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	<title>licensing | Commercialista.it</title>
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	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
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	<title>licensing | Commercialista.it</title>
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	<item>
		<title>Abbatti le imposte e prendi i soldi con il marchio</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Abbatti-le-imposte-e-prendi-i-soldi-con-il-marchio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria Ceccarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Feb 2024 09:50:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MARCHIO DI IMPRESA E COLLETTIVO]]></category>
		<category><![CDATA[licensing]]></category>
		<category><![CDATA[marchio]]></category>
		<category><![CDATA[royalties]]></category>
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					<description><![CDATA[Se possiedi un&#8217;azienda o stai pensando di avviare un&#8217;attività commerciale, probabilmente hai sentito parlare dell&#8217;enorme valore di un marchio. &#160; Ma cosa significa esattamente &#8220;sfruttare il marchio&#8221; e come può aiutarti a ridurre le imposte e aumentare i profitti? Innanzitutto, cos&#8217;è un marchio? Un marchio non è solo un logo o un nome. È l&#8217;identità [&#8230;]<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Abbatti-le-imposte-e-prendi-i-soldi-con-il-marchio/">Abbatti le imposte e prendi i soldi con il marchio</a> was first posted on Febbraio 5, 2024 at 10:50 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Se possiedi un&#8217;azienda o stai pensando di avviare un&#8217;attività commerciale, probabilmente hai sentito parlare dell&#8217;enorme valore di un marchio.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ma cosa significa esattamente &#8220;sfruttare il marchio&#8221; e come può aiutarti a ridurre le imposte e aumentare i profitti?</p>
<p>Innanzitutto, cos&#8217;è un marchio? Un marchio non è solo un logo o un nome.</p>
<p>È l&#8217;identità distintiva di un&#8217;azienda, il suo volto verso il mondo. Un marchio forte crea fiducia e fedeltà nei clienti, consentendo all&#8217;azienda di differenziarsi dalla concorrenza e di caricare prezzi più elevati per i suoi prodotti o servizi.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ma c&#8217;è di più. Un marchio forte può anche offrire significativi vantaggi fiscali. Come? Ecco alcune strategie da considerare:</p>
<ol>
<li><strong>Ammortamento del Marchio</strong>: In molte giurisdizioni, è possibile ammortizzare il costo di sviluppo e promozione del marchio nel corso del tempo. Ciò significa che puoi dedurre una parte del costo del tuo marchio dalle tue tasse ogni anno, riducendo così il tuo reddito imponibile.</li>
<li><strong>Protezione della Proprietà Intellettuale</strong>: Registrare il tuo marchio ti conferisce diritti legali esclusivi su di esso. Questo può essere un vantaggio significativo quando si tratta di proteggere la tua attività da concorrenti sleali e imitatori. Inoltre, le spese sostenute per proteggere la tua proprietà intellettuale sono generalmente deducibili dalle tasse.</li>
<li><strong>Brand Licensing e Royalties</strong>: Se il tuo marchio è abbastanza forte, potresti considerare di concedere in licenza l&#8217;uso del marchio ad altre aziende in cambio di royalty. Questo non solo ti offre un flusso di entrate aggiuntive, ma può anche consentirti di sfruttare le agevolazioni fiscali associate al reddito da royalties.</li>
<li><strong>Internazionalizzazione</strong>: Se il tuo marchio ha successo a livello internazionale, potresti beneficiare di strutture fiscali più vantaggiose in altri paesi. Questo potrebbe includere aliquote fiscali più basse o agevolazioni per le imprese che investono in proprietà intellettuale.</li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
<p>In sintesi, sfruttare il potere del marchio non significa solo costruire un&#8217;immagine di marca attraente per i clienti, ma può anche comportare vantaggi fiscali significativi per la tua azienda.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Se vuoi abbattere le imposte e moltiplicare i profitti, non trascurare l&#8217;importanza di investire nel tuo marchio.</p>
<p>Potrebbe essere la mossa più intelligente che hai mai fatto per il tuo business.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Abbatti-le-imposte-e-prendi-i-soldi-con-il-marchio/">Abbatti le imposte e prendi i soldi con il marchio</a> was first posted on Febbraio 5, 2024 at 10:50 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>E&#8217; dovuta l&#8217;imposta di registro in caso di concessione in licenza di un marchio da privato a società di capitali? Se si, in quale misura?</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/imposta-di-registro-in-caso-di-concessione-in-licenza-di-un-marchio-da-privato-a-societ224-di-capitali-232-dovuta-e-se-si-in-quale-misura/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2017 17:54:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ADEMPIMENTI FISCALI]]></category>
		<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[Guida e Vademecum Fiscale Tributaria]]></category>
		<category><![CDATA[IMPOSTA DI REGISTRO]]></category>
		<category><![CDATA[IVA Assistenza Tributaria e Consulenza Fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[MARCHIO CEDUTO DA PERSONA FISICA TASSAZIONE]]></category>
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		<category><![CDATA[ROYALTY]]></category>
		<category><![CDATA[art 5 dpr 131/1996]]></category>
		<category><![CDATA[articolo 40 dpr 131/1986]]></category>
		<category><![CDATA[articolo 5 dpr 633/1972]]></category>
		<category><![CDATA[dpr 131/1986]]></category>
		<category><![CDATA[imposta di registro in caso d'uso]]></category>
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		<category><![CDATA[principio di alternatività iva imposta di registro]]></category>
		<category><![CDATA[registrazione contratto licenza d'uso marchio]]></category>
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					<description><![CDATA[Guida fiscale-tributaria all'applicazione dell'imposta di registro e IVA nelle operazioni di concessione in licenza di marchio d'impresa da privato a società di capitali<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/imposta-di-registro-in-caso-di-concessione-in-licenza-di-un-marchio-da-privato-a-societ224-di-capitali-232-dovuta-e-se-si-in-quale-misura/">E&#8217; dovuta l&#8217;imposta di registro in caso di concessione in licenza di un marchio da privato a società di capitali? Se si, in quale misura?</a> was first posted on Gennaio 31, 2017 at 6:54 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Tizio, persona fisica non imprenditore né libero professionista, si intesta un marchio d&#8217;impresa e successivamente, senza agire nel quadro di un&#8217;attività economicamente qualificabile ex articolo 2082 c. C. , stipula un contratto di licenza del Brand in favore della Srl Beta, incassando royalties dalla stessa a titolo di corrispettivo.  Il contratto stipulato tra Tizio e la Srl Beta, costituisce un atto soggetto ad imposta di registro?  Se si, in quale tipologia rientra e in che misura è dovuta? </p>
<p> </p>
<p>Il caso</p>
<p>Tizio, persona fisica non imprenditore né libero professionista, si intesta un marchio d&#8217;impresa e successivamente, senza agire nel quadro di un&#8217;attività economicamente qualificabile ex articolo 2082 c. C. , stipula un contratto di licenza del Brand in favore della Srl Beta, incassando royalties dalla stessa a titolo di corrispettivo. </p>
<p>Quesito</p>
<p>Il contratto stipulato tra Tizio e la Srl Beta, costituisce un atto soggetto ad imposta di registro? Se si, in quale tipologia rientra e in che misura è dovuta l&#8217;imposta? </p>
<p>Focus e analisi</p>
<p>La fattispecie riguarda l&#8217;ipotesi di “utilizzo indiretto” del Brand attraverso contratto di concessione in licenza del marchio (“licensing”) dal privato “Tizio”, che ne conserva la titolarità, alla Srl licenziataria “Beta”, che lo utilizzerà ai fini commerciali corrispondendo in cambio una royalty al licenziante, calcolata come percentuale sul fatturato incassato. </p>
<p>Per quanto concerne l&#8217;applicazione dell&#8217;imposta di registro, in linea di principio occorre fare riferimento in materia al TU n°131/1986 e successive modificazioni. </p>
<p>L&#8217;imposta di registro è una imposta indiretta, dovuta per la registrazione di un atto pubblico o privato ed è commisurata al valore espresso dallo stesso (proporzionale) oppure dovuta con un importo fisso. </p>
<p>Accertiamo quindi se l&#8217;imposta di registro, collegata all&#8217;attività di registrazione che attesta l&#8217;esistenza degli atti e attribuisce data certa verso i terzi (efficacia di pubblicità costitutiva), in tal caso costituisca oggetto di un obbligo tributario in relazione ad un “atto soggetto a registrazione a termine fisso” quindi inderogabile, oppure dipenda dalla volontà/esigenza delle parti, qualificandosi non come obbligo ma come onere in riferimento a un “atto soggetto a registrazione in caso d&#8217;uso”</p>
<p>A titolo esemplificativo :</p>
<p>A) Sono assoggettati obbligatoriamente ad imposta di registro, conseguente a trascrizione, gli atti pubblici quali fusione, atti costitutivi di società, costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento, ecc. E in tal caso sarà sufficiente verificare la presenza della dichiarazione del soggetto gravato (es. Notaio) da cui risulta che la registrazione è “in corso” ex articolo 10 e 5 TU citato;</p>
<p>B) in tutti gli altri casi, esclusi gli atti esenti, gli atti prodotti per la trascrizione soggiacciono all&#8217;imposta di registro ai sensi degli articoli 5 e 6 del citato TU in materia (“in caso d&#8217;uso”) per cui, l&#8217;atto non potrà essere usato se non viene prima effettuata la registrazione e pagata l&#8217;imposta. Qualora siano violate tali norme, l’UIBM trasmetterà tali atti alla competente Agenzia delle Entrate del luogo di residenza del richiedente la trascrizione per il recupero d&#8217;ufficio dell&#8217;imposta stessa. Sarà in questi casi prevista l&#8217;imposta di registro secondo un importo fisso. </p>
<p>In sintesi, la differenza fondamentale, sta nel fatto che per gli atti soggetti a registrazione in termine fisso, sussiste l’obbligo di richiesta di registrazione (nei termini previsti dalla normativa sull’imposta di registro), mentre per gli atti soggetti a registrazione in caso d’uso, tale obbligo sussiste esclusivamente se ed in quanto l’atto considerato debba essere depositato per essere acquisito agli atti e utilizzato. </p>
<p>Ci si chiede quindi se il caso in esame possa rientrare nella prima ipotesi (a termine fisso) oppure nella seconda (in caso d’uso) con conseguente applicazione in quest&#8217;ultimo caso della tassa con importo fisso a prescindere dal valore dell&#8217;atto in base all’articolo 10 del Dpr 131/86, tariffa parte seconda, che così regola i contratti relativi a prestazioni di lavoro autonomo. </p>
<p>Soluzione</p>
<p>La prestazione resa dal licenziante persona fisica è soggettivamente oltre che in primis oggettivamente esclusa dal campo IVA, in quanto non resa nell&#8217;esercizio di impresa o di arti e professioni ai sensi dell&#8217;articolo 5 del Dpr 633/72 e successive modificazioni. </p>
<p>Dunque, non risulta applicabile la norma che consente la registrazione “in caso d’uso” (cioè su volontà/esigenza delle parti), poiché essa assorbe nel suo ambito di applicazione atti in cui tutte le operazioni sono in ambito IVA (articolo 5, comma 2 del Dpr 131 del 26 aprile 1986), diverse quindi dalla fattispecie in esame che invece rientra nell&#8217;ambito di applicazione dell&#8217;art 10 del TU citato come registrazione a termine fisso. </p>
<p>Per concludere quindi, delineata l&#8217;area di inquadramento della fattispecie, ad integrazione del ragionamento di cui sopra, applichiamo il principio di alternatività IVA/Registro, disciplinato dall&#8217;articolo 40 D. P. R. N°131/1986, riguardante le scritture private non autenticate (atti in forma non notarile) in base al quale, se il contratto considerato non è soggetto ad IVA, si applica l’imposta di registro in misura proporzionale; se, invece, il contratto è imponibile IVA, allora l’imposta di registro è dovuta in misura fissa. </p>
<p>Nel caso di specie si è fuori dalla seconda ipotesi, dunque sarà dovuta l&#8217;imposta proporzionale corrispondente ad una percentuale sul valore dell&#8217;atto da registrare fissato ex lege al 3%. </p>
<p>Sei un privato titolare di un marchio e desideri concedere in licenza il tuo brand per realizzare guadagni oppure vorresti registrare un marchio d’impresa o collettivo? </p>
<p>Contattaci subito al NUMERO VERDE 800192752! </p>
<p>Ti assisteremo in tutta serenità e con la massima professionalità,  efficienza e cortesia. </p>
<p> </p>
<p> </p>
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			</item>
		<item>
		<title>Marchio con opzione Patent Box: come guadagnare innovando la vostra impresa grazie ad imposte super ridotte</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/come-innovare-la-propria-impresa-e-risparmiare-fiscalmente-fino-al-100-con-il-marchio-collettivo-il-patent-box/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2016 15:42:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco ed Agricoltura]]></category>
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					<description><![CDATA[Guida giuridico-tributaria alle agevolazioni sui beni immateriali “intangible asset” (dal marchio collettivo ai nomi a dominio) ed al regime del Patent Box<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/come-innovare-la-propria-impresa-e-risparmiare-fiscalmente-fino-al-100-con-il-marchio-collettivo-il-patent-box/">Marchio con opzione Patent Box: come guadagnare innovando la vostra impresa grazie ad imposte super ridotte</a> was first posted on Dicembre 21, 2016 at 4:42 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il Patent Box, opzione fiscale introdotta dalla Legge di Stabilità 2015 che prevede la tassazione agevolata dei redditi derivanti dall&#8217;utilizzo della proprietà intellettuale, assume una particolare rilevanza nel marchio collettivo che si qualifica come  potente e accattivante brand, simbolo di garanzia e certificazione qualitativa dei prodotti in un&#8217;ottica di incremento delle quote di mercato per l&#8217;impresa e di customer satisfaction per  i consumatori. Vediamo insieme quali vantaggi potreste ottenere se decideste di registrare un marchio collettivo ed esercitare l&#8217;opzione Patent Box.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Il Patent Box applicato al marchio collettivo: innovazione, detassazione e valorizzazione sul mercato</h2>
<p>Il Patent Box, opzione fiscale introdotta dalla legge di stabilità 2015 che prevede la tassazione agevolata dei redditi derivanti dall&#8217;utilizzo della proprietà intellettuale, assume una particolare rilevanza nel marchio collettivo che si qualifica come potente e accattivante brand, simbolo di garanzia e certificazione qualitativa dei prodotti in un&#8217;ottica di incremento delle quote di mercato per l&#8217;impresa e di customer satisfaction per i consumatori.</p>
<p>Nella logica di un marchio come questo, legato profondamente all&#8217;origine, natura e qualità del prodotto sul quale è apposto, è evidente come il “Patent Box” possa moltiplicare in modo esponenziale e agevolato lospazio dedicato alle attività di ricerca ed innovazione che sono essenziali e strategiche per ottimizzare, evolvere ed affinare i particolari product process, trattamenti, quality, materie prime e know how sintetizzati nel prodotto finito marchiato con un “marchio collettivo” amplificando cosi valore, cultura ed emozioni racchiusi e suscitati dal brand.</p>
<p>Il Patent Box quindi, premia moltissimo ed in particolare anche le imprese che investono in Research &amp; Innovation titolari di un marchio collettivo, decretandone il successo nell&#8217;ambito della globalizzazione dell’economia mondiali.</p>
<p>Inoltre, i benefits ottenibili grazie ai bonus fiscali del Patent Box rivelano la loro funzionalità anche in relazione alle strategie pubblicitarie e di marketing per la valorizzazione dell’immagine commerciale dell’impresa.</p>
<p>Chi intende avvalersi di un marchio collettivo dunque, oltre ad avvantaggiarsi di un prezioso valore aggiunto in termini di competitività, optando per il Patent Box otterrà una variazione in diminuzione dal reddito d’impresa imponibile ai fini delle imposte IRES e IRAP pari al 50% dal 2017 di una quota parte del reddito agevolabile ed una detassazione notevole in caso di cessione del brand.</p>
<p>N. B. Attualmente l&#8217;opzione agevolativa è validamente esercitabile essendo stato prorogato l&#8217;originario termine del 30 giugno 2016</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Quantifichiamo il risparmio fiscale usufruibile con il Patent Box per i titolari di marchio collettivo</h2>
<p>Se si decide di presentare domanda di Patent Box, l&#8217;impresa titolare di un marchio collettivo (la concedente-licenziante) assisterà all&#8217;abbattimento di quasi la metà rispetto al regime ordinario, della tassazione delle royalties.  Questo tipo di redditi, normalmente tassati al 31,4%, sconteranno in pratica una tassazione al 16% sempre a condizione che l&#8217;opzione fiscale venga esercitata correttamente e in conformità ai requisiti di legge.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Esaminiamo le applicazioni pratiche del Patent Box con riferimento al marchio collettivo</h2>
<p>A) Licensing cioè concessione in licenza d&#8217;uso (strutturale al funzionamento del marchio collettivo)</p>
<p>In tale ipotesi “ordinaria”, il reddito “netto” agevolabile è costituito dalla differenza tra i canoni (cc. Dd. “royalties”) percepiti e i costi rilevanti; per calcolare il reddito agevolabile effettivo, si applica la seguente formula:  {RPI x [(costi qualificati + eventuale uplift nel massimo del 30%)/costi complessivi]} x 50%.</p>
<p>In sintesi, circa la metà dei redditi derivanti dallo sfruttamento economico del marchio collettivo sarà sottratto a tassazione.</p>
<p>Per determinare il beneficio e la valutazione di convenienza economica occorrerà, in conformità ai chiarimenti contenuti nella circolare 11/E della Agenzia delle Entrate:</p>
<p>calcolare il reddito agevolabile derivante dall’utilizzo del marchio collettivo (canoni di concessione al netto dei costi fiscalmente rilevanti);<br />
moltiplicarlo per il nexus ratio (rapporto tra costi qualificati cioè quelli relativi allo sviluppo, mantenimento e accrescimento del bene immateriale e costi complessivi);<br />
applicare alla quota di reddito agevolabile così ottenuta l&#8217;aliquota del 50% dal 2017 quantificando così la detassazione effettiva;<br />
preventivare i costi amministrativi contabili e fiscali eventualmente da abbattere.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>B) Le plusvalenze derivanti dalla cessione del “collective trademark” agevolabile saranno escluse dal computo del reddito imponibile a condizione che il 90% del corrispettivo (non della plusvalenza) sia reinvestito in attività di manutenzione o sviluppo di altri beni immateriali considerati dal Patent Box, da attuarsi non oltre la chiusura del secondo periodo di imposta successivo a quello nel quale si è verificata la cessione. In mancanza, si attiva un meccanismo di recapture del beneficio tramite variazione in diminuzione. Nel caso di cessioni infragruppo con parti correlate è possibile attivare una procedura di ruling. L’obbligo di reinvestimento scatta dal momento di realizzo della plusvalenza, senza che rilevino le modalità di pagamento del corrispettivo.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>C) Operazioni straordinarie.  In caso di operazioni straordinarie, fiscalmente neutre (la fusione, la scissione, il conferimento di azienda) l&#8217;avente causa (e cioè società incorporante, società beneficiaria e società conferitaria) subentra al soggetto dante causa nell’esercizio dell’opzione agevolativa anche rispetto al computo della durata e dei costi.</p>
<p>Se si è titolari di un marchio collettivo quindi, procedere ad una fusione, scissione o acquisizione di azienda consente di conservare la facoltà di esercitare l&#8217;opzione agevolativa di “Patent Box” traendo tutti i possibili benefits derivanti brand.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Per poter applicare correttamente l&#8217;opzione del Patent Box e godere dei suoi benefit fiscali, sono necessarie:</h2>
<p>a) delicate operazioni di audit interni o di vere e proprie due diligence, finalizzate ad ottenere una fotografia aggiornata del marchio collettivo e dei profili di reddittività ed efficienza;</p>
<p>b) la consulenza di esperti in materia per verificare la fattibilità pro norma dell&#8217;opzione in relazione al caso specifico e la gestione delle procedure burocratiche e del relativo ruling con l&#8217;ADE per evitare di decadere da questi imperdibili benefici fiscali.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Per registrare il vostro marchio collettivo o marchio d’impresa, ottenere i vantaggiosi bonus fiscali del Patent Box o per ricevere una consulenza tributaria specializzata su altri intangible assets, compilate il nostro<a href="https://form.typeform.com/to/Q4UUtwf7?typeform-source=www.commercialista.it"> Form</a> o contattateci subito al <span style="color: #339966;">NUMERO VERDE <a href="tel:800192752">800192752</a>!  </span></p>
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<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/come-innovare-la-propria-impresa-e-risparmiare-fiscalmente-fino-al-100-con-il-marchio-collettivo-il-patent-box/">Marchio con opzione Patent Box: come guadagnare innovando la vostra impresa grazie ad imposte super ridotte</a> was first posted on Dicembre 21, 2016 at 4:42 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>Perché il marchio di  certificazione è vincente sul mercato: come funziona e quali sono i suoi vantaggi</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/perch233-il-marchio-collettivo-232-un-super-indicatore-di-valore-economico-caratteri-e-funzione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2016 17:48:36 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[MARCHIO DI IMPRESA E COLLETTIVO]]></category>
		<category><![CDATA[Proprietà Intellettuale]]></category>
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					<description><![CDATA[Guida giuridico-tributaria alle agevolazioni sui beni immateriali “intangible asset” (dal marchio collettivo ai nomi a dominio) ed al regime del Patent Box<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/perch233-il-marchio-collettivo-232-un-super-indicatore-di-valore-economico-caratteri-e-funzione/">Perché il marchio di  certificazione è vincente sul mercato: come funziona e quali sono i suoi vantaggi</a> was first posted on Dicembre 13, 2016 at 6:48 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Nel complesso scenario concorrenziale attuale, il marchio collettivo, sta assumendo sempre più un ruolo di primo piano, per il forte impatto prodotto sulle strategie e sulle politiche di sviluppo di molte imprese, consentendo di polarizzare “qualitativamente” la domanda dei consumatori. Ecco come e perché!</p>
<p>Rispetto al marchio d&#8217;impresa, esso rappresenta un quid pluris quale titolo giuridico-economico che si traduce in termini di fatturato nel consolidamento di posizione di vantaggio competitivo di prestigio, spiccando come super indicatore di valore economico.</p>
<p>Nella logica del marchio collettivo, risulta ancora più accentuato il passaggio dall&#8217;originale funzione del brand quale solo indicatore di proprietà ed origine, alla sua efficacia quale indicatore di valore, sia culturale sia economico.</p>
<p>Questo strumento risulta particolarmente appetibile per una pluralità di imprenditori autonomi tra loro che, accomunati dai medesimi “product process” o dalla stessa collocazione territoriale, producono beni aventi le stesse caratteristiche.</p>
<p>Il marchio collettivo è utilizzato sempre più frequentemente in Italia, in particolare dai consorzi di tutela dei nostri prodotti agro-alimentari tipici e si inserisce in un sistema di controllo particolarmente  strutturato e organizzato.</p>
<p>Esempi di marchi collettivi sono il marchio pura Lana Vergine e marchio Melinda utilizzato dai 5200 membri delle 16 cooperative che coltivano mele in Val di Non e nella Valle del Sole (Italia) e che hanno fondato il consorzio Melinda nel 1989.</p>
<h2>Cos&#8217;è il marchio di certificazione?</h2>
<p>E&#8217; una particolare tipologia di marchio, disciplinata dal combinato disposto degli articoli  2570 del codice civile, dall&#8217;articolo 11 CPI* e dal  regolamento U. E. 2424/2015,  che si differenzia in modo sostanziale rispetto al classico marchio aziendale. Quest&#8217;ultimo si limita a contraddistinguere i prodotti del singolo imprenditore, invece il marchio collettivo ha una funzione più ampia e di maggiore risonanza sul mercato, incentrata sulla  garanzia qualitativa, assicurando che il prodotto o il servizio abbia determinate caratteristiche in relazione alla:</p>
<ul>
<li>origine cioè la provenienza geografica rilevante sotto il profilo della qualità del prodotto (differenza rispetto ai marchi di fabbrica che non possono contenere tale indicazione);</li>
<li>natura, cioè qualità del prodotto con riferimento alle materie prime utilizzate e alla sottoposizione a specifici trattamenti;</li>
<li>qualità, espressa nel regolamento d&#8217;uso che deve prevedere determinati controlli per garantire la qualità di prodotti provenienti da produttori diversi.</li>
</ul>
<p>Il marchio collettivo rappresenta pertanto uno strumento di garanzia e certificazione della qualità e dell’origine del prodotto inspessendo la tutela del consumatore in un&#8217;ottica di customer satisfaction e di riduzione delle asimmetrie informative.</p>
<h2>Come funziona il marchio?</h2>
<p>Da un punto di vista strutturale, il rapporto giuridico tipico del marchio collettivo che lo distingue dalla disciplina applicativa del marchio di impresa, è caratterizzato da una dissociazione permanente fra titolarità del segno che spetta al concedente (ad esempio un consorzio che svolge la funzione di garantire l’origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi) e l&#8217; uso del medesimo da parte del concessionario-utilizzatore (serie aperta di imprese legittimate a condizione che conformino lo sfruttamento dell&#8217;asset immateriale al regolamento d&#8217;uso emanato dal concedente e depositato in sede di registrazione, contenente indicazioni riguardanti la funzione di garanzia effettiva del titolare, le modalità di utilizzo, controlli e sanzioni).</p>
<p>Sotto un profilo giuridico l&#8217;articolo 2570 codice civile e l’articolo 11 del CPI (Codice di Proprietà Industriale) lo identificano come marchio la cui registrazione viene  richiesta “da soggetti che svolgono la funzione di garantire l’origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi”. Questi ultimi “possono ottenere la registrazione di marchi collettivi per concederne l’uso, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, a produttori e commercianti”.</p>
<h2>Chi può registrarlo?</h2>
<p>La titolarità del marchio collettivo, a differenza del passato, non risulta più circoscritta agli enti e associazioni riconosciute ma si estende ai soggetti sia privati che pubblici i quali esercitino una funzione di garanzia da intendersi in senso effettivo. Con la riforma del citato articolo inoltre, l&#8217;utilizzabilità del marchio collettivo non richiede che il/i  concessionario/i sia/no affiliati all’associazione titolare.</p>
<p>Ciò significa che la redditività di tale asset strumentale intangibile non risulta più subordinata al presupposto di un rapporto di appartenenza o dipendenza delle imprese associate.</p>
<h2>Riconoscere il marchio di certificazione</h2>
<p>Per avvalersi della tutela tipica del marchio collettivo, oltre a prestare attenzione alla identificazione delle classi di prodotto e servizi di riferimento, occorre conoscere la macro classificazione di questa particolare specie di marchio in marchi “unisettoriali” o di prodotto e marchi “ombrello”:</p>
<p>a) nel primo caso il marchio interesserà prodotti di un unico genere appartenenti ad un solo comparto (es macelleria tipica x);</p>
<p>b) nel secondo caso si tratterà di marchi che coinvolgono prodotti di genere diverso (Mercati di x).</p>
<p>Esistono altre tipologie di marchi collettivi: Marchio Collettivo Geografico, Marchio Collettivo di qualità, la Denominazione Comunale di Origine.</p>
<h2>VANTAGGI del marchio: un brand super accattivante: Perché il marchio collettivo registrato ha una marcia in più</h2>
<p>I marchi collettivi presentano diversi vantaggi rispetto al classico marchio aziendale:</p>
<p>a) rappresentano uno strumento efficace e strategico per la commercializzazione congiunta di prodotti provenienti da un gruppo di imprese che, a livello individuale, riscontrerebbero difficoltà nel far riconoscere i propri marchi dai consumatori, e/o farli accettare dai grandi distributori;</p>
<p>b) premesso che il marchio in genere ha acquistato un valore superiore rispetto al  prodotto su cui è apposto, il marchio collettivo è in grado di incanalare esponenzialmente rispetto ad un classico marchio aziendale le scelte del consumatore;</p>
<p>c) sono preziosi strumenti di marketing e la base su cui costruire l’immagine e la reputazione dell’impresa, consentendo di acquisire quote di mercato sempre maggiori e moltiplicarle per n volte rispetto al tradizionale marchio d&#8217;impresa, rilevando come   elemento centrale nel processo d&#8217;acquisto del prodotto il riconoscimento di determinati standard qualitativi e/o di processo da parte del consumatore;</p>
<p>d) attraverso il licensing ad essi strutturale, determinano l&#8217;introito di una fonte di reddito addizionale (royalties);</p>
<p>e) inoltre sono una componente fondamentale dei contratti di franchising;</p>
<p>f) stimolano le imprese ad investire nel mantenimento o nel miglioramento della qualità dei prodotti;</p>
<p>g) consentono di ottenere grossissimi sgravi fiscali con i bonus del Patent Box previo esercizio della relativa opzione agevolativa; (per approfondimenti leggete la divulgazione dedicata alla combinazione vincente tra marchio collettivo e Patent Box).</p>
<p>h) rappresentano una valida etichetta per ottenere finanziamenti dagli istituti bancari che sono sempre più consapevoli del ruolo dei marchi nel determinare il successo di un’impresa.</p>
<p>Dunque, i vantaggi economicamente valutabili del marchio collettivo si diramano essenzialmente in tre direzioni:</p>
<p>1) possibilità di incremento delle quote di mercato e consolidamento della posizione e immagine dell&#8217;impresa potenziandola attraverso idonee strategie pubblicitarie e di marketing;</p>
<p>2) conseguimento di una  fonte addizionale di reddito all’impresa, attraverso la stipula di  accordi di licensing sulla base del marchio;</p>
<p>3) vantaggiosissimi sgravi fiscali sui redditi derivanti dallo sfruttamento del marchio collettivo grazie al Patent Box.</p>
<h2>VALUTAZIONE E VALORIZZAZIONE</h2>
<p>Il marchio collettivo rappresenta certamente  la chiave del successo in un mercato globale e competitivo, ponendosi come brand  accattivante dotato di forza e originalità il quale sintetizza l&#8217;interfaccia dell&#8217;impresa in termini di reputazione, valori, qualità, emozioni suscitate nel consumatore.</p>
<p>La valutazione del marchio è un’attività volta a quantificare il contributo che un marchio conferisce al valore aziendale ed è essenziale in alcuni momenti salienti dell’attività di un’impresa, in particolare quelli legati alle vicende della sua circolazione (anche congiuntamente al trasferimento dell’impresa o di un ramo d’impresa).</p>
<p>A grandi linee, la valutazione del marchio può essere ricondotta a due finalità  principali e cioè la monetizzazione e la valorizzazione rispettivamente legate ad aspetti prevalentemente quantitativi e prevalentemente qualitativi:</p>
<p>a) monetizzazione si intende l’utilizzo del  marchio come strumento per ottenere nuove risorse e finanziare la crescita aziendale. Conoscere il valore del proprio marchio consente di presentare in modo efficace il valore del proprio patrimonio immateriale aprendo la strada ad operazioni finanziarie anche straordinarie (operazioni M&amp;A etc);</p>
<p>b) valorizzazione si intende la formulazione ed il perseguimento di strategie di crescita incentrate sul marchio, con riferimento sia al suo valore reale che al suo valore  potenziale (secondary meaning e licensing);</p>
<p>La valutazione costante del marchio collettivo può essere utile anche per monitorare nel tempo il valore brand, favorendo così una migliore allocazione delle risorse e una più informata assunzione di rischi imprenditoriali.</p>
<p>&nbsp;</p>
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