto impositivo.</strong> In altre parole, se la motivazione dell&#8217;avviso è già completa e sufficiente, eventuali richiami ad altri atti hanno solo un valore narrativo e non necessitano di essere allegati o conosciuti dal contribuente.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Il Caso Specifico: Un Contribuente Sotto Indagine</h2>
<p>Il caso in esame riguarda un contribuente che ha ricevuto un avviso di accertamento per l&#8217;anno d&#8217;imposta 2004, in cui l&#8217;Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione un reddito maggiore. L&#8217;accertamento si basava su indagini bancarie condotte nei confronti di una società a responsabilità limitata, ritenuta collegata al contribuente in qualità di &#8220;soggetto interposto&#8221;. Le indagini avevano rivelato tre movimenti bancari sospetti, inclusi incassi di assegni non giustificati.</p>
<p>Il contribuente ha impugnato l&#8217;avviso di accertamento, ma il ricorso è stato respinto sia in primo grado che in appello. In Cassazione, il contribuente ha sostenuto, tra le altre cose, che l&#8217;avviso di accertamento fosse viziato da un difetto di motivazione, poiché non era stato notificato il processo verbale di constatazione della società, su cui si basava l&#8217;accertamento stesso.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>La Decisione della Cassazione</h2>
<p>La Cassazione ha rigettato il ricorso del contribuente, affermando che la legittimità dell&#8217;avviso di accertamento non richiede necessariamente la notifica o la conoscenza di tutti gli atti richiamati, a meno che il loro contenuto non sia essenziale per completare la motivazione dell&#8217;atto stesso. Il contribuente, per ottenere l&#8217;annullamento dell&#8217;avviso, deve dimostrare che gli atti richiamati erano a lui sconosciuti e che almeno una parte del loro contenuto è necessaria per integrare la motivazione dell&#8217;avviso di accertamento.</p>
<h2></h2>
<h2>Osservazioni sulla Motivazione per Relationem</h2>
<p>La Corte ha inoltre discusso la legittimità della motivazione &#8220;per relationem&#8221;, ovvero il rinvio ad altri atti per completare la motivazione. Questo metodo è ritenuto valido a patto che l&#8217;atto richiamato sia allegato o che il suo contenuto essenziale sia riportato nell&#8217;avviso. Tuttavia, se l&#8217;atto richiamato è già conosciuto dal contribuente, non è necessario allegarlo nuovamente.</p>
<p><strong>Secondo la legge, in particolare l&#8217;articolo 7 della legge n. 212/2000 e l&#8217;articolo 42 del Dpr n. 600/1973, l&#8217;allegazione dell&#8217;atto richiamato è obbligatoria solo se il contribuente non ne è già a conoscenza. In mancanza di tale allegazione, la motivazione potrebbe risultare insufficiente, ma il contribuente deve provare che l&#8217;integrazione della motivazione è effettivamente necessaria per la comprensione dell&#8217;avviso.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Conclusioni</h2>
<p>In sintesi, il contribuente non può limitarsi a dimostrare l&#8217;esistenza di atti a lui sconosciuti richiamati nell&#8217;avviso di accertamento; deve anche provare che il contenuto di tali atti è fondamentale per integrare la motivazione dell&#8217;avviso stesso.</p>
<p>Questa posizione della Cassazione richiede al contribuente un&#8217;analisi approfondita e una prova concreta per contestare efficacemente un avviso di accertamento basato su motivazioni complesse o rinvii ad altri documenti.</p>
</div>
</div>
</div>
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		<item>
		<title>Come difendersi dal fermo amministrativo dell&#8217;auto</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Fisco-e-Contenzioso/misure-cautelari/fermo-amministrativo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2022 17:00:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[agenzia entrate]]></category>
		<category><![CDATA[aziendali]]></category>
		<category><![CDATA[beni strumentali]]></category>
		<category><![CDATA[commercialista esperto]]></category>
		<category><![CDATA[fermo amministrativo]]></category>
		<category><![CDATA[Misure cautelari]]></category>
		<category><![CDATA[onere della prova]]></category>
		<category><![CDATA[specializzato]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il d. L. 21 giugno 2013, n. 96 (c. D. Decreto del fare) ha stabilito che l’agente per la riscossione non può più disporre il fermo amministrativo sui beni del debitore se questi sono strumentali all’attività d’impresa o professionale.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Il d. L. 21 giugno 2013, n. 96 (c. D. Decreto del fare) ha stabilito che l’agente per la riscossione non può più disporre il fermo amministrativo sui beni del debitore se questi sono strumentali all’attività d’impresa o professionale.</p><p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Fisco-e-Contenzioso/misure-cautelari/fermo-amministrativo/">Come difendersi dal fermo amministrativo dell’auto</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Fisco-e-Contenzioso/misure-cautelari/fermo-amministrativo/">Come difendersi dal fermo amministrativo dell&#8217;auto</a> was first posted on Dicembre 30, 2022 at 6:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>CONTAGIO DA COVID-19 SUL POSTO DI LAVORO: L’ONERE DELLA PROVA SPETTA AL LAVORATORE.</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/contagio-da-covid-19-sul-posto-di-lavoro-lonere-della-prova-spetta-al-lavoratore/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Laura Bargone]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2020 13:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Contenzioso Lavoro e Contrattualistica]]></category>
		<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto Civile]]></category>
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		<category><![CDATA[onere della prova]]></category>
		<category><![CDATA[onere probatorio]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L’INAIL per la prima volta riconosce la tutela infortunistica a seguito di contagio da COVID-contratto sul luogo di lavoro da un dipendente non sanitario, in particolare la tutela viene riconosciuta ad una guardia giurata infettata dal COVID-19, nello svolgimento delle proprie mansioni.</p>
<p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/contagio-da-covid-19-sul-posto-di-lavoro-lonere-della-prova-spetta-al-lavoratore/">CONTAGIO DA COVID-19 SUL POSTO DI LAVORO: L’ONERE DELLA PROVA SPETTA AL LAVORATORE.</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/contagio-da-covid-19-sul-posto-di-lavoro-lonere-della-prova-spetta-al-lavoratore/">CONTAGIO DA COVID-19 SUL POSTO DI LAVORO: L’ONERE DELLA PROVA SPETTA AL LAVORATORE.</a> was first posted on Maggio 14, 2020 at 3:30 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L’articolo 42 comma 2 del decreto “Cura Italia”, equipara il contagio da &#8220;coronavirus&#8221; occorso durante la prestazione dell’attività lavorativa, ad infortunio sul lavoro; l’INAIL a tal proposito con la nota 3675 del 17 marzo 2020 e con la circolare n. 13 del 3 aprile 2020 ha fornito le istruzioni operative in materia, precisando che la causa virulenta è equiparata alla causa violenta. </p>
<p>L’INAIL per la prima volta riconosce la tutela infortunistica a seguito di contagio da COVID-contratto sul luogo di lavoro da un dipendente non sanitario, in particolare la tutela viene riconosciuta ad una guardia giurata infettata dal COVID-19, nello svolgimento delle proprie mansioni. </p>
<p>L’articolo 42 comma 2 del decreto “Cura Italia”, equipara il contagio da coronavirus occorso durante la prestazione dell’attività lavorativa, ad infortunio sul lavoro; l’INAIL a tal proposito con la nota 3675 del 17 marzo 2020 e con la circolare n. 13 del 3 aprile 2020 ha fornito le istruzioni operative in materia, precisando che la causa virulenta è equiparata alla causa violenta. </p>
<p>Un accadimento viene considerato infortunio sul lavoro solo in presenza di tre fondamentali requisiti:</p>
<p>·        la causa violenta;</p>
<p>·        la lesione;</p>
<p>·        l’occasione di lavoro. </p>
<p>Il comma 2 del citato articolo 42 dispone che nei casi accertati di infezione da COVID-19 in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all’Inail che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell’infortunato; le prestazioni Inail nei casi accertati di infezioni da COVID-19 in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. La presente disposizione si applica ai datori di lavoro pubblici e privati, nonché ai lavoratori parasubordinati, sportivi professionisti dipendenti e lavoratori appartenenti all’area dirigenziale. </p>
<p>L’IINAIL nella circolare n. 13 ha ribadito che le malattie infettive e parassitarie sono da ricondurre alla categoria degli infortuni sul lavoro, quindi anche l’infezione da COVID-19 contratta sul posto di lavoro viene considerata equipollente alla causa violenta in conformità alla precedente circolare INAIL n. 74 del 23 novembre 1995; la copertura INAIL viene però riconosciuta solo nel caso in cui ci sia il rischio professionale o solo dove venga provata l’origine professionale dell’infezione e dove il contagio sia avvenuto sul luogo di lavoro o durante il tragitto casa/lavoro o viceversa;  affinché l’infortunio sul lavoro sia indennizzabile deve essere una conseguenza dell’esposizione del soggetto infortunato ad un determinato rischio professionale. </p>
<p>Il nesso causale tra lavoro e danno è escluso in presenza del cosiddetto “rischio elettivo” intendendosi per tale, “quello che, estraneo e non attinente all’attività lavorativa, sia dovuto ad una scelta arbitraria del lavoratore il quale crea e affronta volutamente, in base a ragioni o ad impulsi personali, una situazione diversa da quella inerente all’attività lavorativa, ponendo in essere una causa interruttiva di ogni nesso tra lavoro rischio ed evento. </p>
<p>Il vigilante, durante l’espletamento delle proprie mansioni, ha contratto una polmonite da COVID-19 che lo ha costretto prima al ricovero ospedaliero e successivamente alla quarantena domiciliare; si tratta di un caso senza precedenti in quanto l’INAIL riconosceva la tutela solo ai lavoratori del comparto sanitario quindi medici, infermieri e tecnici della salute: a questa categoria l’INAIL riconosce infatti una presunzione semplice ex art. 2792 cc alla luce dell’altissimo tasso di contagio a cui gli stessi sono quotidianamente esposti nell’espletamento delle loro mansioni; lo stesso discorso vale anche per coloro che lavorano a stretto contatto con il pubblico come ad esempio gli addetti URP, i banconieri, i commessi. </p>
<p>La prova del rischio professionale quindi per questi soggetti è più “semplice” rispetto al resto dei lavoratori che non operano in questo comparto perché possono beneficiare dell’inversione dell’onere probatorio dovendo provare soltanto l’avvenuto contagio da COVID-19 e lo svolgimento di mansioni che rientrano in questa categoria. </p>
<p>Potrà poi essere l’INAIL a contestare la natura professionale del contagio provando che, ad esempio, l’infezione è stata contratta in ambito familiare e non sul posto di lavoro. </p>
<p>L’assolvimento dell’onere probatorio è molto più complesso invece per i lavoratori che non appartengono al comparto sanitario che però sono stati contagiati sul posto di lavoro nonostante il rispetto dei protocolli: pensiamo agli sportivi, ai dipendenti delle onoranze funebri, agli addetti alle pulizie. </p>
<p>Per queste categorie di lavoratori non vale la presunzione semplice ex art. 2792 cc che è prevista per i sanitari e per coloro che lavorano front-office: la circolare INAIL n. 13/2020 ha precisato che “ove l’episodio che ha determinato il contagio non sia noto o non possa essere provato dal lavoratore, né si può desumere che il contagio si sia verificato in considerazione delle mansioni/lavorazioni e di ogni altro elemento che in tal senso deponga, l’accertamento medico legale seguirà l’ordinaria procedura privilegiando essenzialmente i seguenti: epidemiologico, clinico, anamnestico e circostanziale”; in questi casi quindi l’onere della prova è totalmente a carico dell’infortunato, con un alto rischio che l’istanza venga rigettata per non aver provato adeguatamente la ricorrenza ai sensi dell’articolo 2697 cc, dei presupposti richiesti dalla legge per detto riconoscimento. L’infortunato sarà quindi costretto a ricorrere alle vie giudiziarie e rivolgersi al Giudice del lavoro, per ottenere il riconoscimento dell’infortunio occorso per aver contratto il COVID-19 in azienda o durante il tragitto casa/lavoro o viceversa. Tuttavia anche in questa sede la domanda potrebbe essere rigettata se il ricorrente non riesce a dimostrare la natura professionale del contagio; nel caso del vigilante è stata fondamentale la collaborazione del datore di lavoro che, informato dell’accaduto, ha trasmesso la denuncia di infortunio all’INAIL non contestando la natura professionale del contagio occorso al lavoratore; si auspica un simile comportamento da parte di tutte le aziende nel caso in cui i dipendenti malauguratamente e nonostante il rispetto dei protocolli e dei DPI, dovessero contrarre infezioni da COVID-19 in azienda o in itinere al fine di evitare eventuali liti giudiziarie. E’ importante ricordare che in caso di contagio da COVID-19 la copertura INAIL non esclude eventuali azioni civili e penali da parte dell’infortunato: sotto il profilo civilistico la tutela INAIL, non esclude la responsabilità civile del datore di lavoro per il “cosiddetto” danno differenziale ai sensi dell’articolo 10 del TU n. 1124/65 al fine di ottenere il risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’infortunato rispetto a quanto liquidato dall’INAIL. Sotto il profilo penalistico, il datore di lavoro che non abbia adottato le misure necessarie per prevenire il rischio di infortunio da COVID-19, provocando la malattia o il decesso dell’infortunato, è esposto a responsabilità penali per il reato di lesioni ai sensi dell’articolo 590 CP e omicidio colposo ai sensi dell’art. 589 CP, aggravati dalla violazione delle norme infortunistiche; a tal proposito l’articolo 2 del DPCM del 26 aprile 2020 impone alle imprese le cui attività non sono state sospese, l’obbligo di rispettare i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle norme per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il governo e le parti sociali; lo stesso DPCM stabilisce che la mancata attuazione dei protocolli che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. </p>
<p>
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<p></p><p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/contagio-da-covid-19-sul-posto-di-lavoro-lonere-della-prova-spetta-al-lavoratore/">CONTAGIO DA COVID-19 SUL POSTO DI LAVORO: L’ONERE DELLA PROVA SPETTA AL LAVORATORE.</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/contagio-da-covid-19-sul-posto-di-lavoro-lonere-della-prova-spetta-al-lavoratore/">CONTAGIO DA COVID-19 SUL POSTO DI LAVORO: L’ONERE DELLA PROVA SPETTA AL LAVORATORE.</a> was first posted on Maggio 14, 2020 at 3:30 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>Il contagio da Covid-19 viene riconosciuto come infortunio sul lavoro ma l&#8217;onere della prova è a carico del dipendente</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/il-contagio-da-coronavirus-viene-riconosciuto-come-infortunio-sul-lavoro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Federica Taberlet]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2020 12:06:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro e Diritto]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[inail]]></category>
		<category><![CDATA[infortunio sul lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[onere della prova]]></category>
		<category><![CDATA[onere probatorio]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Guardia giurata infettata dal covid-19 nello svolgimento delle proprie mansioni: L’Inail gli riconosce la tutela infortunistica.</p>
<p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/il-contagio-da-coronavirus-viene-riconosciuto-come-infortunio-sul-lavoro/">Il contagio da Covid-19 viene riconosciuto come infortunio sul lavoro ma l’onere della prova è a carico del dipendente</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/il-contagio-da-coronavirus-viene-riconosciuto-come-infortunio-sul-lavoro/">Il contagio da Covid-19 viene riconosciuto come infortunio sul lavoro ma l&#8217;onere della prova è a carico del dipendente</a> was first posted on Maggio 14, 2020 at 2:06 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L’INAIL per la prima volta ha riconosciuto la tutela infortunistica a seguito di contagio da coronavirus contratto sul luogo di lavoro da un dipendente non sanitario, infatti la guardia giurata è stata infettata mentre svolgeva servizio presso l’Ospedale Maggiore di Lodi monitorando gli accessi al Pronto Soccorso Covid durante il periodo di massima allerta dell’emergenza epidemiologica, contraendo una forte polmonite che poi è stata diagnosticata da coronavirus. L’Inail quindi ha considerato tale infezione alla pari di un infortunio sul lavoro e quindi meritevole di copertura, come l’articolo 42 comma 2 del decreto-legge “Cura Italia”. </p>
<p>L’Inail per la prima volta ha riconosciuto la tutela infortunistica a seguito di contagio da coronavirus contratto sul luogo di lavoro da un dipendente non sanitario, infatti la guardia giurata è stata infettata mentre svolgeva servizio presso l’Ospedale Maggiore di Lodi monitorando gli accessi al Pronto Soccorso Covid durante il periodo di massima allerta dell’emergenza epidemiologica, contraendo una forte polmonite che poi è stata diagnosticata da coronavirus. L’Inail quindi ha considerato tale infezione alla pari di un infortunio sul lavoro e quindi meritevole di copertura, come l’articolo 42 comma 2 del decreto-legge “Cura Italia”. 
</p>
<p>In seguito, l’Istituto Nazionale per l&#8217;Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, con la nota n. 3675 del 17 marzo 2020 e con la circolare n. 13 del 3 aprile 2020 ha fornito istruzioni operative in materia e ricordando che le malattie infettive e parassitarie sono da ricondurre alla categoria degli infortuni sul lavoro. Conseguentemente anche l’infezione da covid-19 contratta sul posto di lavoro è considerata equipollente alla causa violenta in conformità alla circolare INAIL n. 74 del 23 novembre 1995. </p>
<p>In ogni caso, la copertura Inail sarà riconosciuta solo ed esclusivamente nel caso in cui il lavoratore dimostri che l’origine dell’infezione sia professionale e quindi che il contagio sia avvenuto nel luogo di lavoro o durante il tragitto casa-lavoro o viceversa. </p>
<p>Il nesso causale tra il lavoro ed il danno è escluso in presenza del cd. “rischio elettivo”, ciò quel rischio estraneo e non attinente alla attività lavorativa, dovuto ad una scelta arbitraria del lavoratore che lo ha creato ed affrontato di sua spontanea volontà. </p>
<p>La fattispecie della guardia giurata è la prima ad uscire fuori dalle righe, in quanto in precedenza l’Istituto ha assicurato la tutela Inail solo ed esclusivamente ai lavoratori del comparto sanitario e dunque ai medici, agli infermieri e ai tecnici della salute. Tali categorie di lavoratori si vedono riconosciuta, da parte dell’Istituto una presunzione semplice ex art. 2792 del Codice civile alla luce dell’altissimo tasso di contagio a cui gli stessi sono quotidianamente esposti nell&#8217;espletamento delle loro mansioni. Ciò risulta valido anche per i lavoratori costretti al contatto col pubblico i quali avranno più semplicità a dimostrare di aver contratto il virus all&#8217;interno del luogo di lavoro. </p>
<p>La prova del rischio professionale per tale categoria di dipendenti è più semplice rispetto al resto dei lavoratori non operanti in tale comparto: essi possono beneficiare dell’inversione dell’onere della prova dovendo provare soltanto l’avvenuto contagio da coronavirus e lo svolgimento di mansioni rientranti in tale categoria. </p>
<p>Sarà invece onere dell’Inail contestare la natura professionale del contagio provando che l’infezione è stata contratta in ambiente familiare e non sul posto di lavoro in quanto sono state seguite tutte le procedure di sanificazione ed è stato eseguito il controllo sulle distanze, sono state fornite le mascherine, i guanti e i gel disinfettanti a base di alcol. Al contrario, l’assolvimento dell’onere della prova è molto più complesso per i lavoratori non appartenenti al comparto sanitario contagiati dal coronavirus sul posto di lavoro nonostante il rispetto dei protocolli. Per tali lavoratori la prova della natura professionale del contagio è estremamente complessa, infatti per loro non opera la già menzionata presunzione semplice, ma dovranno essere effettuati, a carico dell’infortunato, tutti i test del caso: epidemiologico, clinico, anamnestico e circostanziale. </p>
<p> </p>
<p>Per informazioni e assistenza contattaci alla mail RISPARMIOLECITO@NETWORKFISCALE. COM</p><p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/il-contagio-da-coronavirus-viene-riconosciuto-come-infortunio-sul-lavoro/">Il contagio da Covid-19 viene riconosciuto come infortunio sul lavoro ma l’onere della prova è a carico del dipendente</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/il-contagio-da-coronavirus-viene-riconosciuto-come-infortunio-sul-lavoro/">Il contagio da Covid-19 viene riconosciuto come infortunio sul lavoro ma l&#8217;onere della prova è a carico del dipendente</a> was first posted on Maggio 14, 2020 at 2:06 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>Fermo amministrativo: non consentito sui beni strumentali</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/fermo-amministrativo-non-consentito-sui-beni-strumentali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 May 2016 20:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Fermo amministrativo]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Contenzioso]]></category>
		<category><![CDATA[Misure Cautelari]]></category>
		<category><![CDATA[agenzia entrate]]></category>
		<category><![CDATA[aziendali]]></category>
		<category><![CDATA[beni strumentali]]></category>
		<category><![CDATA[Come difendersi dal fermo amministrativo dell'auto]]></category>
		<category><![CDATA[commercialista esperto]]></category>
		<category><![CDATA[fermo amministrativo]]></category>
		<category><![CDATA[Misure cautelari]]></category>
		<category><![CDATA[onere della prova]]></category>
		<category><![CDATA[specializzato]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/fisco-e-contenzioso/fermo-amministrativo-non-consentito-sui-beni-strumentali/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Come difendersi dal fermo amministrativo dell'automobile</p>
<p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/fermo-amministrativo-non-consentito-sui-beni-strumentali/">Fermo amministrativo: non consentito sui beni strumentali</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/fermo-amministrativo-non-consentito-sui-beni-strumentali/">Fermo amministrativo: non consentito sui beni strumentali</a> was first posted on Maggio 21, 2016 at 10:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il D. L. 21 giugno 2013, n. 96 (c. D. Decreto del fare) ha stabilito che l’Agente per la riscossione non può più disporre il fermo amministrativo sui beni del debitore se questi sono strumentali all’attività d’impresa o professionale. </p>
<p> </p>
<p>Fermo amministrativo: non consentito sui beni strumentali</p>
<p>Il D. L. 21 giugno 2013, n. 96 (c. D. Decreto del fare) ha stabilito che l’Agente per la riscossione non può più disporre il fermo amministrativo sui beni del debitore se questi sono strumentali all’attività d’impresa o professionale. </p>
<p>Il contribuente, pertanto, al fine di evitare la misura cautelare pro Fisco, è tenuto a dimostrare non l’indispensabilità dei beni, ma la strumentalità degli stessi, ossia le effettive esigenze operative cui fanno fronte i veicoli oggetto di fermo. </p>
<p>Il Decreto del fare, inoltre, ha apportato rilevanti modifiche alla procedura di fermo amministrativo prevista dall’art. 86, d. Pr. 29 settembre 1973, n. 602.  Secondo la nuova previsione, infatti, il procedimento ha inizio con la notifica, al contribuente, di una comunicazione preventiva, la quale dovrà contenere l’invito a versare le somme dovute nei successivi trenta giorni. Entro tale termine, pertanto, il debitore, per impedire la misura cautelare, dovrà dimostrare che i beni oggetto di fermo costituiscono elemento indispensabile per la prosecuzione della propria attività. Trascorsi i trenta giorni, l’iscrizione del fermo diventa definitiva, salvo il diritto, per il contribuente, di proporre ricorso entro sessanta giorni alla Commissione tributaria provinciale. </p>
<p> </p>
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<td> <a href="http://www. Networkfiscale. Com/LinkClick. Aspx? Link=%2FFisco-e-Contenzioso%2Fmisure-cautelari%2Ffermo-amministrativo%2Fctl%2FEditArticle%2Fmid%2F19095%2FArticleID%2F514&amp;tabid=9854&amp;portalid=232&amp;mid=19095"><img decoding="async" src="/alessio_banner.jpg? Ver=2016-04-13-004535-093" alt="Dottor Alessio Ferretti" /></a></p>
<p>            Dott. Alessio Ferretti</td>
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             </p>
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            </a></p>
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<p></p>
</td>
</tr>
</tbody>
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