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	<title>obblighi antiriciclaggio commercialisti 2017 &#8211; Commercialista.it</title>
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	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
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	<title>obblighi antiriciclaggio commercialisti 2017 &#8211; Commercialista.it</title>
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		<title>Il commercialista che esegue la registrazione di un marchio d&#8217;impresa o collettivo, è soggetto all&#8217;obbligo antiriciclaggio di verifica della clientela ?</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/il-commercialista-che-esegue-la-registrazione-di-un-marchio-232-soggetto-allobbligo-antiriciclaggio-di-verifica-della-clientela/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Mar 2017 17:11:25 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Guida 2017 antiriciclaggio per professionisti e aziende<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/il-commercialista-che-esegue-la-registrazione-di-un-marchio-232-soggetto-allobbligo-antiriciclaggio-di-verifica-della-clientela/">Il commercialista che esegue la registrazione di un marchio d&#8217;impresa o collettivo, è soggetto all&#8217;obbligo antiriciclaggio di verifica della clientela ?</a> was first posted on Marzo 2, 2017 at 6:11 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p> Gli adempimenti antiriciclaggio previsti a carico dei commercialisti sotto il profilo della verifica della clientela devono considerarsi circoscritti alle sole attività rientranti stricto sensu nella professione del commercialista (contabilità, operazioni straordinarie, valutazione azienda, contenzioso, eccetera) o anche per altre attività complementari? Nello specifico si chiede se essi vadano applicati anche all&#8217;ipotesi di registrazione di un marchio d&#8217;impresa o collettivo per il cliente. </p>
<p> Quesito</p>
<p> Gli adempimenti antiriciclaggio previsti a carico dei commercialisti sotto il profilo della verifica della clientela devono considerarsi circoscritti alle sole attività rientranti stricto sensu nella professione del commercialista (contabilità, operazioni straordinarie, valutazione azienda, contenzioso, eccetera) o anche per altre attività complementari? . Nello specifico si chiede se essi vadano applicati anche all&#8217;ipotesi di registrazione di un marchio d&#8217;impresa o collettivo per il cliente. </p>
<p> Disciplina applicabile  </p>
<p> In via preliminare occorre  verificare se la prestazione in oggetto sia riconducibile nell’attività di lavoro autonomo svolta professionalmente e con abitualità. La risposta è positiva atteso che, pur non essendo tale prestazione prevista espressamente e ad litteram nell’ambito di servizi “tipici” indicati dall’ordinamento professionale di appartenenza, il professionista, per eseguire materialmente l’attività, deve comunque utilizzare conoscenze tecnico-giuridiche tipiche dell’attività professionale esercitata. </p>
<p> Quindi praticamente,  il corrispettivo economico incassato a fronte della prestazione del servizio di registrazione del marchio (o anche quello ricevuto per l&#8217;espletamento di altre attività eterogenee complementari o affini a quella “tecnica” del commercialista ):</p>
<p> concorre alla determinazione del reddito di lavoro autonomo di cui all’articolo 54 del Tuir</p>
<p> è soggetto ad Iva e a ritenuta d’acconto qualora il committente sia un sostituto di imposta. </p>
<p> NB Tale “assorbimento qualificatorio” ai fini reddituali è essenziale affinché lo stesso professionista possa considerarsi anche in questo caso tenuto ad assolvere gli obblighi previsti dalle disposizioni previste dalla disciplina dell’antiriciclaggio (Dlgs n. 231/2007 e successive modifiche ). </p>
<p> In linea generale, l’obbligo di adeguata verifica della clientela sussiste quando la prestazione professionale ha ad oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di valore pari o superiore a 15. 000 euro, indipendentemente dal fatto che il trasferimento sia effettuato mediante un’unica operazione ovvero tramite operazioni collegate o frazionate. </p>
<p> Attenzione: la verifica del cliente dovrà comunque essere sempre garantita non solo quando l’operazione faccia insorgere nell’intermediario finanziario il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo a prescindere da qualsiasi deroga, esenzione o soglia, ma anche nel caso in cui insorgano dei dubbi in ordine alla veridicità ed all’adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell’identificazione del cliente. </p>
<p> Il  medesimo obbligo è prescritto  per le prestazioni professionali occasionali implicanti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento, beni o utilità di importo pari o superiore al sopra indicato limite o per le operazioni di valore non determinabile. Per ciò che riguarda la nozione di prestazione professionale, occorre sottolineare che lo svolgimento di un’operazione può accompagnarsi o meno all’esecuzione di una prestazione d’opera intellettuale. </p>
<p> Soluzione  </p>
<p> L’attività di registrazione di un marchio è riconducibile all&#8217;ambito delle  prestazioni che fanno scattare per il commercialista l’obbligo di adeguata verifica della clientela, posta l’ampia definizione di “prestazione” e il criterio di attrazione dei relativi corrispettivi nel reddito da lavoro autonomo. </p>
<p>
</p>
<p> Per ricevere un parere, una consulenza per la modulazione di un sistema antiriciclaggio customizzato e per la registrazione di marchi d&#8217;impresa e collettivi,
</p>
<p> contattateci al numero verde 800. 19. 27. 52</p></p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/il-commercialista-che-esegue-la-registrazione-di-un-marchio-232-soggetto-allobbligo-antiriciclaggio-di-verifica-della-clientela/">Il commercialista che esegue la registrazione di un marchio d&#8217;impresa o collettivo, è soggetto all&#8217;obbligo antiriciclaggio di verifica della clientela ?</a> was first posted on Marzo 2, 2017 at 6:11 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>Vademecum “pocket” antiriciclaggio 2017 per professionisti e aziende: la guida pratica dei commercialisti</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Mar 2017 14:40:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ADEMPIMENTI FISCALI]]></category>
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					<description><![CDATA[Guida 2017 antiriciclaggio per professionisti e aziende<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/vademecum-pocket-antiriciclaggio-2017-per-professionisti-e-aziende-la-guida-dei-commercialisti/">Vademecum “pocket” antiriciclaggio 2017 per professionisti e aziende: la guida pratica dei commercialisti</a> was first posted on Marzo 2, 2017 at 3:40 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p> Illustriamo una guida informativo &#8211; operativa “easy” per supportare i colleghi nella pianificazione e strutturazione delle procedure antiriciclaggio all&#8217;interno dei propri studi ed aziende (tenendo conto dell&#8217;eventuale esistenza di una società di servizi all&#8217;uopo incaricata), che vanno modulate concretamente sulla base della dimensione e dei modelli organizzativi, osservando l’equilibrio reale costi/benefici ed la semplificazione, conformemente ai criteri di necessità e proporzionalità. </p>
<p> Illustriamo una guida informativo &#8211; operativa “easy” per supportare i colleghi nella pianificazione e strutturazione delle procedure antiriciclaggio all&#8217;interno dei propri studi ed aziende (tenendo conto dell&#8217;eventuale esistenza di una società di servizi all&#8217;uopo incaricata), che vanno modulate concretamente sulla base della dimensione e dei modelli organizzativi, osservando l’equilibrio reale costi/benefici ed la semplificazione, conformemente ai criteri di necessità e proporzionalità. </p>
<p> I principi generali della normativa antiriciclaggio, richiamati all’art. 3 del D. Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, prevedono che i suoi destinatari adottino idonei e appropriati sistemi e procedure in materia di obblighi di adeguata verifica, di segnalazione di operazioni sospette, di conservazione dei documenti, di controllo interno, di valutazione e gestione del rischio. </p>
<p> Il  punto di arrivo di un elaborato iter : la “IV Direttiva”  </p>
<p> Nello sviluppo dell&#8217;iter della normativa antiriciclaggio, partendo dalla Direttiva 1991/308/CEE del 10 giugno 1991 il riciclaggio è stato gradualmente esteso dai proventi di attività illecite in relazione ai reati connessi in particolare col traffico di stupefacenti, alle professioni coinvolte ( direttiva n. 2001/97/CE) , al finanziamento del terrorismo, consigliando di attuare obblighi più dettagliati per l’identificazione e la verifica dell’identità dei clienti (direttiva n. 2005/60/CE ) sulla base delle raccomandazioni del GAFI (Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale o FATF Financial Action Task Force) e ha avuto come epilogo “assorbente”, la direttiva 2015/849/CE specifica per la prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, entrata in vigore il 26 giugno 2015, che dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 26 giugno 2017. </p>
<p> La la IV Direttiva (UE) 2015/849 rappresenta il ponderato punto di arrivo di un processo evolutivo iniziato con la prima Direttiva (91/308/CEE) volto ad implementare e ottimizzare la normativa antiriciclaggio europea, fondandosi sui perni delle Raccomandazioni 2012 del GAFI e introducendo ulteriori disposizioni per contrastare più efficacemente la criminalità economica. </p>
<p> Normativa italiana  </p>
<p> Il riferimento legislativo in vigore in ambito nazionale fino al 2015 è stato il decreto legislativo n° 231 del 21 novembre 2007 che dovrà essere nella fase transitoria riscritto, e le disposizioni ex decreto legge 6 dicembre 2011 n° 201 antiriciclaggio, modificato per alcune norme come per il tetto massimo degli importi spendibili in contanti , innalzato da 1000€ a 3. 000 € tranne i pagamenti eseguiti dalla pubblica amministrazione e i money transfer (trasferimenti veloci di denaro e moneta all&#8217;estero, alternativi ai circuiti bancari)</p>
<p> Novità introdotte dalla IV Direttiva  </p>
<p> La direttiva 2015/849/CE richiede agli stati membri europei di uniformarsi ai seguenti standard, ponendo l&#8217;accento sui dati richiesti per la verifica sull’identità personale e il limite di circolazione di contante o di importo per assegni. </p>
<p> News in pillole su procedure e azioni. </p>
<p> Favorire misure specifiche per consolidare la collaborazione internazionale tra i vari organismi. </p>
<p> L’inserimento dei reati fiscali come ‘attività criminosa’. Questa è una novità fondamentale che permetterà di inserire i dati fiscali di un’attività e di segnalarla come attività criminosa. Per ricevere una verifica sarà sufficiente anche solo il sospetto da parte di funzionari o addetti. </p>
<p> L’aumento di potere della UIF (Unità di informazione finanziaria) di ogni paese membro. </p>
<p> Standard di trasparenza più elevati soprattutto per società, fondazioni e professionisti. </p>
<p> Creazione di registri di imprese specifici che permettono di mettere a disposizioni i dati societari per una serie di soggetti autorizzati come: autorità che vigilano in materia di normativa antiriciclaggio; guardia di finanza o autorità che combatte l’evasione fiscale; Banche o Posta; enti che preservano il cosiddetto detto ‘interesse legittimo’ come i giornalisti investigativi; società che hanno il compito di verificare la clientela come i professionisti, gli istituti di credito, o società finanziarie. </p>
<p> Per ciò che riguarda la verifica legittima della propria clientela, i vari enti potranno inoltre richiedere di consultare i registri in particolare in due casi:</p>
<p> 1) Se sono persone che hanno un’attività commerciale e occasionalmente eseguono operazioni in contante pari o superiore a € 10. 000 (in una sola o più operazioni);</p>
<p> 2) Se sono operatori di gioco d’azzardo per importi superiori a € 2. 000. </p>
<p> per i dati e le informazioni che devono accompagnare i trasferimenti di fondi da banche a banche, la IV Direttiva è accompagnata dal regolamento 2015/847 (che abroga il 1781/2006) il quale prevede che tali obblighi non saranno più solo per l’ordinante, ma anche per i beneficiari dei trasferimenti. </p>
<p> Antiriciclaggio: cosa cambia in particolare,  per professionisti e aziende? </p>
<p> Guida al Risk Based Approach e figura del titolare effettivo</p>
<p> In una prospettiva fortemente innovativa e chiarificatrice, la IV Direttiva antiriciclaggio fornisce a professionisti e aziende strumenti di intervento specifici al fine di promuovere un’attuazione più flessibile delle disposizioni in vista di una maggiore coerenza tra le norme applicate dai diversi Stati membri e le norme adottate a livello internazionale. </p>
<p> In particolare le news operative di maggior spessore per l’attività del professionista riguardano l’utilizzo del Risk Based Approach e la figura del titolare effettivo. </p>
<p> La valutazione del rischio di riciclaggio per i professionisti</p>
<p> La valutazione tecnica, essenziale al fine di individuare il grado di rischiosità del cliente e le conseguenti misure da adottare in ciascuna situazione, implica per i professionisti l&#8217;adempimento di obblighi, secondo modus procedendi conformi alle caratteristiche dell’attività svolta e in primis al grado di rischio connesso alla specifica operazione. </p>
<p> Compliance-risk-assessment E&#8217; previsto il riconoscimento di Autorità di vigilanza a livello europeo, le quali, con cadenza biennale, dovranno rinnovare il loro parere circa i rischi più importanti cui il settore finanziario è esposto. Tali informazioni saranno utilizzate dai destinatari della normativa per rendere più efficace la gestione e la quantificazione del rischio nel caso concreto, mediante ragionamenti tracciati e dimostrabili, per consentire in sede di controllo, la ricostruzione fedele dell’iter logico seguito sulla base delle informazioni a disposizione. </p>
<p> L’identificazione del titolare effettivo</p>
<p> Registro centralizzato. E&#8217; prevista l&#8217;stituzione presso il Registro delle Imprese, da parte di ciascuno Stato membro, di un registro centrale nel quale annotare le generalità dei titolari effettivi di società, trust o altre entità giuridiche, al fine di verificare l’identificazione di coloro che esercitano effettivamente il controllo di persone giuridiche, quindi del titolare effettivo degli enti e delle società ivi inclusi i trust, le fondazioni e gli istituti giuridici analoghi al fine di individuare schermi societari o prestanome. </p>
<p> In particolare la definizione di “Titolare Effettivo” viene ampliata: la percentuale di possesso di proprietà o di controllo viene ridotta dal 25 al 10 per cento riguardo alle società non finanziarie passive ( in armonia con i principi statuiti dalla normativa americana FATCA e da quella già in vigore introdotta dall’accordo multilaterale sulla assistenza fiscale internazionale OCSE basato sul Common Reporting Standard) Le banche e gli altri intermediari finanziari dovranno pertanto aggiornare tempestivamente le informazioni sulla titolarità effettiva  armonizzando il questionario di adeguata verifica (KYC) all’autocertificazione OCSE/CRS e ai forms dell’IRS (W-8-BENE) in relazione alle società passive. </p>
<p> Per garantire un maggiore monitoraggio, i dati contenuti nei registri saranno accessibili, secondo un sistema di condivisione della rete di informazioni, non solo alle Autorità competenti, ma anche ai soggetti obbligati per scopi di adeguata verifica e a chiunque dimostri un legittimo interesse in relazione alla prevenzione di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. L’accesso ai registri sarà sottoposto, nel rispetto della normativa sulla privacy, a registrazione online e al pagamento di una tassa non eccedente i costi amministrativi, e i registri di tutti gli Stati membri dovranno essere interconnessi tra loro tramite la costituzione di un server centrale europeo. La piattaforma  consentirà di rafforzare il presidio delle Unità di Informazione Finanziaria e facilitare la loro cooperazione. </p>
<p> I trust saranno analogamente resi pubblici attraverso l’istituzione dei registri centrali e verranno iscritti nel paese in cui è stabilito il trustee il quale dovrà essere autorizzato all’esercizio dell’attività ed essere registrato nello stesso paese. </p>
<p> Paesi terzi ad alto rischio. Saranno introdotte misure di verifica e controlli più penetranti nei confronti dei paesi terzi a rischio applicabili ai paesi deficitari nella lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, esigendo che il primo pagamento pervenga tramite una banca situata in un paese equivalente dal punto di vista della normativa AML/CTF e che sia approvata l’operatività dall’alta dirigenza. (Sarà necessario anche limitare o cessare i rapporti con i soggetti e gli intermediari residenti in tali paesi individuati attraverso una proposta di Regolamento Delegato della Commissione del 14/7/2016 C(2016) 4180 final). </p>
<p> Moneta Elettronica e Valute virtuali. I prestatori di servizi di cambio tra valute virtuali e valute legali, i prestatori di servizi di portafoglio digitale saranno assimilati ai cambiavalute e agli uffici per l’incasso di assegni e dovranno ottenere una licenza ed essere registrati al fine di svolgere tali attività. </p>
<p> Ratio: tutela della sicurezza pubblica e della maggiore tracciabilità finanziaria, garantite attraverso un controllo diretto  ad isolare in primis chi ricicla denaro illecito e chi investe denaro per favorire il terrorismo. </p>
<p> Per essere serenamente assistiti o ricevere una consulenza per la modulazione di un sistema antiriciclaggio customizzato efficace ed efficiente rispetto alle specifiche esigenze del vostro studio o azienda, </p>
<p> contattateci al numero verde 800. 19. 27. 52</p></p>
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