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	<title>favor rei - Commercialista.it</title>
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	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
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	<title>favor rei - Commercialista.it</title>
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		<title>Redditometro e Favor Rei 2024: cosa cambia</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Redditometro-e-Favor-Rei-2024-cosa-cambia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria Ceccarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Oct 2024 15:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FAVOR REI E RETROATTIVITA DEL NUOVO REDDITOMETRO]]></category>
		<category><![CDATA[accertamento induttivo]]></category>
		<category><![CDATA[Congruenza reddito]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Con le nuove normative 2024, è importante comprendere come il Redditometro si relazioni con il concetto di "Favor Rei" e quali siano le implicazioni.</p>
<p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Redditometro-e-Favor-Rei-2024-cosa-cambia/">Redditometro e Favor Rei 2024: cosa cambia</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Redditometro-e-Favor-Rei-2024-cosa-cambia/">Redditometro e Favor Rei 2024: cosa cambia</a> was first posted on Ottobre 9, 2024 at 5:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Nel panorama fiscale italiano, il Redditometro rappresenta uno strumento fondamentale per il fisco, utilizzato per verificare la congruenza tra i redditi dichiarati dai contribuenti e il tenore di vita. Con l&#8217;introduzione di nuove normative nel 2024, è importante comprendere come il Redditometro si relazioni con il concetto di &#8220;Favor Rei&#8221; e quali siano le implicazioni per i cittadini.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Che Cos&#8217;è il Redditometro?</h2>
<p style="text-align: justify;">Il Redditometro è un sistema di accertamento induttivo che si basa su una serie di parametri e indicatori per valutare il reddito di un contribuente. Attraverso l&#8217;analisi di spese, beni posseduti e stili di vita, l&#8217;Agenzia delle Entrate può individuare eventuali discrepanze tra il reddito dichiarato e le spese sostenute.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Favor Rei: Un Nuovo Approccio</h2>
<p style="text-align: justify;">Il &#8220;Favor Rei&#8221; è un principio introdotto per favorire il contribuente in caso di accertamenti. In sostanza, qualora vi siano dubbi sulla congruenza del reddito, l&#8217;Amministrazione Fiscale dovrà dimostrare che le spese sostenute superano le capacità reddituali del contribuente. Questo approccio mira a tutelare i diritti dei cittadini e a garantire un trattamento equo.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Novità del 2024: Cosa Aspettarsi</h2>
<p style="text-align: justify;">Nel 2024, il Redditometro subirà alcune modifiche significative:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Maggior Trasparenza</strong>: Saranno forniti maggiori dettagli sulle modalità di calcolo e sui parametri utilizzati per l&#8217;analisi delle spese. Ciò consentirà ai contribuenti di comprendere meglio come vengono valutati.</li>
<li><strong>Aumento delle Tutele</strong>: L&#8217;introduzione del &#8220;Favor Rei&#8221; porterà a una maggiore protezione per i cittadini. In caso di accertamenti, sarà più difficile per l&#8217;Agenzia delle Entrate contestare i redditi senza prove solide.</li>
<li><strong>Focus sulla Sostenibilità</strong>: Con l&#8217;emergere di nuove tendenze, il Redditometro terrà conto anche di spese legate alla sostenibilità e al benessere, come l&#8217;uso di energie rinnovabili e investimenti in salute.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Implicazioni per i Cittadini</h2>
<p style="text-align: justify;">Le novità del Redditometro e l&#8217;introduzione del &#8220;Favor Rei&#8221; comportano importanti implicazioni per i cittadini italiani:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Consapevolezza Fiscale</strong>: I contribuenti saranno incoraggiati a mantenere una documentazione accurata delle spese e dei redditi, in modo da poter giustificare eventuali scostamenti.</li>
<li><strong>Minor Ansia da Controlli</strong>: Con l&#8217;aumento delle tutele, i cittadini potrebbero sentirsi più protetti e meno soggetti a controlli arbitrari.</li>
<li><strong>Incentivi a Comportamenti Responsabili</strong>: Le nuove normative potrebbero incoraggiare comportamenti fiscali più responsabili, poiché i cittadini saranno maggiormente incentivati a dichiarare i propri redditi in modo veritiero.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Conclusione</h2>
<p style="text-align: justify;">Il 2024 segna un anno di importanti cambiamenti per il Redditometro, con l&#8217;introduzione del &#8220;Favor Rei&#8221; che mira a garantire un trattamento più equo per i contribuenti. Queste novità rappresentano un passo verso una maggiore trasparenza e protezione per i cittadini italiani, rendendo la gestione fiscale più equa e responsabile. È fondamentale che i contribuenti siano informati e preparati per affrontare queste nuove dinamiche nel panorama fiscale.</p><p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Redditometro-e-Favor-Rei-2024-cosa-cambia/">Redditometro e Favor Rei 2024: cosa cambia</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Redditometro-e-Favor-Rei-2024-cosa-cambia/">Redditometro e Favor Rei 2024: cosa cambia</a> was first posted on Ottobre 9, 2024 at 5:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>Favor Rei</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Fisco-e-Contenzioso/redditometro-nuovo/favor-rei/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2022 17:00:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[annullamento]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Redditometro retroattivo e favor rei commercialista esperto e specializzato, come evitare il contenzioso ed ottenere sgravi ed annullamento delle cartelle e degli avvisi ricevuti.</p>
<p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Fisco-e-Contenzioso/redditometro-nuovo/favor-rei/">Favor Rei</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Fisco-e-Contenzioso/redditometro-nuovo/favor-rei/">Favor Rei</a> was first posted on Dicembre 30, 2022 at 6:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Redditometro retroattivo e favor rei commercialista esperto e specializzato, come evitare il contenzioso ed ottenere sgravi ed annullamento delle cartelle e degli avvisi ricevuti.</p><p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Fisco-e-Contenzioso/redditometro-nuovo/favor-rei/">Favor Rei</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Fisco-e-Contenzioso/redditometro-nuovo/favor-rei/">Favor Rei</a> was first posted on Dicembre 30, 2022 at 6:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>Redditometro (nuovo) e favor rei: si applica  anche per le annualità fino al 2008</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/redditometro-nuovo-e-favor-rei-si-applica-anche-per-le-annualit-224-fino-al-2008/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 May 2016 21:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[FAVOR REI E RETROATTIVITA DEL NUOVO REDDITOMETRO]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Guida fiscale al favor rei</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Il nuovo redditometro, quale norma di natura procedimentale, se più favorevole al contribuente (favor rei), si applica anche per le annualità fino al 2008. La sentenza della CTR Veneto costituisce un ulteriore tassello a favore della “retroattività” del nuovo strumento e della tutela del contribuente.</p>
<p>Redditometro (nuovo) e favor rei: si applica  anche per le annualità fino al 2008</p>
<p>Il nuovo redditometro, quale norma di natura procedimentale, se più favorevole al contribuente (favor rei), si applica anche per le annualità fino al 2008. La sentenza della CTR Veneto costituisce un ulteriore tassello a favore della “retroattività” del nuovo strumento e della tutela del contribuente.</p>
<p>Con la sentenza 3 dicembre 2013, n. 125/30/13, la Commissione tributaria regionale del Veneto, confermando quanto già sostenuto da altre Commissioni (si vedano, ad esempio, CTP Rimini 21 marzo 2013, n. 41, e CTP Reggio Emilia 18 aprile 2013, n. 74), ha precisato che il nuovo redditometro, quale norma di natura procedimentale, se più favorevole al contribuente, si applica anche per le annualità fino al 2008, in via retroattiva.</p>
<p>Questo aspetto è molto importante per quei contribuenti in fase di contraddittorio, mediazione tributaria o di istanza di adesione con l’Agenzia delle Entrate. Quei contribuenti che hanno subito avvisi di accertamento per delta reddituali e patrimoniali (capacità di spesa, rate di mutuo, incrementi patrimoniali nel quinquennio, autoveicoli, motoveicoli, etc. ) possono richiedere lo sgravio totale/parziale o l’annullamento dell’atto, presentando memoria con cui richiedere applicazione del nuovo redditometro, privo di determinati elementi peculiari del vecchio.</p>
<p>In merito alla decorrenza, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito, dapprima con la circolare n. 1/E/2013, che la disciplina del nuovo accertamento sintetico e redditometrico non può che applicarsi esclusivamente alle annualità dal 2009 e seguenti, e non può considerarsi come strumento “evoluto” rispetto a quello esistente in passato.</p>
<p>In primo luogo, sostiene l’Agenzia, depone a tale favore il contenuto letterale dell’art. 22, D. L. N. 78/2010, laddove si precisa, come visto in precedenza, che le modifiche all’art. 38, D. P. R. N. 600/1973 sono applicabili esclusivamente a partire dall’annualità 2009 e successive. Aspetto confermato anche dal successivo D. M. 24 dicembre 2012, il decreto attuativo del nuovo articolo 38.</p>
<p>Per l’Amministrazione finanziaria il redditometro non sarebbe in alcun modo paragonabile agli studi di settore, la cui applicazione retroattiva è ormai considerata da anni una pratica avallata anche dall’Agenzia stessa, che in più occasioni ha ritenuto applicabile, se più favorevole al contribuente, la versione evoluta dello studio anche per gli anni pregressi (cfr circolare n. 30/E del 2012).</p>
<p>A tale proposito, si legge nella direttiva in commento, gli studi di settore “evoluti” o “integrati” rappresentano una metodologia analoga e, come tale, comparabile alla precedente, consentendone in tal modo l’applicazione anche in periodi d’imposta precedenti.</p>
<p>A diverse conclusioni, tuttavia, si deve pervenire per lo strumento dell’accertamento sintetico e per il redditometro, in quanto trattasi, a parere dell’Agenzia, di una differente metodologia accertativa. In particolare, mentre gli elementi contenuti nel D. M. 10 settembre 1992 consentono di determinare il reddito sintetico sulla base della disponibilità di alcuni beni, nel nuovo redditometro la ricostruzione sintetica del reddito si poggia sulla sommatoria derivante da ciascuna tipologia di spesa.</p>
<p>Se con il vecchio strumento il reddito è ricostruito a prescindere dalla spesa effettivamente sostenuta, con il nuovo sono proprio i costi sostenuti, o attribuibili su base statistica, a determinare il reddito del contribuente.</p>
<p>Per avallare la propria posizione, l’Agenzia esemplifica l’ipotesi di un contribuente con un’autovettura di potenza pari a 24 cavalli fiscali, ovvero 150 kw, la quale in base al vecchio strumento determina un reddito presunto di euro 41. 284,00, mentre con il nuovo consente di determinare solo il costo su base statistica per pezzi di ricambio, olio e lubrificanti, carburanti e servizi vari, per euro 6. 500 circa. Tale ultimo valore, tuttavia, non rappresenta il reddito totale e complessivo del contribuente, bensì solamente la spesa correlata a quel bene.</p>
<p>In virtù di tale differente approccio metodologico, l’Agenzia ritiene che i due strumenti siano differenti tra loro e la versione applicabile dal 2009 non sia una mera evoluzione di quello precedente, bensì una vera e propria novità. Anche nella circolare n. 24/E del 2013, l’Amministrazione finanziaria ribadisce la propria posizione, già espressa con la circolare n. 1/E/2013, in merito all’efficacia del nuovo redditometro e cioè che esso trova applicazione solo per le annualità dal 2009 in poi, mentre fino al 2008 resta valido il precedente sistema basato sul D. M. 10 settembre 1992.</p>
<p>Secondo l’Agenzia, infatti, lo strumento come delineato dal D. M. 24 dicembre 2012 costituisce “un effettivo intervento di sistema e non rappresenta la semplice evoluzione di una metodologia statistica di ricostruzione del reddito”. In particolare, nella circolare n. 24/E/2013, si sostiene che il nuovo redditometro non prevede la quantificazione del reddito presunto con l’utilizzo esclusivo di dati statistici basati sulla mera disponibilità di beni e servizi ai quali sono correlati indici e coefficienti, bensì si poggia su un maggior numero di elementi, tenendo altresì in considerazione la composizione del nucleo familiare.</p>
<p>Nella sentenza della CTR Veneto, che costituisce quindi un ulteriore tassello a favore della “retroattività” del nuovo redditometro, i giudici hanno evidenziato che l’Ufficio si è limitato a calcolare il reddito presunto sulla sola base dei coefficienti ministeriali di cui al D. M. Del 1992, senza alcun esame critico in relazione all’evoluzione della normativa e della giurisprudenza.</p>
<p>In particolare, l’Agenzia delle Entrate ha ignorato che l’art. 22, D. L. N. 78/2010, attuato dal D. M. 24 dicembre 2012, ha individuato nuovi parametri che devono essere applicati anche a fattispecie realizzatesi in annualità precedenti, stante la natura procedimentale delle novità normative introdotte dalle predette disposizioni. In particolare, secondo i giudici, il maggiore reddito del contribuente va ricostruito in base alle nuove direttive, che ad esempio non prevedono l’applicazione di alcun coefficiente moltiplicativo per la valorizzazione dei costi dei beni e dei servizi (nel caso di specie, il contribuente sosteneva il rimborso delle rate del mutuo, che nel nuovo redditometro sono valorizzate in base all’effettiva spesa sostenuta).</p>
<p>Dall’applicazione dei nuovi principi, secondo i giudici tributari del Veneto, invece, ne deriva per il caso esaminato anche per le annualità antecedenti al 2009, un maggior reddito imponibile inferiore rispetto a quello calcolato con il vecchio redditometro, che deve quindi applicarsi al contribuente accertato.</p>
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