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	<title>obbligo di nomina organo di controllo &#8211; Commercialista.it</title>
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	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
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		<title>Obbligo di nomina di revisore e collegio dei sindaci nelle società di capitali</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/obbligo-nomina-revisore-collegio-dei-sindaci-societa-di-capitali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Sara Marroni]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jul 2023 13:35:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto societario]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[LEGGI E GIURISPRUDENZA]]></category>
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					<description><![CDATA[In seguito all’introduzione dell’istituto dell’allerta con il Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza, la funzione di gestione e controllo delle imprese è divenuta ancora più complessa, pertanto sono aumentate le funzioni e le responsabilità degli organi di amministrazione e controllo, implicando l’assunzione di rischi di natura sia civile che penale nella governance. Il nostro ordinamento [&#8230;]<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/obbligo-nomina-revisore-collegio-dei-sindaci-societa-di-capitali/">Obbligo di nomina di revisore e collegio dei sindaci nelle società di capitali</a> was first posted on Luglio 7, 2023 at 3:35 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>In seguito all’introduzione dell’istituto dell’allerta con il Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza, la funzione di gestione e controllo delle imprese è divenuta ancora più complessa, pertanto sono aumentate le funzioni e le responsabilità degli organi di amministrazione e controllo, implicando l’assunzione di rischi di natura sia civile che penale nella governance.</p>
<p>Il nostro ordinamento prevede l’obbligo per le società di capitali (S.p.a., S.r.l, S.a.p.a) di nomina di un Organo di controllo, il cui operato affianca quello degli amministratori delle società.</p>
<h2><strong>Collegio sindacale</strong></h2>
<h3>Struttura e responsabilità</h3>
<p>L’art. 2397 comma 1 c.c. prevede che il Collegio sindacale delle società per azioni sa composto da 3 o 5 membri effettivi (soci o non soci) e due sindaci supplenti.</p>
<p>Il Collegio sindacale o sindaco unico assume principalmente ruolo di garante del buon funzionamento della gestione aziendale, assicurandosi che la società venga amministrata nel rispetto della legge e dell’atto costitutivo, al fine di tutelare non solo il capitale investito dai soci ma anche le ragioni dei creditori sociali che indirettamente finanziano l’impresa e contribuiscono al suo consolidamento. Nelle società di piccole dimensioni (S.r.l.) è possibile che il Consiglio di amministrazione, mediante delibera, incarichi il Collegio sindacale di svolgere anche il controllo contabile (revisione dei conti).</p>
<p>In caso di società con contabilità esternalizzata, deve verificare i presidi organizzativi approntati dalla società per poter garantire e monitorare i flussi informativi. Inoltre, il Collegio sindacale nell’ambito dei propri poteri, ha la facoltà di impugnare le delibere dell’Assemblea, del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo.</p>
<p>I doveri dei sindaci sono disciplinati sia dall’art. 2403 c.c. che dall’art. 149 del Testo Unico della Finanza (TUF).<br />
Il codice civile prevede che, in generale, possono essere:</p>
<ol>
<li>verifica dell’osservanza della legge e dello Statuto;</li>
<li>verifica del rispetto dei principi di corretta amministrazione;</li>
<li>verifica dell’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e del suo concreto funzionamento.</li>
</ol>
<p>Il TUF approfondisce invece tali doveri, specificando che l’organo vigila:</p>
<ol>
<li>sulla osservanza della legge e dell&#8217;atto costitutivo;</li>
<li>sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;</li>
<li>sull’adeguatezza della struttura organizzativa della società, limitatamente agli aspetti di competenza del sistema di controllo interno e di quello amministrativo contabile</li>
<li>sull&#8217;affidabilità del sistema amministrativo contrabile nel rappresentare correttamente i fatti di gestione;</li>
<li>sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario previste da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, cui la società, mediante informativa al pubblico, dichiara di attenersi;</li>
<li>sull’adeguatezza delle disposizioni impartite dalla società alle società controllate (art. 114, comma 2).</li>
</ol>
<h3>Nomina e requisiti</h3>
<p>I primi sindaci vengono nominati nell’atto costitutivo, quindi in sede di costituzione della società, mentre i successivi dall’Assemblea dei soci. I membri del Collegio sindacale devono possedere i requisiti di idoneità, indipendenza e di onorabilità; inoltre, restano in carica per tre anni e possono essere revocati solo per giusta causa. In caso di morte, rinuncia o decadenza di un sindaco subentrano i supplenti (in ordine di età), i quali rimangono in carica fin quando l’Assemblea non provvede a nominare i nuovi sindaci.<br />
Nel caso in cui il Collegio sindacale non espleti la revisione legale dei conti, almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere iscritti nel Registro dei revisori legali. Se i restanti membri non sono iscritti al Registro, allora dovranno essere scelti:</p>
<ol>
<li>fra gli iscritti:
<ol>
<li>nella sezione A dell’Albo dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili;</li>
<li>nell’Albo degli Avvocati;</li>
<li>nell’Albo dei Consulenti del Lavoro;</li>
</ol>
</li>
<li>fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche;</li>
<li>fra gli iscritti nel Registro dei Revisori legali.</li>
</ol>
<h2><strong>Un caso particolare: nomina del Sindaco unico</strong></h2>
<p>Le funzioni del Collegio sindacale sono esercitate da un sindaco unico qualora la società rispetti i parametri per la redazione del bilancio abbreviato ex art. 2435-bis e lo statuto non disponga diversamente. Il sindaco unico viene scelto tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro. La possibilità di nomina del sindaco unico sussiste anche per le società a responsabilità limitata ed è prevista dalla L. 220/2010.</p>
<h2><strong>Revisore legale o società di revisione</strong></h2>
<p>L’art 2409 bis. c.c. disciplina due possibilità per quanto concerne la revisione legale dei conti, che può essere affidata a un esperto o a una società di revisione legale che sia iscritta nel registro di quelle autorizzate.</p>
<h3>Responsabilità</h3>
<p>Il revisore legale si occupa del controllo di tutta la documentazione relativa a entrate e uscite aziendali. Le sue responsabilità sono:</p>
<ol>
<li>esprimere il proprio giudizio sul bilancio, redigendo l’apposita relazione, la quale contiene il suo giudizio imparziale e la descrizione dell’attività di revisione da lui effettuata;</li>
<li>nel corso dell’esercizio, verificare periodicamente che la contabilità sociale sia tenuta regolarmente;</li>
<li>verificare il bilancio di esercizio, assicurandosi che i fatti di gestione nelle scritture contabili siano correttamente rilevati e che le stesse rispettino la normativa vigente.</li>
</ol>
<p>Le società di ridotte dimensioni esternalizzano spesso la tenuta della contabilità e i connessi adempimenti, affidandosi a uno studio professionale. In tal caso il Revisore Legale deve avvalersi dei servizi del professionista nelle proprie attività operative, al fine di comprendere in che modo l’impresa esternalizzi l’attività e quindi:</p>
<ol>
<li>la natura e la rilevanza per l’impresa dei servizi prestati dallo studio del professionista;</li>
<li>il livello di interazione tra le attività dello studio e quelle dell’impresa utilizzatrice;</li>
<li>la natura del rapporto tra impresa e studio, inclusi i termini contrattuali.</li>
</ol>
<h2><strong>Quando sussiste l’obbligo di nomina dell’organo di controllo?</strong></h2>
<p>La nomina è obbligatoria qualora si sia superato, per due esercizi consecutivi, almeno uno dei seguenti limiti:</p>
<ol>
<li>attivo patrimoniale: euro 4.000.000;</li>
<li>ricavi: euro 4.000.000;</li>
<li>dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.</li>
</ol>
<p>Inoltre, la nomina è sempre obbligatoria se la società:</p>
<ol>
<li>è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;</li>
<li>controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti.</li>
</ol>
<p>L’obbligo di nomina cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non sia stato superato alcuno dei citati requisiti.</p>
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