<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>imprenditori &#8211; Commercialista.it</title>
	<atom:link href="https://www.commercialista.it/tag/imprenditori/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.commercialista.it</link>
	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Dec 2022 12:30:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2023/02/cropped-favicon_commercialista_001-32x32.jpg</url>
	<title>imprenditori &#8211; Commercialista.it</title>
	<link>https://www.commercialista.it</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>AGGREGAZIONI DI IMPRESA: CONSORZIO E JOINT VENTURE</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/aggregazioni-di-impresa-consorzio-e-joint-venture/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Silvia Picca]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2020 14:34:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CONVENZIONI]]></category>
		<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[FINANZA ED AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[aggregazioni di impresa]]></category>
		<category><![CDATA[consorzio]]></category>
		<category><![CDATA[imprenditori]]></category>
		<category><![CDATA[joint venture]]></category>
		<category><![CDATA[unione]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/finanza-ed-agevolazioni-alle-imprese/aggregazioni-di-impresa-consorzio-e-joint-venture/</guid>

					<description><![CDATA[L’unione fa la forza!<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/aggregazioni-di-impresa-consorzio-e-joint-venture/">AGGREGAZIONI DI IMPRESA: CONSORZIO E JOINT VENTURE</a> was first posted on Aprile 6, 2020 at 4:34 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Le aziende hanno alcune opportunità con cui possono unirsi in un gruppo; generalmente si fa riferimento a questi tipi di gruppi con il termine di aggregazione d’impresa, cioè accordi che possono essere instaurati tra più aziende e che permettono alle imprese di mettere in comune attività o risorse. </p>
<p>AGGREGAZIONI DI IMPRESA: CONSORZIO E JOINT VENTURE</p>
<p>L’unione fa la forza! </p>
<p>
</p>
<p>Le aziende hanno alcune opportunità con cui possono unirsi in un gruppo; generalmente si fa riferimento a questi tipi di gruppi con il termine di aggregazione d’impresa, cioè accordi che possono essere instaurati tra più aziende e che permettono alle imprese di mettere in comune attività o risorse. </p>
<p>Analizziamo il Consorzio e la Joint Venture. </p>
<p>Il Consorzio</p>
<p>Una delle modalità con le quali più imprenditori possono associarsi è quella della creazione di un consorzio. </p>
<p>Con il termine consorzio si indica un’associazione fra imprenditori, che prevede un coordinamento comune su determinate fasi d’impresa. </p>
<p>Il consorzio è disciplinato dal Codice Civile: “Con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono un&#8217;organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese. ”</p>
<p>I consorzi dal punto di vista contrattuale rientrano nella categoria dei contratti plurilaterali con comunione di scopo, cioè contratti con più parti che si prefiggono un obiettivo comune e condiviso. </p>
<p>Si tratta di una serie di scelte collettive che hanno l’obiettivo di creare guadagni per i singoli imprenditori coinvolti, aumentando gli utili, grazie alla garanzia di mantenere una determina posizione sul mercato, più facilmente conservabile grazie alla forza del consorzio. </p>
<p>Per la creazione del consorzio dev’essere stipulato un contratto, posto per iscritto, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, contente gli obblighi reciproci a cui i singoli imprenditori si sottopongono, facendo parte del consorzio:</p>
<p>&#8211;         l’oggetto e la durata del consorzio;</p>
<p>&#8211;         la sede dell&#8217;eventuale ufficio;</p>
<p>&#8211;         gli obblighi assunti e i contributi dovuti dai consorziati;</p>
<p>&#8211;         le attribuzioni e i poteri degli organi consortili;</p>
<p>&#8211;         le condizioni di ammissione di nuovi consorziati. </p>
<p>In mancanza di specifiche indicazioni, il contratto di consorzio ha validità di dieci anni. </p>
<p>I consorzi in base al tipo di attività che svolgono vengono distinti in:</p>
<p>&#8211;         consorzi con sola attività interna: non instaurano rapporti con terzi ma si limitano a regolare i rapporti reciproci fra i consorziati;</p>
<p>&#8211;         consorzi con attività esterna: svolgono attività ed hanno rapporti con i terzi nell’interesse delle imprese consorziate. </p>
<p>In questo caso, il consorzio è tenuto ad iscriversi al Registro Imprese. </p>
<p>La Joint Venture</p>
<p>Una joint venture, associazione temporanea di imprese, è un contratto con cui due o più imprese si accordano per collaborare al fine del raggiungimento di un determinato scopo o all’esecuzione di un progetto. </p>
<p>A volte, unire le proprie forze, permettere di raggiungere gli obiettivi in modo più celere, facile e soddisfacente. </p>
<p>Essendo un’associazione “temporanea”, le imprese uniscono le loro risorse solo per un certo periodo di tempo, ovvero finchè non raggiungono l’obiettivo prefissato. </p>
<p>I partecipanti sono liberi di definire il contenuto del loro accordo, individuando le reciproche obbligazioni ed i diritti sulla base della legislazione vigente nel paese ove opereranno. </p>
<p>La joint venture è particolarmente adatta per la realizzazione di progetti di grandi dimensioni che per una sola azienda sarebbero troppo gravosi o comunque perlomeno molto impegnativi, per il rafforzamento della posizione rispetto alla concorrenza e per una diminuzione o meglio una suddivisione dei rischi che non gravano sul singolo. </p>
<p>Si distinguono in:</p>
<p>&#8211;         joint venture contrattuale: sorge attraverso la stipulazione di un contratto. </p>
<p>Essendo solo un accordo contrattuale, le aziende non danno vita ad un nuovo soggetto giuridico ma rimangono distinte. </p>
<p>Sono pertanto utilizzate in ambiti di progetti “semplici” e già individuati;</p>
<p>&#8211;         joint venture societaria: sorge con la costituzione di un nuovo soggetto giuridico. </p>
<p>Sono pertanto utilizzate in ambiti di progetti più complessi e duraturi. </p>
<p>Si costituisce una società autonoma e distinta rispetto ai partecipanti. </p>
<p>Ha una struttura contrattuale più complessa che si compone di più contratti. </p>
<p>
</p>
<p>Per informazioni ed assistenza invia mail RISPARMIOLECITO@NETWORKFISCALE. COM</p>
<p> </p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/aggregazioni-di-impresa-consorzio-e-joint-venture/">AGGREGAZIONI DI IMPRESA: CONSORZIO E JOINT VENTURE</a> was first posted on Aprile 6, 2020 at 4:34 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
