<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>inail - Commercialista.it</title>
	<atom:link href="https://www.commercialista.it/tag/inail/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.commercialista.it</link>
	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 May 2025 10:47:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2023/02/cropped-favicon_commercialista_001-32x32.jpg</url>
	<title>inail - Commercialista.it</title>
	<link>https://www.commercialista.it</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Codici ATECO 2025: INPS avvia l’aggiornamento automatico per tutte le aziende attive</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Codici-ATECO-2025-INPS-avvia-l-aggiornamento-automatico-per-tutte-le-aziende-attive/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mariana Maxwel]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 May 2025 04:30:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ADEMPIMENTI FISCALI]]></category>
		<category><![CDATA[AGENZIA DELLE ENTRATE]]></category>
		<category><![CDATA[ATECO 2025]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[adeguamento automatico]]></category>
		<category><![CDATA[agenzia entrate]]></category>
		<category><![CDATA[bandi agevolazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Cassetto previdenziale]]></category>
		<category><![CDATA[CCIAA]]></category>
		<category><![CDATA[classificazione attività economiche]]></category>
		<category><![CDATA[classificazione ISTAT]]></category>
		<category><![CDATA[codice statistico contributivo]]></category>
		<category><![CDATA[Codici ATECO 2025]]></category>
		<category><![CDATA[consulenti fiscali]]></category>
		<category><![CDATA[contributi previdenziali]]></category>
		<category><![CDATA[CSC]]></category>
		<category><![CDATA[gestione separata]]></category>
		<category><![CDATA[inail]]></category>
		<category><![CDATA[inps]]></category>
		<category><![CDATA[rettifica codice ATECO]]></category>
		<category><![CDATA[transcodifica ATECO]]></category>
		<category><![CDATA[UniEmens]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/?p=32638</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un cambiamento silenzioso ma cruciale è iniziato dal 1° aprile 2025 per migliaia di imprese italiane. Con l’adozione dei nuovi codici ATECO 2025, l’INPS ha avviato un processo di aggiornamento automatico delle matricole aziendali, che impatta direttamente su contributi, inquadramenti e accesso a numerosi benefici fiscali. Sulla base della Circolare INPS n. 71/2025 e del [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Codici-ATECO-2025-INPS-avvia-l-aggiornamento-automatico-per-tutte-le-aziende-attive/">Codici ATECO 2025: INPS avvia l’aggiornamento automatico per tutte le aziende attive</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Codici-ATECO-2025-INPS-avvia-l-aggiornamento-automatico-per-tutte-le-aziende-attive/">Codici ATECO 2025: INPS avvia l’aggiornamento automatico per tutte le aziende attive</a> was first posted on Maggio 16, 2025 at 6:30 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong data-start="188" data-end="293">Un cambiamento silenzioso ma cruciale è iniziato dal 1° aprile 2025 per migliaia di imprese italiane.</strong> Con l’adozione dei nuovi <strong data-start="319" data-end="340">codici ATECO 2025</strong>, l’INPS ha avviato un processo di <strong data-start="375" data-end="429">aggiornamento automatico delle matricole aziendali</strong>, che impatta direttamente su contributi, inquadramenti e accesso a numerosi benefici fiscali.</p>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="526" data-end="967">Sulla base della <strong data-start="543" data-end="572">Circolare INPS n. 71/2025</strong> e del <strong data-start="579" data-end="619">Messaggio n. 1471 del 13 maggio 2025</strong>, l’Istituto ha dato il via a una riclassificazione sistematica, in linea con le direttive ISTAT e le nuove esigenze dell’economia digitale e sostenibile. Le aziende non devono fare nulla, si dice. Ma in realtà, non controllare il nuovo codice ATECO potrebbe significare <strong data-start="890" data-end="966">perdere agevolazioni, pagare più contributi o subire errori sanzionabili</strong>.</p>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="969" data-end="1002">In questo articolo ti spieghiamo <strong data-start="1005" data-end="1053">cosa prevede l’aggiornamento automatico INPS</strong>, quali sono gli <strong data-start="1072" data-end="1116">impatti pratici e fiscali per le imprese</strong>, e soprattutto <strong data-start="1134" data-end="1198">come trasformare questo obbligo in un’opportunità strategica</strong>, evitando errori e sfruttando al meglio i vantaggi offerti dal sistema.</p>
<h2 style="text-align: justify;" data-start="969" data-end="1002">Codici ATECO 2025</h2>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="168" data-end="828">Il mondo del lavoro cambia, e con esso cambia anche il modo in cui vengono classificate le attività economiche. A partire dal <strong data-start="294" data-end="312">1° aprile 2025</strong>, l’INPS ha ufficialmente adottato la nuova versione dei <strong data-start="369" data-end="390">codici ATECO 2025</strong>, in linea con l’aggiornamento predisposto dall’<strong data-start="438" data-end="447">ISTAT</strong> e coerente con la classificazione europea <strong data-start="490" data-end="498">NACE</strong>. A sancirlo è la <strong data-start="516" data-end="558">Circolare INPS n. 71 del 31 marzo 2025</strong>, che annuncia l’entrata in vigore della nuova classificazione, seguita dal <strong data-start="634" data-end="674">Messaggio n. 1471 del 13 maggio 2025</strong>, il quale conferma l’inizio dell’<strong data-start="708" data-end="762">aggiornamento automatico delle matricole aziendali</strong> per tutte le imprese già iscritte prima della data di attuazione.</p>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="830" data-end="1377">Questa modifica ha un impatto diretto su tutte le imprese italiane, poiché i codici ATECO rappresentano non solo un parametro statistico, ma anche un criterio fondamentale per determinare l’inquadramento contributivo INPS e INAIL, oltre ad influire su numerose agevolazioni fiscali e accessi a bandi e finanziamenti pubblici. Il cambiamento interessa in particolare i codici a <strong data-start="1207" data-end="1222">5 e 6 cifre</strong>, che ora sono stati rivisti per riflettere in maniera più aderente l’evoluzione dei settori produttivi, in un contesto economico in rapida trasformazione.</p>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="1379" data-end="1865">Oltre all’aggiornamento dei codici, la circolare prevede anche la revisione del <strong data-start="1459" data-end="1548">Manuale di classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali e assistenziali</strong>, un documento fondamentale per orientare correttamente le imprese nei loro rapporti con la previdenza pubblica. In questo scenario, la digitalizzazione e l&#8217;automazione amministrativa giocano un ruolo chiave, semplificando il passaggio verso la nuova classificazione senza oneri burocratici per le aziende già attive.</p>
<h2 style="text-align: justify;" data-start="1379" data-end="1865">Nuove iscrizioni e variazioni</h2>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="306" data-end="801">Dal <strong data-start="310" data-end="328">1° aprile 2025</strong>, tutte le <strong data-start="339" data-end="369">nuove iscrizioni aziendali</strong> presso l’INPS devono indicare il codice <strong data-start="410" data-end="424">ATECO 2025</strong>, in base alla nuova classificazione ufficiale predisposta dall’ISTAT. L’INPS ha integrato questa struttura all’interno dei propri sistemi informativi, utilizzando uno <strong data-start="592" data-end="622">strumento di transcodifica</strong> che permette di associare i vecchi codici ATECO 2007 ai nuovi corrispettivi ATECO 2025, garantendo una continuità amministrativa e contributiva nel passaggio tra le due versioni.</p>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="803" data-end="1332">Nel caso di aziende costituite <strong data-start="834" data-end="862">prima del 1° aprile 2025</strong>, che devono completare l’iscrizione INPS per la gestione dipendenti o per altre necessità operative, sarà possibile ancora inserire un codice ATECO 2007. Tuttavia, la procedura <strong data-start="1040" data-end="1101">proporrà automaticamente il codice ATECO 2025 equivalente</strong>, facilitando così la transizione e assicurando l’uniformità del dato. Questo scenario è frequente, ad esempio, per aziende iscritte in Camera di Commercio ma che iniziano ad assumere solo dopo l’entrata in vigore dei nuovi codici.</p>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="1334" data-end="1859">L’INPS ha inoltre istituito un nuovo <strong data-start="1371" data-end="1411">Codice Statistico Contributivo (CSC)</strong>: il <strong data-start="1416" data-end="1425">70713</strong>, dedicato ad attività di consulenza, che mantiene le stesse caratteristiche del CSC 70708 ma è coerente con la nuova classificazione ATECO. In attesa del completamento del processo di ricodifica, le <strong data-start="1625" data-end="1652">variazioni contributive</strong> verranno gestite provvisoriamente utilizzando il codice ATECO 2025 ricavato dal codice 2007 esistente. Tale codice provvisorio sarà successivamente <strong data-start="1801" data-end="1816">consolidato</strong> una volta terminata la revisione generale.</p>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="1861" data-end="2371">Per la <strong data-start="1868" data-end="1889">Gestione Separata</strong>, una modifica importante riguarda i <strong data-start="1926" data-end="1941">committenti</strong>, che dovranno adottare il codice ATECO 2025 all’interno dei <strong data-start="2002" data-end="2021">flussi UniEmens</strong> trasmessi a partire dal 1° aprile 2025. Le posizioni esistenti manterranno la loro classificazione attuale <strong data-start="2129" data-end="2156">fino a nuove variazioni</strong> o interventi correttivi. Un’eccezione è rappresentata dalle <strong data-start="2217" data-end="2258">categorie di artigiani e commercianti</strong>, per le quali l’aggiornamento procedurale sarà oggetto di una <strong data-start="2321" data-end="2370">comunicazione separata da parte dell’Istituto</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1861" data-end="2371"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone wp-image-32639 size-large" src="https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/05/fotografia-completa-dell-attrezzatura-di-illuminazione-illuminata-1024x683.jpg" alt="" width="696" height="464" srcset="https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/05/fotografia-completa-dell-attrezzatura-di-illuminazione-illuminata-1024x683.jpg 1024w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/05/fotografia-completa-dell-attrezzatura-di-illuminazione-illuminata-300x200.jpg 300w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/05/fotografia-completa-dell-attrezzatura-di-illuminazione-illuminata-768x512.jpg 768w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/05/fotografia-completa-dell-attrezzatura-di-illuminazione-illuminata-1536x1024.jpg 1536w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/05/fotografia-completa-dell-attrezzatura-di-illuminazione-illuminata-630x420.jpg 630w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/05/fotografia-completa-dell-attrezzatura-di-illuminazione-illuminata-150x100.jpg 150w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/05/fotografia-completa-dell-attrezzatura-di-illuminazione-illuminata-600x400.jpg 600w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/05/fotografia-completa-dell-attrezzatura-di-illuminazione-illuminata-696x464.jpg 696w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/05/fotografia-completa-dell-attrezzatura-di-illuminazione-illuminata-1068x712.jpg 1068w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/05/fotografia-completa-dell-attrezzatura-di-illuminazione-illuminata.jpg 1920w" sizes="(max-width: 696px) 100vw, 696px" /></p>
<h2 style="text-align: justify;" data-start="1861" data-end="2371">Adeguamento automatico</h2>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="272" data-end="707">Dal 13 maggio 2025 è ufficialmente partito il processo di <strong data-start="330" data-end="373">conversione automatica dei codici ATECO</strong> per tutte le imprese già iscritte all’INPS <strong data-start="417" data-end="445">prima del 1° aprile 2025</strong>, purché in stato <strong data-start="463" data-end="490">“Attiva” o “Riattivata”</strong>. Questo processo è stato annunciato nel <strong data-start="531" data-end="562">Messaggio INPS n. 1471/2025</strong>, che stabilisce le regole per l’aggiornamento quotidiano delle matricole aziendali con i nuovi codici previsti dalla classificazione ATECO 2025.</p>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="709" data-end="1098">Ogni azienda coinvolta riceverà una <strong data-start="745" data-end="752">PEC</strong> ufficiale contenente sia il <strong data-start="781" data-end="808">nuovo codice ATECO 2025</strong>, sia il corrispondente <strong data-start="832" data-end="872">Codice Statistico Contributivo (CSC)</strong> aggiornato. La conversione non è simultanea per tutte le imprese: viene eseguita <strong data-start="954" data-end="990">giornalmente in modo progressivo</strong>, con l’obiettivo di coprire l’intero parco iscritti senza impatti operativi o rallentamenti amministrativi.</p>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="1100" data-end="1465">Per gli <strong data-start="1108" data-end="1134">intermediari abilitati</strong> (come commercialisti e consulenti del lavoro), l’INPS fornisce un <strong data-start="1201" data-end="1223">report settimanale</strong> che elenca tutte le matricole aggiornate, i nuovi codici ATECO e i CSC assegnati. Questo strumento consente un controllo efficace da parte dei professionisti incaricati, facilitando l’intervento in caso di incongruenze o assegnazioni errate.</p>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="1467" data-end="1879">Nel caso in cui un’impresa riceva un codice ATECO errato o non rappresentativo dell’attività svolta, può <strong data-start="1572" data-end="1599">richiedere la rettifica</strong> direttamente tramite il <strong data-start="1624" data-end="1667">Cassetto Previdenziale del Contribuente</strong>, nella sezione dedicata all’“Attribuzione codice ATECO 2025”. La richiesta deve essere corredata da <strong data-start="1768" data-end="1787">visura camerale</strong>, <strong data-start="1789" data-end="1800">statuto</strong> e altri <strong data-start="1809" data-end="1828">documenti utili</strong> a dimostrare la natura reale dell’attività svolta.</p>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="1881" data-end="2268">Un’attenzione particolare va posta alle <strong data-start="1921" data-end="1942">matricole sospese</strong>: per queste, l’assegnazione del nuovo codice ATECO 2025 avverrà <strong data-start="2007" data-end="2041">al momento della riattivazione</strong>. In tal caso, sarà un <strong data-start="2064" data-end="2090">operatore di sede INPS</strong> ad accedere alla procedura “Iscrizione e Variazione Azienda”, registrare i dati e trasmettere la comunicazione ufficiale via PEC al datore di lavoro o al relativo intermediario.</p>
<h2 style="text-align: justify;" data-start="1881" data-end="2268">Impatti fiscali</h2>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="272" data-end="730">Il cambiamento dei codici ATECO non è solo una formalità burocratica. I codici ATECO sono un elemento cruciale per l’inquadramento delle aziende non solo sotto il profilo statistico, ma soprattutto <strong data-start="470" data-end="511">previdenziale, assicurativo e fiscale</strong>. Un codice ATECO errato può comportare <strong data-start="551" data-end="588">versamenti contributivi sbagliati</strong>, <strong data-start="590" data-end="625">errori nell’inquadramento INAIL</strong> e addirittura <strong data-start="640" data-end="729">l’esclusione o l’inclusione indebita in regimi fiscali agevolati o incentivi pubblici</strong>.</p>
<h3 style="text-align: justify;" data-start="732" data-end="759">Tra gli impatti principali:</h3>
<ul style="text-align: justify;" data-start="761" data-end="1778">
<li class="" data-start="761" data-end="1023">
<p class="" data-start="763" data-end="1023"><strong data-start="763" data-end="782">Contributi INPS</strong>: il codice ATECO influenza l’assegnazione del corretto <strong data-start="838" data-end="878">Codice Statistico Contributivo (CSC)</strong>, che determina l’aliquota contributiva da applicare. Un CSC non corretto potrebbe portare a sanzioni o differenze contributive da regolarizzare.</p>
</li>
<li class="" data-start="1024" data-end="1259">
<p class="" data-start="1026" data-end="1259"><strong data-start="1026" data-end="1041">Premi INAIL</strong>: l’inquadramento delle attività secondo i rischi professionali dipende dal codice ATECO. Un codice non coerente può comportare <strong data-start="1169" data-end="1198">errati livelli di rischio</strong> e quindi premi assicurativi più alti o più bassi del dovuto.</p>
</li>
<li class="" data-start="1260" data-end="1564">
<p class="" data-start="1262" data-end="1564"><strong data-start="1262" data-end="1296">Accesso a bonus e agevolazioni</strong>: molti incentivi (es. credito d’imposta, esoneri contributivi, agevolazioni per assunzioni, bandi regionali o nazionali) sono <strong data-start="1423" data-end="1465">limitati a specifici settori economici</strong>. L’inserimento in un codice ATECO errato può comportare la <strong data-start="1525" data-end="1549">perdita dell’accesso</strong> a tali misure.</p>
</li>
<li class="" data-start="1565" data-end="1778">
<p class="" data-start="1567" data-end="1778"><strong data-start="1567" data-end="1599">Regime fiscale e adempimenti</strong>: anche il <strong data-start="1610" data-end="1640">regime contabile e fiscale</strong> applicabile può variare a seconda dell’attività dichiarata. Codici errati potrebbero comportare obblighi o semplificazioni non spettanti.</p>
</li>
</ul>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="1780" data-end="2136">Per questo motivo è essenziale che imprenditori, artigiani, commercianti e professionisti, insieme ai loro consulenti, verifichino con attenzione il codice ATECO 2025 assegnato e richiedano <strong data-start="1970" data-end="2002">tempestivamente la rettifica</strong> in caso di incongruenze. Un piccolo errore oggi potrebbe trasformarsi in un problema complesso domani, con rischi economici e legali.</p>
<h2 style="text-align: justify;" data-start="1780" data-end="2136">Consigli operativi</h2>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="269" data-end="602">Per gestire correttamente il passaggio ai <strong data-start="311" data-end="332">codici ATECO 2025</strong>, le aziende non devono solo attendere la comunicazione via PEC da parte dell’INPS. È infatti fondamentale <strong data-start="439" data-end="474">adottare un approccio proattivo</strong>, avvalendosi del supporto di professionisti aggiornati e di strumenti digitali che facilitino il monitoraggio delle variazioni.</p>
<h3 style="text-align: justify;" data-start="604" data-end="651">Ecco alcune azioni concrete da mettere in atto:</h3>
<ul style="text-align: justify;" data-start="653" data-end="2016">
<li class="" data-start="653" data-end="883">
<p class="" data-start="655" data-end="883"><strong data-start="655" data-end="703">Verificare la comunicazione ricevuta da INPS</strong>: una volta ottenuta la PEC, è opportuno controllare attentamente sia il <strong data-start="776" data-end="798">nuovo codice ATECO</strong> che il <strong data-start="806" data-end="824">CSC attribuito</strong>, confrontandoli con l’effettiva attività economica svolta.</p>
</li>
<li class="" data-start="884" data-end="1104">
<p class="" data-start="886" data-end="1104"><strong data-start="886" data-end="930">Consultare la visura camerale aggiornata</strong>: questo documento è essenziale per determinare se il nuovo codice ATECO assegnato sia effettivamente coerente con l’oggetto sociale e con l’attività prevalente dell’impresa.</p>
</li>
<li class="" data-start="1105" data-end="1347">
<p class="" data-start="1107" data-end="1347"><strong data-start="1107" data-end="1154">Interfacciarsi con il consulente di fiducia</strong>: commercialisti, consulenti del lavoro e CAF sono i soggetti più indicati per supportare l’impresa in caso di necessità di rettifica, o per anticipare impatti fiscali e previdenziali negativi.</p>
</li>
<li class="" data-start="1348" data-end="1566">
<p class="" data-start="1350" data-end="1566"><strong data-start="1350" data-end="1406">Utilizzare tempestivamente il Cassetto Previdenziale</strong>: la funzionalità online dell’INPS consente di caricare in autonomia la richiesta di variazione, allegando documenti giustificativi come lo statuto o la visura.</p>
</li>
<li class="" data-start="1567" data-end="1764">
<p class="" data-start="1569" data-end="1764"><strong data-start="1569" data-end="1609">Monitorare le variazioni settimanali</strong>: i professionisti abilitati possono scaricare i report INPS per verificare, anche per conto dei loro clienti, eventuali modifiche non notificate o errate.</p>
</li>
<li class="" data-start="1765" data-end="2016">
<p class="" data-start="1767" data-end="2016"><strong data-start="1767" data-end="1808">Prevedere controlli interni periodici</strong>: in particolare per realtà multi-attività, è consigliato un audit interno o una revisione periodica dei codici ATECO assegnati, per prevenire disallineamenti tra pratiche INPS, INAIL e Agenzia delle Entrate.</p>
</li>
</ul>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="2018" data-end="2365">Questo periodo di transizione è un’<strong data-start="2053" data-end="2077">occasione strategica</strong> per aggiornare la propria posizione amministrativa e correggere eventuali storture pregresse, spesso ignorate per anni. Non affrontare correttamente questo passaggio potrebbe infatti tradursi in <strong data-start="2273" data-end="2298">problemi con il Fisco</strong>, contenziosi o revoca di agevolazioni in sede di controlli futuri.</p>
<p><img decoding="async" class="wp-image-32640 size-large" src="https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/05/close-up-di-imprenditrice-occupato-1024x683.jpg" alt="" width="696" height="464" srcset="https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/05/close-up-di-imprenditrice-occupato-1024x683.jpg 1024w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/05/close-up-di-imprenditrice-occupato-300x200.jpg 300w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/05/close-up-di-imprenditrice-occupato-768x512.jpg 768w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/05/close-up-di-imprenditrice-occupato-1536x1024.jpg 1536w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/05/close-up-di-imprenditrice-occupato-630x420.jpg 630w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/05/close-up-di-imprenditrice-occupato-150x100.jpg 150w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/05/close-up-di-imprenditrice-occupato-600x400.jpg 600w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/05/close-up-di-imprenditrice-occupato-696x464.jpg 696w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/05/close-up-di-imprenditrice-occupato-1068x712.jpg 1068w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/05/close-up-di-imprenditrice-occupato.jpg 1920w" sizes="(max-width: 696px) 100vw, 696px" /></p>
<h2 style="text-align: justify;">Classificazione unica</h2>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="300" data-end="752">Il passaggio ai nuovi codici <strong data-start="329" data-end="343">ATECO 2025</strong> non riguarda solo l’INPS, ma rappresenta un tassello fondamentale nel progetto di <strong data-start="426" data-end="487">integrazione e armonizzazione delle banche dati pubbliche</strong>. Il codice ATECO è, infatti, uno degli elementi centrali nella <strong data-start="551" data-end="590">mappatura delle attività economiche</strong> e viene utilizzato da una molteplicità di enti: dalla Camera di Commercio all’Agenzia delle Entrate, dall’INAIL fino agli uffici regionali per bandi e incentivi.</p>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="754" data-end="1065">Uno degli obiettivi strategici di lungo periodo, come evidenziato da numerosi piani di semplificazione amministrativa, è quello di arrivare a una <strong data-start="900" data-end="940">classificazione unificata e coerente</strong> tra tutti i soggetti istituzionali.</p>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="754" data-end="1065">Questo permetterà alle imprese di evitare difformità e disallineamenti che oggi causano:</p>
<ul style="text-align: justify;" data-start="1067" data-end="1451">
<li class="" data-start="1067" data-end="1129">
<p class="" data-start="1069" data-end="1129"><strong data-start="1069" data-end="1128">incongruenze tra visura camerale e posizione INPS/INAIL</strong>;</p>
</li>
<li class="" data-start="1130" data-end="1192">
<p class="" data-start="1132" data-end="1192"><strong data-start="1132" data-end="1191">errori negli inquadramenti previdenziali e assicurativi</strong>;</p>
</li>
<li class="" data-start="1193" data-end="1344">
<p class="" data-start="1195" data-end="1344"><strong data-start="1195" data-end="1251">difficoltà di accesso a misure di sostegno economico</strong>, laddove il codice ATECO non risulti coerente con le finalità del bando o dell’agevolazione;</p>
</li>
<li class="" data-start="1345" data-end="1451">
<p class="" data-start="1347" data-end="1451"><strong data-start="1347" data-end="1393">ritardi o sospensioni nei rimborsi fiscali</strong>, qualora vi siano discordanze nelle anagrafiche tra enti.</p>
</li>
</ul>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="1453" data-end="1838">Il nuovo ATECO 2025 nasce proprio con lo scopo di <strong data-start="1503" data-end="1539">aggiornare e rendere più preciso</strong> il sistema di classificazione, soprattutto nei settori emergenti come la tecnologia, i servizi digitali, l’economia circolare e l’assistenza alla persona. In questo contesto, l’interconnessione tra banche dati diventa una priorità per lo Stato e un vantaggio competitivo per le aziende più attente.</p>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="1840" data-end="2139">Nel futuro prossimo, è prevedibile che anche <strong data-start="1885" data-end="1925">INAIL, Agenzia delle Entrate e CCIAA</strong> recepiscano pienamente i nuovi codici ATECO, promuovendo un sistema interconnesso, trasparente e più efficiente, in cui ogni variazione venga condivisa e sincronizzata automaticamente tra le varie amministrazioni.</p>
<h2 style="text-align: justify;" data-start="1840" data-end="2139">Considerazioni finali</h2>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="290" data-end="628">L’adeguamento ai <strong data-start="307" data-end="328">codici ATECO 2025</strong> non è solo un adempimento amministrativo, ma può e deve essere visto dalle imprese come un’occasione per fare <strong data-start="439" data-end="482">ordine nei propri assetti organizzativi</strong>, correggere errori passati e porsi nella condizione di <strong data-start="538" data-end="627">intercettare con maggiore precisione incentivi, agevolazioni e opportunità di mercato</strong>.</p>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="630" data-end="982">In un contesto economico in cui la <strong data-start="665" data-end="699">trasparenza dei dati aziendali</strong> è sempre più rilevante — anche per la partecipazione a gare pubbliche, bandi PNRR, accesso al credito o rating di affidabilità fiscale — mantenere un profilo coerente e aggiornato in tutte le anagrafi pubbliche è fondamentale.</p>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="630" data-end="982">Una corretta classificazione ATECO consente infatti di:</p>
<ul style="text-align: justify;" data-start="984" data-end="1279">
<li class="" data-start="984" data-end="1065">
<p class="" data-start="986" data-end="1065">evitare <strong data-start="994" data-end="1023">ispezioni e contestazioni</strong> da parte di INPS o Agenzia delle Entrate;</p>
</li>
<li class="" data-start="1066" data-end="1131">
<p class="" data-start="1068" data-end="1131">accedere più facilmente a <strong data-start="1094" data-end="1130">fondi agevolati e bandi tematici</strong>;</p>
</li>
<li class="" data-start="1132" data-end="1209">
<p class="" data-start="1134" data-end="1209">posizionarsi in maniera efficace in <strong data-start="1170" data-end="1198">nuove filiere produttive</strong> emergenti;</p>
</li>
<li class="" data-start="1210" data-end="1279">
<p class="" data-start="1212" data-end="1279">migliorare la <strong data-start="1226" data-end="1265">reputazione fiscale e previdenziale</strong> dell’impresa.</p>
</li>
</ul>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="1281" data-end="1788">Il consiglio per gli imprenditori è quindi quello di non attendere passivamente la notifica PEC dell’INPS, ma di <strong data-start="1394" data-end="1442">attivarsi con i propri consulenti di fiducia</strong> per verificare il nuovo codice, analizzarne l’impatto fiscale e contributivo, e valutare — se necessario — la presentazione di una richiesta di rettifica. Le imprese che oggi investono in un controllo consapevole della propria posizione contributiva, domani saranno più snelle, più solide e meglio attrezzate per affrontare le sfide del mercato.</p><p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Codici-ATECO-2025-INPS-avvia-l-aggiornamento-automatico-per-tutte-le-aziende-attive/">Codici ATECO 2025: INPS avvia l’aggiornamento automatico per tutte le aziende attive</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Codici-ATECO-2025-INPS-avvia-l-aggiornamento-automatico-per-tutte-le-aziende-attive/">Codici ATECO 2025: INPS avvia l’aggiornamento automatico per tutte le aziende attive</a> was first posted on Maggio 16, 2025 at 6:30 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DURC: guida aggiornata per imprese e lavoratori</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/DURC-guida-aggiornata-per-imprese-e-lavoratori/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria Ceccarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jun 2024 15:00:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DURC Documento Unico di Regolarità Contributiva]]></category>
		<category><![CDATA[Documento Unico di Regolarità Contributiva]]></category>
		<category><![CDATA[durc]]></category>
		<category><![CDATA[inail]]></category>
		<category><![CDATA[inps]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/?p=29974</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) è un documento fondamentale per le imprese che operano in Italia. Attesta la regolarità dei pagamenti dei contributi obbligatori (INPS, INAIL, Casse Edili) e consente di partecipare a gare d&#8217;appalto, ottenere finanziamenti pubblici e godere di agevolazioni normative e contributive. Con l&#8217;entrata in vigore del Decreto PNRR 2 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/DURC-guida-aggiornata-per-imprese-e-lavoratori/">DURC: guida aggiornata per imprese e lavoratori</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/DURC-guida-aggiornata-per-imprese-e-lavoratori/">DURC: guida aggiornata per imprese e lavoratori</a> was first posted on Giugno 24, 2024 at 5:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p data-sourcepos="5:1-5:50">Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) è un documento fondamentale per le imprese che operano in Italia. Attesta la regolarità dei pagamenti dei contributi obbligatori (INPS, INAIL, Casse Edili) e consente di partecipare a gare d&#8217;appalto, ottenere finanziamenti pubblici e godere di agevolazioni normative e contributive.</p>
<p data-sourcepos="7:1-7:58">Con l&#8217;entrata in vigore del Decreto PNRR 2 (D.L. n. 19/2024), il DURC ha assunto un&#8217;importanza ancora maggiore, diventando requisito necessario per l&#8217;accesso a numerosi benefici normativi e contributivi.</p>
<p data-sourcepos="7:1-7:58">
<h2 data-sourcepos="9:1-9:25">Cosa contiene il DURC</h2>
<p data-sourcepos="11:1-11:32">Il DURC riporta i seguenti dati:</p>
<ul data-sourcepos="13:1-15:1">
<li data-sourcepos="13:1-13:92"><strong>Dati anagrafici dell&#8217;impresa:</strong> denominazione, sede legale, codice fiscale, partita IVA.</li>
<li data-sourcepos="14:1-14:92"><strong>Situazione contributiva:</strong> stato dei pagamenti dei contributi INPS, INAIL e Casse Edili.</li>
<li data-sourcepos="15:1-15:1"><strong>Eventuali irregolarità:</strong> segnalazione di eventuali pendenze o inadempimenti contributivi.</li>
<li data-sourcepos="16:1-17:0"><strong>Validità del documento:</strong> il DURC ha una validità di 120 giorni dalla data di emissione.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2 data-sourcepos="18:1-18:27">Come richiedere il DURC</h2>
<p data-sourcepos="20:1-20:230">Il DURC può essere richiesto online tramite il servizio &#8220;Durc On Line&#8221; dell&#8217;INPS, accessibile con SPID o CNS. La richiesta può essere effettuata dall&#8217;impresa stessa, da un suo legale rappresentante o da un intermediario abilitato.</p>
<p data-sourcepos="22:1-22:43">Per richiedere il DURC online è necessario:</p>
<ul data-sourcepos="24:1-30:0">
<li data-sourcepos="24:1-24:48">Accedere al servizio &#8220;Durc On Line&#8221; dell&#8217;INPS.</li>
<li data-sourcepos="25:1-25:81">Selezionare il tipo di DURC richiesto (ordinario, per SOA, per subappaltatori).</li>
<li data-sourcepos="26:1-26:42">Inserire i dati anagrafici dell&#8217;impresa.</li>
<li data-sourcepos="27:1-27:40">Selezionare il periodo di riferimento.</li>
<li data-sourcepos="28:1-28:50">Indicare l&#8217;indirizzo PEC a cui ricevere il DURC.</li>
<li data-sourcepos="29:1-30:0">Confermare la richiesta.</li>
</ul>
<p data-sourcepos="31:1-31:75">Il DURC viene generato in formato PDF e inviato all&#8217;indirizzo PEC indicato.</p>
<p data-sourcepos="31:1-31:75">
<h2 data-sourcepos="33:1-33:2">Casi particolari</h2>
<p data-sourcepos="35:1-35:64">Esistono alcune casistiche particolari per il rilascio del DURC:</p>
<ul data-sourcepos="37:1-40:0">
<li data-sourcepos="37:1-37:141"><strong>Imprese neocostituite:</strong> le imprese neocostituite possono richiedere un DURC provvisorio, in attesa dell&#8217;iscrizione all&#8217;INPS e all&#8217;INAIL.</li>
<li data-sourcepos="38:1-38:221"><strong>Imprese in concordato o amministrazione controllata:</strong> le imprese in concordato o amministrazione controllata possono richiedere un DURC con riserva, che evidenzia la situazione di difficoltà finanziaria dell&#8217;impresa.</li>
<li data-sourcepos="39:1-40:0"><strong>Imprese morose:</strong> le imprese morose con i pagamenti dei contributi non possono ottenere il DURC.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2 data-sourcepos="41:1-41:43">Modifiche introdotte dal Decreto PNRR 2</h2>
<p data-sourcepos="43:1-43:77">Il Decreto PNRR 2 ha introdotto alcune importanti modifiche relative al DURC:</p>
<ul data-sourcepos="45:1-46:12">
<li data-sourcepos="45:1-45:262"><strong>Accesso ai benefici normativi e contributivi:</strong> il DURC è diventato requisito necessario per l&#8217;accesso a numerosi benefici normativi e contributivi, tra cui gli incentivi per l&#8217;assunzione di lavoratori, i contributi a fondo perduto e le agevolazioni fiscali.</li>
<li data-sourcepos="46:1-46:12"><strong>Verifica delle violazioni in materia di sicurezza:</strong> il DURC ora contiene anche la verifica delle eventuali violazioni in materia di sicurezza sul lavoro. Le imprese con violazioni gravi non potranno ottenere il DURC o ne avranno uno con riserva.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2 data-sourcepos="48:1-48:15">Conclusioni</h2>
<p data-sourcepos="50:1-50:253">Il DURC è un documento essenziale per le imprese che operano in Italia. Con l&#8217;entrata in vigore del Decreto PNRR 2, la sua importanza è ulteriormente cresciuta, diventando requisito necessario per l&#8217;accesso a una vasta gamma di benefici e agevolazioni.</p><p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/DURC-guida-aggiornata-per-imprese-e-lavoratori/">DURC: guida aggiornata per imprese e lavoratori</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/DURC-guida-aggiornata-per-imprese-e-lavoratori/">DURC: guida aggiornata per imprese e lavoratori</a> was first posted on Giugno 24, 2024 at 5:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>INAIL Contributi Incentivi PMI</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Tax-Credit/inail-contributi-incentivi-pmi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2022 17:00:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[aiuti imprese]]></category>
		<category><![CDATA[Contributi fondo perduto]]></category>
		<category><![CDATA[CONTRIBUTI IMPRESE]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamenti pmi]]></category>
		<category><![CDATA[inail]]></category>
		<category><![CDATA[incentivi iimprese]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/taxcredit/inailcontributiincentivipmi/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Inail contributi ed incentivi alle pmi 2013 &#8211; 2014 anche per il 2012 stanziate risorse per progetti di gestione della sicurezza sul lavoro ed investimento per macchine e strutture incentivi inail per la sicurezza le domande saranno presentabili on-line fino al prossimo 14 marzo e` stato pubblicato dall`inail 1` &#8220;avviso pubblico 2012&#8221; per gli incentivi [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Tax-Credit/inail-contributi-incentivi-pmi/">INAIL Contributi Incentivi PMI</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Tax-Credit/inail-contributi-incentivi-pmi/">INAIL Contributi Incentivi PMI</a> was first posted on Dicembre 30, 2022 at 6:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Inail contributi ed incentivi alle pmi 2013 &#8211; 2014 anche per il 2012 stanziate risorse per progetti di gestione della sicurezza sul lavoro ed investimento per macchine e strutture incentivi inail per la sicurezza le domande saranno presentabili on-line fino al prossimo 14 marzo e` stato pubblicato dall`inail 1` &#8220;avviso pubblico 2012&#8221; per gli incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.</p><p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Tax-Credit/inail-contributi-incentivi-pmi/">INAIL Contributi Incentivi PMI</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Tax-Credit/inail-contributi-incentivi-pmi/">INAIL Contributi Incentivi PMI</a> was first posted on Dicembre 30, 2022 at 6:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sviluppatore Freelance</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Fisco-e-Tributi/guide-e-vademecum-fiscali/sviluppatore-freelance/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2022 17:00:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[adempimenti fiscali]]></category>
		<category><![CDATA[artigiano]]></category>
		<category><![CDATA[calcolo contributi]]></category>
		<category><![CDATA[calcolo imposte]]></category>
		<category><![CDATA[CCIAA]]></category>
		<category><![CDATA[commercio]]></category>
		<category><![CDATA[consulente]]></category>
		<category><![CDATA[contributi previdenziali]]></category>
		<category><![CDATA[fatturato]]></category>
		<category><![CDATA[guida fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[imposte]]></category>
		<category><![CDATA[IMPRESA]]></category>
		<category><![CDATA[inail]]></category>
		<category><![CDATA[inps]]></category>
		<category><![CDATA[lavoratore autonomo]]></category>
		<category><![CDATA[libero professionista]]></category>
		<category><![CDATA[partita iva]]></category>
		<category><![CDATA[SVILUPPATORE FREE LANCE]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppatore freelance]]></category>
		<category><![CDATA[vademecum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/fiscoetributi/guideevademecumfiscali/sviluppatorefreelance/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sviluppatori free lance di applicazioni mobile per smartphone e ipad (phone, android, etc. ) guida fiscale e vademecum 1. 0 la presente guida o vademecum fiscale, è creata allo scopo di fornire un valido, chiaro e sintetico orientamento, in una disciplina recente e in continua evoluzione, con specifico riferimento alla figura di una singola persona [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Fisco-e-Tributi/guide-e-vademecum-fiscali/sviluppatore-freelance/">Sviluppatore Freelance</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Fisco-e-Tributi/guide-e-vademecum-fiscali/sviluppatore-freelance/">Sviluppatore Freelance</a> was first posted on Dicembre 30, 2022 at 6:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Sviluppatori free lance di applicazioni mobile per smartphone e ipad (phone, android, etc. ) guida fiscale e vademecum 1. 0 la presente guida o vademecum fiscale, è creata allo scopo di fornire un valido, chiaro e sintetico orientamento, in una disciplina recente e in continua evoluzione, con specifico riferimento alla figura di una singola persona fisica che crea un’opere dell’ingegno, successivamente, avvia una attività con l’ottica di crescer e creare valore, per passare allo step successivo.</p><p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Fisco-e-Tributi/guide-e-vademecum-fiscali/sviluppatore-freelance/">Sviluppatore Freelance</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Fisco-e-Tributi/guide-e-vademecum-fiscali/sviluppatore-freelance/">Sviluppatore Freelance</a> was first posted on Dicembre 30, 2022 at 6:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CREDITO D&#8217;IMPOSTA MACCHINARI AGRICOLI</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/credito-dimposta-macchinari-agricoli/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Federica Taberlet]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2020 06:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[FINANZA ED AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE]]></category>
		<category><![CDATA[Agricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[credito d'imposta]]></category>
		<category><![CDATA[inail]]></category>
		<category><![CDATA[investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[macchinari]]></category>
		<category><![CDATA[tax credit]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/finanza-ed-agevolazioni-alle-imprese/credito-dimposta-macchinari-agricoli/</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Legge di Stabilità 2020 ha sostituito gli incentivi del super e iper-ammortamento con il credito d’imposta, una nuova misura di agevolazione fiscale per investimenti effettuati in macchinari agricoli. Scopriamola insieme.</p>
<p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/credito-dimposta-macchinari-agricoli/">CREDITO D’IMPOSTA MACCHINARI AGRICOLI</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/credito-dimposta-macchinari-agricoli/">CREDITO D&#8217;IMPOSTA MACCHINARI AGRICOLI</a> was first posted on Luglio 16, 2020 at 8:10 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il nuovo credito d’imposta per il 2020 prevede un contributo pari al:</p>
<p>    40% dell’investimento e fino a 2,5 milioni di euro per macchine agricole con tecnologia 4. 0;<br />
    6% dell’investimento e fino ad un massimo di 2 milioni di euro per tutte le altre macchine agricole. </p>
<p>Il nuovo credito d’imposta per il 2020 prevede un contributo pari al:</p>
<p>    40% dell’investimento e fino a 2,5 milioni di euro per macchine agricole con tecnologia 4. 0;<br />
    6% dell’investimento e fino ad un massimo di 2 milioni di euro per tutte le altre macchine agricole. </p>
<p> Il contributo sotto forma di Tax Credit è utilizzabile per la compensazione delle spese tributarie sostenute tramite F24 come IVA, IMU, contributi previdenziali, oltre le imposte dirette. </p>
<p>L’obiettivo del nuovo Credito d’imposta è quello di supportare e incentivare le imprese che investono in beni strumentali nuovi e in tecnologia 4. </p>
<p>Possono beneficiare del Tax Credit tutte le imprese agricole residenti nel territorio nazionale, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito. </p>
<p>A differenza dei vecchi super e iper-ammortamento, sono inclusi  i conto terzisti, le imprese agricole, anche individuali, che si avvalgono del regime forfettario, ed il beneficio è valido indipendentemente dalla capacità o meno dell’azienda di produrre reddito. </p>
<p>​Entriamo nel dettaglio dei macchinari agricoli:</p>
<p>rientrano tra i beni ordinari e possono godere del contributo del 6%, tutte le macchine agricole nuove, indipendentemente dal loro livello tecnologico; rientrano tra i beni 4. 0 e possono godere del contributo del 40% solo le macchine agricole dotate di tecnologia 4. </p>
<p>Per quanto concerne i trattori e le mietitrebbie, le dotazioni necessarie per rientrare tra i beni 4. 0 sono le seguenti:</p>
<p>    telematica con funzione di trasferimento dati;<br />
    sistema di guida automatica, idraulica o con motorino elettrico al volante. </p>
<p>Per tutte le altre macchine agricole, le dotazioni variano a seconda della natura della macchina, ma restano comunque indispensabili i vincoli dell’automazione e dell’interconnessione. </p>
<p>Per poter accedere al credito d’imposta per i beni 4. 0, l’azienda è tenuta a produrre un’autocertificazione nel caso di investimento inferiore a 300. 000 euro, oppure una perizia tecnica giurata in caso di investimento superiore a 300. 000 euro, attestanti che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo tra i beni 4. </p>
<p>è possibile usufruire del credito in cinque anni, in quote di pari importo, a partire dall’anno successivo a quello di entrata in funzione della macchina. </p>
<p>Se poi, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell&#8217;investimento i beni agevolati sono venduti a terzi, il credito d&#8217;imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall&#8217;originaria base di calcolo il relativo costo. </p>
<p>Il Tax Credit si può utilizzare fino al 30 giugno 2021 a condizione che l’acquisto della macchina sia effettuato entro il 31 dicembre 2020 e sia avvenuto il pagamento di un acconto in misura almeno pari al 20% del costo dell’investimento. </p>
<p>Sei un imprenditore e vuoi consulenza sulla materia trattata da questo articolo?  </p>
<p>Non esitare a contattarci, compila <a href="https://xn--contabilitincloud-xob. Com/#contattaci">il form di contatto</a>! </p>
<p>Siamo i fondatori del risparmio lecito d&#8217;imposta e abbiamo descritto i nostri casi reali nel <a href="https://www. Amazon. It/dp/886913623X/ref=sr_1_1? __mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&amp;keywords=9788869136238&amp;qid=1584968149&amp;sr=8-1&amp;swrs=6AD7D0577967F76710E65570C20F5731">libro acquistabile su Amazon</a>. </p>
<p>Abbiamo vinto il premio <a href="https://xn--contabilitincloud-xob. Com/">Studio Professionale dell&#8217;anno da &#8220;Le Fonti Awards&#8221;</a>! </p>
<p></p><p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/credito-dimposta-macchinari-agricoli/">CREDITO D’IMPOSTA MACCHINARI AGRICOLI</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/credito-dimposta-macchinari-agricoli/">CREDITO D&#8217;IMPOSTA MACCHINARI AGRICOLI</a> was first posted on Luglio 16, 2020 at 8:10 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CONTAGIO DA COVID-19 SUL POSTO DI LAVORO: L’ONERE DELLA PROVA SPETTA AL LAVORATORE.</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/contagio-da-covid-19-sul-posto-di-lavoro-lonere-della-prova-spetta-al-lavoratore/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Laura Bargone]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2020 13:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Contenzioso Lavoro e Contrattualistica]]></category>
		<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto Civile]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto del Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto Penale]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro e Diritto]]></category>
		<category><![CDATA[LEGGI E GIURISPRUDENZA]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[emergenza epidemiologica]]></category>
		<category><![CDATA[inail]]></category>
		<category><![CDATA[infortunio sul lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[malattia professionale]]></category>
		<category><![CDATA[onere della prova]]></category>
		<category><![CDATA[onere probatorio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/fisco-e-tributi/contagio-da-covid-19-sul-posto-di-lavoro-lonere-della-prova-spetta-al-lavoratore/</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’INAIL per la prima volta riconosce la tutela infortunistica a seguito di contagio da COVID-contratto sul luogo di lavoro da un dipendente non sanitario, in particolare la tutela viene riconosciuta ad una guardia giurata infettata dal COVID-19, nello svolgimento delle proprie mansioni.</p>
<p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/contagio-da-covid-19-sul-posto-di-lavoro-lonere-della-prova-spetta-al-lavoratore/">CONTAGIO DA COVID-19 SUL POSTO DI LAVORO: L’ONERE DELLA PROVA SPETTA AL LAVORATORE.</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/contagio-da-covid-19-sul-posto-di-lavoro-lonere-della-prova-spetta-al-lavoratore/">CONTAGIO DA COVID-19 SUL POSTO DI LAVORO: L’ONERE DELLA PROVA SPETTA AL LAVORATORE.</a> was first posted on Maggio 14, 2020 at 3:30 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L’articolo 42 comma 2 del decreto “Cura Italia”, equipara il contagio da &#8220;coronavirus&#8221; occorso durante la prestazione dell’attività lavorativa, ad infortunio sul lavoro; l’INAIL a tal proposito con la nota 3675 del 17 marzo 2020 e con la circolare n. 13 del 3 aprile 2020 ha fornito le istruzioni operative in materia, precisando che la causa virulenta è equiparata alla causa violenta. </p>
<p>L’INAIL per la prima volta riconosce la tutela infortunistica a seguito di contagio da COVID-contratto sul luogo di lavoro da un dipendente non sanitario, in particolare la tutela viene riconosciuta ad una guardia giurata infettata dal COVID-19, nello svolgimento delle proprie mansioni. </p>
<p>L’articolo 42 comma 2 del decreto “Cura Italia”, equipara il contagio da coronavirus occorso durante la prestazione dell’attività lavorativa, ad infortunio sul lavoro; l’INAIL a tal proposito con la nota 3675 del 17 marzo 2020 e con la circolare n. 13 del 3 aprile 2020 ha fornito le istruzioni operative in materia, precisando che la causa virulenta è equiparata alla causa violenta. </p>
<p>Un accadimento viene considerato infortunio sul lavoro solo in presenza di tre fondamentali requisiti:</p>
<p>·        la causa violenta;</p>
<p>·        la lesione;</p>
<p>·        l’occasione di lavoro. </p>
<p>Il comma 2 del citato articolo 42 dispone che nei casi accertati di infezione da COVID-19 in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all’Inail che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell’infortunato; le prestazioni Inail nei casi accertati di infezioni da COVID-19 in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. La presente disposizione si applica ai datori di lavoro pubblici e privati, nonché ai lavoratori parasubordinati, sportivi professionisti dipendenti e lavoratori appartenenti all’area dirigenziale. </p>
<p>L’IINAIL nella circolare n. 13 ha ribadito che le malattie infettive e parassitarie sono da ricondurre alla categoria degli infortuni sul lavoro, quindi anche l’infezione da COVID-19 contratta sul posto di lavoro viene considerata equipollente alla causa violenta in conformità alla precedente circolare INAIL n. 74 del 23 novembre 1995; la copertura INAIL viene però riconosciuta solo nel caso in cui ci sia il rischio professionale o solo dove venga provata l’origine professionale dell’infezione e dove il contagio sia avvenuto sul luogo di lavoro o durante il tragitto casa/lavoro o viceversa;  affinché l’infortunio sul lavoro sia indennizzabile deve essere una conseguenza dell’esposizione del soggetto infortunato ad un determinato rischio professionale. </p>
<p>Il nesso causale tra lavoro e danno è escluso in presenza del cosiddetto “rischio elettivo” intendendosi per tale, “quello che, estraneo e non attinente all’attività lavorativa, sia dovuto ad una scelta arbitraria del lavoratore il quale crea e affronta volutamente, in base a ragioni o ad impulsi personali, una situazione diversa da quella inerente all’attività lavorativa, ponendo in essere una causa interruttiva di ogni nesso tra lavoro rischio ed evento. </p>
<p>Il vigilante, durante l’espletamento delle proprie mansioni, ha contratto una polmonite da COVID-19 che lo ha costretto prima al ricovero ospedaliero e successivamente alla quarantena domiciliare; si tratta di un caso senza precedenti in quanto l’INAIL riconosceva la tutela solo ai lavoratori del comparto sanitario quindi medici, infermieri e tecnici della salute: a questa categoria l’INAIL riconosce infatti una presunzione semplice ex art. 2792 cc alla luce dell’altissimo tasso di contagio a cui gli stessi sono quotidianamente esposti nell’espletamento delle loro mansioni; lo stesso discorso vale anche per coloro che lavorano a stretto contatto con il pubblico come ad esempio gli addetti URP, i banconieri, i commessi. </p>
<p>La prova del rischio professionale quindi per questi soggetti è più “semplice” rispetto al resto dei lavoratori che non operano in questo comparto perché possono beneficiare dell’inversione dell’onere probatorio dovendo provare soltanto l’avvenuto contagio da COVID-19 e lo svolgimento di mansioni che rientrano in questa categoria. </p>
<p>Potrà poi essere l’INAIL a contestare la natura professionale del contagio provando che, ad esempio, l’infezione è stata contratta in ambito familiare e non sul posto di lavoro. </p>
<p>L’assolvimento dell’onere probatorio è molto più complesso invece per i lavoratori che non appartengono al comparto sanitario che però sono stati contagiati sul posto di lavoro nonostante il rispetto dei protocolli: pensiamo agli sportivi, ai dipendenti delle onoranze funebri, agli addetti alle pulizie. </p>
<p>Per queste categorie di lavoratori non vale la presunzione semplice ex art. 2792 cc che è prevista per i sanitari e per coloro che lavorano front-office: la circolare INAIL n. 13/2020 ha precisato che “ove l’episodio che ha determinato il contagio non sia noto o non possa essere provato dal lavoratore, né si può desumere che il contagio si sia verificato in considerazione delle mansioni/lavorazioni e di ogni altro elemento che in tal senso deponga, l’accertamento medico legale seguirà l’ordinaria procedura privilegiando essenzialmente i seguenti: epidemiologico, clinico, anamnestico e circostanziale”; in questi casi quindi l’onere della prova è totalmente a carico dell’infortunato, con un alto rischio che l’istanza venga rigettata per non aver provato adeguatamente la ricorrenza ai sensi dell’articolo 2697 cc, dei presupposti richiesti dalla legge per detto riconoscimento. L’infortunato sarà quindi costretto a ricorrere alle vie giudiziarie e rivolgersi al Giudice del lavoro, per ottenere il riconoscimento dell’infortunio occorso per aver contratto il COVID-19 in azienda o durante il tragitto casa/lavoro o viceversa. Tuttavia anche in questa sede la domanda potrebbe essere rigettata se il ricorrente non riesce a dimostrare la natura professionale del contagio; nel caso del vigilante è stata fondamentale la collaborazione del datore di lavoro che, informato dell’accaduto, ha trasmesso la denuncia di infortunio all’INAIL non contestando la natura professionale del contagio occorso al lavoratore; si auspica un simile comportamento da parte di tutte le aziende nel caso in cui i dipendenti malauguratamente e nonostante il rispetto dei protocolli e dei DPI, dovessero contrarre infezioni da COVID-19 in azienda o in itinere al fine di evitare eventuali liti giudiziarie. E’ importante ricordare che in caso di contagio da COVID-19 la copertura INAIL non esclude eventuali azioni civili e penali da parte dell’infortunato: sotto il profilo civilistico la tutela INAIL, non esclude la responsabilità civile del datore di lavoro per il “cosiddetto” danno differenziale ai sensi dell’articolo 10 del TU n. 1124/65 al fine di ottenere il risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’infortunato rispetto a quanto liquidato dall’INAIL. Sotto il profilo penalistico, il datore di lavoro che non abbia adottato le misure necessarie per prevenire il rischio di infortunio da COVID-19, provocando la malattia o il decesso dell’infortunato, è esposto a responsabilità penali per il reato di lesioni ai sensi dell’articolo 590 CP e omicidio colposo ai sensi dell’art. 589 CP, aggravati dalla violazione delle norme infortunistiche; a tal proposito l’articolo 2 del DPCM del 26 aprile 2020 impone alle imprese le cui attività non sono state sospese, l’obbligo di rispettare i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle norme per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il governo e le parti sociali; lo stesso DPCM stabilisce che la mancata attuazione dei protocolli che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. </p>
<p>
</p>
<p>Se sei un imprenditore e vuoi consulenza sulla materia trattata da questo articolo? Puoi comprare anche ore di Video assistenza on line, non esitare a contattarci, compila il <a href="https://xn--contabilitincloud-xob. Com/#contattaci">form di contatto</a><a href="https://xn--contabilitincloud-xob. Com/#contattaci"> </a></p>
<p> </p>
<p>Siamo i fondatori del metodo “Risparmio lecito d’imposta” ed abbiamo descritto i nostri casi reali sul nostro libro, pubblicato ed acquistabile su<a href="https://www. Amazon. It/dp/886913623X/ref=sr_1_1? __mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&amp;keywords=9788869136238&amp;qid=1584968149&amp;sr=8-1&amp;swrs=6AD7D0577967F76710E65570C20F5731"> </a><a href="https://www. Amazon. It/dp/886913623X/ref=sr_1_1? __mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&amp;keywords=9788869136238&amp;qid=1584968149&amp;sr=8-1&amp;swrs=6AD7D0577967F76710E65570C20F5731">Amazon al </a><a href="https://www. Amazon. It/dp/886913623X/ref=sr_1_1? __mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&amp;keywords=9788869136238&amp;qid=1584968149&amp;sr=8-1&amp;swrs=6AD7D0577967F76710E65570C20F5731">seguente link. </a></p>
<p> </p>
<p>Abbiamo vinto il premio <a href="https://xn--contabilitincloud-xob. Com/">Studio Professionale dell’anno da “Le Fonti Awards</a></p>
<p> </p>
<p></p>
<p>
</p>
<p>
</p>
<p></p><p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/contagio-da-covid-19-sul-posto-di-lavoro-lonere-della-prova-spetta-al-lavoratore/">CONTAGIO DA COVID-19 SUL POSTO DI LAVORO: L’ONERE DELLA PROVA SPETTA AL LAVORATORE.</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/contagio-da-covid-19-sul-posto-di-lavoro-lonere-della-prova-spetta-al-lavoratore/">CONTAGIO DA COVID-19 SUL POSTO DI LAVORO: L’ONERE DELLA PROVA SPETTA AL LAVORATORE.</a> was first posted on Maggio 14, 2020 at 3:30 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il contagio da Covid-19 viene riconosciuto come infortunio sul lavoro ma l&#8217;onere della prova è a carico del dipendente</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/il-contagio-da-coronavirus-viene-riconosciuto-come-infortunio-sul-lavoro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Federica Taberlet]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2020 12:06:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro e Diritto]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[inail]]></category>
		<category><![CDATA[infortunio sul lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[onere della prova]]></category>
		<category><![CDATA[onere probatorio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/lavoro-e-diritto/il-contagio-da-coronavirus-viene-riconosciuto-come-infortunio-sul-lavoro/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Guardia giurata infettata dal covid-19 nello svolgimento delle proprie mansioni: L’Inail gli riconosce la tutela infortunistica.</p>
<p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/il-contagio-da-coronavirus-viene-riconosciuto-come-infortunio-sul-lavoro/">Il contagio da Covid-19 viene riconosciuto come infortunio sul lavoro ma l’onere della prova è a carico del dipendente</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/il-contagio-da-coronavirus-viene-riconosciuto-come-infortunio-sul-lavoro/">Il contagio da Covid-19 viene riconosciuto come infortunio sul lavoro ma l&#8217;onere della prova è a carico del dipendente</a> was first posted on Maggio 14, 2020 at 2:06 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L’INAIL per la prima volta ha riconosciuto la tutela infortunistica a seguito di contagio da coronavirus contratto sul luogo di lavoro da un dipendente non sanitario, infatti la guardia giurata è stata infettata mentre svolgeva servizio presso l’Ospedale Maggiore di Lodi monitorando gli accessi al Pronto Soccorso Covid durante il periodo di massima allerta dell’emergenza epidemiologica, contraendo una forte polmonite che poi è stata diagnosticata da coronavirus. L’Inail quindi ha considerato tale infezione alla pari di un infortunio sul lavoro e quindi meritevole di copertura, come l’articolo 42 comma 2 del decreto-legge “Cura Italia”. </p>
<p>L’Inail per la prima volta ha riconosciuto la tutela infortunistica a seguito di contagio da coronavirus contratto sul luogo di lavoro da un dipendente non sanitario, infatti la guardia giurata è stata infettata mentre svolgeva servizio presso l’Ospedale Maggiore di Lodi monitorando gli accessi al Pronto Soccorso Covid durante il periodo di massima allerta dell’emergenza epidemiologica, contraendo una forte polmonite che poi è stata diagnosticata da coronavirus. L’Inail quindi ha considerato tale infezione alla pari di un infortunio sul lavoro e quindi meritevole di copertura, come l’articolo 42 comma 2 del decreto-legge “Cura Italia”. 
</p>
<p>In seguito, l’Istituto Nazionale per l&#8217;Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, con la nota n. 3675 del 17 marzo 2020 e con la circolare n. 13 del 3 aprile 2020 ha fornito istruzioni operative in materia e ricordando che le malattie infettive e parassitarie sono da ricondurre alla categoria degli infortuni sul lavoro. Conseguentemente anche l’infezione da covid-19 contratta sul posto di lavoro è considerata equipollente alla causa violenta in conformità alla circolare INAIL n. 74 del 23 novembre 1995. </p>
<p>In ogni caso, la copertura Inail sarà riconosciuta solo ed esclusivamente nel caso in cui il lavoratore dimostri che l’origine dell’infezione sia professionale e quindi che il contagio sia avvenuto nel luogo di lavoro o durante il tragitto casa-lavoro o viceversa. </p>
<p>Il nesso causale tra il lavoro ed il danno è escluso in presenza del cd. “rischio elettivo”, ciò quel rischio estraneo e non attinente alla attività lavorativa, dovuto ad una scelta arbitraria del lavoratore che lo ha creato ed affrontato di sua spontanea volontà. </p>
<p>La fattispecie della guardia giurata è la prima ad uscire fuori dalle righe, in quanto in precedenza l’Istituto ha assicurato la tutela Inail solo ed esclusivamente ai lavoratori del comparto sanitario e dunque ai medici, agli infermieri e ai tecnici della salute. Tali categorie di lavoratori si vedono riconosciuta, da parte dell’Istituto una presunzione semplice ex art. 2792 del Codice civile alla luce dell’altissimo tasso di contagio a cui gli stessi sono quotidianamente esposti nell&#8217;espletamento delle loro mansioni. Ciò risulta valido anche per i lavoratori costretti al contatto col pubblico i quali avranno più semplicità a dimostrare di aver contratto il virus all&#8217;interno del luogo di lavoro. </p>
<p>La prova del rischio professionale per tale categoria di dipendenti è più semplice rispetto al resto dei lavoratori non operanti in tale comparto: essi possono beneficiare dell’inversione dell’onere della prova dovendo provare soltanto l’avvenuto contagio da coronavirus e lo svolgimento di mansioni rientranti in tale categoria. </p>
<p>Sarà invece onere dell’Inail contestare la natura professionale del contagio provando che l’infezione è stata contratta in ambiente familiare e non sul posto di lavoro in quanto sono state seguite tutte le procedure di sanificazione ed è stato eseguito il controllo sulle distanze, sono state fornite le mascherine, i guanti e i gel disinfettanti a base di alcol. Al contrario, l’assolvimento dell’onere della prova è molto più complesso per i lavoratori non appartenenti al comparto sanitario contagiati dal coronavirus sul posto di lavoro nonostante il rispetto dei protocolli. Per tali lavoratori la prova della natura professionale del contagio è estremamente complessa, infatti per loro non opera la già menzionata presunzione semplice, ma dovranno essere effettuati, a carico dell’infortunato, tutti i test del caso: epidemiologico, clinico, anamnestico e circostanziale. </p>
<p> </p>
<p>Per informazioni e assistenza contattaci alla mail RISPARMIOLECITO@NETWORKFISCALE. COM</p><p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/il-contagio-da-coronavirus-viene-riconosciuto-come-infortunio-sul-lavoro/">Il contagio da Covid-19 viene riconosciuto come infortunio sul lavoro ma l’onere della prova è a carico del dipendente</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/il-contagio-da-coronavirus-viene-riconosciuto-come-infortunio-sul-lavoro/">Il contagio da Covid-19 viene riconosciuto come infortunio sul lavoro ma l&#8217;onere della prova è a carico del dipendente</a> was first posted on Maggio 14, 2020 at 2:06 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BANDO ISI INAIL 2020</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/bando-isi-inail-2020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Federica Taberlet]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2020 16:28:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro e Diritto]]></category>
		<category><![CDATA[bando]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[inail]]></category>
		<category><![CDATA[salute]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza sul lavoro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/lavoro-e-diritto/bando-isi-inail-2020/</guid>

					<description><![CDATA[<p>FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE FINO A 130.000 EURO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO</p>
<p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/bando-isi-inail-2020/">BANDO ISI INAIL 2020</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/bando-isi-inail-2020/">BANDO ISI INAIL 2020</a> was first posted on Marzo 27, 2020 at 5:28 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L’obiettivo è quello di incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché incentivare le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli per l’acquisto di nuovi macchinari e attrezzature di lavoro caratterizzati da soluzioni innovative per abbattere in misura significativa le emissioni inquinanti, migliorare il rendimento e la sostenibilità globali e, in contemporanea, conseguire la riduzione del livello di rumorosità o del rischio infortunistico o di quello derivante dallo svolgimento di operazioni manuali. L’obiettivo è quello di incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché incentivare le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli per l’acquisto di nuovi macchinari e attrezzature di lavoro caratterizzati da soluzioni innovative per abbattere in misura significativa le emissioni inquinanti, migliorare il rendimento e la sostenibilità globali e, in contemporanea, conseguire la riduzione del livello di rumorosità o del rischio infortunistico o di quello derivante dallo svolgimento di operazioni manuali. </p>
<p>I destinatari dei finanziamenti sono le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla Camera di commercio industria, artigianato ed agricoltura e, per l’asse 2 di finanziamento anche gli Enti del terzo settore. <br />
Progetti ammessi a finanziamento: Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto ricomprese in 5 Assi di finanziamento:</p>
<p>    Progetti di investimento e Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale &#8211; Asse di finanziamento 1 (sub Assi 1. 1 e 1. 2);<br />
    progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (MMC) &#8211; Asse di finanziamento 2;<br />
    progetti di bonifica da materiali contenenti amianto &#8211; Asse di finanziamento 3;<br />
    progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività &#8211; Asse di finanziamento 4;<br />
    progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli -Asse di finanziamento 5 (sub Assi 5. 1 e 5. 2). </p>
<p>Risorse finanziarie destinate ai finanziamenti: Le risorse finanziarie destinate dall’Inail ai progetti sono ripartite per regione/provincia autonoma e per assi di finanziamento. Di tale ripartizione è data evidenza nell’allegato “Isi 2019-allegato risorse economiche” che costituisce parte integrante degli Avvisi pubblici regionali/provinciali pubblicati. <br />
Il finanziamento, in conto capitale, è calcolato sulle spese ritenute ammissibili al netto dell’IVA come di seguito riportato. <br />
Per gli Assi 1 (sub Assi 1. 1 e 1. 2), 2, 3 e 4 nella misura del 65% e con i seguenti limiti:</p>
<p>    Assi 1 (sub Assi 1. 1 e 1. 2), 2, 3, fino al massimo erogabile di 130. 000,00 euro ed un finanziamento minimo ammissibile pari a 5. 000,00 Euro. Per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale di cui all’allegato (sub Asse 1. 2) non è fissato il limite minimo di finanziamento;<br />
    Asse 4, fino al massimo erogabile di 50. 000,00 euro ed un finanziamento minimo ammissibile pari a 2. 000,00 Euro. </p>
<p>Asse 5 (su Assi 5. 1 e 5. 2) nella misura del:</p>
<p>    40% per i soggetti destinatari del sub Asse 5. 1 (generalità delle imprese agricole);<br />
    50% per i soggetti destinatari del sub Asse 5. 2 (giovani agricoltori). </p>
<p>Il finanziamento massimo erogabile è pari a euro 60. 000,00; il finanziamento minimo è pari a Euro 1. 000,00. <br />
Modalità e tempistiche di presentazione della domanda: La domanda deve essere presentata in modalità telematica con successiva conferma attraverso l’apposita funzione presente nella procedura per la compilazione della domanda on line di upload/caricamento della documentazione come specificato negli Avvisi regionali/provinciali. Sul sito www. Inail. It &#8211; ACCEDI AI SERVIZI ONLINE &#8211; le imprese avranno a disposizione una procedura informatica che consentirà loro, attraverso un percorso guidato, di inserire la domanda di finanziamento con le modalità indicate negli Avvisi regionali. <br />
L’apertura della procedura informatica per la compilazione della domanda è fissata al 16 aprile 2020. Sarà possibile fare domanda fino al 29 maggio 2020. </p>
<p>Per informazioni e assistenza contattaci alla mail RISPARMIOLECITO@NETWORKFISCALE. COM</p><p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/bando-isi-inail-2020/">BANDO ISI INAIL 2020</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/bando-isi-inail-2020/">BANDO ISI INAIL 2020</a> was first posted on Marzo 27, 2020 at 5:28 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>S.R.L e socio lavoratore dipendente</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/srl-e-socio-lavoratore-dipendente/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Laura Bargone]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2018 14:11:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Compenso Amministratore]]></category>
		<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto del Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto societario]]></category>
		<category><![CDATA[INPS Circolari]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro e Diritto]]></category>
		<category><![CDATA[LEGGI E GIURISPRUDENZA]]></category>
		<category><![CDATA[contributi socio dipendente SRL]]></category>
		<category><![CDATA[decreto legge 31 marzo n.78]]></category>
		<category><![CDATA[dipendente e socio SRL]]></category>
		<category><![CDATA[gestione commercianti INPS]]></category>
		<category><![CDATA[gestione separata INPS]]></category>
		<category><![CDATA[inail]]></category>
		<category><![CDATA[legge 662/1996]]></category>
		<category><![CDATA[società a responsabilità limitata]]></category>
		<category><![CDATA[socio d’opera]]></category>
		<category><![CDATA[socio lavoratore dipendente]]></category>
		<category><![CDATA[Socio lavoratore srl]]></category>
		<category><![CDATA[socio prestatore d’opera]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/leggi-e-giurisprudenza/srl-e-socio-lavoratore-dipendente/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Quali sono le prestazioni lavorative compatibili con il capitale sociale e gli obblighi di iscrizione previdenziale?</p>
<p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/srl-e-socio-lavoratore-dipendente/">S.R.L e socio lavoratore dipendente</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/srl-e-socio-lavoratore-dipendente/">S.R.L e socio lavoratore dipendente</a> was first posted on Ottobre 23, 2018 at 4:11 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L’inquadramento del socio lavoratore nelle società a responsabilità limitata crea da sempre diverse problematiche soprattutto nelle piccole e medie imprese; nel diritto commerciale italiano, la Società a responsabilità limitata, in sigla SRL, è un tipo di società di capitali, che come tale è dotata di personalità giuridica e risponde delle obbligazioni sociali generalmente nei limiti delle quote versate da ciascun socio</p>
<p>S. R. L e socio lavoratore dipendente</p>
<p>Quali sono le prestazioni lavorative compatibili con il capitale sociale e gli obblighi di iscrizione previdenziale? </p>
<p>L’inquadramento del socio lavoratore nelle società a responsabilità limitata crea da sempre diverse problematiche soprattutto nelle piccole e medie imprese; nel diritto commerciale italiano, la Società a responsabilità limitata, in sigla SRL, è un tipo di società di capitali, che come tale è dotata di personalità giuridica e risponde delle obbligazioni sociali generalmente nei limiti delle quote versate da ciascun socio. </p>
<p>La SRL si può costruire per contratto o, dal 1993, anche per atto unilaterale; il capitale sociale minimo ammonta a € 10. 000,00, (sulla base dell’art. 2463, 2° comma) anche se può essere determinato in misura inferiore a € 10. 000,00 ma deve essere pari almeno ad 1€. In questo caso i conferimenti dovranno essere fatti in denaro e versati per intero alle persone a cui viene affidata l’amministrazione ed una somma pari ad 1/5 degli utili netti di ogni esercizio deve essere destinato alla riserva legale fintanto che il patrimonio netto della società non raggiungerà la soglia di € 10. 000,00. </p>
<p>Per poter costituire una SRL è necessario un atto costitutivo per atto pubblico che dovrà contenere alcune indicazioni fondamentali sulla società come ad esempio l’ammontare del capitale sociale, la denominazione, l’oggetto sociale e lo statuto sulle regole sociali (rappresentanza, funzionamento, amministrazione)</p>
<p> Generalmente un socio SRL non può essere assunto anche come dipendente della società stessa ma in determinate condizioni l’assunzione è ammessa solo se ricorrono alcune condizioni e cioè il socio:</p>
<p>·         non deve essere un membro dell’organo amministrativo o anche se ne fa parte, non deve interferire con le decisioni da prendere;</p>
<p>·         non è un socio di maggioranza o che ha una partecipazione qualificata; in questi casi infatti potrebbe comunque interferire con i poteri dell’organo ammnistrativo pur non essendo un amministratore;</p>
<p>·         non è l’amministratore unico della società perchè non ci sarebbe il requisito della subordinazione in quanto non soggetto ad alcun potere di direzione e controllo e sarebbe come se l’amministratore unico si autoassumesse. </p>
<p>E’altrettanto impensabile configurare un socio come lavoratore dipendente se partecipa al capitale sociale in misura tale da assicurargli la maggioranza o nel caso in cui possegga una quota rilevante in grado di condizionare palesemente le deliberazioni dell’assemblea</p>
<p>Occorre fare una distinzione tra “socio prestatore d’opera” e “socio lavoratore dipendente”: il socio d’opera o prestatore d’opera, è colui che diventa socio perché conferisce la propria attività lavorativa che sarà oggetto di valutazione economica; è legato alla società in merito al rapporto ed agli obblighi dal contratto societario e non da un rapporto di lavoro dipendente quindi il venir meno della prestazione lavorativa può comportare la perdita della qualifica di socio e di conseguenza l’esclusione dalla società sulla base dell’art. 2286 del Codice Civile. L’attività lavorativa prestata e la qualifica di socio sono strettamente legate: l’apporto della prestazione d’opera o di servizi potrà essere garantita anche da fideiussione o da assicurazione.  In questo caso ,invece di denaro o beni materiali il socio immette nella SRL il proprio lavoro che gli dà comunque la qualità di socio come prestatore d’opera. In genere è buona prassi concordare un conferimento per un periodo limitato nel tempo, evitando l’obbligo, per il socio d’opera di prestate l’attività lavorativa per sempre. </p>
<p>Il socio lavoratore dipendente è il socio che presta l’attività lavorativa in virtù di un contratto di lavoro dipendente (subordinato) distinto dal contratto societario e percepisce tanto di busta paga e tassazione applicata sullo stipendio.  La dottrina e la giurisprudenza ritengono ammissibile la contemporanea qualifica di socio e di dipendente ma devono sussistere alcuni elementi fondamentali che sono stabiliti dall’art. 2094 del c. C. E sono:</p>
<p>·         sottoposizione al potere di direzione del datore di lavoro: il lavoratore dovrà assoggettarsi al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro; siamo di fronte all’etero-direzione e cioè alla dipendenza assoluta da un soggetto diverso, ovvero dipendente dal consiglio di amministrazione/amministratore. </p>
<p>·         continuità della prestazione lavorativa cioè una l’obbligo di prestare l’attività lavorativa in favore del datore di lavoro, può anche essere  discontinua, come nel part time verticale, purchè tra una prestazione e l’altra il lavoratore resti a disposizione del datore di lavoro;</p>
<p>·         collaborazione offerta all’impresa in cambio del pagamento di una retribuzione, quindi ci dovrà essere un inserimento continuo e sistematico del dipendente all’interno dell’organizzazione tecnica, economica e amministrativa dell’impresa. </p>
<p> Il socio dipendente di una SRL ha gli stessi diritti e doveri sia di un socio che di un dipendente: potrà votare in assemblea o partecipare agli utili, proporzionalmente alla quota di partecipazione goduta; se viene assunto come dipendente dalla società, avrà anche il diritto di godere di ferie e permessi e dovrà essere iscritto all’Inps fino a quando la società versa i contributi, avrà così diritto all’indennità di disoccupazione, a quella di malattia, maternità obbligatoria o facoltativa e al congedo parentale. </p>
<p>Per quanto riguarda l’obbligo di iscrizione all’INPS, è iscrivibile il socio che esercita in modo personale, continuativo e prevalente l’attività prevista dall’oggetto sociale pur non avendo la piena responsabilità giuridica ed indipendentemente dalla qualifica di amministratore. ; questo principio è stabilito dall’articolo 1, comma 203, della legge 662/1996 che ridefinisce i requisiti per l’iscrizione dei soggetti nella gestione Commercianti ed introduce l’iscrivibilità della figura di un socio SRL, in presenza dei requisiti indicati in precedenza. Questa disposizione si applica anche nei confronti del socio unico di una SRL che ha quindi l’obbligo assicurativo, se partecipa al lavoro aziendale (attività esecutiva, organizzativa e di gestione) con abitualità e prevalenza, a prescindere del numero dei dipendenti assunti nell’impresa; nel caso in cui il socio non gestisce autonomamente il proprio lavoro ma è soggetto ad etero- direzione da parte del Consiglio di amministrazione, in termini di rispetto degli orari stabiliti, giustificazione assenze, sanzioni disciplinari ecc. , il suo lavoro sarà inquadrabile come lavoro dipendente. Ciò accade anche quando il socio fa parte del consiglio di amministrazione pur essendo egli stesso un amministratore ma subisce le decisioni di una maggioranza contraria. </p>
<p>Nel caso di una SRL senza dipendenti, nei settori commercio e servizi, almeno uno dei soci dovrà iscriversi alla gestione INPS Commercianti salvo il caso in cui un socio è iscritto ad un’altra copertura previdenziale obbligatoria, diversa dalla Gestione Separata, perché svolge un’attività lavorativa in modo prevalente rispetto a quella svolta nella società; l’iscrizione obbligatoria deriva dall’impossibilità di svolgere un’attività senza dipendenti e senza soci lavoratori. </p>
<p>Se invece un socio è anche amministratore è obbligato ad iscriversi alla gestione INPS commercianti; se sono presenti dipendenti all’interno della società, l’INPS potrebbe contestare l’attività direttiva ed organizzativa svolta dal socio, obbligandolo all’iscrizione alla Gestione INPS Commercianti. In questo caso per evitare l’iscrizione bisognerà dimostrare che l’attività di coordinamento è svolta da professionisti esterni o che almeno uno dei dipendenti svolga questa attività. L’INPS procederà a verificare che l’inquadramento del dipendente corrisponda ad una declaratoria che consente l’attività di gestione e coordinamento e se effettivamente il dipendente svolge quella mansione. </p>
<p>Il decreto legge 31 marzo n. 78, “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica” convertito poi in legge n. 122 del 30 Luglio 2010, relativo all’interpretazione dell’art. 1, c. 208, legge 662/96, stabilisce “il principio dell’assoggettamento all’assicurazione obbligatoria dell’attività prevalente del soggetto che svolge contemporaneamente più attività autonome”. </p>
<p>L’articolo 1 della legge 662/1996 prevede che se i soggetti esercitano contemporaneamente, anche in un’unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, sono iscritti all’assicurazione prevista per l’attività prevalente da essi esercitata. L’INPS però a tal proposito ha precisato che per attività autonome soggette a comparazione in termini di prevalenza, si intendono quelle che hanno natura imprenditoriale escludendo quelle che rientrano nell’obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS</p>
<p> Questo principio trova quindi applicazione per attività autonome esercitate in forma d’impresa dai commercianti, artigiani e dai coltivatori diretti, escludendo i rapporti di lavoro per i quali è prevista l’iscrizione alla Gestione Separata; se un socio è allo stesso tempo lavoratore e amministratore di una SRL ci sarà la doppia imposizione contributiva: iscrizione alla Gestione separata e alla Gestione INPS Commercianti. </p>
<p>Occorre distinguere tra attività amministrativa e lavorativa: l’amministrazione prevede mansioni gestionale ed organizzative dei fattori di produzione, richiede capacità imprenditoriali con funzioni di rappresentanza e di carattere decisionale; l’attività di lavoratore/socio lavoratore è integrata nell’organico aziendale, quindi è inserita all’interno del sistema di produzione/erogazione servizi insieme alle altre figure quali le risorse umane e i quadri/dirigenti. Nel caso in cui ci siano sia il socio che svolge attività di direzione e organizzazione, sia risorse umane esterne con funzione di coordinamento, gli unici elementi su cui potremo basare la sussistenza dell’obbligo di iscrizione sono l’abitualità o l’occasionalità dell’attività. </p>
<p>L’INPS ha inoltre chiarito che in caso di doppia attività, ai fini dell’iscrizione alla gestione artigiani/commercianti, non è rilevante la prevalenza ma l’abitualità e la professionalità: può definirsi abituale anche un’attività effettuata per poche ore al giorno e non tutti i giorni, come nel caso ad esempio della gestione immobiliare, la vendita di merce online, se però viene effettuata con regolarità e ripetizione nel tempo. </p>
<p>Occorre precisare che la Società a responsabilità limitata è una società di capitali quindi in virtù di questo, delle obbligazioni sociali risponde la società con il suo patrimonio e non i soci con il loro patrimonio personale; se ci sono debiti societari, ne risponde solo la SRL con il suo capitale e il patrimonio personale del socio/lavoratore non potrà essere preso in considerazione così come il suo stipendio come dipendente della società. L’INPS però potrebbe contestare l’assunzione come lavoratore subordinato perché potrebbe sospettare che abbia come motivo quello di ottenere agevolazioni contributive anche nel caso in cui sussistano le condizioni vere e proprie del lavoro subordinato; per evitare questo, si rende necessario che il lavoratore sia effettivamente soggetto a eterodirezione da parte dell’organo amministrativo della SRL e quindi sia a tutti gli effetti in uno stato di subordinazione. </p>
<p>I soci della SRL che sono anche dipendenti devono iscriversi all’INAIL, ma devono iscriversi anche i soci che, pur non essendo dipendenti, svolgono attività manuali od opere non manuali di sovraintendenza al lavoro altrui; non è invece soggetto all’iscrizione il socio addetto alla semplice supervisione del lavoro altrui. Per opera manuale si intende un’attività manuale in senso stresso nella quale il socio è a stretto contatto con apparecchi e macchine necessari allo svolgimento del proprio lavoro</p>
<p>In una società senza dipendenti, almeno un socio sicuramente svolgerà attività quindi almeno un socio sarà soggetto all’INAIL. </p>
<p>Il socio lavoratore, essendo assunto in qualità di dipendente, potrà essere licenziato: trovano applicazione le stesse norme previste per i lavoratori quindi occorrerà rispettare i termini di preavviso, versare il TFR maturato e, essendo iscritto all’INPS, avrà diritto anche all’indennità di disoccupazione in caso di licenziamento, anche per giusta causa, o in caso di dimissioni solo per giusta causa. </p><p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/srl-e-socio-lavoratore-dipendente/">S.R.L e socio lavoratore dipendente</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/srl-e-socio-lavoratore-dipendente/">S.R.L e socio lavoratore dipendente</a> was first posted on Ottobre 23, 2018 at 4:11 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Come pagare il legale rappresentate e/o l&#8217;amministratore (o membro del consiglio direttivo) di una associazione</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/come-pagare-gli-amministratori-di-una-asd-ssd-o-aps-in-regime-398-91/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Apr 2017 20:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ASSOCIAZIONI CULTURALI (APS) ED ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE (ASD – SSD)]]></category>
		<category><![CDATA[Come pagare l'amministratore]]></category>
		<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco per Sport e Non Profit]]></category>
		<category><![CDATA[Somme erogate ad amministratori]]></category>
		<category><![CDATA[398/91]]></category>
		<category><![CDATA[accertamento]]></category>
		<category><![CDATA[accessi]]></category>
		<category><![CDATA[amministratori]]></category>
		<category><![CDATA[aps]]></category>
		<category><![CDATA[asd]]></category>
		<category><![CDATA[commercialista esperto]]></category>
		<category><![CDATA[commercialista specializzato]]></category>
		<category><![CDATA[compenso amministratore]]></category>
		<category><![CDATA[contributi]]></category>
		<category><![CDATA[fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[inail]]></category>
		<category><![CDATA[indennità]]></category>
		<category><![CDATA[induttivo]]></category>
		<category><![CDATA[inps]]></category>
		<category><![CDATA[ispezioni]]></category>
		<category><![CDATA[legge 398/1991]]></category>
		<category><![CDATA[Redditometro]]></category>
		<category><![CDATA[rimborsi]]></category>
		<category><![CDATA[sanzioni]]></category>
		<category><![CDATA[somme percepite]]></category>
		<category><![CDATA[ssd]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/fisco-sport-e-non-profit/come-pagare-gli-amministratori-di-una-asd-ssd-o-aps-in-regime-398-91/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Alcune indicazioni su come erogare somme al legale rappresentante di un APS OVS ASD SSD in regime L. 398/1991</p>
<p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/come-pagare-gli-amministratori-di-una-asd-ssd-o-aps-in-regime-398-91/">Come pagare il legale rappresentate e/o l’amministratore (o membro del consiglio direttivo) di una associazione</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/come-pagare-gli-amministratori-di-una-asd-ssd-o-aps-in-regime-398-91/">Come pagare il legale rappresentate e/o l&#8217;amministratore (o membro del consiglio direttivo) di una associazione</a> was first posted on Aprile 8, 2017 at 10:30 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Riceviamo oltre 150 richieste di preventivi l’anno da associazioni culturali (APS o ODV) e sportive (ASD SSD), tutti pongono gli stessi quesiti, tra cui come pagare in modo corretto, pronorma e tracciabile, il legale rappresentate e/o amministratore e/o membro del consiglio direttivo  di una non profit.  I nostri commercialisti amano lavorare per le associazioni in tutta Italia.  </p>
<p>Come pagare il legale rappresentate e/o l&#8217;amministratore (o un membro del consiglio direttivo) di una associazione</p>
<p>Alcune indicazioni su come erogare somme al legale rappresentante di un APS OVS ASD SSD in regime L. 398/1991</p>
<p>Riceviamo oltre 150 richieste di preventivi l’anno da associazioni culturali (APS o ODV) e sportive (ASD SSD), tutti pongono gli stessi quesiti, tra cui come pagare in modo corretto, pronorma e tracciabile, il legale rappresentate e/o amministratore e/o membro del consiglio direttivo  di una non profit.  I nostri commercialisti amano lavorare per le associazioni in tutta Italia. </p>
<p>I compensi per l’attività svolta</p>
<p>La  tassazione  delle  somme  che  le  associazioni  pagano  ai  loro  amministratori, legale rappresentante, membri del direttivo,  dipende non solo dal tipo di rapporto intercorrente e dall’attività abitualmente esercitata dalla risorsa umana nell’ente. </p>
<p>In particolare:</p>
<p><img decoding="async" src="https://www.commercialista.it/https://www. Commercialista. It/Portals/232/IMMAGINI/Made_in_Italy_Futured. Jpg? Ver=2016-11-07-102638-413" alt="Made_in_Italy_Futured. Jpg? Ver=2016-11-07-102638-413" /> se l’amministratore svolge l’attività con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa , il compenso percepito costituisce reddito assimilato a quello di lavoro dipendente. In questo caso l’associazione deve effettuare una ritenuta d’acconto sui compensi corrisposti, come farebbe per un lavoratore dipendente;</p>
<p><img decoding="async" src="https://www.commercialista.it/https://www. Networkfiscale. Com/Portals/232/IMMAGINI/Made_in_Italy_Futured. Jpg? Ver=2016-11-07-102638-413" alt="Made_in_Italy_Futured. Jpg? Ver=2016-11-07-102638-413" /> se l’attività di amministrazione è svolta da liberi professionisti (commercialisti, ragionieri, eccetera), i compensi pagati rientrano tra i redditi di lavoro autonomo e l’associazione applicherà la ritenuta prevista per tale tipo di reddito. </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>I rimborsi spese</p>
<p>Si tratta in sostanza di somme concesse all’amministratore quando per svolgere il suo mandato è costretto a recarsi in un comune diverso da quello della sede di lavoro. </p>
<p>Sono previste tre diverse forme di rimborsi:</p>
<p><img decoding="async" src="https://www.commercialista.it/https://www. Networkfiscale. Com/Portals/232/IMMAGINI/Made_in_Italy_Futured. Jpg? Ver=2016-11-07-102638-413" alt="Made_in_Italy_Futured. Jpg? Ver=2016-11-07-102638-413" />   il rimborso forfetario (o indennità di trasferta), che è quello per il cui pagamento non occorrono giustificativi di spesa; il rimborso pagato non è soggetto a tassazione fino a 46,48 euro per giorno se la trasferta è in Italia, fino a 77,47 euro per le trasferte all’estero. In questi importi non si considerano le spese di viaggio e di trasporto. Se si fruisce gratuitamente di alloggio o di vitto, i limiti indicati prima sono ridotti di 1/3 (di 2/3 nel caso in cui si usufruisca sia di alloggio che di vitto). Tale trattamento si applica solo per lavoratori dipendenti. </p>
<p><img decoding="async" src="https://www.commercialista.it/https://www. Networkfiscale. Com/Portals/232/IMMAGINI/Made_in_Italy_Futured. Jpg? Ver=2016-11-07-102638-413" alt="Made_in_Italy_Futured. Jpg? Ver=2016-11-07-102638-413" />      il rimborso analitico, che è quello completamente escluso da tassazione, purché debitamente documentato con i giustificativi di spesa, e riguarda le spese sostenute per vitto, alloggio, viaggio e trasporto. Eventuali rimborsi di spese di viaggio riconosciuti per raggiungere la sede di lavoro partendo dalla propria residenza sono da considerarsi reddito imponibile, anche se l’abitazione si trova in un altro Comune. </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p><img decoding="async" src="https://www.commercialista.it/https://www. Networkfiscale. Com/Portals/232/IMMAGINI/Made_in_Italy_Futured. Jpg? Ver=2016-11-07-102638-413" alt="Made_in_Italy_Futured. Jpg? Ver=2016-11-07-102638-413" />     il rimborso misto, che comprende sia l’indennità di trasferta che il rimborso delle spese documentate. </p>
<p> </p>
<p>Altre indennità</p>
<p>Può accadere che l’associazione rimborsi all’amministratore una somma forfetaria quando per le trasferte egli utilizzi il mezzo proprio di trasporto (la cosiddetta indennità chilometrica). </p>
<p>Questa somma non è soggetta a tassazione fino ad un determinato importo che varia a seconda del mezzo che si utilizza. Le tabelle contenenti questi importi, cui far riferimento, sono annualmente stabilite dall’ACI. La parte eccedente costituisce reddito imponibile. </p>
<p>L’indennità corrisposta deve invece essere tassata quando la trasferta è effettuata nell’ambito del territorio comunale. </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>schema riassuntivo posizione amministratore in ASD – SSD – e APS in regime 398/91</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p><img decoding="async" src="https://www.commercialista.it/https://www. Commercialista. It/Portals/84/APS%20ASD%20SSD/compenso_amministratore_asd_ssd_asp. Png" alt="compenso_amministratore_asd_ssd_asp. Png" /></p>
<p> </p>
<p><a href="http://www. Commercialista. Es/Contattaci-per-un-preventivo">Affidati ai nostri professionisti! </a></p>
<p><img decoding="async" src="https://www.commercialista.it/https://www. Commercialista. It/Portals/84/numero%20verde/numero%20verde%20nf. Jpg" alt="numero%20verde%20nf. Jpg" /> </p>
<p></p><p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/come-pagare-gli-amministratori-di-una-asd-ssd-o-aps-in-regime-398-91/">Come pagare il legale rappresentate e/o l’amministratore (o membro del consiglio direttivo) di una associazione</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/come-pagare-gli-amministratori-di-una-asd-ssd-o-aps-in-regime-398-91/">Come pagare il legale rappresentate e/o l&#8217;amministratore (o membro del consiglio direttivo) di una associazione</a> was first posted on Aprile 8, 2017 at 10:30 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
