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	<title>legge di bilancio 2017 | Commercialista.it</title>
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	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
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	<title>legge di bilancio 2017 | Commercialista.it</title>
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		<title>Contabilità semplificata per cassa: obblighi e registri contabili</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/contabilit224-semplificata-per-cassa-obblighi-e-registri-contabili/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Laura Bargone]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2018 15:49:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ADEMPIMENTI FISCALI]]></category>
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		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
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		<category><![CDATA[riforma della disciplina contabile e fiscale]]></category>
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					<description><![CDATA[Regime contabile semplificato per cassa: cos’è e come funziona<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/contabilit224-semplificata-per-cassa-obblighi-e-registri-contabili/">Contabilità semplificata per cassa: obblighi e registri contabili</a> was first posted on Ottobre 29, 2018 at 4:49 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Una delle novità più rilevanti che è stata inserita nella legge di bilancio per il 2017 è la riforma della disciplina contabile e fiscale che ha avuto un notevole impatto per le imprese di piccole dimensioni: si tratta di una riforma che riguarda le imprese che adottano la contabilità semplificata e che prevede l’abbandono del principio di competenza per la determinazione del reddito, in favore dell’adozione del principio di cassa cosi come previsto per i redditi da lavoro autonomo.  </p>
<p>Contabilità semplificata per cassa: obblighi e registri contabili</p>
<p>Regime contabile semplificato per cassa: cos’è e come funziona</p>
<p>Una delle novità più rilevanti che è stata inserita nella legge di bilancio per il 2017 è la riforma della disciplina contabile e fiscale che ha avuto un notevole impatto per le imprese di piccole dimensioni: si tratta di una riforma che riguarda le imprese che adottano la contabilità semplificata e che prevede l’abbandono del principio di competenza per la determinazione del reddito, in favore dell’adozione del principio di cassa cosi come previsto per i redditi da lavoro autonomo. Sono state apportate modifiche agli articoli: 66 del T. U. I. R (imposte dirette); &#8211; 5-bis del D. Lgs. 446/1997 (Irap); &#8211; 18 del D. P. R. 600/1973 (obblighi contabili). </p>
<p>Le contabilità semplificate per cassa sono una novità che equipara la tenuta contabile e fiscale di commercianti ed artigiani a quella già oggi in vigore per i professionisti: il reddito della contabilità semplificata per cassa viene determinato facendo riferimento ai ricavi effettivamente incassati a prescindere dalla competenza economica; i soggetti interessati sono le imprese individuali e le società di perone che non sono obbligate alla tenuta della contabilità ordinaria e che determinano il loro reddito sulla base dell’articolo 66 del Tuir, quindi si tratta di quei soggetti che nell’anno precedente (primo a cui si applica il nuovo regime) hanno un ammontare di ricavi non superiore a 400. 000 € per le imprese che hanno ad oggetto prestazione di servizi e 700. 000 per le altre attività. </p>
<p>Ai fini della determinazione del reddito d’impresa assumono rilevanza i ricavi percepiti e le spese sostenute derogando al criterio di competenza sia per i ricavi che per le spese; restano in vigore le regole di determinazione ed imputazione temporale dei componenti positivi e negativi quali plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze, ammortamenti e accantonamenti, avremo quindi un regime misto cassa/competenza. </p>
<p>Con la legge di stabilità dello scorso anno è stata introdotta una novità assoluta per artigiani e commercianti che operano con il regime di contabilità semplificata che è rappresentata dall’introduzione del criterio di “equità fiscale”, per cui le imprese minori determinano il reddito da assoggettate ad imposizione fiscale facendo riferimento solo a ciò che hanno effettivamente incassato; per poter determinare il reddito avremo un regime misto cassa/competenza, derogando al criterio della competenza i ricavi percepiti e le spese sostenute a favore di un criterio di cassa e mantenendo invece il criterio di competenza per tutti gli altri elementi positivi e negativi di reddito come plusvalenze, minusvalenze, ammortamenti, leasing, accantonamenti. </p>
<p>Inizialmente i contribuenti titolari di partita IVA nel regime contabile semplificato che svolgevano attività commerciale ed artigianale determinavano il reddito secondo il principio della competenza economica a prescindere dal momento dell’effettivo incasso della fattura; questa circostanza poteva creare gravi differenze nel ciclo finanziario di questi contribuenti soprattutto nel momento in cui i clienti si rivelavano ritardatari, quindi  per cercare di ovviare a tutto questo, la legge di stabilità 2017 ha introdotto una regola rivoluzionaria per gli artigiani ed i commercianti che operano in contabilità semplificata: il loro reddito può essere determinato secondo il “principio (regime) di cassa” quindi come abbiamo detto in precedenza il relativo reddito si calcolerà esclusivamente con riferimento a quanto effettivamente incassato, come nel caso dei professionisti, a prescindere dalla relativa competenza economica. </p>
<p>Il regime di contabilità ordinaria semplificata si estende di anno in anno se non vengono superati i limiti di 400. 000/700. 000 di cui al comma 1 dell’articolo 18 e il contribuente ha la facoltà di optare per la contabilità ordinaria: l’opzione avrà effetto dal momento in cui inizia il periodo d’imposta nel corso del quale è esercitata e fino alla sua revoca, e in ogni caso per il periodo stesso ed i due successivi. Il principio di cassa può essere derogato tramite una speciale opzione scegliendo un regime che prevede che la registrazione delle fatture coincida con l’incasso o il pagamento. Il contribuente avrà quindi la possibilità previa opzione vincolante per almeno un triennio, di tenere i registri IVA senza operare le annotazioni relative ad incassi e pagamenti ma indicando separatamente le operazioni non soggette ad Iva. </p>
<p>Le imprese minori avranno 3 possibilità di tenere la contabilità di cassa: </p>
<p>·         istituire i registi IVA, ove obbligatori e in aggiunta appositi registri degli incassi e dei pagamenti dove annotare in ordine cronologico costi e ricavi;</p>
<p>·         usare i registri IVA, anche ai fini delle imposte sul reddito, annotando separatamente le operazioni non soggette a registrazione IVA ed effettuando allo stesso tempo le annotazioni necessarie a dare rilevanza ai mancati incassi e pagamenti nell’anno di registrazione del documento contabile ai fini IVA;</p>
<p>·         usare i registri IVA anche ai fini delle imposte sul reddito prevedendo una specifica opzione che consenta loro di non annotare incassi e pagamenti; in questo caso avremo una presunzione assoluta  secondo cui il ricavo si intende incassato e il costo pagato alla data di registrazione del documento contabile ai fini IVA. </p>
<p>Il regime contabile che può essere usato da un contribuente titolare di partita IVA non è altro che l’insieme delle regole che ne disciplinano il funzionamento contabile e fiscale; oggi i titolari di partita IVA possono avvalersi di tre differenti regimi contabili, così come indicato nella seguente tabella: </p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>
<p>REGIME CONTABILE</p>
</td>
<td>
<p>LIMITE RICAVI ATTIVITA’ DI PRESTAZIONI DI SERVIZI</p>
</td>
<td>
<p>LIMITE RICAVI DI ALTRE ATTIVITA’</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Regime semplificato delle imprese minori</p>
</td>
<td>
<p>Ricavi &lt; € 400. 000</p>
</td>
<td>
<p>Ricavi &lt; € 700. 000 </p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Regime contabile ordinario</p>
</td>
<td>
<p>Ricavi &gt; €400. 000</p>
</td>
<td>
<p>Ricavi &gt; € 700. 000</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Regime contabile forfettario (agevolato)</p>
</td>
<td>
<p>Ricavi max. € 30. 000 </p>
</td>
<td>
<p>Ricavi max. € 50. 000</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p> </p>
<p>Per il regime forfettario sono comunque previsti diversi limiti di ricavo collegati al codice Ateco dell’attività svolta. </p>
<p>Ai fini della determinazione del reddito fiscale delle imprese in contabilità semplificata è possibile avvalersi dei tre nuovi metodi previsti dal nuovo articolo 18 del d. P. R. 600/1973:</p>
<p>·         Registro degli incassi e pagamenti (RIP);</p>
<p>·         Registri IVA integrati (RII)</p>
<p>·         Registri IVA con opzione comma 5. </p>
<p>Il calcolo del reddito semplificato sulla base del registro incassi e pagamenti è il metodo più complesso perché aumenta i controlli dei movimenti finanziari, rendendo questa contabilità molto più vicina a quella del regime ordinario piuttosto che a quella del regime semplificato ma potrebbe essere comunque vantaggioso adottarlo per i contribuenti che si avvalgono del regime IVA per cassa. </p>
<p>Il sistema di calcolo secondo i registri IVA integrati prevede che, come per i professionisti, i costi fuori campo IVA, oltre alle fatture emesse e ricevute, dovranno essere annotati; alla fine dell’esercizio occorre annotare le fatture (già registrate ai fini IVA), per le quali non è avvenuto il pagamento o la riscossione. Il calcolo del reddito da indicare nel quadro RG della dichiarazione dei redditi avverrà per differenza fra questi ulteriori due valori. </p>
<p>Il calcolo del reddito semplificato in base al metodo della registrazione o metodo opzione comma 5 è sicuramente quello più adatto per i dettaglianti cioè per coloro che normalmente incassano subito il corrispettivo come bar, parrucchieri ma pagano con piccole dilazioni i loro fornitori: il nuovo articolo 18 d. P. R. 600/1973 prevede che previa opzione, vincolante per almeno un triennio, i contribuenti possono tenere i registri ai fini dell’imposta sul valore aggiunto senza operare annotazioni relative ad incassi e pagamenti, fermo restando l’obbligo della separata annotazione delle operazioni che non sono soggette a registrazioni ai fini della suddetta imposta, in tal caso per finalità di semplificazione si presume che la data di registrazione dei documenti coinciderà con quella del relativo incasso o pagamento. </p>
<p>La riforma in esame non ha però previsto la riformulazione del regime delle perdite fiscali che restano utilizzabili in riduzione del reddito complessivo, nel limite del loro ammontare senza la possibilità di riportare l’eccedenza nei periodi d’imposta successivi: la disciplina delle perdite comporta che le imprese minori, sia individuali che società di persone, ed i lavoratori autonomi che nel 2017 hanno rilevato una perdita, dovranno tenere conto sia delle perdite derivanti dall’esercizio di imprese in contabilità semplificata e dall’esercizio di arti e professioni sia delle perdite derivanti dall’esercizio di imprese individuali e dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice che hanno optato per la contabilità ordinaria. </p>
<p>Nel primo caso, le imprese e coloro che svolgono arti e professioni in contabilità semplificata, potranno usare nel modello redditi 2018 le eventuali perdite che hanno prodotto a riduzione del reddito complessivo sino a concorrenza di quest’ultimo in una logica di compensazione orizzontale cioè la perdita potrà essere portata a riduzione degli altri redditi prodotti dallo stesso contribuente nello stesso periodo di imposta anche in relazione ad altre categorie reddituali effettuando la diretta riduzione del reddito complessivo. La parte eccedente della perdita rispetto agli altri redditi non potrà essere riportata nei periodi d’imposta successivi e di conseguenza la differenza andrà definitivamente persa. Ad esempio se una persona fisica ha un reddito da lavoratore subordinato ma allo stesso tempo esercita un’attività d’impresa in regime di contabilità semplificata e come reddito da lavoro subordinato ha € 12. 000 mentre come reddito d’impresa o di partecipazione ha -€20. 000, il reddito complessivo sarà rappresentato dalla somma algebrica delle due tipologie di reddito e la differenza negativa pari ad € 6. 000 rappresenta una perdita che non potrà essere riportata fiscalmente a nuovo. </p>
<p>Se il contribuente adotta la contabilità ordinaria, il regime delle perdite è completamente differente perché le regole prevedono che se il risultato fiscale dell’esercizio dà luogo ad una perdita, essa potrà essere compensata esclusivamente con gli altri redditi della stessa natura e l’eventuale eccedenza potrà essere riportata negli esercizi successivi per essere compensata con redditi della stessa categoria. </p>
<p>Se la perdita avviene nei primi tre periodi d’imposta di una nuova attività potrà essere compensata senza alcun limite temporale, in tutti gli altri casi invece dal quarto esercizio, o se si tratta di prosecuzione di attività d’impresa preesistente, entro il quinto anno successivo alla sua formazione. </p>
<p>Con la contabilità ordinaria, la compensazione o l’imputazione della perdita d’impresa in diminuzione di altri redditi della stessa natura conseguiti nell’anno di imposta e in caso di incapienza viene riconosciuta la possibilità di riportare la perdita fiscale residua nei successivi periodi d’imposta, ma non oltre il quinto per poterla compensare con futuri redditi sino a concorrenza degli stessi. </p>
<p>La nuova normativa introduce il nuovo 2° comma dell’articolo 18 del d. P. R. 600/73 istituendo due nuovi registri contabili obbligatori su cui annotare ricavi incassati e costi pagati; le registrazioni contabili dovranno essere eseguite secondo il criterio cronologico: data incassi e pagamenti, ricevuti od effettuati e per ciascuna operazione dovranno contemporaneamente indicare l’importo dell’incasso, le generalità del soggetto che ha effettuato il pagamento o a cui è stato fatto il pagamento e gli estremi del documento pagato o incassato. </p>
<p>La nuova normativa consente anche un ulteriore possibilità e cioè quella di optare per almeno tre anni ad un regime particolare in cui la registrazione contabile del documento equivale all’incasso o al pagamento dello stesso; questa opzione ovviamente semplifica parecchio il meccanismo di funzionamento del nuovo regime delle contabilità semplificate per cassa 2017. </p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/contabilit224-semplificata-per-cassa-obblighi-e-registri-contabili/">Contabilità semplificata per cassa: obblighi e registri contabili</a> was first posted on Ottobre 29, 2018 at 4:49 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Spesometro semplificato 2017 per palestre ASD, SSD ed altri enti in regime 398/1991: scadenze e fatture da inviare</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/spesometro-semplificato-2017-per-palestre-asd-ssd-ed-altri-enti-in-regime-3981991-quali-fatture-vanno-inviate/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 May 2017 08:16:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ASSOCIAZIONI CULTURALI (APS) ED ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE (ASD – SSD)]]></category>
		<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[DICHIARAZIONE IVA]]></category>
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		<category><![CDATA[Fisco per Sport e Non Profit]]></category>
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		<category><![CDATA[circolare 1/E 2017 agenzia entrate]]></category>
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					<description><![CDATA[Guida allo spesometro semplificato 2017 per ASD/SSD in regime agevolato 398/1991 ed enti assimilati<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/spesometro-semplificato-2017-per-palestre-asd-ssd-ed-altri-enti-in-regime-3981991-quali-fatture-vanno-inviate/">Spesometro semplificato 2017 per palestre ASD, SSD ed altri enti in regime 398/1991: scadenze e fatture da inviare</a> was first posted on Maggio 9, 2017 at 10:16 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Con questa guida pratica chiariamo in sintesi come cambia lo spesometro dal 2017 per palestre ASD/SSD in regime ex lege 398/1991 e per egli enti assimilati, individuando esattamente quali fatture sono soggette all’obbligo dell’invio, per non incorrere in errori che esporrebbero a rischiosi ed onerosi accertamenti da parte dell’Agenzia delle Entrate. </p>
<p>La legge di Bilancio 2017, (Legge 11. 12. 2016, n°232) ha apportato insieme ad altri interventi normativi, alcune essenziali novità in materia di spesometro, anche per gli enti non commerciali in regime agevolato configurando un sistema di spesometro semplificato. </p>
<p>Per approfondimenti sul regime agevolato leggete la <a href="http://www. Commercialista. Es/Home/Legge-398-1991">divulgazione dedicata all&#8217;opzione fiscale ex lege 398/1991</a>. </p>
<p>Cos’è lo spesometro? </p>
<p>Lo spesometro è uno strumento complementare e integrativo rispetto al redditometro che consente al Fisco di controllare le spese effettuate dai soggetti titolari o meno di partita IVA. Con decorrenza dall’esercizio 2012, per qualsiasi spesa di qualunque importo, il venditore soggetto passivo IVA, è obbligato per legge a registrare il codice fiscale dell’acquirente e a comunicare i dati dell’acquisto per via telematica all’Agenzia delle Entrate per le operazioni rilevanti ai fini IVA superiori a 3. 600 euro e le fatture emesse, ricevute e note di variazione ed i versamenti periodici IVA.  Le informazioni acquisite confluiscono in una banca dati unica che analizza tutte le spese relative a ogni singolo codice fiscale e, uno speciale algoritmo informatico farà scattare l’accertamento fiscale induttivo a carico di tutti i soggetti che hanno effettuato spese superiori al reddito dichiarato, cioè al tenore di vita economico e fiscale che appare formalmente all&#8217;Amministrazione finanziaria. </p>
<p>Spesometro semplificato 2017</p>
<p>Il Decreto c. D. “Collegato alla Finanziaria 2017”, (Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193) ha introdotto, a decorrere dal 2017, alcune rilevanti novità in materia di adempimenti IVA. <br />
Nello specifico, la comunicazione annuale delle operazioni rilevanti ai fini IVA (cosiddetto spesometro), sarà sostituito da due comunicazioni periodiche riguardanti:</p>
<p> a) i dati di tutte le fatture emesse e di quelle ricevute e registrate nel trimestre di riferimento, comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni;</p>
<p>b) i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell’imposta. <br />
In pratica occorrerà inviare trimestralmente (anziché con la previgente cadenza annuale) sia lo spesometro sia i dati relativi alle liquidazioni IVA periodiche. </p>
<p>Non dimenticate che:</p>
<p>1) verrà meno l’obbligo di invio della Comunicazione dati IVA;</p>
<p>2) la dichiarazione IVA relativa al 2017 (mod. IVA 2018) non andrà più all’interno del Modello Unico ma in forma autonoma entro il 28 febbraio 2018. </p>
<p>Attenzione: in caso di omesso/errato invio dei dati delle fatture (Spesometro) è prevista l’applicazione della sanzione di € 25 per fattura, con un massimo di € 25. 000. <br />
Relativamente all’invio trimestrale dei dati delle liquidazioni periodiche IVA l’omessa o errata comunicazione in esame è punita con la sanzione da € 5. 000 a € 50. 000. </p>
<p>Le associazioni in regime forfettario ex Legge 398/1991, sono soggette all’invio sia delle fatture emesse che ricevute?   </p>
<p>Sulla questione è recentemente intervenuta con circolare n°1/E del 07/02/17 l’Agenzia delle Entrate, per fornire gli opportuni chiarimenti in punto di adempimenti amministrativi per gli enti non commerciali in regime agevolato ex lege 398/1991. In particolare, l’Amministrazione finanziaria ha specificato che ai fini della comunicazione dei dati delle fatture (spesometro), per le attività rientranti nel regime forfettario ex lege n. 398/91 (sia istituzionali che commerciali):
</p>
<p>    devono essere trasmessi i dati delle fatture emesse;</p>
<p>    non devono essere trasmessi i dati delle fatture ricevute perché, per queste ultime, sono esonerati dall&#8217;obbligo della registrazione. </p>
<p>Quali sono le prossime scadenze contabili/fiscali previste per le Associazioni il Regime 398/1991?  </p>
<p>Occorre quindi monitorare i prossimi termini di scadenza per l’invio delle comunicazioni sopra specificate, fissati al: </p>
<p>1) 25 luglio 2017 per le fatture emesse del 1°e 2°trimestre 2017;<br />
2) 30 Novembre 2017 &#8211; 2°invio Spesometro 2017 per le fatture emesse 3°trimestre 2017;<br />
3) 28 febbraio 2018 &#8211; 3°invio Spesometro 2017 per le fatture emesse 4°trimestre 2017.  </p>
<p>Per saperne di più leggete la <a href="http://www. Networkfiscale. Com/Fisco-Sport-e-Non-Profit/primi-adempimenti-fiscali/aps-asd-ssd-in-regime-legge-39891-effetti-della-mancata-annotazione-e-comunicazione-dei-corrispettivi">guida dedicata agli adempimenti fiscali e contabili aggiornati alla Legge di Stabilità 2017 per ASD/SSD ed enti assimilati</a>! </p>
<p>
</p>
<p>Per avviare la vostra palestra o altro ente no profit e ricevere assistenza specializzata in materia tributaria, contabile, legale e del lavoro per Associazioni Sportivo Dilettantistiche e Società Sportivo Dilettantistiche ottenendo il massimo risparmio di liquidità,</p>
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<p>PER URGENZE<br />
     </p>
<p>contattateci subito al NUMERO VERDE 800. 19. 27. 52 o inviateci un quesito a: <a href="mailto:amministrazione@networkfiscale. Com">amministrazione@networkfiscale. Com</a></p>
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			</item>
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		<title>Bonus ristrutturazione edilizia confermato al 50%. Tempo fino al 31 dicembre 2017 per ottenere l&#8217;agevolazione fiscale.</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/bonus-ristrutturazione-edilizia-confermato-al-50-tempo-fino-al-31-dicembre-2017-per-ottenere-lagevolazione-fiscale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2017 09:54:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Abitazione Principale]]></category>
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					<description><![CDATA[Guida fiscale all' Ecobonus, Bonus ristrutturazione edilizia e Sisma Bonus nella legge di stabilità  2017:  chi può ottenere le  detrazioni  Irpef e Ires fino all’85% e quando.<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/bonus-ristrutturazione-edilizia-confermato-al-50-tempo-fino-al-31-dicembre-2017-per-ottenere-lagevolazione-fiscale/">Bonus ristrutturazione edilizia confermato al 50%. Tempo fino al 31 dicembre 2017 per ottenere l&#8217;agevolazione fiscale.</a> was first posted on Gennaio 28, 2017 at 10:54 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p> Con la  legge di bilancio 2017 (legge n. 232 dell&#8217;11 dicembre 2016) è stata confermata e prorogata fino al 31 dicembre 2017 la detrazione del 50% per le ristrutturazioni edilizie che, prima dell&#8217;ufficialità della conferma, sarebbe dovuta scendere al 36%.  Si tratta di un&#8217;’importante agevolazione per chi intende affrontare una spesa anche ingente per migliorare la propria casa ! In particolare, l&#8217;agevolazione fiscale riguarda interventi per ristrutturare le abitazioni e le parti comuni di edifici residenziali situati nel territorio dello Stato. Individuiamo insieme i soggetti che possono chiedere il Bonus, per quali spese e tipi di lavori . </p>
<p> Bonus ristrutturazione edilizia nella Finanziaria 2017</p>
<p> Con la  legge di bilancio 2017 (legge n. 232 dell&#8217;11 dicembre 2016) è stata confermata e prorogata fino al 31 dicembre 2017 la detrazione del 50% per le ristrutturazioni edilizie che, prima dell&#8217;ufficialità della conferma, sarebbe dovuta scendere al 36%. </p>
<p> Si tratta di un&#8217;’importante agevolazione per chi intende affrontare una spesa anche ingente per migliorare la propria casa! </p>
<p> Il Bonus ristrutturazioni prevede al suo interno anche l&#8217;accessorio  Bonus Mobili, con la possibilità di detrarre le spese di acquisto di mobili al 50%. </p>
<p> Il Bonus ristrutturazioni viene concesso per un massimo di spesa di 96. 000 euro ad unità immobiliare e il rimborso della spesa sostenuta è ripartito ratealmente in 10 anni. </p>
<p> In particolare, l&#8217;agevolazione fiscale riguarda interventi per ristrutturare le abitazioni e le parti comuni di edifici residenziali situati nel territorio dello Stato. </p>
<p> Per  quantificare la spesa sostenuta faranno fede i bonifici effettuati dal richiedente l&#8217; agevolazione per ogni unità immobiliare. </p>
<p> Chi sono i  beneficiari? Non solo il proprietario dell&#8217;immobile. </p>
<p> Il Bonus ristrutturazioni 2017 con detrazione al 50% può essere richiesto da tutti i contribuenti soggetti al pagamento dell’Irpef, residenti o non residenti in Italia. :</p>
<p> Inoltre, per godere dello sconto Irpef non è necessario essere proprietari  dell’immobile perché il beneficio è concesso anche al titolare dei diritti di godimento e a coloro che ne sosterranno le spese. </p>
<p> Nel dettaglio lo sconto d&#8217;imposta si rivolge ai seguenti soggetti: </p>
<p> proprietari o nudi proprietari;</p>
<p> titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);</p>
<p> locatari o comodatari;</p>
<p> soci di cooperative divise e indivise;</p>
<p> imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce;</p>
<p> soggetti che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali. </p>
<p> Attenzione : Se è stato stipulato un contratto preliminare di vendita – altrimenti noto come compromesso &#8211; chi ha acquistato l’immobile può usufruire del Bonus ristrutturazioni 2017 se:</p>
<p> è stato immesso nel possesso dell’immobile;</p>
<p> esegue i lavori di ristrutturazione a proprio carico;</p>
<p> è stato regolarmente registrato il compromesso. </p>
<p> Occorre evidenziare che il Bonus può essere richiesto:</p>
<p> anche da chi esegue in proprio i lavori sull’immobile relativamente alle spese sostenute per l’acquisto del materiale; </p>
<p> anche se i lavori sono stati pagati con un finanziamento. </p>
<p> Per quali lavori di ristrutturazione si può chiedere il Bonus? Le spese ammesse all’agevolazione. </p>
<p> Il Bonus ristrutturazioni 2017 Irpef può essere richiesto per un&#8217;ampia gamma di lavori di ristrutturazione :</p>
<p> interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, su tutte le parti comuni degli edifici residenziali o sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze;</p>
<p> interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi;</p>
<p> interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto;</p>
<p> lavori finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche (ascensori o montacarichi, installazione di strumenti idonei alla mobilità interna ed esterna di portatori di handicap gravi);</p>
<p> interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi (cancelli, grate, porte blindate, casseforti, fotocamere collegate a vigilanza privata, ecc. );</p>
<p> interventi finalizzati alla cablatura degli edifici e al contenimento dell’inquinamento acustico;</p>
<p> interventi effettuati per il conseguimento di risparmi energetici;</p>
<p> interventi per l’adozione di misure antisismiche come opere per la messa in sicurezza statica;</p>
<p> interventi di bonifica dall’amianto e opere per evitare gli infortuni domestici;</p>
<p> riparazione di impianti per la sicurezza domestica (per esempio, la sostituzione del tubo del gas o la riparazione di una presa malfunzionante);</p>
<p> installazione di apparecchi di rilevazione di gas;</p>
<p> monitoraggio di vetri anti-infortunio;</p>
<p> installazione corrimano. </p>
<p> Se desideri ristrutturare il tuo immobile e ottenere nei tempi il bonus fiscale al 50%, </p>
<p>contattaci subito al numero verde 800192752! </p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/bonus-ristrutturazione-edilizia-confermato-al-50-tempo-fino-al-31-dicembre-2017-per-ottenere-lagevolazione-fiscale/">Bonus ristrutturazione edilizia confermato al 50%. Tempo fino al 31 dicembre 2017 per ottenere l&#8217;agevolazione fiscale.</a> was first posted on Gennaio 28, 2017 at 10:54 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La nuova Imposta sul Reddito Imprenditoriale per le società individuali, Snc e Sas</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/la-nuova-imposta-sul-reddito-imprenditoriale-per-le-societ224-individuali-snc-e-sas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Jessica Giansanti]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2017 10:42:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[calcolo Iri]]></category>
		<category><![CDATA[esempio]]></category>
		<category><![CDATA[imposta sul reddito imprenditoriale 2017]]></category>
		<category><![CDATA[IRI]]></category>
		<category><![CDATA[legge di bilancio 2017]]></category>
		<category><![CDATA[perdite]]></category>
		<category><![CDATA[vantaggio fiscale]]></category>
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					<description><![CDATA[Con l’approvazione della Legge di Bilancio 2017 è stata anche ufficialmente introdotta la nuova Imposta sul Reddito Imprenditoriale al 24%, l’IRI<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/la-nuova-imposta-sul-reddito-imprenditoriale-per-le-societ224-individuali-snc-e-sas/">La nuova Imposta sul Reddito Imprenditoriale per le società individuali, Snc e Sas</a> was first posted on Gennaio 27, 2017 at 11:42 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L’art. 1, comma 547 e 548, Legge 11 Dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017) ha introdotto, a decorrere dal 1 Gennaio 2017 la nuova Imposta sul Reddito imprenditoriale ad aliquota unica, IRI al 24%. </p>
<p>L’art. 1, comma 547 e 548, Legge 11 Dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017) ha introdotto, a decorrere dal 1 Gennaio 2017 la nuova Imposta sul Reddito imprenditoriale ad aliquota unica, IRI al 24%. </p>
<p>Il reddito prodotto dall’azienda sarà tassato a partire dal 2017 su 2 binari:</p>
<p>· Da un lato la FLAT TAX IRI per quello reinvestito in azienda;</p>
<p>· Dall’altro lato, l’assoggettamento alle aliquote Irpef progressive dal 23% al 43% per l’importo prelevato dall’imprenditore. </p>
<p>In pratica, previa opzione, il reddito d’impresa di tali soggetti non concorre più ai fini Irpef, alla formazione del reddito complessivo ma, è soggetto a tassazione separata con applicazione della medesima aliquota prevista ai fini Ires (24%), mentre le somme che l’imprenditore (o i soci della società di persone) ritrae dall’impresa vengono tassate, ai fini Irpef, come reddito ordinario soggetto alla progressività propria di questo tributo. </p>
<p>Il doppio binario consente quindi di pagare un’imposta più leggera sulla parte di reddito utilizzata in favore della crescita aziendale. </p>
<p>Presupposto Oggettivo</p>
<p>L’imposta disciplinata dal nuovo art. 55-bis, TUIR è applicabile su opzione da parte:</p>
<p>·      Delle imprese individuali;</p>
<p>·      Snc e Sas in contabilità ordinaria;</p>
<p>·      Srl trasparenti secondo il nuovo comma 2-bis all’art. 116, Tuir. </p>
<p>L’opzione per il nuovo regime IRI ha durata pari a 5 periodi d’imposta, è rinnovabile e deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi, con effetto dal periodo d’imposta cui è riferita la dichiarazione (per il 2017 nel modello Unico 2018). </p>
<p>Si tratta a tutti gli effetti di una tassazione separata. </p>
<p>Esempio:</p>
<p>Un’impresa individuale con reddito d’impresa di 40mila euro, di cui 15mila prelevati dall’imprenditore. </p>
<p>Oggi paga un Irpef pari a 11. 520 euro. </p>
<p>L’IRI 2017 al 24% è pari a 9. 450 euro. </p>
<p>Vantaggio fiscale: 2. 070 euro. </p>
<p>Il ruolo delle Riserve e delle Perdite</p>
<p>Potrebbe verificarsi il problema che le riserve di utili possano avere una composizione “mista”, ovvero, una parte delle riserve potrebbe essersi formata con utili “vecchi”, già tassati in base al principio di trasparenza e, un’altra parte con utili soggetti al prelievo proporzionale previsto per la nuova IRI. </p>
<p>Dunque si presume che le riserve iscritte dopo aver effettuato il prelievo o la distribuzione si considerano formate con gli utili di più recente produzione. </p>
<p>Una volta che anche queste riserve saranno oggetto di distribuzione si applicherà il prelievo progressivo. </p>
<p>Pertanto se l’oggetto del prelievo è costituito dalle somme di cui al conto titolare precedentemente “accantonate” le stesse risulteranno completamente neutre, dunque non sottoposte ad aliquote Irpef. </p>
<p>Nel caso delle perdite, come previsto dal comma 2 dell’art. 55-bis, le perdite maturate durante l’applicazione del regime IRI (dovute ad esempio, ad eccessivi prelievi dell’imprenditore) sono computate in diminuzione del reddito ai fini IRI dei periodi d’imposta successivi:</p>
<p>·      Per l’intero importo che trova capienza in essi;</p>
<p>·      Senza limitazione temporale del quinquennio prevista dall’art. 8, comma 3,Tuir. </p>
<p>Esempio:</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>
<p>Anno</p>
</td>
<td>
<p>Reddito Prodotto</p>
</td>
<td>
<p>Somme prelevate</p>
</td>
<td>
<p>Reddito tassato IRI</p>
</td>
<td>
<p>Perdite IRI riportabili</p>
</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>n</p>
</td>
<td>
<p>100</p>
</td>
<td>
<p>
            </p>
</td>
<td>
<p>40</p>
</td>
<td>
<p>
            </p>
</td>
<td>
<p>60</p>
</td>
<td>
<p>
            </p>
</td>
<td>
<p>
            </p>
</td>
<td>
<p>
            </p>
</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>n+1</p>
</td>
<td>
<p>100</p>
</td>
<td>
<p>
            </p>
</td>
<td>
<p>60</p>
</td>
<td>
<p>
            </p>
</td>
<td>
<p>40</p>
</td>
<td>
<p>
            </p>
</td>
<td>
<p>
            </p>
</td>
<td>
<p>
            </p>
</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>n+2</p>
</td>
<td>
<p>20</p>
</td>
<td>
<p>
            </p>
</td>
<td>
<p>50</p>
</td>
<td>
<p>
            </p>
</td>
<td>
<p>
            </p>
</td>
<td>
<p>
            </p>
</td>
<td>
<p>30</p>
</td>
<td>
<p>
            </p>
</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>n+3</p>
</td>
<td>
<p>170</p>
</td>
<td>
<p>
            </p>
</td>
<td>
<p>40</p>
</td>
<td>
<p>
            </p>
</td>
<td>
<p>100</p>
</td>
<td>
<p>
            </p>
</td>
<td>
<p>
            </p>
</td>
<td>
<p>
            </p>
</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>totali</p>
</td>
<td>
<p>390</p>
</td>
<td>
<p>
            </p>
</td>
<td>
<p>190</p>
</td>
<td>
<p>
            </p>
</td>
<td>
<p>200</p>
</td>
<td>
<p>
            </p>
</td>
<td>
<p>
            </p>
</td>
<td>
<p>
            </p>
</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p> </p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/la-nuova-imposta-sul-reddito-imprenditoriale-per-le-societ224-individuali-snc-e-sas/">La nuova Imposta sul Reddito Imprenditoriale per le società individuali, Snc e Sas</a> was first posted on Gennaio 27, 2017 at 11:42 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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