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	<title>imposta sul valore aggiunto &#8211; Commercialista.it</title>
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	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
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		<title>Dichiarazione IVA: quali sono le scadenze</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Dichiarazione-IVA-quali-sono-le-scadenze/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria Ceccarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Oct 2024 15:00:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DICHIARAZIONE IVA]]></category>
		<category><![CDATA[dichiarazione IVA]]></category>
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					<description><![CDATA[La dichiarazione IVA è uno degli adempimenti fiscali più rilevanti per le imprese e i professionisti che operano in regime IVA.<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Dichiarazione-IVA-quali-sono-le-scadenze/">Dichiarazione IVA: quali sono le scadenze</a> was first posted on Ottobre 1, 2024 at 5:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="flex max-w-full flex-col flex-grow">
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<p style="text-align: justify;">La <strong>dichiarazione IVA</strong> è uno degli adempimenti fiscali più rilevanti per le imprese e i professionisti che operano in regime IVA. Essa consiste nella presentazione di un documento riepilogativo che certifica le operazioni economiche soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) compiute nel corso di un anno. In questo articolo esploreremo in dettaglio cos&#8217;è la dichiarazione IVA, come funziona e quali sono le principali scadenze da rispettare.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Cos&#8217;è la Dichiarazione IVA</h2>
<p style="text-align: justify;">La dichiarazione IVA è un documento che tutti i titolari di partita IVA devono presentare annualmente all&#8217;Agenzia delle Entrate. Questo documento riepiloga:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Le vendite e le prestazioni di servizi</strong> soggette a IVA;</li>
<li><strong>Gli acquisti effettuati</strong> nel corso dell&#8217;anno, che permettono la detrazione dell’imposta;</li>
<li><strong>Il calcolo dell’IVA dovuta o a credito</strong>.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">In altre parole, la dichiarazione IVA è il resoconto di quanto l’impresa o il professionista ha riscosso e versato a titolo di IVA durante l&#8217;anno fiscale. È un passaggio cruciale per stabilire se un contribuente ha un debito o un credito d’imposta nei confronti dello Stato.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Come Funziona la Dichiarazione IVA</h2>
<p style="text-align: justify;">La compilazione della dichiarazione IVA segue regole ben precise e richiede l’utilizzo di appositi <strong>modelli IVA</strong> predisposti dall’Agenzia delle Entrate. Il modello più comune è il <strong>Modello IVA/2024</strong> (per il periodo di imposta 2023), che è disponibile ogni anno con aggiornamenti che tengono conto di eventuali modifiche normative.</p>
<p style="text-align: justify;">I dati che devono essere inseriti nella dichiarazione includono:</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li><strong>Volume d’affari</strong>: Il totale delle vendite o delle prestazioni di servizi effettuate nel periodo di riferimento;</li>
<li><strong>IVA a debito</strong>: L’importo totale dell&#8217;IVA applicata sulle vendite o sui servizi prestati;</li>
<li><strong>IVA a credito</strong>: L’imposta detraibile relativa agli acquisti e alle spese sostenute dall’impresa;</li>
<li><strong>Differenza tra IVA a debito e IVA a credito</strong>: Se l’IVA a debito supera l’IVA a credito, l’impresa deve versare la differenza. Se invece l’IVA a credito è maggiore, il contribuente ha diritto a un credito d’imposta che può essere utilizzato per compensare debiti futuri o chiesto a rimborso.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Chi Deve Presentare la Dichiarazione IVA</h2>
<p style="text-align: justify;">Tutti i soggetti passivi IVA (imprese, professionisti, società) sono obbligati a presentare la dichiarazione annuale IVA, con alcune eccezioni. Sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>I contribuenti in <strong>regime forfettario</strong> o <strong>regime dei minimi</strong>;</li>
<li>Alcune categorie particolari di contribuenti, come chi esercita attività esenti o chi è escluso dal campo di applicazione dell’IVA.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Tuttavia, anche se esenti dall’obbligo di dichiarazione IVA, questi contribuenti potrebbero essere tenuti a presentare altre tipologie di dichiarazioni fiscali.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Scadenze della Dichiarazione IVA</h2>
<p style="text-align: justify;">La dichiarazione IVA deve essere presentata entro una data specifica fissata dall’Agenzia delle Entrate ogni anno. Solitamente, la scadenza si colloca tra <strong>febbraio e aprile</strong> dell’anno successivo al periodo d’imposta. Ad esempio, per il periodo d’imposta 2023, la dichiarazione IVA deve essere presentata <strong>entro il 30 aprile 2024</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Esiste anche la possibilità di presentare la dichiarazione IVA in via <strong>autonoma</strong> (entro febbraio), separatamente dalla dichiarazione dei redditi, o contestualmente alla dichiarazione unificata tramite il modello Redditi.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Modalità di Presentazione</h2>
<p style="text-align: justify;">La dichiarazione IVA può essere presentata esclusivamente <strong>in via telematica</strong> tramite il portale dell’Agenzia delle Entrate o attraverso intermediari abilitati, come i commercialisti. È importante rispettare le scadenze e le modalità di invio per evitare <strong>sanzioni</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Sanzioni per Omessa o Errata Dichiarazione IVA</h2>
<p style="text-align: justify;">Non rispettare i termini per la presentazione della dichiarazione IVA può comportare l’applicazione di <strong>sanzioni amministrative</strong>. Le principali sanzioni previste sono:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Omessa dichiarazione</strong>: Se la dichiarazione non viene presentata entro i termini previsti, la sanzione varia dal 120% al 240% dell&#8217;imposta dovuta, con un minimo di 250 euro.</li>
<li><strong>Dichiarazione infedele</strong>: In caso di errori nei dati dichiarati, la sanzione può variare dal 90% al 180% della maggiore imposta dovuta.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Esistono comunque strumenti come il <strong>ravvedimento operoso</strong>, che permette al contribuente di correggere gli errori o sanare l’omessa dichiarazione, con sanzioni ridotte se l’adempimento avviene in tempi rapidi.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Novità e Aggiornamenti</h2>
<p style="text-align: justify;">Le normative fiscali italiane sono soggette a frequenti cambiamenti, e questo vale anche per la dichiarazione IVA. Negli ultimi anni, l’Agenzia delle Entrate ha introdotto diverse semplificazioni, grazie anche all’utilizzo della <strong>fatturazione elettronica</strong>, che permette un controllo incrociato più rapido e preciso dei dati dichiarati.</p>
<p style="text-align: justify;">Un’altra importante novità è l’introduzione di strumenti digitali, come il <strong>precompilato IVA</strong>, che l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione per facilitare la compilazione del modello IVA, riducendo al minimo il rischio di errori.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Conclusione</h2>
<p style="text-align: justify;">La dichiarazione IVA è un obbligo fondamentale per le imprese e i professionisti italiani, e rispettarne le modalità e le scadenze è essenziale per evitare sanzioni e problematiche fiscali. Con l’evoluzione digitale della gestione fiscale e strumenti come la fatturazione elettronica, la dichiarazione IVA è diventata più semplice da gestire, ma richiede comunque attenzione e competenza. Per chiunque abbia dubbi o necessità di supporto, è consigliabile affidarsi a un commercialista esperto o a consulenti fiscali specializzati.</p>
</div>
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<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Dichiarazione-IVA-quali-sono-le-scadenze/">Dichiarazione IVA: quali sono le scadenze</a> was first posted on Ottobre 1, 2024 at 5:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>Nuova ripartizione delle competenze giuridiche nell&#8217;UE: Il tribunale dell&#8217;Unione assume nuove funzioni</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Nuova-ripartizione-delle-competenze-giuridiche-nell-UE-Il-tribunale-dell-Unione-assume-nuove-funzioni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria Ceccarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Aug 2024 07:23:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IMPOSTA DI REGISTRO]]></category>
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		<category><![CDATA[Corte di Giustizia UE]]></category>
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		<category><![CDATA[Tribunale dell'Unione Europea]]></category>
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					<description><![CDATA[A partire dal 1° ottobre 2024, il Tribunale dell&#8217;Unione europea acquisirà nuove competenze per la gestione di domande di pronuncia pregiudiziale relative a specifiche materie, tra cui il sistema comune dell&#8217;imposta sul valore aggiunto (IVA), il diritto doganale, la classificazione tariffaria delle merci e i diritti di accisa. Questa modifica, introdotta dal regolamento (UE Euratom) [&#8230;]<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Nuova-ripartizione-delle-competenze-giuridiche-nell-UE-Il-tribunale-dell-Unione-assume-nuove-funzioni/">Nuova ripartizione delle competenze giuridiche nell&#8217;UE: Il tribunale dell&#8217;Unione assume nuove funzioni</a> was first posted on Agosto 22, 2024 at 9:23 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>A partire dal 1° ottobre 2024, il Tribunale dell&#8217;Unione europea acquisirà nuove competenze per la gestione di domande di pronuncia pregiudiziale relative a specifiche materie, tra cui il sistema comune dell&#8217;imposta sul valore aggiunto (IVA), il diritto doganale, la classificazione tariffaria delle merci e i diritti di accisa. Questa modifica, introdotta dal regolamento (UE Euratom) 2024/2019, rappresenta un cambiamento significativo nel sistema giuridico dell&#8217;Unione europea.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Nuovo Ruolo del Tribunale dell&#8217;Unione Europea</h2>
<p>Il regolamento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell&#8217;Unione Europea il 12 agosto 2024, stabilisce che il Tribunale dell&#8217;Unione europea sarà competente a trattare le domande di pronuncia pregiudiziale riguardanti sei specifiche materie. Queste includono il sistema comune dell&#8217;IVA, i diritti di accisa, il codice doganale, la classificazione tariffaria delle merci nella nomenclatura combinata, la compensazione dei passeggeri in caso di problemi nei trasporti, e il sistema di scambio delle quote di emissione di gas a effetto serra.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Rafforzamento delle Competenze della Corte di Giustizia UE</h2>
<p>La Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea continuerà a mantenere la propria competenza su questioni di interpretazione del diritto primario, del diritto internazionale pubblico, dei principi generali del diritto e della Carta dei diritti fondamentali dell&#8217;UE.</p>
<p>Questi argomenti, di carattere &#8220;trasversale&#8221;, rimangono sotto la giurisdizione esclusiva della Corte, anche se parzialmente collegati alle materie specifiche ora assegnate al Tribunale.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Motivazioni e Obiettivi del Cambiamento</h2>
<p>Il trasferimento delle competenze al Tribunale è stato motivato dalla necessità di gestire l&#8217;aumento del numero e della complessità delle domande di pronuncia pregiudiziale. La Corte di giustizia ha deciso di sfruttare l&#8217;opportunità offerta dall&#8217;articolo 256, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell&#8217;Unione europea (Tfue) per trasferire alcune competenze al Tribunale, al fine di concentrarsi su casi più complessi e delicati.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Procedura e Compatibilità con il Tfue</h2>
<p>Per garantire la certezza del diritto, il regolamento ha chiaramente definito le materie di competenza del Tribunale. Le questioni che richiedono un&#8217;interpretazione del diritto dell&#8217;Unione secondo l&#8217;articolo 267 del Tfue devono essere inizialmente presentate alla Corte di giustizia, che poi deciderà se trasferirle al Tribunale. Se il Tribunale si ritiene incompetente a trattare un caso, lo rinvierà alla Corte di giustizia per una decisione definitiva.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Entrata in Vigore delle Nuove Disposizioni</h2>
<p>Le nuove competenze pregiudiziali del Tribunale dell&#8217;Unione europea entreranno in vigore per le domande pendenti al 1° ottobre 2024. Da questa data, il Tribunale gestirà le questioni relative alle materie specifiche a meno che la Corte di giustizia non decida di occuparsene direttamente, soprattutto in situazioni che riguardano principi generali del diritto unionale o questioni &#8220;trasversali&#8221;.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Nuova-ripartizione-delle-competenze-giuridiche-nell-UE-Il-tribunale-dell-Unione-assume-nuove-funzioni/">Nuova ripartizione delle competenze giuridiche nell&#8217;UE: Il tribunale dell&#8217;Unione assume nuove funzioni</a> was first posted on Agosto 22, 2024 at 9:23 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
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		<title>Commercialista esperto Dogana e spedizionieri</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dogana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Commercialista.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jul 2023 06:53:46 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Commercialista esperto Dogana e spedizionieri<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dogana/">Commercialista esperto Dogana e spedizionieri</a> was first posted on Luglio 10, 2023 at 8:53 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dogana/">Commercialista esperto Dogana e spedizionieri</a> was first posted on Luglio 10, 2023 at 8:53 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>Reverse charge IVA guida fiscale Circolari e risoluzioni Agenzia Entrate come e quando applicare</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Fisco-e-Tributi/iva-imposta-valore-aggiunto/Reverse-charge/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2022 17:00:28 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Reverse Charge iva guida fiscale circolari e risoluzioni agenzia entrate come e quando applicare, studio commercialista esperto, contattaci per assistenza ed un parere.<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Fisco-e-Tributi/iva-imposta-valore-aggiunto/Reverse-charge/">Reverse charge IVA guida fiscale Circolari e risoluzioni Agenzia Entrate come e quando applicare</a> was first posted on Dicembre 30, 2022 at 6:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Reverse Charge iva guida fiscale circolari e risoluzioni agenzia entrate come e quando applicare, studio commercialista esperto, contattaci per assistenza ed un parere.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Fisco-e-Tributi/iva-imposta-valore-aggiunto/Reverse-charge/">Reverse charge IVA guida fiscale Circolari e risoluzioni Agenzia Entrate come e quando applicare</a> was first posted on Dicembre 30, 2022 at 6:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>Errori in fattura sostanziali e formali come sanare ed evitare le sanzioni</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Fisco-e-Tributi/Errori-in-fattura/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2022 17:00:22 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Errori in fattura sostanziali e formali come sanare ed evitare le sanzioni, studio commercialista esperto, contattaci per un preventivo gratuito.<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Fisco-e-Tributi/Errori-in-fattura/">Errori in fattura sostanziali e formali come sanare ed evitare le sanzioni</a> was first posted on Dicembre 30, 2022 at 6:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Errori in fattura sostanziali e formali come sanare ed evitare le sanzioni, studio commercialista esperto, contattaci per un preventivo gratuito.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Fisco-e-Tributi/Errori-in-fattura/">Errori in fattura sostanziali e formali come sanare ed evitare le sanzioni</a> was first posted on Dicembre 30, 2022 at 6:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>Dogana come chiedere la classificazione merceologica onde applicare aliquota iva agevolata</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dogana/Dogana-come-chiedere-la-classificazione-merceologica-onde-applicare-aliquota-iva-agevolata/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2022 17:00:11 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Classificazione Merceologica - Commercialista Esperto in Classificazione Merceologica per la Dogana<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dogana/Dogana-come-chiedere-la-classificazione-merceologica-onde-applicare-aliquota-iva-agevolata/">Dogana come chiedere la classificazione merceologica onde applicare aliquota iva agevolata</a> was first posted on Dicembre 30, 2022 at 6:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Classificazione merceologica come presentare istanza alla agenzia delle dogane commercialista esperto e specializzato, contattaci per richiedere un preventivo.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dogana/Dogana-come-chiedere-la-classificazione-merceologica-onde-applicare-aliquota-iva-agevolata/">Dogana come chiedere la classificazione merceologica onde applicare aliquota iva agevolata</a> was first posted on Dicembre 30, 2022 at 6:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>Reverse Charge: Guida e Vademecum all’uso, come emettere fattura e quando e chi deve applicare il meccanismo dell’inversione contabile</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/reverse-charge-guida-e-vademecum-alluso-come-emettere-fattura-e-quando-e-chi-deve-applicare-il-meccanismo-dellinversione-contabile/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Commercialista.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2018 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Come gestire in modo autonomo e semplice l’applicazione del meccanismo del “reverse charge dell’IVA”<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/reverse-charge-guida-e-vademecum-alluso-come-emettere-fattura-e-quando-e-chi-deve-applicare-il-meccanismo-dellinversione-contabile/">Reverse Charge: Guida e Vademecum all’uso, come emettere fattura e quando e chi deve applicare il meccanismo dell’inversione contabile</a> was first posted on Marzo 9, 2018 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Con questa guida fiscale il meccanismo del reverse charge IVA diventa uno strumento semplice da gestire,   costantemente aggiornata con le ultime modiche normative, tra cui la Legge di Stabilità 2015 che ha modificato l’articolo 17 del D. P. R. N. 633/1972 rendendo il reverse applicabile in toto a subappalti, appalti o contratti d’opera, e con le recenti circolari e risoluzione prodotte dall’Agenzia delle Entrate. Tra cui la Circolare numero 37/E del 22 dicembre 2015 ivi allegata.</p>
<h2>Reverse Charge: Guida e Vademecum all’uso,  come emettere fattura e quando e chi deve applicare il meccanismo dell’inversione contabile</h2>
<p>&nbsp;</p>
<p>Guida fiscale e vademecum per gestire in modo autonomo e semplice l’applicazione del meccanismo del “reverse charge dell’IVA” in ogni settore, aggiornata con le ultimissime normative, circolari e risoluzioni.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Reverse charge IVA edilizia 2016: il concetto di fabbricato</h2>
<p>La circolare numero 37/E dell’Agenzia delle Entrate interviene anche su un altro importante tema legato al reverse charge IVA per il settore dell’edilizia: il concetto di fabbricato.</p>
<p>Nella risposta al quesito numero 6 l’Agenzia delle Entrate precisa che il concetto di fabbricato, ai fini della normativa sul reverse charge IVA in edilizia, non deve essere limitato all’edificio, ma deve ricomprendere tutti gli impianti e le pertinenze esterne che sono funzionali all’edificio medesimo.</p>
<p>In particolare, nel caso in cui un impianto sia esterno al fabbricato, questi rappresenta parte integrante dell’edificio se è funzionale all’utilizzo dello stesso. Pertanto in questa fattispecie, il reverse charge IVA trova applicazione anche per gli impianti esterni.</p>
<p>L’Agenzia delle Entrate fornisce anche alcuni esempi a proposito di impianti esterni che comportano l’applicazione del reverse charge IVA:</p>
<p>·         impianto di videosorveglianza perimetrale;</p>
<p>·         impianto citofonico;</p>
<p>·         impianto di climatizzazione;</p>
<p>·         impianto idraulico di un edificio con tubazioni esterne.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Altri elementi utili per inquadrare la definizione di edificio ai fini della corretta applicazione del meccanismo del reverse charge IVA in edilizia:</h2>
<p>la Risoluzione n. 46/E/1998, in riferimento alla circolare n. 1820 del 23-7-1960 del Ministero dei Lavori pubblici, nella quale viene precisato che “per edificio e fabbricato si intende qualsiasi costruzione coperta isolata da vie o da spazi vuoti, oppure separata da altre costruzioni mediante muri che si elevano, senza soluzione di continuità, dalle fondamenta al tetto, che disponga di uno o più liberi accessi sulla via, e possa avere una o più scale autonome”;<br />
l’art. 2 del D. Lgs n. 192/2005 (attuazione della Direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell&#8217;edilizia) ove l’edificio “è un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l&#8217;ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine può riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a sé stanti”.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Reverse charge IVA edilizia 2016: si applica anche al codice ATECO 43. 29. 09</h2>
<p>l’Agenzia delle Entrate, facendo riferimento alle precisazioni fornite dall’ISTAT, ha chiarito che anche le prestazioni di manutenzione e riparazione vengono ricomprese nelle attività di cui al codice ATECO 43. 29. 09 (“altri lavori di costruzione e installazione nca”) e pertanto sono assoggettabili al meccanismo di inversione contabile IVA. In altri termini, anche le prestazioni di manutenzione e riparazione svolte da soggetti titolari del suddetto codice ATECO devono essere assoggettate la meccanismo di inversione contabile.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Reverse charge IVA  in edilizia 2016: le manutenzioni straordinarie</h2>
<p>Con la circolare numero 37/E del 22 dicembre 2015, l’Agenzia delle Entrate ha fornito diversi chiarimenti in ordine all’applicazione del reverse charge IVA o inversione contabile nel settore dell’edilizia e nei settori ad esso connessi.<br />
Tale circolare appare particolarmente significativa, alla luce soprattutto del metodo adottato ovvero quello di rispondere direttamente ai quesiti posti dalle associazioni professionali di categoria.</p>
<p>La prima questione affrontata dall’Agenzia delle Entrate è quella delle manutenzioni straordinarie.</p>
<p>Nella precedente circolare numero 14/E del 27 marzo 2015 (ivi allegata), l’Agenzia delle Entrate richiedeva di distinguere in fattura:</p>
<ul>
<li>i servizi soggetti al reverse charge IVA;</li>
<li>i servizi soggetti al regime ordinario.</li>
</ul>
<p>Nella circolare numero 37/E/2015, l’Agenzia delle Entrate ritiene che la distinzione tra i due regimi non debba rilevarsi negli interventi di manutenzione straordinaria consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari. In particolare, l’Agenzia delle Entrate precisa che:</p>
<p>“l’attrazione della manutenzione straordinaria alle regole ordinarie può trovare applicazione limitatamente agli interventi edilizi di frazionamento e accorpamento, precedentemente rientranti nella “ristrutturazione edilizia” e ora derubricati a “manutenzione straordinaria” (cfr. Articolo 17, comma 1, del DL n. 133 del 2014). Conseguentemente, in presenza, ad esempio, di un contratto avente ad oggetto il frazionamento di un’unità immobiliare, senza modifica della volumetria complessiva dell’edificio e dell’originaria destinazione d’uso, in cui è prevista anche l’installazione di uno o più impianti, non si dovrà procedere alla scomposizione del contratto, distinguendo l’installazione di impianti dagli interventi edilizi, ma si applicherà l’IVA secondo le modalità ordinarie all’intera fattispecie contrattuale. ”</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Reverse charge IVA  in edilizia 2016: fornitura con posa in opera o prestazione di servizi</h2>
<p>La circolare numero 37/E dell’Agenzia delle Entrate chiarisce come si distingue tra la fornitura con posa in opera e la prestazione di servizi.</p>
<p>A questo proposito l’Agenzia delle Entrate scrive che:</p>
<p>“si ha appalto quando la fornitura della materia costituisce un semplice mezzo per la produzione dell’opera ed il lavoro è lo scopo essenziale del negozio, in modo che le modifiche da apportare al bene consistono non già in accorgimenti marginali e secondari diretti ad adattarlo alle specifiche esigenze del committente della prestazione, ma sono tali da dar luogo ad un servizio che, sotto il profilo qualitativo, assume valore determinante al fine del risultato da fornire alla controparte. ”</p>
<p>Nella precedente circolare numero 14/E/2015 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che “devono ritenersi escluse dal reverse charge IVA le forniture di beni con posa in opera in quanto tali operazioni, ai fini IVA, costituiscono cessioni di beni e non prestazioni di servizi, poiché la posa in opera assume una funzione accessoria rispetto alla cessione del bene”.</p>
<p>Tra i criteri interpretativi utili ai fini dell’inquadramento tra servizi accessori e non, per l’Agenzia delle Entrate dobbiamo tenere in considerazione in fase contrattuale e/o di emissione della fattura:</p>
<p>dell’importanza della prestazione di servizi erogata rispetto alla fornitura del bene, con la chiave di lettura che i servizi accessori forniti si limitano alla semplice posa in opera del bene?  Oppure sono diretti a modificare la natura del bene considerato? Del rapporto tra il prezzo del bene e quello dei servizi;<br />
della causa e la volontà contrattuale, inteso, nel senso che prevale l’obbligazione di dare o quella di fare?</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Reverse charge IVA edilizia 2016: gli impianti fotovoltaici</h2>
<p>Con la circolare numero 37/E/2015, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta anche sul tema degli impianti fotovoltaici.<br />
In analogia a quanto esposto sopra in tema di impianti esterni, l’Agenzia delle Entrate richiama ancora una volta il principio di funzionalità per effetto del quale:</p>
<p>“quando l’impianto è funzionale all’edificio esso è soggetto al meccanismo dell’inversione contabile IVA a prescindere dalla sua ubicazione. Viceversa, se l’impianto è autonomamente accatastato è soggetto al regime IVA ordinario”.</p>
<p>Novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2015 in materia di Reverse Charge IVA nell’edilizia</p>
<p>Le modifiche all’articolo 17 lettere a) e a-ter) del comma 6 dell’articolo 17, in vigore dal 01. 01. 2015 disciplinano l’applicazione del meccanismo del reverse charge dell&#8217; l’inversione contabile alle seguenti fattispecie.</p>
<h3>Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano anche:</h3>
<p>a) alle prestazioni di servizi, diversi da quelli di cui alla lettera a-ter), compresa la manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore”. La disposizione non si applica alle prestazioni di servizi rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori [questa ipotesi è quella già applicata sino al 31. 12. 2014; mediante la parte aggiunta (sottolineata nel testo) risultano sottratte dalla medesima alcune prestazioni di servizi specificamente elencate dalla successiva lettera a-ter];</p>
<p>a-ter) alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici; … omissis …</p>
<p>Quest’ultime, dunque, sono le nuove casistiche di inversione contabile, che ora si tratta di individuare in modo oggettivo a prescindere, si noti, dalla qualifica soggettiva del prestatore e del committente.</p>
<p>Un sicuro aiuto viene dalla lettura della Relazione Tecnica, che spiega il motivo per cui in tali settori si è deciso di ampliare le casistiche di reverse (prima limitate al subappalto nel settore dell’edilizia, oggi allargate ad ogni prestazione di servizi): si è riscontrato che nei settori delle prestazioni di servizi di pulizia (codice ATECO2007: 81. 2) e per le prestazioni di servizi di demolizione, installazione di impianti e completamento di edifici (codice ATECO2007: 43), vi sia una maggiore propensione sia a non dichiarare l’Iva sulle operazioni imponibili sia a non effettuare il versamento dell’imposta dovuta.</p>
<p>I settori interessati e le casistiche di applicazione sono riepilogati nelle tabelle sottostanti:</p>
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<p>&nbsp;</p>
<h2>I settori interessati e le casistiche di applicazione sono riepilogati nelle tabelle sottostanti:</h2>
<p>Volendo operare un raffronto con la normativa comunitaria, soccorre l’articolo 199 della Direttiva 112, che consente l’applicazione del reverse charge alle “prestazioni di servizi di costruzione, inclusi i servizi di riparazione, pulizia, manutenzione, modifica e demolizione relative a beni immobili” e con quelle del paragrafo 2 che consente agli Stati di definire le operazioni e le categorie di soggetti cui le misure possono applicarsi. Va, infatti, osservato la novella di cui alla nuova lettera a-ter) non ha eliminato tout court le limitazione della lettera a) che circoscrive l’applicazione del reverse charge per le prestazioni edili rese da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore. Fuori dalle ipotesi della nova lettera a-ter il reverse continua quindi ad applicarsi limitatamente ai rapporti di subappalto (o sub contratto d’opera) laddove la prestazione sia riconducibile al settore costruzioni da individuare secondo le attività descritte nel settore F dei codici Ateco (in particolare, costruzioni di edifici, ingegneria civile e altri lavori di costruzione specializzati non riconducibili ad edifici e comunque all’elencazione della lettera a-ter).</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Sanzioni per errato e/o omessa applicazione del meccanismo Reverse Charge IVA in edilizia</h2>
<p>Si deve prestare molta attenzione alla corretta applicazione del Reverse Charge IVA nell’edilizia, purtroppo le sanzioni sono elevate e se comminate, sono di entità tali, che possono compromettere e divorare utili e ricavi del lavoro eseguito. Un delirio.</p>
<p><img decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-28775" src="https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2018/03/tab_1_reverse_charge_iva_sanzioni-1.png" alt="" width="922" height="432" srcset="https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2018/03/tab_1_reverse_charge_iva_sanzioni-1.png 922w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2018/03/tab_1_reverse_charge_iva_sanzioni-1-300x141.png 300w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2018/03/tab_1_reverse_charge_iva_sanzioni-1-768x360.png 768w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2018/03/tab_1_reverse_charge_iva_sanzioni-1-150x70.png 150w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2018/03/tab_1_reverse_charge_iva_sanzioni-1-600x281.png 600w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2018/03/tab_1_reverse_charge_iva_sanzioni-1-696x326.png 696w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2018/03/tab_1_reverse_charge_iva_sanzioni-1-896x420.png 896w" sizes="(max-width: 922px) 100vw, 922px" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Documenti da scaricare</h3>
<ul>
<li><a href="https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2023/12/CIR37edel22.12.15.pdf" target="_blank" rel="noopener">CIR37e+del+22.12.15(.pdf, 413,7 KB)</a></li>
<li><a href="https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2023/12/Circolaren.14del27marzo2015.pdf" target="_blank" rel="noopener">Circolare+n.+14+del+27+marzo+2015(.pdf, 434,46 KB)</a></li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/reverse-charge-guida-e-vademecum-alluso-come-emettere-fattura-e-quando-e-chi-deve-applicare-il-meccanismo-dellinversione-contabile/">Reverse Charge: Guida e Vademecum all’uso, come emettere fattura e quando e chi deve applicare il meccanismo dell’inversione contabile</a> was first posted on Marzo 9, 2018 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reverse charge, cos’è e campi di applicazione</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/reverse-charge-cos232-e-campi-di-applicazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ellison Desogus]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2017 14:58:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[IVA Assistenza Tributaria e Consulenza Fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[REVERSE CHARGE IVA]]></category>
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		<category><![CDATA[Reverse charge]]></category>
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		<category><![CDATA[reverse charge hi tech]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/fisco-e-tributi/reverse-charge-cos232-e-campi-di-applicazione/</guid>

					<description><![CDATA[Il Dlgs 24/2016 ha esteso il campo di applicazione del Reverse charge.<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/reverse-charge-cos232-e-campi-di-applicazione/">Reverse charge, cos’è e campi di applicazione</a> was first posted on Gennaio 23, 2017 at 3:58 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il Reverse charge prende sempre più piede nelle transazioni interne; sono stati infatti modificati i campi relativi alle operazioni con applicazione dell’inversione contabile, includendo anche le cessioni di console da gioco, tablet pc e laptop. </p>
<p>Reverse charge, cos’è e campi di applicazione</p>
<p>Il Dlgs 24/2016 ha esteso il campo di applicazione del Reverse charge. </p>
<p>Il Reverse charge prende sempre più piede nelle transazioni interne; sono stati infatti modificati i campi relativi alle operazioni con applicazione dell’inversione contabile, includendo anche le cessioni di console da gioco, tablet pc e laptop. </p>
<p>Il Reverse charge è una particolare modalità di attuazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) introdotto per ridurre l’evasione fiscale, secondo il quale l’onere dell’imposizione fiscale viene trasferito dal venditore al compratore; il riferimento normativo è rappresentato dall’articolo 17, commi 5 e 6 del dpr 633/1972 (c. D. «decreto IVA»). </p>
<p>Il campo di applicazione dell’inversione contabile riguarda:</p>
<p>&#8211;       Le cessioni imponibili di oro da investimento;</p>
<p>&#8211;       Le cessioni di materiale d’oro;</p>
<p>&#8211;       Le prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili;</p>
<p>&#8211;       Le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato;</p>
<p>&#8211;       Le cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni alle cessioni di personal computer e dei loro componenti ed accessori;</p>
<p>&#8211;       Le cessioni di personal computer e dei loro componenti ed accessori;</p>
<p>&#8211;       Le cessioni di materiali e prodotti lapidei, direttamente provenienti da cave e miniere. </p>
<p>Il settore che utilizza maggiormente il Reverse charge è quello edile, soprattutto in presenza di contratti di subappalto, ed è applicabile alle prestazioni di servizi di manodopera, di pulizia, di demolizione, di installazione impianti e di completamento degli edifici; non è applicabile invece nella preparazione del cantiere, trivellazione e perforazione, realizzazione coperture, noleggio a caldo di attrezzature e macchinari. </p>
<p>Il Reverse charge IVA è applicabile anche sulle cessioni di console da gioco, tablet, pc e laptop nell’ambito dei rapporti B2B cioé business to business (transazioni commerciali elettroniche tra imprese). </p>
<p>In termini pratici, con l’inversione contabile il venditore emette fattura senza l’addebito dell’imposta Iva; l’acquirente integra la fattura ricevuta con l’aliquota di riferimento per il tipo di operazione effettuata e, allo stesso tempo, procede con una duplice annotazione, sia nel registro degli acquisti che nel registro delle vendite. </p>
<p>Il nuovo Reverse charge IVA 2016 ha integrato il d. P. R. 633/1972, modificando la lettera c del comma 6 dell’articolo 17; la nuova normativa prevede l’applicazione dell’inversione contabile a tablet, pc portatili (laptop) e console di gioco: il regime si applica però solamente fino alla fase immediatamente precedente al commercio al dettaglio. In quest’ottica, gli acquisti dei prodotti suddetti saranno soggetti a regime IVA ordinario se acquistati per un utilizzo strumentale in proprio. </p>
<p>La nuova normativa ha però carattere temporaneo, infatti sarà in vigore solamente fino al 31 dicembre 2018. Non è prevista nessuna scadenza, invece, per il Reverse charge IVA edilizia, prestazioni di pulizia, demolizione, installazione impianti e completamento edifici. </p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/reverse-charge-cos232-e-campi-di-applicazione/">Reverse charge, cos’è e campi di applicazione</a> was first posted on Gennaio 23, 2017 at 3:58 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>Fattura passiva e/o attiva errata: Come evitare le sanzioni</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/fattura-passiva-eo-attiva-errata-come-evitare-le-sanzioni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 May 2016 07:06:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Errori in Fattura]]></category>
		<category><![CDATA[FATTURA]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[IVA Assistenza Tributaria e Consulenza Fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[articolo 21 decreto iva]]></category>
		<category><![CDATA[articolo 26 dpr 633 1972]]></category>
		<category><![CDATA[come sanare errori in fattura]]></category>
		<category><![CDATA[decreto legislativo 471 1997]]></category>
		<category><![CDATA[errato imponibile in fattura]]></category>
		<category><![CDATA[errori formali in fattura]]></category>
		<category><![CDATA[Errori in fattura]]></category>
		<category><![CDATA[imposta sul valore aggiunto]]></category>
		<category><![CDATA[iva]]></category>
		<category><![CDATA[iva errata in fattura]]></category>
		<category><![CDATA[sanzioni per errori formali in fattura]]></category>
		<category><![CDATA[sanzioni per errori in fattura]]></category>
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					<description><![CDATA[Come sanare errori sostanziali e/o formali ed evitare sanzioni<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/fattura-passiva-eo-attiva-errata-come-evitare-le-sanzioni/">Fattura passiva e/o attiva errata: Come evitare le sanzioni</a> was first posted on Maggio 7, 2016 at 9:06 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Capita spesso che una distrazione possa tramutarsi in importi errati indicati in fattura, nell’imponibile o nell’importo dell’IVA, altre volte l’approssimazione di un fornitore, che abbia indicato un bene (es. Un cespite) in modo estremamente generico o addirittura errato possa violare <a href="http://www. Decretoiva. Com/DECRETO-IVA/Art-21-Fatturazione">l’articolo 21, comma secondo, lettera b) del DPR n 633/1972</a> ed esporre l’azienda a sanzioni amministrative molto salate.  </p>
<p>Fattura passiva e/o attiva errata: Come evitare le sanzioni </p>
<p>Come sanare errori sostanziali e/o formali ed evitare sanzioni </p>
<p> </p>
<p>Capita spesso che una distrazione possa tramutarsi in importi errati indicati in fattura, nell’imponibile o nell’importo dell’IVA, altre volte l’approssimazione di un fornitore, che abbia indicato un bene (es. Un cespite) in modo estremamente generico o addirittura errato possa violare <a href="http://www. Decretoiva. Com/DECRETO-IVA/Art-21-Fatturazione">l’articolo 21, comma secondo, lettera b) del DPR n 633/1972</a> ed esporre l’azienda a sanzioni amministrative molto salate. </p>
<p> </p>
<p>Prima di analizzare le diverse inesattezze presentabili, è opportuno precisare che, qualsiasi esse siano, possono essere modificate senza alcuna conseguenza fino all’effettiva consegna della fattura al cliente: se il documento non è ancora stato inoltrato all’interessato, puoi limitarti a stracciarlo realizzandone uno nuovo, altrimenti, lo stesso decreto iva, ci fornisce lo strumento per operare modifiche con <a href="http://www. Decretoiva. Com/DECRETO-IVA/Art-26-Variazioni-dellimponibile-o-dellimpost">l’articolo 26</a>. </p>
<p> </p>
<p>La modalità di intervento varia  a seconda che l’errore sia sostanziale o formale:</p>
<p>·        sostanziale nell’imponibile e/o nel gettito IVA;</p>
<p>·        formale per inesattezze o errori in fattura estranei ad importi ed IVA (errata intestazione fattura, errata e/o approssimativa imputazione del bene, data di emissione, numero progressivo del documento, partita iva errata ecc. ). </p>
<p> </p>
<p>Errori sostanziali</p>
<p>Per sanare errori sostanziali è possibile emettere la cosiddetta nota di variazione ai sensi del richiamato articolo 26 del decreto IVA, attraverso principalmente due modalità:</p>
<p>·        nota di variazione in aumento, o nota di debito, nel caso in cui è stata emessa fattura per un importo inferiore al dovuto. L’emissione di questo documento consente di imputare al cliente l’importo mancante ed il residuo IVA non ancora calcolato;</p>
<p>·        nota di variazione in diminuzione, o nota di credito, nel caso contrario. Con l’emissione di questo documento viene stornato l’importo in eccesso e la relativa IVA già calcolata. </p>
<p> </p>
<p>Errori in fattura riguardanti altri dati</p>
<p>Anche per errori formali se la fattura non è già stata inviata/consegnata al cliente è necessario procedere con nota di variazione a storno totale della fattura errata e l’emissione di una nuova fattura corretta. </p>
<p> </p>
<p>Sanzioni </p>
<p>Ai sensi dell’articolo 5 e 6 del D. Lgs n. 471/1997:</p>
<p>·        per errori sostanziali ad importi o calcolo IVA la multa varia dal 100 al 200% dell’imposta non fatturata partendo da una cifra di base pari a 516 euro. Un’eventuale modifica prima della presentazione annuale della dichiarazione IVA riduce la sanzione al 10% dell’imposta non fatturata partendo da una cifra di base pari a 51,60 euro;</p>
<p>·        per errori formali “fattura con dati inesatti che non influenzano la determinazione dell’imposta” (articolo 6 del D. Lgs n. 471/1997)  estranee ad importi e calcolo IVA (numero progressivo-data fattura, partita IVA del cliente, ecc. ) la multa varia da 258 euro a 2. 065 euro. Un’eventuale modifica prima della presentazione annuale della dichiarazione IVA riduce la sanzione a 25,80 euro. </p>
<p> </p>
<p> N. B. Prestare molta attenzione sia in sede di emissione della fattura, sia in sede di ricezione/rilevazione contabile di fatture ricevuta dal fornitore.  </p>
<p></p>
<table>
<tbody>
<tr>
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<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/fattura-passiva-eo-attiva-errata-come-evitare-le-sanzioni/">Fattura passiva e/o attiva errata: Come evitare le sanzioni</a> was first posted on Maggio 7, 2016 at 9:06 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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