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	<title>favoreggiamento prostituzione &#8211; Commercialista.it</title>
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	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
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	<title>favoreggiamento prostituzione &#8211; Commercialista.it</title>
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		<title>Quando la prostituzione è un “contratto di schiavitù”: il consenso della Escort-vittima esclude il reato ?</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Mar 2017 14:35:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Guida giuridico-fiscale Escort/prostitute/accompagnatrici. L'attività di meretricio sotto il profilo tributario, civile e penale<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/quando-la-prostituzione-232-un-contratto-di-schiavit249-il-consenso-della-escort-vittima-esclude-il-reato/">Quando la prostituzione è un “contratto di schiavitù”: il consenso della Escort-vittima esclude il reato ?</a> was first posted on Marzo 1, 2017 at 3:35 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Nel caso in cui venga stipulato tra due soggetti un contratto di schiavitù di una Escort, l&#8217;eventuale consenso della donna, giustificherebbe penalmente i comportamenti pattuiti?  In altri termini, gli stipulanti andrebbero lo stesso in galera?  Il caso pratico sul quale si è pronunciata la Corte d&#8217;Assise.  </p>
<p>
</p>
<p>Atti dispositivi del proprio corpo contrari al buon costume ex articolo 5 del codice civile</p>
<p>L&#8217;articolo 5 del codice civile si riferisce all&#8217;attività dispositiva che un soggetto può svolgere con riferimento a parti del proprio corpo, vietando anche gli atti contrari al buon costume. Secondo la dottrina prevalente i limiti imposti da tale articolo sarebbero applicabili oltre agli atti stricto sensu materiali riguardanti la dimensione fisica, anche quelli dispositivi di diritti della personalità che toccano la sfera psico-emotiva. Inoltre l&#8217;operatività di tale norma sarebbe estensibile anche ai negozi giuridici, considerato che gli atti giuridici sono una sotto-categoria dei fatti umani. </p>
<p>Il contratto di schiavitù</p>
<p>Un caso pratico nel quale l&#8217;accordo contrattuale ha ad oggetto un contenuto analogo a quello vietato ex articolo 5 c. C.  è il contratto di schiavitù, speculare al reato disegnato dall&#8217;art 600 c. P.  la cui ratio incriminatrice si identifica nella tutela della persona umana intesa come persona individuale. </p>
<p>Il caso</p>
<p>Una vicenda analoga è stata sottoposta al vaglio della Corte d&#8217;Assise di Trento la quale si è espressa con una importante sentenza, in merito ai principi civilistici e penalistici di tale “contratto”, focalizzando l&#8217;analisi sul ruolo scriminante del consenso dell&#8217;avente diritto nell&#8217;ambito del reato di schiavitù. Nel caso di specie, tale contratto era stato stipulato tra due soggetti a cui era estranea la vittima, la quale secondo le trattative degli stipulanti avrebbe dovuto costituire proprio l&#8217;“oggetto” del contratto, costringendola non solo a spostarsi in diverse città italiane &#8211; anche al fine di impedirle di crearsi legami stabili o anche soltanto conoscenze nel luogo di residenza &#8211; ma anche ad esercitare, contro la sua volontà, l&#8217;attività di prostituzione, acquisendone i proventi. L&#8217;imputato, dopo aver “acquistato” la ragazza, l&#8217;aveva quindi mantenuta, in concorso con altri, in uno stato di soggezione continuativa, approfittando della sua condizione di inferiorità psichica e della situazione di necessità in cui la stessa versava. </p>
<p>N. B.  Le statuizioni elaborate dalla Corte in merito all&#8217;efficacia scriminante del presunto consenso della donna, cioè giustificativo ai fini dell&#8217;esclusione dell&#8217;illecito penale, resterebbero applicabili anche all&#8217;ipotesi in cui la contrattazione intervenisse tra vittima e “carnefice”. </p>
<p>La difesa dell’imputato</p>
<p>La difesa al fine di escludere a carico dell&#8217;imputato la configurabilità del delitto di riduzione o mantenimento in schiavitù cui all&#8217;articolo 600 c. P. , rilevava l&#8217;operatività della scriminante del consenso prestato dalla presunta vittima, asserendo che la stessa si sarebbe volontariamente prostituita e sottomessa alla signoria dell&#8217;imputato, scegliendo di soggiacere ai sui desideri ed interessi, come in una sorta di sindrome di Stoccolma. </p>
<p>Il consenso della Escort-vittima esclude la rilevanza penale dell&#8217;accordo? </p>
<p>La Corte di Assise, rigettando la tesi difensiva, enunciava il seguente principio: “il consenso della persona offesa è irrilevante rispetto ai delitti contro la personalità individuale, non essendo la dignità né la libertà diritti disponibili, pertanto la compartecipazione, da parte della vittima del delitto di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, agli utili prodotti dall&#8217;attività cui essa è costretta, non esclude la configurabilità del reato; determinante è invece lo stato di soggezione in cui versi la persona offesa, essendo sottoposta all&#8217;altrui potere di disposizione, che si estrinseca nell&#8217;esigere prestazioni sessuali o lavorative o di accattonaggio ad obblighi di fare. </p>
<p>Conclusione</p>
<p>Nell&#8217;ipotesi esaminata quindi, scatta il reato ex articolo 600 c. P. Punito con la reclusione dagli otto a venti anni. </p>
<p>Per approfondimenti: Corte di Assise di Trento 20. 11. 2007, sentenza n°5246</p>
<p>Per ricevere serenamente assistenza legale o consulenza tributaria,</p>
<p>contattateci al NUMERO VERDE 800. 19. 27. 52</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p></p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/quando-la-prostituzione-232-un-contratto-di-schiavit249-il-consenso-della-escort-vittima-esclude-il-reato/">Quando la prostituzione è un “contratto di schiavitù”: il consenso della Escort-vittima esclude il reato ?</a> was first posted on Marzo 1, 2017 at 3:35 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>Gestire siti per annunci Escort, dare un appartamento in affitto o in comodato alle professioniste del sesso e altre situazioni compromettenti: quando scatta il reato?</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/gestire-siti-per-annunci-escort-dare-un-appartamento-in-affitto-o-in-comodato-alle-professioniste-del-sesso-e-altre-situazioni-compromettenti-quando-si-commette-reato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Mar 2017 12:58:51 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Guida giuridico-fiscale Escort/prostitute/accompagnatrici. L'attività di meretricio sotto il profilo tributario, civile e penale.<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/gestire-siti-per-annunci-escort-dare-un-appartamento-in-affitto-o-in-comodato-alle-professioniste-del-sesso-e-altre-situazioni-compromettenti-quando-si-commette-reato/">Gestire siti per annunci Escort, dare un appartamento in affitto o in comodato alle professioniste del sesso e altre situazioni compromettenti: quando scatta il reato?</a> was first posted on Marzo 1, 2017 at 1:58 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Prostituirsi, dal latino “prostituere” che significa “porre davanti/mettere in vendita/collocare”, nel nostro Paese non rileva di per sé come attività illegale o illecita dal punto di vista penale. Per la giurisprudenza infatti, il &#8220;commercio del proprio corpo mediante il compimento di atti sessuali in cambio del corrispettivo di una somma di denaro o di altra utilità economica, non è un comportamento ex se perseguibile e incriminabile a titolo di reato. Quando, invece, in presenza di attività di prostituzione si commette reato a titolo di favoreggiamento/sfruttamento di prostituzione o esercizio di casa di prostituzione? </p>
<p>
</p>
<p>Prostituirsi, dal latino “prostituere” che significa porre davanti”/mettere in vendita/collocare, nel nostro Paese non rileva di per sé come attività illegale o illecita dal punto di vista penale. Per la giurisprudenza infatti, il &#8220;commercio del proprio corpo mediante il compimento di atti sessuali in cambio del corrispettivo di una somma di denaro o di altra utilità economica, non è un comportamento ex se perseguibile e incriminabile a titolo di reato”. </p>
<p>Facendo un salto nel passato, la Legge Merlin del 1958 si è limitata a vietare le case di tolleranza e introdotto una serie di illeciti, intesi quali reati penali, come lo sfruttamento, l’induzione e il favoreggiamento della prostituzione quindi il meretricio è fattispecie criminosa se inserita in uno di questi “contesti”. </p>
<p>In particolare, l’articolo 3 n°8, della L. 20 febbraio 1958, n. 75 la legge, infatti, punisce chiunque, in qualsiasi modo, favorisca o sfrutti la prostituzione altrui. </p>
<p>Il reato di favoreggiamento della prostituzione, precisa la giurisprudenza (cfr. , tra le altre sentenza della Cassazione n°6373/2013), si concretizza, sotto il profilo oggettivo, in qualunque attività idonea a procurare favorevoli condizioni per l&#8217;esercizio della prostituzione, mentre sotto il profilo soggettivo è sufficiente la consapevolezza di agevolare il commercio altrui del proprio corpo senza che abbia rilevanza il movente dell&#8217;azione. </p>
<p>Ipotesi “comuni” di sfruttamento e il favoreggiamento della prostituzione</p>
<p>Alcune condotte collegate alla prostituzione e molto diffuse nel contesto attuale, sono ritenute illecite dalla giurisprudenza in quanto assimilabili allo sfruttamento o al favoreggiamento della prostituzione. Ne analizzeremo quattro perché attualmente sono le più comuni. </p>
<p>a) Gestire un sito per annunci di Escort: è considerato legale solo se il webmaster si limita a predisporre lo spazio web, lasciando le prostitute e i clienti liberi di incontrarsi e di gestire i propri appuntamenti.  Un sito di annunci, in Italia, non è quindi considerato intermediazione utile a procacciare clienti, penalmente rilevante ai fini del favoreggiamento della prostituzione. Questa attività, invece, diventa illecita nel momento in cui il proprietario del sito internet aiuta le escort a trovare i clienti, magari facendo loro delle foto provocanti o svolgendo altri tipi di servizi per agevolarne gli affari. Insomma, per non commettere reato il webmaster o il proprietario del dominio deve rimanere “neutro” nella gestione del sito;</p>
<p>b) dare in affitto un appartamento ad una Escort: la locazione è legittima: se così non fosse si arriverebbe al paradosso per cui la persona che si prostituisce non avrebbe il diritto di ricevere una casa dove vivere, il che sarebbe anche contrario ai principi costituzionali. Si resta al di fuori dell&#8217;illecito penale a condizione che il proprietario non si approfitti della situazione, ad esempio riscuotendo una canone di locazione più elevato rispetto ai prezzi di mercato, e che non fornisca alcun tipo di aiuto per l’esercizio dell’attività di meretricio, come ad esempio mettendo degli annunci per conto della prostituta, fornendole protezione, procacciando clienti. Quindi affittare una casa a una Escort, diventa reato nel momento in cui il canone di locazione è palesemente più alto di quello conforme al tasso di mercato praticato nella stessa zona: ciò infatti sarebbe sintomatico del tentativo del padrone di casa di nascondere la propria partecipazione agli utili della Escort, con ciò facendo scattare il reato di sfruttamento della prostituzione;</p>
<p>N. B.  Non sussiste reato nemmeno se il locatore sia a conoscenza del fatto che all’interno della casa si svolge la prostituzione, a condizione che non vi sia più di una prostituta altrimenti scatta l’illecito di cui al punto successivo;</p>
<p>c) locazione di immobile a scopo di esercizio di casa di prostituzione.  Trattasi di fattispecie delittuosa prevista dal n°2 dell’articolo 3, L. 20 febbraio 1958, n°75, ai sensi del quale si prevede la punibilità di “chiunque, avendo la proprietà o l’amministrazione di una casa o di un altro locale, li conceda in locazione a scopo di esercizio di una casa di prostituzione”. Sotto il profilo dell&#8217;elemento psicologico integrativo del reato, è richiesto il dolo generico, in quanto per la punibilità del colpevole è sufficiente la volontà diretta al possesso, alla gestione ed al controllo di una casa di prostituzione. Non è richiesta alcuna finalità particolare, né di lucro, né di servizio all’altrui libidine;</p>
<p>d) casa in comodato alla prostituta.  Offrire la propria casa in comodato alla prostituta è reato, salvo che si provi che non si era a conoscenza dello svolgimento di tale attività all&#8217;interno dell&#8217;abitato: ad affermarlo è la Suprema Corte di Cassazione nella Sentenza n°13229/2015, per cui non sussiste più alcun dubbio che in questi casi si verrà puniti anche se il comodato non rientrerebbe prima facie, aderendo ad una interpretazione letterale della norma, alle ipotesi incriminate ax articolo 3 n°2 , L. 20 febbraio 1958, n°75. Ratio: il comodato essendo a titolo gratuito, sottintende la preminente finalità di agevolare l’esercizio della prostituzione altrui e risulta, dunque, pienamente idoneo ad integrare la condotta punita dalla disposizione incriminatrice, che si concretizza in qualunque comportamento che abbia un effetto di facilitazione;</p>
<p>e) gestire un hotel, un bar, un bed &amp; breakfast, una pensione, un centro massaggi o un centro estetico, una discoteca o un night club, ben sapendo che al proprio interno vengono svolte attività di prostituzione, costituisce reato, perché sostanzialmente finisce per essere un favoreggiamento e sfruttamento al pari di chi gestisce una casa di appuntamenti. </p>
<p> </p>
<p>Per ricevere serenamente assistenza legale o consulenza tributaria,</p>
<p>contattateci subito al NUMERO VERDE 800. 19. 27. 52</p>
<p></p>
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		<item>
		<title>Sesso retribuito per contratto: è reato? E se la prestazione sessuale è solo una clausola di un contratto di lavoro?</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/sesso-retribuito-per-contratto-232-reato-la-escort-pu242-citare-in-giudizio-il-cliente-per-il-mancato-pagamento-e-se-la-prestazione-sessuale-232-solo-una-clausolapostilla-di-un-contratto-lavorativo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Mar 2017 09:52:42 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Guida giuridico-fiscale Escort/prostitute/accompagnatrici. L'attività di meretricio sotto il profilo tributario, civile e penale.<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/sesso-retribuito-per-contratto-232-reato-la-escort-pu242-citare-in-giudizio-il-cliente-per-il-mancato-pagamento-e-se-la-prestazione-sessuale-232-solo-una-clausolapostilla-di-un-contratto-lavorativo/">Sesso retribuito per contratto: è reato? E se la prestazione sessuale è solo una clausola di un contratto di lavoro?</a> was first posted on Marzo 1, 2017 at 10:52 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; reato il contratto avente ad oggetto prestazioni sessuali dietro corrispettivo economico? Sotto il profilo civilistico è valido? E se la prestazione sessuale si inserisse come clausola/postilla all&#8217;interno di un contratto più ampio che regola i rapporti lavorativi, come quello tra titolare dell&#8217;azienda e segretaria cosa accadrebbe?  </p>
<p>Illiceità della causa contraria al buon costume
</p>
<p>Sotto il profilo civilistico l&#8217;articolo 1372 codice civile stabilisce che &#8220;Il contratto ha forza di legge tra le parti&#8221;: tuttavia tra i requisiti essenziali del contratto figura all&#8217;articolo 1325 n°2) la causa che nell&#8217;accezione recepita dalla prevalente giurisprudenza di “causa in concreto” si identifica, al di là di un inquadramento astratto del prototipo tipico del negozio, con la funzione pratica che racchiude gli interessi economici reali della specifica operazione contrattuale. Tale causa, ai fini della validità del contratto deve essere necessariamente lecita, pena ex articolo 1418 codice civile la nullità del contratto. In particolare, il codice civile, all&#8217;articolo 1343, stabilisce che la causa è illecita quando è contraria a norme imperative, ordine pubblico o al buon costume: tale ultimo concetto, secondo la giurisprudenza di legittimità, va inteso come &#8220;il complesso dei principi etici costituenti la morale sociale, in quanto ad essi uniforma il proprio comportamento la generalità delle persone corrette, di buona fede e sani principi, in un determinato momento storico e in un dato ambiente&#8221;. </p>
<p>De deriva che assume indubbiamente carattere immorale un contratto che preveda prestazioni a carattere sessuale. </p>
<p>Pertanto, per legge, anche qualora il contratto sia privo di vizi del consenso (errore, violenza o dolo), lo stesso, in presenza di una causa illecita (contraria al buon costume) sarebbe comunque privo di validità giuridica per nullità della causa, quindi a fortiori privo di efficacia ex tunc (cioè retroattivamente a decorrere dalla stipula). </p>
<p>Regola</p>
<p>Sotto il profilo civilistico, il contratto eventualmente stipulato tra etera e cliente dietro compenso economico (anche verbalmente e non per iscritto) con cui la Escort si impegna a eseguire una prestazione (magari a domicilio) dietro pagamento di un corrispettivo è nullo cioè non ha alcun valore per il diritto, perché è caratterizzato da oggetto lecito, giacché il denaro e l’attività sessuale sono prestazioni lecite, ma connotato da causa illecita, atteso che, sotto il profilo sinnallagmatico, lo scambio tra denaro e prestazione sessuale è ritenuto contrario al buon costume. Va dunque considerato come mai stipulato “Tamquam non esset”, senza implicare isolatamente, sanzioni né penali o amministrative. </p>
<p>E&#8217; reato? </p>
<p>L&#8217;attività di meretricio non costituisce isolatamente un reato in Italia, a condizione che non si inserisca in una cornice penalmente rilevante e sanzionabile come l&#8217;induzione, il favoreggiamento, lo sfruttamento della prostituzione o ancora l&#8217; esercizio di casa di prostituzione: dunque, se non sono integrati i relativi presupposti di incriminazione, non si sarebbe in presenza di un “reato-contratto” Quindi il contratto in oggetto non integrerebbe di per sé reato, oltre ad essere privo di valore sotto il profilo civilistico. </p>
<p>La Escort può citare in giudizio il cliente in caso di mancato pagamento? </p>
<p>Per la legge, dunque, un contratto con una prostituta o con chiunque offra prestazioni sessuali in cambio di denaro è come se non fosse mai stato stipulato e, in caso di inadempimento di una delle due parti, l’altra non potrà ricorrere al giudice per ottenere tutela Trattasi del principio della irripetibilità della prestazione ex articolo 2035 codice civile fatta in conseguenza o in previsione di un negozio turpe od immorale, allorquando della turpitudine siano partecipi tanto colui che ha dato quanto colui che ha ricevuto.  Non sarà quindi possibile ricorrere in giudizio per ottenere l’esecuzione forzata del contratto o il risarcimento del danno o ancora il decreto ingiuntivo da parte della Escort verso il cliente moroso nel pagamento in applicazione del brocardo romano “In pari causa turpitudinis melior est condicio possidentis”.  Al massimo, la prostituta che non è stata pagata potrebbe sostenere, suo favore, la tesi della violenza sessuale. </p>
<p>Prestazione sessuale per contratto: clausola non essenziale “vitiatur sed non vitiat”</p>
<p>E se invece il &#8220;sesso in cambio di soldi&#8221; si inserisse, all&#8217;interno di altro contratto più ampio, connotato da una causa lecita, sotto forma di “particolare” clausola”? </p>
<p>In altri termini, che accadrebbe se l’accordo per ottenere i “favori carnali” fosse solo una “postilla” inserita all’interno di un normale e valido contratto, come ad esempio quello della prestazione lavorativa di una segretaria? </p>
<p>Il quesito trae spunto dalla nota vicenda di un politico che avrebbe stipulato un contratto scritto con la propria segretaria per ottenere da quest’ultima delle prestazioni sessuali periodiche in cambio di denaro. </p>
<p>In tal caso, di norma, la legge all&#8217;articolo 1419 codice civile prevede la nullità della sola clausola non essenziale, mentre resterebbe valido il resto del contratto quindi “vitiatur sed non vitiat” operando la nullità parziale in applicazione del principio di conservazione del contratto.  Tuttavia, se risultasse che, in base alle intenzioni delle parti, la clausola rivestiva un ruolo determinante nell&#8217;architettura contrattuale, al punto che questo non sarebbe stato stipulato in assenza di quella clausola, la nullità travolgerebbe l&#8217;intero contratto. </p>
<p>Soluzione</p>
<p>Stabilire attraverso un contratto l’obbligo di eseguire una prestazione sessuale, al di fuori delle cornici penalmente rilevanti di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione, non è tecnicamente un reato. Ma risulta nullo per la legge e non è possibile agire in giudizio per ottenere le prestazioni economiche non eventualmente corrisposte dal &#8220;cliente&#8221;. </p>
<p>Il contratto conserverebbe la sua validità se contemplasse come oggetto principale una diversa prestazione &#8211; ad esempio lavorativa che contribuirebbe a connotare come lecita la causa &#8211; e la prestazione sessuale fosse solo una clausola non essenziale nella struttura e nel funzionamento concreto dell&#8217;accordo negoziale che comunque, sarebbe colpita da nullità lasciando in piedi la parte lecita del negozio. </p>
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<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/sesso-retribuito-per-contratto-232-reato-la-escort-pu242-citare-in-giudizio-il-cliente-per-il-mancato-pagamento-e-se-la-prestazione-sessuale-232-solo-una-clausolapostilla-di-un-contratto-lavorativo/">Sesso retribuito per contratto: è reato? E se la prestazione sessuale è solo una clausola di un contratto di lavoro?</a> was first posted on Marzo 1, 2017 at 10:52 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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