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	<title>Green pass e normativa privacy &#8211; Commercialista.it</title>
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	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
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	<title>Green pass e normativa privacy &#8211; Commercialista.it</title>
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		<title>Green pass obbligatorio per ristoranti, bar e sale bingo (DL.105/2021)</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/lobbligo-di-green-pass-e-tutela-da-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2021 13:50:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[LEGGI E GIURISPRUDENZA]]></category>
		<category><![CDATA[Green pass e normativa privacy]]></category>
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					<description><![CDATA[Come fare per verificare il green pass dei propri clienti. Aggiornamento alla circolare del 10 agosto 2021 del Ministero dell’interno.<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/lobbligo-di-green-pass-e-tutela-da-covid-19/">Green pass obbligatorio per ristoranti, bar e sale bingo (DL.105/2021)</a> was first posted on Agosto 9, 2021 at 3:50 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>In data 23 luglio 2021 è entrato in vigore il decreto legge n. 105/2021 che per fronteggiare l&#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19 ha esteso, anche in zona bianca, l’obbligo di esibizione del green pass ad un numero crescente di servizi e attività, oltre a quelli già elencati nel precedente decreto legge n. 52/2021.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>L’obbligo di green pass.</h2>
<p>In data 23 luglio 2021 è entrato in vigore il decreto legge n. 105/2021 che per fronteggiare l&#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19 ha esteso, anche in zona bianca, l’obbligo di esibizione del green pass ad un numero crescente di servizi e attività, oltre a quelli già elencati nel precedente decreto legge n. 52/2021.</p>
<p>Il decreto legge n. 105/2021 stabilisce che, dal 6 agosto 2021, si potrà accedere ad alcuni servizi ed attività al chiuso solo se si è in possesso di green pass</p>
<h2></h2>
<h2>Il green pass è la certificazione che attesta una delle seguenti condizioni:</h2>
<p>&#8211; aver ricevuto la prima dose vaccinale;</p>
<p>&#8211; la guarigione dall&#8217;infezione da Sars-CoV-2;</p>
<p>&#8211; l’esito negativo di un test molecolare o antigenico.</p>
<p>Il green pass sarà richiesto, in particolare, per l’ingresso in ristoranti e bar, limitatamente al consumo al tavolo al chiuso ma anche per piscine, palestre, centri benessere, sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò (oltre che per l’accesso a musei, teatri, cinema e concorsi pubblici).</p>
<p>Con circolare del 10 agosto 2021 il Ministero dell’interno precisa che la certificazione verde non è richiesta per i servizi erogati all’aperto, per l’asporto e per il consumo al banco, rimanendo al riguardo confermato il distanziamento sociale.</p>
<p>Le modalità di controllo del green pass in base al dl. 150/2021 e alla recente circolare ministeriale.</p>
<p>I titolari delle attività in elenco (d’ora in poi Verificatori) devono chiedere l’esibizione del green pass ai clienti che vogliano accedere ai servizi al chiuso.</p>
<p>Precisiamo che non tutti i lavoratori potranno richiedere il Green Pass agli utenti, ma soltanto i dipendenti nominati in maniera formale dal datore di lavoro.</p>
<p>Il cliente all’ingresso dovrà esibire il Qr code del proprio certificato digitale o cartaceo.</p>
<p>Il gestore, tramite l’app “VerificaC19”, installata su un dispositivo mobile, potrà appurare l’autenticità e la validità delle certificazioni una volta inquadrato il QR Code del cliente con la fotocamera.</p>
<p>L’app VerificaC19, nell’ultima fase, mostrerà il nome, il cognome e la data di nascita dell’intestatario del green pass.</p>
<p>Attraverso VerificaC19, gli addetti ai controlli, potranno facilmente scoprire eventuali false certificazioni, le attivazioni non ancora avvenute, la scadenza del green pass e che siano trascorsi almeno 14 giorni dalla prima dose di vaccinazione.</p>
<p>I dati del green pass dovranno corrispondere, ovviamente, con i dati anagrafici del cliente che lo esibisce. Solo un documento di riconoscimento può fornire tale certezza.</p>
<p>In base al dl. 150/2021 e alla recente circolare ministeriale, si impone come obbligatoria la verifica della validità del green pass mediante l’app VerificaC19.</p>
<p>Per il Verificatore è invece facoltativo richiedere un documento d’identità, costituendo un obbligo solo quando sia evidente che i dati anagrafici del green pass non appartengano a colui che lo esibisce.</p>
<h2></h2>
<h2>Accesso senza green pass: sanzione amministrativa fino a 1000 euro.</h2>
<p>Chi accede al chiuso senza green pass rischia la multa da 400 a 1000 euro applicabile anche al Verificatore che ne ha consentito l’accesso.</p>
<p>Il gestore che viola il disposto normativo per almeno tre volte in tre giorni diversi, potrebbe andare incontro alla chiusura sino a dieci giorni dell’attività imprenditoriale.</p>
<p>Se il cliente esibisce un green pass valido ma di cui non è intestatario è il solo cliente passibile di multa (da 400 a 1000 euro). In realtà, la recente circolare aggiunge con un vago inciso che la sanzione potrà estendersi anche al Verificatore solo in caso di “palese responsabilità”.</p>
<p>Ne deriva che la multa sino a 1000 euro sarà applicata anche al Verificatore che consenta all’accesso al chiuso del cliente:</p>
<p>&#8211; sprovvisto di green pass;</p>
<p>&#8211; munito di green pass non valido (in seguito a vaccinazione si ritiene valido dai 14 giorni dopo la prima dose e per nove mesi dopo la seconda; dopo la guarigione per sei mesi dal primo tampone positivo; in seguito a tampone negativo è valido per sole 48 ore);</p>
<p>&#8211; in possesso di green pass altrui (il Verificatore, se l’incongruenza è palese, oltre che accertare l’evidenza chiedendo il documento d’identità, deve ricordare che consentire l’accesso potrebbe costituire “palese responsabilità” ed esporlo a multa).</p>
<p>Le sanzioni, quindi, tra norme, dibattiti e “chiarimenti” ministeriali, potrebbero continuare a colpire non solo il singolo cittadino ma, a certe condizioni, anche l’esercente o il gestore dell’attività.</p>
<p>è bene infine ricordare che, il decreto e la recente circolare, ribadiscono che è facoltà delle forze dell’ordine eseguire un controllo sulla corretta esecuzione delle verifiche imposte ai gestori.</p>
<h2></h2>
<h2>Privacy</h2>
<p>La normativa relativa all’attuazione del Green Pass (articolo 13 comma 5 del DPCM del 17/06/21) vieta la raccolta di dati personali dell’intestatario.</p>
<p>Il Garante della privacy con provvedimento 09/06/2021 n. 229 ha espresso parere favorevole alla verifica del Green Pass attraverso l’applicazione Verifica C19.</p>
<p>L’app consente di verificare l’autenticità della certificazione e di conoscere le generalità dell’interessato, senza rendere visibili le informazioni che hanno determinato l’emissione della certificazione (guarigione, vaccinazione o esito negativo del test molecolare/antigenico rapido) e senza conservare i dati oggetto di verifica. I dati non potranno essere raccolti e archiviati ma solo visionati. Quindi niente fotocopie o registri fatti a penna con nomi cognomi di chi esporrà il pass.</p>
<h2></h2>
<h2>La verifica tramite green pass consente di minimizzare il trattamento dei dati sanitari</h2>
<p>Il recente decreto legge prevede un solo caso di esenzione dall’obbligo di esibire il Green Pass.</p>
<p>Si tratta dei soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e per i soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica.</p>
<p>Questa certificazione consentirà ai soggetti che la possiedono di accedere ai vari servizi elencati dalla normativa pur in assenza di Green Pass.</p>
<p>Il Ministero della salute, di concerto con il Governo, dovrà a breve chiarire i casi specifici di esenzione.</p>
<p>Ma non solo. è prioritario regolare in che modo i gestori dei servizi dovranno trattare tali certificazioni mediche e gli strumenti tecnologici che, al pari dell’app Verifica 19 prevista per il green pass, consentano di verificarne l’autenticità e di minimizzare il numero di dati sanitari trasferiti al gestore del locale tenuto al controllo.</p>
<p>Infatti, la produzione di (non ancora precisati) certificati medici espongono i soggetti alla comunicazione di un numero di dati sanitari superiore a quanto necessario.</p>
<p>I gestori che effettuano i controlli, a loro volta, si troverebbero a trattare dati personali appartenenti a categorie particolari, e a dover, senza una adeguata base giuridica, provvedere alla loro conservazione.</p>
<h2></h2>
<h2>Green pass falso e responsabilità penale</h2>
<p>Per la falsificazione dei green pass (digitali o cartacei) o l’esibizione e uso di green pass altrui, la normativa in tema rinvia alle sanzioni penali per le condotte di falso compiute dal privato. Le ipotesi di falso, nel nostro ordinamento, sono plurime e previste dagli articoli 476 e seguenti del Codice penale.</p>
<p>Ad ogni modo il reato di falso è penalmente rilevante solo se sia idoneo ad ingannare e per esso sarà punito solo il suo autore e non anche chi è stato tratto in inganno.</p>
<p>La falsità evidente invece esclude il reato. Resta ferma però la sanzione amministrativa anche per il gestore che garantisca comunque l’accesso al chiuso.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Esenzioni</h2>
<p>Le recenti disposizioni non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale (i minori di 12 anni) e ai soggetti esenti per patologia sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri da definire con circolare del Ministero della salute.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/lobbligo-di-green-pass-e-tutela-da-covid-19/">Green pass obbligatorio per ristoranti, bar e sale bingo (DL.105/2021)</a> was first posted on Agosto 9, 2021 at 3:50 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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