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	<title>Legge di Stabilità | Commercialista.it</title>
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	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
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	<title>Legge di Stabilità | Commercialista.it</title>
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	<item>
		<title>Contabilità semplificata per cassa: obblighi e registri contabili</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/contabilit224-semplificata-per-cassa-obblighi-e-registri-contabili/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Laura Bargone]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2018 15:49:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ADEMPIMENTI FISCALI]]></category>
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					<description><![CDATA[Regime contabile semplificato per cassa: cos’è e come funziona<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/contabilit224-semplificata-per-cassa-obblighi-e-registri-contabili/">Contabilità semplificata per cassa: obblighi e registri contabili</a> was first posted on Ottobre 29, 2018 at 4:49 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Una delle novità più rilevanti che è stata inserita nella legge di bilancio per il 2017 è la riforma della disciplina contabile e fiscale che ha avuto un notevole impatto per le imprese di piccole dimensioni: si tratta di una riforma che riguarda le imprese che adottano la contabilità semplificata e che prevede l’abbandono del principio di competenza per la determinazione del reddito, in favore dell’adozione del principio di cassa cosi come previsto per i redditi da lavoro autonomo.  </p>
<p>Contabilità semplificata per cassa: obblighi e registri contabili</p>
<p>Regime contabile semplificato per cassa: cos’è e come funziona</p>
<p>Una delle novità più rilevanti che è stata inserita nella legge di bilancio per il 2017 è la riforma della disciplina contabile e fiscale che ha avuto un notevole impatto per le imprese di piccole dimensioni: si tratta di una riforma che riguarda le imprese che adottano la contabilità semplificata e che prevede l’abbandono del principio di competenza per la determinazione del reddito, in favore dell’adozione del principio di cassa cosi come previsto per i redditi da lavoro autonomo. Sono state apportate modifiche agli articoli: 66 del T. U. I. R (imposte dirette); &#8211; 5-bis del D. Lgs. 446/1997 (Irap); &#8211; 18 del D. P. R. 600/1973 (obblighi contabili). </p>
<p>Le contabilità semplificate per cassa sono una novità che equipara la tenuta contabile e fiscale di commercianti ed artigiani a quella già oggi in vigore per i professionisti: il reddito della contabilità semplificata per cassa viene determinato facendo riferimento ai ricavi effettivamente incassati a prescindere dalla competenza economica; i soggetti interessati sono le imprese individuali e le società di perone che non sono obbligate alla tenuta della contabilità ordinaria e che determinano il loro reddito sulla base dell’articolo 66 del Tuir, quindi si tratta di quei soggetti che nell’anno precedente (primo a cui si applica il nuovo regime) hanno un ammontare di ricavi non superiore a 400. 000 € per le imprese che hanno ad oggetto prestazione di servizi e 700. 000 per le altre attività. </p>
<p>Ai fini della determinazione del reddito d’impresa assumono rilevanza i ricavi percepiti e le spese sostenute derogando al criterio di competenza sia per i ricavi che per le spese; restano in vigore le regole di determinazione ed imputazione temporale dei componenti positivi e negativi quali plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze, ammortamenti e accantonamenti, avremo quindi un regime misto cassa/competenza. </p>
<p>Con la legge di stabilità dello scorso anno è stata introdotta una novità assoluta per artigiani e commercianti che operano con il regime di contabilità semplificata che è rappresentata dall’introduzione del criterio di “equità fiscale”, per cui le imprese minori determinano il reddito da assoggettate ad imposizione fiscale facendo riferimento solo a ciò che hanno effettivamente incassato; per poter determinare il reddito avremo un regime misto cassa/competenza, derogando al criterio della competenza i ricavi percepiti e le spese sostenute a favore di un criterio di cassa e mantenendo invece il criterio di competenza per tutti gli altri elementi positivi e negativi di reddito come plusvalenze, minusvalenze, ammortamenti, leasing, accantonamenti. </p>
<p>Inizialmente i contribuenti titolari di partita IVA nel regime contabile semplificato che svolgevano attività commerciale ed artigianale determinavano il reddito secondo il principio della competenza economica a prescindere dal momento dell’effettivo incasso della fattura; questa circostanza poteva creare gravi differenze nel ciclo finanziario di questi contribuenti soprattutto nel momento in cui i clienti si rivelavano ritardatari, quindi  per cercare di ovviare a tutto questo, la legge di stabilità 2017 ha introdotto una regola rivoluzionaria per gli artigiani ed i commercianti che operano in contabilità semplificata: il loro reddito può essere determinato secondo il “principio (regime) di cassa” quindi come abbiamo detto in precedenza il relativo reddito si calcolerà esclusivamente con riferimento a quanto effettivamente incassato, come nel caso dei professionisti, a prescindere dalla relativa competenza economica. </p>
<p>Il regime di contabilità ordinaria semplificata si estende di anno in anno se non vengono superati i limiti di 400. 000/700. 000 di cui al comma 1 dell’articolo 18 e il contribuente ha la facoltà di optare per la contabilità ordinaria: l’opzione avrà effetto dal momento in cui inizia il periodo d’imposta nel corso del quale è esercitata e fino alla sua revoca, e in ogni caso per il periodo stesso ed i due successivi. Il principio di cassa può essere derogato tramite una speciale opzione scegliendo un regime che prevede che la registrazione delle fatture coincida con l’incasso o il pagamento. Il contribuente avrà quindi la possibilità previa opzione vincolante per almeno un triennio, di tenere i registri IVA senza operare le annotazioni relative ad incassi e pagamenti ma indicando separatamente le operazioni non soggette ad Iva. </p>
<p>Le imprese minori avranno 3 possibilità di tenere la contabilità di cassa: </p>
<p>·         istituire i registi IVA, ove obbligatori e in aggiunta appositi registri degli incassi e dei pagamenti dove annotare in ordine cronologico costi e ricavi;</p>
<p>·         usare i registri IVA, anche ai fini delle imposte sul reddito, annotando separatamente le operazioni non soggette a registrazione IVA ed effettuando allo stesso tempo le annotazioni necessarie a dare rilevanza ai mancati incassi e pagamenti nell’anno di registrazione del documento contabile ai fini IVA;</p>
<p>·         usare i registri IVA anche ai fini delle imposte sul reddito prevedendo una specifica opzione che consenta loro di non annotare incassi e pagamenti; in questo caso avremo una presunzione assoluta  secondo cui il ricavo si intende incassato e il costo pagato alla data di registrazione del documento contabile ai fini IVA. </p>
<p>Il regime contabile che può essere usato da un contribuente titolare di partita IVA non è altro che l’insieme delle regole che ne disciplinano il funzionamento contabile e fiscale; oggi i titolari di partita IVA possono avvalersi di tre differenti regimi contabili, così come indicato nella seguente tabella: </p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>
<p>REGIME CONTABILE</p>
</td>
<td>
<p>LIMITE RICAVI ATTIVITA’ DI PRESTAZIONI DI SERVIZI</p>
</td>
<td>
<p>LIMITE RICAVI DI ALTRE ATTIVITA’</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Regime semplificato delle imprese minori</p>
</td>
<td>
<p>Ricavi &lt; € 400. 000</p>
</td>
<td>
<p>Ricavi &lt; € 700. 000 </p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Regime contabile ordinario</p>
</td>
<td>
<p>Ricavi &gt; €400. 000</p>
</td>
<td>
<p>Ricavi &gt; € 700. 000</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Regime contabile forfettario (agevolato)</p>
</td>
<td>
<p>Ricavi max. € 30. 000 </p>
</td>
<td>
<p>Ricavi max. € 50. 000</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p> </p>
<p>Per il regime forfettario sono comunque previsti diversi limiti di ricavo collegati al codice Ateco dell’attività svolta. </p>
<p>Ai fini della determinazione del reddito fiscale delle imprese in contabilità semplificata è possibile avvalersi dei tre nuovi metodi previsti dal nuovo articolo 18 del d. P. R. 600/1973:</p>
<p>·         Registro degli incassi e pagamenti (RIP);</p>
<p>·         Registri IVA integrati (RII)</p>
<p>·         Registri IVA con opzione comma 5. </p>
<p>Il calcolo del reddito semplificato sulla base del registro incassi e pagamenti è il metodo più complesso perché aumenta i controlli dei movimenti finanziari, rendendo questa contabilità molto più vicina a quella del regime ordinario piuttosto che a quella del regime semplificato ma potrebbe essere comunque vantaggioso adottarlo per i contribuenti che si avvalgono del regime IVA per cassa. </p>
<p>Il sistema di calcolo secondo i registri IVA integrati prevede che, come per i professionisti, i costi fuori campo IVA, oltre alle fatture emesse e ricevute, dovranno essere annotati; alla fine dell’esercizio occorre annotare le fatture (già registrate ai fini IVA), per le quali non è avvenuto il pagamento o la riscossione. Il calcolo del reddito da indicare nel quadro RG della dichiarazione dei redditi avverrà per differenza fra questi ulteriori due valori. </p>
<p>Il calcolo del reddito semplificato in base al metodo della registrazione o metodo opzione comma 5 è sicuramente quello più adatto per i dettaglianti cioè per coloro che normalmente incassano subito il corrispettivo come bar, parrucchieri ma pagano con piccole dilazioni i loro fornitori: il nuovo articolo 18 d. P. R. 600/1973 prevede che previa opzione, vincolante per almeno un triennio, i contribuenti possono tenere i registri ai fini dell’imposta sul valore aggiunto senza operare annotazioni relative ad incassi e pagamenti, fermo restando l’obbligo della separata annotazione delle operazioni che non sono soggette a registrazioni ai fini della suddetta imposta, in tal caso per finalità di semplificazione si presume che la data di registrazione dei documenti coinciderà con quella del relativo incasso o pagamento. </p>
<p>La riforma in esame non ha però previsto la riformulazione del regime delle perdite fiscali che restano utilizzabili in riduzione del reddito complessivo, nel limite del loro ammontare senza la possibilità di riportare l’eccedenza nei periodi d’imposta successivi: la disciplina delle perdite comporta che le imprese minori, sia individuali che società di persone, ed i lavoratori autonomi che nel 2017 hanno rilevato una perdita, dovranno tenere conto sia delle perdite derivanti dall’esercizio di imprese in contabilità semplificata e dall’esercizio di arti e professioni sia delle perdite derivanti dall’esercizio di imprese individuali e dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice che hanno optato per la contabilità ordinaria. </p>
<p>Nel primo caso, le imprese e coloro che svolgono arti e professioni in contabilità semplificata, potranno usare nel modello redditi 2018 le eventuali perdite che hanno prodotto a riduzione del reddito complessivo sino a concorrenza di quest’ultimo in una logica di compensazione orizzontale cioè la perdita potrà essere portata a riduzione degli altri redditi prodotti dallo stesso contribuente nello stesso periodo di imposta anche in relazione ad altre categorie reddituali effettuando la diretta riduzione del reddito complessivo. La parte eccedente della perdita rispetto agli altri redditi non potrà essere riportata nei periodi d’imposta successivi e di conseguenza la differenza andrà definitivamente persa. Ad esempio se una persona fisica ha un reddito da lavoratore subordinato ma allo stesso tempo esercita un’attività d’impresa in regime di contabilità semplificata e come reddito da lavoro subordinato ha € 12. 000 mentre come reddito d’impresa o di partecipazione ha -€20. 000, il reddito complessivo sarà rappresentato dalla somma algebrica delle due tipologie di reddito e la differenza negativa pari ad € 6. 000 rappresenta una perdita che non potrà essere riportata fiscalmente a nuovo. </p>
<p>Se il contribuente adotta la contabilità ordinaria, il regime delle perdite è completamente differente perché le regole prevedono che se il risultato fiscale dell’esercizio dà luogo ad una perdita, essa potrà essere compensata esclusivamente con gli altri redditi della stessa natura e l’eventuale eccedenza potrà essere riportata negli esercizi successivi per essere compensata con redditi della stessa categoria. </p>
<p>Se la perdita avviene nei primi tre periodi d’imposta di una nuova attività potrà essere compensata senza alcun limite temporale, in tutti gli altri casi invece dal quarto esercizio, o se si tratta di prosecuzione di attività d’impresa preesistente, entro il quinto anno successivo alla sua formazione. </p>
<p>Con la contabilità ordinaria, la compensazione o l’imputazione della perdita d’impresa in diminuzione di altri redditi della stessa natura conseguiti nell’anno di imposta e in caso di incapienza viene riconosciuta la possibilità di riportare la perdita fiscale residua nei successivi periodi d’imposta, ma non oltre il quinto per poterla compensare con futuri redditi sino a concorrenza degli stessi. </p>
<p>La nuova normativa introduce il nuovo 2° comma dell’articolo 18 del d. P. R. 600/73 istituendo due nuovi registri contabili obbligatori su cui annotare ricavi incassati e costi pagati; le registrazioni contabili dovranno essere eseguite secondo il criterio cronologico: data incassi e pagamenti, ricevuti od effettuati e per ciascuna operazione dovranno contemporaneamente indicare l’importo dell’incasso, le generalità del soggetto che ha effettuato il pagamento o a cui è stato fatto il pagamento e gli estremi del documento pagato o incassato. </p>
<p>La nuova normativa consente anche un ulteriore possibilità e cioè quella di optare per almeno tre anni ad un regime particolare in cui la registrazione contabile del documento equivale all’incasso o al pagamento dello stesso; questa opzione ovviamente semplifica parecchio il meccanismo di funzionamento del nuovo regime delle contabilità semplificate per cassa 2017. </p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/contabilit224-semplificata-per-cassa-obblighi-e-registri-contabili/">Contabilità semplificata per cassa: obblighi e registri contabili</a> was first posted on Ottobre 29, 2018 at 4:49 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Super ammortamento ed Iper ammortamento: novità introdotte Legge Stabilità 2017</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/super-ammortamento-ed-iper-ammortamento-novit224-introdotte-legge-stabilit224-2017-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Jessica Giansanti]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2017 10:47:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
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					<description><![CDATA[Ammortamento al 140% per l'acquisto di beni materiali. Iper Ammortamento del 250% per l’acquisto di beni materiali ad alto contenuto tecnologico.<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/super-ammortamento-ed-iper-ammortamento-novit224-introdotte-legge-stabilit224-2017-3/">Super ammortamento ed Iper ammortamento: novità introdotte Legge Stabilità 2017</a> was first posted on Gennaio 4, 2017 at 11:47 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La legge di stabilità 2017 approvata con Legge 11 dicembre 2016, n. 232, ha prorogato la maggiorazione del 40% delle quote di ammortamento e canoni di locazione introdotta dalla precedente Legge di Stabilità del 2016, articolo 1, comma 91, inerente il “super ammortamento” per gli investimenti in beni materiali strumentali  nuovi, attraverso una maggiorazione percentuale del 40% del costo, fiscalmente riconosciuto,  spalmata negli anni di durata del piano di ammortamento in relazione all’applicazione del coefficiente di ammortamento relativo al cespite, in via extracontabile direttamente in ogni dichiarazione dei redditi, tramite rettifica in diminuzione della base imponibile IRES o IRPEF,  non rileva, invece,  ai fini  IRAP. </p>
<p>Guida alla comprensione delle novità introdotte della Legge di Stabilità 2017. </p>
<p>La legge di stabilità 2017 approvata con Legge 11 dicembre 2016, n. 232, ha prorogato la maggiorazione del 40% delle quote di ammortamento e canoni di locazione introdotta dalla precedente Legge di Stabilità del 2016, articolo 1, comma 91, inerente il “super ammortamento” per gli investimenti in beni materiali strumentali  nuovi, attraverso una maggiorazione percentuale del 40% del costo, fiscalmente riconosciuto,  spalmata negli anni di durata del piano di ammortamento in relazione all’applicazione del coefficiente di ammortamento relativo al cespite, in via extracontabile direttamente in ogni dichiarazione dei redditi, tramite rettifica in diminuzione della base imponibile IRES o IRPEF,  non rileva, invece,  ai fini  IRAP. </p>
<p>La legge di stabilità 2017 approvata con Legge 11 dicembre 2016, n. 232, ha prorogato la maggiorazione del 40% delle quote di ammortamento e canoni di locazione effettuate dal 1° Gennaio 2017 e sino al 30 Giugno 2018. Tuttavia, il super ammortamento al 140 per cento perde qualche pezzo: per le auto aziendali, infatti, varrà solo se l’uso aziendale è esclusivo. </p>
<p>Un ulteriore novità introdotta riguarda l’Iper ammortamento per i beni materiali ad alto contenuto tecnologico, consentendo di ammortizzare un valore pari al 250% del costo di acquisto. </p>
<p>Chi ne può usufruire</p>
<p>L’agevolazione sulla disciplina fiscale degli ammortamenti effettuati trova applicazione a «tutte le aziende che investono in beni strumentali strettamente inerenti al core business aziendale», comprendendo in questa definizione tutti i titolari di reddito di impresa, sia dagli esercenti arti e professioni, pertanto una vastissima gamma di soggetti economici. </p>
<p>Come si applica il super ammortamento in termini contabili e fiscali</p>
<p>Nell’applicazione operativa, l’ammortamento al 140 per cento consente di ammortizzare il cespite acquistato secondo le aliquote ordinarie, mentre dal punto di vista fiscale viene effettuata una «variazione in diminuzione della base imponibile» su cui poi verranno calcolate le imposte. </p>
<p>Da un punto di vista pratico ciò sta a significare che gli interessati a tale agevolazione dovranno effettuare, in fase di dichiarazione dei redditi in via extracontabile (ossia fuori dal bilancio), una rettifica in diminuzione della base imponibile ai fini IRES o IRPEF del 40% del costo sostenuto, spalmato per il numero di vita utile del bene come da applicazione dei coefficienti ministeriali, pertanto:</p>
<p>· L’agevolazione in commento determina l’irrilevanza contabile del beneficio fiscale;</p>
<p>· Consentirà al contribuente di effettuare una diminuzione in sede di dichiarazione dei redditi: essendo le differenze definitive e non temporanee non è necessario stanziare alcuna fiscalità differita;</p>
<p>· Occorre tener presente che per espressa disposizione di legge la norma può essere applicata in quanto il maggior componente negativo di natura fiscale derivante dal maggior ammortamento rispetto a quello imputato al conto economico risulta deducibile come deroga al principio di imputazione al Conto Economico (art. 109 comma 4 lettera b, del DPR n 917 del 1986). Conseguentemente in virtù della nuova previsione normativa sussiste per le fattispecie in esame la possibilità di dedure i maggiori ammortamenti che non sono stati imputati nel Conto Economico;</p>
<p>· Godono dell’agevolazione i beni materiali strumentali nuovi;</p>
<p>Per beni “nuovi” si deve intende sia il bene acquistato dal produttore, sia il bene acquistato da un soggetto diverso dal produttore e dal rivenditore purché non sia già stato utilizzato né da parte del cedente né da alcun altro soggetto (circolare n. 90/2001). </p>
<p>Facendo un esempio numerico. </p>
<p>Si supponga di acquistare e mettere in funzione in data un bene ammortizzabile al costo di 10. 000 euro (imponibile ed al netto Iva) e soggetto ad un coefficiente di ammortamento pari al 20% (ammortamento costante in 5 anni). La quota di ammortamento civilistica sarà pari a 2. 000 euro (20% di 10. 000). </p>
<p>Con il super ammortamento al 140 per cento, nel modello UNICO 2017 (redditi 2016) si potrà effettuare una variazione in diminuzione dalla base imponibile su cui pagare le imposte pari ad euro 800 (40% di 2. 000) con una quota di ammortamento fiscale complessiva pari ad euro 2. 800. </p>
<p>Super Ammortamento anche per i Software</p>
<p>Il super ammortamento al 140 per cento è stato esteso anche ai software. Si tratta di una novità assoluta in quanto la normativa entrata in vigore quest’anno, com’è noto, non prevede il super ammortamento per i beni immateriali. </p>
<p>Dal periodo d’imposta 2017 tra i beni agevolabili vi sono anche i software. Su tali beni immateriali si potrà applicare il super ammortamento al 140 per cento purché i software stessi siano collegati alla “trasformazione tecnologica in chiave Industria 4. 0”. </p>
<p>In altre parole, per beneficiare del super ammortamento al 140 per cento anche sui software imprese e professionisti dovranno preliminarmente effettuare un investimento previsto dal piano Industria 4. 0 ad esempio per:</p>
<p>    beni strumentali con funzionamento controllato da sistemi computerizzati e/o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti;<br />
    sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità;<br />
    dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro. </p>
<p>Super ammortamento escluse le auto aziendali ad uso promiscuo e quelle concesse in uso ai dipendenti. </p>
<p>La Legge di bilancio 2017 è intervenuta su questo capitolo del super ammortamento al 140 per cento, eliminando la possibilità di agevolazioni fiscali su:</p>
<p>    auto aziendali ad uso promiscuo (cioè non esclusivamente legate all’attività aziendale);<br />
    auto concesse in uso a dipendenti. </p>
<p>In questo senso, il super ammortamento auto al 140 per cento rimane applicabile solo per le auto aziendali utilizzate esclusivamente per l’attività imprenditoriale. </p>
<p>Iper Ammortamento: funzionamento e applicabilità</p>
<p>La Legge di Stabilità 2017 ha introdotto l’Iper ammortamento al 250 per cento sugli investimenti rientranti nel piano industria 4. 0</p>
<p>l periodo di riferimento è il 2017, con possibilità di concludere l’acquisto entro il 2018, purché sussistano determinate condizioni (legate per esempio al pagamento degli acconti). </p>
<p>Come previsto per il super ammortamento, anche l’iper ammortamento è esteso agli acquisti effettuati in leasing. <br />
Al fine di fruire dell’Iper ammortamento al 250% in luogo della agevolazione del 140% occorrerà:</p>
<p>    produrre autocertificazione ai sensi del Dpr 445/2000;<br />
    contattare un professionista per avere una perizia giurata qualora il costo del bene superi 500. 000 euro. </p>
<p>Tale documentazione viene richiesta al fine di accertare le gli investimenti effettuati e per i quali si richiede l’Iper ammortamento al 250 per cento 2017 abbiano caratteristiche conformi a quelle che saranno richieste dalla Legge di Bilancio. </p>
<p>Super ammortamento al 140 per cento: le conferme<br />
Come lo scorso anno l’attuale Legge di Bilancio 2017 ha previsto che il super ammortamento:</p>
<p>    non si applichi ai beni immateriali con l’eccezione sopra spiegata dei software;<br />
    non si applichi ai beni con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;<br />
    non rilevi ai fini degli acconti e non sia rilevante ai fini di Irap e studi di settore</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/super-ammortamento-ed-iper-ammortamento-novit224-introdotte-legge-stabilit224-2017-3/">Super ammortamento ed Iper ammortamento: novità introdotte Legge Stabilità 2017</a> was first posted on Gennaio 4, 2017 at 11:47 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>LEGGE DI STABILITÀ 2012</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/legge-di-stabilit-192-2012/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Legge di Stabilità]]></category>
		<category><![CDATA[Legge di Stabilità 2012]]></category>
		<category><![CDATA[LEGGI E GIURISPRUDENZA]]></category>
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					<description><![CDATA[Testo della Legge di stabilità<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/legge-di-stabilit-192-2012/">LEGGE DI STABILITÀ 2012</a> was first posted on Novembre 16, 2012 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Testo del Decreto Legge crescita, sviluppo 18 ottobre 2012 n. 179 Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 ottobre 2012. </p>
<p> </p>
<p>
</p>
<p>   ü  Indice </p>
<p>ü  Preambolo</p>
<p>ü  Articolo 1<br />
Attuazione dell&#8217;Agenda digitale italiana e documento digitale unificato e finanziamento dell&#8217;ISTAT</p>
<p>ü  Articolo 2<br />
Anagrafe nazionale della popolazione residente</p>
<p>ü  Articolo 3<br />
Censimento continuo della popolazione e delle abitazioni e Archivio nazionale delle strade e dei numeri civici</p>
<p>ü  Articolo 4<br />
Domicilio digitale del cittadino</p>
<p>ü  Articolo 5<br />
Posta elettronica certificata &#8211; indice nazionale degli indirizzi delle imprese e dei professionisti</p>
<p>ü  Articolo 6<br />
Trasmissione di documenti per via telematica, contratti della pubblica amministrazione e conservazione degli atti notarili</p>
<p>ü  Articolo 7<br />
Trasmissione telematica delle certificazioni di malattia nel settore pubblico</p>
<p>ü  Articolo 8<br />
Misure per l&#8217;innovazione dei sistemi di trasporto</p>
<p>ü  Articolo 9<br />
Dati di tipo aperto e inclusione digitale</p>
<p>ü  Articolo 10<br />
Anagrafe nazionale degli studenti e altre misure in materia scolastica</p>
<p>ü  Articolo 11<br />
Libri e centri scolastici digitali</p>
<p>ü  Articolo 12<br />
Fascicolo sanitario elettronico e sistemi di sorveglianza nel settore sanitario</p>
<p>ü  Articolo 13<br />
Prescrizione medica e cartella clinica digitale</p>
<p>ü  Articolo 14<br />
Interventi per la diffusione delle tecnologie digitali</p>
<p>ü  Articolo 15<br />
Pagamenti elettronici</p>
<p>ü  Articolo 16<br />
Biglietti di cancelleria, comunicazioni e notificazioni per via telematica</p>
<p>ü  Articolo 17<br />
Modifiche alla legge fallimentare e al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270</p>
<p>ü  Articolo 18<br />
Modificazioni alla legge 27 gennaio 2012, n. 3</p>
<p>ü  Articolo 19<br />
Grandi progetti di ricerca e innovazione e appalti precommerciali</p>
<p>ü  Articolo 20<br />
Comunita&#8217; intelligenti</p>
<p>ü  Articolo 21<br />
Misure per l&#8217;individuazione ed il contrasto delle frodi assicurative</p>
<p>ü  Articolo 22<br />
Misure a favore della concorrenza e della tutela del consumatore nel mercato assicurativo</p>
<p>ü  Articolo 23<br />
Misure per le societa&#8217; cooperative e di mutuo soccorso</p>
<p>ü  Articolo 24<br />
Disposizioni attuative del regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012</p>
<p>ü  Articolo 25<br />
Start-up innovativa e incubatore certificato: finalita&#8217;, definizione e pubblicita&#8217;</p>
<p>ü  Articolo 26<br />
Deroga al diritto societario e riduzione degli oneri per l&#8217;avvio</p>
<p>ü  Articolo 27<br />
Remunerazione con strumenti finanziari della start-up innovativa e dell&#8217;incubatore certificato</p>
<p>ü  Articolo 28<br />
Disposizioni in materia di rapporto di lavoro subordinato in start-up innovative</p>
<p>ü  Articolo 29<br />
Incentivi all&#8217;investimento in start-up innovative</p>
<p>ü  Articolo 30<br />
Raccolta di capitali di rischio tramite portali on line e altri interventi di sostegno per le start-up innovative</p>
<p>ü  Articolo 31<br />
Composizione e gestione della crisi nell&#8217;impresa start-up innovativa, decadenza dei requisiti e attivita&#8217; di controllo</p>
<p>ü  Articolo 32<br />
Pubblicita&#8217; e valutazione dell&#8217;impatto delle misure</p>
<p>ü  Articolo 33<br />
Disposizioni per incentivare la realizzazione di nuove infrastrutture</p>
<p>ü  Articolo 34<br />
Misure urgenti per le attivita&#8217; produttive, le infrastrutture e i trasporti, i servizi pubblici locali, la valorizzazione dei beni culturali ed i comuni</p>
<p>ü  Articolo 35<br />
Desk Italia &#8211; Sportello unico attrazione investimenti esteri</p>
<p>ü  Articolo 36<br />
Misure in materia di confidi, strumenti di finanziamento e reti d&#8217;impresa</p>
<p>ü  Articolo 37<br />
Finanziamento delle agevolazioni in favore delle imprese delle Zone Urbane ricadenti nell&#8217;Obiettivo Convergenza</p>
<p>ü  Articolo 38<br />
Disposizioni finanziarie</p>
<p>ü  Articolo 39<br />
Entrata in vigore</p>
<p><a href="http://www. Networkfiscale. Com/Portals/84/LEGGE%20DI%20STABILITA/DL_181012_179. Pdf">ACCEDI AL TESTO IN PDF DELLA LEGGE DI STABILITà 2012</a></p>
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