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	<title>guida fiscale comuni &#8211; Commercialista.it</title>
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	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
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	<title>guida fiscale comuni &#8211; Commercialista.it</title>
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		<title>ENTI LOCALI: IVA PRESUPPOSTO SOGGETTIVO</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/enti-locali-iva-presupposto-soggettivo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[DOSSIER]]></category>
		<category><![CDATA[ENTI LOCALI]]></category>
		<category><![CDATA[ENTI LOCALI IVA (IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO)]]></category>
		<category><![CDATA[come applicare l'iva nei comuni]]></category>
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					<description><![CDATA[Guida fiscale agli Enti locali<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/enti-locali-iva-presupposto-soggettivo/">ENTI LOCALI: IVA PRESUPPOSTO SOGGETTIVO</a> was first posted on Novembre 22, 2012 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La soggettività passiva si acquisisce mediante l’esercizio in forma abituale, ancorché non esclusiva, di una qualsiasi attività commerciale, agricola o professionale (Cfr. Articolo 4 DPR 633/1972).  </p>
<p> </p>
<p>PRESUPPOSTO SOGGETTIVO  </p>
<p>La soggettività passiva si acquisisce mediante l’esercizio in forma abituale, ancorché non esclusiva, di una qualsiasi attività commerciale, agricola o professionale (Cfr. Articolo 4/633). </p>
<p>Le attività considerate riguardano quelle inquadrate dagli articoli 2315 e 2195 del Codice Civile, anche se non organizzate in forma d’impresa: da ciò si ricava che non è necessario (a fini fiscali) soddisfare i requisiti civilistici di   organizzazione imprenditoriale per realizzare lo status di soggetto passivo. Corollario del precedente enunciato è che qualsivoglia attività di cessione di beni o prestazioni di servizi (come sopra descritte), svolta in forma abituale, configura soggettività passiva a fini IVA. </p>
<p>Ulteriore, fondamentale conseguenza, in linea di principio è che si esclude la soggettività passiva per le operazioni meramente occasionali, poste in essere da persone fisiche o Enti pubblici e privati non aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali o agricole. Pertanto una cessione di beni o una prestazione di servizi effettuati (entro certi limiti) occasionalmente da uno dei predetti soggetti, non potrà essere assoggettata ad IVA per carenza del requisito soggettivo. </p>
<p>Il fondamentale principio dell’abitualità che presiede al requisito della soggettività non riguarda, invece,  le società  di  qualunque  tipo  ed  enti  pubblici  e  privati    aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali o agricole: per queste entità la soggettività è presupposta, prescindendosi dal requisito dell’abitualità nell’effettuazione di attività commerciali o agricole. </p>
<p>Quindi le cessioni o prestazioni anche occasionali, poste in essere dalle predette entità, saranno sempre soggette ad IVA. </p>
<p>Gli Enti Locali, oggetto principale della presente trattazione, non avendo quale oggetto principale od esclusivo l’esercizio di attività commerciali o agricole, dovranno sempre soddisfare il requisito dell’abitualità per poter essere considerati soggetto d’imposta. Pertanto è evidente che, per quanto concerne gli Enti (locali in particolare) l’analisi del requisito soggettivo costituirà l’argomento principale sul quale soffermeremo l’attenzione in seguito. </p>
<p> </p>
<p> </p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/enti-locali-iva-presupposto-soggettivo/">ENTI LOCALI: IVA PRESUPPOSTO SOGGETTIVO</a> was first posted on Novembre 22, 2012 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>D.M. 28 settembre 2011Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 14 ottobre 2011, n. 240. Emanato dal Ministero dell&#8217;interno</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Guida e consulenza agli Enti locali Comuni]]></category>
		<category><![CDATA[Provincie e Regioni]]></category>
		<category><![CDATA[aliquota iva agevolata]]></category>
		<category><![CDATA[bilancio consuntivo]]></category>
		<category><![CDATA[come applicare l'iva nei comuni]]></category>
		<category><![CDATA[enti locali]]></category>
		<category><![CDATA[guida fiscale comuni]]></category>
		<category><![CDATA[IVA PRESUPPOSTO SOGGETTIVO]]></category>
		<category><![CDATA[manovra 2011 comuni]]></category>
		<category><![CDATA[meno trasferimenti nei confronti degli enti]]></category>
		<category><![CDATA[regioni]]></category>
		<category><![CDATA[Riduzione dei trasferimenti]]></category>
		<category><![CDATA[riduzione trasferimenti ai comuni]]></category>
		<category><![CDATA[riduzione trasferimenti per l'anno 2011]]></category>
		<category><![CDATA[rinnovo dei consigli e manovra 2011]]></category>
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					<description><![CDATA[Riduzione dei trasferimenti per l'anno 2011 nei confronti degli enti locali nei quali ha avuto luogo il rinnovo dei consigli<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/dm-28-settembre-2011pubblicato-nella-gazzetta-ufficiale-il-14-ottobre-2011-n-240-emanato-dal-ministero-dell-39interno/">D.M. 28 settembre 2011Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 14 ottobre 2011, n. 240. Emanato dal Ministero dell&#8217;interno</a> was first posted on Ottobre 28, 2011 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2>D. M. 28 settembre 2011.</h2>
<p>Riduzione dei trasferimenti per l&#8217;anno 2011 nei confronti degli enti locali nei quali ha avuto luogo il rinnovo dei consigli.</p>
<p>Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 ottobre 2011, n. 240. Emanato dal Ministero dell&#8217;interno.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>IL MINISTRO DELL&#8217;INTERNO di concerto con IL MINISTRO DELL&#8217;ECONOMIA E DELLE FINANZE</h2>
<p>Visto l&#8217;articolo 2, comma 183, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dall&#8217;articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 4, il quale prevede che il contributo ordinario assegnato dal Ministero dell&#8217;interno per l&#8217;anno 2011 è ridotto per le province ed i comuni per i quali nel corso dell&#8217;anno 2011 ha luogo il rinnovo dei rispettivi consigli rispettivamente di 5 milioni ed 86 milioni, applicando la riduzione in proporzione alla popolazione residente;</p>
<p>Considerato che le province e i comuni nei quali si sono svolte le elezioni amministrative per il rinnovo dei consigli nell&#8217;anno 2011 sono destinatari della riduzione anzidetta in proporzione alla popolazione residente calcolata dall&#8217;ISTAT alla data del 31 dicembre 2009;</p>
<p>Considerato che agli enti locali appartenenti ai territori delle regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Valle d&#8217;Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano non va applicata la riduzione in quanto l&#8217;attribuzione dei trasferimenti agli enti locali è regolata dalle norme di attuazione degli statuti delle citate Regioni e Province autonome;</p>
<p>Considerato che in seguito delle consultazioni amministrative svoltesi nel mese di maggio e giugno 2011, gli enti per i quali è avvenuto il rinnovo dei rispettivi consigli e, pertanto, destinatari della riduzione sono 9 province e 1299 comuni;</p>
<p>Considerato che nei comuni di Rivamonte Agordino (Belluno), Castiglione Messer Marino (Chieti) e Staiti (Reggio Calabria), non si è potuto procedere al rinnovo del consiglio in quanto non è stato raggiunto il quorum necessario e che nel comune di Soddì (Oristano) non è stato possibile svolgere le elezioni per mancanza di candidature, per cui tali enti non sono destinatari della riduzione di risorse;</p>
<p>Ritenuto di dover quantificare la riduzione per abitante da applicare per l&#8217;anno in corso;</p>
<p>Considerato che per i comuni delle regioni a statuto ordinario, il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante «Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale», ha previsto la devoluzione di entrate proprie con corrispondente soppressione di parte dei trasferimenti erariali;</p>
<p>Visto l&#8217;articolo 20, comma 16, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, il quale prevede che: «A decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni che prevedono, in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, la soppressione dei trasferimenti statali in favore degli enti locali, le disposizioni che prevedono sanzioni, recuperi, riduzioni o limitazioni a valere sui predetti trasferimenti erariali, sono riferite anche alle risorse spettanti a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio di cui al comma 3 dell&#8217;articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e di cui all&#8217;articolo 21 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 e, successivamente, a valere sul fondo perequativo di cui all&#8217;articolo 13 della legge 5 maggio 2009, n. 42. In caso di incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a versare all&#8217;entrata del bilancio dello Stato le somme residue»;  Considerato che la riduzione è già stata presa in considerazione per la determinazione del contributo ordinario calcolato in forma figurativa ai fini di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro dell&#8217;interno, di concerto con il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze, del 21 giugno 2011;</p>
<h2>Decreta:</h2>
<p>Art. 1 1. Per le province per le quali ha avuto luogo nel 2011 il rinnovo del consiglio provinciale è determinata per il medesimo anno una riduzione del contributo ordinario pari ad euro 1,274298 per abitante, considerando la popolazione calcolata dall&#8217;ISTAT al 31 dicembre 2009.</p>
<p>2. Per i comuni delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Sicilia e Sardegna per i quali ha avuto luogo nel 2011 il rinnovo del consiglio comunale è determinata per il medesimo anno una riduzione del contributo ordinario pari ad euro 6,470876 per abitante, considerando la popolazione calcolata dall&#8217;ISTAT al 31 dicembre 2009. Per i soli comuni delle regioni a statuto ordinario la riduzione si applica al contributo ordinario calcolato in forma figurativa ai fini di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro dell&#8217;interno, di concerto con il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze, del 21 giugno 2011. Restano ferme le assegnazioni finanziarie agli stessi spettanti ai sensi dello stesso decreto.</p>
<p>Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/dm-28-settembre-2011pubblicato-nella-gazzetta-ufficiale-il-14-ottobre-2011-n-240-emanato-dal-ministero-dell-39interno/">D.M. 28 settembre 2011Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 14 ottobre 2011, n. 240. Emanato dal Ministero dell&#8217;interno</a> was first posted on Ottobre 28, 2011 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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