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	<title>NORMATIVA &#8211; Commercialista.it</title>
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	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
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	<title>NORMATIVA &#8211; Commercialista.it</title>
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		<title>Fusioni, Scissioni e Trasformazioni: Strategie Vincenti per Crescita e Ottimizzazione Fiscale delle Aziende</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Fusioni-Scissioni-e-Trasformazioni-Strategie-Vincenti-per-Crescita-e-Ottimizzazione-Fiscale-delle-Aziende/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Sara Marroni]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Mar 2024 08:21:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Operazioni straordinarie]]></category>
		<category><![CDATA[crescita sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[fusione]]></category>
		<category><![CDATA[NORMATIVA]]></category>
		<category><![CDATA[Ottimizzazione fiscale]]></category>
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		<category><![CDATA[Vantaggi Fiscali]]></category>
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					<description><![CDATA[Introduzione Nel dinamico mondo degli affari, le aziende cercano costantemente strategie per rimanere competitive, espandere la propria presenza sul mercato e ottimizzare la propria struttura fiscale. Le operazioni di fusione, scissione e trasformazione rappresentano strumenti strategici cruciali che permettono alle società di raggiungere tali obiettivi. Questi meccanismi non solo offrono l&#8217;opportunità di realizzare sinergie operative [&#8230;]<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Fusioni-Scissioni-e-Trasformazioni-Strategie-Vincenti-per-Crescita-e-Ottimizzazione-Fiscale-delle-Aziende/">Fusioni, Scissioni e Trasformazioni: Strategie Vincenti per Crescita e Ottimizzazione Fiscale delle Aziende</a> was first posted on Marzo 13, 2024 at 9:21 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2>Introduzione</h2>
<p>Nel dinamico mondo degli affari, le aziende cercano costantemente strategie per rimanere competitive, espandere la propria presenza sul mercato e ottimizzare la propria struttura fiscale. Le operazioni di fusione, scissione e trasformazione rappresentano strumenti strategici cruciali che permettono alle società di raggiungere tali obiettivi. Questi meccanismi non solo offrono l&#8217;opportunità di realizzare sinergie operative ed economiche, ma possono anche portare significativi vantaggi fiscali, se gestiti con attenzione e nel rispetto della normativa vigente. In questo articolo, esploreremo le caratteristiche, i vantaggi e gli aspetti legali di queste operazioni straordinarie, fornendo una guida chiara su come possono essere sfruttate al meglio dalle imprese per promuovere la crescita e l&#8217;efficienza fiscale.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Caratteristiche delle Operazioni Straordinarie</h2>
<p><strong><br />
<em>Fusione</em><br />
</strong>La fusione è un&#8217;operazione attraverso la quale<strong> due o più società si uniscono per formarne una nuova o una società incorpora un&#8217;altra</strong>. Il processo comporta la trasmissione universale del patrimonio delle società che si estinguono a quella che le incorpora o nasce dalla fusione. Dal punto di vista fiscale, la fusione può permettere alle società di utilizzare perdite fiscali pregresse, ottimizzare l&#8217;aliquota d&#8217;imposta e realizzare economie di scala.</p>
<p><strong><em>Scissione</em></strong><br />
Con la scissione,<strong> una società trasferisce parte del proprio patrimonio a una o più società esistenti o di nuova costituzione</strong>. Può avvenire per incorporazione (parte del patrimonio viene trasferito a una o più società già esistenti) o per costituzione di nuove società. La scissione è spesso utilizzata per dismettere rami d&#8217;azienda non strategici, per riorganizzare attività o per separare attività rischiose da quelle più stabili, ottenendo anche potenziali vantaggi fiscali attraverso la più efficiente allocazione delle risorse.</p>
<p><strong><em>Trasformazione</em></strong><br />
La trasformazione è il<strong> cambiamento della forma giuridica di una società</strong> (da S.r.l. a S.p.A., per esempio)<strong> senza che ci sia una modifica sostanziale nel patrimonio o nell&#8217;attività.</strong> Questa operazione può essere motivata da esigenze di accesso ai mercati finanziari, di adeguamento a specifiche normative settoriali o di ricerca di efficienze fiscali e gestionali.</p>
<p>Ogni operazione straordinaria ha implicazioni fiscali specifiche, richiedendo un&#8217;attenta pianificazione e un&#8217;analisi dettagliata per massimizzare i benefici economici e finanziari, garantendo al contempo la conformità con le leggi vigenti.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Vantaggi Fiscali e Economici</h2>
<p><strong><br />
</strong>Le operazioni di fusione, scissione e trasformazione offrono una serie di vantaggi fiscali ed economici che possono essere sfruttati dalle imprese per ottimizzare la loro struttura e strategia aziendale. Comprendere questi benefici è fondamentale per prendere decisioni informate e strategicamente vantaggiose.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>Vantaggi Fiscali</em></strong></p>
<ul>
<li><strong>Utilizzo di Perdite Fiscali</strong>: Le società possono utilizzare le operazioni straordinarie per ottimizzare l&#8217;impiego di perdite fiscali accumulate, consentendo la compensazione di tali perdite con utili futuri e riducendo l&#8217;onere fiscale complessivo.</li>
<li><strong>Razionalizzazione dell&#8217;Allocazione delle Risorse</strong>: Attraverso scissioni e fusioni, le aziende possono riorganizzare le proprie attività in entità più efficienti dal punto di vista fiscale, ottimizzando l&#8217;esposizione fiscale globale.</li>
<li><strong>Agevolazioni Fiscali</strong>: Specifiche normative possono prevedere regimi fiscali di favore per determinate operazioni straordinarie, come esenzioni da imposte di bollo, di registro o altre imposte indirette, contribuendo a ridurre il costo complessivo dell&#8217;operazione.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>Vantaggi Economici</em></strong></p>
<ul>
<li><strong>Sinergie Operative ed Economiche</strong>: Le fusioni e le scissioni possono generare significative sinergie, riducendo i costi operativi e incrementando l&#8217;efficienza produttiva. Questo può tradursi in una maggiore competitività sul mercato e in una crescita del valore aziendale.</li>
<li><strong>Ristrutturazione e Riorganizzazione</strong>: Le trasformazioni e le scissioni consentono di adeguare la struttura aziendale alle mutevoli condizioni di mercato e agli obiettivi strategici, facilitando l&#8217;accesso a nuovi mercati o settori.</li>
<li><strong>Gestione del Rischio</strong>: Attraverso la separazione di attività in entità distinte, le imprese possono isolare i rischi finanziari e operativi, proteggendo i beni più preziosi da potenziali esposizioni.</li>
</ul>
<p>Queste operazioni, se ben pianificate e implementate, non solo possono portare a un significativo risparmio fiscale ma possono anche rafforzare la posizione di mercato dell&#8217;azienda, aumentare la sua efficienza operativa e contribuire alla sua crescita a lungo termine.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Aspetti Legali e Normativi</h2>
<p><strong><br />
</strong>La realizzazione di operazioni di fusione, scissione e trasformazione è soggetta a una serie di requisiti legali e normativi specifici, finalizzati a garantire la trasparenza, la correttezza e la protezione degli interessi di tutte le parti coinvolte. È fondamentale avere una comprensione approfondita di questi aspetti per navigare con successo il processo e assicurare la conformità legale.</p>
<p><strong><em>Normative di Riferimento</em></strong></p>
<ul>
<li><strong>Codice Civile</strong>: Il Codice Civile italiano fornisce il quadro normativo di base per le operazioni straordinarie, delineando le procedure, i diritti e gli obblighi delle società e dei soci.</li>
<li><strong>Normative Fiscali</strong>: La legislazione fiscale italiana, inclusi i provvedimenti dell&#8217;Agenzia delle Entrate, stabilisce le modalità di trattamento fiscale delle operazioni straordinarie, definendo le condizioni per l&#8217;accesso a eventuali regimi di favore.</li>
<li><strong>Regolamenti Europei e Internazionali</strong>: Per le società che operano anche fuori dai confini nazionali, è importante considerare gli aspetti legali e fiscali applicabili a livello europeo e internazionale, che possono influenzare la struttura e l&#8217;efficacia delle operazioni straordinarie.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><em><strong>Pianificazione e Conformità</strong><br />
</em>Una pianificazione accurata e la consulenza di professionisti esperti sono essenziali per navigare la complessità delle normative e minimizzare i rischi legali e fiscali. Ciò include:</p>
<ul>
<li><strong>Valutazioni Preliminari</strong>: Analisi di fattibilità legale e fiscale, valutazione degli impatti sulle strutture esistenti e definizione degli obiettivi strategici.</li>
<li><strong>Documentazione e Approvazioni</strong>: Preparazione della documentazione necessaria, ottenimento delle approvazioni societarie e adempimento delle formalità legali e fiscali.</li>
<li><strong>Gestione Post-Operazione</strong>: Implementazione delle modifiche organizzative, assicurazione della corretta integrazione delle attività e monitoraggio degli aspetti legali e fiscali.</li>
</ul>
<p>Attraverso una gestione attenta di questi aspetti, le società possono massimizzare i benefici delle operazioni straordinarie, garantendo al contempo la conformità con il quadro normativo vigente.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Conclusioni e Strategie Future</h2>
<p><strong><br />
</strong>Le operazioni di fusione, scissione e trasformazione rappresentano potenti strumenti strategici per le aziende che cercano di ottimizzare la propria struttura, espandere o consolidare la propria presenza sul mercato e migliorare l&#8217;efficienza fiscale. Quando attentamente pianificate e implementate, queste operazioni possono offrire significativi vantaggi economici, finanziari e fiscali, contribuendo alla crescita sostenibile dell&#8217;impresa.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2><em>Strategie di Successo</em></h2>
<p><em><br />
</em>Per massimizzare il successo di queste operazioni straordinarie, le aziende dovrebbero adottare un approccio strategico che includa:</p>
<ul>
<li><strong>Valutazione Approfondita</strong>: Analizzare dettagliatamente le sinergie, i benefici fiscali e i rischi associati per garantire che l&#8217;operazione sia in linea con gli obiettivi strategici aziendali.</li>
<li><strong>Consulenza Specializzata</strong>: Avvalersi del supporto di consulenti legali e fiscali esperti nel campo delle operazioni straordinarie per navigare la complessità normativa e assicurare la massima efficienza.</li>
<li><strong>Comunicazione Efficace</strong>: Mantenere una comunicazione trasparente con tutti gli stakeholders, inclusi soci, dipendenti e altri partner commerciali, per gestire le aspettative e facilitare un&#8217;integrazione fluida.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2><em>Guardare al Futuro</em></h2>
<p><em><br />
</em>Mentre le aziende continuano ad adattarsi a un ambiente di mercato sempre più dinamico e competitivo, l&#8217;utilizzo strategico di operazioni di fusione, scissione e trasformazione rimarrà un elemento chiave per la realizzazione di obiettivi di crescita e di ottimizzazione fiscale. Mantenere un&#8217;attenzione proattiva sulle tendenze del mercato, sulle evoluzioni normative e sulle opportunità di innovazione sarà essenziale per sfruttare appieno il potenziale di queste operazioni straordinarie.</p>
<p>In conclusione, le fusioni, scissioni e trasformazioni offrono alle imprese un ventaglio di opzioni per ristrutturarsi e posizionarsi con successo nel mercato globale. Con la giusta pianificazione e consulenza, le società possono navigare con successo queste complesse operazioni, sbloccando nuovi livelli di crescita e efficienza.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Fusioni-Scissioni-e-Trasformazioni-Strategie-Vincenti-per-Crescita-e-Ottimizzazione-Fiscale-delle-Aziende/">Fusioni, Scissioni e Trasformazioni: Strategie Vincenti per Crescita e Ottimizzazione Fiscale delle Aziende</a> was first posted on Marzo 13, 2024 at 9:21 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>I rifiuti:  normativa e disciplina: come comportarsi?</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/I-rifiuti-normativa-e-disciplina-come-comportarsi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Commercialista.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Nov 2023 09:24:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[discarica abusiva]]></category>
		<category><![CDATA[gestione servizi]]></category>
		<category><![CDATA[NORMATIVA]]></category>
		<category><![CDATA[particolari tipi di rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[RIFIUTI]]></category>
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					<description><![CDATA[I rifiuti: normativa e disciplina: come comportarsi? Avv. Phd Roberto Pusceddu Rifiuti Nel corso della XVI legislatura, la normativa in materia di rifiuti è stata più volte modificata dapprima a seguito dell&#8217;approvazione di un intervento correttivo di ampia portata, che ha modificato il D.lgs. 152/2006 (cd. Codice ambientale), in attuazione della normativa europea, e successivamente [&#8230;]<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/I-rifiuti-normativa-e-disciplina-come-comportarsi/">I rifiuti:  normativa e disciplina: come comportarsi?</a> was first posted on Novembre 27, 2023 at 10:24 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2><strong>I rifiuti: </strong></h2>
<h2><strong>normativa e disciplina: come comportarsi?</strong></h2>
<h2><strong>Avv. Phd Roberto Pusceddu</strong></h2>
<h2><strong>Rifiuti</strong></h2>
<p>Nel corso della XVI legislatura, la normativa in materia di rifiuti è stata più volte modificata dapprima a seguito dell&#8217;approvazione di un intervento correttivo di ampia portata, che ha modificato il D.lgs. 152/2006 (cd. Codice ambientale), in attuazione della normativa europea, e successivamente attraverso una serie di norme che hanno inciso su diversi profili della materia e segnatamente sull&#8217;affidamento e sulla gestione del servizio, sulla tassazione, sui profili sanzionatori, nonché più in generale sulla gestione dei rifiuti medesimi.</p>
<ul>
<li><a href="https://leg16.camera.it/522?tema=286&amp;Rifiuti#paragrafo1506">Il recepimento della direttiva 2008/98/CE</a></li>
<li><a href="https://leg16.camera.it/522?tema=286&amp;Rifiuti#paragrafo3781">L&#8217;affidamento e la gestione del servizio</a></li>
<li><a href="https://leg16.camera.it/522?tema=286&amp;Rifiuti#paragrafo3785">La tracciabilità dei rifiuti</a></li>
<li><a href="https://leg16.camera.it/522?tema=286&amp;Rifiuti#paragrafo3825">Particolari tipi di rifiuti e imballaggi</a></li>
<li><a href="https://leg16.camera.it/522?tema=286&amp;Rifiuti#paragrafo3784">Ulteriori modifiche alla disciplina sulla gestione dei rifiuti</a></li>
<li><a href="https://leg16.camera.it/522?tema=286&amp;Rifiuti#paragrafo3780">Le limitazioni all&#8217;applicazione della disciplina sui rifiuti</a></li>
<li><a href="https://leg16.camera.it/522?tema=286&amp;Rifiuti#paragrafo2273">L&#8217;esame degli atti europei</a></li>
</ul>
<p>La normativa concernente la gestione dei rifiuti è contenuta nella <a href="http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006;152#prt4">parte quarta del D.lgs. 152/2006</a> (cd. Codice ambientale) ed è stata sostanzialmente modificata nel corso della legislatura a seguito del recepimento delle direttive europee in tale ambito. Ulteriori modifiche incidenti in maniera talvolta frammentaria su diversi profili della normativa sono state approvate nel corso della legislatura. Talune modifiche si sono rese necessarie al fine di un corretto recepimento della normativa europea anche al fine di evitare procedure di infrazione.</p>
<p>Una disciplina ad hoc è stata adottata per la gestione delle emergenze rifiuti in Campania e in altre regioni (Lazio, Sicilia) per le quali si rinvia al tema <a href="https://leg16.camera.it/522?tema=49&amp;Emergenze+ambientali+">Emergenze ambientali</a> .</p>
<h2><strong>Il recepimento della direttiva 2008/98/CE</strong></h2>
<p>Il <strong><a href="http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010;205">d.lgs. 205/2010</a></strong> ha recepito nell&#8217;ordinamento interno la direttiva quadro sui rifiuti (<strong><a href="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008L0098:IT:HTML">direttiva 2008/98/CE</a></strong>), che ha profondamente innovato la disciplina europea in tale ambito. Il decreto è intervenuto, pertanto, con modifiche significative sulla parte IV del Codice ambientale, che è stata parzialmente riscritta. Le innovazioni hanno riguardato in primo luogo le definizioni sulla base delle quali si fonda l&#8217;impianto applicativo della nuova disciplina, e precisamente:</p>
<p>&#8211; la <strong>definizione di sottoprodotto</strong> (già prevista dall&#8217;ordinamento nazionale), che è stata resa più aderente al disposto europeo attraverso l&#8217;introduzione di criteri per la sua qualificazione, atteso che tale tipologia non comprende rifiuti ma sostanze o oggetti che devono soddisfare determinate condizioni per il loro utilizzo (art. 184-<em>bis</em> del Codice);</p>
<p>&#8211; la definizione di ua procedura per la cessazione della qualifica di rifiuto (cd. <em>end of waste</em>) di cui all&#8217;art. 184-<em>ter</em> del Codice;</p>
<p>&#8211; la riformulazione della <strong>gerarchia dei rifiuti,</strong> con un ordine di priorità che prevede: la <strong>prevenzione,</strong> cioè misure che riducono la quantità di rifiuti anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l’estensione del loro ciclo di vita; la <strong>preparazione per il riutilizzo,</strong> ovvero le operazioni di controllo, pulizia e riparazione attraverso cui i prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento; il <strong>riciclaggio,</strong> il <strong>recupero</strong> (ad esempio di energia, quando cioè i rifiuti svolgono un ruolo utile sostituendo altri materiali) e lo <strong>smaltimento.</strong></p>
<p>Si prevede, inoltre, l’adozione, da parte del Ministero dell’ambiente, di un <strong>Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti</strong> e delle indicazioni per l’integrazione di Programma nei piani regionali di gestione dei rifiuti, il cui termine per l&#8217;elaborazione da parte del Ministero dell&#8217;ambiente è stato anticipato al 31 dicembre 2012 dall&#8217;<a href="http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012;2~art1-com3bis-let1">art. 1, comma 3-<em>bis,</em> lett. a), del D.L. 2/2012.</a></p>
<p>Sempre nell’ottica di perseguire le priorità della gerarchia dei rifiuti si prevede l’adozione di misure per la promozione del riutilizzo dei prodotti e della preparazione per il riutilizzo dei rifiuti, anche attraverso l&#8217;introduzione della <strong>responsabilità estesa del produttore.</strong></p>
<p>Sono stati introdotti precisi <strong>obiettivi quantitativi</strong> (in termini di peso) relativi alla <strong>preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio/recupero di rifiuti,</strong> da raggiungere <strong>entro il 2020,</strong> che si aggiungono agli obiettivi per la <strong>raccolta differenziata dei rifiuti urbani</strong></p>
<p>Di rilevante importanza anche la previsione in base alla quale lo <strong>smaltimento</strong> dei rifiuti <strong>e</strong> il <strong>recupero dei rifiuti urbani non differenziati</strong> sono attuati con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti, che garantisca i <strong>principi di autosufficienza e prossimità.</strong></p>
<p>In coerenza con il disposto della direttiva che indica le misure da adottare per una corretta gestione dei rifiuti organici, si prevede che gli enti territoriali adottino misure volte ad incoraggiare la <strong>raccolta separata</strong> di tale tipologia di rifiuti.</p>
<h2><strong>L&#8217;affidamento e la gestione del servizio</strong></h2>
<p>La gestione del servizio dei rifiuti, che si basa su una suddivisione dei compiti tra i diversi livelli, di governo, ha fatto registrare una situazione non omogenea sul territorio nazionale, talvolta con significative differenze tra le singole regioni. In tale contesto, al fine di perseguire il contenimento delle spese degli enti locali nonché la semplificazione del sistema, è stata prevista la <strong>soppressione delle Autorità d’ambito territoriale</strong> alle quali era demandata, nel rispetto del principio di coordinamento con le competenze delle altre amministrazioni pubbliche, l&#8217;organizzazione, l&#8217;affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Nel ricordare che già la legge finanziaria per il 2008 (<a href="http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-12-24;244~art2-com38">art. 2, comma 38, della L. 24 dicembre 2007, n. 244</a>) aveva previsto una rideterminazione degli ambiti territoriali che era rimasta inattuata, si segnala che l&#8217;<a href="http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2010;2~art1-com1quinquies">art. 1, comma 1-<em>quinquies,</em> del D.L. 2/2010,</a> oltre a prevedere la soppressione delle autorità d&#8217;ambito, ha nel contempo disposto il trasferimento delle funzioni, nonché la loro attribuzione da parte delle regioni con proprie leggi (il termine per la soppressione è stato differito in alcuni provvedimenti e, da ultimo, è stato prorogato al 31 dicembre 2012 dall&#8217;<a href="http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011;216~art13-com2">art. 13, comma 2, del D.L. 216/2011</a>).</p>
<p>Sul complesso quadro della <em>governance</em> dei rifiuti ha inciso inoltre la vicenda dei servizi pubblici locali e della normativa che è stata adottata prima e dopo il referendum del 12 e del 13 giugno 2011. Da ultimo, l’<a href="http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011;138~art3bis">art. 3-<em>bis</em> del D.L. 138/2011,</a> introdotto dall’<a href="http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012;1~art25">art. 25 del D.L. 1 del 2012,</a> ha disciplinato gli ambiti territoriali e i criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali, ivi inclusi quelli del settore dei rifiuti, come esplicitato nell&#8217;<a href="http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012;179~art34-com23">art. 34, comma 23, del D.L. 179/2012</a> che ha modificato il medesimo art. 3-<em>bis.</em></p>
<p>Per quanto riguarda l&#8217;affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, si segnala, inoltre, che il <strong><a href="http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012;1">D.L. 1/2012</a>,</strong> all&#8217;art. 25, comma 4, ha previsto la possibilità di <strong>affidamento disgiunto</strong> di <strong>gestione</strong> degli impianti ed <strong>erogazione</strong> del servizio. Nel caso in cui gli impianti siano di titolarità di soggetti diversi dagli enti locali di riferimento, all&#8217;affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani devono essere garantiti l&#8217;accesso agli impianti a tariffe regolate e predeterminate e la disponibilità delle potenzialità e capacità necessarie a soddisfare le esigenze di conferimento indicate nel piano d&#8217;ambito.</p>
<p>L&#8217;art. 26 del citato decreto n. 1 del 2012 ha, inoltre, modificato la disciplina dei <strong>sistemi di gestione autonoma</strong> (alternativi all’adesione ai consorzi obbligatori “di filiera”) in cui si prevede, tra l’altro, che l’organizzazione autonoma della gestione dei rifiuti di imballaggio sull&#8217;intero territorio nazionale – da parte dei produttori &#8211; possa avvenire anche in forma collettiva.</p>
<p>Per quanto concerne la tassazione del servizio, l&#8217;<strong><a href="http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011;201~art14">art. 14 delD.L. 201/2011</a></strong> (da ultimo novellato dall’<a href="http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013;1~art1bis">art. 1-<em>bis</em> del D.L. 1/2013</a>) ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il <strong>tributo comunale sui rifiuti e sui servizi,</strong> a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento. In proposito, si rinvia alla scheda di approfondimento <a href="https://leg16.camera.it/561?appro=497&amp;Il+tributo+comunale+sui+rifiuti+e+sui+servizi+%28TARES%29">Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).</a></p>
<h2><strong>La tracciabilità dei rifiuti</strong></h2>
<p>Il <a href="http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006;152">D.Lgs. 152/2006</a> ha codificato un sistema informatico di tracciabilità dell&#8217;intera filiera dei rifiuti (SISTRI) finalizzato alla trasmissione e alla raccolta di informazioni su produzione, trasporto e smaltimento dei rifiuti, nonché alla predisposizione in formato elettronico di alcuni documenti tra i quali i registri di carico e scarico.</p>
<p>A motivo di alcuni problemi registrati nella fase di avvio del sistema, la data per la sua entrata in operatività è stata più volte modificata (ad esempio dall&#8217;art. 6, commi 2, 3 e 3-<em>bis,</em> del <a href="http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011;138">D.L. 138/2011</a> e dall&#8217;art. 13, commi 3 e 3-<em>bis,</em> del <a href="http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011;216">D.L. 216/2011</a>).</p>
<p>Da ultimo, il <strong><a href="http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012;83">D.L. 83/2012</a></strong> (art. 52, commi 1 e 2) ha <strong>sospeso</strong> fino al compimento delle ulteriori verifiche amministrative e funzionali del SISTRI, e comunque <strong>non oltre il 30 giugno 2013,</strong> il <strong>termine di entrata in operatività,</strong> ogni adempimento informatico relativo, nonché il pagamento dei contributi dovuti dagli utenti per l&#8217;anno 2012.</p>
<p>Il Parlamento ha posto una particolare attenzione alle tematiche connesse all&#8217;operatività del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti attraverso lo svolgimento di attività conoscitive, di indirizzo e di controllo. La Commissione ambiente della Camera ha, inoltre, esaminato alcune proposte di legge (A.C. <a href="http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&amp;idLegislatura=16&amp;tipoDoc=pdl&amp;idDocumento=3885">3885</a> e A.C. <a href="http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&amp;idLegislatura=16&amp;tipoDoc=pdl&amp;idDocumento=3989">3989</a>) in tale ambito che non sono state definitivamente approvate.</p>
<p>Le innovazioni normative relative al SISTRI approvate dopo l&#8217;adozione del <a href="http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010;205">D.Lgs. 205/2010</a> non hanno interessato solo l&#8217;entrata in operatività, ma anche il regime delle sanzioni applicabile che è stato modificato dal <a href="http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011;121">D.Lgs. 121/2011,</a> che ha attuato la <a href="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008L0099:IT:HTML">direttiva 2008/99/CE</a> sulla tutela penale dell&#8217;ambiente.</p>
<p>Per una descrizione più approfondita della normativa riguardante il Sistri, si rinvia alla scheda di approfondimento <a href="https://leg16.camera.it/561?appro=593&amp;Tracciabilit%C3%A0+dei+rifiuti+%28SISTRI%29">Tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).</a></p>
<h2><strong>Particolari tipi di rifiuti e imballaggi</strong></h2>
<p>Specifiche disposizioni hanno riguardato particolari tipi di rifiuti tra i quali i <strong>rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche,</strong> i cosiddetti <strong>RAEE,</strong> relativamente alla definizione di &#8220;produttore&#8221;, al sistema di finanziamento, alle modalità semplificate di gestione e alla semplificazione in materia di oneri informativi (<a href="http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2008;208~art7">art. 7 del D.L. 208/2008</a>; <a href="http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2009;135~art5">art. 5 del D.L. 135/2009</a>; <a href="http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010;96~art21">art. 21 della L. 96/2010</a>; <a href="http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2010-05-04&amp;atto.codiceRedazionale=010G0087&amp;elenco30giorni=false">D.M. 8 marzo 2010, n. 65</a>; <a href="http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013;1~art1-com2bis">art. 1, comma 2-<em>bis,</em> del D.L. 1/2013</a>).</p>
<p>E&#8217; stata ridisciplinata la procedura per la determinazione del contributo ambientale per il recupero di <strong>pneumatici fuori uso</strong> (<a href="http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012;5~art24-com1-let6">art. 24, comma 1, lett. f, del D.L. 5/2012</a>), mentre sono state integrate le <strong>modalitàdi consegna,</strong> da parte delle imprese di autoriparazione, <strong>dei pezzi usati allo stato di rifiuto derivanti dalle riparazioni dei veicoli</strong> (<a href="http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010;96~art43">art. 43 della L. 96/2010</a>).</p>
<p>In attuazione della disciplina europea, inoltre, il <a href="http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008;188">D. Lgs. 188/2008,</a> successivamente novellato dal <a href="http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011;21">D.Lgs. 21/2011,</a> ha dettato, per un verso, le norme in materia di immissione sul mercato delle pile e degli accumulatori e, per l&#8217;altro, le norme specifiche per la raccolta, il trattamento, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti di <strong>pile e accumulatori,</strong> destinate a promuovere un elevato livello di raccolta e di riciclaggio di tali materiali.</p>
<p>Per quanto concerne specifiche categorie di imballaggi, l’<strong><a href="http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012;2~art2">art. 2</a></strong> del D.L. 2/2012 ha previsto la <strong>proroga del termine</strong> relativo al <strong>divieto definitivo di commercializzazione dei sacchi</strong> per l’asporto merci <strong>non biodegradabili</strong> (cd. <em>shopper),</em> limitatamente alla commercializzazione di alcune tipologie di sacchi indicati dalla norma, fino all’emanazione &#8211; entro il <strong>31 dicembre 2012</strong> &#8211; di un decreto interministeriale di natura non regolamentare, che è stato trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari della Camera e del Senato (<a href="http://www.camera.it/682?action=submit&amp;leg=16&amp;tipoatto=Atto&amp;atto=542&amp;cerca=cerca#inizio">atto del Governo 542</a>), che hanno espresso il parere rispettivamente nelle sedute dell&#8217;<a href="https://leg16.camera.it/%3C/span%3Ehttp:/www.camera.it/824?tipo=I&amp;anno=2013&amp;mese=02&amp;giorno=11&amp;view=filtered&amp;commissione=0810">11 febbraio</a> e del <a href="https://leg16.camera.it/%3C/span%3Ehttp:/www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&amp;leg=16&amp;id=697999">5 febbraio 2013.</a> Il <a href="http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012;2~art2-com4">comma 4 dell&#8217;art. 2 del D.L. 2/2012</a> ha introdotto <strong>sanzioni amministrative pecuniarie,</strong> nelle ipotesi di inosservanza del divieto di commercializazione di sacchi non conformi a quanto prescritto dal medesimo articolo 2, che saranno applicabili solo a decorrere dal sessantesimo giorno dall&#8217;emanazione del predetto decreto interministeriale (secondo quanto stabilito dall&#8217; <a href="http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012;179~art34-com30">art. 34, comma 30, del D.L. 179/2012</a>).</p>
<h2><strong>Ulteriori modifiche alla disciplina sulla gestione dei rifiuti</strong></h2>
<p>Ulteriori modifiche alla disciplina sulla gestione dei rifiuti sono state adottate in diversi decreti legge e incidono, talvolta in maniera frammentaria, su diversi aspetti della normativa. Tra queste modifiche si segnalano quelle volte a semplificare lo smaltimento dei rifiuti speciali prodotti da talune attività (<a href="http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011;201~art40-com8">art.40, comma 8, del D.L. 201/2011</a>) e gli adempimenti per la movimentazione, il deposito temporaneo e il trasporto dei <strong>rifiuti da parte delle imprese agricole</strong> (art. 4-<em>quinquies</em> del. <a href="http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2008;171">D.L. 171/2008</a>; artt. 28 del <a href="http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012;5">D.L. 5/2012</a> e 52, comma 2-<em>ter,</em> del <a href="http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012;83">D.L. 83/2012</a>). In materia di oli usati una disposizione transitoria consente alle operazioni di rigenerazione degli oli usati di derogare ai limiti vigenti, nel rispetto della normativa europea (<a href="http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012;5~art24-com1-let5">art. 24, comma 1, lett. e, del D.L. 5/2012</a>).</p>
<p>Di particolare importanza anche la modifica all&#8217;Allegato IV del Codice relativamente alla definizione delle <strong>caratteristiche di pericolosità dei rifiuti</strong> (<a href="http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012;2~art3-com6">art. 3, comma 6, del D.L. 2/2012</a>).</p>
<p>Il <strong><a href="http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012;16">D.L. 16/2012</a></strong> è intervenuto in tema di <strong>rifiuti posti in sequestro presso aree portuali e aeroportuali,</strong> prevedendone, dopo il trattamento da parte dei corrispondenti consorzi obbligatori, la vendita da parte di un curatore nominato dall’autorità giudiziaria, con la destinazione del ricavato, al netto delle spese, al Fondo unico giustizia e a specifici programmi di riqualificazione ambientale (art. 9, commi 3-<em>septies</em> e 3-<em>octies</em>).</p>
<p>La materia dei rifiuti è stata interessata anche da proroghe, alcune delle quali sono state reiterate di anno in anno. La più recente proroga è stata disposta dall&#8217;<a href="http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013;1~art1-com2">art. 1, comma 2, del D.L. 1/2013,</a> che ha ulteriormente differito al 31 dicembre 2013 il temine di entrata in vigore del divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti (urbani e speciali) con potere calorifico inferiore (PCI) superiore a 13.000 kJ/Kg.</p>
<p>Da ultimo, le Commissioni parlamentari di Camera e Senato hanno esaminato uno schema di regolamento sull&#8217;<strong>utilizzo di combustibili solidi secondari (CSS),</strong> in parziale sostituzione di combustibili fossili tradizionali, in <strong>cementifici soggetti al regime dell’autorizzazione integrata ambientale</strong> (<a href="http://www.camera.it/682?action=submit&amp;leg=16&amp;tipoatto=Atto&amp;atto=529&amp;cerca=cerca#inizio">atto del Governo 529</a>) esprimendo rispettivamente il parere nelle sedute dell&#8217;<a href="http://www.camera.it/824?tipo=C&amp;anno=2013&amp;mese=02&amp;giorno=11&amp;view=filtered&amp;commissione=08&amp;pagina=#data.20130211.com08.bollettino.sede00010.tit00040">11 febbraio 2013</a> e del <a href="http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&amp;leg=16&amp;id=697499">16 gennaio 2013.</a></p>
<p>Il Parlamento ha discusso in più occasioni delle tematiche relative alla gestione dei rifiuti anche attraverso l&#8217;esame di <strong>proposte di legge,</strong> il cui iter non si è concluso nel corso della legislatura; in proposito, si segnala che una proposta di legge di iniziativa parlamentare (<a href="http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00697138.pdf">3162-B</a>), approvata in sede legislativa dalla Commissione ambiente della Camera, comprendeva una serie di modifiche alla disciplina in materia di rifiuti, alcune delle quali erano state anche inserite nel corso dell&#8217;esame parlamentare del <a href="http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012;2">D.L. 2/2012,</a> ma non definitivamente approvate.</p>
<p>Le Commissioni parlamentari hanno svolto un&#8217;intensa attività conoscitiva finalizzata ad acquisire elementi di informazione in materia di rifiuti. La Commissione ambiente del Senato ha svolto un&#8217;<a href="http://www.senato.it/3697?indagine=572">indagine conoscitiva sulle problematiche relative alla produzione e alla gestione dei rifiuti,</a> con particolare riferimento ai costi posti a carico dei cittadini, alla tracciabilità, al compostaggio, alla raccolta differenziata ed alla effettiva destinazione al recupero ed al riuso dei rifiuti o delle loro porzioni approvando un documento conclusivo nella seduta del <a href="http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&amp;leg=16&amp;id=697499">16 gennaio 2013.</a></p>
<h2><strong>Le limitazioni all&#8217;applicazione della disciplina sui rifiuti</strong></h2>
<p>Il <a href="http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006;152">D.Lgs. 152/2006</a> ha delineato una nuova disciplina per le <strong>terre e rocce da scavo</strong> finalizzata a consentirne il riutilizzo e a sottrarle alla normativa sui rifiuti, che era contenuta nell&#8217;<a href="http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006;152~art186">art. 186 del D.Lgs. 152/2006,</a> ora abrogato a seguito dell&#8217;entrata in vigore del <a href="http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2012-09-21&amp;atto.codiceRedazionale=012G0182">D.M. 10 agosto 2012, n. 161.</a></p>
<p>Prima dell&#8217;entrata in vigore della nuova disciplina sull&#8217;utilizzo delle terre e rocce da scavo, l&#8217;art. 3, commi 1-3, del <a href="http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012;2">D.L. 2/2012</a> ha dettato una specifica disciplina per le <strong>matrici materiali di riporto</strong> che la norma definisce come &#8220;materiali eterogenei utilizzati per la realizzazione di riempimenti e rilevati, non assimilabili per caratteristiche geologiche e stratigrafiche al terreno in situ, all&#8217;interno dei quali possono trovarsi materiali estranei&#8221;. La finalità della norma è l&#8217;esclusione, alle condizioni ivi previste, dall&#8217;applicazione della disciplina sui rifiuti. E&#8217; stato previsto, infatti, che i <strong>riferimenti al &#8220;suolo&#8221;</strong> di cui all&#8217;articolo 185, comma 1, lettere b) e c), e 4 del <a href="http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006;152">D.Lgs. 152/2006</a> si interpretano come riferiti <strong>anche ai materiali di riporto.</strong> Il comma 3 ha precisato che, fino all’entrata in vigore del predetto regolamento sulle terre e rocce da scavo, le <strong>matrici materiali di riporto eventualmente presenti nel suolosono considerate</strong> <strong>sottoprodotti alle condizioni indicate</strong> nel Codice.</p>
<p>L&#8217;attribuzione della qualifica di sottoprodotti ad ulteriori categorie di sostanze o oggetti è stata discussa nel corso della legislatura anche in occasione dell&#8217;esame di proposte di legge, il cui iter non si è concluso nel corso della legislatura.</p>
<p>Tale qualifica è stata, infine, attribuita <strong>al digestato ottenuto in impianti aziendali o interaziendali dalla digestione anaerobica,</strong> eventualmente associata anche ad altri trattamenti di tipo fisico-meccanico, di effluenti di allevamento o residui di origine vegetale o residui delle trasformazioni o delle valorizzazioni delle produzioni vegetali effettuate dall’agro-industria, conferiti come sottoprodotti, anche se miscelati fra di loro, ed utilizzato ai fini agronomici (<a href="http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012;83~art52-com2bis">art. 52, comma 2-<em>bis,</em> del D.L. 83/2012</a>).</p>
<h2><strong>L&#8217;esame degli atti europei</strong></h2>
<p>Il quadro europeo in materia di rifiuti è in forte evoluzione ed è soprattutto portatore di una nuova visione della politica in tale materia centrata su una nuova considerazione del rifiuto come &#8220;risorsa&#8221; nella prospettiva di un&#8217;economia basata sullo sviluppo sostenibile e sull&#8217;uso efficace ed efficiente delle risorse. In tale contesto, le competenti Commissioni parlamentari hanno partecipato attivamente alla formazione delle politiche europee attraverso l&#8217;esame di alcuni <strong>atti europei</strong> nel&#8217;ambito della cosiddetta &#8220;fase ascendente&#8221;.</p>
<p>Nella seduta del <a href="http://www.camera.it/824?tipo=A&amp;anno=2011&amp;mese=06&amp;giorno=22&amp;view=filtered&amp;commissione=08#data.20110622.com08.allegati.all00020">22 giugno 2011,</a> la Commissione ambiente della Camera ha approvato un documento con riguardo alla Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni concernente la strategia tematica sulla prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti (<a href="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0013:FIN:IT:PDF">COM(2011)13 def.</a>), mentre è stato avviato nella seduta del <a href="http://www.camera.it/824?tipo=C&amp;anno=2011&amp;mese=10&amp;giorno=25&amp;view=filtered&amp;commissione=0810&amp;pagina=#data.20111025.com0810.bollettino.sede00020.tit00010">25 ottobre 2011</a> dalle Commissioni VIII e X della Camera l&#8217;esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo al Consiglio, al Comitato Economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni: Tabella di marcia verso un&#8217;Europa efficiente nell&#8217;impiego delle risorse (<a href="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0571:FIN:IT:PDF">COM(2011)571 def.</a>).</p>
<p>Sull’<strong>attuazione e sull&#8217;applicazione della vigente legislazione europea in materia di rifiuti</strong> pesano comunque alcune procedure di infrazione che rappresentano una quota significatica del complesso delle procedure avviate nella legislazione ambientale.</p>
<p>In considerazione della procedura di infrazione europea sulle <strong>discariche abusive,</strong> le Commissioni VIII (Ambiente) e XIV (Politiche dell&#8217;UE) della Camera hanno svolto un&#8217;<strong>audizione</strong> del Ministro dell&#8217;ambiente nella seduta del <a href="http://www.camera.it/470?stenog=/_dati/leg16/lavori/stencomm/0814/audiz2/2012/1121&amp;pagina=s010">21 novembre 2012.</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/I-rifiuti-normativa-e-disciplina-come-comportarsi/">I rifiuti:  normativa e disciplina: come comportarsi?</a> was first posted on Novembre 27, 2023 at 10:24 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>Quadro di Riferimento</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Fisco-ed-Agricoltura/societa-cooperativa-agricola/quadro-di-riferimento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2022 17:00:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[commercialista]]></category>
		<category><![CDATA[esperto]]></category>
		<category><![CDATA[fiscale]]></category>
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		<category><![CDATA[NORMATIVA]]></category>
		<category><![CDATA[sintesi]]></category>
		<category><![CDATA[SOCIETA COOPERATIVE AGRICOLE]]></category>
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					<description><![CDATA[Società cooperative agricole sintesi normativa, guida fiscale e vademecum.<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Fisco-ed-Agricoltura/societa-cooperativa-agricola/quadro-di-riferimento/">Quadro di Riferimento</a> was first posted on Dicembre 30, 2022 at 6:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Società cooperative agricole sintesi normativa, guida fiscale e vademecum.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Fisco-ed-Agricoltura/societa-cooperativa-agricola/quadro-di-riferimento/">Quadro di Riferimento</a> was first posted on Dicembre 30, 2022 at 6:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>Nuova normativa sull&#8217;utilizzo del contante a partire dal 1°luglio 2020</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/nuova-normativa-sullutilizzo-del-contante-a-partire-dal-1176luglio-2020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Federica Taberlet]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2020 08:39:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Formazione]]></category>
		<category><![CDATA[2020. ITALIA]]></category>
		<category><![CDATA[GOVERNO CONTE]]></category>
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					<description><![CDATA[Dal 1° luglio 2020 entra in vigore il nuovo limite per il pagamento in contanti che passa da € 2.999,99 a € 1.999,99.<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/nuova-normativa-sullutilizzo-del-contante-a-partire-dal-1176luglio-2020/">Nuova normativa sull&#8217;utilizzo del contante a partire dal 1°luglio 2020</a> was first posted on Luglio 1, 2020 at 10:39 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Dal 1° luglio 2020 entra in vigore il nuovo limite per il pagamento in contanti che passa da € 2. 999,99 a € 1. 999,99. </p>
<p>Dal 1° luglio 2020 entra in vigore il nuovo limite per il pagamento in contanti che passa da € 2. 999,99 a € 1. 999,99. 
</p>
<p>L’introduzione del nuovo limite all&#8217;uso del contante era già stata stabilita dal decreto n. 124/2019 strettamente collegato alla Legge di Bilancio, come ulteriore strumento nelle mani del Governo per la lotta all&#8217;evasione fiscale. </p>
<p>Negli ultimi vent’anni sono state apportate parecchie modifiche al tetto delle operazioni in contanti, infatti tra il 2008 e il 2010 il limite era fissato a € 12. 500,00 per poi diventare, grazie al Governo Monti € 1. 000,00 tra la fine del 2011 e il 2015. E questo è proprio l’attuale obiettivo: tornare alla soglia dei € 1. 000,00 a partire dal 2022, ma ci si arriverà gradualmente. </p>
<p>Qualora venisse superata la soglia stabilita di € 1. 999,99 euro dal 1° luglio 2020, scatterebbero sanzioni parecchio salate. </p>
<p>Tra i vari fattori, l’emergenza sanitaria ha dato una spinta non indifferente ai pagamenti tracciabili. Infatti,  con la chiusura forzata di quasi tutte le attività, in tanti hanno puntato sulla vendita online. Anche per disposizioni governative e quindi per limitare il più possibile i contatti non necessari e per mantenere la distanza di sicurezza, i pagamenti con bancomat sono stati vivamente raccomandati. </p>
<p>La norma del decreto Fiscale si inserisce in un ampio quadro di misure anti-evasione che il Governo Conte ha messo tra le priorità del proprio operato basandosi su due grandi pilastri: da un lato la lotta al contante e dall’altro l’incentivo per i pagamenti tracciabili. </p>
<p>Lo scopo della misura attuata dal Governo Conte è di far emergere l’economia sommersa in ottica di lotta all’evasione, ma anche di stimolo alla modernizzazione della società e dell’economia. </p>
<p>Il limite all’uso dei contanti a partire dal 1° luglio 2020 è pari a € 1. 999,99 euro e tale limite comporta:</p>
<p>    fino a 1. 999,99 euro è possibile dare soldi in contanti ad un’altra persona/azienda;<br />
    da 2. 000 euro in su è necessario l’utilizzo di strumenti tracciabili (bonifico bancario, carta di credito, ecc. ) per poter trasferire risorse da un soggetto ad un altro. </p>
<p>Le sanzioni in caso di violazione del limite all’utilizzo dei contanti sono state recentemente riformate dal D. Lgs. 90/2017. Anche sull’importo previsto nel caso di pagamenti superiori al nuovo limite sono da segnalare alcune novità introdotte dal Decreto Fiscale 2020:</p>
<p>    fino a € 250. 000,00 le parti contraenti avrebbero una sanzione che varia da € 2. 000,00 a € 50. 000,00 mentre i professionisti obbligati alle segnalazioni pagherebbero dai € 3. 000,00 ai € 15. 000,00;<br />
    oltre i € 250. 000,00 le parti contraenti avrebbero una sanzione che varia da € 15. 000,00 a € 250. 000,00 mentre i professionisti obbligati alle segnalazioni pagherebbero dai € 3. 000,00 ai € 15. 000,00. </p>
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