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	<title>odv | Commercialista.it</title>
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	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
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	<item>
		<title>Come tutelare il legale rappresentante nelle associazioni culturali e sportive</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Come-tutelare-il-legale-rappresentante-nelle-associazioni-culturali-e-sportive/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria Ceccarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Oct 2024 16:00:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ricostruzione ultimi sei anni impianto contabile]]></category>
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					<description><![CDATA[La gestione incompleta della documentazione espone APS, ASD e ODV a verifiche fiscali da parte di Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza e INPS.
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Come-tutelare-il-legale-rappresentante-nelle-associazioni-culturali-e-sportive/">Come tutelare il legale rappresentante nelle associazioni culturali e sportive</a> was first posted on Ottobre 18, 2024 at 6:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Uno dei problemi più comuni per le <strong>associazioni culturali e sportive</strong>, come le APS (Associazioni di Promozione Sociale), ASD (Associazioni Sportive Dilettantistiche) e ODV (Organismi di Volontariato), è la gestione della documentazione amministrativa e fiscale. Spesso, la mancanza di completezza o l&#8217;errata compilazione della documentazione espone l&#8217;associazione a <strong>verifiche e ispezioni</strong> da parte di enti come l&#8217;Agenzia delle Entrate, la Guardia di Finanza o l&#8217;INPS.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Queste ispezioni possono portare alla <strong>redazione di processi verbali</strong> o <strong>avvisi di accertamento</strong> che, oltre a essere molto invasivi, possono coinvolgere direttamente la figura del presidente o del legale rappresentante, mettendo a rischio il loro patrimonio personale.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">La figura del legale rappresentante</h2>
<p style="text-align: justify;">Il <strong>legale rappresentante</strong> di un&#8217;associazione è spesso il presidente, ma possono esserlo anche altre figure, come il tesoriere, i membri del consiglio direttivo o altri delegati con potere di firma su atti specifici. Questi soggetti assumono una grande responsabilità, in quanto rispondono non solo delle attività dell’associazione ma anche delle eventuali omissioni o irregolarità nei confronti degli enti di controllo.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Prevenire è meglio che curare</h2>
<p style="text-align: justify;">Per evitare problemi legati a ispezioni e controlli fiscali, è essenziale mantenere una <strong>contabilità ordinata</strong> e adempiere a tutte le prescrizioni normative. È fondamentale non rimandare la regolarizzazione delle posizioni contabili e amministrative. I controlli sulle <strong>non profit</strong> sono sempre più frequenti e coprono tutto il territorio nazionale.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Il nuovo servizio di ricostruzione contabile</h2>
<p style="text-align: justify;">Per aiutare le associazioni a sanare eventuali mancanze, è attivo un servizio di <strong>ricostruzione degli ultimi sei anni</strong> della contabilità, così da correggere eventuali errori o omissioni. Questo servizio è rivolto alle APS, ASD, ODV, SSD (Società Sportive Dilettantistiche) e altre organizzazioni non profit, e consente di:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Rivedere e aggiornare</strong> la documentazione amministrativa e fiscale.</li>
<li><strong>Sanare archivi contabili</strong> e colmare eventuali lacune nei documenti mancanti.</li>
<li>Garantire che l’associazione sia in regola con le normative vigenti.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Grazie a un team di commercialisti specializzati nel settore non profit, si può effettuare un <strong>checkup completo</strong> della situazione contabile e amministrativa dell’associazione, aiutando a rispettare la normativa civilistica e tributaria.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Conclusione</h2>
<p style="text-align: justify;">Mantenere una gestione trasparente e accurata della contabilità è il primo passo per tutelare il legale rappresentante di un’associazione. Agire per tempo, evitando di posticipare la revisione dei documenti e la regolarizzazione delle pratiche, è fondamentale per evitare sanzioni e garantire la serenità del presidente e degli altri responsabili.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Come-tutelare-il-legale-rappresentante-nelle-associazioni-culturali-e-sportive/">Come tutelare il legale rappresentante nelle associazioni culturali e sportive</a> was first posted on Ottobre 18, 2024 at 6:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Associazioni culturali e sportive APS ASD SSD ed ODV: attivo il nuovo servizio di ricostruzione ultimi sei anni dell’impianto contabile, amministrativo e fiscale</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Fisco-Sport-e-Non-Profit/ricostruzione-ultimi-sei-anni-dellimpianto-contabile-amministrativo-e-fiscale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2022 17:00:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[acc]]></category>
		<category><![CDATA[adesione regime legge 398 1991]]></category>
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					<description><![CDATA[Ricostruzione ultimi sei anni dell’impianto contabile, amministrativo e fiscale<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Fisco-Sport-e-Non-Profit/ricostruzione-ultimi-sei-anni-dellimpianto-contabile-amministrativo-e-fiscale/">Associazioni culturali e sportive APS ASD SSD ed ODV: attivo il nuovo servizio di ricostruzione ultimi sei anni dell’impianto contabile, amministrativo e fiscale</a> was first posted on Dicembre 30, 2022 at 6:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Come tutelare chi ha la rappresentanza legale uno dei problemi principali nelle associazioni culturali e sportive risiede nella documentazione spesso incompleta o inadatta a fronte di accessi, verifiche ed ispezioni dell’agenzia delle entrate, della guardia di finanza e dell’inps, che facilmente possono generare processi verbali ed avvisi di accertamento molto invasivi, ai fini delle imposte dirette, con il coinvolgimento in molti casi della persone e del patrimonio del presidente e/o del legale.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Fisco-Sport-e-Non-Profit/ricostruzione-ultimi-sei-anni-dellimpianto-contabile-amministrativo-e-fiscale/">Associazioni culturali e sportive APS ASD SSD ed ODV: attivo il nuovo servizio di ricostruzione ultimi sei anni dell’impianto contabile, amministrativo e fiscale</a> was first posted on Dicembre 30, 2022 at 6:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Guida fiscale alle Donazioni ed Elargizioni liberali ad associazioni ed enti non profit (PDV, APS ASD, SSD Onlus)</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Fisco-Sport-e-Non-Profit/Donazioni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2022 17:00:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[APS ASD]]></category>
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					<description><![CDATA[Guida fiscale alle donazioni ed elargizioni liberali ad associazioni ed enti non profit (odv, aps asd, ssd onlus), costi deducibili, oneri detraibili ed iva studio commercialista esperto in associazioni culturali e sportive.<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Fisco-Sport-e-Non-Profit/Donazioni/">Guida fiscale alle Donazioni ed Elargizioni liberali ad associazioni ed enti non profit (PDV, APS ASD, SSD Onlus)</a> was first posted on Dicembre 30, 2022 at 6:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Guida fiscale alle donazioni ed elargizioni liberali ad associazioni ed enti non profit (odv, aps asd, ssd onlus), costi deducibili, oneri detraibili ed iva studio commercialista esperto in associazioni culturali e sportive.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Fisco-Sport-e-Non-Profit/Donazioni/">Guida fiscale alle Donazioni ed Elargizioni liberali ad associazioni ed enti non profit (PDV, APS ASD, SSD Onlus)</a> was first posted on Dicembre 30, 2022 at 6:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>5 per mille: Chi e come presentare la domanda di iscrizione</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/5-per-mille-chi-e-come-presentare-la-domanda-di-iscrizione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Apr 2017 06:53:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cinque per mille]]></category>
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					<description><![CDATA[Guida fiscale al cinque per mille anno 2017<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/5-per-mille-chi-e-come-presentare-la-domanda-di-iscrizione/">5 per mille: Chi e come presentare la domanda di iscrizione</a> was first posted on Aprile 8, 2017 at 8:53 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L’articolo 1, comma 154, della legge 3 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015) ha previsto, per l’esercizio finanziario 2015 e successivi, la possibilità di destinare una quota pari al 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche a sostegno di una serie di enti e soggetti operanti nel sociale, non profit, culturale e sportivo dilettantistico.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Per l’anno finanziario 2017, il 5 per mille è pertanto destinato, nel dettaglio, a sostegno delle seguenti finalità:</h2>
<p>1.     sostegno degli enti del volontariato:</p>
<p>a)    organizzazioni di volontariato di cui alla legge n. 266 del 1991</p>
<p>b)    Onlus &#8211; Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (articolo 10 del Dlgs 460/1997)</p>
<p>c)     cooperative sociali e i consorzi di cooperative sociali di cui alla legge n. 381 del 1991</p>
<p>d)    organizzazioni non governative già riconosciute idonee ai sensi della legge n. 49 del 1987 alla data del 29 agosto 2014 e iscritte all’Anagrafe unica delle ONLUS su istanza delle stesse (art. 32, comma 7 della Legge n. 125 del 2014)</p>
<p>e)    enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti accordi e intese, considerate Onlus parziali ai sensi del comma 9 dell’art. 10 del D. Lgs. N. 460 del 1997</p>
<p>f)     associazioni di promozione sociale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’Interno, considerate Onlus parziali ai sensi del comma 9 dell’art. 10 del D. Lgs. N. 460 del 1997</p>
<p>g)    associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali (articolo 7, commi da 1 a 4, legge 383/2000)</p>
<p>h)    • le associazioni e fondazioni di diritto privato che operano nei settori indicati dall’articolo10, comma 1, lettera a) del Dlgs 460/1997.</p>
<p>2.     finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell’università</p>
<p>3.     finanziamento agli enti della ricerca sanitaria</p>
<p>4.     sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente</p>
<p>5.     sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal Coni a norma di legge che svolgono una rilevante attività di interesse sociale.</p>
<p>Tra le finalità alle quali può essere destinata, a scelta del contribuente, una quota pari al cinque per mille dell&#8217;imposta sul reddito delle persone fisiche è inserita, altresì, quella del finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici (articolo 23, comma 46, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 &#8211; pdf). Con il Dpcm 30 maggio 2012 &#8211; pdf sono state stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità di riparto delle somme.</p>
<h2>
Le procedure di iscrizione sono attivate a partire dal 3 aprile 2017.</h2>
<h3>Tabella riepilogativa</h3>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Descrizione</td>
<td>Enti del volontariato</td>
<td>Associazioni sportive dilettantistiche</td>
</tr>
</tbody>
<tbody>
<tr>
<td>Inizio presentazione domanda d’iscrizione</td>
<td>3 aprile 2017</td>
<td>3 aprile 2017</td>
</tr>
<tr>
<td>Termine presentazione domanda d’iscrizione</td>
<td>8 maggio 2017</td>
<td>8 maggio 2017</td>
</tr>
<tr>
<td>Pubblicazione elenco provvisorio</td>
<td>14 maggio 2017</td>
<td>14 maggio 2017</td>
</tr>
<tr>
<td>Richiesta correzione domande</td>
<td>22 maggio 2017</td>
<td>22 maggio 2017</td>
</tr>
<tr>
<td>Pubblicazione elenco aggiornato</td>
<td>25 maggio 2017</td>
<td>25 maggio 2017</td>
</tr>
<tr>
<td>Termine presentazione dichiarazione sostitutiva</td>
<td>30 giugno 2017 alle Direzioni Regionali dell’Agenzia delle Entrate</td>
<td>30 giugno 2017 agli uffici territoriali del Coni</td>
</tr>
<tr>
<td>Termine regolarizzazione domanda iscrizione e/o successive integrazioni documentali</td>
<td>2 ottobre 2017</td>
<td>2 ottobre 2017</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Attenzione: gli enti che sono presenti nell&#8217;elenco permanente degli iscritti non sono tenuti a trasmettere nuovamente la domanda telematica di iscrizione al 5 per mille per il 2017 e a inviare la dichiarazione sostitutiva alla competente amministrazione, in quanto la domanda di iscrizione e la dichiarazione sostitutiva regolarmente presentate nel 2016 esplicano effetti anche nell’anno successivo (2017), se le condizioni permangono le medesime.<br />
La domanda telematica di iscrizione al 5 per mille per il 2017 deve quindi essere trasmessa dagli enti di nuova costituzione e dagli enti che non si sono iscritti nel 2016 o dagli enti non regolarmente iscritti o privi dei requisiti nel 2016.</p>
<p>La domanda va trasmessa in via telematica direttamente dai soggetti interessati, se abilitati ai servizi Entratel o Fisconline, oppure tramite gli intermediari abilitati a Entratel (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc. ).</p>
<p>L’iscrizione deve essere presentata entro il 8 maggio 2017. Non saranno accolte le domande pervenute con modalità diversa da quella telematica. Anche per l’anno finanziario 2017, possono partecipare al riparto delle quote del cinque per mille gli enti che presentino le domande di iscrizione e provvedano alle successive integrazioni documentali entro il 2 ottobre 2017, versando contestualmente una sanzione di importo pari a 250 euro.</p>
<p>I requisiti sostanziali richiesti per l’accesso al beneficio devono essere comunque posseduti alla data di scadenza della presentazione della domanda di iscrizione (7 maggio 2017).</p>
<p>All’atto dell’iscrizione il sistema rilascia una ricevuta che attesta l’avvenuta ricezione e riepiloga i dati della domanda.</p>
<p>I legali rappresentanti degli enti iscritti nell’elenco pubblicato entro il 25 maggio 2017 (iscritti definitivi anno finanziario 2017 – quindi nuovi iscritti e non presenti nell’elenco permanente degli iscritti) devono spedire entro il 30 giugno 2017 tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, alla Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate nel cui ambito si trova il domicilio fiscale dell’ente, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’articolo 45 del DPR n. 445 del 2000, che attesta la persistenza dei requisiti che danno diritto all’iscrizione. In alternativa, la dichiarazione sostitutiva può essere inviata dagli interessati con la propria casella di posta elettronica certificata alla casella PEC delle predette Direzioni Regionali, riportando nell’oggetto “dichiarazione sostitutiva 5 per mille 2017” e allegando copia del modello di dichiarazione, ottenuta mediante scansione dell’originale compilato e sottoscritto dal rappresentante legale, nonché copia del documento di identità.</p>
<h2>Attenzione:<br />
Per agevolare la compilazione e l’invio della dichiarazione sostitutiva, la procedura telematica mette a disposizione il modello parzialmente precompilato con le informazioni fornite dagli interessati all’atto dell’iscrizione. Il contribuente deve solo inserire le informazioni che mancano.</h2>
<p>Alla dichiarazione deve essere allegata, a pena di decadenza, la fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/5-per-mille-chi-e-come-presentare-la-domanda-di-iscrizione/">5 per mille: Chi e come presentare la domanda di iscrizione</a> was first posted on Aprile 8, 2017 at 8:53 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Modello EAS: Quando, da chi e come deve essere inviato per dormire sereni</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/modello-eas-quando-da-chi-e-come-deve-essere-inviato-per-dormire-sereni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Mar 2017 20:42:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco per Sport e Non Profit]]></category>
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		<category><![CDATA[ssd]]></category>
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					<description><![CDATA[Guida agli adempimenti per APS, ODV, ASD e SSD<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/modello-eas-quando-da-chi-e-come-deve-essere-inviato-per-dormire-sereni/">Modello EAS: Quando, da chi e come deve essere inviato per dormire sereni</a> was first posted on Marzo 23, 2017 at 9:42 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>In tutta Italia, gli uffici dell’Agenzia delle Entrate attraverso avvisi di accertamento, disconoscono in modo retroattivo agli enti, non profit rei di aver omesso la presentazione del modello EAS, le agevolazioni previste dall’articolo 148 del D. P. R. N. 917 del 1986, comma da 1 a 9, dall’articolo 4 del D. P. R. 633/1972 e dalla Legge n. 398 del 1991, con richiamo nella sfera commerciale e tassazione piena della totalità delle entrate dell’ente.</p>
<h2>Pertanto, a buon intenditor poche parole. Gli enti non commerciali di tipo associativo:</h2>
<p>1)  Associazioni di Promozione Sociale APS);</p>
<p>2)  Organismi Di Volontariato (ODV);</p>
<p>3)  Associazioni Sportivo Dilettantistiche (ASD);</p>
<p>4)  Società Sportivo Dilettantistiche (SSD);</p>
<p>devono inviare il modello EAS telematicamente all’Amministrazione finanziaria entro 60 giorni dalla costituzione dell’ente e, successivamente, entro il 31 marzo di ciascun anno in relazione alle modifiche intervenute nel periodo d’imposta precedente.</p>
<p>Soprattutto per quanti sono obbligati alla compilazione del modello EAS nella sua versione integrale, particolare attenzione dovrà quindi essere posta a quelle modifiche che entro il prossimo 31 marzo dovranno essere intercettate con la ripresentazione di un nuovo modello, pena la decadenza dalle sopra richiamate agevolazioni.</p>
<p>Le istruzioni alla compilazione del modello EAS affermano infatti che lo stesso “deve essere nuovamente presentato, in caso di variazione dei dati precedentemente comunicati, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione (in tale evenienza inserire tutti i dati richiesti nel modello, anche quelli non variati)”.</p>
<p>In proposito occorre rilevare che vi sono modifiche ritenute “fisiologiche” per le quali non si è tenuti alla ripresentazione del modello EAS e modifiche che, al contrario, necessitano di essere comunicate all’Amministrazione finanziaria. A tal riguardo le istruzioni affermano che:</p>
<p>“Non è obbligatorio presentare un nuovo modello nel caso in cui, nella sezione “Dichiarazioni del rappresentante legale”, si verifichi una variazione dei soli dati relativi agli importi di cui ai punti 20 e 21, oppure del numero e dei giorni delle manifestazioni per la raccolta di fondi di cui al punto 33, oppure dei dati di cui ai punti 23, 24, 30 e 31”.</p>
<p>Con la risoluzione 125/E/2010, l’Agenzia delle Entrate ha poi chiarito che anche la variazione dei dati identificativi dell’ente o del suo legale rappresentante non necessitano la ripresentazione del modello EAS, posto che gli stessi vengono comunicati con altre modalità.</p>
<p>Vediamo quindi, richiamando le situazioni menzionate dalle istruzioni alla compilazione del modello, quali sono le situazioni per le quali è richiesta o meno la sua ripresentazione telematica.</p>
<h2>Attività di sponsorizzazione o pubblicità commerciale e utilizzo di messaggi pubblicitari (punti 20 e 21)</h2>
<p>Con riferimento alle informazioni contenute nei punti 20 e 21 del modello EAS occorre fare qualche importante precisazione, in quanto le istruzioni alla compilazione individuano come situazione che non genera l’obbligo di ripresentazione del modello la sola variazione degli “importi” e non anche delle altre informazioni richieste nelle varie colonne dei predetti righi. Ciò significa che solo le variazioni che, da un esercizio all’altro, interessano il dato numerico non sono generatrici dell’obbligo di ripresentazione del modello, mentre permane tale obbligo per la modifica delle informazioni che potremmo definire di tipo “qualitativo”.</p>
<p>Nella tabella che segue si propongono le differenti soluzioni che possono verificarsi in concreto con riferimento alla compilazione del punto 20 (analoghe considerazioni valgono con riferimento alle variazioni intervenute nei dati da indicare al punto 21).</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Caso</td>
<td>Obbligo di ripresentazione del modello</td>
</tr>
<tr>
<td>Associazione che ha dichiarato nel primo modello EAS di aver percepito un introito di euro 10. 000 a fronte di un’attività di sponsorizzazione e nell’esercizio successivo tale importo di modifica in euro 30. 000</td>
<td>NO</td>
</tr>
<tr>
<td>Associazione che ha dichiarato nel primo modello EAS di non aver percepito alcun provento derivante da attività di pubblicità o sponsorizzazione e nell’esercizio successivo percepisce proventi da attività di sponsorizzazione anche solo per euro 1. 000</td>
<td>Sì</td>
</tr>
<tr>
<td>Associazione che nel primo modello EAS ha comunicato di aver percepito un contributo pubblicitario in una situazione da ritenersi “occasionale” e nell’esercizio successivo percepisce proventi da un’attività di sponsorizzazione ritenuta “abituale”</td>
<td>Sì</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Organizzazione di manifestazioni per la raccolta fondi (punto 33)</h2>
<p>Anche per le informazioni da evidenziare nel punto 33 occorre tenere in debita considerazione quanto affermato nelle istruzioni, che richiedono la ripresentazione del modello EAS solo nei casi di modifica delle informazioni qualitative da un esercizio all’altro. Al contrario, la modifica del numero e della durata delle manifestazioni organizzate dall’ente di tipo associativo non determina alcun obbligo di comunicare tali variazioni.   Si vedano anche per questa ipotesi alcune soluzioni operative.</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Caso</td>
<td>Obbligo di ripresentazione del modello</td>
</tr>
<tr>
<td>Associazione che ha dichiarato nel primo modello EAS di organizzare un’unica manifestazione della durata di tre giorni dalla quale sono stati ricavati fondi per euro 20. 000,00 e nell’esercizio successivo nella medesima manifestazioni di uguale durata ha ricavato fondi per euro 30. 000</td>
<td>NO</td>
</tr>
<tr>
<td>Associazione che ha dichiarato nel primo modello EAS di organizzare un’unica manifestazione della durata di tre giorni dalla quale sono stati ricavati fondi per euro 10. 000,00 e nell’esercizio successivo organizza due manifestazione della durata di due giorni ciascuna introitando fondi per euro 15. 000</td>
<td>NO</td>
</tr>
<tr>
<td>Associazione che ha dichiarato nel primo modello EAS di non organizzare attività di raccolta fondi e nell’esercizio successivo organizza una manifestazione a tale scopo</td>
<td>Sì</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h2></h2>
<h2>Entrate e dimensioni dell’ente di tipo associativo (punti 23 e 24)</h2>
<p>Le informazioni richieste ai punti 23) e 24) del modello, per la loro natura quantitativa, hanno evidentemente la caratteristica di variare da un anno all’altro. Appare quindi quanto mai opportuna l’affermazione contenuta nelle istruzioni alla compilazione del modello EAS per la quale le variazioni intervenute nei predetti punti non assumono rilevanza ai fini dell’obbligo di ripresentazione del modello. Va peraltro osservato come l’ipotesi di “esonero” dall’obbligo di comunicare la modifica relativa al punto 24), e cioè il “numero degli associati dell’ente” abbia risolto all’origine una questione legata al momento di individuazione del dato da inserire nel modello, che in altro modo sarebbe stata di difficile soluzione. Le istruzioni alla compilazione del predetto rigo, infatti, richiedono di indicare il numero degli associati dell’ente “con riferimento alla data di presentazione del modello” quando, invece, in quasi tutti gli altri punti, si richiede di indicare il dato “con riferimento all’ultimo esercizio chiuso”. Tale discrasia è stata risolta dall’Agenzia delle Entrate che con la circolare 45/E/2009 ha ricondotto il momento di individuazione del dato “all’ultimo esercizio chiuso” anche con riferimento al numero degli associati.</p>
<h2>Erogazioni liberali e contributi pubblici (punti 30 e 31)</h2>
<p>Infine, le istruzioni citano le informazioni contenute nei punti 30) e 31) del modello EAS. Per queste nessuna rilevanza assumono le variazioni intervenute da un esercizio all’altro ai fini dell’obbligo di ripresentazione del modello EAS.</p>
<p>In considerazione della precisa elencazione fornita dalle istruzioni alla compilazione del modello, e dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con riferimento alle modificazioni “anagrafiche” dei dati relativi all’ente e ai suoi rappresentanti, è quindi da ritenere che le variazioni intervenute in un qualunque altro dei 38 punti che compongono il modello EAS (ad eccezione dei due punti che rappresentano delle “dichiarazioni” del contribuente e cioè i punti 1 e 38) richiedono la ripresentazione dello stesso per mantenere il diritto – fatto salvo il rispetto delle altre condizioni richieste dal legislatore fiscale (vedi rispetto delle clausole statutarie) – di applicare le agevolazioni previste dall’articolo 148 del Tuir e dall’articolo 4 del D. P. R. 633/1972 e dalla Legge n. 398 del 1991.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/modello-eas-quando-da-chi-e-come-deve-essere-inviato-per-dormire-sereni/">Modello EAS: Quando, da chi e come deve essere inviato per dormire sereni</a> was first posted on Marzo 23, 2017 at 9:42 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Associazioni e Società  Sportivo Dilettantistiche e culturali: limite all’utilizzo del contante</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/associazioni-e-societa-sportivo-dilettantistiche-e-culturali-limite-allutilizzo-del-contante/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2017 07:49:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ASSOCIAZIONI CULTURALI (APS) ED ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE (ASD – SSD)]]></category>
		<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco per Sport e Non Profit]]></category>
		<category><![CDATA[Tracciabilità Flussi finanziari]]></category>
		<category><![CDATA[1000]]></category>
		<category><![CDATA[3000 euro]]></category>
		<category><![CDATA[agenzia entrate]]></category>
		<category><![CDATA[aps]]></category>
		<category><![CDATA[asd]]></category>
		<category><![CDATA[come quanto pagare]]></category>
		<category><![CDATA[commercialista esperto associazioni]]></category>
		<category><![CDATA[limite contanti associazioni sportive]]></category>
		<category><![CDATA[limite pagamenti incassi 3000 euro associazioni cu]]></category>
		<category><![CDATA[limite pagamenti incassi contanti associazioni spo]]></category>
		<category><![CDATA[odv]]></category>
		<category><![CDATA[pagamento contanti associazioni dal 2016]]></category>
		<category><![CDATA[sanzioni]]></category>
		<category><![CDATA[ssd]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/fisco-sport-e-non-profit/associazioni-e-societa-sportivo-dilettantistiche-e-culturali-limite-allutilizzo-del-contante/</guid>

					<description><![CDATA[Rivolto ad APS (Associazioni di Promozione Sociale) ASD SSD (Associazioni e Società Sportivo Dilettantistiche) e ODV (Organismi Di Volontariato)<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/associazioni-e-societa-sportivo-dilettantistiche-e-culturali-limite-allutilizzo-del-contante/">Associazioni e Società  Sportivo Dilettantistiche e culturali: limite all’utilizzo del contante</a> was first posted on Febbraio 7, 2017 at 8:49 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Tra le novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 vi è la modifica alla disciplina sulla tracciabilità dei pagamenti. Il limite per la circolazione del contante è stato innalzato, con decorrenza 1. 1. 2016, ad € 3. 000,00 sostituendo il precedente limite fissato in € 1. 000,00. </p>
<p>ASSOCIAZIONI E SOCIETA&#8217; SPORTIVO DILETTANTISTICHE E CULTURALI: LIMITE ALL’UTILIZZO DEL CONTANTE</p>
<p> </p>
<p>Tra le novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 vi è la modifica alla disciplina sulla tracciabilità dei pagamenti. Il limite per la circolazione del contante è stato innalzato, con decorrenza 1. 1. 2016, ad € 3. 000,00 sostituendo il precedente limite fissato in € 1. 000,00. </p>
<p> </p>
<p>A seguito di quanto disposto dall’art. 19 del D. L. G. 158/2015 sulla revisione del sistema sanzionatorio (la cui applicazione era in origine fissata al 1. 1. 2017 e successivamente anticipata dalla Legge di Stabilità 2016 al 1. 1. 2016), l’ inosservanza dell&#8217;obbligo di tracciabilità degli incassi e dei pagamenti non causerà più la decadenza dal regime agevolato opzionale previsto dalla L. 398/1991 per le associazioni e società sportive dilettantistiche e per gli enti non lucrativi in genere. Ciò si traduce in un effetto certamente positivo sulle contestazioni non definitive, per le quali gli uffici finanziari non si sono ancora ritirati,  basate sulla violazione dell’obbligo di tracciabilità, che in fase contenziosa troveranno molto probabilmente una soluzione a favore delle associazioni, società sportive dilettantistiche e di ogni altro ente non profit. Infatti è già di per sè quest’ultimo un elemento che rafforza il recente comunicato da parte della Agenzia delle Entrate, con cui si invitano gli uffici a ritirarsi dagli accertamenti pendenti ed inerenti basi imponibili rettificate e sanzioni comminate causa mancato rispetto del vecchio limite sulla tracciabilità dei flussi finanziari € 516,46 (poi portato ad € 1. 000). Tale disposizione, nel testo precedentemente in vigore, stabiliva che i pagamenti a favore di società, enti o associazioni sportive dilettantistiche e i versamenti da questi effettuati, se di importo pari o superiore ad € 1. 000,00 (oggi € 3. 000,00), dovevano essere eseguiti tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all&#8217;Amministrazione Finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, pena la decadenza dalle agevolazioni di cui alla L. 398/1991 e l&#8217;applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all&#8217;art. 11 del D. L. G. 471/1997. Disposizioni, queste, che permangono ancora oggi salvo che per la parte relativa alla violazione dell&#8217;obbligo in esame, che era causa di decadenza dal regime fiscale di favore previsto dalla L. 398/1991, per cui l&#8217;Amministrazione, constatata l&#8217;infrazione in sede di accertamento, assoggettava a tassazione l&#8217;imponibile (ai fini delle imposte dirette e dell&#8217;Iva) secondo quanto previsto dalle regole ordinarie. </p>
<p> </p>
<p>Le regole sulla tracciabilità dei pagamenti non trovano applicazione qualora vengano effettuati prelevamenti e versamenti sul conto corrente postale o bancario. Dunque, vi è libertà di prelevare dal proprio conto denaro contante per somme superiori ad € 3. 000,00 e di versare importi che superino detto limite, senza necessità di ricorrere allo strumento del bonifico. Analogamente, vi è libertà di incassare assegni circolari per importi superiori al nuovo limite a condizione, però, che si tratti di assegni non trasferibili. </p>
<p> </p>
<p>Altro caso di esonero dall’applicazione delle regole sulla circolazione del contante è rappresentato dai bollettini postali, che possono essere pagati in contanti per un importo pari o superiore ad € 3. 000,00 in quanto trattasi di pagamenti che avvengono attraverso un intermediario (Poste italiane) e che, quindi, sono tracciati. </p>
<p>Si ricorda che non è possibile eludere la normativa sul divieto di pagamenti in contanti frazionando il debito in tante rate, ciascuna di importo inferiore ad € 3. 000,00, al solo fine di evitare gli strumenti tracciabili. Anche i pagamenti rateizzati devono, infatti, sottostare alle regole sul divieto di contante se l’ammontare complessivo dell’affare supera il limite legale. In altre parole, se cliente e fornitore si accordano per un corrispettivo di € 5. 000,00, il pagamento non può avvenire in contanti con due pagamenti rateali di € 2. 500,00 l’uno. Per stabilire quale strumento di pagamento occorre utilizzare, bisogna prendere in esame l’intera operazione e non la singola rata. Tuttavia, si può procedere a tanti pagamenti in contanti di importo inferiore al limite legale, e quindi evitare gli obblighi di legge indicati, a condizione che il frazionamento risulti da un accordo intercorso tra i contraenti e che sia previsto dalla natura stessa dell’operazione. </p>
<p>Anche l’affitto si può pagare in contanti, purché ogni singolo canone sia di importo inferiore al limite di € 3. 000,00. Gli importi superiori, invece, dovranno essere versati con strumenti tracciabili. </p>
<p>
br /&gt;
</p>
<p>
 <img decoding="async" src="/alessio_banner.jpg? Ver=2016-04-13-004535-093" alt="Dottor Alessio Ferretti" />
</p>
<p> </p>
<p>PER LA TENUTA DELLA CONTABILITA&#8217;</p>
<p>
</p>
<p>UN CHECKUP DELLO STATO DI SALUTE DELLA TUA ASSOCIAZIONE </p>
<p>
</p>
<p>O UN PARERE UNA TANTUM </p>
<p>
</p>
<p>CHIAMA</p>
<p>
</p>
<p>IL NUMERO VERDE 800. 19. 27. 52</p>
<p>
</p>
<p>ASSISTIAMO ASSOCIAZIONI CULTURALI E SPORTIVE </p>
<p>IN TUTTA ITALIA </p>
<p> </p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/associazioni-e-societa-sportivo-dilettantistiche-e-culturali-limite-allutilizzo-del-contante/">Associazioni e Società  Sportivo Dilettantistiche e culturali: limite all’utilizzo del contante</a> was first posted on Febbraio 7, 2017 at 8:49 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Associazioni Culturali o Sportive: Attivo il nuovo servizio di consulenza fiscale una tantum ad ore</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/associazioni-culturali-o-sportive-attivo-il-nuovo-servizio-di-consulenza-una-tantum-ad-ore/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2016 14:56:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ASSOCIAZIONI CULTURALI (APS) ED ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE (ASD – SSD)]]></category>
		<category><![CDATA[CONSULENZA FISCALE ACQUISTABILE AD ORE]]></category>
		<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco per Sport e Non Profit]]></category>
		<category><![CDATA[aps]]></category>
		<category><![CDATA[asd]]></category>
		<category><![CDATA[associazioni culturali]]></category>
		<category><![CDATA[associazioni di promozione sociale]]></category>
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		<category><![CDATA[associazioni sportivo dilettantistiche]]></category>
		<category><![CDATA[commercialista associazioni culturali]]></category>
		<category><![CDATA[commercialista esperto non profit]]></category>
		<category><![CDATA[commercialista non profit]]></category>
		<category><![CDATA[commercialista sport]]></category>
		<category><![CDATA[consulenza fiscale associazioni]]></category>
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		<category><![CDATA[odv]]></category>
		<category><![CDATA[preventivo commercialista associazioni]]></category>
		<category><![CDATA[ssd]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/fisco-sport-e-non-profit/associazioni-culturali-o-sportive-attivo-il-nuovo-servizio-di-consulenza-una-tantum-ad-ore/</guid>

					<description><![CDATA[Acquista il pacchetto ore di consulenza, pagando con PayPal o bonifico bancario<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/associazioni-culturali-o-sportive-attivo-il-nuovo-servizio-di-consulenza-una-tantum-ad-ore/">Associazioni Culturali o Sportive: Attivo il nuovo servizio di consulenza fiscale una tantum ad ore</a> was first posted on Dicembre 27, 2016 at 3:56 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Come avviare un’associazione culturale? Un Centro sportivo?  Quale forma giuridica tutela di più?  Devo aprire partita Iva o no? Conviene farlo o è rischioso?  Come erogare soldi a chi vive l’associazione? A queste e molte altre domande siamo abituati a rispondere ricevendo oltre 200 richieste di assistenza l’anno nel solo settore non profit.  </p>
<p>Associazioni Culturali o Sportive: Attivo il nuovo servizio di consulenza una tantum ad ore</p>
<p>Acquista il pacchetto ore di consulenza, pagando con PayPal o bonifico bancario</p>
<p> </p>
<p><img decoding="async" src="/alessio_banner.jpg? Ver=2016-04-13-004535-093" alt="Dottor Alessio Ferretti" />Come avviare un’associazione culturale?  </p>
<p>
</p>
<p>Un Centro sportivo?  </p>
<p>
</p>
<p>Quale forma giuridica tutela di più? </p>
<p>
</p>
<p>Devo aprire partita Iva o no?  </p>
<p>
</p>
<p>Conviene farlo o è rischioso?  </p>
<p>
</p>
<p>Come erogare soldi a chi vive l’associazione?  </p>
<p>
</p>
<p>Leader in Italia nel non Profit (A. P. S. &#8211; O. D. V &#8211; A. S. D. &#8211; S. S. D. ) </p>
<p><img decoding="async" src="https://www.commercialista.it/https://www. Commercialista. It/Portals/232/IMMAGINI/NR%201%20IN%20ITALIA%20640X480. Png? Ver=2016-12-27-170330-197" alt="NR%201%20IN%20ITALIA%20640X480. Png? Ver=2016-12-27-170330-197" />A queste e molte altre domande siamo abituati a rispondere ricevendo oltre 200 richieste di assistenza l’anno nel solo settore non profit Acquista un pacchetto di consulenza.  </p>
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<p>
</p>
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<p>
</p>
<p>Scegli il pacchetto che preferisci ed una volta eseguito il pagamento con PayPal </p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>scegli il numero di ore</td>
</tr>
<tr>
<td>
                mezz&#8217;ora €89,00 EUR<br />
                un&#8217;ora €119,00 EUR
                 </td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>    <img decoding="async" src="https://www. Paypalobjects. Com/it_IT/i/scr/pixel. Gif" alt="pixel. Gif" /></p>
<p>puoi contattarci al
</p>
<p>NUMERO VERDE 800. 19. 27. 52 </p>
<p>
</p>
<p>per prenotare l’assistenza in videochiamata a nostre spese. </p>
<p>
</p>
<p>
Pacchetto n. 1: scelta della forma giuridica<br />

</p>
<p>Essere assistiti nella scelta della forma giuridica da adottare che meglio tutela le persone coinvolte e rappresenta la visione dell’attività. </p>
<p>Mezz&#8217;ora di consulenza € 89</p>
<p>un&#8217;ora di consulenza  € 119</p>
<p> </p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>scegli il numero di ore</td>
</tr>
<tr>
<td>
                mezz&#8217;ora €89,00 EUR<br />
                un&#8217;ora €119,00 EUR
                 </td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>    <img decoding="async" src="https://www. Paypalobjects. Com/it_IT/i/scr/pixel. Gif" alt="pixel. Gif" /></p>
<p>    Pacchetto n. 2: assistenza nella redazione dello statuto<br />
    </p>
<p>Essere assistiti nella redazione dello statuto da depositare alla Agenzia delle Entrate</p>
<p>due ore di consulenza € 180</p>
<p>tre ore di consulenza  € 270</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>scelta del numero di ore</td>
</tr>
<tr>
<td>
                due ore €180,00 EUR<br />
                tre ore €270,00 EUR
                 </td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>    <img decoding="async" src="https://www. Paypalobjects. Com/it_IT/i/scr/pixel. Gif" alt="pixel. Gif" /></p>
<p>    Pacchetto n. 3: avviamento completo<br />
     </p>
<p>Acquistare il pacchetto all’inclusive per creare la vostra associazione, dalla consulenza per la scelta della forma giuridica all’assistenza alla stesura dello statuto</p>
<p>Pacchetto avviamento associazione  € 290  per un massimo di quattro ore di consulenza suddivise in due appuntamenti. </p>
<p>    <img decoding="async" src="https://www. Paypalobjects. Com/it_IT/i/scr/pixel. Gif" alt="pixel. Gif" /></p>
<p> </p>
<p> <br />
Pacchetto n. 4: consulenza per singole iniziative</p>
<p>Acquista singoli pacchetti di consulenza per singole iniziative nello sport e/o nel non profit, esempio consulenza ad istruttori, ad eventi, manifestazioni, cessione di prodotti et similia</p>
<p>Mezz’ora di consulenza € 79</p>
<p>Un’ora di consulenza € 119</p>
<p>Un’ora e mezza di consulenza € 149</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Scegli il numero di ore</td>
</tr>
<tr>
<td>
                mezz&#8217;ora €79,00 EUR<br />
                un&#8217;ora €119,00 EUR<br />
                un&#8217;ora e mezza €149,00 EUR
                 </td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>    <img decoding="async" src="https://www. Paypalobjects. Com/it_IT/i/scr/pixel. Gif" alt="pixel. Gif" /></p>
<p>
Imposta sul Valore Aggiunto (IVA)<br />
 </p>
<p>Le tariffe sovra esposte sono IVA incluse</p>
<p>
</p>
<p>Per chi non fosse dotato di PayPal può contattare il n. 06. 31055924 e chiedere codice IBAN per effettuare bonifico indicando il numero del pacchetto di consulenza scelto </p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/associazioni-culturali-o-sportive-attivo-il-nuovo-servizio-di-consulenza-una-tantum-ad-ore/">Associazioni Culturali o Sportive: Attivo il nuovo servizio di consulenza fiscale una tantum ad ore</a> was first posted on Dicembre 27, 2016 at 3:56 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Associazioni culturali e sportive: assistenza contabile e tributaria dedicata</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/associazioni-culturali-e-sportive-assistenza-contabile-e-tributaria-dedicata/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2016 17:26:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco per Sport e Non Profit]]></category>
		<category><![CDATA[aps]]></category>
		<category><![CDATA[asd]]></category>
		<category><![CDATA[associazioni sportivo dilettantistiche]]></category>
		<category><![CDATA[come costituire associazione culturale]]></category>
		<category><![CDATA[come creare un'associazione]]></category>
		<category><![CDATA[commercialista esperto associazioni]]></category>
		<category><![CDATA[contabilità associazioni]]></category>
		<category><![CDATA[non profit]]></category>
		<category><![CDATA[odv]]></category>
		<category><![CDATA[società sportivo dilettantistiche]]></category>
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					<description><![CDATA[Dall'avviamento alla gestione quotidiana<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/associazioni-culturali-e-sportive-assistenza-contabile-e-tributaria-dedicata/">Associazioni culturali e sportive: assistenza contabile e tributaria dedicata</a> was first posted on Dicembre 9, 2016 at 6:26 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Da oltre 15 anni assistiamo e tuteliamo iniziative dirette alla creazione e gestione, passo passo, di associazioni culturali e/o sportivo dilettantistiche (Associazioni di Promozione Sociale &#8211; APS, Società Sportivo Dilettantistiche &#8211; SSD,  associazioni sportivo dilettantistiche – ASD, Organismi Di Volontariato &#8211; ODV). Dalle piccole alle grandi realtà associative, sia su Roma che in tutta Italia, isole comprese. </p>
<p>Associazioni culturali e sportive: assistenza contabile e tributaria dedicata</p>
<p>Da oltre 15 anni assistiamo e tuteliamo iniziative dirette alla creazione e gestione, passo passo, di associazioni culturali e/o sportivo dilettantistiche (Associazioni di Promozione Sociale &#8211; APS, Società Sportivo Dilettantistiche &#8211; SSD,  associazioni sportivo dilettantistiche – ASD, Organismi Di Volontariato &#8211; ODV). Dalle piccole alle grandi realtà associative, sia su Roma che in tutta Italia, isole comprese. </p>
<p>Forniamo ai nostri clienti pacchetti con la formula all inclusive, con canone mensile fisso e trasparente. </p>
<p>Assistiamo le associazioni culturali e sportivo dilettantistiche:</p>
<p><img decoding="async" src="https://www.commercialista.it/https://www. Commercialista. It/Portals/232/IMMAGINI/Made_in_Italy_Futured. Jpg? Ver=2016-11-07-102638-413" alt="Made_in_Italy_Futured. Jpg? Ver=2016-11-07-102638-413" /> nella scelta della forma giuridica appropriata alla visione ed al tipo di attività;</p>
<p>
</p>
<p><img decoding="async" src="https://www.commercialista.it/https://www. Networkfiscale. Com/Portals/232/IMMAGINI/Made_in_Italy_Futured. Jpg? Ver=2016-11-07-102638-413" alt="Made_in_Italy_Futured. Jpg? Ver=2016-11-07-102638-413" /> nella redazione in modo corretto dell’atto costitutivo e dello statuto;</p>
<p>
</p>
<p><img decoding="async" src="https://www.commercialista.it/https://www. Networkfiscale. Com/Portals/232/IMMAGINI/Made_in_Italy_Futured. Jpg? Ver=2016-11-07-102638-413" alt="Made_in_Italy_Futured. Jpg? Ver=2016-11-07-102638-413" /> nell’installazione impianto <a href="http://www. Contabilitaincloud. It/">contabile in cloud</a> per governare flussi finanziari e fiscali;</p>
<p>
</p>
<p><img decoding="async" src="https://www.commercialista.it/https://www. Networkfiscale. Com/Portals/232/IMMAGINI/Made_in_Italy_Futured. Jpg? Ver=2016-11-07-102638-413" alt="Made_in_Italy_Futured. Jpg? Ver=2016-11-07-102638-413" /> nella formazione all’uso del software contabile in remoto;</p>
<p>
</p>
<p><img decoding="async" src="https://www.commercialista.it/https://www. Networkfiscale. Com/Portals/232/IMMAGINI/Made_in_Italy_Futured. Jpg? Ver=2016-11-07-102638-413" alt="Made_in_Italy_Futured. Jpg? Ver=2016-11-07-102638-413" /> nella personalizzazione del software contabile in cloud alla realtà associativa;</p>
<p>
</p>
<p><img decoding="async" src="https://www.commercialista.it/https://www. Networkfiscale. Com/Portals/232/IMMAGINI/Made_in_Italy_Futured. Jpg? Ver=2016-11-07-102638-413" alt="Made_in_Italy_Futured. Jpg? Ver=2016-11-07-102638-413" /> al rispetto, nei tempi utili, degli adempimenti fiscali;</p>
<p>
</p>
<p><img decoding="async" src="https://www.commercialista.it/https://www. Networkfiscale. Com/Portals/232/IMMAGINI/Made_in_Italy_Futured. Jpg? Ver=2016-11-07-102638-413" alt="Made_in_Italy_Futured. Jpg? Ver=2016-11-07-102638-413" /> nell’adesione e gestione legge n. 398 del 1991 per lo svolgimento di attività commerciali;</p>
<p>
</p>
<p><img decoding="async" src="https://www.commercialista.it/https://www. Networkfiscale. Com/Portals/232/IMMAGINI/Made_in_Italy_Futured. Jpg? Ver=2016-11-07-102638-413" alt="Made_in_Italy_Futured. Jpg? Ver=2016-11-07-102638-413" /> alla elaborazione dei rendiconti e dei bilanci periodici ed annuali;</p>
<p>
</p>
<p><img decoding="async" src="https://www.commercialista.it/https://www. Networkfiscale. Com/Portals/232/IMMAGINI/Made_in_Italy_Futured. Jpg? Ver=2016-11-07-102638-413" alt="Made_in_Italy_Futured. Jpg? Ver=2016-11-07-102638-413" /> alla quotidiana elaborazione di atti amministrativi e delibere (convocazioni, verbali, delibere, etc. ). </p>
<p>
</p>
<p>Se volete essere assistiti in modo professionale con cortesia ed efficienza non esitate e contattateci ai seguenti recapiti:
</p>
<p>Dal lunedì al venerdì al NUMERO VERDE 800. 19. 27. 52, orario 9. 00 &#8211; 13. 00 e dalle 15. 00 alle 18. 30 dal lunedì al venerdì.  </p>
<p> </p>
<p>Chi desidera fissare un appuntamento avrà diritto a trenta minuti di assistenza gratuita su Skype in video chiamata.  </p>
<p>NOTARE BENE: a causa di perditempo e persone poco serie, non procederemo all&#8217;assistenza in assenza di collegamento Skype in videochiamata.  </p>
<p></p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/associazioni-culturali-e-sportive-assistenza-contabile-e-tributaria-dedicata/">Associazioni culturali e sportive: assistenza contabile e tributaria dedicata</a> was first posted on Dicembre 9, 2016 at 6:26 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Donazioni ed elargizioni in denaro ad enti non profit effettuate da aziende o imprenditori</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/donazioni-ed-elargizioni-in-denaro-ad-enti-non-profit-effettuate-da-aziende-o-imprenditori/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2016 13:34:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ASSOCIAZIONI CULTURALI (APS) ED ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE (ASD – SSD)]]></category>
		<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[DONAZIONI]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco per Sport e Non Profit]]></category>
		<category><![CDATA[APS ASD]]></category>
		<category><![CDATA[associazione]]></category>
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		<category><![CDATA[oneri detraibili]]></category>
		<category><![CDATA[onlus]]></category>
		<category><![CDATA[ssd]]></category>
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					<description><![CDATA[Guida fiscale alle deduzioni e detrazioni dal reddito d’impresa<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/donazioni-ed-elargizioni-in-denaro-ad-enti-non-profit-effettuate-da-aziende-o-imprenditori/">Donazioni ed elargizioni in denaro ad enti non profit effettuate da aziende o imprenditori</a> was first posted on Novembre 9, 2016 at 2:34 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Le donazioni e/o elargizioni liberali in somme di denaro effettuate dalle aziende agli enti non profit, siano esse associazioni culturali che sportivo dilettantesche entro certi limiti generano costi deducibili ai fini delle imposte dirette e sono escluse Iva dal punto di vista delle imposte indirette. </p>
<p>La percentuale di deducibilità fiscale ai fini delle imposte dirette varia in funzione di una serie di requisiti esposti nella tabella sottostante. </p>
<p> </p>
<p>Le donazioni e/o elargizioni liberali in somme di denaro effettuate dalle aziende agli enti non profit, siano esse associazioni culturali che sportivo dilettantesche entro certi limiti generano costi deducibili ai fini delle imposte dirette e sono escluse Iva dal punto di vista delle imposte indirette. </p>
<p>La deducibilità fiscale può essere totale o parziale in funzione della natura del soggetto destinatario delle liberalità e delle attività da questo svolte. </p>
<p>Le regole che disciplinano la deducibilità sono quelle di cui all&#8217;articolo14, co. 1, Legge n. 80 del 2005 (che ha convertito il D. L. 35/2005) o all&#8217;articolo100, co. 2, lett. A), b), g), f), h), l), m), n), o), o-bis), d. P. R. 917/1986 (T. U. I. R. ), anche queste non cumulabili tra loro. </p>
<p>Con riferimento alle imprese, ai sensi dell&#8217;articolo13, co. 2 e co. 3, d. Lgs. 460/1997, non costituiscono ricavi e pertanto non sono assoggettati a tassazione (se sono rispettati determinati adempimenti espressamente indicati dalla norma):</p>
<p>&#8211; le cessioni, a titolo gratuito e a favore di ONLUS, di derrate alimentari e di prodotti farmaceutici esclusi dal circuito commerciale;</p>
<p>&#8211; le cessioni, sempre a titolo gratuito e a favore di ONLUS, di beni diversi dalle derrate alimentari e dai prodotti farmaceutici fino ad un ammontare di € 1. 032,91, a condizione che si tratti di beni cui è diretta l&#8217;attività dell&#8217;impresa. </p>
<p>Ancora, sempre con riferimento alle imprese, ai sensi dell&#8217;articolo100, co. 2, lettera i), d. P. R. 917/1986 (TUIR):</p>
<p>&#8211; è possibile portare in deduzione dal reddito d’impresa fino al 5‰ delle spese sostenute per prestazione di lavoro dipendente con riferimento al costo del personale per servizi resi a favore delle ONLUS, limitatamente ai costi del personale assunto con contratto a tempo indeterminato. </p>
<p>Le norme vigenti prevedono, come ulteriori presupposti per la deducibilità delle erogazioni liberali, a carico del soggetto beneficiario delle erogazioni (il cui inadempimento si riflette, però, a carico del soggetto che eroga le liberalità):</p>
<p>&#8211; la tenuta di scritture contabili, complete e analitiche, rappresentative dei fatti di gestione;</p>
<p>&#8211; la redazione di un apposito documento rappresentativo della situazione patrimoniale, economica e finanziaria entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio. </p>
<p>Nel caso in cui tali condizioni non siano soddisfatte, il donante perde il beneficio della deduzione fiscale ed è passibile di sanzione amministrativa. </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>  </p>
<p>Sintesi e guida fiscale per aziende che donano </p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>
<p>EROGAZIONI PER SINGOLO ANNO</p>
</td>
<td>
<p>RIFERIMENTO NORMATIVO</p>
</td>
<td>
<p>RISPARMIO FISCALE</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Erogazioni liberali in denaro o in natura a favore di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute impegnate in attività di studio, ricerca, e in attività di rilevante valore culturale o artistico</p>
</td>
<td>
<p>Articolo 100, comma 2, lettera f), DPR n. 917/1986 (TUIR)</p>
</td>
<td>
<p>Deduzione dal reddito d&#8217;impresa</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Erogazioni liberali in denaro a favore di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute per lo svolgimento di compiti istituzionali e per la realizzazione di programmi culturali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo</p>
</td>
<td>
<p>Articolo 100, comma 2, lettera m), DPR n. 917/1986 (TUIR)</p>
</td>
<td>
<p>Deduzione dal reddito d&#8217;impresa</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Erogazioni liberali in denaro a favore di organismi di gestione di parchi o riserve naturali o di altre zone soggette a tutela paesaggistica</p>
</td>
<td>
<p>Articolo 100, comma 2, lettera n), DPR n. 917/1986 (TUIR)</p>
</td>
<td>
<p>Deduzione dal reddito d&#8217;impresa</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Erogazioni liberali in denaro a favore di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute per la realizzazione di programmi di ricerca scientifica nel settore della sanità</p>
</td>
<td>
<p>Articolo 100, comma 2, lettera o), DPR n. 917/1986 (TUIR)</p>
</td>
<td>
<p>Deduzione dal reddito d&#8217;impresa</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Erogazioni liberali alle ONLUS, alle APS iscritte nei registri nazionali, alle fondazioni ed associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e valorizzazione dei beni di interesse storico, artistico e paesaggistico, nonché quelle aventi per scopo statutario la ricerca scientifica</p>
</td>
<td>
<p>Articolo 14, comma 1, Legge n. 80 del 2005</p>
</td>
<td>
<p>In alternativa ad altre deduzioni, deduzione pari al 10% del reddito dichiarato fino a un massimo di 70. 000 euro annui</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Erogazioni liberali in denaro a favore di persone giuridiche che operano nell&#8217;ambito dell&#8217;educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale sanitaria o culto</p>
</td>
<td>
<p>Articolo 100, comma 2, lettera a), DPR n. 917/1986 (TUIR)</p>
</td>
<td>
<p>Deduzione fino al 2% del reddito d&#8217;impresa</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Erogazioni liberali in denaro a favore di persone giuridiche aventi sede nel Mezzogiorno e che perseguono esclusivamente finalità di ricerca scientifica</p>
</td>
<td>
<p>Articolo 100, comma 2, lettera b), DPR n. 917/1986 (TUIR)</p>
</td>
<td>
<p>Deduzione fino al 2% del reddito d&#8217;impresa</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Erogazioni liberali in denaro a favore di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute e senza scopo di lucro che svolgono esclusivamente articolo100, comma 2, lettera g), TUIR attività nello spettacolo</p>
</td>
<td>
<p>Articolo 100, comma 2, lettera g), DPR n. 917/1986 (TUIR)</p>
</td>
<td>
<p>Deduzione fino al 2% del reddito d&#8217;impresa</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Contributi, donazioni, oblazioni versate alle Organizzazioni Non Governative (ONG)</p>
</td>
<td>
<p>Articolo 100, comma 2, lettera a), DPR n. 917/1986 (TUIR)</p>
</td>
<td>
<p>Deduzione fino al 2% del reddito d&#8217;impresa</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Erogazioni liberali in denaro a favore di istituti scolastici senza scopo di lucro finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa</p>
</td>
<td>
<p>Articolo 100, comma 2, lettera o-bis), DPR n. 917/1986 (TUIR)</p>
</td>
<td>
<p>Deduzione totale dal reddito d&#8217;impresa, nei limiti di € 70. 000 o del 2% del reddito d&#8217;impresa dichiarato</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Erogazioni liberali in denaro a favore di Onlus, delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati, ed enti individuati con Dpcm nei Paesi non appartenenti all’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, OCSE</p>
</td>
<td>
<p>Articolo 100, comma 2, lettera h), DPR n. 917/1986 (TUIR)</p>
</td>
<td>
<p>Deduzione totale dal reddito d&#8217;impresa, nei limiti di € 30. 000,00 o del 2% del reddito d&#8217;impresa dichiarato</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Erogazioni liberali in denaro a favore delle Associazioni di Promozione sociale (APS)</p>
</td>
<td>
<p>Articolo 100, comma 2, lettera l), DPR n. 917/1986 (TUIR)</p>
</td>
<td>
<p>Deduzione totale dal reddito d&#8217;impresa, nei limiti di € 1. 549,37 o del 2% del reddito d&#8217;impresa dichiarato</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Costo del personale per servizi resi a favore delle ONLUS</p>
</td>
<td>
<p>Articolo 100, comma 2, lettera i), DPR n. 917/1986 (TUIR)</p>
</td>
<td>
<p>Deduzione dal reddito d&#8217;impresa fino al 5 ‰ delle spese sostenute per prestazioni di lavoro dipendente</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Cessione gratuita alle ONLUS di derrate alimentari e prodotti farmaceutici esclusi dal circuito commerciale</p>
</td>
<td>
<p>Articolo 13, comma 2 e 3, D. Lgs. N. 460 del 1997</p>
</td>
<td>
<p>Queste cessioni non costituiscono ricavi</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Cessione gratuita di beni diversi da derrate alimentari e prodotti farmaceutici a condizione che siano beni a cui è diretta l&#8217;attività dell&#8217;impresa</p>
</td>
<td>
<p>Articolo 13, comma 2 e 3, D. Lgs. N. 460 del 1997</p>
</td>
<td>
<p>Non costituiscono ricavi fino ad un ammontare di € 1. 032,91, tale somma deve concorrere alla determinazione del limite di € 30. 000,00 o al 2% del reddito dichiarato</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p> </p>
<p>Fonti normative:</p>
<p>·       14, co. 1, Legge n. 80 del 2005 (che ha convertito il D. L. 35/2005);</p>
<p>·       articolo100, co. 2, lett. A), b), g), f), h), l), m), n), o), o-bis), d. P. R. 917 del 1986 (T. U. I. R. );</p>
<p>·       articolo 2 DPR n. 633 del 1972. </p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td> <a href="http://www. Networkfiscale. Com/alessio-ferretti"><img decoding="async" src="/alessio_banner.jpg? Ver=2016-04-13-004535-093" alt="Dottor Alessio Ferretti" /></a><a href="http://www. Networkfiscale. Com/alessio-ferretti"></p>
<p>            Dott. Alessio Ferretti</a></td>
<td>
             </p>
<p><a>per assistenza contabile e/o tributaria agli enti non profit chiamaci al<br />
            </a></p>
<p><img decoding="async" src="https://www.commercialista.it/https://www. Commercialista. It/portals/26/NUMERO%20VERDE. Png? Ver=2016-04-17-165008-940" alt="NUMERO%20VERDE. Png? Ver=2016-04-17-165008-940" /></p>
<p></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/donazioni-ed-elargizioni-in-denaro-ad-enti-non-profit-effettuate-da-aziende-o-imprenditori/">Donazioni ed elargizioni in denaro ad enti non profit effettuate da aziende o imprenditori</a> was first posted on Novembre 9, 2016 at 2:34 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>APS –ASD – SSD: ISTRUTTORE NELLE PALESTRE, IL RAPPORTO DI LAVORO DOPO LA RIFORMA FORNERO</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/aps-asd-ssd-istruttore-nelle-palestre-il-rapporto-di-lavoro-dopo-la-riforma-fornero/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 May 2016 21:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ASSOCIAZIONI CULTURALI (APS) ED ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE (ASD – SSD)]]></category>
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		<category><![CDATA[Fisco per Sport e Non Profit]]></category>
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					<description><![CDATA[Come aprire la partita IVA e gestire gli aspetti previdenziali<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/aps-asd-ssd-istruttore-nelle-palestre-il-rapporto-di-lavoro-dopo-la-riforma-fornero/">APS –ASD – SSD: ISTRUTTORE NELLE PALESTRE, IL RAPPORTO DI LAVORO DOPO LA RIFORMA FORNERO</a> was first posted on Maggio 25, 2016 at 11:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Dopo la riforma del lavoro Fornero e la Circolare 32 del 27 dicembre 2012,  onde poter considerare “conforme” la figura dell’istruttore di palestra a partita iva è necessario che in capo  a quest’ultimo sia possibile imputare un reddito da lavoro autonomo non inferiore ad €. 18. 662,50 e di un pregresso storico almeno decennale caratterizzato da mansioni identiche.  </p>
<p></p>
<p>APS –ASD – SSD: Istruttore nelle Palestre, il rapporto di lavoro dopo la riforma Fornero</p>
<p>Dopo la riforma del lavoro Fornero e <a href="http://www. Networkfiscale. Com/Portals/84/allegati/inps/Circolare_32_27dicembre2012%20istruttore%20palestra%20lavoratore%20partita%20iva%20dopo%20riforma%20fornero. Pdf">la Circolare 32 del 27 dicembre 2012,</a>  onde poter considerare “conforme” la figura dell’istruttore di palestra a partita iva è necessario che in capo  a quest’ultimo sia possibile imputare un reddito da lavoro autonomo non inferiore ad €. 18. 662,50 e di un pregresso storico almeno decennale caratterizzato da mansioni identiche. In caso contrario  si presume e qualora ricorrano almeno due delle seguenti condizioni, si presume la fattispecie del co. Co. Pro:</p>
<p>·        La collaborazione con il medesimo committente ha una durata complessiva superiore ad 8 mesi in un arco temporale di due anni;</p>
<p>·        Il corrispettivo derivante da tale collaborazione costituisce più dell’80%  dei corrispettivi annui percepiti dal collaboratore nell’arco di due anni solari successivi consecutivi;</p>
<p>·        Il collaboratore dispone di una postazione fissa di lavoro presso una delle sede del committente. </p>
<p>In ipotesi di conversione del contratto di lavoro autonomo a partita iva, ove non sia stato individuato uno specifico progetto da parte del  committente, gestito in autonomia da parte del collaboratore e finalizzato ad un determinato risultato finale, il contratto a progetto si converte in lavoro subordinato. </p>
<p>Secondo la circolare 32, un lavoratore autonomo può rientrare nei parametri di un rapporto di lavoro subordinato ove sussistano gli ordinari criteri di qualificazione ed i relativi indici sintomatici, in altri termini, è il caso di un lavoratore autonomo, particolarmente qualificato, che tiene uno specifico corso (es. Zumba, power pump, difesa personale per donne, etc. ),  in orari autonomamente scelti. </p>
<p> </p>
<p> </p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td> <a href="http://www. Networkfiscale. Com/LinkClick. Aspx? Link=%2Falessio-ferretti&amp;tabid=9502&amp;portalid=232&amp;mid=18085"><img decoding="async" src="/alessio_banner.jpg? Ver=2016-04-13-004535-093" alt="Dottor Alessio Ferretti" /></a></p>
<p>            Dott. Alessio Ferretti</td>
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             </p>
<p><a>per assisterti o collaborare con il tuo Consulente chiamaci al<br />
            </a></p>
<p><img decoding="async" src="https://www.commercialista.it/https://www. Commercialista. It/portals/26/NUMERO%20VERDE. Png? Ver=2016-04-17-165008-940" alt="NUMERO%20VERDE. Png? Ver=2016-04-17-165008-940" /></p>
<p></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/aps-asd-ssd-istruttore-nelle-palestre-il-rapporto-di-lavoro-dopo-la-riforma-fornero/">APS –ASD – SSD: ISTRUTTORE NELLE PALESTRE, IL RAPPORTO DI LAVORO DOPO LA RIFORMA FORNERO</a> was first posted on Maggio 25, 2016 at 11:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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