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	<title>marchio collettivo | Commercialista.it</title>
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	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
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	<title>marchio collettivo | Commercialista.it</title>
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	<item>
		<title>Marchio forte vs. marchio debole: differenze, implicazioni legali e strategie di protezione</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Marchio-forte-vs-marchio-debole-differenze-implicazioni-legali-e-strategie-di-protezione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria Ceccarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Sep 2024 07:23:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MARCHIO CEDUTO DA PERSONA FISICA TASSAZIONE]]></category>
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					<description><![CDATA[La distinzione tra un marchio forte e un marchio debole è cruciale e si basa principalmente sulla capacità di un marchio di essere distintivo e di essere associato in maniera esclusiva ai prodotti o servizi che rappresenta.<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Marchio-forte-vs-marchio-debole-differenze-implicazioni-legali-e-strategie-di-protezione/">Marchio forte vs. marchio debole: differenze, implicazioni legali e strategie di protezione</a> was first posted on Settembre 4, 2024 at 9:23 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Nel diritto della proprietà intellettuale, la distinzione tra un marchio forte e un marchio debole è cruciale e si basa principalmente sulla capacità di un marchio di essere distintivo e di essere associato in maniera esclusiva ai prodotti o servizi che rappresenta.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">L&#8217;importanza di comprendere la distinzione tra marchio forte e debole</h2>
<p style="text-align: justify;">È fondamentale avere chiara la differenza tra un marchio forte e un marchio debole, poiché l<strong>a natura stessa del marchio incide direttamente sulle sue caratteristiche identificative.</strong> Queste caratteristiche influenzano anche il livello di protezione legale di cui il marchio gode nell&#8217;ambito della proprietà intellettuale. Comprendere queste differenze è essenziale per determinare il grado di tutela di un marchio e per affrontare eventuali controversie legali che possono sorgere.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Definizione e caratteristiche di un marchio forte</h2>
<p style="text-align: justify;">Un marchio è considerato forte <strong>quando il suo significato non coincide con la descrizione o la denominazione del prodotto o servizio che rappresenta.</strong> In altre parole, un marchio forte è <strong>privo di qualsiasi riferimento diretto al prodotto o servizio cui è associato e spesso incorpora elementi di fantasia o creatività, utilizzando nomi o parole che non hanno alcun legame concettuale con ciò che contraddistinguono.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">La forza di un marchio risiede nella sua <strong>unicità e distintività</strong>, caratteristiche che lo rendono immediatamente riconoscibile e difficile da confondere con altri marchi.</p>
<p style="text-align: justify;">Esempi tipici di marchi forti includono nomi inventati, termini fantasiosi o combinazioni insolite di parole. Grazie alla loro originalità, questi marchi godono di una protezione legale più estesa, poiché nella mente dei consumatori sono inequivocabilmente associati a un singolo prodotto o azienda. Di conseguenza, in caso di dispute legali, è generalmente più semplice difendere un marchio forte, poiché la sua distintività rende più evidente qualsiasi tentativo di utilizzo improprio o di imitazione da parte di terzi.</p>
<p style="text-align: justify;">Un esempio emblematico di marchio forte è &#8220;Apple&#8221;, dove il nome di un frutto viene impiegato per rappresentare un&#8217;azienda nel settore dell&#8217;elettronica, senza alcuna relazione con l&#8217;alimentare.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Definizione e caratteristiche di un marchio debole</h2>
<p style="text-align: justify;">Diversamente, un marchio è considerato debole <strong>quando descrive la natura o la qualità del prodotto o servizio cui si riferisce, o quando ha una forte attinenza con esso.</strong> Un marchio debole potrebbe trasmettere in modo evidente la natura del prodotto o servizio, limitando così la sua capacità di distinguersi in modo univoco nel mercato.</p>
<p style="text-align: justify;">La protezione legale accordata a un marchio debole è spesso limitata. In caso di contraffazione, la tutela è generalmente circoscritta alla parte del marchio che si differenzia dalla denominazione generica del prodotto, mentre la parte non distintiva può essere utilizzata anche da altri senza che ciò costituisca necessariamente un illecito.</p>
<p style="text-align: justify;">Un marchio debole si caratterizza quindi per l&#8217;utilizzo di<strong> parole comuni, descrittive o generiche, strettamente legate al prodotto o servizio rappresentato, il che lo rende più vulnerabile a imitazioni o confusione nel mercato.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Conclusione</h2>
<p style="text-align: justify;">La scelta tra un marchio forte e uno debole non è solo una questione di creatività, ma ha profonde implicazioni legali. Un marchio forte offre una protezione più robusta e una maggiore riconoscibilità, mentre un marchio debole, pur essendo più descrittivo, potrebbe non garantire la stessa efficacia nel difendersi dalle violazioni e nel distinguersi nel mercato. Pertanto, è essenziale valutare attentamente la natura del marchio fin dall&#8217;inizio, per assicurarsi una tutela adeguata e un vantaggio competitivo duraturo.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Marchio-forte-vs-marchio-debole-differenze-implicazioni-legali-e-strategie-di-protezione/">Marchio forte vs. marchio debole: differenze, implicazioni legali e strategie di protezione</a> was first posted on Settembre 4, 2024 at 9:23 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Licenza esclusiva e non esclusiva di marchio da privato: quando non scatta la tassazione?</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/quando-le-royalties-incassate-da-persona-fisica-a-titolo-di-concessione-in-licenza-del-marchio-a-societ224-di-capitali-sono-detassate-la-particolarit224-del-marchio-collettivo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Feb 2018 05:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[Focus]]></category>
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					<description><![CDATA[Guida fiscale-tributaria alla tassazione dei compensi derivanti dalla cessione e concessione in licenza di un marchio d'impresa o collettivo da persona fisica a società<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/quando-le-royalties-incassate-da-persona-fisica-a-titolo-di-concessione-in-licenza-del-marchio-a-societ224-di-capitali-sono-detassate-la-particolarit224-del-marchio-collettivo/">Licenza esclusiva e non esclusiva di marchio da privato: quando non scatta la tassazione?</a> was first posted on Febbraio 4, 2018 at 6:30 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Se si opta per l&#8217;interpretazione in linea con la relazione ministeriale all&#8217;articolo 49 TUIR (ora articolo 53 TUIR), si può sostenere che nel licensing i compensi incassati a titolo di royalties da una persona fisica non agente come imprenditore che concede in licenza un brand registrato ad una società di capitali, costituirebbero un “non reddito”, dunque sarebbero fiscalmente non imponibili. Ma quando esattamente questo accade in relazione al marchio d&#8217;impresa? E nel caso di marchio collettivo le royalties vanno dichiarate in Unico? Se si, come?</p>
<h2>Concessione in licenza non esclusiva di marchio d&#8217;impresa</h2>
<p>Se si opta per l&#8217;interpretazione in linea con la relazione ministeriale all&#8217;art 49 TUIR (ora articolo 53 TUIR) si può sostenere che nel licensing i compensi incassati a titolo di royalties da una persona fisica non agente come imprenditore che concede in licenza un brand registrato ad una società di capitali costituirebbero un “non reddito”.</p>
<p>Secondo la nostra ricostruzione favorevole alla detassazione, a supporto della citata relazione, la risoluzione n°33/E dell&#8217;agenzia delle Entrate che configura tali corrispettivi come redditi diversi, contempla un caso diverso dall&#8217;ipotesi in esame, cioè una concessione in licenza non esclusiva, invece, nel caso di specie si tratterebbe di concessione esclusiva perché la persona fisica non utilizzerebbe il marchio dopo averlo concesso in uso e lo attribuirebbe unicamente alla società in questione.</p>
<p>Inoltre dalla relazione governativa al TUIR si ricava quale indice sintomatico della attività d&#8217;impresa, la concessione non esclusiva, requisito che appunto non sussiste nel nostro caso.</p>
<p>Tale ragionamento fila riguardo all&#8217;ipotesi in cui oggetto di licenza appunto esclusiva, sia un marchio d&#8217;impresa.</p>
<p>Quindi: in caso di licenza esclusiva, (quando cioè l&#8217;uso del marchio per prodotti o servizi è totalmente in capo al licenziatario per cui il titolare del marchio si impegna a non farne più uso in prima persona per tutto il periodo di durata della licenza né a concederlo ad altri) del marchio d&#8217;impresa, i compensi ricevuti sarebbero fiscalmente non imponibili, considerando anche che la relazione governativa all&#8217;articolo 53 ricollega la licenza non esclusiva (e non quella esclusiva) all&#8217;esercizio di attività d&#8217;impresa.</p>
<p>Dunque il soggetto persona fisica in questione non dovrebbe pagare imposte nel caso di concessione in licenza esclusiva del marchio d&#8217;impresa alla società di capitali.</p>
<h2>Cosa accade invece nell&#8217;ipotesi di concessione in uso di un marchio collettivo?</h2>
<p>Per quanto riguarda il marchio collettivo, occorre evidenziare che per sua natura, tale tipologia di marchio a differenza di quello classico aziendale, si presta ad essere utilizzato simultaneamente da una pluralità di imprenditori autonomi tra loro che, accomunati dai medesimi “product process” o dalla stessa collocazione territoriale, producono beni aventi le stesse caratteristiche. Dunque la sua concessione in uso si inserisce in generale nel quadro di una licenza “non esclusiva” perché nella prassi commerciale più soggetti sono licenziatari dello stesso marchio in relazione agli stessi prodotti e il titolare, si riserva la funzione effettiva di controllo e garanzia al rispetto del regolamento d&#8217;uso da parte dei soggetti utilizzatori. Sebbene il titolare possa essere un soggetto non imprenditore, in genere si tratta comunque di enti quindi consorzi e associazioni preposti alla funzione di garanzia e all&#8217;organizzazione unitaria e di coordinamento. Quindi si è in genere fuori dall&#8217;ipotesi di persona fisica agente al di fuori di attività d&#8217;impresa e risulta pertanto difficile configurare una detassazione delle royalty incassate per le stesse caratteristiche del marchio collettivo (lo stesso articolo 2570 codice civile parla di concessione dell&#8217;uso a “produttori e commercianti”), mentre sarebbero certamente qualificabili come un “non” reddito imponibile” le plusvalenze realizzate a seguito di cessione del marchio collettivo.</p>
<p>Dunque, la persona fisica che concede il licenza un marchio collettivo alla società di capitali non potrebbe, a rigor di logica, sottrarre alla tassazione le royalties cosi incassate, dovendole quindi dichiarare in Unico come redditi diversi ex lettera l, comma 1, dell&#8217;articolo 67 del TUIR nel quadro RL di Unico persone fisiche, sezione II-A.</p>
<h2>Sintesi del nostro orientamento giuridico-tributario</h2>
<p>Le plusvalenze da cessione del marchio d&#8217;impresa e collettivo e le royalties da concessione in licenza esclusiva, ad eccezione di quelle da concessione in licenza del marchio collettivo, percepite dalla persona fisica agente al di fuori di attività di impresa e corrisposte dalla società di capitali (rispettivamente cessionaria e licenziataria), dovrebbero essere fiscalmente non imponibili.</p>
<p>Per pianificare la registrazione e la futura concessione in licenza di un marchio, sia esso di impresa o collettivo e godere del regime di detassazione fiscale,  contattateci subito al NUMERO VERDE 800. 19. 27. 52!</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/quando-le-royalties-incassate-da-persona-fisica-a-titolo-di-concessione-in-licenza-del-marchio-a-societ224-di-capitali-sono-detassate-la-particolarit224-del-marchio-collettivo/">Licenza esclusiva e non esclusiva di marchio da privato: quando non scatta la tassazione?</a> was first posted on Febbraio 4, 2018 at 6:30 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Marchio: Cessione da parte di persona fisica esente da imposte tax free</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/marchio-cessione-da-parte-di-persona-fisica-esente-da-imposte-tax-free/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Jan 2018 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
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					<description><![CDATA[Guida fiscale ai redditi da uso del marchio di impresa e/o collettivo<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/marchio-cessione-da-parte-di-persona-fisica-esente-da-imposte-tax-free/">Marchio: Cessione da parte di persona fisica esente da imposte tax free</a> was first posted on Febbraio 1, 2018 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Contattaci per pianificare la registrazione e/o la futura cessione della proprietà di un marchio, sia esso di impresa e quello collettivo,  affinché sia possibile godere del regime di detassazione fiscale.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Marchio: Cessione da parte di persona fisica esente da imposte</h2>
<p>&nbsp;</p>
<p>La cessione della proprietà di un marchio, di impresa e quello collettivo,  assume rilevanza soltanto se effettuata nell’esercizio d’impresa e non anche da parte di una persona fisica che agisca al di fuori tale contesto, è infatti <strong>tax free</strong> purché non si commettano errori nella fase di registrazione o di cessione.</p>
<p>L’esclusione trova conferma nella relazione governativa all’articolo 49 del D. P. R. 917/86, in cui si motiva che “[&#8230;] i redditi derivanti dall’utilizzazione economica dei marchi di fabbrica e di commercio, si è ritenuto di non comprenderli più tra i redditi di lavoro, né tra i “redditi diversi”, nel rilievo che l’utilizzazione dei marchi d’impresa (mediante cessione o concessione in uso) avviene o in sede di trasferimento dell’azienda o di un ramo di essa o mediante la concessione di licenze non esclusive, e quindi nell’esercizio d’impresa”.</p>
<p>Pertanto, il nostro legislatore qualifica la cessione del marchio come quella di un elemento patrimoniale priva di effetti reddituali in capo ai soggetti non imprenditori, come se non vi fosse intento speculativo,  fatta esclusione per coloro che non sono residenti (lettera c, comma 2, articolo 23, Tuir).</p>
<p>In sintesi,  la cessione della proprietà del marchio di fabbrica o di commercio assume rilevanza reddituale soltanto se effettuata nell’esercizio d’impresa e non anche da parte di una persona fisica che agisca al di fuori tale contesto. Per similitudine si applica la stessa impostazione agli eredi del de cuius.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/marchio-cessione-da-parte-di-persona-fisica-esente-da-imposte-tax-free/">Marchio: Cessione da parte di persona fisica esente da imposte tax free</a> was first posted on Febbraio 1, 2018 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Guida all&#8217;uso del Marchio collettivo nel mondo enogastronomico</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/guida-uso-marchio-collettivo-mondo-enogastronomico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Nov 2017 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Affittacamere]]></category>
		<category><![CDATA[Alberghi e Ristoranti]]></category>
		<category><![CDATA[Alberghi, Hotel, Affittacamere e B&B]]></category>
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		<category><![CDATA[Diritto Civile]]></category>
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		<category><![CDATA[TURISMO E RISTORAZIONE]]></category>
		<category><![CDATA[art 11 cpi]]></category>
		<category><![CDATA[art 2570 cc]]></category>
		<category><![CDATA[degustazione vini eventi]]></category>
		<category><![CDATA[enoturismo italia]]></category>
		<category><![CDATA[enoturista moderno]]></category>
		<category><![CDATA[made in Italy enogastronomico]]></category>
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					<description><![CDATA[Vademecum per professionisti ed aziende<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/guida-uso-marchio-collettivo-mondo-enogastronomico/">Guida all&#8217;uso del Marchio collettivo nel mondo enogastronomico</a> was first posted on Novembre 28, 2017 at 1:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il turista enogastronomico ricerca non solo la degustazione e la  conoscenza  del prodotto locale ed i suoi abbinamenti con il vino  ma anche le  informazioni sul  territorio di produzione, nel quale cerca un’esperienza di vita a contatto con identità e risorse ed è quindi un utente attivo nella partecipazione a fiere, sagre ed eventi culinari del posto. Tutte queste esigenze trovano la perfetta sintesi e soddisfazione nel marchio collettivo, che nello scenario del Made in Italy sposa divinamente il cosiddetto “enoturismo”, attirando  nel nostro Paese capitali esteri elevatissimi.  Vediamo perché questo Brand apre le porte a nuove opportunità di business e con incrementi in alcuni casi anche sensibili di fatturato.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Il connubio tra enogastronomia e turismo per la  rivalutazione del territorio: il Business dell’enoturismo</h2>
<p>Come noto, il fenomeno enogastronomico ha un inevitabile risvolto culturale che rappresenta l’altra faccia della stessa medaglia : il turista enogastronomico ricerca non solo la degustazione e la  conoscenza  del prodotto locale ed i suoi abbinamenti con il vino  ma anche informazioni sul  territorio di produzione, nel quale cerca un’esperienza di vita a contatto con identità e risorse ed è quindi un utente attivo nella partecipazione a fiere, sagre ed eventi culinari del posto.</p>
<p>Tutte queste esigenze sono perfettamente sintetizzate e soddisfatte dalla formula del marchio collettivo ex art 2570 cc e 11 CPI, che garantisce origine , qualità, provenienza e processi produttivi dei prodotti enologici abbinati ai cibi che lo indossano e  sposa divinamente la cultura della buona cucina nel ricercato abbinamento dei vini che ne esaltano sapore e pregio.</p>
<p>E’ per questi motivi che il marchio collettivo, oltre a creare un potentissimo business derivante dalla moltiplicazione esponenziale dei guadagni  e all’affermazione di una reputazione comune di successo delle imprese nell’esaltazione di un’immagine manageriale di spicco e differenziata, rappresenta anche  la formula perfetta per quel  fenomeno noto come “enoturismo”.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Marchio collettivo ed enoturismo</h2>
<p>L’enoturismo, o turismo enologico, ha la sua radice etimologica nella  parola greca “oinos” (vino) e indica quella tipologia di turismo incentrata  sulla  cultura del vino che oscilla dalla valorizzazione delle risorse vitivinicole del luogo all’abbinamento di enologia, gastronomia e turismo.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Cosa cerca l’enoturista moderno nel nostro  Paese?</h2>
<p>La soddisfazione di questa particolare tipologia di turista che si sta diffondendo a macchia d’olio in tutta Europa,   non è dunque solo determinata dalla qualità del prodotto : il suo interesse e la sua curiosità toccano anche gli elementi ad esso strettamente connessi quali la ricettività, le spiegazioni tecniche e gli assaggi e degustazioni  così come la  presenza di servizi complementari quali, ad esempio, il catering, lo sport, il relax e le soste attrezzate che fanno fare un “tuffo” nella dimensione paesaggistica del luogo.</p>
<p>L’Enoturista è quindi profondamente attratto e incuriosito  dalle visite alle cantine e ai vigneti dalle degustazioni guidate e il suo occhio non può non fermarsi davanti alla lettura del nome di un marchio collettivo che racchiude nel profumo , gusto, qualità origine e processi produttivi del vino che lo stesso certifica,  tutti i suoi sogni da straniero in una terra nuova, terra che potrà così  trasmettergli tutta la propria  familiarità e coccolarlo tra mille prelibatezze garantite da un Brand di eccellenza per il Made in Italy.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Quindi, per tutte le aziende e gli operatori del settore: &#8220;a buon intenditor, poche parole&#8221;!</p>
<p>Per registrare o acquistare in licenza il vostro marchio collettivo, per la redazione dei disciplinari e per l’attuazione della vostra progettualità d’impresa,</p>
<p>&nbsp;</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/guida-uso-marchio-collettivo-mondo-enogastronomico/">Guida all&#8217;uso del Marchio collettivo nel mondo enogastronomico</a> was first posted on Novembre 28, 2017 at 1:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>Degustazione vini e bottiglie omaggio: quando si paga l’IVA?</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/degustazioni-vini-e-bottiglie-omaggio-quando-si-paga-liva/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jun 2017 08:51:07 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Guida fiscale vini 2017<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/degustazioni-vini-e-bottiglie-omaggio-quando-si-paga-liva/">Degustazione vini e bottiglie omaggio: quando si paga l’IVA?</a> was first posted on Giugno 30, 2017 at 10:51 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Un imprenditore vitivinicolo per promuovere e pubblicizzare i propri vini in occasione di una fiera, organizza un evento marketing indoor di degustazioni gratuite in cantina e distribuzione di bottiglie in omaggio. In quali casi si applicherà l’IVA e con quale aliquota? </p>
<p>Quesito</p>
<p>Un imprenditore vitivinicolo per promuovere e pubblicizzare i propri vini in occasione di una fiera, organizza un evento marketing indoor di degustazioni gratuite in cantina e distribuzione di bottiglie in omaggio. In quali casi si applicherà l’IVA e con quale aliquota? </p>
<p>Risposta</p>
<p>DEGUSTAZIONI </p>
<p>Per degustazione si intende quel procedimento tecnico finalizzato a determinare in maniera per quanto possibile oggettiva le caratteristiche organolettiche di un vino, a valutarne la qualità ovvero a stabilirne gli eventuali difetti e si articola in tre distinte fasi di analisi sensoriale: analisi visiva, olfattiva e gustativa. </p>
<p>Quando le degustazioni vengono offerte gratuitamente esse sono semplici assaggi quindi non vanno considerati commerciabili (come invece ad esempio accade in relazione alla vendita di una confezione di vino): esse non costituiscono fiscalmente cessione di beni, ma la loro natura è di prestazione di servizi, quindi vanno inquadrati nell’ambito della somministrazione di alimenti e bevande, ex articolo 3 del D. P. R. 633/1972. Ciò significa che saranno soggette ad IVA qualora il valore unitario non sia inferiore a € 25,81. Troverà applicazione l’aliquota agevolata al 10% che opera in caso di somministrazione di alimenti e bevande, ovvero vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui i clienti consumano i prodotti nei locali dell’esercizio o in una superficie aperta al pubblico appositamente attrezzata (n. 121, della tabella A, parte III, allegata al D. P. R. N. 633/1972 e Ris. N. 380292/E del 25 febbraio 1980). </p>
<p>BOTTIGLIE IN REGALO</p>
<p>A differenza delle degustazioni, la consegna gratuita delle bottiglie di vino potrebbe rientrare in un’operazione commerciale, essendo la bottiglia una delle forme di confezionamento normalmente utilizzate. </p>
<p>In principio ricavabile dal comma 3, lettera d), dell’articolo 2, del Dpr. N°633/72 prevede l’imponibilità di tutte le cessioni gratuite (autoconsumi), la cui produzione o commercio rientra nell’attività tipica dell’impresa, che sconteranno l’IVA, tranne che le “cessioni di campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati”. Sostanzialmente la differenza tra gli omaggi e le campionature gratuite è che i primi mirano alla promozione dell’immagine generale dell’azienda e i secondi alla conoscenza del prodotto al fine di implementarne le vendite. </p>
<p>Ne consegue che la cessione gratuita di bottiglie rappresenta in sé un’operazione assoggettata ad IVA salvo che le bottiglie non diventino un campione gratuito regolarmente contrassegnato e di valore esiguo. </p>
<p>Attenzione: quanto al modico valore la Risoluzione del 30/07/1991 n. 430288 del Ministero delle Finanze (Tasse e Imposte Indirette sugli Affari)  indica che “nella pratica applicazione, deve farsi riferimento agli usi commerciali (irrilevante quindi anche il riferimento al limite quantitativo di € 50 previsto dall’articolo 2 comma 2 n°4) DPR n°633/1972 previsto per la detraibilità dell’IVA sugli acquisti, ma riferito a beni estranei all’attività produttiva e commerciale dell’impresa) restando in ogni caso esclusi dall’agevolazione i beni di valore significativo”. Anche la quantità di prodotti indicati è significativa: in caso di vino una campionatura gratuita non possono che essere due, tre bottiglie per tipo, non di più. </p>
<p>Soluzione</p>
<p>A) L’imprenditore non pagherà l’IVA se per le degustazioni il valore normale di ogni assaggio risulti inferiore a € 25,81 e le bottiglie regalate abbiano i requisiti di campione gratuito;</p>
<p>B) l’IVA sarà invece dovuta: al 10% se l’assaggio supera l’importo sopra indicato e al 22% per le bottiglie di vino che non sono di modico valore e non appositamente contrassegnate. </p>
<p> </p>
<p>ATTENZIONE: per scoprire subito come fatturare in questi casi, leggete <a href="http://www. Networkfiscale. Com/Backoffice/News/omaggi-aziendali-e-campioni-gratuiti-ai-clienti-come-emettere-fattura-e-detrarre-i-costi-1">la nostra guida dedicata alla fatturazione di regali aziendali e campioni gratuiti ai clienti</a>! </p>
<p> </p>
<p></p>
<p>SCOPRITE LE ALTRE NOVITA’ E INFO STRATEGICHE PER IL VOSTRO BUSINESS NEL SETTORE ENOGASTRONOMICO</p>
<p>    <a href="http://www. Networkfiscale. Com/Dettaglio-Articolo/vini-bio-qual-232-il-brand-ideale-scoprite-leccellenza-del-marchio-collettivo-il-nuovo-trend-nella-ristorazione">Vini BIO: qual è il brand ideale? Scoprite il marchio collettivo, il nuovo Trend nella ristorazione</a>;<br />
    <a href="http://www. Networkfiscale. Com/Dettaglio-Articolo/guida-alluso-del-marchio-collettivo-nel-mondo-enogastronomico">Guida all&#8217;uso del marchio collettivo nel mondo enogastronomico</a>. </p>
<p> </p>
<p>Se desiderate:</p>
<p>    registrare un marchio d’impresa o collettivo;</p>
<p>    avviare con successo la vostra attività;<br />
    scegliere il regime fiscale più conveniente;<br />
    richiedere assistenza tributaria specializzata e customizzata in intangible assets;<br />
    attivare la nostra contabilità in Cloud presente in tutta Italia;</p>
<p>ottenendo un preventivo su misura, <a href="http://www. Preventivocommercialista. Com/">cliccate qui</a>! Vi ricontatteremo entro 8 ore lavorative!  </p>
<p>oppure</p>
<p>chiedeteci subito un parere <a href="http://www. Networkfiscale. Com/Il-Network/i-nostri-Pareri">cliccando qui</a>!  </p>
<p>PER URGENZE</p>
<p>chiamateci subito al NUMERO VERDE 800. 19. 27. 52! </p>
<p>I nostri esperti vi aspettano per assistervi in tutta serenità e con la massima professionalità e cortesia! </p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/degustazioni-vini-e-bottiglie-omaggio-quando-si-paga-liva/">Degustazione vini e bottiglie omaggio: quando si paga l’IVA?</a> was first posted on Giugno 30, 2017 at 10:51 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>Vini BIO: qual è il brand ideale? Scoprite l’eccellenza del marchio collettivo, il nuovo trend nella ristorazione</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/vini-bio-qual-232-il-brand-ideale-scoprite-leccellenza-del-marchio-collettivo-il-nuovo-trend-nella-ristorazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jun 2017 08:45:41 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Guida fiscale/commerciale marchio collettivo per vini biologici<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/vini-bio-qual-232-il-brand-ideale-scoprite-leccellenza-del-marchio-collettivo-il-nuovo-trend-nella-ristorazione/">Vini BIO: qual è il brand ideale? Scoprite l’eccellenza del marchio collettivo, il nuovo trend nella ristorazione</a> was first posted on Giugno 27, 2017 at 10:45 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Qual è il brand che assicurerebbe a ristoratori e commercianti di moltiplicare esponenzialmente la vendita di vini bio? Leggete attentamente queste preziose news per incrementare subito il volume dei vostri affari e sbaragliare la concorrenza con una carta dei vini vincente!</p>
<p>Da recenti statistiche risulta che le coltivazioni BIO stanno registrando una velocizzazione anche nel mondo vitivinicolo, al punto che sul mercato l’Italia ha finora venduto più del 65% della sua produzione BIO all’estero e che dal 2005, le vendite di vino prodotto con uve bio è cresciuto del 90%.</p>
<p>Ma il biologico sta diventando anche uno status-symbol etico imprenditoriale. Perchè?</p>
<p>All’interessante volume di affari, si associa il mutato atteggiamento dei consumatori verso questo tipo di prodotto: nonostante la congiuntura economica attuale, il biologico non rappresenta più una moda elitaria ma una realtà quasi strutturale in continua ed incessante crescita tra le famiglie che sono disposte a pagare un prezzo un po&#8217; più alto in cambio di un prodotto ottimo, sicuro, certificato e tracciabile nella consapevolezza di contribuire ad un’economia più sostenibile e rispettosa dell’ambiente.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Vinitaly 2017: il successo del biologico</h2>
<p>I vini BIO hanno riscosso un enorme successo anche in occasione del Vinitaly 2017, attraverso il &#8220;Vinitalybio&#8221;, il salone dedicato al vino biologico certificato prodotto in Italia e all’estero, organizzato in collaborazione con FEDERBIO &#8211; Federazione Italiana Agricoltura Biologica e Biodinamica, che ha rappresentato un ottimo palcoscenico, mediante  stand, sessioni di degustazioni guidate ed allestimento di enoteche BIO,  per dare visibilità al prestigio del biologico ed anche alle aziende del settore che hanno così avuto l’opportunità di distinguersi in modo unico.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Cos’è un vino BIO e perché sceglierlo?</h2>
<p>Il vino biologico è disciplinato da un Regolamento Europeo (regolamento esecutivo UE 203/2012) che ha definito lo standard per le modalità di vinificazione: un vino sarà biologico se prodotto da uve biologiche coltivate senza l&#8217;utilizzo di sostanze chimiche come concimi, diserbati e pesticidi e senza utilizzo di organismi geneticamente modificati e se la vinificazione avviene solo con procedimenti autorizzati dal regolamento europeo. Le principali restrizioni per il produttore di vini biologici riguardano l&#8217;utilizzo di coadiuvanti alla fase di vinificazione, circa la metà delle produzioni normali, e il limite massimo di solforosa totale, posto a 100mg/l per i vini rossi e 150 mg/l per i vini bianchi. Verificate queste condizioni il produttore riceve una certificazione di conformità.</p>
<p>La differenza sostanziale per il consumatore finale tra vino tradizionale e biologico, sulla base della quale sta cambiando il trend delle produzioni, è che i vini biologici hanno indubbiamente un valore aggiunto: non contengono sostanze chimiche ma sono ricchi di diverse sostanze utili per l’organismo umano come ad esempio il resveratrolo che numerose ricerche scientifiche hanno dimostrato essere un protettivo per il sistema cardiocircolatori e inoltre rispettano e salvaguardano l’ambiente.</p>
<p>Ecco perché sempre più imprenditori del settore si stanno lanciando nella commercializzazione di vini bio, sinonimo di qualità, genuinità, eco-compatibilità e tutela per la salute del consumatore e dell’agricoltore.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>La normativa</h2>
<p>La normativa specifica di riferimento per la vinificazione BIO è contenuta nel nuovo Regolamento Europeo del 2012 approvata dal Comitato per la regolamentazione sull’Agricoltura Biologica dell’Unione Europea (SCOF – Standing Committee on Organic Farming) che oltre a regolare tutte le tecniche di vinificazione biologica, consente finalmente di confezionare i vini dichiarando in etichetta “vino biologico” e non più “vino da uve biologiche” e la possibilità di utilizzare il logo europeo che identifica il prodotto biologico in tutto il mondo.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Il trend nella ristorazione: stilare una carta dei vini vincente</h2>
<p>Non tutti sanno che per creare una carta dei vini vincente, moltissimi ristoratori propongono tra le novità accattivanti vini bio (inserendo anche referenze extra regionali), fermo restando che ciò contribuisce anche a migliorare, secondo recenti statistiche, l’immagine del locale.</p>
<p>Per un ristorante sarà infatti importantissimo, selezionare al meglio i Vini della propria area in abbinamento alle pietanze locali ricercando, originalità esclusività, senza mai dimenticare la qualità che raggiunge elevati livelli proprio nelle mescite dei vini biologici, biodinamici o naturali in Carta (che si consiglia di esporre all’estendo un’apposita area dedicata all’enoteca), ideali anche per vegetariani, celiaci e soggetti allergici.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Come fare per incrementare le vostre vendite</h2>
<p>Dati certi evidenziano che chi non acquista vini bio (circa il 24%) lo fa perché mancherebbero sufficienti informazioni sul prodotto. La soluzione per eccellenza? Il marchio collettivo! E questo il mercato lo sta comprendendo molto bene dato che recentemente è in primo piano la tendenza in ambito europeo di valorizzare le produzioni biologiche, attraverso l’impiego di marchi collettivi segnando una nuova frontiera nell’evoluzione della concorrenza all’interno dello scenario Bio: la ragione è molto semplice, trattasi di un brand che fornisce “nuova identità” al prodotto, garantisce un elevato livello qualitativo ed inspessisce la tutela del consumatore. Ciò consentirebbe di arrestare il processo di standardizzazione nel quale sono oggi coinvolti i prodotti biologici nazionali e sviluppare la fidelizzazione nell’acquisto.</p>
<p>Chi dunque ha finora diffidato di un vino biologico, con brand di questo tipo avrebbe chiara l’identificazione del prodotto con un “pacchetto” completo di informazioni, attraverso la rintracciabilità delle materie prime e delle aree geografiche di provenienza, aumentando la predisposizione alla degustazione ed all’acquisto.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ALTRE INFO UTILI NEL MONDO DELLA RISTORAZIONE.</p>
<p>Volete scoprire come risparmiare fiscalmente sull’acquisto di tartufi e fatturare correttamente?  Leggete ora <a href="http://www.networkfiscale.com/Dettaglio-Articolo/il-ristoratore-che-acquista-tartufi-da-raccoglitori-occasionali-dal-2017-deve-ancora-pagare-liva-senza-detrazione">la nostra guida fiscale tartufi 2017 per ristoratori, commercianti e raccoglitori occasionali</a>;<br />
Volete sapere come evitare e difendervi dai controlli dell’Agenzia delle Entrate? Ecco per voi <a href="http://www. Facsimilericorso. It/Notizie-dal-Network/ristoranti-e-trattorie-come-difendersi-dai-controlli-e-dagli-avvisi-di-accertamento-pianificando-la-propria-serenit-192">la nostra guida fiscale per ristoranti e trattorie</a>!</p>
<p>Se desiderate:</p>
<p>registrare un marchio d’impresa o collettivo e richiedere assistenza tributaria specializzata in intangible assets;<br />
avviare con successo la vostra azienda biologica o il vostro ristorante e attivare la nostra contabilità in cloud,</p>
<p>ottenendo un preventivo su misura, <a href="https://ps37mp82fs6.typeform.com/to/Q4UUtwf7?typeform-source=www.commercialista.it">cliccate qui</a>!</p>
<p>oppure chiamateci subito al <span style="color: #339966;">NUMERO VERDE <a style="color: #339966;" href="tel:800192752">800. 19. 27. 52</a></span>!</p>
<p>riceverete assistenza tributaria specializzata in tutta serenità e con la massima professionalità e cortesia!</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/vini-bio-qual-232-il-brand-ideale-scoprite-leccellenza-del-marchio-collettivo-il-nuovo-trend-nella-ristorazione/">Vini BIO: qual è il brand ideale? Scoprite l’eccellenza del marchio collettivo, il nuovo trend nella ristorazione</a> was first posted on Giugno 27, 2017 at 10:45 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>Marchio collettivo per alimenti BIO: perchè sceglierlo e guida pratica al Business Plan</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jun 2017 08:52:41 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Guida commerciale-fiscale al marchio collettivo per aziende BIO<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/marchio-collettivo-per-alimenti-bio-perch232-sceglierlo-e-guida-pratica-al-business-plan/">Marchio collettivo per alimenti BIO: perchè sceglierlo e guida pratica al Business Plan</a> was first posted on Giugno 26, 2017 at 10:52 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Avete deciso di progettare un marchio collettivo nel settore BIO per allinearvi con successo alle nuove tendenze del mercato e realizzare introiti elevatissimi per altrettanto elevati risparmi fiscali? Vi spieghiamo subito come fare con la nostra guida pratica!   </p>
<p>Perché creare e registrare un marchio collettivo nel settore BIO? </p>
<p>Recentemente è in primo piano la tendenza in ambito europeo di valorizzare le produzioni biologiche, attraverso l’impiego di marchi collettivi, segnando una nuova frontiera nell’evoluzione della concorrenza all’interno dello scenario Bio: la ragione è molto semplice, trattasi di un brand che fornisce “nuova identità” al prodotto, garantisce un elevato livello qualitativo ed inspessisce la tutela del consumatore. </p>
<p>La potenzialità del business legato all’utilizzo di un marchio collettivo “Bio” è evidente se si considera che, stando alle attuali statistiche del trend alimentare in Italia, sono in crescita le famiglie disposte a pagare un prezzo più alto per un prodotto agroalimentare che sia sano, sicuro, certificato e tracciabile, al punto che circa il 45% degli italiani acquista periodicamente prodotti biologici. In particolare il boom è stato raggiunto dall’ acquisto di prodotti di pane, riso e sostituti con un aumento del 73%, gli omogeneizzati del 23% e l&#8217;ortofrutta dell&#8217;11%. </p>
<p>L’agricoltura biologica può infatti contribuire a risolvere o alleviare problematiche di salute legate ad intolleranze o allergie alimentari, migliorando la qualità della vita oltre a incoraggiare modelli eco-compatibili tipici di un’economia più sostenibile riducendo l’impatto dell’inquinamento rispetto al singolo ciclo di produzione. </p>
<p>E quale brand è in grado di racchiudere tutte queste caratteristiche e garanzie anche dal punto di vista della sicurezza dei processi produttivi, più del marchio collettivo? </p>
<p>N. B. Tale marchio conferirebbe “identità” al prodotto, sia attraverso la rintracciabilità delle materie prime, sia attraverso la valorizzazione delle aree geografiche di provenienza,  arrestando così, il processo di standardizzazione nel quale sono oggi coinvolti i prodotti biologici nazionali e sviluppando la fidelizzazione nell’acquisto. </p>
<p>La soluzione perfetta</p>
<p>E’ questo il motivo per il quale molti Paesi dell’UE hanno deciso di differenziare il proprio prodotto biologico tramite l’applicazione di marchi collettivi che, anche in Italia, consentono alle imprese biologiche di: </p>
<p>    accrescere la visibilità sul mercato delle aziende italiane;<br />
    valorizzare il made in Italy;<br />
    essere competitive nei confronti delle altre produzioni estere;<br />
    posizionarsi su specifiche nicchie di consumo. Certificare il valore aggiunto alla qualità del prodotto;<br />
    tutelare maggiormente i consumatori;<br />
    ottenere enormi sgravi fiscali ed incentivi finanziari. </p>
<p>Come realizzare il vostro marchio collettivo</p>
<p>1) A livello di marketing: effettuare un’analisi SWOT (analisi dei punti di forza/debolezza, vincoli/opportunità) per acquisire  informazioni fondamentali per la definizione di linee strategiche ed azioni di intervento mirate alla valorizzazione della produttività,  potenziamento della qualità e commerciale;</p>
<p>2) sotto il profilo giuridico/commerciale, definire:</p>
<p>    un organismo di gestione, ossia il titolare del marchio;<br />
    un regolamento d&#8217;uso e disciplinare di produzione, che specifichino la descrizione delle caratteristiche del prodotto/i e delle particolarità che lo contraddistinguono e le modalità di lavorazione;<br />
    i punti critici del processo in cui attivare forme di autocontrollo e controllo;<br />
    un organismo di controllo esterno;<br />
    delle procedure di omologazione e delle procedure di controllo. </p>
<p>Attenzione: nel caso poi in cui il titolare del marchio sia un ente pubblico (marchi collettivi pubblici), è necessario prevedere la costituzione di una legge istitutiva del marchio; un regolamento d’uso del marchio, riportante le nome che tutelano l’uso del marchio collettivo</p>
<p>Per scoprire come aprire la vostra azienda bio e come risparmiare sul Fisco, leggete subito le nostre guide dedicate a: </p>
<p>a) <a href="http://www. Networkfiscale. Com/Backoffice/News/azienda-agricola-bio-2017-come-avviarla-e-gestirla-guida-pratica-con-le-istruzioni-specifiche-1">come avviare la vostra impresa agricola biologica</a>; </p>
<p>b)  <a href="http://www. Networkfiscale. Com/Backoffice/News/guida-al-regime-fiscale-pi249-conveniente-e-finanziamenti-per-le-aziende-agricole-bio-1">come scegliere il regime fiscale più conveniente</a>. </p>
<p> </p>
<p>SCOPRITE LE ALTRE NOVITA’ E INFO STRATEGICHE PER IL VOSTRO BUSINESS NEL SETTORE AGROALIMENTARE! </p>
<p>    <a href="http://www. Networkfiscale. Com/Dettaglio-Articolo/marchio-collettivo-geografico-mcg-agroalimentare-flessibilit224-redditivit224-e-risparmio-lecito-di-imposta-istruzioni-per-luso">Marchio collettivo geografico (MCG) istruzioni per l&#8217;uso e guida al risparmio lecito d&#8217;imposta</a>;<br />
    <a href="http://www. Commercialista. Es/it-it/Esperto-Associazioni-Culturali-e-Sportive/il-marchio-collettivo-per-il-made-in-italy-enogastronomico-arriva-in-parlamento-corsa-alla-registrazione-e-acquisto-di-licenze-del-brand-dopo-la-conferenza-stampa-del-19-gennaio-2017">Marchio collettivo per il Made in Italy arriva in Parlamento</a>;<br />
    <a href="http://www. Networkfiscale. Com/Dettaglio-Articolo/guida-alluso-del-marchio-collettivo-nel-mondo-enogastronomico">Guida all&#8217;uso del marchio collettivo nel mondo enogastronomico</a>;<br />
    <a href="http://www. Networkfiscale. Com/Backoffice/News/perch233-il-marchio-collettivo-232-vincente-sul-mercato-come-funziona-e-quali-sono-i-suoi-vantaggi-1">Perchè il marchio collettivo è vincente sul mercato</a>. </p>
<p>
</p>
<p>Se desiderate:</p>
<p>    registrare un marchio d’impresa o collettivo;<br />
    avviare con successo la vostra azienda biologica;<br />
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<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/marchio-collettivo-per-alimenti-bio-perch232-sceglierlo-e-guida-pratica-al-business-plan/">Marchio collettivo per alimenti BIO: perchè sceglierlo e guida pratica al Business Plan</a> was first posted on Giugno 26, 2017 at 10:52 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>Il marchio collettivo per il  Made in Italy enogastronomico  arriva in Parlamento: corsa alla registrazione e acquisto di licenze del brand dopo la Conferenza Stampa del 19 gennaio 2017</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/il-marchio-collettivo-per-il-made-in-italy-enogastronomico-arriva-in-parlamento-corsa-alla-registrazione-e-acquisto-di-licenze-del-brand-dopo-la-conferenza-stampa-del-19-gennaio-2017/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Apr 2017 05:37:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Guida commerciale  - giuridico - fiscale al marchio collettivo nel comparto enogastronomico<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/il-marchio-collettivo-per-il-made-in-italy-enogastronomico-arriva-in-parlamento-corsa-alla-registrazione-e-acquisto-di-licenze-del-brand-dopo-la-conferenza-stampa-del-19-gennaio-2017/">Il marchio collettivo per il  Made in Italy enogastronomico  arriva in Parlamento: corsa alla registrazione e acquisto di licenze del brand dopo la Conferenza Stampa del 19 gennaio 2017</a> was first posted on Aprile 4, 2017 at 7:37 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Gli operatori del comparto enogastronomico  sono sempre più consapevoli che, scegliendo  un marchio collettivo,  l’insostituibile valore aggiunto che tale Brand celebra per la bandiera tricolore  sul mercato mondiale attraverso l’ &#8216;aggregazione di un panel qualificato di produttori italiani del settore, è la chiave per un Business stratosferico di successo ed un intelligente rimedio contro  la contraffazione e l&#8217; “Italian sounding”. E’ stato questo il tema centrale della conferenza Stampa svoltasi lo scorso 19 gennaio alla Camera dei Deputati che ha svelato la strategia vincente per valorizzare il Made in Italy nel settore agroalimentare, vitivinicolo ed enogastronomico. Vediamo più da vicino  come e perchè. </p>
<p>Il successo del marchio collettivo nel comparto enogastronomico </p>
<p>Gli operatori del comparto enogastronomico sono sempre più consapevoli che, scegliendo  un marchio collettivo,  lo strategico valore aggiunto che tale brand celebra per la bandiera tricolore  sul mercato mondiale attraverso l’ &#8216;aggregazione di un panel qualificato di produttori italiani del settore, è la chiave per  un Business stratosferico di successo ed un intelligente rimedio contro  la contraffazione e l&#8217; “Italian sounding”. </p>
<p>E stato questo il tema centrale della Conferenza Stampa intitolata  &#8220;I Marchi e il Vino  &#8211; Creazione e tutela dei marchi del settore agroalimentare, in particolare per il vino, alla luce della nuova normativa europea&#8221; svoltasi a Roma il 19 gennaio 2017 presso la Camera dei Deputati, in occasione della quale  è stato affermato che  “per una tutela davvero efficace dei vini italiani, la strategia vincente è quella di unire la tutela di regime “pubblicistico” delle denominazioni, a quella di stampo “privatistico” che passa dalla registrazione dei marchi collettivi. &#8221; <br />
Il ragionamento è semplice: un marchio registrato, e in particolare il marchio collettivo oltre a presentare diversi vantaggi a livello legale, come appunto la tutela in mercati che non riconoscono le denominazioni di origine, è valida anche nei confronti di altri settori merceologici che, in qualche modo, utilizzando un certo nome, possono danneggiare la denominazione del vino.  </p>
<p>Il limite delle denominazioni di Origine rispetto al “collective trademark” è quello per il quale   le denominazioni di origine, del vino in primis, ma anche di tanti prodotti gastronomici, la cui tutela opera entro l’U. E. , spesso, sono prive di una  protezione legale a livello internazionale, perchè non sono riconosciute dalle regole del commercio di molti Paesi in cui l&#8217;Italia esporta. Questo è il motivo per il quale, è stato sottolineato in questo dibattito, è sempre più importante, nel mercato globale, investire in uno strumento come il marchio collettivo. </p>
<p>Cos’è e come funziona il marchio collettivo</p>
<p>E’ un marchio che non ha la funzione di contraddistinguere i prodotti di un singolo imprenditore , ma ha una funzione di garanzia qualitativa e assicura che il prodotto o il servizio abbia determinate caratteristiche in relazione all&#8217;origine, che sia rilevante per la qualità del prodotto, natura, intesa come qualità che un prodotto deve avere in base alle materie prime utilizzate, e qualità, espressa nel regolamento d&#8217;uso e presuppone  un sistema di controllo strutturato e organizzato. </p>
<p>In base al combinato disposto degli arttt 2570 c. C. E 11 CPI , il titolare di un marchio collettivo è un soggetto che non necessariamente svolge attività imprenditoriale lucrativa e che, generalmente coincide con un consorzio o un’associazione. Restando proprietario del brand e conservandone il controllo, tale soggetto lo concede in uso al concessionario &#8211; utilizzatore che si impegni a rispettare gli obblighi circa provenienza, natura o qualità del prodotto, come precisati nel regolamento d&#8217;uso (che deve essere allegato alla domanda di registrazione ai sensi del comma 2 CPI). </p>
<p>E&#8217; dunque evidente la particolarità che contraddistingue il marchio collettivo rispetto ai marchi d&#8217;impresa: il “licensing” ( “l&#8217;acquisizione dall&#8217;esterno di tecnologie”) cioè l&#8217;accordo di concessione in licenza è ad esso strutturale e forma un connubio indissolubile con il “funzionamento” del brand. </p>
<p>Perchè registrare il marchio collettivo nel settore enogastronomico</p>
<p>Essere titolare di un marchio collettivo significa automaticamente ottenere una fonte addizionale di reddito rappresentata dalle royalty corrisposte dal partner licenziatario e quindi anche tutti i vantaggi relativi a:</p>
<p>    monetizzazione efficace del proprio diritto di proprietà intellettuale;</p>
<p>    acquisizione di quote sempre maggiori di mercato attraverso l&#8217; espansione geografica e settoriale del brand;</p>
<p>    bonus fiscali in relazione alla detassazione delle royalties con il Patent Box ex art 1 L. 190/2014  e quindi il dimezzamento delle imposte fiscali applicabili in regime ordinario, investendo in ricerca e innovazione del Brand   ;</p>
<p>Dall&#8217;altro lato, l&#8217;utilizzatore licenziatario godrà dei seguenti benefits:</p>
<p>    sfruttamento economico di un marchio pronto a generare liquidità, usufruendo di un know how già sviluppato;</p>
<p>    implementazione dell&#8217;immagine imprenditoriale collocando la propria offerta nella fascia “alta” di mercato ;</p>
<p>    godere di un trampolino di lancio in caso di piccola e media impresa che singolarmente non riuscirebbe con le proprie risorse ad ottenere una visibilità ottimale sul mercato;</p>
<p>    ottenere la detassazione dei redditi derivanti dall&#8217;utilizzo diretto del brand attivando l&#8217;opzione Patent Box che in tal caso farebbe operare lo sgravio fiscale sul contributo economico. </p>
<p>Attenzione: per la  tutela del marchio collettivo, come sottolineato in Conferenza Stampa,  non servono accordi tra Stati, come avviene per le denominazioni, ma è &#8220;sufficiente&#8221; la registrazione del marchio, che consente una protezione anche in quei Paesi non riconoscono le denominazioni di origine. </p>
<p>Per giungere ad una legislazione omogenea sul punto   l&#8217;Italia che dovrà adeguarsi a quanto previsto dal Regolamento UE 2015/2424. </p>
<p>Se desiderate:</p>
<p>    registrare o acquistare in licenza il vostro marchio collettivo;<br />
    essere assistiti passo passo nella redazione del regolamento d’uso e  disciplinare di produzione; <br />
    attuare con successo la vostra progettualità d’impresa,</p>
<p>contattateci al più  presto al numero verde 800. 19. 27. 52!  </p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/il-marchio-collettivo-per-il-made-in-italy-enogastronomico-arriva-in-parlamento-corsa-alla-registrazione-e-acquisto-di-licenze-del-brand-dopo-la-conferenza-stampa-del-19-gennaio-2017/">Il marchio collettivo per il  Made in Italy enogastronomico  arriva in Parlamento: corsa alla registrazione e acquisto di licenze del brand dopo la Conferenza Stampa del 19 gennaio 2017</a> was first posted on Aprile 4, 2017 at 7:37 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>Il marchio collettivo: un grandissimo  Business nel mondo del turismo. Perchè una struttura ricettiva dovrebbe scegliere il marchio collettivo?</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/il-marchio-collettivo-un-grandissimo-business-nel-mondo-del-turismo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Mar 2017 08:40:55 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Guida al marchio collettivo per aziende turistiche 2017<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/il-marchio-collettivo-un-grandissimo-business-nel-mondo-del-turismo/">Il marchio collettivo: un grandissimo  Business nel mondo del turismo. Perchè una struttura ricettiva dovrebbe scegliere il marchio collettivo?</a> was first posted on Marzo 28, 2017 at 10:40 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Non tutte le aziende turistiche sanno che le strutture ricettive possono contare su un’ “etichetta top” sul mercato: il marchio collettivo. Trattasi in sintesi  di un brand di “qualità ambientale” che garantisce origine, natura e qualità dei propri prodotti o servizi, ponendosi come presupposto fondamentale per creare  un business di affari enorme e  promuovere il sistema turistico provinciale anche a livello internazionale. Vediamo più da vicino quali sono i vantaggi commerciali e fiscali ottenibili da un’azienda turistica che decide di registrare un marchio collettivo.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Marchio collettivi privati e pubblici per le aziende turistiche</h2>
<p>Marchi privati collettivi: attestano la conformità del prodotto o del servizio a determinati requisiti definiti in un disciplinare tecnico (regolamento d’uso) che non è regolato  da una normativa, ma è stabilito tramite un accordo privato tra aziende e/o organismi privati che vogliono valorizzare le caratteristiche specifiche del loro prodotto o del servizio. Una volta approvato, il disciplinare diventa un documento pubblico rispetto al quale qualsiasi azienda potrà chiedere la certificazione, assoggettandosi  al relativo sistema di controllo. Marchi pubblici collettivi: sono marchi collettivi a garanzia pubblica, il cui accesso avviene sulla base di una scelta volontaria. I requisiti richiesti ed i sistemi di controllo e certificazione sono tuttavia  stabiliti da norme cogenti (regolamenti comunitari, leggi nazionali o regionali). Tali certificazioni regolamentate sono rilasciate da organismi di controllo di parte terza.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Perché una struttura ricettiva dovrebbe scegliere un marchio collettivo?</h2>
<p>Registrando o acquistando in licenza  un marchio collettivo, un’azienda turistica potrà :</p>
<p>ottenere una grandissima visibilità sul mercato vedendo crescere in modo esponenziale i propri guadagni;<br />
godere del prestigio di  un’immagine unitaria che l’utente finale riconoscerà  quale indicazione di eccellenza  della qualità dell’offerta del territorio;<br />
ottenere potentissimi sgravi fiscali sui redditi derivanti dall’utilizzo del brand, se si  investe in ricerca e innovazione dello stesso, attraverso i bonus fiscali del Patent Box ex art 1 L. 190/2014, previo esercizio della relativa opzione ;<br />
garantire agli utenti e consumatori   la qualità del servizio e del  prodotto  rispondente a standard e elevati e processi di gestione di altissimo livello;<br />
attestare la sostenibilità dell’offerta turistica e produttiva del territorio garantendo  l’accesso ai servizi e prodotti a minor impatto ambientale.</p>
<h2></h2>
<h2>Marchio collettivo regionale  per gli uffici di informazione turistica</h2>
<p>Il marchio collettivo, in genere in forma di  marchio collettivo pubblico regionale,  può rivelarsi una straordinaria opportunità anche per gli uffici di informazione turistica che si propongano di garantire determinati standard di qualità ed in particolare:</p>
<p>ufficio informazioni turistiche (UIT);<br />
ufficio di informazione ed accoglienza turistica (IAT);<br />
ufficio di informazione ed accoglienza turistica che effettua anche il servizio di prenotazione (IAT-R dove la R sta per reservation).</p>
<p>Per registrare il vostro marchio collettivo o acquistarne uno in licenza, pianificare  con successo la vostra progettualità d’impresa e ottenere gli straordinari bonus fiscali del  Patent Box,</p>
<p>&nbsp;</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/il-marchio-collettivo-un-grandissimo-business-nel-mondo-del-turismo/">Il marchio collettivo: un grandissimo  Business nel mondo del turismo. Perchè una struttura ricettiva dovrebbe scegliere il marchio collettivo?</a> was first posted on Marzo 28, 2017 at 10:40 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il commercialista che esegue la registrazione di un marchio d&#8217;impresa o collettivo, è soggetto all&#8217;obbligo antiriciclaggio di verifica della clientela ?</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/il-commercialista-che-esegue-la-registrazione-di-un-marchio-232-soggetto-allobbligo-antiriciclaggio-di-verifica-della-clientela/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Mar 2017 17:11:25 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Guida 2017 antiriciclaggio per professionisti e aziende<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/il-commercialista-che-esegue-la-registrazione-di-un-marchio-232-soggetto-allobbligo-antiriciclaggio-di-verifica-della-clientela/">Il commercialista che esegue la registrazione di un marchio d&#8217;impresa o collettivo, è soggetto all&#8217;obbligo antiriciclaggio di verifica della clientela ?</a> was first posted on Marzo 2, 2017 at 6:11 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p> Gli adempimenti antiriciclaggio previsti a carico dei commercialisti sotto il profilo della verifica della clientela devono considerarsi circoscritti alle sole attività rientranti stricto sensu nella professione del commercialista (contabilità, operazioni straordinarie, valutazione azienda, contenzioso, eccetera) o anche per altre attività complementari? Nello specifico si chiede se essi vadano applicati anche all&#8217;ipotesi di registrazione di un marchio d&#8217;impresa o collettivo per il cliente. </p>
<p> Quesito</p>
<p> Gli adempimenti antiriciclaggio previsti a carico dei commercialisti sotto il profilo della verifica della clientela devono considerarsi circoscritti alle sole attività rientranti stricto sensu nella professione del commercialista (contabilità, operazioni straordinarie, valutazione azienda, contenzioso, eccetera) o anche per altre attività complementari? . Nello specifico si chiede se essi vadano applicati anche all&#8217;ipotesi di registrazione di un marchio d&#8217;impresa o collettivo per il cliente. </p>
<p> Disciplina applicabile  </p>
<p> In via preliminare occorre  verificare se la prestazione in oggetto sia riconducibile nell’attività di lavoro autonomo svolta professionalmente e con abitualità. La risposta è positiva atteso che, pur non essendo tale prestazione prevista espressamente e ad litteram nell’ambito di servizi “tipici” indicati dall’ordinamento professionale di appartenenza, il professionista, per eseguire materialmente l’attività, deve comunque utilizzare conoscenze tecnico-giuridiche tipiche dell’attività professionale esercitata. </p>
<p> Quindi praticamente,  il corrispettivo economico incassato a fronte della prestazione del servizio di registrazione del marchio (o anche quello ricevuto per l&#8217;espletamento di altre attività eterogenee complementari o affini a quella “tecnica” del commercialista ):</p>
<p> concorre alla determinazione del reddito di lavoro autonomo di cui all’articolo 54 del Tuir</p>
<p> è soggetto ad Iva e a ritenuta d’acconto qualora il committente sia un sostituto di imposta. </p>
<p> NB Tale “assorbimento qualificatorio” ai fini reddituali è essenziale affinché lo stesso professionista possa considerarsi anche in questo caso tenuto ad assolvere gli obblighi previsti dalle disposizioni previste dalla disciplina dell’antiriciclaggio (Dlgs n. 231/2007 e successive modifiche ). </p>
<p> In linea generale, l’obbligo di adeguata verifica della clientela sussiste quando la prestazione professionale ha ad oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di valore pari o superiore a 15. 000 euro, indipendentemente dal fatto che il trasferimento sia effettuato mediante un’unica operazione ovvero tramite operazioni collegate o frazionate. </p>
<p> Attenzione: la verifica del cliente dovrà comunque essere sempre garantita non solo quando l’operazione faccia insorgere nell’intermediario finanziario il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo a prescindere da qualsiasi deroga, esenzione o soglia, ma anche nel caso in cui insorgano dei dubbi in ordine alla veridicità ed all’adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell’identificazione del cliente. </p>
<p> Il  medesimo obbligo è prescritto  per le prestazioni professionali occasionali implicanti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento, beni o utilità di importo pari o superiore al sopra indicato limite o per le operazioni di valore non determinabile. Per ciò che riguarda la nozione di prestazione professionale, occorre sottolineare che lo svolgimento di un’operazione può accompagnarsi o meno all’esecuzione di una prestazione d’opera intellettuale. </p>
<p> Soluzione  </p>
<p> L’attività di registrazione di un marchio è riconducibile all&#8217;ambito delle  prestazioni che fanno scattare per il commercialista l’obbligo di adeguata verifica della clientela, posta l’ampia definizione di “prestazione” e il criterio di attrazione dei relativi corrispettivi nel reddito da lavoro autonomo. </p>
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<p> Per ricevere un parere, una consulenza per la modulazione di un sistema antiriciclaggio customizzato e per la registrazione di marchi d&#8217;impresa e collettivi,
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<p> contattateci al numero verde 800. 19. 27. 52</p></p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/il-commercialista-che-esegue-la-registrazione-di-un-marchio-232-soggetto-allobbligo-antiriciclaggio-di-verifica-della-clientela/">Il commercialista che esegue la registrazione di un marchio d&#8217;impresa o collettivo, è soggetto all&#8217;obbligo antiriciclaggio di verifica della clientela ?</a> was first posted on Marzo 2, 2017 at 6:11 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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