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	<title>IMPRESE &#8211; Commercialista.it</title>
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	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
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	<title>IMPRESE &#8211; Commercialista.it</title>
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	<item>
		<title>Al via il Credito d&#8217;Imposta ZES per il Mezzogiorno: Domande dal 12 Giugno!</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Credito-d-Imposta-ZES-Mezzogiorno-Domande-dal-12-Giugno/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Silvia Picca]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 May 2024 07:59:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bonus ed incentivi]]></category>
		<category><![CDATA[Credito di imposta - Tax Credit]]></category>
		<category><![CDATA[FINANZA ED AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE]]></category>
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					<description><![CDATA[Una svolta importante per il Mezzogiorno d'Italia: il Ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, ha firmato il decreto attuativo relativo al credito d’imposta per gli investimenti nella Zona Economica Speciale (ZES) unica del Mezzogiorno, previsto dall'articolo 16 del Decreto Legge n. 124/2023.<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Credito-d-Imposta-ZES-Mezzogiorno-Domande-dal-12-Giugno/">Al via il Credito d&#8217;Imposta ZES per il Mezzogiorno: Domande dal 12 Giugno!</a> was first posted on Maggio 20, 2024 at 9:59 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Una svolta importante per il Mezzogiorno d&#8217;Italia</strong>: il Ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, ha firmato il decreto attuativo relativo al credito d’imposta per gli investimenti nella Zona Economica Speciale (ZES) unica del Mezzogiorno, previsto dall&#8217;articolo 16 del Decreto Legge n. 124/2023.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><u>Le imprese interessate potranno presentare le loro domande dal 12 giugno al 12 luglio 2024.</u></strong></p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Il Decreto Legge 124/2023 e la ZES unica del Mezzogiorno</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">L’articolo 16 del D.L. 124/2023 istituisce un credito d’imposta volto a incentivare gli investimenti nelle aree più svantaggiate del Sud Italia, concentrandosi sulla creazione di una Zona Economica Speciale unica. Questa misura mira a stimolare la crescita economica, la creazione di posti di lavoro e lo sviluppo infrastrutturale in una regione che storicamente ha sofferto di un significativo divario rispetto al resto del Paese.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;">La ZES unica del Mezzogiorno copre varie regioni del Sud Italia: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.</span></p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Dettagli e Obiettivi del Credito d’Imposta</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Le imprese che operano in questi territori possono beneficiare del credito d’imposta per investimenti relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, in beni strumentali nuovi quali <strong>macchinari, impianti e attrezzature varie</strong> destinate a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantante nel territorio, nonché all’acquisto di <strong>terreni</strong> e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di <strong>immobili strumentali</strong> agli investimenti. Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell&#8217;investimento agevolato.</p>
<p style="text-align: justify;">Il credito d’imposta è una misura fiscale che consente alle imprese di ridurre l’ammontare di imposte, tasse e contributi da pagare in base agli investimenti effettuati. <span style="text-decoration: underline;"><strong>Nello specifico, le imprese che investiranno in beni strumentali nuovi nelle ZES potranno beneficiare di un credito d’imposta fino al 60% per le piccole imprese, fino al 50% per le medie imprese e fino al 40% per le grandi imprese.</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">L’obiettivo principale di questo incentivo è favorire la modernizzazione delle aziende, migliorare la competitività delle imprese del Sud Italia e attrarre nuovi investimenti.</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre, si punta a ridurre il tasso di disoccupazione, stimolare l’innovazione e incrementare la produttività del Mezzogiorno.</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Presentazione delle Domande</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Le domande per accedere al credito d’imposta potranno essere presentate a partire dal 12 giugno 2024 fino al 12 luglio 2024; sarà necessario comunicare all’Agenzia delle Entrate l’ammontare delle <strong>spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2024 e quelle che si prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2024</strong>.</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Impatto Atteso</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Il decreto firmato dal Ministro Giorgetti rappresenta una tappa cruciale per il rilancio economico del Mezzogiorno. L’auspicio è che il credito d’imposta possa attirare nuovi investimenti, sia italiani che esteri, favorendo uno sviluppo economico sostenibile e duraturo.</p>
<p style="text-align: justify;">Le autorità locali e le associazioni di categoria hanno accolto con favore l’annuncio, sottolineando l’importanza di misure concrete per sostenere la crescita del Sud Italia. Si tratta di un’opportunità significativa per le imprese della regione, che potranno beneficiare di un sostegno finanziario rilevante per rafforzare le proprie attività e competere su scala nazionale e internazionale.</p>
<p style="text-align: justify;">In conclusione, la firma del decreto attuativo del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica del Mezzogiorno rappresenta un passo fondamentale verso la riduzione del divario economico tra Nord e Sud Italia, promuovendo lo sviluppo e la prosperità nelle regioni meridionali del Paese.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;">In attesa della pubblicazione del testo del Decreto e del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, con il relativo modello utile alla richiesta del credito d’imposta, le imprese interessate sono invitate a prepararsi per presentare le loro domande a partire dal 12 giugno 2024, sfruttando al massimo questa importante opportunità.</span></p>
<p style="text-align: center;"><strong><em>Sei interessato ad ottenere il credito d&#8217;imposta per il Tuo investimento? </em></strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong><em>Non esitare a contattarci, compila subito </em></strong><strong><em>il form di contatto</em></strong><strong><em>!</em></strong></p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Credito-d-Imposta-ZES-Mezzogiorno-Domande-dal-12-Giugno/">Al via il Credito d&#8217;Imposta ZES per il Mezzogiorno: Domande dal 12 Giugno!</a> was first posted on Maggio 20, 2024 at 9:59 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Regione Piemonte</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Tax-Credit/contributi-alle-imprese/regione-piemonte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2022 17:00:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[aiuti]]></category>
		<category><![CDATA[contributi]]></category>
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					<description><![CDATA[Regione Piemonte guida ai contributi a fondo perduto ed incentivi finanziari alle imprese.<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Tax-Credit/contributi-alle-imprese/regione-piemonte/">Regione Piemonte</a> was first posted on Dicembre 30, 2022 at 6:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Regione Piemonte guida ai contributi a fondo perduto ed incentivi finanziari alle imprese.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Tax-Credit/contributi-alle-imprese/regione-piemonte/">Regione Piemonte</a> was first posted on Dicembre 30, 2022 at 6:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>Rivalutazione Immobili</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Fisco-e-Tributi/rivalutazione-immobili/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2022 17:00:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[agenzia entrate]]></category>
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					<description><![CDATA[Rivalutazione di immobili, commercialista esperto e specializzato, affrancamento e calcolo delle rate, atto di diniego, plusvalenza.<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Fisco-e-Tributi/rivalutazione-immobili/">Rivalutazione Immobili</a> was first posted on Dicembre 30, 2022 at 6:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Rivalutazione di immobili, commercialista esperto e specializzato, affrancamento e calcolo delle rate, atto di diniego, plusvalenza.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Fisco-e-Tributi/rivalutazione-immobili/">Rivalutazione Immobili</a> was first posted on Dicembre 30, 2022 at 6:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>STOP ALL’IRAP ✋🛑</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/stop-allirap/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Silvia Picca]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2020 15:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CALENDARIO O SCADENZARIO FISCALE]]></category>
		<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[FINANZA ED AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE]]></category>
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					<description><![CDATA[Taglio dell’imposta regionale sulle attività produttive<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/stop-allirap/">STOP ALL’IRAP ✋🛑</a> was first posted on Maggio 20, 2020 at 5:05 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Data la situazione di crisi connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19 il Governo è intervenuto in aiuto di famiglie ed imprese attraverso misure di sostegno al lavoro ed all’economia. </p>
<p>STOP ALL’IRAP ✋🛑</p>
<p>Taglio dell’imposta regionale sulle attività produttive</p>
<p>
</p>
<p>Data la situazione di crisi connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19 il Governo è intervenuto in aiuto di famiglie ed imprese attraverso misure di sostegno al lavoro ed all’economia. </p>
<p>Pertanto, in materia di versamento IRAP, il Decreto-legge 19 maggio 2020 dichiara che:</p>
<p>&#8211;          Non è dovuto il versamento del saldo dell&#8217;imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, codice tributo 3800, fermo restando il  versamento  dell&#8217;acconto  dovuto per il medesimo  periodo  di  imposta. </p>
<p>&#8211;          Non  è dovuto  il versamento della prima rata dell&#8217;acconto dell&#8217;imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) relativa al  periodo  di  imposta  2020, codice tributo 3812. </p>
<p>Tale misura si applica ai  soggetti con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d&#8217;imposta precedente a quello in corso alla  data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto-legge. </p>
<p>Sono escluse da tale misura: banche ed altri enti e società finanziarie, imprese di assicurazione, Amministrazioni ed enti pubblici. </p>
<p>Nello stato di previsione del Ministero dell&#8217;economia  e  delle finanze è istituito un fondo con una dotazione  di  448  milioni  di euro finalizzato a ristorare alle Regioni e alle Province autonome le minori  entrate  derivanti  dal  presente  articolo   non   destinate originariamente a finanziare il fondo sanitario nazionale. </p>
<p> </p>
<p>Per informazioni ed assistenza contattaci alla mail RISPARMIOLECITO@NETWORKFISCALE. COM</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/stop-allirap/">STOP ALL’IRAP ✋🛑</a> was first posted on Maggio 20, 2020 at 5:05 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ONORANZE FUNEBRI: COSA SONO E CHE SERVIZI OFFRONO</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/onoranze-funebri-cosa-sono-e-che-servizi-offrono/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Federica Taberlet]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2020 08:34:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Formazione]]></category>
		<category><![CDATA[attività lavorativa]]></category>
		<category><![CDATA[formazione]]></category>
		<category><![CDATA[IMPRESE]]></category>
		<category><![CDATA[onoranze funebri]]></category>
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					<description><![CDATA[L’importanza delle Onoranze funebri la conosciamo tutti, ma nel dettaglio, che servizi offrono? Quale è il loro ruolo in un momento difficile e delicato come quello di cui si occupano?<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/onoranze-funebri-cosa-sono-e-che-servizi-offrono/">ONORANZE FUNEBRI: COSA SONO E CHE SERVIZI OFFRONO</a> was first posted on Maggio 5, 2020 at 10:34 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Sono definite pompe funebri le imprese, generalmente dotate di apposita licenza, che si occupano della vendita di beni materiali per i riti funebri e direttamente dell’organizzazione di funerali e dei relativi adempimenti burocratici. </p>
<p>Sono definite pompe funebri le imprese, generalmente dotate di apposita licenza, che si occupano della vendita di beni materiali per i riti funebri e direttamente dell’organizzazione di funerali e dei relativi adempimenti burocratici. 
</p>
<p>Secondo il dizionario Garzanti, “pompa” significa sfarzo e ostentazione come nell’espressione “è entrato in pompa magna”, ma significa anche “cerimonia”, un termine legato all&#8217;originale latino pompa che significa letteralmente “corteo” o “cerimonia” (da un’origine greca che è legata al trasporto o invio di qualcosa, il che spiega possibilmente la consonanza con le pompe idrauliche o simili, da alcuni invece attribuita a un&#8217;onomatopea dalle lingue nord europee). </p>
<p>Pertanto, un’agenzia di onoranze è quella da contattare quando si presenta un decesso, sia in casa che in strutture ospedaliere o  case di riposo, a prescindere dall&#8217;esistenza di accordi attuati in precedenza in quanto gli addetti sono pronti ad intervenire all’ultimo momento data la particolarità del momento che puù essere del tutto improvviso. </p>
<p>Un’agenzia di onoranze funebri ha il compito di preoccuparsi di tutto quello che serve per poter organizzare un funerale per onorare la memoria di un proprio caro che è venuto a mancare, dalla preparazione e vestizione del defunto, all’eventuale cremazione fino alla conclusione di tutte le pratiche burocratiche. </p>
<p>Nello specifico, le onoranze funebri svolgono le seguenti mansioni:</p>
<p>    denunciare il decesso;<br />
    occuparsi della salma;<br />
    allestire la camera ardente;<br />
    occuparsi dei necrologi e dei biglietti;<br />
    gestire il trasporto del feretro;<br />
    organizzare il rito funebre;<br />
    gestire le pratiche del cimitero e del funerale. </p>
<p>Dunque, questo è l’elenco delle mansioni amministrative e prettamente gestionali del lutto e dell’organizzazione del funerale. Si comincia dalla denuncia della morte, entro 24 ore dal decesso, si continua con la pulizia e la vestizione della salma e con l’allestimento della camera ardente. Quest’ultima può essere allestita sia in casa, che in ospedale o anche in un altro luogo. Anche le pratiche cimiteriali è bene che siano gestite direttamente dall’impresa funebre per evitare perdite di tempo inutili ed errori pericolosi. </p>
<p>Infine, ci sono altri servizi di cui un’agenzia può eventualmente occuparsi, a discrezione di chi subisce il lutto. L’impresa può eventualmente pubblicare i necrologi e gli avvisi per le affissioni, così come gestire i biglietti di ringraziamento per la partecipazione al funerale.  Inoltre, alcune onoranze funebri si occupano anche di fiori-coltura, al fine di rendere il servizio il più completo possibile. </p>
<p>Per informazioni e assistenza contattaci alla mail RISPARMIOLECITO@NETWORKFISCALE. COM</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/onoranze-funebri-cosa-sono-e-che-servizi-offrono/">ONORANZE FUNEBRI: COSA SONO E CHE SERVIZI OFFRONO</a> was first posted on Maggio 5, 2020 at 10:34 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>REGIONE LAZIO: FINANZIAMENTI A TASSO ZERO! 👍</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/regione-lazio-finanziamenti-a-tasso-zero/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Silvia Picca]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2020 12:03:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CALENDARIO O SCADENZARIO FISCALE]]></category>
		<category><![CDATA[CONVENZIONI]]></category>
		<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[FINANZA ED AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
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		<category><![CDATA[10.000 euro]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamenti a tasso zero]]></category>
		<category><![CDATA[IMPRESE]]></category>
		<category><![CDATA[professionisti]]></category>
		<category><![CDATA[regione lazio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/fisco-e-tributi/regione-lazio-finanziamenti-a-tasso-zero/</guid>

					<description><![CDATA[Sezione V “Fondo Rotativo per il piccolo credito”<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/regione-lazio-finanziamenti-a-tasso-zero/">REGIONE LAZIO: FINANZIAMENTI A TASSO ZERO! 👍</a> was first posted on Aprile 10, 2020 at 2:03 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Arriva dalla Regione Lazio il piano “Pronto Cassa” per far fronte alle difficoltà economiche generate dalla crisi epidemiologica da Covid-19. </p>
<p>Si tratta di una misura a sostegno della liquidità di imprese e liberi professionisti del Lazio. </p>
<p>La Regione interviene a protezione delle attività con una risposta concreta alla crisi di liquidità. </p>
<p>REGIONE LAZIO: FINANZIAMENTI A TASSO ZERO PER LE IMPRESE E I PROFESSIONISTI! </p>
<p>Sezione V “Fondo Rotativo per il piccolo credito”</p>
<p>
</p>
<p>Arriva dalla Regione Lazio il piano “Pronto Cassa” per far fronte alle difficoltà economiche generate dalla crisi epidemiologica da Covid-19. </p>
<p>Si tratta di una misura a sostegno della liquidità di imprese e liberi professionisti del Lazio. </p>
<p>La Regione interviene a protezione delle attività con una risposta concreta alla crisi di liquidità. </p>
<p>DI CHE MISURA SI TRATTA? </p>
<p>Viene aperta una nuova Sezione, la V – “Emergenza COVID 19-Finanziamenti per la liquidità delle MPMI” – del Fondo Rotativo Piccolo Credito, destinata a erogare con modalità semplificata prestiti alle imprese danneggiate dall’epidemia di COVID 19 per la copertura del fabbisogno di liquidità. </p>
<p>I 55 milioni, che, saranno accessibili sulla piattaforma FARE Lazio, a partire dalla prima decade di aprile, saranno destinati a prestiti di liquidità di piccola entità per aiutare le MPMI e professionisti a superare il momento di difficoltà generato dal forte rallentamento dell’attività provocato dall’emergenza Coronavirus. </p>
<p>ENTITA’ E FINALITA’ DEL FINANZIAMENTO</p>
<p>L’agevolazione consiste in un finanziamento con le seguenti caratteristiche:</p>
<p>&#8211;          L’importo è di 10 mila euro;</p>
<p>&#8211;          Finalizzato a coprire le esigenze di liquidità connesse all’emergenza Covid-19;</p>
<p>&#8211;          La durata è da 1 a 5 anni;</p>
<p>&#8211;          Il tasso di interesse è zero;</p>
<p>&#8211;          Preammortamento di 12 mesi (per finanziamenti con durata di almeno 24 mesi);</p>
<p>&#8211;          La rata è rimborsata mensilmente in modo costante posticipata;</p>
<p>Essendo i finanziamenti destinati a copertura di esigenze di liquidità, non è richiesta alcuna documentazione relativa alle spese sostenute con le somme erogate. </p>
<p>CHI SONO I BENEFICIARI? </p>
<p>1)      Le micro, le piccole e le medie imprese;</p>
<p>2)      i consorzi e le reti di imprese aventi soggettività giuridica;</p>
<p>3)      liberi professionisti. </p>
<p>Con i seguenti requisiti: abbiano fino a 9 dipendenti (ULA 2019) e siano costituiti entro la data dell’8 marzo 2020. </p>
<p> </p>
<p>I beneficiari, al momento della domanda devono:</p>
<p>&#8211;          essere iscritti al Registro delle Imprese;</p>
<p>&#8211;          avere Sede Operativa nel territorio del Lazio;</p>
<p>&#8211;          ovvero, nel caso dei liberi professionisti, essere titolari di partita IVA attiva e avere domicilio fiscale nel Lazio;</p>
<p>&#8211;        avere una esposizione complessiva limitata ad euro 100. 000 nei confronti del sistema bancario sui crediti per cassa a scadenza, rilevabile dalla Centrale dei Rischi Banca d’Italia, riferita all’attività di impresa. </p>
<p>ll possesso dei seguenti requisiti, è attestato da dichiarazione auto certificata ai sensi dell’articolo 47 del DPR 445/2000 rilasciata al momento della domanda di finanziamento:</p>
<p>&#8211;          aver subito danni a causa dell’emergenza COVID-19, per effetto della sospensione o della riduzione dell’attività</p>
<p>&#8211;          avere un fabbisogno di liquidità pari ad almeno Euro 10. 000,00 in conseguenza dei danni subiti. </p>
<p>Inoltre, con riferimento al 31 dicembre 2019, i beneficiari devono dichiarare:</p>
<p>&#8211;          di non presentare sofferenze e/o sconfinamenti in Centrale dei Rischi Banca d’Italia;</p>
<p>&#8211;          non aver subito nell’ultimo anno la revoca per inadempimento di finanziamenti e/o affidamenti bancari;</p>
<p>&#8211;          non essere oggetto di protesti e/o di iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli, con esclusione di quelle volontariamente concesse. </p>
<p> </p>
<p>PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA</p>
<p>La presentazione della domanda deve avvenire esclusivamente tramite il portale farelazio. It, nei seguenti passaggi:</p>
<p>&#8211;          registrazione utente;</p>
<p>&#8211;          compilazione e sottoscrizione del modulo di domanda: dalle ore 10 del 10 aprile 2020;</p>
<p>&#8211;          protocollazione della domanda, per l&#8217;ordine cronologico: dalle ore 10 del 20 aprile 2020. </p>
<p>
</p>
<p>Per informazioni ed assistenza invia mail RISPARMIOLECITO@NETWORKFISCALE. COM
</p>
<p> </p>
<p> </p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/regione-lazio-finanziamenti-a-tasso-zero/">REGIONE LAZIO: FINANZIAMENTI A TASSO ZERO! 👍</a> was first posted on Aprile 10, 2020 at 2:03 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>Accredia: Ente Unico nazionale di accreditamento</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/accredia-ente-unico-nazionale-di-accreditamento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Federica Taberlet]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2020 11:23:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[ACCREDIA]]></category>
		<category><![CDATA[associazione]]></category>
		<category><![CDATA[IMPRESE]]></category>
		<category><![CDATA[norme internazionali]]></category>
		<category><![CDATA[organismi di certificazione]]></category>
		<category><![CDATA[Regolamento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/italia/accredia-ente-unico-nazionale-di-accreditamento/</guid>

					<description><![CDATA[Cosa è Accredia, quale è il suo compito e quali vantaggi offre alle imprese.<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/accredia-ente-unico-nazionale-di-accreditamento/">Accredia: Ente Unico nazionale di accreditamento</a> was first posted on Aprile 6, 2020 at 1:23 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Accredia è l’Ente Unico nazionale di accreditamento designato dal governo italiano, in applicazione del Regolamento europeo 765/2008. Ha come obiettivo quello di attestare la competenza, l’indipendenza e l’imparzialità degli organismi di certificazione, ispezione e verifica, e dei laboratori di prova e taratura. Accredia è un’associazione riconosciuta che opera senza scopo di lucro, sotto la vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico ed è l&#8217;Ente designato dal governo italiano ad attestare la competenza, l&#8217;indipendenza e l&#8217;imparzialità degli organismi e dei laboratori che verificano la conformità dei beni e dei servizi alle norme. Ogni paese europeo ha il proprio Ente Unico di accreditamento, che opera in linea con quanto stabilito dal Regolamento CE 765/2008 e dalla norma internazionale ISO/IEC 17011 e Accredia è l’ente designato dallo Stato italiano. </p>
<p>Accredia è l’Ente Unico nazionale di accreditamento designato dal governo italiano, in applicazione del Regolamento europeo 765/2008. Ha come obiettivo quello di attestare la competenza, l’indipendenza e l’imparzialità degli organismi di certificazione, ispezione e verifica, e dei laboratori di prova e taratura. Accredia è un’associazione riconosciuta che opera senza scopo di lucro, sotto la vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico ed è l&#8217;Ente designato dal governo italiano ad attestare la competenza, l&#8217;indipendenza e l&#8217;imparzialità degli organismi e dei laboratori che verificano la conformità dei beni e dei servizi alle norme. Ogni paese europeo ha il proprio Ente Unico di accreditamento, che opera in linea con quanto stabilito dal Regolamento CE 765/2008 e dalla norma internazionale ISO/IEC 17011 e Accredia è l’ente designato dallo Stato italiano. </p>
<p>L’accreditamento attesta la competenza, l’indipendenza e l’imparzialità degli organismi di certificazione, ispezione e verifica, e dei laboratori di prova e taratura, e ne assicura l’idoneità a valutare la conformità di beni e servizi alle prescrizioni stabilite dalle norme volontarie e obbligatorie. </p>
<p>L’attività di Accredia si articola in tre dipartimenti: certificazione e ispezione, laboratori di prova e laboratori di taratura e si esprime in una costante e rigorosa azione di sorveglianza sul comportamento degli organismi e dei laboratori accreditati. </p>
<p>Il ruolo di Accredia è quello di garantire l’affidabilità dei servizi svolti dagli organismi e dai laboratori, oltre che svolgere un servizio di pubblico interesse. Inoltre, in qualità di terza parte indipendente, garantisce il rispetto delle norme da parte degli organismi e dei laboratori accreditati e l’affidabilità delle attestazioni di conformità da essi rilasciate sul mercato, svolgendo un servizio a tutela della salute e della sicurezza delle persone e dell’ambiente. </p>
<p>Il ricorso da parte delle istituzioni, delle imprese e dei consumatori ai servizi di valutazione della conformità quali certificazioni, ispezioni, verifiche, prove e tarature accreditate, contribuisce ad alimentare la fiducia che sul mercato circolino beni e servizi sicuri e di qualità. </p>
<p>Accredia, mediante i propri funzionari tecnici, gli ispettori e gli esperti impegnati nelle attività di verifica, opera nel rispetto dei principi indicati dalla norma internazionale ISO/IEC 17011 e dal Regolamento CE 765/2008. </p>
<p>Accredia si distingue per le sue caratteristiche:</p>
<p>    La competenza, infatti i funzionari e gli ispettori di seguono regolari programmi di formazione e di aggiornamento, per garantire sempre l’alto livello del servizio di accreditamento;<br />
    l’indipendenza, le squadre di verifica sono costituite da Accredia dietro un’attenta valutazione dell’indipendenza degli ispettori rispetto all’organismo o al laboratorio che richiede l’accreditamento;<br />
    rappresentatività, ai soci di dell’ente è garantita un’equilibrata rappresentatività degli interessi diretti e indiretti nelle attività di accreditamento e valutazione della conformità;<br />
    trasparenza in quanto opera in maniera chiara e applica regole condivise, oggetto di una costante attività di monitoraggio basata sul consenso di tutte le parti interessate. </p>
<p>Come fare domanda: Per accreditarsi, occorre presentare la domanda di accreditamento generale DA-00 e quella specifica per l&#8217;attività di valutazione della conformità che si intende svolgere sotto accreditamento. </p>
<p>L&#8217;iter di accreditamento è un percorso articolato dalla domanda al rilascio del certificato, durante il quale gli organismi e i laboratori dimostrano di soddisfare i requisiti per valutare la conformità dei prodotti e dei servizi. </p>
<p>Gli organismi e i laboratori che presentano domanda di accreditamento vengono accompagnati da Accredia in tutte le fasi del percorso, fino al rilascio del certificato che ha una validità di quattro anni. </p>
<p>Il percorso si distingue in diverse fasi:</p>
<p>DOMANDA DI ACCREDITAMENTO: deve essere compilata in originale, con cura, chiarezza e completezza, in funzione della specifica attività per cui l’organismo o il laboratorio richiede l’accreditamento. Deve essere corredata della documentazione richiesta e firmata da un rappresentante dell’organismo o del laboratorio debitamente autorizzato. La domanda viene esaminata dai funzionari tecnici del dipartimento competente, per valutarne l’accettabilità sulla base dei requisiti richiesti dai regolamenti generali e dai regolamenti tecnici applicabili. </p>
<p>Ad esito positivo, Accredia comunica l’accettazione della domanda di accreditamento, unitamente alla proposta del preventivo tecnico economico. </p>
<p>ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE: l’analisi dei documenti presentati con la domanda di accreditamento viene condotta da un gruppo di verifica incaricato dal direttore del dipartimento di competenza. Lo scopo è valutare la conformità dell’attività dell’organismo o del laboratorio ai requisiti previsti dai documenti normativi, nonché ai requisiti contrattuali previsti da Accredia. Qualora dall’esame risultino necessarie integrazioni o adeguamenti, all’organismo o al laboratorio viene richiesto di fornire i documenti mancanti o completare le informazioni carenti. </p>
<p>Ad esito positivo, Accredia avvia le verifiche ispettive in sede, presso l’organismo o il laboratorio che richiede l’accreditamento, e, nei casi applicabili, programma le verifiche in accompagnamento presso le organizzazioni clienti degli organismi. </p>
<p>VERIFICHE ISPETTIVE IN SEDE: le verifiche in sede sono condotte da un gruppo di verifica ispettiva, composto da Accredia e selezionati all’interno di appositi elenchi. Lo scopo delle verifiche è accertare che le modalità operative del soggetto che richiede l’accreditamento, relativamente alle attività svolte, siano conformi alle prescrizioni dei regolamenti generali, dei regolamenti tecnici applicabili e di ogni altro documento normativo generale e settoriale, nonché ai regolamenti e alle procedure stabiliti dal richiedente. Ogni verifica si conclude con un rapporto di valutazione. Se emergono semplici osservazioni, l’iter di accreditamento procede. Nel caso in cui si evidenzino lievi criticità, si effettuano ulteriori visite di valutazione. In presenza di non conformità, il processo di accreditamento può essere sospeso. </p>
<p>Ad esito positivo, il documento riassuntivo delle valutazioni effettuate viene sottoposto all’esame del Comitato Settoriale di Accreditamento competente. </p>
<p>VERIFICHE ISPETTIVE IN ACCOMPAGNAMENTO: Per l’accreditamento degli organismi di certificazione, ispezione e verifica, alla verifica ispettiva in sede seguono le visite in accompagnamento presso le organizzazioni clienti, che sono le aziende, pubbliche o private, intestatarie delle certificazioni di sistemi di gestione aziendale e delle certificazioni di prodotto (licenziatarie dei marchi di certificazione); le aziende che si avvalgono dei servizi di ispezione e di verifica delle dichiarazioni di emissioni, i professionisti certificati. Gli esiti delle verifiche in accompagnamento seguono la stessa procedura prevista per le verifiche in sede. </p>
<p>Ad esito positivo, il documento riassuntivo delle valutazioni effettuate viene sottoposto all’esame del Comitato Settoriale di Accreditamento competente. </p>
<p>DELIBERA DELL&#8217;ACCREDITAMENTO: il Comitato Settoriale competente per l’attività per cui l’organismo o il laboratorio richiede l’accreditamento valuta la pratica e delibera. La concessione dell’accreditamento viene formalizzata mediante apposita convenzione stipulata tra Accredia e il soggetto accreditato e l’emissione del certificato a marchio Accredia. </p>
<p>L’accreditamento e il relativo certificato sono validi quattro anni. Le delibere e l’iscrizione del nominativo dell’organismo o del laboratorio sono pubblicate nelle banche dati del sito web. </p>
<p>SORVEGLIANZA PERIODICA: nel corso dei quattro anni di validità dell’accreditamento, l’ente svolge un’attività periodica di sorveglianza sull’attività dell’organismo o del laboratorio accreditato ai fini di verificarne il mantenimento dei requisiti di competenza, indipendenza e imparzialità e la regolare conformità alle norme e agli altri documenti applicabili. </p>
<p>ESTENSIONE DELL&#8217;ACCREDITAMENTO: durante i quattro anni di validità, l’organismo o il laboratorio può chiedere l’estensione dell’accreditamento a nuove attività e sedi operative. L’estensione non prolunga la validità dell’accreditamento, e non comporta la sottoscrizione di una nuova convenzione, salvo il caso di aggiunta di sedi accreditate. Un organismo può estendere l’accreditamento a nuovi schemi di certificazione o nuovi settori, all’interno dello schema già coperto; un laboratorio di prova può ampliare la gamma delle prove accreditate; un laboratorio di taratura può coprire nuovi settori metrologici e materiali di riferimento, diversificare i campi di misura e/o ridurre le incertezze di misura. </p>
<p>RINNOVO DELL&#8217;ACCREDITAMENTO: prima della scadenza del ciclo quadriennale di accreditamento, può essere avviata la procedura di rinnovo, secondo le stesse modalità previste per il primo accreditamento. </p>
<p>L’accreditamento migliora la reputazione e la competitività degli organismi e dei laboratori, e offre benefici tangibili alla Pubblica Amministrazione, alle imprese e ai consumatori che si affidano ai servizi accreditati. </p>
<p>I benefici per le imprese sono:</p>
<p>COMPETITIVITà: le imprese che scelgono di avvalersi della certificazione accreditata per il sistema di gestione, per i prodotti o per i servizi, vedono rafforzata la propria immagine in termini di reputazione e di affidabilità della propria offerta commerciale. Sono più incisive sul mercato, in virtù del riconoscimento formale, da parte di un soggetto indipendente, di competenze e procedure in linea con gli standard internazionali. </p>
<p>INTERNAZIONALITà: il riconoscimento internazionale dei servizi rilasciati dagli organismi e dai laboratori accreditati permette alle imprese di espandere il business più agevolmente sui mercati esteri, senza dover sottoporre i propri prodotti e servizi a verifiche e controlli aggiuntivi nei Paesi di ingresso. </p>
<p>I benefici per i consumatori sono:</p>
<p>GARANZIA DI QUALITà: il certificato di conformità o di taratura, o il rapporto di prova o di ispezione rilasciato sotto accreditamento, che accompagna un prodotto o un servizio, attesta che il fornitore ha assolto tutti gli obblighi previsti per immettere sul mercato un bene o un servizio affidabile e di qualità, secondo standard riconosciuti a livello internazionale. </p>
<p>PIù FIDUCIA: il consumatore può fidarsi dei prodotti e dei servizi certificati e testati dagli organismi e dai laboratori accreditati, perché soddisfano stringenti requisiti di qualità e di sicurezza, e riducono i rischi associati al consumo. </p>
<p>Per informazioni e assistenza contattateci alla mail RISPARMIOLECITO@NETWORKFISCALE. COM</p>
<p>
</p>
<p></p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/accredia-ente-unico-nazionale-di-accreditamento/">Accredia: Ente Unico nazionale di accreditamento</a> was first posted on Aprile 6, 2020 at 1:23 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>COVID-19: STOP AI PAGAMENTI A SOSTEGNO FINANZIARIO DELLE IMPRESE!!!</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/covid-19-stop-ai-pagamenti-a-sostegno-finanziario-delle-imprese/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Silvia Picca]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2020 11:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[FINANZA ED AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[IMPRESE]]></category>
		<category><![CDATA[sospensione pagamenti]]></category>
		<category><![CDATA[stop ai pagamenti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/fisco-e-tributi/covid-19-stop-ai-pagamenti-a-sostegno-finanziario-delle-imprese/</guid>

					<description><![CDATA[Analizziamo quali pagamenti possiamo sospendere<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/covid-19-stop-ai-pagamenti-a-sostegno-finanziario-delle-imprese/">COVID-19: STOP AI PAGAMENTI A SOSTEGNO FINANZIARIO DELLE IMPRESE!!!</a> was first posted on Marzo 18, 2020 at 12:30 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L’epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell’economia. </p>
<p>Al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall’epidemia, le imprese possono avvalersi di alcune misure di sostegno finanziario, tra cui la sospensione di determinati pagamenti. </p>
<p>EMEREGENZA COVID-19: STOP AI PAGAMENTI A SOSTEGNO FINANZIARIO DELLE IMPRESE! </p>
<p>L’epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell’economia. </p>
<p>Al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall’epidemia, le imprese possono avvalersi di alcune misure di sostegno finanziario, tra cui la sospensione di determinati pagamenti. </p>
<p> </p>
<p>Per micro, piccole medie imprese;</p>
<p>STOP AI PAGAMENTI DI:</p>
<p>&#8211;       Mutui e altri finanziamenti rateali: il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 ed il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti;</p>
<p>&#8211;       Prestiti non rateali: con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati al 30 settembre 2020; </p>
<p>&#8211;       Finanziamenti agevolati: fino al 31 dicembre 2020 sospensione fino a 12 mesi della rata in scadenza nell’anno 2020. </p>
<p>I suddetti soggetti possono avvalersi di tali misure dietro dichiarazione con la quale l’Impresa autocertifica di aver subito una riduzione parziale o totale dell’attività quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19. </p>
<p> </p>
<p>STOP AI PAGAMENTI SCADENTI DALL’8 AL 31 MAGGIO DI:</p>
<p>&#8211;       Cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione;</p>
<p>&#8211;       Avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Entrate;</p>
<p>&#8211;       Avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali;</p>
<p>&#8211;       Atti di accertamento esecutivi;</p>
<p>&#8211;       Ingiunzioni e atti esecutivi emessi dagli enti locali. </p>
<p>I versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. </p>
<p>Non si procede al rimborso di quanto già versato. </p>
<p>E’ differito al 31 maggio 2020 il termine di versamento della rata del 28 febbraio 2020 relativa alla cosiddetta rottamazione-ter e della rata in scadenza il 31 marzo 2020 del cosiddetto saldo e stralcio. </p>
<p> </p>
<p>Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che, nel periodo d’imposta precedente a quello in corso di entrata in vigore del decreto, hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro;</p>
<p>STOP AI PAGAMENTI SCADENTI DALL’8 AL 31 MARZO DI:</p>
<p>&#8211;       Contributi previdenziali ed assistenziali; </p>
<p>&#8211;       Premi per l’assicurazione obbligatoria;</p>
<p>&#8211;       Imposta sul valore aggiunto (Iva);</p>
<p>&#8211;       Ritenute alla fonte e trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta. </p>
<p>I versamenti sospesi saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un&#8217;unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. </p>
<p>Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. </p>
<p> </p>
<p>Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che, nel periodo d’imposta precedente a quello in corso di entrata in vigore del decreto, hanno conseguito ricavi o compensi superiori a 2 milioni di euro;</p>
<p>STOP AI PAGAMENTI SCADENTI AL 16 MARZO DI:</p>
<p>&#8211;       Contributi previdenziali ed assistenziali; </p>
<p>&#8211;       Premi per l’assicurazione obbligatoria;</p>
<p>&#8211;       Imposta sul valore aggiunto (Iva);</p>
<p>I versamenti sono prorogati al 20 marzo 2020. </p>
<p>
</p>
<p>STOP AI PAGAMENTI SCADENTI DALL’8 AL 31 MARZO DI:</p>
<p>&#8211;       Imposta sul valore aggiunto (Iva);</p>
<p>Solo per i soggetti esercenti attività d’impresa, arti o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza, a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti. </p>
<p>I versamenti sospesi saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un&#8217;unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. </p>
<p>Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. </p>
<p> </p>
<p>Per le imprese del settore turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo ed i tour operator, soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, discoteche, sale da ballo, sale gioco, ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub, musei, biblioteche, giardini e riserve naturali, asili nido, assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi per l’infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, scuole di vela, navigazione, volo e guida, assistenza sociale, parchi divertimento, stazioni, servizi di trasporto passeggeri, servizi di noleggio di mezzi di trasporto, impianti sportivi, palestre, club, strutture per danza, fitness, centri sportivi, piscine e centri notatori. Aziende termali, soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi ed alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di volontariato e di promozione sociale;</p>
<p>STOP AI PAGAMENTI FINO AL 30 APRILE 2020 DI:</p>
<p>&#8211;       Contributi previdenziali ed assistenziali; </p>
<p>&#8211;       Premi per l’assicurazione obbligatoria;</p>
<p>&#8211;       Ritenute alla fonte e trattenute relativa all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta. </p>
<p> </p>
<p>STOP AI PAGAMENTI SCADENTI NEL MESE DI MARZO 2020 DI:</p>
<p>&#8211;       Imposta sul valore aggiunto (Iva). </p>
<p>I versamenti sospesi verranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un&#8217;unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. </p>
<p> </p>
<p>Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche;</p>
<p>STOP AI PAGAMENTI FINO AL 31 MAGGIO 2020 DI:</p>
<p>&#8211;       Contributi previdenziali ed assistenziali; </p>
<p>&#8211;       Premi per l’assicurazione obbligatoria;</p>
<p>&#8211;       Ritenute alla fonte e trattenute relativa all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;</p>
<p>&#8211;       Canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali. </p>
<p>I versamenti sospesi saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un&#8217;unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020. </p>
<p>STOP AI PAGAMENTI SCADENTI NEL MESE DI MARZO 2020 DI:</p>
<p>&#8211;       Imposta sul valore aggiunto (Iva). </p>
<p>I versamenti sospesi sono prorogati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un&#8217;unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020</p>
<p>
</p>
<p>Per i soggetti che, nel periodo d’imposta precedente a quello in corso di entrata in vigore del decreto, hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 400 mila euro;</p>
<p>&#8211;       non sono assoggettati alle ritenute d’acconto, da parte del sostituto d’imposta; a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo tra la data di entrata in vigore del decreto e il 31 marzo 2020. </p>
<p>I contribuenti che si avvalgono della presente opzione, devono rilasciare apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenute ai sensi della presente disposizione. </p>
<p>L’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dai sostituti verrà versato direttamente dal contribuente in un&#8217;unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi. </p>
<p>
</p>
<p>
</p>
<p>Per il settore dei giochi;</p>
<p>STOP AI PAGAMENTI IN SCADENZA AL 30 APRILE DI:</p>
<p>&#8211;       Prelievo erariale unico sugli apparecchi;</p>
<p>&#8211;       Canone concessorio. </p>
<p>Il termine dei versamenti è prorogato al 29 maggio 2020. Le somme dovute possono essere versate con rate mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno. La prima rata è versata entro il 29 maggio e le successive entro l’ultimo giorno del mese; l’ultima rata è versata entro il 18 dicembre 2020. </p>
<p> </p>
<p> Le sale bingo beneficiano dell’esonero dal pagamento del canone, di cui all’articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e ss. Mm. E ii. , a decorrere dal mese di marzo 2020 e per tutto il periodo di sospensione dell’attività. </p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/covid-19-stop-ai-pagamenti-a-sostegno-finanziario-delle-imprese/">COVID-19: STOP AI PAGAMENTI A SOSTEGNO FINANZIARIO DELLE IMPRESE!!!</a> was first posted on Marzo 18, 2020 at 12:30 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 &#8220;DECRETO MARZO&#8221; O &#8220;CURA ITALIA&#8221;: TESTO DEFINITIVO PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/decreto-legge-17-marzo-2020-n-18-decreto-marzo-o-cura-italia-testo-definitivo-pubblicato-in-gazzetta-ufficiale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2020 07:49:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[LE MISURE DEL GOVERNO PER SUPPORTARE E SOSTENERE SISTEMA SANITARIO, FAMIGLIE ED AZIENDA A FRONTE  L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID19<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/decreto-legge-17-marzo-2020-n-18-decreto-marzo-o-cura-italia-testo-definitivo-pubblicato-in-gazzetta-ufficiale/">DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 &#8220;DECRETO MARZO&#8221; O &#8220;CURA ITALIA&#8221;: TESTO DEFINITIVO PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE</a> was first posted on Marzo 18, 2020 at 8:49 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2>DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18</h2>
<p>Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all&#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00034) (GU Serie Generale n. 70 del 17-03-2020), testo integrale scaricabile in formato pdf.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/decreto-legge-17-marzo-2020-n-18-decreto-marzo-o-cura-italia-testo-definitivo-pubblicato-in-gazzetta-ufficiale/">DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 &#8220;DECRETO MARZO&#8221; O &#8220;CURA ITALIA&#8221;: TESTO DEFINITIVO PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE</a> was first posted on Marzo 18, 2020 at 8:49 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>RIVALUTAZIONE IMMOBILI IMPRESE: LE RATE VERSATE IN MODO ERRATO NON SONO SOGGETTE A SANZIONE</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/rivalutazione-immobili-imprese-le-rate-versate-in-modo-errato-non-sono-soggette-a-sanzione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2017 07:30:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Sintesi della risoluzione della Agenzia delle Entrate 70/E del 23.10.2013<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/rivalutazione-immobili-imprese-le-rate-versate-in-modo-errato-non-sono-soggette-a-sanzione/">RIVALUTAZIONE IMMOBILI IMPRESE: LE RATE VERSATE IN MODO ERRATO NON SONO SOGGETTE A SANZIONE</a> was first posted on Gennaio 7, 2017 at 8:30 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>In base alla risoluzione della Agenzia delle Entrate 70/E del 23. 10. 2013 le società e gli enti che hanno optato per la rivalutazione degli  immobili versando l’imposta sostitutiva in modo errato causa dubbia interpretazione della norma istitutiva, sono esenti da sanzioni. </p>
<p>Rivalutazione immobili imprese: le rate versate in modo errato non sono soggette a sanzione</p>
<p>In base alla risoluzione della Agenzia delle Entrate 70/E del 23. 10. 2013 le società e gli enti che hanno optato per la rivalutazione degli  immobili versando l’imposta sostitutiva in modo errato causa dubbia interpretazione della norma istitutiva, sono esenti da sanzioni. La risoluzione n. 70/E del 23 ottobre, riconosce  la difficoltà interpretativa della disposizione che  ruotano intorno al calcolo degli interessi dovuti in caso di scelta per il versamento rateizzato delle somme e al numero di rate. L’articolo 15 del Decreto Anticrisi, commi da 16 a 23 Dl 185/2008 ha concesso alle società, di persone e di capitali, ed a tutti i soggetti indicati nell’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del Tuir, nonché alle società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, che non adottano i principi contabili internazionali, la possibilità di rivalutare i beni immobili risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2007, a esclusione delle aree fabbricabili e degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa, pagando un’imposta sostitutiva dell’Irpef, dell’Ires, dell’Irap e di eventuali addizionali. </p>
<p>Chi si è avvalso di questa chance ha anche potuto optare per il versamento dilazionato in un massimo di tre rate e, a tal proposito, la norma indicava, come scadenza della prima, il termine di pagamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, per le altre due (su cui calcolare gli interessi legali in misura pari al 3% annuo), il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d’imposta successivi. </p>
<p> <br />
Ebbene, il documento di prassi fa notare che parlare di interessi legali al 3% annuo può effettivamente generare confusione, considerato che la misura del saggio degli interessi legali, per sua natura, è variabile e “mal si concilia con l’indicazione di uno specifico tasso di interesse. Pertanto, ove il legislatore avesse voluto far riferimento al saggio degli interessi legali, non ne avrebbe indicato l’esatta misura”. Il dilemma nasce, quindi, dall’uso pleonastico del termine “legali”. Ribadito, dunque, che gli interessi andavano applicati nella misura del 3% annuo, tuttavia, nel rispetto del principio di tutela dell’affidamento e della buona fede del contribuente (articolo 10 della legge 212/2000 &#8211; Statuto dei diritti del contribuente), i contribuenti, che hanno frainteso la lettera della disposizione e applicato alle rate successive alla prima interessi minori, saranno esenti da sanzioni. Per analogia interpretativa non saranno punite le imprese che non hanno inteso la tassatività del numero delle tre rate, pensando di potersi comunque avvalere anche dell’ulteriore modalità di versamento dilazionato prevista dall’articolo 20 del Dlgs 241/1997. </p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>
<p> </p>
</td>
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<p> </p>
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<p> </p>
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</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p> </p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/rivalutazione-immobili-imprese-le-rate-versate-in-modo-errato-non-sono-soggette-a-sanzione/">RIVALUTAZIONE IMMOBILI IMPRESE: LE RATE VERSATE IN MODO ERRATO NON SONO SOGGETTE A SANZIONE</a> was first posted on Gennaio 7, 2017 at 8:30 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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