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	<title>ministero della salute &#8211; Commercialista.it</title>
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	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
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	<title>ministero della salute &#8211; Commercialista.it</title>
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		<title>PRESIDI MEDICO-CHIRURGICI</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/presidi-medico-chirurgici/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Federica Taberlet]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2020 10:58:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[autorizzazioni]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[ministero della salute]]></category>
		<category><![CDATA[Presidi medico-chirurgici]]></category>
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					<description><![CDATA[Cosa sono i Presidi medico chirurgici e come immetterli sul mercato.<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/presidi-medico-chirurgici/">PRESIDI MEDICO-CHIRURGICI</a> was first posted on Marzo 27, 2020 at 11:58 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Per presidi medico-chirurgici si intendono tutti quei prodotti che vantano nella propria etichetta un’attività riconducibile alle definizioni indicate nell’art. 1 del D. P. R. 392 del 6 ottobre 1998 e sono:</p>
<p>    Disinfettanti e sostanze poste in commercio come germicide o battericide;<br />
    insetticidi per uso domestico e civile;<br />
    insettorepellenti;<br />
    topicidi e ratticidi ad uso domestico e civile. </p>
<p>Per presidi medico-chirurgici si intendono tutti quei prodotti che vantano nella propria etichetta un’attività riconducibile alle definizioni indicate nell’art. 1 del D. P. R. 392 del 6 ottobre 1998 e sono:</p>
<p>    Disinfettanti e sostanze poste in commercio come germicide o battericide;<br />
    insetticidi per uso domestico e civile;<br />
    insettorepellenti;<br />
    topicidi e ratticidi ad uso domestico e civile. </p>
<p>I presidi medico-chirurgici, per poter essere immessi in commercio sul mercato italiano, devono essere autorizzati dal Ministero della salute ai sensi del D. P. R. 392 del 6 ottobre 1998 e del Provvedimento 5 febbraio 1999, dopo un’opportuna e accurata valutazione della documentazione presentata dai richiedenti. </p>
<p>Una volta autorizzati, tali prodotti devono riportare in etichetta la dicitura: “Presidio Medico-Chirurgico&#8221; e &#8220;Registrazione del Ministero della salute n. X&#8221;</p>
<p>ll Ministero della Salute svolte le seguenti funzioni di autorizzazioni:</p>
<p>    Rilascia l’autorizzazione all’immissione in commercio di nuovi presidi medico-chirurgici, sentito l’Istituto Superiore di Sanità;<br />
    rilascia l’autorizzazione alla produzione dei presidi medico-chirurgicii;<br />
    rilascia l’autorizzazione alla modifica delle condizioni di autorizzazione di presidi medico-chirurgici già autorizzati, sentito l’Istituto Superiore di Sanità in caso di modifiche di composizione o modifiche di campo o di modalità d’impiego;<br />
    revoca l’autorizzazione all’immissione in commercio</p>
<p>Inoltre, esercita la vigilanza sulla produzione dei presidi medico-chirurgici e sull’immissione in commercio, autorizza la pubblicità dei presidi medico-chirurgici, rilascia certificati di libera vendita per consentire l’esportazione di presidi medico-chirurgici al di fuori dell’Unione europea. </p>
<p>Possono essere autorizzati soltanto presidi medico-chirurgici contenenti sostanze attive in revisione per il tipo di prodotto specifico ai sensi della direttiva 98/8/CE, articolo 16, e del Regolamento CE n. 1451/2007 e successivi aggiornamenti. </p>
<p>L’autorizzazione all’immissione in commercio di un presidio medico-chirurgico è revocata se vengono a mancare i requisiti o le condizioni in base alle quali è stata concessa ovvero il presidio si è dimostrato, nell&#8217;uso, inefficace o nocivo. </p>
<p>Le imprese che, in Italia, intendono produrre presidi medico-chirurgici devono richiedere l&#8217;autorizzazione alla produzione al Ministero della Salute, fornendo le informazioni e i dati richiesti. </p>
<p>Esportazione verso paesi extra UE: Per richiedere un certificato per esportare al di fuori dell’Unione europea presidi medico-chirurgici deve essere fatta una domanda, nel rispetto delle norme vigenti sul bollo al Ministero della Salute allegando la marca da bollo da 14,62. <br />
La richiesta deve contenere i seguenti dati:</p>
<p>    nome o ragione sociale, sede legale della società titolare e dell’officina di produzione oggetto della richiesta del presidio medico-chirurgico (indirizzo. Telefono, telefax), unitamente alla indicazione del codice fiscale o della Partita IVA;<br />
    denominazione del presidio medico-chirurgico e numero di registrazione;<br />
    composizione quali-quantitativa delle sostanze contenute nel presidio medico-chirurgico;<br />
    Paese verso il quale viene richiesto il certificato di libera vendita;<br />
    copia dell’ultimo decreto di autorizzazione con relativa etichetta. </p>
<p>Deve inoltre essere obbligatoriamente presentata un’autodichiarazione che attesti lo stato del presidio medico-chirurgico nei confronti del processo della revisione comunitaria delle sostanze attive stabilito ai sensi dell’articolo 16 della direttiva 98/8/CE. </p>
<p>La produzione di presidi medico-chirurgici è subordinata ad un’autorizzazione rilasciata dal Ministero della Salute ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392. </p>
<p>Revoca dell&#8217;autorizzazione: L&#8217;autorizzazione alla produzione dei presidi medico chirurgici (rilasciata alle ditte che hanno officine che producono pmc) è revocata quando vengono a mancare i requisiti in base ai quali è stata concessa. </p>
<p>Per informazioni ed assistenza contattaci alla mail <a href="mailto:RISPARMIOLECITO@NETWORKFISCALE. COM">RISPARMIOLECITO@NETWORKFISCALE. COM</a>, saremmo lieti di occuparci della tua pratica. </p>
<p> </p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/presidi-medico-chirurgici/">PRESIDI MEDICO-CHIRURGICI</a> was first posted on Marzo 27, 2020 at 11:58 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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