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	<title>gestione separata INPS &#8211; Commercialista.it</title>
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	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
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	<title>gestione separata INPS &#8211; Commercialista.it</title>
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		<title>Regime forfettario e imposta sostitutiva</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Regime-forfettario-e-imposta-sostitutiva/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria Ceccarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Sep 2024 15:00:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Regime Forfettario]]></category>
		<category><![CDATA[Agenzia delle Entrate regime forfettario]]></category>
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					<description><![CDATA[Il regime forfettario è un regime fiscale agevolato rivolto a piccole imprese, professionisti e lavoratori autonomi, che consente di semplificare la gestione fiscale e di ridurre l'imposizione fiscale.<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Regime-forfettario-e-imposta-sostitutiva/">Regime forfettario e imposta sostitutiva</a> was first posted on Settembre 10, 2024 at 5:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Il <strong>regime forfettario</strong> è un regime fiscale agevolato rivolto a piccole imprese, professionisti e lavoratori autonomi, che consente di semplificare la gestione fiscale e di ridurre l&#8217;imposizione fiscale. Una delle caratteristiche principali del regime forfettario è l&#8217;applicazione di un&#8217;<strong>imposta sostitutiva</strong>, che sostituisce IRPEF, addizionali comunali e regionali, e IRAP. In questo articolo, esploreremo le caratteristiche del regime forfettario, i vantaggi fiscali derivanti dall&#8217;imposta sostitutiva, i requisiti di accesso e le ultime novità normative.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Cos&#8217;è il Regime Forfettario?</h2>
<p style="text-align: justify;">Il regime forfettario è un&#8217;opzione fiscale semplificata pensata per agevolare le <strong>partite IVA</strong> con ricavi o compensi annui entro determinati limiti. Introduce un sistema di tassazione semplificato, con un&#8217;unica aliquota d&#8217;imposta sostitutiva e l&#8217;esenzione da una serie di obblighi contabili e amministrativi previsti per i regimi ordinari. Questo regime si basa su un <strong>coefficiente di redditività</strong>, che varia a seconda del tipo di attività svolta.</p>
<h4 style="text-align: justify;"><strong>Caratteristiche principali del regime forfettario:</strong></h4>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Imposta sostitutiva</strong> unica.</li>
<li><strong>Esenzione IVA</strong>: i forfettari non addebitano l&#8217;IVA ai propri clienti e non possono detrarre l&#8217;IVA sugli acquisti.</li>
<li><strong>Semplificazione contabile</strong>: non sono richiesti bilanci complessi o registri IVA, ma solo la tenuta dei documenti necessari per certificare i redditi.</li>
<li><strong>Non applicazione dell&#8217;IRAP</strong>: i contribuenti in regime forfettario sono esentati dal versamento dell’IRAP.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Imposta Sostitutiva nel Regime Forfettario</h2>
<p style="text-align: justify;">Una delle principali attrattive del regime forfettario è l&#8217;applicazione di una <strong>imposta sostitutiva</strong> che sostituisce diverse imposte come IRPEF, addizionali comunali e regionali, e IRAP. L’aliquota dell’imposta sostitutiva è fissata al <strong>15%</strong>, ma può essere ridotta al <strong>5%</strong> per i primi cinque anni di attività per i nuovi imprenditori o professionisti, se rispettano determinati requisiti.</p>
<h4 style="text-align: justify;"><strong>Come funziona l’imposta sostitutiva:</strong></h4>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Si calcola sull’utile determinato applicando al fatturato un <strong>coefficiente di redditività</strong> specifico per la categoria di attività svolta.</li>
<li>Il reddito imponibile si ottiene moltiplicando i ricavi o compensi per il coefficiente di redditività, e sull&#8217;importo risultante si applica l&#8217;imposta sostitutiva del 15% o del 5% per i nuovi contribuenti.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Vantaggi del Regime Forfettario</h2>
<p style="text-align: justify;">Il regime forfettario offre numerosi vantaggi rispetto al regime fiscale ordinario. Tra i principali benefici, troviamo:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Riduzione del carico fiscale</strong>: grazie all’imposta sostitutiva e all’esclusione di altre imposte, il carico fiscale complessivo è ridotto rispetto ai regimi ordinari.</li>
<li><strong>Semplificazione contabile</strong>: l’assenza di obblighi relativi alla tenuta dei registri IVA, la non obbligatorietà della fatturazione elettronica per la maggior parte dei forfettari e la semplificazione della contabilità sono tra i principali vantaggi di questo regime.</li>
<li><strong>Contribuzione previdenziale agevolata</strong>: in alcuni casi, come per artigiani e commercianti, è possibile richiedere una riduzione del 35% sui contributi previdenziali.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Requisiti di Accesso al Regime Forfettario</h2>
<p style="text-align: justify;">Per accedere al regime forfettario, è necessario rispettare alcuni <strong>requisiti</strong> fondamentali, che vengono aggiornati periodicamente. Attualmente, i principali requisiti di accesso includono:</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Limite di ricavi o compensi</strong>: il regime è accessibile a chi ha ricavi o compensi annui non superiori a <strong>85.000 euro</strong>. Questo limite è stato aumentato negli ultimi anni per favorire una maggiore adesione al regime agevolato​.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Assenza di partecipazioni</strong> in società di persone, associazioni professionali o imprese familiari.</li>
<li><strong>Non svolgimento di attività prevalente nei confronti di datori di lavoro</strong> con i quali si è intrattenuto un rapporto di lavoro nei due anni precedenti.</li>
<li><strong>Spese per lavoro dipendente</strong>: non devono superare i 20.000 euro annui.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">È inoltre necessario che il contribuente non superi determinati limiti di acquisto di beni strumentali, fissati a <strong>20.000 euro</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Determinazione del Reddito nel Regime Forfettario</h2>
<p style="text-align: justify;">Uno degli aspetti più particolari del regime forfettario è il metodo di <strong>determinazione del reddito imponibile</strong>. Questo non avviene sottraendo i costi effettivamente sostenuti dai ricavi, come nel regime ordinario, ma applicando al fatturato un <strong>coefficiente di redditività</strong>. Il coefficiente varia in base all&#8217;attività esercitata e riflette una stima forfettaria dei costi sostenuti dal contribuente. Per esempio:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Professionisti</strong> (attività intellettuali): coefficiente del 78%.</li>
<li><strong>Commercianti</strong>: coefficiente del 40%.</li>
<li><strong>Artigiani</strong>: coefficiente del 67%.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Il reddito imponibile si ottiene moltiplicando i ricavi per il coefficiente di redditività. Questo sistema semplificato elimina la necessità di tenere una contabilità dettagliata dei costi.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Esclusione dell&#8217;IVA e Semplificazione Amministrativa</h2>
<p style="text-align: justify;">Un altro vantaggio del regime forfettario è l’<strong>esclusione dall’IVA</strong>. I forfettari non applicano l&#8217;IVA sulle fatture emesse e non sono tenuti a versarla all&#8217;erario. Tuttavia, questa esenzione comporta anche l’impossibilità di <strong>detrarre l’IVA</strong> sugli acquisti, il che potrebbe rappresentare uno svantaggio per chi sostiene molti costi. I forfettari sono esentati anche da molti altri obblighi contabili, tra cui:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Non è obbligatoria la <strong>fatturazione elettronica</strong> per i contribuenti che nell&#8217;anno precedente hanno avuto ricavi inferiori a 25.000 euro.</li>
<li>Non vi è l’obbligo di redigere il <strong>bilancio d’esercizio</strong> o di tenere i <strong>registri contabili</strong> previsti per il regime ordinario.</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify;"></h3>
<h2 style="text-align: justify;">Impatto dell’Imposta Sostitutiva sui Contributi Previdenziali</h2>
<p style="text-align: justify;">Il <strong>regime forfettario</strong> incide anche sul calcolo dei contributi previdenziali. I contributi si basano sul <strong>reddito imponibile</strong> calcolato con il coefficiente di redditività, e non sull&#8217;utile effettivo. Questo può comportare un notevole risparmio contributivo per alcuni settori. Per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata INPS, i contributi sono calcolati in percentuale sul reddito imponibile, senza un minimo contributivo fisso.</p>
<p style="text-align: justify;">In alcuni casi, come per artigiani e commercianti, è possibile richiedere una riduzione del 35% sui contributi previdenziali, ulteriore incentivo a optare per questo regime.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Novità per il 2023 e 2024: Limiti di Accesso e Nuove Agevolazioni</h2>
<p style="text-align: justify;">Le normative riguardanti il regime forfettario sono soggette a frequenti modifiche, con l&#8217;obiettivo di estendere o restringere l&#8217;accesso al regime agevolato. Una delle principali novità riguarda l&#8217;aumento del limite di ricavi a <strong>85.000 euro</strong> nel 2023, rispetto ai 65.000 euro degli anni precedenti. Questo ha consentito a un numero maggiore di contribuenti di aderire al regime​.</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre, il <strong>Governo</strong> sta considerando ulteriori agevolazioni per i lavoratori autonomi e le piccole imprese nel regime forfettario, incluse possibili riduzioni delle aliquote o l&#8217;introduzione di nuovi strumenti di deduzione forfettaria dei costi.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Regime-forfettario-e-imposta-sostitutiva/">Regime forfettario e imposta sostitutiva</a> was first posted on Settembre 10, 2024 at 5:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>S.R.L e socio lavoratore dipendente</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/srl-e-socio-lavoratore-dipendente/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Laura Bargone]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2018 14:11:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Compenso Amministratore]]></category>
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		<category><![CDATA[Diritto del Lavoro]]></category>
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		<category><![CDATA[Socio lavoratore srl]]></category>
		<category><![CDATA[socio prestatore d’opera]]></category>
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					<description><![CDATA[Quali sono le prestazioni lavorative compatibili con il capitale sociale e gli obblighi di iscrizione previdenziale?<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/srl-e-socio-lavoratore-dipendente/">S.R.L e socio lavoratore dipendente</a> was first posted on Ottobre 23, 2018 at 4:11 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L’inquadramento del socio lavoratore nelle società a responsabilità limitata crea da sempre diverse problematiche soprattutto nelle piccole e medie imprese; nel diritto commerciale italiano, la Società a responsabilità limitata, in sigla SRL, è un tipo di società di capitali, che come tale è dotata di personalità giuridica e risponde delle obbligazioni sociali generalmente nei limiti delle quote versate da ciascun socio</p>
<p>S. R. L e socio lavoratore dipendente</p>
<p>Quali sono le prestazioni lavorative compatibili con il capitale sociale e gli obblighi di iscrizione previdenziale? </p>
<p>L’inquadramento del socio lavoratore nelle società a responsabilità limitata crea da sempre diverse problematiche soprattutto nelle piccole e medie imprese; nel diritto commerciale italiano, la Società a responsabilità limitata, in sigla SRL, è un tipo di società di capitali, che come tale è dotata di personalità giuridica e risponde delle obbligazioni sociali generalmente nei limiti delle quote versate da ciascun socio. </p>
<p>La SRL si può costruire per contratto o, dal 1993, anche per atto unilaterale; il capitale sociale minimo ammonta a € 10. 000,00, (sulla base dell’art. 2463, 2° comma) anche se può essere determinato in misura inferiore a € 10. 000,00 ma deve essere pari almeno ad 1€. In questo caso i conferimenti dovranno essere fatti in denaro e versati per intero alle persone a cui viene affidata l’amministrazione ed una somma pari ad 1/5 degli utili netti di ogni esercizio deve essere destinato alla riserva legale fintanto che il patrimonio netto della società non raggiungerà la soglia di € 10. 000,00. </p>
<p>Per poter costituire una SRL è necessario un atto costitutivo per atto pubblico che dovrà contenere alcune indicazioni fondamentali sulla società come ad esempio l’ammontare del capitale sociale, la denominazione, l’oggetto sociale e lo statuto sulle regole sociali (rappresentanza, funzionamento, amministrazione)</p>
<p> Generalmente un socio SRL non può essere assunto anche come dipendente della società stessa ma in determinate condizioni l’assunzione è ammessa solo se ricorrono alcune condizioni e cioè il socio:</p>
<p>·         non deve essere un membro dell’organo amministrativo o anche se ne fa parte, non deve interferire con le decisioni da prendere;</p>
<p>·         non è un socio di maggioranza o che ha una partecipazione qualificata; in questi casi infatti potrebbe comunque interferire con i poteri dell’organo ammnistrativo pur non essendo un amministratore;</p>
<p>·         non è l’amministratore unico della società perchè non ci sarebbe il requisito della subordinazione in quanto non soggetto ad alcun potere di direzione e controllo e sarebbe come se l’amministratore unico si autoassumesse. </p>
<p>E’altrettanto impensabile configurare un socio come lavoratore dipendente se partecipa al capitale sociale in misura tale da assicurargli la maggioranza o nel caso in cui possegga una quota rilevante in grado di condizionare palesemente le deliberazioni dell’assemblea</p>
<p>Occorre fare una distinzione tra “socio prestatore d’opera” e “socio lavoratore dipendente”: il socio d’opera o prestatore d’opera, è colui che diventa socio perché conferisce la propria attività lavorativa che sarà oggetto di valutazione economica; è legato alla società in merito al rapporto ed agli obblighi dal contratto societario e non da un rapporto di lavoro dipendente quindi il venir meno della prestazione lavorativa può comportare la perdita della qualifica di socio e di conseguenza l’esclusione dalla società sulla base dell’art. 2286 del Codice Civile. L’attività lavorativa prestata e la qualifica di socio sono strettamente legate: l’apporto della prestazione d’opera o di servizi potrà essere garantita anche da fideiussione o da assicurazione.  In questo caso ,invece di denaro o beni materiali il socio immette nella SRL il proprio lavoro che gli dà comunque la qualità di socio come prestatore d’opera. In genere è buona prassi concordare un conferimento per un periodo limitato nel tempo, evitando l’obbligo, per il socio d’opera di prestate l’attività lavorativa per sempre. </p>
<p>Il socio lavoratore dipendente è il socio che presta l’attività lavorativa in virtù di un contratto di lavoro dipendente (subordinato) distinto dal contratto societario e percepisce tanto di busta paga e tassazione applicata sullo stipendio.  La dottrina e la giurisprudenza ritengono ammissibile la contemporanea qualifica di socio e di dipendente ma devono sussistere alcuni elementi fondamentali che sono stabiliti dall’art. 2094 del c. C. E sono:</p>
<p>·         sottoposizione al potere di direzione del datore di lavoro: il lavoratore dovrà assoggettarsi al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro; siamo di fronte all’etero-direzione e cioè alla dipendenza assoluta da un soggetto diverso, ovvero dipendente dal consiglio di amministrazione/amministratore. </p>
<p>·         continuità della prestazione lavorativa cioè una l’obbligo di prestare l’attività lavorativa in favore del datore di lavoro, può anche essere  discontinua, come nel part time verticale, purchè tra una prestazione e l’altra il lavoratore resti a disposizione del datore di lavoro;</p>
<p>·         collaborazione offerta all’impresa in cambio del pagamento di una retribuzione, quindi ci dovrà essere un inserimento continuo e sistematico del dipendente all’interno dell’organizzazione tecnica, economica e amministrativa dell’impresa. </p>
<p> Il socio dipendente di una SRL ha gli stessi diritti e doveri sia di un socio che di un dipendente: potrà votare in assemblea o partecipare agli utili, proporzionalmente alla quota di partecipazione goduta; se viene assunto come dipendente dalla società, avrà anche il diritto di godere di ferie e permessi e dovrà essere iscritto all’Inps fino a quando la società versa i contributi, avrà così diritto all’indennità di disoccupazione, a quella di malattia, maternità obbligatoria o facoltativa e al congedo parentale. </p>
<p>Per quanto riguarda l’obbligo di iscrizione all’INPS, è iscrivibile il socio che esercita in modo personale, continuativo e prevalente l’attività prevista dall’oggetto sociale pur non avendo la piena responsabilità giuridica ed indipendentemente dalla qualifica di amministratore. ; questo principio è stabilito dall’articolo 1, comma 203, della legge 662/1996 che ridefinisce i requisiti per l’iscrizione dei soggetti nella gestione Commercianti ed introduce l’iscrivibilità della figura di un socio SRL, in presenza dei requisiti indicati in precedenza. Questa disposizione si applica anche nei confronti del socio unico di una SRL che ha quindi l’obbligo assicurativo, se partecipa al lavoro aziendale (attività esecutiva, organizzativa e di gestione) con abitualità e prevalenza, a prescindere del numero dei dipendenti assunti nell’impresa; nel caso in cui il socio non gestisce autonomamente il proprio lavoro ma è soggetto ad etero- direzione da parte del Consiglio di amministrazione, in termini di rispetto degli orari stabiliti, giustificazione assenze, sanzioni disciplinari ecc. , il suo lavoro sarà inquadrabile come lavoro dipendente. Ciò accade anche quando il socio fa parte del consiglio di amministrazione pur essendo egli stesso un amministratore ma subisce le decisioni di una maggioranza contraria. </p>
<p>Nel caso di una SRL senza dipendenti, nei settori commercio e servizi, almeno uno dei soci dovrà iscriversi alla gestione INPS Commercianti salvo il caso in cui un socio è iscritto ad un’altra copertura previdenziale obbligatoria, diversa dalla Gestione Separata, perché svolge un’attività lavorativa in modo prevalente rispetto a quella svolta nella società; l’iscrizione obbligatoria deriva dall’impossibilità di svolgere un’attività senza dipendenti e senza soci lavoratori. </p>
<p>Se invece un socio è anche amministratore è obbligato ad iscriversi alla gestione INPS commercianti; se sono presenti dipendenti all’interno della società, l’INPS potrebbe contestare l’attività direttiva ed organizzativa svolta dal socio, obbligandolo all’iscrizione alla Gestione INPS Commercianti. In questo caso per evitare l’iscrizione bisognerà dimostrare che l’attività di coordinamento è svolta da professionisti esterni o che almeno uno dei dipendenti svolga questa attività. L’INPS procederà a verificare che l’inquadramento del dipendente corrisponda ad una declaratoria che consente l’attività di gestione e coordinamento e se effettivamente il dipendente svolge quella mansione. </p>
<p>Il decreto legge 31 marzo n. 78, “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica” convertito poi in legge n. 122 del 30 Luglio 2010, relativo all’interpretazione dell’art. 1, c. 208, legge 662/96, stabilisce “il principio dell’assoggettamento all’assicurazione obbligatoria dell’attività prevalente del soggetto che svolge contemporaneamente più attività autonome”. </p>
<p>L’articolo 1 della legge 662/1996 prevede che se i soggetti esercitano contemporaneamente, anche in un’unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, sono iscritti all’assicurazione prevista per l’attività prevalente da essi esercitata. L’INPS però a tal proposito ha precisato che per attività autonome soggette a comparazione in termini di prevalenza, si intendono quelle che hanno natura imprenditoriale escludendo quelle che rientrano nell’obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS</p>
<p> Questo principio trova quindi applicazione per attività autonome esercitate in forma d’impresa dai commercianti, artigiani e dai coltivatori diretti, escludendo i rapporti di lavoro per i quali è prevista l’iscrizione alla Gestione Separata; se un socio è allo stesso tempo lavoratore e amministratore di una SRL ci sarà la doppia imposizione contributiva: iscrizione alla Gestione separata e alla Gestione INPS Commercianti. </p>
<p>Occorre distinguere tra attività amministrativa e lavorativa: l’amministrazione prevede mansioni gestionale ed organizzative dei fattori di produzione, richiede capacità imprenditoriali con funzioni di rappresentanza e di carattere decisionale; l’attività di lavoratore/socio lavoratore è integrata nell’organico aziendale, quindi è inserita all’interno del sistema di produzione/erogazione servizi insieme alle altre figure quali le risorse umane e i quadri/dirigenti. Nel caso in cui ci siano sia il socio che svolge attività di direzione e organizzazione, sia risorse umane esterne con funzione di coordinamento, gli unici elementi su cui potremo basare la sussistenza dell’obbligo di iscrizione sono l’abitualità o l’occasionalità dell’attività. </p>
<p>L’INPS ha inoltre chiarito che in caso di doppia attività, ai fini dell’iscrizione alla gestione artigiani/commercianti, non è rilevante la prevalenza ma l’abitualità e la professionalità: può definirsi abituale anche un’attività effettuata per poche ore al giorno e non tutti i giorni, come nel caso ad esempio della gestione immobiliare, la vendita di merce online, se però viene effettuata con regolarità e ripetizione nel tempo. </p>
<p>Occorre precisare che la Società a responsabilità limitata è una società di capitali quindi in virtù di questo, delle obbligazioni sociali risponde la società con il suo patrimonio e non i soci con il loro patrimonio personale; se ci sono debiti societari, ne risponde solo la SRL con il suo capitale e il patrimonio personale del socio/lavoratore non potrà essere preso in considerazione così come il suo stipendio come dipendente della società. L’INPS però potrebbe contestare l’assunzione come lavoratore subordinato perché potrebbe sospettare che abbia come motivo quello di ottenere agevolazioni contributive anche nel caso in cui sussistano le condizioni vere e proprie del lavoro subordinato; per evitare questo, si rende necessario che il lavoratore sia effettivamente soggetto a eterodirezione da parte dell’organo amministrativo della SRL e quindi sia a tutti gli effetti in uno stato di subordinazione. </p>
<p>I soci della SRL che sono anche dipendenti devono iscriversi all’INAIL, ma devono iscriversi anche i soci che, pur non essendo dipendenti, svolgono attività manuali od opere non manuali di sovraintendenza al lavoro altrui; non è invece soggetto all’iscrizione il socio addetto alla semplice supervisione del lavoro altrui. Per opera manuale si intende un’attività manuale in senso stresso nella quale il socio è a stretto contatto con apparecchi e macchine necessari allo svolgimento del proprio lavoro</p>
<p>In una società senza dipendenti, almeno un socio sicuramente svolgerà attività quindi almeno un socio sarà soggetto all’INAIL. </p>
<p>Il socio lavoratore, essendo assunto in qualità di dipendente, potrà essere licenziato: trovano applicazione le stesse norme previste per i lavoratori quindi occorrerà rispettare i termini di preavviso, versare il TFR maturato e, essendo iscritto all’INPS, avrà diritto anche all’indennità di disoccupazione in caso di licenziamento, anche per giusta causa, o in caso di dimissioni solo per giusta causa. </p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/srl-e-socio-lavoratore-dipendente/">S.R.L e socio lavoratore dipendente</a> was first posted on Ottobre 23, 2018 at 4:11 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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