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	<title>Misure cautelari - Commercialista.it</title>
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	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
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	<title>Misure cautelari - Commercialista.it</title>
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	<item>
		<title>Come difendersi dalle misure cautelari</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Come-difendersi-dalle-misure-cautelari/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria Ceccarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 May 2024 11:00:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Misure Cautelari]]></category>
		<category><![CDATA[Misure cautelari]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Le misure cautelari sono provvedimenti emessi dal giudice, su richiesta di una parte, al fine di anticipare gli effetti di una futura sentenza definitiva. Si tratta di strumenti giuridici molto delicati, in quanto possono incidere significativamente sui diritti e sulle libertà del soggetto nei confronti del quale vengono adottate. In questo articolo, fornirò una guida [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p data-sourcepos="5:1-5:111">Le <strong>misure cautelari</strong> sono provvedimenti emessi dal giudice, su richiesta di una parte, al fine di anticipare gli effetti di una futura sentenza definitiva. Si tratta di strumenti giuridici molto delicati, in quanto possono incidere significativamente sui diritti e sulle libertà del soggetto nei confronti del quale vengono adottate.</p>
<p data-sourcepos="7:1-7:102">In questo articolo, fornirò una guida completa e aggiornata su come difendersi dalle misure cautelari, illustrando i presupposti per la loro adozione, i rimedi a disposizione del soggetto interessato e le strategie da adottare per tutelare i propri diritti.</p>
<p data-sourcepos="7:1-7:102">
<h2 data-sourcepos="9:1-9:50">Presupposti per l&#8217;adozione di misure cautelari</h2>
<p data-sourcepos="11:1-11:86">L&#8217;adozione di misure cautelari è subordinata al verificarsi di due precise condizioni:</p>
<ul data-sourcepos="13:1-13:233">
<li data-sourcepos="13:1-13:233"><strong>Fumus boni juris:</strong> Deve esserci un <strong>fondato motivo di ritenere che la parte istante abbia ragione</strong> nel merito della futura causa. In altre parole, il giudice deve valutare che, ad un primo esame, la pretesa della parte istante appaia fondata.</li>
<li data-sourcepos="14:1-15:0"><strong>Periculum in mora:</strong> Deve esserci un <strong>pericolo concreto e imminente di un grave e irreparabile danno</strong> se la misura cautelare non venisse adottata. Il pericolo di danno deve essere concreto, attuale e non ipotetico, e deve consistere in un pregiudizio grave e irreparabile che potrebbe non essere più possibile risarcire in caso di esito favorevole per la parte istante nel giudizio di merito.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2 data-sourcepos="16:1-16:28">Tipi di misure cautelari</h2>
<p data-sourcepos="18:1-18:118">Esistono diverse tipologie di misure cautelari, che si differenziano per i loro effetti e per le modalità di adozione:</p>
<ul data-sourcepos="20:1-21:46">
<li data-sourcepos="20:1-20:193"><strong>Sequestro conservativo:</strong> Consiste nel <strong>blocco di beni mobili o immobili</strong> del soggetto contro cui viene emessa la misura cautelare, al fine di garantire il futuro pagamento di un credito.</li>
<li data-sourcepos="21:1-21:46"><strong>Reintegrazione in possesso:</strong> Consiste nel <strong>rimettere la parte istante nel possesso di un bene</strong> di cui era stata illegittimamente spogliata.</li>
<li data-sourcepos="22:1-22:176"><strong>Inibitoria:</strong> Consiste nel <strong>vietare al soggetto contro cui viene emessa la misura cautelare di compiere una determinata azione</strong>, al fine di evitare un danno irreparabile.</li>
<li data-sourcepos="23:1-24:0"><strong>Mandato di sequestro:</strong> Consiste nell&#8217;autorizzazione al giudice di <strong>sequestrare un bene mobile o immobile</strong> che si ritiene sia stato ottenuto in modo illegittimo.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2 data-sourcepos="25:1-25:37">Rimedi contro le misure cautelari</h2>
<p data-sourcepos="27:1-27:123">Il soggetto contro cui è stata adottata una misura cautelare può avvalersi di diversi rimedi per tutelare i propri diritti:</p>
<ul data-sourcepos="29:1-29:205">
<li data-sourcepos="29:1-29:205"><strong>Reclamo:</strong> Può presentare un <strong>reclamo al giudice che ha emesso la misura cautelare</strong>, chiedendone la revoca o la modifica. Il reclamo deve essere presentato entro un breve termine dalla notifica della misura cautelare.</li>
<li data-sourcepos="30:1-30:216"><strong>Opposizione:</strong> Può proporre <strong>opposizione all&#8217;esecuzione della misura cautelare</strong>, contestando i presupposti per la sua adozione. L&#8217;opposizione deve essere proposta entro un termine più lungo rispetto al reclamo.</li>
<li data-sourcepos="31:1-32:0"><strong>Giudizio di merito:</strong> Può promuovere il <strong>giudizio di merito</strong>, ovvero la causa nel corso della quale verrà accertato il suo diritto nel merito della controversia.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2 data-sourcepos="33:1-33:51">Strategie per difendersi dalle misure cautelari</h2>
<p data-sourcepos="35:1-35:52">Per difendersi dalle misure cautelari, è importante:</p>
<ul data-sourcepos="37:1-40:0">
<li data-sourcepos="37:1-37:197"><strong>Agire tempestivamente:</strong> Il soggetto contro cui è stata adottata una misura cautelare deve agire tempestivamente, avvalendosi dei rimedi a sua disposizione entro i termini previsti dalla legge.</li>
<li data-sourcepos="38:1-38:209"><strong>Raccogliere le prove:</strong> È fondamentale raccogliere tutte le prove a sostegno della propria posizione, al fine di dimostrare al giudice l&#8217;insussistenza dei presupposti per l&#8217;adozione della misura cautelare.</li>
<li data-sourcepos="39:1-40:0"><strong>Affidarsi a un professionista:</strong> È consigliabile affidarsi a un avvocato esperto in materia di misure cautelari, che possa assistere il soggetto in tutte le fasi del procedimento e tutelare i suoi diritti.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2 data-sourcepos="41:1-41:15">Conclusione</h2>
<p data-sourcepos="43:1-43:316">Le misure cautelari rappresentano strumenti giuridici importanti per tutelare i diritti delle parti in giudizio. Tuttavia, è fondamentale che vengano adottate nel rispetto dei principi di proporzionalità e di necessarietà, e che il soggetto contro.</p><p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Come-difendersi-dalle-misure-cautelari/">Come difendersi dalle misure cautelari</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Come-difendersi-dalle-misure-cautelari/">Come difendersi dalle misure cautelari</a> was first posted on Maggio 31, 2024 at 1:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Come difendersi dal fermo amministrativo dell&#8217;auto</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Fisco-e-Contenzioso/misure-cautelari/fermo-amministrativo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2022 17:00:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[agenzia entrate]]></category>
		<category><![CDATA[aziendali]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il d. L. 21 giugno 2013, n. 96 (c. D. Decreto del fare) ha stabilito che l’agente per la riscossione non può più disporre il fermo amministrativo sui beni del debitore se questi sono strumentali all’attività d’impresa o professionale.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Il d. L. 21 giugno 2013, n. 96 (c. D. Decreto del fare) ha stabilito che l’agente per la riscossione non può più disporre il fermo amministrativo sui beni del debitore se questi sono strumentali all’attività d’impresa o professionale.</p><p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Fisco-e-Contenzioso/misure-cautelari/fermo-amministrativo/">Come difendersi dal fermo amministrativo dell’auto</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Fisco-e-Contenzioso/misure-cautelari/fermo-amministrativo/">Come difendersi dal fermo amministrativo dell&#8217;auto</a> was first posted on Dicembre 30, 2022 at 6:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fermo amministrativo: non consentito sui beni strumentali</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/fermo-amministrativo-non-consentito-sui-beni-strumentali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 May 2016 20:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Come difendersi dal fermo amministrativo dell'automobile</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Il D. L. 21 giugno 2013, n. 96 (c. D. Decreto del fare) ha stabilito che l’Agente per la riscossione non può più disporre il fermo amministrativo sui beni del debitore se questi sono strumentali all’attività d’impresa o professionale. </p>
<p> </p>
<p>Fermo amministrativo: non consentito sui beni strumentali</p>
<p>Il D. L. 21 giugno 2013, n. 96 (c. D. Decreto del fare) ha stabilito che l’Agente per la riscossione non può più disporre il fermo amministrativo sui beni del debitore se questi sono strumentali all’attività d’impresa o professionale. </p>
<p>Il contribuente, pertanto, al fine di evitare la misura cautelare pro Fisco, è tenuto a dimostrare non l’indispensabilità dei beni, ma la strumentalità degli stessi, ossia le effettive esigenze operative cui fanno fronte i veicoli oggetto di fermo. </p>
<p>Il Decreto del fare, inoltre, ha apportato rilevanti modifiche alla procedura di fermo amministrativo prevista dall’art. 86, d. Pr. 29 settembre 1973, n. 602.  Secondo la nuova previsione, infatti, il procedimento ha inizio con la notifica, al contribuente, di una comunicazione preventiva, la quale dovrà contenere l’invito a versare le somme dovute nei successivi trenta giorni. Entro tale termine, pertanto, il debitore, per impedire la misura cautelare, dovrà dimostrare che i beni oggetto di fermo costituiscono elemento indispensabile per la prosecuzione della propria attività. Trascorsi i trenta giorni, l’iscrizione del fermo diventa definitiva, salvo il diritto, per il contribuente, di proporre ricorso entro sessanta giorni alla Commissione tributaria provinciale. </p>
<p> </p>
<p></p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td> <a href="http://www. Networkfiscale. Com/LinkClick. Aspx? Link=%2FFisco-e-Contenzioso%2Fmisure-cautelari%2Ffermo-amministrativo%2Fctl%2FEditArticle%2Fmid%2F19095%2FArticleID%2F514&amp;tabid=9854&amp;portalid=232&amp;mid=19095"><img decoding="async" src="/alessio_banner.jpg? Ver=2016-04-13-004535-093" alt="Dottor Alessio Ferretti" /></a></p>
<p>            Dott. Alessio Ferretti</td>
<td>
             </p>
<p><a>per assisterti o collaborare con il tuo Consulente chiamaci al<br />
            </a></p>
<p><img decoding="async" src="https://www.commercialista.it/https://www. Commercialista. It/portals/26/NUMERO%20VERDE. Png? Ver=2016-04-17-165008-940" alt="NUMERO%20VERDE. Png? Ver=2016-04-17-165008-940" /></p>
<p></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table><p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/fermo-amministrativo-non-consentito-sui-beni-strumentali/">Fermo amministrativo: non consentito sui beni strumentali</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/fermo-amministrativo-non-consentito-sui-beni-strumentali/">Fermo amministrativo: non consentito sui beni strumentali</a> was first posted on Maggio 21, 2016 at 10:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Misure cautelari della Agenzia delle Entrate a tutela del credito vantato verso il contribuente</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/misure-cautelari-della-agenzia-delle-entrate-a-tutela-del-credito-vantato-verso-il-contribuente/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Contenzioso]]></category>
		<category><![CDATA[Misure Cautelari]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Come difendersi dalle misure cautelari</p>
<p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/misure-cautelari-della-agenzia-delle-entrate-a-tutela-del-credito-vantato-verso-il-contribuente/">Misure cautelari della Agenzia delle Entrate a tutela del credito vantato verso il contribuente</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/misure-cautelari-della-agenzia-delle-entrate-a-tutela-del-credito-vantato-verso-il-contribuente/">Misure cautelari della Agenzia delle Entrate a tutela del credito vantato verso il contribuente</a> was first posted on Ottobre 26, 2012 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Dottor Ferretti, a seguito di un avviso di accertamento per transfer princing, gli automezzi della società da me amministrata sono sotto sequestro conservativo, ed il capannone ha subito iscrizione di ipoteca, le sottopongo il seguente parere con riflessi tributari e penali:-“I beni mobili iscritti nel Pubblico Registro Automobilistico, oggetto di misura cautelare  ai sensi dell’articolo 213 C. D. S. “Sequestro Amministrativo” possono circolare liberamente?  </p>
<p>Oggetto: Parere</p>
<p>Egregi,</p>
<p>facendo seguito ai colloqui intercorsi, siamo lieti di sottoporre alla Vostra Nostra risposta in merito al Vostro quesito: “I beni mobili iscritti nel Pubblico Registro Automobilistico, oggetto di misura cautelare  ai sensi dell’articolo 213 C. D. S. “Sequestro Amministrativo” possono circolare liberamente? </p>
<p>Risposta</p>
<p>Fonti</p>
<p>Art. 22 D. Lgs 472/1997;</p>
<p>Circolare 66/E Agenzia Entrate 2001;</p>
<p>Circolare 300/26711 del 21. 09. 2007 Ministero Interno</p>
<p>Articoli 213 – 214 C. D. S. </p>
<p>All. 3 Direzione Centrale Accertamento Agenzia Entrate del 15. 02. 2010 “Misure Cautelari ai sensi Art. 22 D. Lgs 472/1997”;</p>
<p> </p>
<p>Sequestro Amministrativo</p>
<p>Fra gli strumenti previsti dall&#8217;ordinamento tributario a tutela dei crediti erariali, rientrano le misure cautelari, che consistono nella possibilità d&#8217;iscrivere ipoteca sugli immobili, i diritti e le rendite e sugli altri beni indicati nell&#8217;art. 2810 del Codice Civile e nella facoltà di procedere al sequestro conservativo di cespiti che siano di proprietà del soggetto passivo della pretesa erariale. Il procedimento finalizzato all&#8217;applicazione dei suddetti strumenti di garanzia è disciplinato dall&#8217;art. 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. In sintesi, il sequestro amministrativo è una misura cautelare, cioè un provvedimento che ha lo scopo di impedire la circolazione di un veicolo, il quale deve essere affidato al proprietario ovvero, se questi non è presente al momento dell’accertamento o non è prontamente reperibile, al conducente o ad altri soggetti obbligati in solido presenti (usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, utilizzatore a titolo di locazione finanziaria cioè in regime di leasing, ecc. ). <a>[1]</a></p>
<p>Il luogo di custodia</p>
<p>Il veicolo sottoposto a sequestro o a fermo amministrativo deve essere depositato in un luogo di cui il custode abbia la disponibilità, anche non esclusiva (ad esempio un giardino, anche condominiale, un garage privato, un fondo privato, anche non chiuso, ecc. ), ovvero in un altro luogo, anche non di sua proprietà esclusiva, purché non soggetto a pubblico passaggio (ad esempio presso un’autorimessa pubblica, un soggetto autorizzato ad esercitare l’attività di custodia ai sensi del D. P. R. 571/1982, un fondo privato concesso a titolo di cortesia o in comodato, ecc). Occorre sottolineare che per il proprietario, per il conducente del veicolo o per gli altri obbligati in solido, l’assunzione della custodia rappresenta un obbligo a cui non possono sottrarsi senza giustificato motivo e che, pertanto, la circostanza di non disporre, in proprietà o in uso, di un idoneo luogo di custodia non può essere eccepita al fine di non essere nominati custodi amministrativi, ben potendo, in tal caso, avvalersi, a loro spese, di un deposito, di un’autorimessa pubblica o di un altro spazio idoneo, posto in luogo non sottoposto a pubblico passaggio, di cui possono comunque godere a vario titolo. </p>
<p>Conduzione o trasporto del veicolo fino al luogo di custodia</p>
<p>Salvo che ostino motivi di sicurezza ovvero che la circolazione non sia comunque consentita per mancanza dei requisiti il veicolo sottoposto a sequestro o può essere condotto nel luogo di custodia direttamente dalla persona alla quale è stato affidato. Quando il veicolo non può essere condotto nel luogo di custodia dall’affidatario o da altra persona abilitata alla guida, vi deve essere trasportato, a spese e cura del custode. L’attività di trasporto del veicolo, infatti, non riguarda l’organo di polizia stradale e si configura nell’ambito di un rapporto di natura contrattuale tra il custode ed il vettore, regolato dalle disposizioni del codice civile. In tali casi l’organo di polizia stradale ha, comunque, l’onere di verificare che il veicolo sia condotto fino al luogo di custodia con modalità tecnicamente e giuridicamente adeguate. </p>
<p> </p>
<p><a>[1]</a> Ministero dell&#8217;Interno, Direzione Centrale Specialità, Circolare n. 300/26711 del 21 settembre 2007, Articoli 213 e 214 C. D. S, Nuove procedure per l’applicazione della misura cautelare del sequestro amministrativo e della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo</p>
<p> </p>
<p> </p>
<table>
<tbody>
<tr>
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<p>            Dott. Alessio Ferretti</td>
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		<title>Slot Machines: Esenzione IVA, Calcolo ricavi netti gestore, esercente, Misure cautelari come l&#8217;ipoteca ed il sequestro conservativo</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Aug 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[assistenza contrattuale]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Newslot: Calcolo del Preu</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Sistema del gioco e calcolo del PREU: L&#8217;intero sistema di raccolta vede il concorso di tre soggetti: il concessionario, il gestore e l&#8217;esercente, terzo raccoglitore. Il contratto che intercorre tra gestore ed esercente, viene a configurarsi come uno degli strumenti attraverso i quali si realizza la raccolta delle giocate e ciò a prescindere dallo specifico contenuto dei contratti in essere.</p>
<p><strong>Sent. N. 61 del 6 aprile 2009 (ud. 16 marzo 2009) della Comm. Trib. Prov. Di Belluno, Sez. II &#8211; Pres. Coniglio, Rel. Fiori</strong></p>
<h2>Iva &#8211; Giochi e scommesse &#8211; Esenzione</h2>
<h2>Massima</h2>
<p>L&#8217;intero sistema di raccolta vede il concorso di tre soggetti: il concessionario,il gestore e l&#8217;esercente, terzo raccoglitore.</p>
<p>Il contratto che intercorre tra gestore ed esercente, viene a configurarsi come uno degli strumenti attraverso i quali si realizza la raccolta delle giocate e ciò a prescindere dallo  specifico contenuto dei contratti in essere.</p>
<p>L&#8217;operazione di raccolta delle giocate rientra nel campo dell&#8217;esenzione oggettiva  dall&#8217;applicazione  dell&#8217;IVA,  ai  sensi  del richiamato art. 10, co. 1, nr. 6, del DPR 633/1972. La norma di cui all&#8217;art. 1, co. 497, della L. 311/2004 ha esentato dall&#8217;IVA i proventi  derivanti dalla attività di raccolta delle giocate.</p>
<h2>Fatto e Diritto</h2>
<p>Con ricorso depositato all&#8217;Agenzia delle Entrate di Pieve di Cadore in data 01.07.2008 la Società (. ) titolare di esercizio pubblico di bar nel quale sono installati alcuni apparecchi da intrattenimento (comunemente detti Videogiochi e Videopoker), impugna l&#8217;avviso di  accertamento notificato  in  data  06.02.2008 con il quale l&#8217;Ufficio contesta l&#8217;omesso assoggettamento ad IVA per il periodo d&#8217;imposta 2005 dei compensi percepiti per le prestazioni di servizi rese dalla società in qualità di gestore degli apparecchi di  intrattenimento i cui proventi sono assoggettabili ad IVA con aliquota ordinaria,   trattandosi di corrispettivi acquisiti per l&#8217;esercizio della  attività di gestore, sulla base dei contratti stipulati con il concessionario &#8221; *****S. R. L. &#8220;.</p>
<p>L&#8217;Ufficio, muovendo dal p. V. Di constatazione della Guardia di Finanza di Pieve di Cadore redatto a conclusione di verifica parziale a carico della società e ad essa notificato in data 06.02.2007, contesta  alla  ricorrente l&#8217;omesso  assoggettamento  ad  IVA  ordinaria  del  20% dei corrispettivi percepiti nel corso del 2005 dalla &#8221; *****S. R. L. &#8220;, società  gestrice  degli apparecchi di intrattenimento, per l&#8217;installazione degli stessi presso l&#8217;esercizio pubblico di proprietà della società ed i servizi  accessori prestati  dalla  stessa per complessivi  Euro  11. 863,54 cui corrisponde un&#8217;imposta evasa di Euro 2. 376,70, che l&#8217;Ufficio procede  a  recuperare con gli interessi di mora, irrogando contestualmente sanzioni per  pari  importo di Euro 2. 377,00.</p>
<p>La ricorrente impugna l&#8217;avviso di accertamento  sostenendo  che  le operazioni poste  in  essere  nell&#8217;ambito  della  raccolta  delle  scommesse effettuate con apparecchi disciplinati  dall&#8217;art. 110 comma 6 del TULPS 18.06.1931 n. 773, sono esenti da  Iva  in  ragione  della  norma  contenuta all&#8217;art. 1 comma 494 della  L. 30. 12. 2004  n.   311, anche  alla  luce  dei chiarimenti fomiti con circolare n. 21/E dell&#8217;Agenzia delle Entrate.</p>
<p>Secondo la ricorrente, i corrispettivi di cui trattasi  attengono ad una delle diverse fasi attraverso cui si effettua la raccolta delle scommesse i cui proventi sono assoggettati a prelievo fiscale alla fonte mediante il PREU (prelievo unico erariale) del 13,5% sull&#8217;intero  ammontare delle giocate.</p>
<p>Poiché il titolare dell&#8217;esercizio pubblico dove sono collocati gli apparecchi è titolare di un rapporto diretto con il concessionario  della rete oltre che con il gestore degli apparecchi  l&#8217;attività  dallo stesso svolta ed i relativi compensi, pur rientrando nel campo  di  applicazione dell&#8217;Iva, sono tuttavia esenti alla luce della normativa  sopra  richiamata, che fa espresso riferimento, quanto al regime di esenzione, sia al gestore degli apparecchi, che al possessore ed ai terzi attraverso i quali il gestore effettua la raccolta.</p>
<p>Chiede quindi che il provvedimento sia annullato, previa sospensione di esso, in ragione  del  pericolo che deriverebbe all&#8217;azienda dall&#8217;inizio dell&#8217;azione esecutiva, con condanna dell&#8217;Ufficio alla rifusione delle spese anche in ragione dell&#8217;ingiustificato comportamento  tenuto dall&#8217;Ufficio in sede di accertamento con adesione.</p>
<p>L&#8217;Ufficio si è costituito in giudizio con  memoria  depositata  in  data 14. 10. 2008, replicando che il rapporto  tra   ***** S. R. L. e la società ricorrente è di natura meramente commerciale ed è del tutto  estraneo al rapporto che lega il concessionario della rete al gestore degli apparecchi per il quale vale la invocata esenzione.</p>
<p>Poiché detto compenso afferisce al corrispettivo dell&#8217;obbligo di custodia degli apparecchi ed al godimento del diritto di esclusiva esso, anche alla luce della richiamata  circolare,  non rientra tra le operazioni esenti che attengono esclusivamente al rapporto tra concessionario ed esercente.</p>
<p>Conclude opponendosi all&#8217;accoglimento del ricorso e alla richiesta sospensiva deducendo la mancanza del fumus e del periculum in mora in ragione della modesta entità della somma pretesa.</p>
<p>Il collegio,  con ordinanza in  data   01. 12. 2008 sospendeva il provvedimento impugnato ritenendo sussistente il fumus  boni  iuris  della impugnazione proposta fissando l&#8217;udienza di discussione al 16. 03. 2009.</p>
<p>All&#8217;udienza  di  discussione del  merito  le  parti   insistevano   per l&#8217;accoglimento delle rispettive conclusioni.</p>
<p>Ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato e meriti pertanto accoglimento.</p>
<p>Merita in proposito ricordare che fino al 30.04.2004 l&#8217;attività di noleggio e gestione di  apparecchi da intrattenimento in Italia veniva esercitata attraverso due soli soggetti di  riferimento: il gestore, proprietario degli apparecchi da intrattenimento, e l&#8217;esercente,  cioè  il titolare dell&#8217;esercizio pubblico in cui gli apparecchi erano collocati.</p>
<p>Per la gestione dell&#8217;attività di noleggio, il rapporto tra  gestore ed esercente doveva inquadrarsi nell&#8217;ambito dei rapporti di natura commerciale concernenti la reciproca prestazione di servizi: quello di concessione  in uso dell&#8217;apparecchio, manutenzione, funzionamento ed incasso delle giocate da parte del gestore e quello di fornitura  della  locazione, custodia ed allacciamento alla rete elettrica da parte dell&#8217;esercente.</p>
<p>Le prestazioni effettuate dall&#8217;esercente venivano compensate con una percentuale degli importi delle giocate su fattura emessa dall&#8217;esercente e imputata a costi dal gestore.</p>
<p>Il regime fiscale applicato dipendeva dai decreti ministeriali di volta in volta emanati, nella maggior parte dei casi soggetti ad imposta sugli intrattenimenti (ISI), mentre il regime IVA dipendeva dall&#8217;opzione effettuata o meno dal gestore per il regime ordinario o forfetario.</p>
<p>L&#8217;introduzione sul mercato delle nuove tipologie di apparecchi denominati &#8220;videopoker&#8221;,  induceva l&#8217;Amministrazione ad intervenire per regolare nuovamente la materia mettendo al bando videopoker ed introducendo una nuova tipologia di apparecchi definiti dall&#8217;Amministrazione dei Monopoli di Stato &#8220;New Slot&#8221;, soggetti alla disciplina dell&#8217;art. 110 c.6 TULPS, che consentono agli utilizzatori vincite di  denaro secondo percentuali prefissate per legge.</p>
<p>Secondo la normativa disciplinatrice della materia, detti apparecchi, per essere installati e gestiti, devono essere preventivamente collegati, via cavo, alla rete telematica del  A. A. M. S. per il tramite di società concessionarie aggiudicatane della concessione a seguito di gara.</p>
<p>Le New Slot, prima di essere Installate, devono  essere  provviste dei nulla  osta   di   produzione e di messa in esercizio rilasciati dall&#8217;Amministrazione; le  stesse vengono  successivamente  installate  nei pubblici esercizi e collegate mediante apposito strumento (P. D. A. ) alla rete telematica che funge da strumento di controllo informatizzato.</p>
<p>Per la gestione degli apparecchi, viene normalmente prevista la sottoscrizione di due distinti contratti: il primo tra la concessionaria ed il gestore, che regola gli impegni assunti dal secondo nella installazione e gestione degli apparecchi in conformità con la  disciplina  dettata  in materia; il secondo tra la concessionaria e l&#8217;esercente, il quale si obbliga ad escludere dal gioco i minori, ad attivare le procedure di blocco in  caso di mal funzionamento ecc.</p>
<p>L&#8217;intero sistema organizzato è finalizzato alla raccolta delle giocate dagli apparecchi che comporta sul gioco di 100,00 Euro, l&#8217;erogazione del 75% per vincite, con un netto residuo di Euro 25,00, sul quale viene effettuato il prelievo unico erariale del 13,5% sull&#8217;intera  giocata (poi  ridotto  al 12%), residuando quindi la somma di Euro 11,50, sul  quale  vengono  ad incidere Euro 1,30, per canone di concessione e canone di rete, residuando quindi, a favore di gestore ed esercente, Euro 10,20, cosicché la somma residua della raccolta, al netto della PREU ammonta complessivamente ad Euro 11,50.</p>
<p>Alla luce di quanto esposto risulta pertanto evidente che l&#8217;intero sistema di raccolta vede il concorso di tre soggetti: il concessionario, il gestore e l&#8217;esercente, che nella circolare dell&#8217;Agenzia delle Entrate 21E del 13 maggio 2005 viene individuato quale terzo raccoglitore.</p>
<p>E&#8217; del tutto evidente che, in assenza di tale soggetto, non potrebbe farsi luogo alla raccolta delle scommesse, tanto più che il collegamento dell&#8217;apparecchio installato all&#8217;interno dell&#8217;esercizio pubblico con la rete telematica, è lo strumento attraverso il quale viene esercitato il controllo sulla gestione dello stesso.</p>
<p>Il contratto che intercorre tra gestore ed esercente, viene perciò a configurarsi come uno degli strumenti attraverso i quali si realizza la raccolta delle giocate e ciò a prescindere  dallo  specifico contenuto dei contratti in essere che  molto  spesso sono  stati  congegnati secondo le procedure precedentemente in vigore ma che, in realtà, disciplinano la messa a disposizione dei giocatori degli strumenti per effettuare le scommesse.</p>
<p>Orbene, l&#8217;art. 1 c. 497 della L. 30. 12. 2004 n. 311 (Legge  finanziaria 2005), ha disposto che &#8220;l&#8217;esenzione di cui  all&#8217;art. 10, 1c.n.6 del Decreto del Presidente della Repubblica 26. 10. 1972 n. 633  si  applica  alla raccolta delle giocate con gli apparecchi de intrattenimento di cui all&#8217;art. 110 c. 6 del T. U.</p>
<p>Delle Leggi di Pubblica Sicurezze di cui al Regio Decreto n. 18 giugno 1931 n. 773 e successive modificazioni, anche relativamente  ai rapporti tra i concessionari della rete per  la  gestione  telematica  ed  i terzi incaricati della raccolta stessa&#8221;.</p>
<p>Ne consegue che l&#8217;operazione di raccolta delle giocate rientra nel campo dell&#8217;esenzione oggettiva dall&#8217;applicazione dell&#8217;IVA ai sensi del  richiamato art. 10, c. 1, n. 6 del D. P. R. 633/1972.</p>
<p>A tal  proposito la circolare dell&#8217;Agenzia delle  Entrate  21/E  del 13. 05. 2005, all&#8217;art. 7, ha espressamente precisato che &#8220;l&#8217;esenzione  IVA  di cui all&#8217;art. 10, primo comma, n. 6 del  D. P. R.   633/1972, si  applica alla raccolta delle giocate con gli apparecchi da intrattenimento di cui all&#8217;art. 110, comma 6 del TULPS. , anche  relativamente ai rapporti tra i concessionari della rete per la gestione telematica ed i terzi  incaricati della raccolta stessa.</p>
<p>Per quanto riguarda l&#8217;individuazione dei terzi incaricati della raccolta,  l&#8217;A. A. M. S.   ritiene  che,  dall&#8217;esame della normativa e della concreta situazione del comparto, è possibile  individuare due figure di soggetti (operatori del concessionario) che effettuano  per i concessionari stessi, la raccolta  delle  giocate:  l&#8217;esercente   ed   il possessore degli apparecchi&#8221;.</p>
<p>Alla luce della autorevole interpretazione dell&#8217;Agenzia  delle  Entrate, sembra dunque certo che la norma di cui al più volte citato art. 1, c. 497 della L. 311/2004, abbia inteso di esentare dall&#8217;IVA i proventi  derivanti dalla attività di raccolta delle giocate che ammontano, secondo  il  riparto sopra illustrato, all&#8217;11,5% delle somme giocate,  tant&#8217;è  che  la  stessa circolare ha successivamente a precisare  che &#8220;in tal modo viene sostanzialmente esentato ai fini  IVA  l&#8217;importo  stabilito nella  misura massima dell&#8217;11,5% delle giocate, che rappresenta la  remunerazione per la prestazione  dell&#8217;attività di gioco, comprensivo del compenso del concessionario e dei corrispettivi dallo stesso concessionario  pagati  ai soggetti incaricati della raccolta&#8221;.</p>
<p>Ne consegue che l&#8217;attività svolta dall&#8217;esercente, risultando collegata da un nesso funzionale a quella del concessionario che agisce attraverso il gestore, non può che rientrare anche dal punto di vista fiscale nella attività di raccolta delle scommesse.</p>
<p>Cosicché del tutto correttamente sia il gestore che l&#8217;esercente provvedono ad iscrivere direttamente le proprie quote di spettanza derivanti dalla raccolta delle giocate tra i propri  ricavi quali risultanti  dalle distinte d  incasso che non costituiscono  documenti  fiscali  in  senso proprio, ma rappresentano documenti riepilogativi che coinvolgono  tutti  i soggetti che intervengono nella raccolta.</p>
<p>Dello stesso avviso si sono pronunciate, a quanto consta, la Commissione Tributaria Provinciale di Nuore Sez. III, con sentenza n. 319/07  in  data 04. 10. 2007 e la  I  Sezione  della  Commissione Tributaria Provinciale di Belluno con sentenza n. 49/08 in data 07. 10. 2008.</p>
<p>P. Q. M. &#8211; Alla luce delle esposte considerazioni il ricorso merita accoglimento.</p>
<p>Giuste  ragioni concernente la non agevole  interpretazione della normativa ed il non  univoco orientamento di dottrina e giurisprudenza, inducono a compensare le spese tra le parti.</p>
<table style="width: 100%; height: 26px;">
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