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	<title>indennità - Commercialista.it</title>
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	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
	<lastBuildDate>Sat, 15 Jul 2023 09:22:18 +0000</lastBuildDate>
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	<title>indennità - Commercialista.it</title>
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	<item>
		<title>Risarcimenti o Indennita&#8217;</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Fisco-e-Tributi/risarcimenti-o-indennita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2022 17:00:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ART 6]]></category>
		<category><![CDATA[ASSICURAZIONE]]></category>
		<category><![CDATA[DANNO]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Risarcimenti o indennità risarcitorie commercialista esperto in pareri tributari e contabili richiedi preventivo gratuito.</p>
<p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Fisco-e-Tributi/risarcimenti-o-indennita/">Risarcimenti o Indennita’</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Fisco-e-Tributi/risarcimenti-o-indennita/">Risarcimenti o Indennita&#8217;</a> was first posted on Dicembre 30, 2022 at 6:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Risarcimenti o indennità risarcitorie commercialista esperto in pareri tributari e contabili richiedi preventivo gratuito.</p><p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Fisco-e-Tributi/risarcimenti-o-indennita/">Risarcimenti o Indennita’</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Fisco-e-Tributi/risarcimenti-o-indennita/">Risarcimenti o Indennita&#8217;</a> was first posted on Dicembre 30, 2022 at 6:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>INDENNITA’ PROFESSIONISTI E LAVORATORI CON RAPPORTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/indennita-professionisti-e-lavoratori-con-rapporto-di-collaborazione-coordinata-e-continuativa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Federica Taberlet]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2020 16:17:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[aiuti ai lavoratori]]></category>
		<category><![CDATA[co.co.co]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Cura Italia]]></category>
		<category><![CDATA[DL 18/2020]]></category>
		<category><![CDATA[indennità]]></category>
		<category><![CDATA[liberi professionisti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/italia/indennita-professionisti-e-lavoratori-con-rapporto-di-collaborazione-coordinata-e-continuativa/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il messaggio n. 1288 del 20 marzo 2020 dell'INPS informa che i lavoratori che le domande saranno rese disponibili entro la fine del corrente mese di marzo, dopo l’adeguamento delle procedure informatiche.</p>
<p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/indennita-professionisti-e-lavoratori-con-rapporto-di-collaborazione-coordinata-e-continuativa/">INDENNITA’ PROFESSIONISTI E LAVORATORI CON RAPPORTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/indennita-professionisti-e-lavoratori-con-rapporto-di-collaborazione-coordinata-e-continuativa/">INDENNITA’ PROFESSIONISTI E LAVORATORI CON RAPPORTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA</a> was first posted on Marzo 25, 2020 at 5:17 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (co. Co. Co) attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all&#8217;articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. </p>
<p>Ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (co. Co. Co) attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all&#8217;articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. Tale indennità non concorre alla formazione del reddito ed è erogata dall’INPS, il quale provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal già menzionato monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al limite di spesa imposto, non sono adottati altri provvedimenti concessori. </p>
<p>L’INPS spiega nel messaggio n. 1288 del 20 marzo 2020 che i lavoratori, al fine di ricevere la prestazione, dovranno presentare domanda mediante via telematica utilizzando il consueto canale <a href="http://www. Inps. It/">www. Inps. It</a>. </p>
<p>Le domande saranno rese disponibili, entro la fine del corrente mese di marzo, dopo l’adeguamento delle procedure informatiche. </p>
<p>Per informazioni ed assistenza invia mail RISPARMIOLECITO@NETWORKFISCALE. COM</p><p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/indennita-professionisti-e-lavoratori-con-rapporto-di-collaborazione-coordinata-e-continuativa/">INDENNITA’ PROFESSIONISTI E LAVORATORI CON RAPPORTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/indennita-professionisti-e-lavoratori-con-rapporto-di-collaborazione-coordinata-e-continuativa/">INDENNITA’ PROFESSIONISTI E LAVORATORI CON RAPPORTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA</a> was first posted on Marzo 25, 2020 at 5:17 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ARTICOLO 38 DECRETO CURA ITALIA “INDENNITA’ LAVORATORI DELLO SPETTACOLO”</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/articolo-38-decreto-cura-italia-indennita-lavoratori-dello-spettacolo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Laura Bargone]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2020 16:07:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro e Diritto]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
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		<category><![CDATA[covid19]]></category>
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		<category><![CDATA[indennità]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[lavoratori dello spettacolo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/fisco-e-tributi/articolo-38-decreto-cura-italia-indennita-lavoratori-dello-spettacolo/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Analisi dell’articolo 38 del Decreto Legge n. 18 del 2020  che prevede un’indennità di 600 euro per i lavoratori dello spettacolo.</p>
<p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/articolo-38-decreto-cura-italia-indennita-lavoratori-dello-spettacolo/">ARTICOLO 38 DECRETO CURA ITALIA “INDENNITA’ LAVORATORI DELLO SPETTACOLO”</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/articolo-38-decreto-cura-italia-indennita-lavoratori-dello-spettacolo/">ARTICOLO 38 DECRETO CURA ITALIA “INDENNITA’ LAVORATORI DELLO SPETTACOLO”</a> was first posted on Marzo 25, 2020 at 5:07 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L’articolo 38 del decreto Cura Italia prevede un’indennità per i lavoratori iscritti al “Fondo pensioni lavoratori dello Spettacolo” che sono in possesso dei seguenti requisiti:</p>
<p>·        hanno almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo (Enpals);</p>
<p>·        hanno prodotto nel medesimo anno un reddito non superiore a 50. 000 euro;</p>
<p>·        non sono titolari di un trattamento pensionistico diretto né di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020. </p>
<p>ARTICOLO 38 DECRETO CURA ITALIA “INDENNITA’ LAVORATORI DELLO SPETTACOLO”    </p>
<p>Analisi dell’articolo 38 del Decreto Legge n. 18 del 2020  che prevede un’indennità di 600 euro per i lavoratori dello spettacolo. </p>
<p>L’articolo 38 del decreto Cura Italia prevede un’indennità per i lavoratori iscritti al “Fondo pensioni lavoratori dello Spettacolo” che sono in possesso dei seguenti requisiti:</p>
<p>·        hanno almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo (Enpals);</p>
<p>·        hanno prodotto nel medesimo anno un reddito non superiore a 50. 000 euro;</p>
<p>·        non sono titolari di un trattamento pensionistico diretto né di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020. </p>
<p>L’indennità prevista dall’articolo 38 è pari ad € 600,00 e viene erogata direttamente dall’INPS nel limite di spesa di 48,6 milioni di euro per l’anno 2020; l’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati al ministero del lavoro e delle politiche sociali e se dal controllo dovesse emergere un verificarsi di scostamenti dal limite di spesa previsto non verranno adottati altri provvedimenti concessori. </p>
<p>Attualmente il servizio di presentazione della domanda di indennità COVID-19 non è ancora disponibile nel sito Inps ma dovrebbe essere disponibile a breve. </p>
<p>Per qualsiasi informazione rispondete alla seguente email: RISPARMIOLECITO@NETWORKFISCALE. COM</p>
<p></p><p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/articolo-38-decreto-cura-italia-indennita-lavoratori-dello-spettacolo/">ARTICOLO 38 DECRETO CURA ITALIA “INDENNITA’ LAVORATORI DELLO SPETTACOLO”</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/articolo-38-decreto-cura-italia-indennita-lavoratori-dello-spettacolo/">ARTICOLO 38 DECRETO CURA ITALIA “INDENNITA’ LAVORATORI DELLO SPETTACOLO”</a> was first posted on Marzo 25, 2020 at 5:07 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ARTICOLO 30 DECRETO CURA ITALIA: INDENNITA’ LAVORATORI DEL SETTORE AGRICOLO</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/articolo-30-decreto-cura-italia-indennita-lavoratori-del-settore-agricolo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Laura Bargone]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2020 16:03:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Contenzioso]]></category>
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		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro e Diritto]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[decreto 18/2020]]></category>
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		<category><![CDATA[emergenza epidemiologica]]></category>
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		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[lavoratori agricoli]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/fisco-e-tributi/articolo-30-decreto-cura-italia-indennita-lavoratori-del-settore-agricolo/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Analisi dell’articolo 30 del decreto Cura Italia che prevede un’indennità per i lavoratori del settore agricolo con contratto a tempo determinato</p>
<p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/articolo-30-decreto-cura-italia-indennita-lavoratori-del-settore-agricolo/">ARTICOLO 30 DECRETO CURA ITALIA: INDENNITA’ LAVORATORI DEL SETTORE AGRICOLO</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/articolo-30-decreto-cura-italia-indennita-lavoratori-del-settore-agricolo/">ARTICOLO 30 DECRETO CURA ITALIA: INDENNITA’ LAVORATORI DEL SETTORE AGRICOLO</a> was first posted on Marzo 25, 2020 at 5:03 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L’articolo 30 del decreto “cura Italia” al primo comma prevede che agli operai agricoli, assunti con contratto a tempo determinato e non titolari di pensione, che nel 2019 hanno effettuato almeno 50 giornate effettive di lavoro agricolo, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari ad € 600,00; questa indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del presidente della repubblica del 22 dicembre 1986 n. 917. </p>
<p>ARTICOLO 30 DECRETO CURA ITALIA: INDENNITA’ LAVORATORI DEL SETTORE AGRICOLO </p>
<p>Analisi dell’articolo 30 del decreto Cura Italia che prevede un’indennità per i lavoratori del settore agricolo con contratto a tempo determinato</p>
<p>L’articolo 30 del decreto “cura Italia” al primo comma prevede che agli operai agricoli, assunti con contratto a tempo determinato e non titolari di pensione, che nel 2019 hanno effettuato almeno 50 giornate effettive di lavoro agricolo, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari ad € 600,00; questa indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del presidente della repubblica del 22 dicembre 1986 n. 917. </p>
<p>L’indennità viene erogata dall’INPS previa domanda nel limite di spesa di 396 milioni di euro per il 2020; l’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati al ministero del lavoro e delle politiche sociali e se dal controllo dovesse emergere un verificarsi di scostamenti dal limite di spesa previsto non verranno adottati altri provvedimenti concessori. </p>
<p>Attualmente il servizio di presentazione della domanda di indennità COVID-19 non è ancora disponibile nel sito Inps ma dovrebbe essere disponibile a breve. </p>
<p>Per qualsiasi informazione rispondete alla seguente email: RISPARMIOLECITO@NETWORKFISCALE. COM</p>
<p></p><p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/articolo-30-decreto-cura-italia-indennita-lavoratori-del-settore-agricolo/">ARTICOLO 30 DECRETO CURA ITALIA: INDENNITA’ LAVORATORI DEL SETTORE AGRICOLO</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/articolo-30-decreto-cura-italia-indennita-lavoratori-del-settore-agricolo/">ARTICOLO 30 DECRETO CURA ITALIA: INDENNITA’ LAVORATORI DEL SETTORE AGRICOLO</a> was first posted on Marzo 25, 2020 at 5:03 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>INDENNITA’ LAVORATORI AUTONOMI ISCRITTI ALLE GESTIONI SPECIALI DELL’AGO</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/indennita-lavoratori-autonomi-iscritti-alle-gestioni-speciali-dellago/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Federica Taberlet]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2020 15:38:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[FINANZA ED AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE]]></category>
		<category><![CDATA[autonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Cura Italia]]></category>
		<category><![CDATA[decreto legge 18 2020]]></category>
		<category><![CDATA[gestione speciale AGO]]></category>
		<category><![CDATA[indennità]]></category>
		<category><![CDATA[Messaggio INPS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/finanza-ed-agevolazioni-alle-imprese/indennita-lavoratori-autonomi-iscritti-alle-gestioni-speciali-dellago/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il messaggio n. 1288 dell'INPS informa che entro la fine del mese di marzo le domande saranno rese disponibili.</p>
<p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/indennita-lavoratori-autonomi-iscritti-alle-gestioni-speciali-dellago/">INDENNITA’ LAVORATORI AUTONOMI ISCRITTI ALLE GESTIONI SPECIALI DELL’AGO</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/indennita-lavoratori-autonomi-iscritti-alle-gestioni-speciali-dellago/">INDENNITA’ LAVORATORI AUTONOMI ISCRITTI ALLE GESTIONI SPECIALI DELL’AGO</a> was first posted on Marzo 25, 2020 at 4:38 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L’articolo 28 prevede che “ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali, ad esclusione della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, legge 8 agosto 1995 n. 335, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari ad € 600,00.  L’Indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”. </p>
<p>L’articolo 28 prevede che “ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali, ad esclusione della Gestione separata di cui all&#8217;articolo 2, comma 26, legge 8 agosto 1995 n. 335, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari ad € 600,00.  L’Indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”. </p>
<p>L’articolo 28 fa quindi riferimento a tutti coloro che sono iscritti all&#8217;assicurazione Generale obbligatoria AGO, cioè iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti FPLD e gestioni speciali dei lavoratori autonomi: artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni.  </p>
<p>Il secondo comma dell’art. 28 prevede che l’indennità prevista al 1° comma dello stesso articolo è erogata dall’INPS, previa domanda da presentare secondo modalità che verranno stabilite dallo stesso istituto. </p>
<p>L’INPS spiega nel messaggio n. 1288 del 20 marzo 2020 che i lavoratori, al fine di ricevere la prestazione, dovranno presentare domanda mediante via telematica utilizzando il consueto canale <a href="http://www. Inps. It/">www. Inps. It</a>. </p>
<p>Le domande saranno rese disponibili, entro la fine del corrente mese di marzo, dopo l’adeguamento delle procedure informatiche. </p>
<p>Per informazioni ed assistenza invia mail a RISPARMIOLECITO@NETWORKFISCALE. COM</p><p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/indennita-lavoratori-autonomi-iscritti-alle-gestioni-speciali-dellago/">INDENNITA’ LAVORATORI AUTONOMI ISCRITTI ALLE GESTIONI SPECIALI DELL’AGO</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/indennita-lavoratori-autonomi-iscritti-alle-gestioni-speciali-dellago/">INDENNITA’ LAVORATORI AUTONOMI ISCRITTI ALLE GESTIONI SPECIALI DELL’AGO</a> was first posted on Marzo 25, 2020 at 4:38 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Art. 27 del decreto “Cura Italia”: indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/art-27-del-decreto-cura-italia-indennit224-professionisti-e-lavoratori-con-rapporto-di-collaborazione-coordinata-e-continuativa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Federica Taberlet]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2020 14:06:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro e Diritto]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Cura Italia]]></category>
		<category><![CDATA[decreto marzo]]></category>
		<category><![CDATA[indennità]]></category>
		<category><![CDATA[partita iva]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il testo del decreto “Cura Italia”, tra le varie agevolazioni, aggiunge un’indennità di 600 euro ai liberi professionisti. Vediamo come si configura la norma in questo momento di emergenza epidemiologica per tutelare le partite IVA.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (co. Co. Co) attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all&#8217;articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. </p>
<p>Ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (co. Co. Co) attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all&#8217;articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. Tale indennità non concorre alla formazione del reddito ed è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 203,4 milioni di euro per l’anno 2020. Come negli altri casi trattati dal decreto Cura Italia, L&#8217;INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal già menzionato monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al limite di spesa imposto, non sono adottati altri provvedimenti concessori. </p>
<p>La stessa indennità viene riconosciuta anche a:</p>
<p>    lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (art. 28);<br />
    lavoratori dipendenti stagionali del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione e purchè gli stessi non risultino titolari di pensione o di rapporto di lavoro dipendente (art. 29);<br />
    lavoratori del settore agricolo a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo (art. 30);<br />
    lavoratori iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo (con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo) da cui è derivato un reddito non superiore a 50. 000 euro, e non titolari di pensione  purchè non risultino titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della disposizione (art. 38). </p>
<p>Per informazioni ed assistenza invia mail RISPARMIOLECITO@NETWORKFISCALE. COM</p>
<p> </p><p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/art-27-del-decreto-cura-italia-indennit224-professionisti-e-lavoratori-con-rapporto-di-collaborazione-coordinata-e-continuativa/">Art. 27 del decreto “Cura Italia”: indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/art-27-del-decreto-cura-italia-indennit224-professionisti-e-lavoratori-con-rapporto-di-collaborazione-coordinata-e-continuativa/">Art. 27 del decreto “Cura Italia”: indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa</a> was first posted on Marzo 19, 2020 at 3:06 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TFM e la deducibilità senza limiti</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/tfm-e-la-deducibilit224-senza-limiti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Carlotta Montis]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Oct 2019 07:41:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[accantonamento]]></category>
		<category><![CDATA[amministratori]]></category>
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		<category><![CDATA[trattamento di fine mandato]]></category>
		<category><![CDATA[trattamento fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[tuir]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il Trattamento di fine Mandato (TFM) è un’indennità che l’Azienda può corrispondere alla chiusura di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa agli Amministratori.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Il Trattamento di fine Mandato (TFM) è un’indennità che l’Azienda può corrispondere alla chiusura di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa agli Amministratori. </p>
<p>TFM e la deducibilità senza limiti</p>
<p> </p>
<p>Il Trattamento di fine Mandato (TFM) è un’indennità che l’Azienda può corrispondere alla chiusura di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa agli Amministratori. </p>
<p> </p>
<p>Il Trattamento di fine Mandato consiste in un accantonamento effettuato dall’azienda di una parte del compenso annuale spettante all’Amministratore (o in aggiunta ad esso) con il fine di costituire un capitale da liquidare al momento della cessazione del rapporto di lavoro.  è una forma di “retribuzione differita” e come tale gode di un trattamento fiscale favorevole previsto dal TUIR (DPR 917/86). </p>
<p>Ai sensi dell’articolo 105, comma 1 del TUIR, è prevista la deducibilità di tale accantonamento, ai fini Ires, e stabilisce che: “gli accantonamenti ai fondi per le indennità di fine rapporto e ai fondi di previdenza del personale dipendente istituiti ai sensi dell’articolo 2117 del codice civile, se costituiti in conti individuali dei singoli dipendenti, sono deducibili nei limiti delle quote maturate nell’esercizio in conformità alle disposizioni legislative e contrattuali che regolano il rapporto di lavoro dei dipendenti stessi”. </p>
<p> </p>
<p>Fermo restando che gli accantonamenti al fondo TFM sono deducibili nei limiti delle quote maturate nell’esercizio in correlazione agli accordi contrattuali conclusi tra le parti, sempre che risultino da atto scritto avente data anteriore alla data di inizio del rapporto, non esistono delle disposizioni legislative che regolano le modalità di determinazione di questa indennità o che prevedono limiti alla relativa deducibilità (come molte volte sostenuto dall’Amministrazione Finanziaria nei casi in cui l’ammontare degli accantonamenti eccedesse quanto previsto dall’articolo 2120 cc per i lavoratori dipendenti). </p>
<p> </p>
<p>La sentenza della Corte di Cassazione n. 26431 del 19 ottobre del 2018 ha previsto che: “le aziende possono decidere di corrispondere agli amministratori, al termine del loro mandato, una indennità definita “trattamento di fine mandato”, quale compenso aggiuntivo a quello ordinario stabilito dallo statuto sociale ovvero dall’assemblea dei soci e lasciato alla libera contrattazione delle parti […]. In base al combinato disposto degli articoli 105 e 17 del TUIR il regime di deducibilità adottato per i costi in argomento è pertanto quello di competenza sempre che il diritto al TFM risulti da atto scritto avente data certa anteriore all’inizio del rapporto; solo in tale evenienza in ciascun esercizio sono deducibili le quote maturate a favore dei singoli amministratori e accantonate nell’apposito fondo, indipendentemente dal fatto che la loro manifestazione finanziaria avverrà solo in un momento successivo […]”. Le indennità per il TFM hanno un diverso trattamento fiscale a seconda che le stesse risultino o meno da atto scritto avente data certa anteriore alla data di inizio del rapporto.  </p>
<p> </p>
<p>IL CTR di Milano (ovvero la Commissione Tributaria Regionale) si è espressa a tal proposito con la sentenza n. 5280/18/2018 del 3 dicembre 2018 affermando che il trattamento di fine mandato ha natura pattizia, per questo motivo non è disciplinato da nessuna norma specifica e si differenzia da quello di fine rapporto, e risulta dunque applicabile il criterio di congruità e di ragionevolezza che si fonda sulla misura proporzionale ai compensi annualmente corrisposti. Il legislatore non ha fissato un tetto massimo di deducibilità dell’accantonamento periodico al fondo TFM. </p>
<p>La stessa Commissione Tributaria  di Milano, con la sentenza n. 3749/16/2018 dell’11 settembre 2018, ha stabilito che l’Amministrazione finanziaria non ha il potere di valutare la congruità dei compensi corrisposti come TFM agli amministratori di società di persone, e che queste somme sono deducibili come costi. </p>
<p>In sostanza non c’è limitazione all’ammontare in quanto non esiste alcuna norma di riferimento. </p><p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/tfm-e-la-deducibilit224-senza-limiti/">TFM e la deducibilità senza limiti</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/tfm-e-la-deducibilit224-senza-limiti/">TFM e la deducibilità senza limiti</a> was first posted on Ottobre 3, 2019 at 9:41 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Indennità di trasferta</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/indennit224-di-trasferta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Laura Bargone]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2018 06:56:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto del Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[FINANZA ED AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[LEGGI E GIURISPRUDENZA]]></category>
		<category><![CDATA[articolo 51 tuir]]></category>
		<category><![CDATA[comma 5 articolo 51]]></category>
		<category><![CDATA[imposizione contributiva]]></category>
		<category><![CDATA[indennità]]></category>
		<category><![CDATA[indennità di trasferta]]></category>
		<category><![CDATA[luogo di lavoro]]></category>
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		<category><![CDATA[trasferta fuori dal comune]]></category>
		<category><![CDATA[trasfertista]]></category>
		<category><![CDATA[vitto e alloggio]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Analisi delle caratteristiche dell’indennità di trasferta prevista all’articolo 51 comma 5 del TUIR</p>
<p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/indennit224-di-trasferta/">Indennità di trasferta</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/indennit224-di-trasferta/">Indennità di trasferta</a> was first posted on Dicembre 12, 2018 at 7:56 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il reddito da lavoro dipendente è costituito essenzialmente da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti, nel periodo  d’imposta anche sotto forma di erogazioni liberali in relazione al rapporto di lavoro; vengono considerate percepite nel periodo d’imposta anche le somme erogate ed i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello a cui di riferiscono; nella categoria dei redditi di lavoro rientrano anche i compensi e le indennità conseguiti sulla base del rapporto, ma indipendentemente dall’effettiva prestazione di lavoro. </p>
<p>Indennità di trasferta </p>
<p>Analisi delle caratteristiche dell’indennità di trasferta prevista all’articolo 51 comma 5 del TUIR. </p>
<p>Il reddito da lavoro dipendente è costituito essenzialmente da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti, nel periodo  d’imposta anche sotto forma di erogazioni liberali in relazione al rapporto di lavoro; vengono considerate percepite nel periodo d’imposta anche le somme erogate ed i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello a cui di riferiscono; nella categoria dei redditi di lavoro rientrano anche i compensi e le indennità conseguiti sulla base del rapporto, ma indipendentemente dall’effettiva prestazione di lavoro. </p>
<p>Uno degli obblighi del lavoratore è quello di svolgere la propria attività lavorativa nel luogo stabilito dal datore di lavoro indicato nel contratto di lavoro; la sede di lavoro non potrà essere l’abitazione del lavoratore, salvo i casi di lavoro a domicilio e telelavoro. Ogni volta che il datore di lavoro chiede al lavoratore di effettuare la propria prestazione lavorativa in una sede diversa da quella contrattualmente prevista si dice che il lavoratore è in “trasferta”: la trasferta viene quindi definita come lo spostamento temporaneo del lavoratore verso un’altra località rispetto a quella in cui egli svolge normalmente la sua attività lavorativa; i contratti collettivi generalmente disciplinano in maniera esauriente la trasferta ma, oltre a quelli stabiliti dal contratto collettivo, il datore di lavoro non ha limiti generali al suo potere di assegnare la trasferta al lavoratore, se non quello del rispetto della libertà e della dignità dello stesso sulla base dell’articolo 41 della Costituzione. </p>
<p>Le caratteristiche della trasferta sono le seguenti:</p>
<p>·         la permanenza del legame del lavoratore con l’abituale luogo di lavoro,</p>
<p>·         la temporaneità del mutamento del luogo di esecuzione della prestazione;</p>
<p>·         l’effettuazione della prestazione lavorativa in esecuzione di un ordine di servizio del datore di lavoro. </p>
<p>Le indennità e i rimborsi delle spese che il lavoratore sostiene in occasione della trasferta, vengono disciplinati dal comma 5 dell’art. 51 del TUIR: sono previste delle imposizioni fiscali differenti a seconda che la trasferta venga effettuata nell’ambito del comune nel quale si trova la sede di lavoro o fuori da esso: il diverso criterio di imposizione fiscale, deriva principalmente dal fatto che al lavoratore, a fronte delle spese di produzione del reddito, viene riconosciuta una specifica detrazione d’imposta e quindi tutti i valori e le somme che il lavoratore percepisce in relazione al rapporto di lavoro, compresi i rimborsi spese, sono assoggettati a tassazione tranne le deroghe previste appunto dall’articolo 51 del TUIR. </p>
<p>Tutte le indennità e i rimborsi di spese per le trasferte nell’ambito del territorio comunale in cui si trova la sede di lavoro, ad eccezione dei rimborsi per le spese di trasporto, concorrono integralmente a formare il reddito; per poter applicare la norma in oggetto non assume nessuna rilevanza l’ampiezza del comune in cui il dipendente ha la sede di lavoro o l’eventuale ripartizione del territorio in entità subcomunali, come per esempio le frazioni, perché si parla comunque di territorio comunale. </p>
<p>Per l’esclusione del reddito imponibile delle spese di trasporto è necessario che le spese siano comprovate dalla documentazione rilasciata dal vettore (es. Biglietti autobus o ricevuta del taxi) e che dalla documentazione interna dell’azienda risulti in quale giorno l’attività del lavoratore è stata svolta all’esterno della sede di lavoro. </p>
<p>In caso di trasferta fuori dal comune nel quale si trova la sede di lavoro è possibile scegliere uno dei tre sistemi indicati di seguito, che però una volta stabilito troverà applicazione per l’intera durata della trasferta non potendo usare criteri diversi per le singole giornate comprese nel periodo in cui il dipendente si trova fuori dalla sede di lavoro; inoltre qualunque sia il sistema prescelto, i rimborsi analitici delle spese di viaggio, anche sotto forma di indennità chilometrica e di trasporto, non concorrono a formare il reddito quando sono rimborsate sulla base di idonea documentazione mentre ogni altro rimborso di spese ulteriore rispetto al sistema prescelto, sarà soggetto a tassazione. L’indennità di trasferta viene determinata in modo puntuale in relazione agli effettivi giorni in cui la prestazione lavorativa è resa al di fuori della sede di lavoro. </p>
<p>L’articolo 51, comma 5 del D. P. R n. 917/1986, prevede che le somme erogate ai lavoratori a fronte di una trasferta fuori dal comune di lavoro, siano esenti da imposizione contributiva fino alla soglia giornaliera di € 46,48 in Italia e di €77,47 all’estero; queste esenzioni sono ridotte di un terzo nel caso in cui al lavoratore viene riconosciuto un rimborso delle spese di vitto o alloggio e di due terzi nel caso in cui l’azienda rimborsa le spese sia di vitto che di alloggio; la quota di indennità che non concorre a formare il reddito non subisce alcuna riduzione in relazione alla durata della trasferta che potrà quini anche essere inferiore a 24 ore o comunque una trasferta che non prevede nessun pernottamento fuori sede. Se viene corrisposta, unitamente al rimborso analitico delle spese di vitto e alloggio anche un’indennità di trasferta, le soglie di € 46,48 e € 77,47 saranno ridotte ad € 30,99 al giorno (€ 51,65 all’estero) in caso di rimborso di spese di vitto o alloggio o vitto o alloggio forniti gratuitamente ed € 15,49€ al giorno (€25,82 all’estero) nel caso in cui vengano rimborsate sia le spese di vitto che quelle di alloggio o nel caso in cui siano forniti gratuitamente. </p>
<p>I rimborsi analitici delle spese di vitto e alloggio, spese di viaggio e di trasporto non concorrono a formare il reddito ed inoltre viene escluso da imposizione il rimborso di altre spese anche non documentabili se vengono analiticamente attestate fino ad € 15,49 (€ 25,82 in caso di trasferte all’estero); l’eventuale corresponsione di una indennità in aggiunta al rimborso analitico indipendentemente dall’importo, concorre interamente a formare il reddito di lavoro dipendente. </p>
<p>In riferimento alla documentazione di viaggio e trasporto le spese per i viaggi compiuti con mezzi pubblici come ferrovie e aerei sono direttamente documentabili, mentre i viaggi compiuti con i mezzi propri devono essere determinate dal datore di lavoro sulla base di elementi concordanti, diretti ed indiretti. </p>
<p>Il comma 6 dell’articolo 51, fa invece riferimento alla figura del trasfertista che si ha nel momento in cui dal contratto di lavoro emerge che l’attività viene svolta in modo continuativo fuori dalla sede di lavoro e il contratto di lavoro non stabilisce una sede di lavoro predeterminata; la qualifica di trasfertista è demandata alle parti ed individuata in chi non è in trasferta e non ha quindi una missione specifica da svolgere in un luogo ben preciso. </p>
<p>In questo caso le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto allo svolgimento di attività lavorative in luoghi sempre diversi anche se con carattere di continuità, le indennità di navigazione e di volo che sono previste dalla legge o dal contratto collettivo e le indennità previste dall’articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959 n. 1229 concorrono a formare il reddito nella misura del 50% del loro ammontare. </p>
<p>La previsione normativa dell’articolo 51, comma 6 consente di stabilire, al momento dell’assunzione, indennità o maggiorazioni di retribuzioni funzionali o direttamente imputabili alle particolari caratteristiche dell’attività lavorativa. </p><p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/indennit224-di-trasferta/">Indennità di trasferta</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/indennit224-di-trasferta/">Indennità di trasferta</a> was first posted on Dicembre 12, 2018 at 7:56 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Come pagare il legale rappresentate e/o l&#8217;amministratore (o membro del consiglio direttivo) di una associazione</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/come-pagare-gli-amministratori-di-una-asd-ssd-o-aps-in-regime-398-91/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Apr 2017 20:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ASSOCIAZIONI CULTURALI (APS) ED ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE (ASD – SSD)]]></category>
		<category><![CDATA[Come pagare l'amministratore]]></category>
		<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco per Sport e Non Profit]]></category>
		<category><![CDATA[Somme erogate ad amministratori]]></category>
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		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/fisco-sport-e-non-profit/come-pagare-gli-amministratori-di-una-asd-ssd-o-aps-in-regime-398-91/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Alcune indicazioni su come erogare somme al legale rappresentante di un APS OVS ASD SSD in regime L. 398/1991</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Riceviamo oltre 150 richieste di preventivi l’anno da associazioni culturali (APS o ODV) e sportive (ASD SSD), tutti pongono gli stessi quesiti, tra cui come pagare in modo corretto, pronorma e tracciabile, il legale rappresentate e/o amministratore e/o membro del consiglio direttivo  di una non profit.  I nostri commercialisti amano lavorare per le associazioni in tutta Italia.  </p>
<p>Come pagare il legale rappresentate e/o l&#8217;amministratore (o un membro del consiglio direttivo) di una associazione</p>
<p>Alcune indicazioni su come erogare somme al legale rappresentante di un APS OVS ASD SSD in regime L. 398/1991</p>
<p>Riceviamo oltre 150 richieste di preventivi l’anno da associazioni culturali (APS o ODV) e sportive (ASD SSD), tutti pongono gli stessi quesiti, tra cui come pagare in modo corretto, pronorma e tracciabile, il legale rappresentate e/o amministratore e/o membro del consiglio direttivo  di una non profit.  I nostri commercialisti amano lavorare per le associazioni in tutta Italia. </p>
<p>I compensi per l’attività svolta</p>
<p>La  tassazione  delle  somme  che  le  associazioni  pagano  ai  loro  amministratori, legale rappresentante, membri del direttivo,  dipende non solo dal tipo di rapporto intercorrente e dall’attività abitualmente esercitata dalla risorsa umana nell’ente. </p>
<p>In particolare:</p>
<p><img decoding="async" src="https://www.commercialista.it/https://www. Commercialista. It/Portals/232/IMMAGINI/Made_in_Italy_Futured. Jpg? Ver=2016-11-07-102638-413" alt="Made_in_Italy_Futured. Jpg? Ver=2016-11-07-102638-413" /> se l’amministratore svolge l’attività con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa , il compenso percepito costituisce reddito assimilato a quello di lavoro dipendente. In questo caso l’associazione deve effettuare una ritenuta d’acconto sui compensi corrisposti, come farebbe per un lavoratore dipendente;</p>
<p><img decoding="async" src="https://www.commercialista.it/https://www. Networkfiscale. Com/Portals/232/IMMAGINI/Made_in_Italy_Futured. Jpg? Ver=2016-11-07-102638-413" alt="Made_in_Italy_Futured. Jpg? Ver=2016-11-07-102638-413" /> se l’attività di amministrazione è svolta da liberi professionisti (commercialisti, ragionieri, eccetera), i compensi pagati rientrano tra i redditi di lavoro autonomo e l’associazione applicherà la ritenuta prevista per tale tipo di reddito. </p>
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<p>I rimborsi spese</p>
<p>Si tratta in sostanza di somme concesse all’amministratore quando per svolgere il suo mandato è costretto a recarsi in un comune diverso da quello della sede di lavoro. </p>
<p>Sono previste tre diverse forme di rimborsi:</p>
<p><img decoding="async" src="https://www.commercialista.it/https://www. Networkfiscale. Com/Portals/232/IMMAGINI/Made_in_Italy_Futured. Jpg? Ver=2016-11-07-102638-413" alt="Made_in_Italy_Futured. Jpg? Ver=2016-11-07-102638-413" />   il rimborso forfetario (o indennità di trasferta), che è quello per il cui pagamento non occorrono giustificativi di spesa; il rimborso pagato non è soggetto a tassazione fino a 46,48 euro per giorno se la trasferta è in Italia, fino a 77,47 euro per le trasferte all’estero. In questi importi non si considerano le spese di viaggio e di trasporto. Se si fruisce gratuitamente di alloggio o di vitto, i limiti indicati prima sono ridotti di 1/3 (di 2/3 nel caso in cui si usufruisca sia di alloggio che di vitto). Tale trattamento si applica solo per lavoratori dipendenti. </p>
<p><img decoding="async" src="https://www.commercialista.it/https://www. Networkfiscale. Com/Portals/232/IMMAGINI/Made_in_Italy_Futured. Jpg? Ver=2016-11-07-102638-413" alt="Made_in_Italy_Futured. Jpg? Ver=2016-11-07-102638-413" />      il rimborso analitico, che è quello completamente escluso da tassazione, purché debitamente documentato con i giustificativi di spesa, e riguarda le spese sostenute per vitto, alloggio, viaggio e trasporto. Eventuali rimborsi di spese di viaggio riconosciuti per raggiungere la sede di lavoro partendo dalla propria residenza sono da considerarsi reddito imponibile, anche se l’abitazione si trova in un altro Comune. </p>
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<p><img decoding="async" src="https://www.commercialista.it/https://www. Networkfiscale. Com/Portals/232/IMMAGINI/Made_in_Italy_Futured. Jpg? Ver=2016-11-07-102638-413" alt="Made_in_Italy_Futured. Jpg? Ver=2016-11-07-102638-413" />     il rimborso misto, che comprende sia l’indennità di trasferta che il rimborso delle spese documentate. </p>
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<p>Altre indennità</p>
<p>Può accadere che l’associazione rimborsi all’amministratore una somma forfetaria quando per le trasferte egli utilizzi il mezzo proprio di trasporto (la cosiddetta indennità chilometrica). </p>
<p>Questa somma non è soggetta a tassazione fino ad un determinato importo che varia a seconda del mezzo che si utilizza. Le tabelle contenenti questi importi, cui far riferimento, sono annualmente stabilite dall’ACI. La parte eccedente costituisce reddito imponibile. </p>
<p>L’indennità corrisposta deve invece essere tassata quando la trasferta è effettuata nell’ambito del territorio comunale. </p>
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<p>schema riassuntivo posizione amministratore in ASD – SSD – e APS in regime 398/91</p>
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<p><img decoding="async" src="https://www.commercialista.it/https://www. Commercialista. It/Portals/84/APS%20ASD%20SSD/compenso_amministratore_asd_ssd_asp. Png" alt="compenso_amministratore_asd_ssd_asp. Png" /></p>
<p> </p>
<p><a href="http://www. Commercialista. Es/Contattaci-per-un-preventivo">Affidati ai nostri professionisti! </a></p>
<p><img decoding="async" src="https://www.commercialista.it/https://www. Commercialista. It/Portals/84/numero%20verde/numero%20verde%20nf. Jpg" alt="numero%20verde%20nf. Jpg" /> </p>
<p></p><p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/come-pagare-gli-amministratori-di-una-asd-ssd-o-aps-in-regime-398-91/">Come pagare il legale rappresentate e/o l’amministratore (o membro del consiglio direttivo) di una associazione</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/come-pagare-gli-amministratori-di-una-asd-ssd-o-aps-in-regime-398-91/">Come pagare il legale rappresentate e/o l&#8217;amministratore (o membro del consiglio direttivo) di una associazione</a> was first posted on Aprile 8, 2017 at 10:30 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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