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	<title>guida impresa familiare 2017 | Commercialista.it</title>
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	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
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	<title>guida impresa familiare 2017 | Commercialista.it</title>
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		<title>Come va costituita l’impresa familiare per godere delle agevolazioni fiscali? Cassazione Tributaria 2017</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Apr 2017 07:34:52 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Guida giuridico-fiscale impresa familiare 2017<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/come-va-costituita-limpresa-familiare-per-godere-delle-agevolazioni-fiscali-e-cosa-accade-ai-fini-delle-imposte-se-non-si-rispettano-determinati-requisiti-i-chiarimenti-della-cassazione-tributaria-2/">Come va costituita l’impresa familiare per godere delle agevolazioni fiscali? Cassazione Tributaria 2017</a> was first posted on Aprile 26, 2017 at 9:34 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Se l’impresa  familiare non è stata costituita con atto pubblico o scrittura privata autenticata, l’Agenzia delle Entrate potrà emettere avvisi di accertamento di un maggior reddito rispetto a quello dichiarato? Ecco una guida pratica e le indicazioni della Cassazione per avviare correttamente la vostra impresa familiare e non incorrere in errori formali che paghereste a caro prezzo di fronte al Fisco.  </p>
<p>In base all’articolo 5 comma 4 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), l’impresa familiare, come disciplinata dall&#8217;articolo 230-bis c. C. , per poter beneficiare del regime fiscale stabilito dallo stesso TUIR (DPR 917/1986), deve essere costituita con scrittura privata autenticata o con atto pubblico (atto notarile, da assoggettare a tassa fissa di registro entro 20 giorni dalla stipula dell&#8217;atto). </p>
<p>Contenuto dell’atto costitutivo </p>
<p>Nel predetto atto, oltre a stabilire l&#8217;opponibilità fiscale rispetto all’Amministrazione finanziaria, vengono  formalizzate le generalità dei soggetti partecipanti all&#8217;impresa familiare ed i loro vincoli di parentela; inoltre vengono stabilite le quote di partecipazione all&#8217;impresa, il soggetto imprenditore deve detenere almeno il 51% delle quote, ma le stesse potranno variare, in funzione del vincolo del 51%, di anno in anno in relazione alla percentuale di lavoro prestato dai collaboratori familiari. </p>
<p>Cassazione tributaria 2017</p>
<p>La Cassazione tributaria, con la sentenza n. 2472/2017, confermando e rafforzando il dato normativo, ha statuito perentoriamente che un’impresa, sotto il profilo fiscale, non è configurabile come impresa familiare nell’ipotesi in cui manchi l’atto pubblico o la scrittura privata autenticata precedente al periodo d’imposta che la qualifichi come tale. </p>
<p>Il caso sottoposto all’esame del Giudice di Legittimità riguardava il titolare di un’impresa familiare (nello specifico una tabaccheria) che chiedeva la censura della sentenza della CTR la quale, confermando la decisione della Commissione Tributaria Provinciale, aveva ritenuto validi gli avvisi di accertamento che rilevavano un maggior reddito d’impresa rispetto a quanto dichiarato, con conseguente ricalcolo delle imposte dovute per Irpef, Irap e Iva, oltre interessi e sanzioni. </p>
<p>Il contribuente ricorreva in Cassazione, ritenendo illegittima la decisione dei giudici di merito che avrebbe violato le norme fiscali relative all’impresa familiare, argomentando nella sua domanda che il maggior reddito accertato non poteva essere attribuito integralmente alla titolare, ma solo pro-quota con quello del coniuge, che, a sua volta, partecipava agli utili come contitolare. </p>
<p>I chiarimenti della Cassazione</p>
<p>La Cassazione, rigettando il ricorso, ha chiarito che per applicare il regime fiscale dell’impresa familiare (articolo 220 bis c. C. ) disciplinato dall’<a href="http://media. Directio. It/portale/norme/19861222-Dpr_917_art_5. Pdf">articolo 5, comma 4 del TUIR</a>, secondo cui i redditi (limitatamente al 49% dell’ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi dell’imprenditore) prodotti da tale tipo di impresa, sono imputati a ciascun familiare che abbia prestato in maniera continuativa e prevalente la propria attività nell’impresa familiare, proporzionalmente alla propria quota di partecipazione, è necessario che ricorrano le condizioni di cui all’articolo 5, comma 4 del TUIR, e quindi che sussistano: </p>
<p>    l’indicazione, nella dichiarazione dei redditi dell’imprenditore, delle quote attribuite ai singoli familiari e l&#8217;attestazione che le stesse sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell&#8217;impresa in modo continuativo e prevalente;<br />
    l’attestazione di ciascun partecipante, nella propria dichiarazione, di aver lavorato per l&#8217;impresa familiare in modo continuativo e prevalente;<br />
    l’indicazione nominativa dei familiari partecipanti all’attività di impresa, risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata anteriore all&#8217;inizio del periodo d&#8217;imposta, regolarmente sottoscritti dall&#8217;imprenditore e dai familiari (Cfr. Anche Cassazione n. 23170 del 2010 e n. 17010 del 2013). </p>
<p>Posto che, nel caso di specie, difettava tale ultimo requisito, l’impresa non poteva essere qualificata fiscalmente come impresa familiare, ma come ditta individuale, né di conseguenza era possibile applicare il regime fiscale previsto dall’articolo 5 comma 4 del TUIR, in quanto i familiari collaboratori non potevano essere ritenuti contitolari dell&#8217;impresa familiare ed i redditi loro imputati erano da considerarsi reddito di puro lavoro, non assimilabili a quello di impresa. </p>
<p>Inoltre la Suprema Corte ha precisato che comunque, non è mutuabile la struttura propria delle società, la cui disciplina &#8211; come precisato dalle  Sezioni  Unite Cassazione con sentenza n. 23676 del 2014 &#8211; non può essere applicata, per incompatibilità, all’esercizio dell’impresa familiare. </p>
<p>Per avviare la vostra impresa familiare, scegliere il regime fiscale più conveniente, richiedere assistenza fiscale tributaria specializzata, attivare la contabilità in Cloud o richiedere un parere spot, contattateci subito al NUMERO VERDE 800. 19. 27. 52! </p>
<p>I nostri esperti vi aspettano per assistervi in tutta serenità e con la massima cortesia ed efficienza!  </p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/come-va-costituita-limpresa-familiare-per-godere-delle-agevolazioni-fiscali-e-cosa-accade-ai-fini-delle-imposte-se-non-si-rispettano-determinati-requisiti-i-chiarimenti-della-cassazione-tributaria-2/">Come va costituita l’impresa familiare per godere delle agevolazioni fiscali? Cassazione Tributaria 2017</a> was first posted on Aprile 26, 2017 at 9:34 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>Un’impresa familiare può scegliere il nuovo regime forfettario 2017? Come si calcola la tassazione?</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Apr 2017 08:54:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ADEMPIMENTI FISCALI]]></category>
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		<category><![CDATA[Diritto Civile]]></category>
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					<description><![CDATA[Guida giuridico-fiscale impresa familiare 2017<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/unimpresa-familiare-pu242-scegliere-il-nuovo-regime-forfettario-2017-come-si-calcola-la-tassazione/">Un’impresa familiare può scegliere il nuovo regime forfettario 2017? Come si calcola la tassazione?</a> was first posted on Aprile 24, 2017 at 10:54 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; possibile per un’impresa familiare accedere, fin dal momento della sua costituzione o passare, se operante in regime diverso, al regime fiscale forfettario 2017 per conseguire risparmio lecito d’imposta? In tal caso, come andranno calcolati il reddito imponibile e la tassazione?  </p>
<p>L’impresa familiare, ai sensi dell&#8217;articolo 230-bis codice civile, è un&#8217;impresa individuale nella quale uno o più familiari dell&#8217;imprenditore collaborano con lo stesso, prestando la propria attività di lavoro.  Tale impresa può essere costituita esclusivamente da soggetti che esercitano un&#8217;attività commerciale o artigiana, non può essere costituita da soggetti che esercitano un&#8217;attività professionale.  La qualifica di imprenditore spetta esclusivamente al titolare dell&#8217;impresa che deve essere il detentore di almeno il 51% delle &#8220;quote&#8221; dell&#8217;impresa.  </p>
<p>Costituzione dell’impresa familiare e gestione degli utili</p>
<p>L&#8217;articolo 5 comma 4 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), stabilisce che l&#8217;impresa familiare, così come disciplinata dall&#8217;articolo 230-bis c. C. , per poter beneficiare del regime fiscale stabilito dallo stesso TUIR, debba essere costituita con scrittura privata autenticata o con atto pubblico e secondo determinate modalità come precisato nella <a href="http://www. Networkfiscale. Com/Dettaglio-Articolo/come-va-costituita-limpresa-familiare-per-godere-delle-agevolazioni-fiscali-cassazione-tributaria-2017">divulgazione appositamente dedicata a come costituire l&#8217;impresa familiare per godere delle agevolazioni fiscali</a></p>
<p>L&#8217;impresa può essere composta dai seguenti familiari, che collaborano in maniera continuativa e prevalente nell&#8217;impresa:</p>
<p>    il coniuge;<br />
    i parenti entro il terzo grado;<br />
    gli affini entro il secondo grado. </p>
<p>I collaboratori familiari, ai sensi dell&#8217;articolo 230-bis codice civile, hanno diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipano agli utili dell&#8217;impresa familiare ed ai beni acquisitati con essi nonché agli incrementi dell&#8217;azienda, anche in ordine all&#8217;avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato (L. 2/12/1975 n. 576).  Le decisioni concernenti l&#8217;impiego degli utili e degli incrementi nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell&#8217;impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano all&#8217;impresa stessa.    </p>
<p>Regime fiscale: è possibile l’opzione per quello forfettario? </p>
<p>Con l&#8217;articolo 5 comma 4 del TUIR si stabilisce che i redditi delle imprese familiari di cui all&#8217;art. 230-bis del codice civile, limitatamente al 49% dell&#8217;ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi dell&#8217;imprenditore, sono imputati a ciascun familiare, che abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua attività di lavoro nell&#8217;impresa, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili fermo restando la sussistenza dei requisiti imposti ex lege. </p>
<p>Come confermato dall’Agenzia delle Entrate, gli imprenditori individuali esercenti l’attività nella forma dell’impresa familiare, hanno comunque la possibilità di optare per il regime forfettario che in presenza dei requisiti prescritti, opera come regime naturale ed unico regime fiscale agevolato a partire dal 2017.  </p>
<p>Criteri di calcolo per la tassazione in regime forfettario </p>
<p>In particolare l’Amministrazione Finanziaria ha chiarito che:</p>
<p>    i soggetti che aderiscono al regime determinano il reddito imponibile applicando all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività diversificato a seconda del codice ATECO che contraddistingue l&#8217;attività esercitata;<br />
    una volta determinato il reddito imponibile, il contribuente forfetario applica un’unica imposta, nella misura del 15%, sostitutiva delle imposte sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell’IRAP;<br />
    attenzione: nel caso di imprese familiari, l’imposta sostitutiva, applicata sul reddito al lordo dei compensi dovuti dal titolare al coniuge e ai suoi familiari, è dovuta dall’imprenditore;</p>
<p>    i contributi previdenziali obbligatori, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell&#8217;impresa familiare fiscalmente a carico, ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi, si deducono dal reddito determinato forfettariamente; l&#8217;eventuale eccedenza è deducibile dal reddito complessivo; </p>
<p>    il reddito determinato forfettariamente rileva anche ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia, mentre non viene preso in considerazione per determinare l’ulteriore detrazione spettante in base alla tipologia di reddito (articolo 13 del TUIR);</p>
<p>    non rilevano nella determinazione del reddito le plusvalenze e le minusvalenze realizzate in corso di regime, nonché le sopravvenienze sia attive sia passive;</p>
<p>N. B.  Da tale reddito determinato secondo il principio di cassa, è possibile dedurre solo i contributi previdenziali e nessun’altra spesa sostenuta nel periodo d’imposta. </p>
<p> </p>
<p>Per avviare la vostra impresa familiare, scegliere il regime fiscale più conveniente, richiedere assistenza fiscale tributaria specializzata,  attivare la contabilità in Cloud o richiedere un parere spot, contattateci subito al NUMERO VERDE 800. 19. 27. 52! </p>
<p>I nostri esperti vi aspettano per assistervi in tutta serenità e con la massima cortesia ed efficienza! </p>
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