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	<title>fatturazione elettronica &#8211; Commercialista.it</title>
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	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
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	<title>fatturazione elettronica &#8211; Commercialista.it</title>
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		<title>Split Payment 2025: stop per le società quotate FTSE MIB  – cosa cambia per IVA e fornitori</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Split-Payment-2025-stop-per-le-societa-quotate-FTSE-MIB-%e2%80%93-cosa-cambia-per-IVA-e-fornitori/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mariana Maxwel]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2025 04:20:09 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Dal 1° luglio 2025 le società quotate nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana, identificate ai fini IVA secondo quanto previsto dall’articolo 17-ter, comma 1-bis, lettera d) del DPR 633/72, non saranno più soggette al regime dello split payment. Si tratta di un cambiamento rilevante per moltissimi operatori economici, in particolare per i fornitori di queste [&#8230;]<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Split-Payment-2025-stop-per-le-societa-quotate-FTSE-MIB-%e2%80%93-cosa-cambia-per-IVA-e-fornitori/">Split Payment 2025: stop per le società quotate FTSE MIB  – cosa cambia per IVA e fornitori</a> was first posted on Agosto 22, 2025 at 6:20 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p data-start="270" data-end="802">Dal 1° luglio 2025 le società quotate nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana, identificate ai fini IVA secondo quanto previsto dall’articolo 17-ter, comma 1-bis, lettera d) del DPR 633/72, <strong data-start="462" data-end="520">non saranno più soggette al regime dello split payment</strong>. Si tratta di un cambiamento rilevante per moltissimi operatori economici, in particolare per i fornitori di queste società, i quali <strong data-start="654" data-end="713">torneranno a incassare anche l’IVA sulle fatture emesse</strong>, modificando in modo sensibile la gestione della liquidità e delle operazioni contabili.</p>
<p data-start="804" data-end="1190">Questa esclusione è stata resa possibile grazie alla decisione del Consiglio dell’Unione Europea n. 1552 del 25 luglio 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’UE L 188 del 27 luglio. La decisione ha autorizzato l’Italia a mantenere il meccanismo dello split payment fino al 30 giugno 2026, <strong data-start="1101" data-end="1137">con alcune modifiche sostanziali</strong>, tra cui appunto l’esclusione delle società quotate.</p>
<p data-start="1192" data-end="1669">Importante notare che, nel frattempo, <strong data-start="1230" data-end="1346">sono già stati pubblicati gli elenchi delle società coinvolte nel meccanismo dello split payment per l’anno 2025</strong>, ma le indicazioni relative alle società quotate presenti in tali elenchi <strong data-start="1421" data-end="1467">saranno valide solo fino al 30 giugno 2025</strong>. A partire da quella data, infatti, le fatture emesse nei confronti di queste società <strong data-start="1554" data-end="1592">seguiranno le regole ordinarie IVA</strong>, con conseguenze significative sia dal punto di vista operativo che fiscale.</p>
<p data-start="1671" data-end="2078">Un cambiamento, questo, che introduce anche <strong data-start="1715" data-end="1794">nuove esigenze di adeguamento per imprese, consulenti e software gestionali</strong>, e che pone interrogativi su come tutelare la corretta gestione dell’IVA nei mesi di transizione. A ciò si aggiunge una norma di salvaguardia contenuta nel Decreto Fiscale recentemente convertito in legge, che interviene per garantire l’applicabilità corretta della nuova disciplina.</p>
<h2 data-start="238" data-end="340"><strong data-start="241" data-end="340">Split payment per le società FTSE MIB</strong></h2>
<p data-start="342" data-end="829">Con l’entrata in vigore del Decreto Fiscale (convertito in legge) e a partire dal <strong data-start="424" data-end="442">1° luglio 2025</strong>, le società quotate inserite nell’indice <strong data-start="484" data-end="517">FTSE MIB della Borsa Italiana</strong> saranno definitivamente <strong data-start="542" data-end="601">escluse dall’ambito di applicazione dello split payment</strong>. Questo significa che, da tale data, <strong data-start="639" data-end="745">i fornitori che emettono fattura verso queste società incasseranno direttamente anche l’IVA addebitata</strong>, secondo il regime ordinario, <strong data-start="776" data-end="828">salvo i casi in cui si applica il reverse charge</strong>.</p>
<p data-start="831" data-end="1279">La modifica è resa possibile dalla <strong data-start="866" data-end="924">soppressione dell’art. 17-ter, comma 1-bis, lettera d)</strong> del DPR 633/72, proprio per le operazioni la cui fattura è emessa (e quindi trasmessa al Sistema di Interscambio &#8211; SDI) <strong data-start="1045" data-end="1077">a partire dal 1° luglio 2025</strong>. È bene evidenziare che <strong data-start="1102" data-end="1210">la data di effettuazione dell’operazione non rileva ai fini dell’applicazione o meno dello split payment</strong>: fa fede solo la data di <strong data-start="1236" data-end="1278">emissione e trasmissione della fattura</strong>.</p>
<p data-start="1281" data-end="1705">Il meccanismo della scissione dei pagamenti, infatti, prevede che l’IVA venga esposta in fattura ma versata direttamente all’Erario dal soggetto acquirente. Con la soppressione della norma per le società quotate, questa dinamica <strong data-start="1510" data-end="1538">non sarà più applicabile</strong>, obbligando i fornitori a <strong data-start="1565" data-end="1605">rivedere le modalità di fatturazione</strong>, aggiornando software e procedure interne per applicare la rivalsa IVA secondo il regime ordinario.</p>
<p data-start="1707" data-end="2100">In pratica, a partire dal 1° luglio 2025, <strong data-start="1749" data-end="1868">le fatture emesse nei confronti delle società FTSE MIB non dovranno più riportare il riferimento allo split payment</strong>, e i fornitori potranno gestire l’IVA con le regole ordinarie, anche ai fini della liquidazione dell’imposta e del credito IVA. Un cambiamento che incide profondamente anche sulla gestione della <strong data-start="2064" data-end="2099">liquidità e sul flusso di cassa</strong>.</p>
<h2 data-start="300" data-end="400"><strong data-start="303" data-end="400">Fatture e tempistiche</strong></h2>
<p data-start="402" data-end="934">Uno degli aspetti più delicati legati all’esclusione delle società FTSE MIB dallo split payment riguarda <strong data-start="507" data-end="632">la corretta individuazione del momento a partire dal quale non si applica più il meccanismo della scissione dei pagamenti</strong>. Su questo punto, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti tramite una <strong data-start="721" data-end="757">FAQ pubblicata il 27 giugno 2025</strong>, confermando che <strong data-start="775" data-end="863">l’elemento determinante è la data di emissione e trasmissione della fattura allo SDI</strong>, indipendentemente dal momento in cui è stata effettuata l’operazione.</p>
<p data-start="936" data-end="1313">Questo significa, ad esempio, che un’operazione realizzata il <strong data-start="998" data-end="1016">30 giugno 2025</strong>, ma con fattura trasmessa allo SDI <strong data-start="1052" data-end="1081">dal 1° luglio 2025 in poi</strong>, <strong data-start="1083" data-end="1123">non sarà soggetta allo split payment</strong>. Viceversa, <strong data-start="1136" data-end="1162">fino al 30 giugno 2025</strong>, il regime resta pienamente applicabile, con l’obbligo per il cessionario o committente (la società quotata) di versare l’IVA direttamente all’Erario.</p>
<p data-start="1315" data-end="1818">Per tutelare i contribuenti nella fase di transizione, è stata inserita una <strong data-start="1391" data-end="1416">norma di salvaguardia</strong> nel Decreto Fiscale convertito in legge: essa prevede che <strong data-start="1475" data-end="1628">“sono fatti salvi i comportamenti adottati dai contribuenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge (18 giugno 2025)”</strong>. In altre parole, <strong data-start="1647" data-end="1698">non saranno sanzionati eventuali errori formali</strong>, a condizione che vi sia stato un comportamento conforme alle norme in vigore prima dell’entrata in vigore del decreto.</p>
<p data-start="1820" data-end="2301">Un esempio pratico chiarisce il concetto: se un fornitore ha consegnato beni il <strong data-start="1900" data-end="1918">30 giugno 2025</strong>, ha emesso la fattura entro i termini di legge (12 luglio) ma l’ha trasmessa allo SDI <strong data-start="2005" data-end="2020">il 3 luglio</strong>, e ha erroneamente applicato lo split payment, <strong data-start="2068" data-end="2094">non dovrà preoccuparsi</strong>. L’Agenzia chiarisce che, in assenza di contestazione o nota di credito da parte della società acquirente, e con il versamento dell’IVA all’Erario già avvenuto, <strong data-start="2256" data-end="2300">la posizione sarà automaticamente sanata</strong>.</p>
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<h2 data-start="223" data-end="307"><strong data-start="226" data-end="307">Impatti operativi e fiscali </strong></h2>
<p data-start="309" data-end="812">L’uscita delle società quotate FTSE MIB dallo split payment, a partire dal 1° luglio 2025, comporta una serie di <strong data-start="422" data-end="443">ricadute pratiche</strong> che non possono essere sottovalutate, sia per i fornitori che per i professionisti incaricati della consulenza fiscale e contabile. Il primo impatto riguarda senza dubbio la <strong data-start="618" data-end="686">necessità di aggiornare le procedure di fatturazione elettronica</strong>, in particolare per i sistemi ERP e gestionali che automatizzano la selezione del regime IVA da applicare ai diversi clienti.</p>
<p data-start="814" data-end="1306">Fino al 30 giugno 2025, l’automatismo prevedeva che le fatture destinate alle società quotate riportassero l’indicazione “scissione dei pagamenti – art. 17-ter DPR 633/72”. Dal 1° luglio in poi, <strong data-start="1009" data-end="1050">tale formula non sarà più applicabile</strong>, e dovrà essere sostituita con la normale esposizione dell’IVA, <strong data-start="1115" data-end="1155">addebitata e incassata dal fornitore</strong>. Un passaggio non banale, che implica <strong data-start="1194" data-end="1216">controlli puntuali</strong> da parte degli operatori per evitare errori nella determinazione del regime IVA corretto.</p>
<p data-start="1308" data-end="1773">Dal punto di vista fiscale, il ritorno al regime ordinario significa che i fornitori torneranno ad avere <strong data-start="1413" data-end="1468">un maggior flusso di cassa legato all’IVA incassata</strong>, elemento positivo per la liquidità aziendale, ma che comporta anche <strong data-start="1538" data-end="1610">maggiore responsabilità nella gestione delle liquidazioni periodiche</strong>. Ciò potrebbe comportare, in alcuni casi, l’emersione di <strong data-start="1668" data-end="1697">crediti IVA più contenuti</strong> rispetto al passato o, al contrario, l’obbligo di versamenti più rilevanti.</p>
<p data-start="1775" data-end="2231">Per i consulenti fiscali, l’attenzione dovrà concentrarsi su due fronti: da un lato <strong data-start="1859" data-end="1965">l’aggiornamento tempestivo delle anagrafiche clienti e delle impostazioni nei software di fatturazione</strong>, dall’altro la <strong data-start="1981" data-end="2022">formazione e comunicazione ai clienti</strong> sulla corretta gestione del passaggio normativo. Un’errata applicazione dello split payment dopo il 30 giugno 2025 potrebbe infatti <strong data-start="2155" data-end="2209">comportare sanzioni o richieste di note di credito</strong> da parte dei clienti.</p>
<h2 data-start="256" data-end="333"><strong data-start="259" data-end="333">Interpretazioni operative</strong></h2>
<p data-start="335" data-end="828">Un punto essenziale chiarito dall’Agenzia delle Entrate riguarda <strong data-start="400" data-end="443">la nozione di “emissione della fattura”</strong>, che è stata oggetto di diverse domande da parte di imprese e professionisti. In base ai chiarimenti ufficiali, già forniti in occasione delle <strong data-start="587" data-end="609">FAQ del 13 gennaio</strong> e ribaditi nel documento del <strong data-start="639" data-end="657">27 giugno 2025</strong>, una fattura si considera formalmente emessa <strong data-start="703" data-end="774">nel momento in cui viene trasmessa al Sistema di Interscambio (SdI)</strong>, indipendentemente dalla data indicata sul documento.</p>
<p data-start="830" data-end="1417">Questo elemento è cruciale perché rappresenta <strong data-start="876" data-end="982">il discrimine temporale per stabilire se una determinata operazione rientra o meno nello split payment</strong>. Ad esempio, un’impresa che ha effettuato una prestazione il 28 giugno, ma trasmette la fattura allo SdI il 2 luglio 2025, <strong data-start="1106" data-end="1173">non dovrà applicare il meccanismo della scissione dei pagamenti</strong>, anche se l’operazione è avvenuta prima della data spartiacque. Viceversa, <strong data-start="1249" data-end="1341">una fattura trasmessa entro il 30 giugno continuerà a essere soggetta allo split payment</strong>, anche se emessa per operazioni che avvengono vicino alla soglia temporale.</p>
<p data-start="1419" data-end="1761">Questo approccio mira a <strong data-start="1443" data-end="1471">semplificare i controlli</strong> sia per il contribuente che per l’amministrazione finanziaria, evitando ambiguità e potenziali contestazioni. Tuttavia, richiede <strong data-start="1601" data-end="1637">maggiore precisione e attenzione</strong> nella gestione documentale e nel rispetto delle tempistiche, specialmente nel periodo transitorio tra giugno e luglio 2025.</p>
<p data-start="1763" data-end="2118">Va inoltre evidenziato che la <strong data-start="1793" data-end="1818">trasmissione allo SdI</strong> rappresenta l’unico momento ufficialmente rilevante: <strong data-start="1872" data-end="1959">non conta la data di consegna del bene, né la data indicata nel corpo della fattura</strong>, né eventuali registrazioni interne ai sistemi aziendali. Questo criterio unico è stato scelto proprio per garantire chiarezza normativa e certezza operativa.</p>
<p><img decoding="async" class="wp-image-33293 size-large" src="https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/07/contabilita-dei-documenti-aziendali-con-calcolatrice-penna-e-lente-di-ingrandimento-1024x683.jpg" alt="" width="696" height="464" srcset="https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/07/contabilita-dei-documenti-aziendali-con-calcolatrice-penna-e-lente-di-ingrandimento-1024x683.jpg 1024w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/07/contabilita-dei-documenti-aziendali-con-calcolatrice-penna-e-lente-di-ingrandimento-300x200.jpg 300w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/07/contabilita-dei-documenti-aziendali-con-calcolatrice-penna-e-lente-di-ingrandimento-768x512.jpg 768w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/07/contabilita-dei-documenti-aziendali-con-calcolatrice-penna-e-lente-di-ingrandimento-1536x1024.jpg 1536w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/07/contabilita-dei-documenti-aziendali-con-calcolatrice-penna-e-lente-di-ingrandimento-630x420.jpg 630w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/07/contabilita-dei-documenti-aziendali-con-calcolatrice-penna-e-lente-di-ingrandimento-150x100.jpg 150w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/07/contabilita-dei-documenti-aziendali-con-calcolatrice-penna-e-lente-di-ingrandimento-600x400.jpg 600w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/07/contabilita-dei-documenti-aziendali-con-calcolatrice-penna-e-lente-di-ingrandimento-696x464.jpg 696w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/07/contabilita-dei-documenti-aziendali-con-calcolatrice-penna-e-lente-di-ingrandimento-1068x712.jpg 1068w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/07/contabilita-dei-documenti-aziendali-con-calcolatrice-penna-e-lente-di-ingrandimento.jpg 1920w" sizes="(max-width: 696px) 100vw, 696px" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2 data-start="214" data-end="313"><strong data-start="217" data-end="313">Operazioni a cavallo tra giugno e luglio 2025</strong></h2>
<p data-start="315" data-end="758">Il periodo di transizione tra <strong data-start="345" data-end="392">la fine di giugno e l’inizio di luglio 2025</strong> si presenta come una fase particolarmente delicata per chi emette fatture verso società quotate FTSE MIB. Le cosiddette <strong data-start="513" data-end="535">“operazioni miste”</strong>, ossia quelle effettuate nei giorni immediatamente precedenti o successivi al 30 giugno, ma con fatture emesse e trasmesse in date diverse, richiedono un controllo rigoroso e una gestione documentale estremamente accurata.</p>
<p data-start="760" data-end="1227">Il rischio più comune è <strong data-start="784" data-end="927">applicare erroneamente lo split payment a una fattura che, per data di trasmissione allo SDI, rientra invece già nel nuovo regime ordinario</strong>, oppure, al contrario, <strong data-start="951" data-end="1017">non applicare lo split dove invece sarebbe ancora obbligatorio</strong>. Questi errori possono generare conseguenze sul piano fiscale, come l’emissione di <strong data-start="1101" data-end="1120">note di credito</strong> richieste dal cliente, <strong data-start="1144" data-end="1169">ritardi nei pagamenti</strong> o la necessità di <strong data-start="1188" data-end="1226">integrare correttamente la fattura</strong>.</p>
<h3 data-start="1229" data-end="1277">Un’attenzione particolare dovrà essere posta su:</h3>
<ul data-start="1279" data-end="1672">
<li data-start="1279" data-end="1364">
<p data-start="1281" data-end="1364">la <strong data-start="1284" data-end="1320">corretta datazione del documento</strong> rispetto all’effettuazione dell’operazione;</p>
</li>
<li data-start="1365" data-end="1439">
<p data-start="1367" data-end="1439">la <strong data-start="1370" data-end="1418">puntuale trasmissione della fattura allo SDI</strong> entro la data utile;</p>
</li>
<li data-start="1440" data-end="1573">
<p data-start="1442" data-end="1573">l’allineamento dei <strong data-start="1461" data-end="1500">sistemi gestionali e dei codici IVA</strong> per distinguere automaticamente le operazioni prima e dopo il 1° luglio;</p>
</li>
<li data-start="1574" data-end="1672">
<p data-start="1576" data-end="1672">la comunicazione tra amministrazione, contabilità e consulente fiscale per gestire casi ambigui.</p>
</li>
</ul>
<p data-start="1674" data-end="2087">A livello operativo, sarà fondamentale implementare <strong data-start="1726" data-end="1748">check-list interne</strong> e predisporre <strong data-start="1763" data-end="1802">procedure di verifica supplementari</strong> nei giorni immediatamente successivi alla scadenza del 30 giugno. Questo per evitare errori materiali, che possono complicare i rapporti con i clienti, generare disallineamenti nei versamenti IVA e aumentare il rischio di contestazioni future in sede di controllo.</p>
<h2 data-start="211" data-end="294"><strong data-start="214" data-end="294">Vantaggi per i fornitori</strong></h2>
<p data-start="296" data-end="646">L’uscita delle società quotate FTSE MIB dal meccanismo dello split payment rappresenta una <strong data-start="387" data-end="423">notizia positiva per i fornitori</strong>, che si troveranno ad operare nuovamente in regime IVA ordinario. Questo cambiamento comporta <strong data-start="518" data-end="539">benefici concreti</strong>, sia in termini di <strong data-start="559" data-end="578">flusso di cassa</strong>, sia nella <strong data-start="590" data-end="645">semplificazione delle procedure contabili e fiscali</strong>.</p>
<p data-start="648" data-end="1254">Il primo effetto diretto è il <strong data-start="678" data-end="721">miglioramento della liquidità aziendale</strong>: i fornitori incasseranno l’IVA addebitata in fattura insieme all’imponibile, senza più dover attendere la detrazione in liquidazione. In regime di split payment, infatti, l’IVA non veniva mai incassata, ma versata direttamente all’Erario dal committente, creando squilibri nella gestione finanziaria soprattutto per imprese di piccole e medie dimensioni. Con il ritorno alla rivalsa IVA ordinaria, le imprese potranno <strong data-start="1141" data-end="1227">utilizzare immediatamente il gettito incassato per fronteggiare esigenze operative</strong>, pagamenti o investimenti.</p>
<p data-start="1256" data-end="1682">Anche sul fronte fiscale, la modifica comporta vantaggi. Non essendo più soggette a split payment, le operazioni verso società quotate <strong data-start="1391" data-end="1464">torneranno a generare un credito IVA potenziale più basso ma coerente</strong>, riducendo il rischio di dover attendere lunghi tempi per i rimborsi. Inoltre, <strong data-start="1544" data-end="1588">si semplifica la tenuta dei registri IVA</strong>, poiché non sarà più necessario operare distinzioni tra clienti “split” e clienti “ordinari”.</p>
<p data-start="1684" data-end="2021">Dal punto di vista operativo, i sistemi gestionali potranno essere <strong data-start="1751" data-end="1769">razionalizzati</strong>, eliminando logiche complesse per individuare automaticamente i soggetti sottoposti a scissione. Questo si traduce in <strong data-start="1888" data-end="1918">meno possibilità di errore</strong>, meno necessità di formazione per il personale e un minor rischio di contenzioso in caso di verifiche.</p>
<p data-start="2023" data-end="2277">Infine, il cambiamento stimola una <strong data-start="2058" data-end="2107">maggiore trasparenza nei rapporti commerciali</strong>, poiché l’IVA sarà incassata e gestita direttamente tra le parti, senza interventi “terzi” dell’amministrazione finanziaria nel flusso economico tra fornitore e cliente.</p>
<h2 data-start="250" data-end="338"><strong data-start="253" data-end="338">Proroga europea dello split payment</strong></h2>
<p data-start="340" data-end="733">Il meccanismo dello <strong data-start="360" data-end="377">split payment</strong>, introdotto in Italia nel 2015, ha avuto origine come misura straordinaria volta a contrastare l’evasione IVA in settori a rischio, soprattutto negli appalti pubblici. La sua applicazione è stata possibile grazie a una <strong data-start="597" data-end="642">deroga concessa dalla Commissione Europea</strong>, rinnovata nel tempo con una serie di decisioni formali del Consiglio dell’Unione Europea.</p>
<p data-start="735" data-end="1222">L’ultima proroga è arrivata con la <strong data-start="770" data-end="810">Decisione n. 1552 del 25 luglio 2023</strong>, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 188 del 27 luglio 2023, che ha <strong data-start="901" data-end="977">autorizzato l’Italia a mantenere lo split payment fino al 30 giugno 2026</strong>. Tuttavia, nella stessa decisione è stato fissato un <strong data-start="1031" data-end="1095">principio di progressiva limitazione dell’ambito applicativo</strong>, aprendo alla possibilità di escludere alcune categorie di soggetti, come appunto le <strong data-start="1181" data-end="1221">società quotate nell’indice FTSE MIB</strong>.</p>
<p data-start="1224" data-end="1686">La ratio della deroga risiede nell’eccezionalità del meccanismo, che rappresenta una <strong data-start="1309" data-end="1371">violazione temporanea del principio di neutralità dell’IVA</strong> previsto dalla normativa europea. L’idea di fondo è che lo split payment sia un rimedio estremo, da adottare solo in casi specifici e non come regola generale. In questo senso, l’Unione Europea ha spinto per un’applicazione più mirata e circoscritta, che infatti oggi esclude numerosi soggetti rispetto al passato.</p>
<p data-start="1688" data-end="2109">L’Italia, recependo queste indicazioni, ha provveduto alla <strong data-start="1747" data-end="1809">soppressione dell’articolo 17-ter, comma 1-bis, lettera d)</strong> del DPR 633/72, con effetto dal <strong data-start="1842" data-end="1860">1° luglio 2025</strong>, escludendo così le società FTSE MIB. Il resto del meccanismo, invece, <strong data-start="1932" data-end="1996">continuerà ad applicarsi regolarmente fino al 30 giugno 2026</strong> per le Pubbliche Amministrazioni, le società controllate dallo Stato e gli enti inseriti negli appositi elenchi.</p>
<p data-start="2111" data-end="2496">È importante che imprese e consulenti siano ben consapevoli del fatto che <strong data-start="2185" data-end="2267">lo split payment non è stato abolito, ma solo ridotto nel perimetro soggettivo</strong>, e che <strong data-start="2275" data-end="2332">continua a trovare piena applicazione in molti ambiti</strong>. Da qui, la necessità di aggiornare continuamente le anagrafiche clienti e le impostazioni di fatturazione, consultando i nuovi <strong data-start="2461" data-end="2495">elenchi pubblicati per il 2025</strong>.</p>
<h2 data-start="121" data-end="197"><strong data-start="124" data-end="197">Conclusione</strong></h2>
<p data-start="199" data-end="732">L’esclusione delle <strong data-start="218" data-end="277">società quotate FTSE MIB dal regime dello split payment</strong>, a partire dal <strong data-start="293" data-end="311">1° luglio 2025</strong>, rappresenta una svolta importante nel panorama fiscale italiano. Sebbene il meccanismo della scissione dei pagamenti resterà in vigore fino al 30 giugno 2026 per le Pubbliche Amministrazioni e altre categorie, l’uscita delle società quotate introduce <strong data-start="564" data-end="617">maggiore coerenza, semplificazione e flessibilità</strong> per le imprese fornitrici, che potranno tornare a incassare direttamente l’IVA e gestirla con le regole ordinarie.</p>
<p data-start="734" data-end="1029">Tuttavia, la fase di transizione richiede <strong data-start="776" data-end="798">massima attenzione</strong>, soprattutto per le operazioni a cavallo del 30 giugno, dove errori formali possono avere conseguenze operative o fiscali, sebbene siano state previste <strong data-start="951" data-end="976">norme di salvaguardia</strong> per tutelare i comportamenti adottati in buona fede.</p>
<p data-start="1031" data-end="1332">In questo scenario, è fondamentale che imprese, professionisti e software house procedano per tempo ad aggiornare sistemi, processi e procedure, e che mantengano alta l’attenzione nella consultazione degli <strong data-start="1237" data-end="1277">elenchi ufficiali Split Payment 2025</strong>, validi solo fino al 30 giugno per le società quotate.</p>
<p data-start="1334" data-end="1579">Con il supporto di un commercialista esperto e una pianificazione accurata, il passaggio al nuovo regime può diventare un’occasione per <strong data-start="1470" data-end="1506">ottimizzare la gestione dell’IVA</strong>, migliorare la liquidità aziendale e semplificare l’adempimento fiscale.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Split-Payment-2025-stop-per-le-societa-quotate-FTSE-MIB-%e2%80%93-cosa-cambia-per-IVA-e-fornitori/">Split Payment 2025: stop per le società quotate FTSE MIB  – cosa cambia per IVA e fornitori</a> was first posted on Agosto 22, 2025 at 6:20 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>Transazioni Commerciali: Normativa, tassi di mora e obblighi fiscali</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Transazioni-Commerciali-Normativa-tassi-di-mora-e-obblighi-fiscali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mariana Maxwel]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2025 13:00:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[amministrativo e fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto e Legalità]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Contabilità]]></category>
		<category><![CDATA[Interessi di mora]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[D. Lgs. 231/2002]]></category>
		<category><![CDATA[fatturazione elettronica]]></category>
		<category><![CDATA[Interessi di mora 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Pignoramento per mancato pagamento]]></category>
		<category><![CDATA[Recupero crediti aziendali]]></category>
		<category><![CDATA[ritardo nei pagamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Sanzioni fiscali aziende]]></category>
		<category><![CDATA[Transazioni commerciali]]></category>
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					<description><![CDATA[Le transazioni commerciali rappresentano un elemento fondamentale del sistema economico, regolando gli scambi tra imprese e tra imprese e pubbliche amministrazioni. In questo articolo analizzeremo nel dettaglio cosa si intende per transazioni commerciali, come funzionano, quali sono le regole sui pagamenti, le sanzioni per i ritardi e gli aspetti fiscali da considerare. Cos&#8217;è Una transazione [&#8230;]<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Transazioni-Commerciali-Normativa-tassi-di-mora-e-obblighi-fiscali/">Transazioni Commerciali: Normativa, tassi di mora e obblighi fiscali</a> was first posted on Marzo 19, 2025 at 2:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Le <strong data-start="100" data-end="127">transazioni commerciali</strong> rappresentano un elemento fondamentale del sistema economico, regolando gli scambi tra imprese e tra imprese e pubbliche amministrazioni.</p>
<p style="text-align: justify;">In questo articolo analizzeremo nel dettaglio cosa si intende per transazioni commerciali, come funzionano, quali sono le regole sui pagamenti, le sanzioni per i ritardi e gli aspetti fiscali da considerare.</p>
<h2 style="text-align: justify;">Cos&#8217;è</h2>
<p style="text-align: justify;" data-start="522" data-end="700">Una <strong data-start="526" data-end="553">transazione commerciale</strong> è un accordo economico tra due soggetti, solitamente un venditore e un acquirente, finalizzato allo scambio di beni o servizi. Può avvenire tra:</p>
<ul style="text-align: justify;" data-start="702" data-end="902">
<li data-start="702" data-end="750">Due imprese (<strong data-start="717" data-end="747">B2B &#8211; Business to Business</strong>)</li>
<li data-start="751" data-end="822">Un&#8217;impresa e un consumatore finale (<strong data-start="789" data-end="819">B2C &#8211; Business to Consumer</strong>)</li>
<li data-start="823" data-end="902">Un&#8217;impresa e la pubblica amministrazione (<strong data-start="867" data-end="899">B2G &#8211; Business to Government</strong>)</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;" data-start="904" data-end="1091">Queste operazioni sono regolate da contratti commerciali e normative specifiche, come il <strong data-start="993" data-end="1013">D. Lgs. 231/2002</strong>, che stabilisce i termini di pagamento e le eventuali penalità per ritardi.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1093" data-end="1355">Le transazioni commerciali possono avvenire attraverso diversi mezzi di pagamento, tra cui bonifici bancari, assegni, carte di credito o sistemi elettronici. È fondamentale per le imprese conoscere i termini e le condizioni per evitare controversie e sanzioni.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1357" data-end="1595"><strong data-start="1360" data-end="1379">Esempio pratico</strong>: Un&#8217;azienda fornisce materiali da costruzione a un&#8217;altra impresa con pagamento a 60 giorni. Se il pagamento viene ritardato oltre la scadenza, il fornitore ha diritto a interessi di mora come previsto dalla legge.</p>
<h2 style="text-align: justify;" data-start="1357" data-end="1595">Come funzionano</h2>
<p style="text-align: justify;" data-start="54" data-end="273">Le transazioni commerciali seguono un processo ben definito che coinvolge diversi passaggi, dalla negoziazione iniziale fino al pagamento finale. Vediamo nel dettaglio come funziona una tipica transazione commerciale:</p>
<h3 style="text-align: justify;" data-start="275" data-end="308"><strong data-start="279" data-end="306">1. Accordo tra le Parti</strong></h3>
<p style="text-align: justify;" data-start="309" data-end="543">Le imprese coinvolte definiscono i termini della transazione, tra cui il prezzo, le modalità di consegna e i termini di pagamento. Questo accordo può essere formalizzato con un contratto scritto, una fattura o un ordine di acquisto.</p>
<h3 style="text-align: justify;" data-start="545" data-end="587"><strong data-start="549" data-end="585">2. Fornitura del Bene o Servizio</strong></h3>
<p style="text-align: justify;" data-start="588" data-end="775">Il venditore consegna i beni o fornisce il servizio concordato. In questa fase, è importante che l&#8217;acquirente verifichi la conformità della merce ricevuta rispetto ai termini stabiliti.</p>
<h3 style="text-align: justify;" data-start="777" data-end="813"><strong data-start="781" data-end="811">3. Emissione della Fattura</strong></h3>
<p style="text-align: justify;" data-start="814" data-end="991">Una volta completata la fornitura, il venditore emette una fattura con i dettagli della transazione, come importo, IVA applicabile, termini di pagamento e coordinate bancarie.</p>
<h3 style="text-align: justify;" data-start="993" data-end="1047"><strong data-start="997" data-end="1045">4. Pagamento e Regolamento della Transazione</strong></h3>
<p style="text-align: justify;" data-start="1048" data-end="1240">L&#8217;acquirente effettua il pagamento secondo i termini pattuiti. Se il pagamento avviene in ritardo, possono essere applicati interessi di mora secondo quanto previsto dalla normativa vigente.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1242" data-end="1466"><strong data-start="1245" data-end="1264">Esempio pratico</strong>: Un’azienda di software vende una licenza a un cliente aziendale con pagamento a 30 giorni. Il cliente riceve la fattura e deve effettuare il bonifico entro il termine stabilito per evitare sanzioni.</p>
<h2 style="text-align: justify;" data-start="1242" data-end="1466">Tasso per ritardato pagamento</h2>
<p style="text-align: justify;" data-start="70" data-end="357">Uno degli aspetti più rilevanti nelle transazioni commerciali è il <strong data-start="137" data-end="162">ritardo nei pagamenti</strong>, che può causare problemi di liquidità per le imprese. Per questo motivo, la normativa prevede l’applicazione di <strong data-start="276" data-end="298">interessi moratori</strong> in caso di mancato rispetto delle scadenze contrattuali.</p>
<h3 style="text-align: justify;" data-start="359" data-end="402"><strong data-start="363" data-end="400">Normativa sugli interessi di mora</strong></h3>
<p style="text-align: justify;" data-start="403" data-end="482">Il <strong data-start="406" data-end="426">D. Lgs. 231/2002</strong>, modificato dal <strong data-start="443" data-end="463">D. Lgs. 192/2012</strong>, stabilisce che:</p>
<ul style="text-align: justify;" data-start="484" data-end="1200">
<li data-start="484" data-end="661">Il pagamento deve avvenire entro <strong data-start="519" data-end="532">30 giorni</strong> per le transazioni con la Pubblica Amministrazione e <strong data-start="586" data-end="599">60 giorni</strong> per quelle tra imprese, salvo diverso accordo contrattuale.</li>
<li data-start="662" data-end="783">In caso di ritardo, il creditore ha diritto agli <strong data-start="713" data-end="734">interessi di mora</strong> automaticamente, senza necessità di sollecito.</li>
<li data-start="784" data-end="989">Gli interessi moratori sono determinati nella misura degli <strong data-start="845" data-end="873">interessi legali di mora</strong>, salvo che le parti abbiano concordato un tasso diverso nei limiti previsti dall’<strong data-start="955" data-end="986">art. 7 del D. Lgs. 231/2002</strong>.</li>
<li data-start="990" data-end="1200">Il tasso di riferimento per il calcolo degli interessi è:
<ul data-start="1054" data-end="1200">
<li data-start="1054" data-end="1125"><strong data-start="1056" data-end="1090">Quello in vigore il 1° gennaio</strong> per il primo semestre dell&#8217;anno.</li>
<li data-start="1128" data-end="1200"><strong data-start="1130" data-end="1163">Quello in vigore il 1° luglio</strong> per il secondo semestre dell&#8217;anno.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;" data-start="1202" data-end="1383">Secondo il comunicato del <strong data-start="1228" data-end="1292">MEF pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 2025</strong>, il <strong data-start="1297" data-end="1380">tasso di riferimento per il periodo 1° gennaio &#8211; 30 giugno 2025 è pari al 3,15%</strong>.</p>
<h3 style="text-align: justify;" data-start="1385" data-end="1426"><strong data-start="1389" data-end="1424">Calcolo degli Interessi di Mora</strong></h3>
<p style="text-align: justify;" data-start="1427" data-end="1471">Gli interessi si calcolano con la formula:</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1473" data-end="1560"><strong data-start="1476" data-end="1558">Interessi di mora = (Importo dovuto x Tasso di mora x Giorni di ritardo) / 365</strong></p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1562" data-end="1732"><strong data-start="1565" data-end="1584">Esempio pratico</strong>:<br data-start="1585" data-end="1588" />Un’azienda deve ricevere un pagamento di <strong data-start="1629" data-end="1640">10.000€</strong> con scadenza il <strong data-start="1657" data-end="1669">1° marzo</strong>. Il pagamento viene effettuato con <strong data-start="1705" data-end="1729">30 giorni di ritardo</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1734" data-end="1799"><strong data-start="1737" data-end="1797">Interessi di mora = (10.000 x 3,15% x 30) / 365 = 25,89€</strong></p>
<h3 style="text-align: justify;" data-start="1734" data-end="1799"><strong>Ulteriori dettagli sul tasso di mora e le sue implicazioni</strong></h3>
<p style="text-align: justify;" data-start="70" data-end="351">Oltre al tasso di riferimento stabilito dal <strong data-start="114" data-end="121">MEF</strong>, il <strong data-start="126" data-end="166">tasso di interesse di mora effettivo</strong> applicabile alle transazioni commerciali è ottenuto sommando al tasso di riferimento una maggiorazione di <strong data-start="273" data-end="296">8 punti percentuali</strong>, come previsto dall’<strong data-start="317" data-end="348">art. 5 del D. Lgs. 231/2002</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="353" data-end="486">Dunque, per il periodo <strong data-start="376" data-end="407">1° gennaio &#8211; 30 giugno 2025</strong>, il tasso di mora totale da applicare in caso di ritardo nei pagamenti sarà:</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="488" data-end="555"><strong data-start="491" data-end="553">Tasso di mora = Tasso di riferimento (3,15%) + 8% = 11,15%</strong></p>
<p style="text-align: justify;" data-start="557" data-end="708">Questa percentuale si applica automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del pagamento, senza necessità di sollecito da parte del creditore.</p>
<h3 style="text-align: justify;" data-start="710" data-end="752"><strong data-start="714" data-end="750">Obblighi e diritti del creditore</strong></h3>
<ul style="text-align: justify;" data-start="753" data-end="1348">
<li data-start="753" data-end="900"><strong data-start="755" data-end="782">Applicazione automatica</strong>: Il creditore ha diritto agli interessi di mora in modo automatico, senza dover inviare un sollecito o una diffida.</li>
<li data-start="901" data-end="1092"><strong data-start="903" data-end="949">Possibilità di accordo su un tasso diverso</strong>: Nelle transazioni tra imprese, le parti possono concordare un tasso di mora differente, purché rispetti i limiti stabiliti dalla normativa.</li>
<li data-start="1093" data-end="1348"><strong data-start="1095" data-end="1136">Compensazione per i costi di recupero</strong>: Oltre agli interessi di mora, il creditore ha diritto a un <strong data-start="1197" data-end="1228">rimborso forfettario di 40€</strong> per i costi sostenuti per il recupero del credito, oltre al risarcimento per eventuali costi aggiuntivi dimostrabili.</li>
</ul>
<p><img decoding="async" class="wp-image-32067 size-large" src="https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/03/coins-paper-money-globe-white-statistic-form-background-1024x683.jpg" alt="" width="696" height="464" srcset="https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/03/coins-paper-money-globe-white-statistic-form-background-1024x683.jpg 1024w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/03/coins-paper-money-globe-white-statistic-form-background-300x200.jpg 300w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/03/coins-paper-money-globe-white-statistic-form-background-768x512.jpg 768w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/03/coins-paper-money-globe-white-statistic-form-background-1536x1024.jpg 1536w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/03/coins-paper-money-globe-white-statistic-form-background-630x420.jpg 630w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/03/coins-paper-money-globe-white-statistic-form-background-150x100.jpg 150w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/03/coins-paper-money-globe-white-statistic-form-background-600x400.jpg 600w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/03/coins-paper-money-globe-white-statistic-form-background-696x464.jpg 696w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/03/coins-paper-money-globe-white-statistic-form-background-1068x712.jpg 1068w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/03/coins-paper-money-globe-white-statistic-form-background.jpg 1920w" sizes="(max-width: 696px) 100vw, 696px" /></p>
<h2 style="text-align: justify;">Sanzioni e strumenti di tutela per il creditore</h2>
<p style="text-align: justify;" data-start="59" data-end="292">Quando un debitore ritarda il pagamento di una transazione commerciale, oltre agli interessi di mora previsti dal <strong data-start="173" data-end="193">D. Lgs. 231/2002</strong>, il creditore ha diversi strumenti a disposizione per tutelarsi e recuperare il proprio credito.</p>
<h4 style="text-align: justify;" data-start="294" data-end="330"><strong data-start="299" data-end="328">1. Sollecito di Pagamento</strong></h4>
<p style="text-align: justify;" data-start="331" data-end="431">Il primo passo per il creditore è inviare un <strong data-start="376" data-end="402">sollecito di pagamento</strong>, che può avvenire tramite:</p>
<ul style="text-align: justify;" data-start="432" data-end="568">
<li data-start="432" data-end="483"><strong data-start="434" data-end="481">Email o PEC (Posta Elettronica Certificata)</strong></li>
<li data-start="484" data-end="528"><strong data-start="486" data-end="526">Raccomandata con ricevuta di ritorno</strong></li>
<li data-start="529" data-end="568"><strong data-start="531" data-end="566">Telefonata ufficiale o incontro</strong></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;" data-start="570" data-end="679">Se il pagamento non viene effettuato dopo il sollecito, il creditore può procedere con azioni più incisive.</p>
<h4 style="text-align: justify;" data-start="681" data-end="713"><strong data-start="686" data-end="711">2. Decreto Ingiuntivo</strong></h4>
<p style="text-align: justify;" data-start="714" data-end="1005">Se il debitore continua a non pagare, il creditore può richiedere un <strong data-start="783" data-end="805">decreto ingiuntivo</strong> al tribunale, un provvedimento che obbliga il debitore a saldare il debito entro <strong data-start="887" data-end="900">40 giorni</strong>. Se il debitore non si oppone o non paga, il creditore può procedere con il <strong data-start="977" data-end="1002">pignoramento dei beni</strong>.</p>
<h4 style="text-align: justify;" data-start="1007" data-end="1053"><strong data-start="1012" data-end="1051">3. Iscrizione nella Centrale Rischi</strong></h4>
<p style="text-align: justify;" data-start="1054" data-end="1306">Un debitore che non paga può essere segnalato nelle <strong data-start="1106" data-end="1137">centrali rischi finanziarie</strong>, come la <strong data-start="1147" data-end="1188">Centrale dei Rischi di Banca d’Italia</strong> o SIC (Sistemi di Informazione Creditizia). Questa segnalazione può compromettere l’accesso a finanziamenti futuri.</p>
<h4 style="text-align: justify;" data-start="1308" data-end="1354"><strong data-start="1313" data-end="1352">4. Azione Legale e Recupero Forzoso</strong></h4>
<p style="text-align: justify;" data-start="1355" data-end="1564">Se le azioni precedenti non hanno effetto, il creditore può avviare una <strong data-start="1427" data-end="1467">causa civile per il recupero crediti</strong>, che può portare al <strong data-start="1488" data-end="1548">pignoramento di conti correnti, stipendi o beni immobili</strong> del debitore.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1566" data-end="1911"><strong data-start="1569" data-end="1588">Esempio Pratico</strong></p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1566" data-end="1911">Un’azienda fornisce macchinari per <strong data-start="1626" data-end="1637">50.000€</strong>, con pagamento entro il <strong data-start="1662" data-end="1680">30 aprile 2025</strong>. Dopo <strong data-start="1687" data-end="1711">60 giorni di ritardo</strong>, il creditore invia un <strong data-start="1735" data-end="1756">sollecito via PEC</strong>, ma senza risposta. Decide quindi di procedere con un <strong data-start="1811" data-end="1833">decreto ingiuntivo</strong> e, dopo 40 giorni, ottiene il pignoramento del conto corrente del debitore.</p>
<h2 style="text-align: justify;" data-start="1566" data-end="1911">Strumenti legali per il recupero del credito</h2>
<p style="text-align: justify;" data-start="78" data-end="293">Quando un debitore non rispetta i termini di pagamento di una transazione commerciale, il creditore può attivare diversi strumenti legali per recuperare il credito. Vediamo nel dettaglio le procedure più efficaci.</p>
<h3 style="text-align: justify;" data-start="300" data-end="350"><strong data-start="304" data-end="348">1. Il Decreto ingiuntivo: Come funziona?</strong></h3>
<p style="text-align: justify;" data-start="351" data-end="667">Il <strong data-start="354" data-end="376">decreto ingiuntivo</strong> è una delle soluzioni più rapide ed efficaci per ottenere il pagamento di un credito certo, liquido ed esigibile.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="351" data-end="667">Il creditore può richiederlo presentando al giudice:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li data-start="351" data-end="667"><strong data-start="548" data-end="570">Fatture non pagate</strong></li>
<li data-start="351" data-end="667"><strong data-start="575" data-end="605">Contratti o ordini firmati</strong></li>
<li data-start="351" data-end="667"><strong data-start="610" data-end="665">Prove di sollecito (email, PEC, raccomandata, ecc.)</strong></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;" data-start="669" data-end="687"><strong data-start="669" data-end="685">Tempistiche:</strong></p>
<ul style="text-align: justify;" data-start="688" data-end="931">
<li data-start="688" data-end="773">Il tribunale emette il decreto ingiuntivo entro <strong data-start="738" data-end="754">30-60 giorni</strong> dalla richiesta.</li>
<li data-start="774" data-end="828">Il debitore ha <strong data-start="791" data-end="804">40 giorni</strong> per pagare o opporsi.</li>
<li data-start="829" data-end="931">Se non si oppone, il decreto diventa <strong data-start="868" data-end="881">esecutivo</strong> e il creditore può avviare il <strong data-start="912" data-end="928">pignoramento</strong>.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;" data-start="933" data-end="1215"><strong data-start="936" data-end="947">Esempio</strong>: Un fornitore emette una fattura di <strong data-start="984" data-end="995">15.000€</strong> con scadenza il <strong data-start="1012" data-end="1029">15 marzo 2025</strong>. Dopo 90 giorni di mancato pagamento, si rivolge al tribunale e ottiene un decreto ingiuntivo. Il debitore non si oppone e il creditore procede con il pignoramento del conto corrente.</p>
<h3 style="text-align: justify;" data-start="1222" data-end="1290"><strong data-start="1226" data-end="1288">2. Pignoramento: Conto corrente, stipendio e beni Immobili</strong></h3>
<p style="text-align: justify;" data-start="1291" data-end="1422">Se il debitore non paga volontariamente dopo un decreto ingiuntivo esecutivo, il creditore può procedere con il <strong data-start="1403" data-end="1419">pignoramento</strong>:</p>
<ul style="text-align: justify;" data-start="1423" data-end="1808">
<li data-start="1423" data-end="1538"><strong data-start="1425" data-end="1460">Pignoramento del conto corrente</strong>: la banca è obbligata a bloccare le somme necessarie per saldare il debito.</li>
<li data-start="1539" data-end="1680"><strong data-start="1541" data-end="1584">Pignoramento dello stipendio o pensione</strong>: il giudice può disporre la trattenuta di una quota (massimo 1/5 dello stipendio o pensione).</li>
<li data-start="1681" data-end="1808"><strong data-start="1683" data-end="1711">Pignoramento immobiliare</strong>: se il debitore possiede immobili, questi possono essere messi all’asta per coprire il debito.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;" data-start="1810" data-end="2020"><strong data-start="1813" data-end="1824">Esempio</strong>: Un’azienda deve <strong data-start="1842" data-end="1853">30.000€</strong> a un fornitore. Dopo il decreto ingiuntivo, il creditore ottiene il <strong data-start="1922" data-end="1954">pignoramento dello stipendio</strong> del titolare dell’azienda per recuperare il debito in più rate.</p>
<h3 style="text-align: justify;" data-start="2027" data-end="2091"><strong data-start="2031" data-end="2089">3. Procedura di fallimento per insolvenza del debitore</strong></h3>
<p style="text-align: justify;" data-start="2092" data-end="2316">Se il debitore è un’azienda e il debito è <strong data-start="2134" data-end="2157">superiore a 50.000€</strong>, il creditore può richiedere l’<strong data-start="2189" data-end="2231">apertura della procedura di fallimento</strong>. Questo costringerà l’impresa debitrice a liquidare i beni per pagare i creditori.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="2318" data-end="2532"><strong data-start="2321" data-end="2329">Nota</strong>: Con l’entrata in vigore del <strong data-start="2359" data-end="2391">Codice della Crisi d’Impresa</strong>, il creditore deve prima tentare soluzioni di risanamento, come la <strong data-start="2459" data-end="2497">composizione negoziata della crisi</strong>, prima di avviare il fallimento.</p>
<h3 style="text-align: justify;" data-start="2539" data-end="2601"><strong data-start="2543" data-end="2599">4. Arbitrato e mediazione: Soluzioni extragiudiziali</strong></h3>
<p style="text-align: justify;" data-start="2602" data-end="2687">In alcuni casi, è possibile risolvere la controversia senza ricorrere al tribunale:</p>
<ul style="text-align: justify;" data-start="2688" data-end="2975">
<li data-start="2688" data-end="2811"><strong data-start="2690" data-end="2704">Mediazione</strong>: obbligatoria per alcune materie, permette alle parti di trovare un accordo con l’aiuto di un mediatore.</li>
<li data-start="2812" data-end="2975"><strong data-start="2814" data-end="2827">Arbitrato</strong>: una soluzione privata in cui un arbitro decide la controversia con una sentenza vincolante, riducendo i tempi rispetto alla giustizia ordinaria.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;" data-start="2977" data-end="3174"><strong data-start="2980" data-end="2991">Esempio</strong>: Un’azienda ha un credito di <strong data-start="3021" data-end="3032">20.000€</strong> da un cliente in difficoltà. Attraverso la <strong data-start="3076" data-end="3090">mediazione</strong>, le parti trovano un accordo per rateizzare il pagamento ed evitare cause legali.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="2977" data-end="3174">Ogni creditore ha diritto a essere tutelato in caso di ritardi nei pagamenti. Conoscere gli strumenti legali a disposizione permette di <strong data-start="3339" data-end="3370">evitare perdite finanziarie</strong> e <strong data-start="3373" data-end="3404">tutelare la propria impresa</strong>. È consigliabile sempre tentare una soluzione bonaria, ma in caso di mancato pagamento, procedere con le vie legali è essenziale per recuperare il credito.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="2977" data-end="3174"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone wp-image-31760 size-large" src="https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/02/close-up-education-economy-objects-1-1024x683.jpg" alt="" width="696" height="464" srcset="https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/02/close-up-education-economy-objects-1-1024x683.jpg 1024w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/02/close-up-education-economy-objects-1-300x200.jpg 300w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/02/close-up-education-economy-objects-1-768x512.jpg 768w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/02/close-up-education-economy-objects-1-1536x1025.jpg 1536w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/02/close-up-education-economy-objects-1-630x420.jpg 630w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/02/close-up-education-economy-objects-1-150x100.jpg 150w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/02/close-up-education-economy-objects-1-600x400.jpg 600w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/02/close-up-education-economy-objects-1-696x464.jpg 696w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/02/close-up-education-economy-objects-1-1068x713.jpg 1068w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/02/close-up-education-economy-objects-1.jpg 1920w" sizes="auto, (max-width: 696px) 100vw, 696px" /></p>
<h2 style="text-align: justify;" data-start="2977" data-end="3174">Aspetti fiscali</h2>
<p style="text-align: justify;" data-start="147" data-end="379">Le transazioni commerciali non riguardano solo il pagamento tra le parti, ma anche gli <strong data-start="234" data-end="257">adempimenti fiscali</strong> che ne derivano. Ogni operazione deve rispettare precise norme tributarie per evitare sanzioni e problemi con il Fisco.</p>
<h3 style="text-align: justify;" data-start="381" data-end="423"><strong data-start="385" data-end="421">1. Obbligo di fatturazione e IVA</strong></h3>
<p style="text-align: justify;" data-start="424" data-end="750">Ogni transazione commerciale tra imprese o tra imprese e pubblica amministrazione deve essere documentata con una <strong data-start="538" data-end="561">fattura elettronica</strong>, che deve contenere:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li data-start="424" data-end="750">Dati delle parti coinvolte (venditore e acquirente)</li>
<li data-start="424" data-end="750">Data e numero progressivo</li>
<li data-start="424" data-end="750"> Descrizione del bene o servizio</li>
<li data-start="424" data-end="750">Importo totale e aliquota IVA applicata</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;" data-start="752" data-end="807">L’IVA può variare in base al tipo di bene o servizio:</p>
<ul style="text-align: justify;" data-start="808" data-end="969">
<li data-start="808" data-end="859"><strong data-start="810" data-end="817">22%</strong> per la maggior parte dei beni e servizi</li>
<li data-start="860" data-end="930"><strong data-start="862" data-end="874">10% o 5%</strong> per beni specifici (es. alimentari, energia, farmaci)</li>
<li data-start="931" data-end="969"><strong data-start="933" data-end="939">4%</strong> per beni di prima necessità</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;" data-start="971" data-end="1128">Se la transazione avviene con un cliente estero (UE o extra-UE), bisogna verificare le regole sul <strong data-start="1082" data-end="1100">reverse charge</strong> o sull’<strong data-start="1108" data-end="1125">esenzione IVA</strong>.</p>
<h3 style="text-align: justify;" data-start="1135" data-end="1195"><strong data-start="1139" data-end="1193">2. Registrazione contabile e dichiarazioni fiscali</strong></h3>
<p style="text-align: justify;" data-start="1196" data-end="1322">Le fatture emesse e ricevute devono essere registrate nei registri contabili dell’azienda e incluse nelle dichiarazioni IVA.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1324" data-end="1505"><strong data-start="1327" data-end="1350">Obblighi principali</strong>:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li data-start="1324" data-end="1505"> Liquidazione periodica IVA (<strong data-start="1385" data-end="1410">mensile o trimestrale</strong>)</li>
<li data-start="1324" data-end="1505"> Dichiarazione IVA annuale</li>
<li data-start="1324" data-end="1505">Comunicazione Esterometro (per operazioni con l’estero)</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;" data-start="1507" data-end="1656">Inoltre, chi utilizza il <strong data-start="1532" data-end="1554">regime forfettario</strong> non applica l’IVA sulle fatture, ma deve rispettare i limiti di fatturato previsti dalla normativa.</p>
<h3 style="text-align: justify;" data-start="1663" data-end="1721"><strong data-start="1667" data-end="1719">3. Crediti e debiti commerciali: Impatto fiscale</strong></h3>
<p style="text-align: justify;" data-start="1722" data-end="1883">Nel bilancio aziendale, i crediti e debiti derivanti dalle transazioni commerciali devono essere registrati correttamente per determinare il reddito d’impresa.</p>
<ul style="text-align: justify;" data-start="1885" data-end="2218">
<li data-start="1885" data-end="2081"><strong data-start="1887" data-end="1910">Crediti commerciali</strong>: se un cliente non paga, il creditore può dedurre il credito come <strong data-start="1977" data-end="1999">perdita su crediti</strong>, ma solo in presenza di elementi certi e precisi (es. fallimento del debitore).</li>
<li data-start="2082" data-end="2218"><strong data-start="2084" data-end="2106">Debiti commerciali</strong>: l’impresa deve dichiarare i debiti esistenti, anche se non ancora pagati, per evitare problemi con il Fisco.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong data-start="2223" data-end="2234">Esempio</strong>: Un’azienda vanta un credito di <strong data-start="2267" data-end="2278">10.000€</strong> da un cliente fallito. Dopo la sentenza di fallimento, può dedurre la somma come perdita fiscale.</p>
<h3 style="text-align: justify;" data-start="2385" data-end="2455"><strong data-start="2389" data-end="2453">4. Sanzioni per errori fiscali nelle transazioni commerciali</strong></h3>
<p style="text-align: justify;" data-start="2456" data-end="2779">Errori nella gestione fiscale delle transazioni possono comportare sanzioni:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li data-start="2456" data-end="2779"><strong data-start="2537" data-end="2560">Omessa fatturazione</strong>: multa dal <strong data-start="2572" data-end="2596">90% al 180% dell’IVA</strong> non dichiarata</li>
<li data-start="2456" data-end="2779"><strong data-start="2616" data-end="2644">Dichiarazione IVA errata</strong>: sanzione dal <strong data-start="2659" data-end="2687">90% al 120% dell’imposta</strong> dovuta</li>
<li data-start="2456" data-end="2779"><strong data-start="2699" data-end="2738">Mancata registrazione delle fatture</strong>: multa fino a <strong data-start="2753" data-end="2763">2.000€</strong> per documento</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;" data-start="2781" data-end="2916">Per evitare problemi, è fondamentale una gestione contabile accurata e, se necessario, rivolgersi a un commercialista per assistenza.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="2781" data-end="2916">Le transazioni commerciali hanno un impatto fiscale rilevante, e rispettare le normative è essenziale per evitare sanzioni e garantire la corretta gestione contabile dell’azienda. Conoscere gli obblighi IVA, la registrazione contabile e le regole sui crediti e debiti aiuta le imprese a operare in modo sicuro e conforme alla legge.</p>
<h2 style="text-align: justify;" data-start="2781" data-end="2916">Considerazioni finali</h2>
<p style="text-align: justify;" data-start="22" data-end="428">Le <strong data-start="25" data-end="52">transazioni commerciali</strong> svolgono un ruolo centrale nell’economia, regolando gli scambi tra imprese e tra imprese e pubbliche amministrazioni. La normativa vigente, in particolare il <strong data-start="211" data-end="231">D. Lgs. 231/2002</strong>, stabilisce tempi di pagamento precisi e prevede l’applicazione di <strong data-start="299" data-end="320">interessi di mora</strong> in caso di ritardi, al fine di tutelare i creditori e garantire la stabilità delle relazioni commerciali.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="430" data-end="813">Il <strong data-start="433" data-end="468">calcolo degli interessi di mora</strong>, basato sul tasso di riferimento fissato dal <strong data-start="514" data-end="521">MEF</strong> (pari al <strong data-start="531" data-end="540">3,15%</strong> per il primo semestre del 2025), rappresenta un deterrente contro i ritardi nei pagamenti. Tuttavia, in caso di mancato pagamento, esistono strumenti giuridici come il <strong data-start="709" data-end="731">decreto ingiuntivo</strong> e il <strong data-start="737" data-end="753">pignoramento</strong>, che consentono di recuperare il credito in modo forzoso.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="815" data-end="1211">Dal punto di vista fiscale, le transazioni commerciali devono essere documentate con la corretta emissione della <strong data-start="928" data-end="951">fattura elettronica</strong>, rispettando gli obblighi relativi a <strong data-start="989" data-end="1045">IVA, registrazione contabile e dichiarazioni fiscali</strong>. Errori nella gestione fiscale possono comportare <strong data-start="1096" data-end="1123">sanzioni amministrative</strong> significative, rendendo essenziale una gestione accurata della contabilità aziendale.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1213" data-end="1490" data-is-last-node="" data-is-only-node="">In definitiva, la corretta gestione delle transazioni commerciali non solo garantisce il rispetto della normativa vigente, ma contribuisce anche alla solidità finanziaria delle imprese, riducendo i rischi di insolvenza e favorendo una maggiore sicurezza negli scambi economici.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Transazioni-Commerciali-Normativa-tassi-di-mora-e-obblighi-fiscali/">Transazioni Commerciali: Normativa, tassi di mora e obblighi fiscali</a> was first posted on Marzo 19, 2025 at 2:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>Dichiarazione IVA: quali sono le scadenze</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Dichiarazione-IVA-quali-sono-le-scadenze/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria Ceccarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Oct 2024 15:00:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DICHIARAZIONE IVA]]></category>
		<category><![CDATA[dichiarazione IVA]]></category>
		<category><![CDATA[Dichiarazione unificata]]></category>
		<category><![CDATA[fatturazione elettronica]]></category>
		<category><![CDATA[imposta sul valore aggiunto]]></category>
		<category><![CDATA[IVA a credito]]></category>
		<category><![CDATA[IVA a debito]]></category>
		<category><![CDATA[Modello IVA Agenzia delle Entrate]]></category>
		<category><![CDATA[Precompilato IVA]]></category>
		<category><![CDATA[Presentazione telematica iva]]></category>
		<category><![CDATA[ravvedimento operoso]]></category>
		<category><![CDATA[regime forfettario]]></category>
		<category><![CDATA[Sanzioni amministrative]]></category>
		<category><![CDATA[Scadenze IVA]]></category>
		<category><![CDATA[soggetti passivi IVA]]></category>
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					<description><![CDATA[La dichiarazione IVA è uno degli adempimenti fiscali più rilevanti per le imprese e i professionisti che operano in regime IVA.<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Dichiarazione-IVA-quali-sono-le-scadenze/">Dichiarazione IVA: quali sono le scadenze</a> was first posted on Ottobre 1, 2024 at 5:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="flex max-w-full flex-col flex-grow">
<div class="min-h-[20px] text-message flex w-full flex-col items-end gap-2 whitespace-normal break-words [.text-message+&amp;]:mt-5" dir="auto" data-message-author-role="assistant" data-message-id="9d558a7b-d624-4e7b-90c8-33c5325253bf">
<div class="flex w-full flex-col gap-1 empty:hidden first:pt-[3px]">
<div class="markdown prose w-full break-words dark:prose-invert dark">
<p style="text-align: justify;">La <strong>dichiarazione IVA</strong> è uno degli adempimenti fiscali più rilevanti per le imprese e i professionisti che operano in regime IVA. Essa consiste nella presentazione di un documento riepilogativo che certifica le operazioni economiche soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) compiute nel corso di un anno. In questo articolo esploreremo in dettaglio cos&#8217;è la dichiarazione IVA, come funziona e quali sono le principali scadenze da rispettare.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Cos&#8217;è la Dichiarazione IVA</h2>
<p style="text-align: justify;">La dichiarazione IVA è un documento che tutti i titolari di partita IVA devono presentare annualmente all&#8217;Agenzia delle Entrate. Questo documento riepiloga:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Le vendite e le prestazioni di servizi</strong> soggette a IVA;</li>
<li><strong>Gli acquisti effettuati</strong> nel corso dell&#8217;anno, che permettono la detrazione dell’imposta;</li>
<li><strong>Il calcolo dell’IVA dovuta o a credito</strong>.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">In altre parole, la dichiarazione IVA è il resoconto di quanto l’impresa o il professionista ha riscosso e versato a titolo di IVA durante l&#8217;anno fiscale. È un passaggio cruciale per stabilire se un contribuente ha un debito o un credito d’imposta nei confronti dello Stato.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Come Funziona la Dichiarazione IVA</h2>
<p style="text-align: justify;">La compilazione della dichiarazione IVA segue regole ben precise e richiede l’utilizzo di appositi <strong>modelli IVA</strong> predisposti dall’Agenzia delle Entrate. Il modello più comune è il <strong>Modello IVA/2024</strong> (per il periodo di imposta 2023), che è disponibile ogni anno con aggiornamenti che tengono conto di eventuali modifiche normative.</p>
<p style="text-align: justify;">I dati che devono essere inseriti nella dichiarazione includono:</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li><strong>Volume d’affari</strong>: Il totale delle vendite o delle prestazioni di servizi effettuate nel periodo di riferimento;</li>
<li><strong>IVA a debito</strong>: L’importo totale dell&#8217;IVA applicata sulle vendite o sui servizi prestati;</li>
<li><strong>IVA a credito</strong>: L’imposta detraibile relativa agli acquisti e alle spese sostenute dall’impresa;</li>
<li><strong>Differenza tra IVA a debito e IVA a credito</strong>: Se l’IVA a debito supera l’IVA a credito, l’impresa deve versare la differenza. Se invece l’IVA a credito è maggiore, il contribuente ha diritto a un credito d’imposta che può essere utilizzato per compensare debiti futuri o chiesto a rimborso.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Chi Deve Presentare la Dichiarazione IVA</h2>
<p style="text-align: justify;">Tutti i soggetti passivi IVA (imprese, professionisti, società) sono obbligati a presentare la dichiarazione annuale IVA, con alcune eccezioni. Sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>I contribuenti in <strong>regime forfettario</strong> o <strong>regime dei minimi</strong>;</li>
<li>Alcune categorie particolari di contribuenti, come chi esercita attività esenti o chi è escluso dal campo di applicazione dell’IVA.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Tuttavia, anche se esenti dall’obbligo di dichiarazione IVA, questi contribuenti potrebbero essere tenuti a presentare altre tipologie di dichiarazioni fiscali.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Scadenze della Dichiarazione IVA</h2>
<p style="text-align: justify;">La dichiarazione IVA deve essere presentata entro una data specifica fissata dall’Agenzia delle Entrate ogni anno. Solitamente, la scadenza si colloca tra <strong>febbraio e aprile</strong> dell’anno successivo al periodo d’imposta. Ad esempio, per il periodo d’imposta 2023, la dichiarazione IVA deve essere presentata <strong>entro il 30 aprile 2024</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Esiste anche la possibilità di presentare la dichiarazione IVA in via <strong>autonoma</strong> (entro febbraio), separatamente dalla dichiarazione dei redditi, o contestualmente alla dichiarazione unificata tramite il modello Redditi.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Modalità di Presentazione</h2>
<p style="text-align: justify;">La dichiarazione IVA può essere presentata esclusivamente <strong>in via telematica</strong> tramite il portale dell’Agenzia delle Entrate o attraverso intermediari abilitati, come i commercialisti. È importante rispettare le scadenze e le modalità di invio per evitare <strong>sanzioni</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Sanzioni per Omessa o Errata Dichiarazione IVA</h2>
<p style="text-align: justify;">Non rispettare i termini per la presentazione della dichiarazione IVA può comportare l’applicazione di <strong>sanzioni amministrative</strong>. Le principali sanzioni previste sono:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Omessa dichiarazione</strong>: Se la dichiarazione non viene presentata entro i termini previsti, la sanzione varia dal 120% al 240% dell&#8217;imposta dovuta, con un minimo di 250 euro.</li>
<li><strong>Dichiarazione infedele</strong>: In caso di errori nei dati dichiarati, la sanzione può variare dal 90% al 180% della maggiore imposta dovuta.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Esistono comunque strumenti come il <strong>ravvedimento operoso</strong>, che permette al contribuente di correggere gli errori o sanare l’omessa dichiarazione, con sanzioni ridotte se l’adempimento avviene in tempi rapidi.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Novità e Aggiornamenti</h2>
<p style="text-align: justify;">Le normative fiscali italiane sono soggette a frequenti cambiamenti, e questo vale anche per la dichiarazione IVA. Negli ultimi anni, l’Agenzia delle Entrate ha introdotto diverse semplificazioni, grazie anche all’utilizzo della <strong>fatturazione elettronica</strong>, che permette un controllo incrociato più rapido e preciso dei dati dichiarati.</p>
<p style="text-align: justify;">Un’altra importante novità è l’introduzione di strumenti digitali, come il <strong>precompilato IVA</strong>, che l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione per facilitare la compilazione del modello IVA, riducendo al minimo il rischio di errori.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Conclusione</h2>
<p style="text-align: justify;">La dichiarazione IVA è un obbligo fondamentale per le imprese e i professionisti italiani, e rispettarne le modalità e le scadenze è essenziale per evitare sanzioni e problematiche fiscali. Con l’evoluzione digitale della gestione fiscale e strumenti come la fatturazione elettronica, la dichiarazione IVA è diventata più semplice da gestire, ma richiede comunque attenzione e competenza. Per chiunque abbia dubbi o necessità di supporto, è consigliabile affidarsi a un commercialista esperto o a consulenti fiscali specializzati.</p>
</div>
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<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Dichiarazione-IVA-quali-sono-le-scadenze/">Dichiarazione IVA: quali sono le scadenze</a> was first posted on Ottobre 1, 2024 at 5:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>Regime forfettario e imposta sostitutiva</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Regime-forfettario-e-imposta-sostitutiva/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria Ceccarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Sep 2024 15:00:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Regime Forfettario]]></category>
		<category><![CDATA[Agenzia delle Entrate regime forfettario]]></category>
		<category><![CDATA[Agevolazioni fiscali forfettari]]></category>
		<category><![CDATA[Aliquota 15%]]></category>
		<category><![CDATA[Aliquota 5% per nuove attività]]></category>
		<category><![CDATA[Coefficiente di redditività]]></category>
		<category><![CDATA[Contributi previdenziali agevolati]]></category>
		<category><![CDATA[Determinazione reddito imponibile]]></category>
		<category><![CDATA[esenzione irap]]></category>
		<category><![CDATA[esenzione iva]]></category>
		<category><![CDATA[fatturazione elettronica]]></category>
		<category><![CDATA[gestione separata INPS]]></category>
		<category><![CDATA[Imposta sostitutiva forfettari]]></category>
		<category><![CDATA[Limite ricavi 85.000 euro]]></category>
		<category><![CDATA[Novità fiscali regime forfettario]]></category>
		<category><![CDATA[regime forfettario]]></category>
		<category><![CDATA[Regime forfettario 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Requisiti regime forfettario]]></category>
		<category><![CDATA[Riduzione contributi artigiani e commercianti]]></category>
		<category><![CDATA[semplificazione fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[Tassazione semplificata]]></category>
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					<description><![CDATA[Il regime forfettario è un regime fiscale agevolato rivolto a piccole imprese, professionisti e lavoratori autonomi, che consente di semplificare la gestione fiscale e di ridurre l'imposizione fiscale.<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Regime-forfettario-e-imposta-sostitutiva/">Regime forfettario e imposta sostitutiva</a> was first posted on Settembre 10, 2024 at 5:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Il <strong>regime forfettario</strong> è un regime fiscale agevolato rivolto a piccole imprese, professionisti e lavoratori autonomi, che consente di semplificare la gestione fiscale e di ridurre l&#8217;imposizione fiscale. Una delle caratteristiche principali del regime forfettario è l&#8217;applicazione di un&#8217;<strong>imposta sostitutiva</strong>, che sostituisce IRPEF, addizionali comunali e regionali, e IRAP. In questo articolo, esploreremo le caratteristiche del regime forfettario, i vantaggi fiscali derivanti dall&#8217;imposta sostitutiva, i requisiti di accesso e le ultime novità normative.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Cos&#8217;è il Regime Forfettario?</h2>
<p style="text-align: justify;">Il regime forfettario è un&#8217;opzione fiscale semplificata pensata per agevolare le <strong>partite IVA</strong> con ricavi o compensi annui entro determinati limiti. Introduce un sistema di tassazione semplificato, con un&#8217;unica aliquota d&#8217;imposta sostitutiva e l&#8217;esenzione da una serie di obblighi contabili e amministrativi previsti per i regimi ordinari. Questo regime si basa su un <strong>coefficiente di redditività</strong>, che varia a seconda del tipo di attività svolta.</p>
<h4 style="text-align: justify;"><strong>Caratteristiche principali del regime forfettario:</strong></h4>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Imposta sostitutiva</strong> unica.</li>
<li><strong>Esenzione IVA</strong>: i forfettari non addebitano l&#8217;IVA ai propri clienti e non possono detrarre l&#8217;IVA sugli acquisti.</li>
<li><strong>Semplificazione contabile</strong>: non sono richiesti bilanci complessi o registri IVA, ma solo la tenuta dei documenti necessari per certificare i redditi.</li>
<li><strong>Non applicazione dell&#8217;IRAP</strong>: i contribuenti in regime forfettario sono esentati dal versamento dell’IRAP.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Imposta Sostitutiva nel Regime Forfettario</h2>
<p style="text-align: justify;">Una delle principali attrattive del regime forfettario è l&#8217;applicazione di una <strong>imposta sostitutiva</strong> che sostituisce diverse imposte come IRPEF, addizionali comunali e regionali, e IRAP. L’aliquota dell’imposta sostitutiva è fissata al <strong>15%</strong>, ma può essere ridotta al <strong>5%</strong> per i primi cinque anni di attività per i nuovi imprenditori o professionisti, se rispettano determinati requisiti.</p>
<h4 style="text-align: justify;"><strong>Come funziona l’imposta sostitutiva:</strong></h4>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Si calcola sull’utile determinato applicando al fatturato un <strong>coefficiente di redditività</strong> specifico per la categoria di attività svolta.</li>
<li>Il reddito imponibile si ottiene moltiplicando i ricavi o compensi per il coefficiente di redditività, e sull&#8217;importo risultante si applica l&#8217;imposta sostitutiva del 15% o del 5% per i nuovi contribuenti.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Vantaggi del Regime Forfettario</h2>
<p style="text-align: justify;">Il regime forfettario offre numerosi vantaggi rispetto al regime fiscale ordinario. Tra i principali benefici, troviamo:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Riduzione del carico fiscale</strong>: grazie all’imposta sostitutiva e all’esclusione di altre imposte, il carico fiscale complessivo è ridotto rispetto ai regimi ordinari.</li>
<li><strong>Semplificazione contabile</strong>: l’assenza di obblighi relativi alla tenuta dei registri IVA, la non obbligatorietà della fatturazione elettronica per la maggior parte dei forfettari e la semplificazione della contabilità sono tra i principali vantaggi di questo regime.</li>
<li><strong>Contribuzione previdenziale agevolata</strong>: in alcuni casi, come per artigiani e commercianti, è possibile richiedere una riduzione del 35% sui contributi previdenziali.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Requisiti di Accesso al Regime Forfettario</h2>
<p style="text-align: justify;">Per accedere al regime forfettario, è necessario rispettare alcuni <strong>requisiti</strong> fondamentali, che vengono aggiornati periodicamente. Attualmente, i principali requisiti di accesso includono:</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Limite di ricavi o compensi</strong>: il regime è accessibile a chi ha ricavi o compensi annui non superiori a <strong>85.000 euro</strong>. Questo limite è stato aumentato negli ultimi anni per favorire una maggiore adesione al regime agevolato​.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Assenza di partecipazioni</strong> in società di persone, associazioni professionali o imprese familiari.</li>
<li><strong>Non svolgimento di attività prevalente nei confronti di datori di lavoro</strong> con i quali si è intrattenuto un rapporto di lavoro nei due anni precedenti.</li>
<li><strong>Spese per lavoro dipendente</strong>: non devono superare i 20.000 euro annui.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">È inoltre necessario che il contribuente non superi determinati limiti di acquisto di beni strumentali, fissati a <strong>20.000 euro</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Determinazione del Reddito nel Regime Forfettario</h2>
<p style="text-align: justify;">Uno degli aspetti più particolari del regime forfettario è il metodo di <strong>determinazione del reddito imponibile</strong>. Questo non avviene sottraendo i costi effettivamente sostenuti dai ricavi, come nel regime ordinario, ma applicando al fatturato un <strong>coefficiente di redditività</strong>. Il coefficiente varia in base all&#8217;attività esercitata e riflette una stima forfettaria dei costi sostenuti dal contribuente. Per esempio:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Professionisti</strong> (attività intellettuali): coefficiente del 78%.</li>
<li><strong>Commercianti</strong>: coefficiente del 40%.</li>
<li><strong>Artigiani</strong>: coefficiente del 67%.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Il reddito imponibile si ottiene moltiplicando i ricavi per il coefficiente di redditività. Questo sistema semplificato elimina la necessità di tenere una contabilità dettagliata dei costi.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Esclusione dell&#8217;IVA e Semplificazione Amministrativa</h2>
<p style="text-align: justify;">Un altro vantaggio del regime forfettario è l’<strong>esclusione dall’IVA</strong>. I forfettari non applicano l&#8217;IVA sulle fatture emesse e non sono tenuti a versarla all&#8217;erario. Tuttavia, questa esenzione comporta anche l’impossibilità di <strong>detrarre l’IVA</strong> sugli acquisti, il che potrebbe rappresentare uno svantaggio per chi sostiene molti costi. I forfettari sono esentati anche da molti altri obblighi contabili, tra cui:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Non è obbligatoria la <strong>fatturazione elettronica</strong> per i contribuenti che nell&#8217;anno precedente hanno avuto ricavi inferiori a 25.000 euro.</li>
<li>Non vi è l’obbligo di redigere il <strong>bilancio d’esercizio</strong> o di tenere i <strong>registri contabili</strong> previsti per il regime ordinario.</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify;"></h3>
<h2 style="text-align: justify;">Impatto dell’Imposta Sostitutiva sui Contributi Previdenziali</h2>
<p style="text-align: justify;">Il <strong>regime forfettario</strong> incide anche sul calcolo dei contributi previdenziali. I contributi si basano sul <strong>reddito imponibile</strong> calcolato con il coefficiente di redditività, e non sull&#8217;utile effettivo. Questo può comportare un notevole risparmio contributivo per alcuni settori. Per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata INPS, i contributi sono calcolati in percentuale sul reddito imponibile, senza un minimo contributivo fisso.</p>
<p style="text-align: justify;">In alcuni casi, come per artigiani e commercianti, è possibile richiedere una riduzione del 35% sui contributi previdenziali, ulteriore incentivo a optare per questo regime.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Novità per il 2023 e 2024: Limiti di Accesso e Nuove Agevolazioni</h2>
<p style="text-align: justify;">Le normative riguardanti il regime forfettario sono soggette a frequenti modifiche, con l&#8217;obiettivo di estendere o restringere l&#8217;accesso al regime agevolato. Una delle principali novità riguarda l&#8217;aumento del limite di ricavi a <strong>85.000 euro</strong> nel 2023, rispetto ai 65.000 euro degli anni precedenti. Questo ha consentito a un numero maggiore di contribuenti di aderire al regime​.</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre, il <strong>Governo</strong> sta considerando ulteriori agevolazioni per i lavoratori autonomi e le piccole imprese nel regime forfettario, incluse possibili riduzioni delle aliquote o l&#8217;introduzione di nuovi strumenti di deduzione forfettaria dei costi.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Regime-forfettario-e-imposta-sostitutiva/">Regime forfettario e imposta sostitutiva</a> was first posted on Settembre 10, 2024 at 5:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;autofattura: un documento fiscale particolare</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/L-autofattura-un-documento-fiscale-particolare/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria Ceccarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2024 15:00:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Autofattura]]></category>
		<category><![CDATA[fatturazione elettronica]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema di Interscambio (SdI)]]></category>
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					<description><![CDATA[L&#8217;autofattura è un documento fiscale che, a differenza di una fattura classica, viene emessa da un soggetto nei confronti di se stesso. Si tratta di uno strumento utilizzato per adempiere agli obblighi fiscali (principalmente IVA) su operazioni specifiche. Quando si emette un&#8217;autofattura? Esistono diversi casi in cui un&#8217;azienda o un professionista con Partita IVA è [&#8230;]<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/L-autofattura-un-documento-fiscale-particolare/">L&#8217;autofattura: un documento fiscale particolare</a> was first posted on Aprile 2, 2024 at 5:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p data-sourcepos="3:1-3:256">L&#8217;autofattura è un documento fiscale che, a differenza di una fattura classica, viene emessa da un soggetto nei confronti di se stesso. Si tratta di uno strumento utilizzato per adempiere agli obblighi fiscali (principalmente IVA) su operazioni specifiche.</p>
<h2 data-sourcepos="3:1-3:256"></h2>
<h2 data-sourcepos="5:1-5:36">Quando si emette un&#8217;autofattura?</h2>
<p data-sourcepos="7:1-7:111">Esistono diversi casi in cui un&#8217;azienda o un professionista con Partita IVA è tenuto a emettere un&#8217;autofattura:</p>
<ul data-sourcepos="9:1-13:0">
<li data-sourcepos="9:1-9:270"><strong>Acquisti da soggetti non tenuti all&#8217;emissione della fattura:</strong> Se si acquistano beni o servizi da un soggetto che non è tenuto all&#8217;emissione della fattura (come un piccolo produttore agricolo), è necessario emettere un&#8217;autofattura per integrare l&#8217;IVA e registrarla.</li>
<li data-sourcepos="10:1-10:243"><strong>Omaggi o cessioni gratuite:</strong> Nel caso di omaggi o cessioni gratuite di beni o servizi effettuate nei confronti di terzi, l&#8217;azienda deve emettere un&#8217;autofattura con rivalsa zero (IVA non applicata) per registrare l&#8217;operazione ai fini IVA.</li>
<li data-sourcepos="11:1-11:179"><strong>Autoconsumo:</strong> Se l&#8217;azienda utilizza per sé stessa beni acquistati per l&#8217;attività (ad esempio, cancelleria per uso ufficio), deve emettere un&#8217;autofattura per assolvere l&#8217;IVA.</li>
<li data-sourcepos="12:1-13:0"><strong>Inversione contabile (reverse charge):</strong> In alcuni casi specifici previsti dalla legge, l&#8217;obbligo di fatturazione e versamento dell&#8217;IVA si trasferisce dal cedente (fornitore) al cessionario (cliente). In tali situazioni, il cliente emetterà un&#8217;autofattura per integrare l&#8217;IVA e registrarla.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2 data-sourcepos="14:1-14:34">Come si emette un&#8217;autofattura?</h2>
<p data-sourcepos="16:1-16:177">L&#8217;autofattura è sostanzialmente simile a una fattura standard, con la differenza che i dati del cedente e del cessionario coincidono. È necessario compilare i seguenti elementi:</p>
<ul data-sourcepos="18:1-25:0">
<li data-sourcepos="18:1-18:77"><strong>Dati del soggetto che emette l&#8217;autofattura (Partita IVA, denominazione)</strong></li>
<li data-sourcepos="19:1-19:23"><strong>Data di emissione</strong></li>
<li data-sourcepos="20:1-20:44"><strong>Numero di riferimento dell&#8217;autofattura</strong></li>
<li data-sourcepos="21:1-21:36"><strong>Descrizione dei beni o servizi</strong></li>
<li data-sourcepos="22:1-22:24"><strong>Importo imponibile</strong></li>
<li data-sourcepos="23:1-23:35"><strong>Aliquota IVA (se applicabile)</strong></li>
<li data-sourcepos="24:1-25:0"><strong>Imposta IVA (se applicabile)</strong></li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2 data-sourcepos="26:1-26:28">Modalità di trasmissione</h2>
<p data-sourcepos="28:1-28:153">Le autofatture, come le fatture elettroniche, devono essere trasmesse telematicamente all&#8217;Agenzia delle Entrate tramite il Sistema di Interscambio (SdI).</p>
<p data-sourcepos="28:1-28:153">
<h2 data-sourcepos="30:1-30:17">Conservazione</h2>
<p data-sourcepos="32:1-32:223">L&#8217;autofattura emessa deve essere conservata digitalmente per 10 anni, insieme alla documentazione che supporta l&#8217;operazione (ad esempio, scontrino fiscale di acquisto, documentazione relativa all&#8217;omaggio o all&#8217;autoconsumo).</p>
<p data-sourcepos="34:1-34:231"><strong>Attenzione!</strong> L&#8217;autofattura non è un documento valido per richiedere la detrazione dell&#8217;IVA, a meno che non sia stata emessa per integrare un&#8217;operazione documentata da una fattura ricevuta da un soggetto non tenuto all&#8217;emissione.</p>
<p data-sourcepos="36:1-36:221"><strong>È importante sottolineare che la normativa sulle autofatture può essere soggetta a modifiche. Si consiglia pertanto di consultare sempre le fonti ufficiali dell&#8217;Agenzia delle Entrate per avere informazioni aggiornate.</strong></p>
<p data-sourcepos="38:1-38:167"><strong>Inoltre, per la compilazione e la trasmissione delle autofatture, è consigliabile rivolgersi al proprio commercialista o a un software di fatturazione elettronica.</strong></p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/L-autofattura-un-documento-fiscale-particolare/">L&#8217;autofattura: un documento fiscale particolare</a> was first posted on Aprile 2, 2024 at 5:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Regime forfettario per le partite IVA: guida completa 2024</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Regime-forfettario-per-le-partite-IVA-guida-completa-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria Ceccarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2024 12:00:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[contabilità semplificata]]></category>
		<category><![CDATA[fatturazione elettronica]]></category>
		<category><![CDATA[imposta sostitutiva]]></category>
		<category><![CDATA[partita iva]]></category>
		<category><![CDATA[regime forfettario]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/?p=29280</guid>

					<description><![CDATA[Il regime forfettario è un regime fiscale agevolato dedicato ai piccoli imprenditori e ai professionisti che possiedono determinati requisiti. &#160; Vantaggi: Imposta sostitutiva ridotta: 5% per i primi 5 anni (nuove attività) e 15% negli anni successivi. Contabilità semplificata: non è necessario tenere la contabilità ordinaria. Nessun obbligo di fatturazione elettronica. Pagamento IVA mensile o trimestrale. &#160; [&#8230;]<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Regime-forfettario-per-le-partite-IVA-guida-completa-2024/">Regime forfettario per le partite IVA: guida completa 2024</a> was first posted on Marzo 26, 2024 at 1:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Il regime forfettario è un regime fiscale agevolato</strong> dedicato ai piccoli imprenditori e ai professionisti che possiedono determinati requisiti.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2 data-sourcepos="9:1-9:13">Vantaggi:</h2>
<ul data-sourcepos="11:1-15:0">
<li data-sourcepos="11:1-11:102"><strong>Imposta sostitutiva ridotta:</strong> 5% per i primi 5 anni (nuove attività) e 15% negli anni successivi.</li>
<li data-sourcepos="12:1-12:81"><strong>Contabilità semplificata:</strong> non è necessario tenere la contabilità ordinaria.</li>
<li data-sourcepos="13:1-13:49"><strong>Nessun obbligo di fatturazione elettronica.</strong></li>
<li data-sourcepos="14:1-15:0"><strong>Pagamento IVA mensile o trimestrale.</strong></li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2 data-sourcepos="16:1-16:14">Requisiti:</h2>
<ul data-sourcepos="18:1-22:0">
<li data-sourcepos="18:1-18:52"><strong>Ricavi/compensi non superiori a 85.000€ annui.</strong></li>
<li data-sourcepos="19:1-19:98"><strong>Spese per lavoro accessorio, dipendente e collaboratori non superiori a 20.000€ lordi annui.</strong></li>
<li data-sourcepos="20:1-20:71"><strong>Non essere in possesso di partecipazioni in Srl superiori al 20%.</strong></li>
<li data-sourcepos="21:1-22:0"><strong>Non svolgere attività di vendita di beni usati, se non occasionale.</strong></li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2 data-sourcepos="23:1-23:17">Come aderire:</h2>
<ul data-sourcepos="25:1-27:0">
<li data-sourcepos="25:1-25:164">Inviare la comunicazione di adesione all&#8217;Agenzia delle Entrate entro il 31 dicembre dell&#8217;anno precedente a quello in cui si vuole applicare il regime forfettario.</li>
<li data-sourcepos="26:1-27:0">Mantenere i requisiti previsti per tutta la durata dell&#8217;adesione al regime.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2 data-sourcepos="28:1-28:25">Cosa cambia nel 2024:</h2>
<ul data-sourcepos="30:1-32:0">
<li data-sourcepos="30:1-30:54"><strong>Aumento del limite di ricavi/compensi a 85.000€.</strong></li>
<li data-sourcepos="31:1-32:0"><strong>Possibilità di applicare il regime forfettario anche per le attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche.</strong></li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2 data-sourcepos="50:1-50:16">Conclusione:</h2>
<p data-sourcepos="52:1-52:105">Il regime forfettario può essere un&#8217;opzione vantaggiosa per molti piccoli imprenditori e professionisti.</p>
<p data-sourcepos="54:1-54:107"><strong>Si consiglia di valutare attentamente i requisiti e i vantaggi del regime forfettario prima di aderire.</strong></p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Regime-forfettario-per-le-partite-IVA-guida-completa-2024/">Regime forfettario per le partite IVA: guida completa 2024</a> was first posted on Marzo 26, 2024 at 1:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nuovo regime forfettario 2024: le novità</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Nuovo-regime-forfettario-2024-le-novita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria Ceccarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Mar 2024 12:01:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Regime Forfettario]]></category>
		<category><![CDATA[Coefficiente di redditività]]></category>
		<category><![CDATA[fatturazione elettronica]]></category>
		<category><![CDATA[imposta sostitutiva]]></category>
		<category><![CDATA[Limite di ricavi]]></category>
		<category><![CDATA[Nuovo regime forfettario 2024]]></category>
		<category><![CDATA[regime forfettario]]></category>
		<category><![CDATA[Ritenuta d'acconto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/?p=29211</guid>

					<description><![CDATA[Il regime forfettario è un regime fiscale agevolato rivolto a piccoli imprenditori e professionisti con partita IVA. Il regime forfettario 2024 presenta alcune novità rispetto agli anni precedenti, tra cui: Aumento del limite di ricavi: il limite di ricavi per accedere al regime forfettario è stato innalzato da 65.000 euro a 85.000 euro. Nuovo coefficiente [&#8230;]<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Nuovo-regime-forfettario-2024-le-novita/">Nuovo regime forfettario 2024: le novità</a> was first posted on Marzo 20, 2024 at 1:01 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p data-sourcepos="3:1-3:206">Il regime forfettario è un regime fiscale agevolato rivolto a piccoli imprenditori e professionisti con partita IVA.</p>
<p data-sourcepos="3:1-3:206">
<p data-sourcepos="3:1-3:206"><strong>Il regime forfettario 2024 presenta alcune novità rispetto agli anni precedenti</strong>, tra cui:</p>
<p data-sourcepos="5:1-5:136"><strong>Aumento del limite di ricavi:</strong> il limite di ricavi per accedere al regime forfettario è stato innalzato da 65.000 euro a 85.000 euro.</p>
<p data-sourcepos="7:1-7:158"><strong>Nuovo coefficiente di redditività:</strong> il coefficiente di redditività, utilizzato per calcolare il reddito imponibile, è stato modificato per alcune attività.</p>
<p data-sourcepos="9:1-9:153"><strong>Imposta sostitutiva ridotta:</strong> l&#8217;aliquota dell&#8217;imposta sostitutiva per i contribuenti con ricavi inferiori a 65.000 euro è stata ridotta dal 15% al 5%.</p>
<p data-sourcepos="11:1-11:164"><strong>Obbligo di fatturazione elettronica:</strong> a partire dal 1° luglio 2024, anche i contribuenti in regime forfettario saranno obbligati a emettere fatture elettroniche.</p>
<p data-sourcepos="13:1-13:170"><strong>Possibilità di applicare la ritenuta d&#8217;acconto:</strong> i contribuenti in regime forfettario potranno applicare la ritenuta d&#8217;acconto ai loro clienti, in alternativa all&#8217;IVA.</p>
<p data-sourcepos="13:1-13:170">
<p data-sourcepos="30:1-30:16"><strong>Conclusione:</strong></p>
<p data-sourcepos="32:1-32:256">Il nuovo regime forfettario 2024 presenta alcune novità che possono avere un impatto significativo sui piccoli imprenditori e professionisti. È importante essere informati sulle nuove disposizioni per prendere le decisioni migliori per la propria attività.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Nuovo-regime-forfettario-2024-le-novita/">Nuovo regime forfettario 2024: le novità</a> was first posted on Marzo 20, 2024 at 1:01 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Scontrino elettronico 2019: cos’è e in cosa consistono i nuovi adempimenti per i corrispettivi telematici</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/scontrino-elettronico-2019-cos232-e-in-cosa-consistono-i-nuovi-adempimenti-per-i-corrispettivi-telematici-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Carlotta Montis]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 May 2019 08:07:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ADEMPIMENTI FISCALI]]></category>
		<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[agenzia delle entrate]]></category>
		<category><![CDATA[agenzie delle entrate]]></category>
		<category><![CDATA[alberghi]]></category>
		<category><![CDATA[commercianti]]></category>
		<category><![CDATA[corrispettivi telematici]]></category>
		<category><![CDATA[esenzioni]]></category>
		<category><![CDATA[evasione]]></category>
		<category><![CDATA[fattura]]></category>
		<category><![CDATA[fatturazione elettronica]]></category>
		<category><![CDATA[ricevuta]]></category>
		<category><![CDATA[ristoranti]]></category>
		<category><![CDATA[sanzioni]]></category>
		<category><![CDATA[scontrino elettronico]]></category>
		<category><![CDATA[scontrino elettronico 2019]]></category>
		<category><![CDATA[scontrino elettronico 2020]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/fisco-e-tributi/scontrino-elettronico-2019-cos232-e-in-cosa-consistono-i-nuovi-adempimenti-per-i-corrispettivi-telematici-2/</guid>

					<description><![CDATA[Lo scontrino elettronico è pronto al via. Ci siamo quasi, il 1° luglio è alle porte. Ne avete già sentito parlare? È una novità fiscale importante pensata per abbattere, o cercare di contrastare, il problema dell’evasione fiscale. Diciamo addio alla carta e diamo il benvenuto alla trasmissione dei corrispettivi con un click.<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/scontrino-elettronico-2019-cos232-e-in-cosa-consistono-i-nuovi-adempimenti-per-i-corrispettivi-telematici-2/">Scontrino elettronico 2019: cos’è e in cosa consistono i nuovi adempimenti per i corrispettivi telematici</a> was first posted on Maggio 16, 2019 at 10:07 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>I corrispettivi elettronici sono una nuova procedura telematica che consente a commercianti al minuto, alberghi, ristoranti e tutti coloro che lavorano a contatto con clienti finali, di abbandonare gli scontrini e le ricevute fiscali, permettendo loro di inviare all’Agenzia delle Entrate i dati degli incassi giornalieri tramite il software gratuito “fattura elettronica e corrispettivi elettronici” funzionante tramite il Sistema di Interscambio. </p>
<p>Scontrino elettronico 2019: cos’è e in cosa consistono i nuovi adempimenti per i corrispettivi telematici</p>
<p> </p>
<p>Lo scontrino elettronico è pronto al via. Ci siamo quasi, il 1° luglio è alle porte. Ne avete già sentito parlare? è una novità fiscale importante pensata per abbattere, o cercare di contrastare, il problema dell’evasione fiscale. Diciamo addio alla carta e diamo il benvenuto alla trasmissione dei corrispettivi con un click. </p>
<p> </p>
<p>I corrispettivi elettronici sono una nuova procedura telematica che consente a commercianti al minuto, alberghi, ristoranti e tutti coloro che lavorano a contatto con clienti finali, di abbandonare gli scontrini e le ricevute fiscali, permettendo loro di inviare all’Agenzia delle Entrate i dati degli incassi giornalieri tramite il software gratuito “fattura elettronica e corrispettivi elettronici” funzionante tramite il Sistema di Interscambio. </p>
<p>Essi permettono quindi a questi soggetti, i quali effettuano operazioni esonerate dall’obbligo di rilascio della fattura, di poter effettuare la memorizzazione elettronica e trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri delle vendite di bene e delle prestazioni di servizi rilevanti ai fini Iva, trasformando i vecchi scontrini e ricevute nei c. D. Scontrini elettronici. </p>
<p> </p>
<p>Ai sensi dell&#8217;articolo 22 del DPR n. 633/1972, i commercianti al minuto emettono la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale, mentre la fattura viene emessa solo se richiesta dal cliente. </p>
<p>Il DL n. 119/2018 ha stabilito che l’obbligo di invio telematico dei corrispettivi all’Agenzia delle entrate:</p>
<p>&#8211;      dal 01. 07. 2019 sarà per tutti coloro che nell’anno 2018 hanno realizzato un volume d’affari superiore a euro 400. 000;</p>
<p>&#8211;      dal 01. 01. 2020 sarà per tutti gli altri soggetti, a prescindere dall’ammontare del volume d’affari realizzato. </p>
<p>Si precisa che con il termine “volume d’affari” si intende il volume complessivo del contribuente al 31. 12. 2018 ed emergente dal modello IVA 2019 e non solo quello realizzato mediante la vendita al minuto. </p>
<p>NB: è stato stabilito che verrà riconosciuto un bonus fiscale, un credito d’imposta pari al 50% della spesa fino ad un massimo di euro 250, per quei soggetti che acquisteranno un nuovo registratore di cassa nel 2019 e nel 2020, dotato delle tecnologie necessarie le quali permetteranno l’adempimento dei nuovi obblighi. </p>
<p> </p>
<p>Esonero dall’adempimento</p>
<p>Dal punto di vista soggettivo, l&#8217;articolo 17 DL 119/2018, rinvia alla pubblicazione di un Decreto ministeriale le ipotesi di esonero da questo adempimento, in base:</p>
<p>1.     alla tipologia di attività svolta dai soggetti passivi;</p>
<p>2.     al luogo di esercizio dell’attività, in considerazione del fatto che in alcune zone d’Italia la rete internet potrebbe non essere disponibile. </p>
<p> </p>
<p>Come adempiere agli obblighi</p>
<p>Per adempiere a tali obblighi è necessario che i soggetti posseggano:</p>
<p>&#8211;      i c. D. Registratori telematici (Provvedimento dell&#8217;Agenzia delle Entrate n. 182017 del 28/10/2016);</p>
<p>&#8211;      oppure, altri strumenti indicati dall’Agenzia delle Entrate, come ad esempio un portale web dedicato. </p>
<p>I corrispettivi dovranno essere inviati in formato XML e si dovrà procedere poi alla loro conservazione sostitutiva, così come previsto per le fatture elettroniche. In caso di scarto del file XML, si avranno 5 giorni di tempo per trasmettere nuovamente il file corretto allo SdI. </p>
<p>A partire dal 01. 01. 2020, con l’obbligo dell’invio dei corrispettivi, sarà abrogata la tenuta del registro dei corrispettivi e la conseguente eliminazione della “semplificazione” di cui all’articolo 2 del D. P. R. N. 696/1996. In questo modo i soggetti che effettuano:</p>
<p>&#8211;      somministrazione di alimenti e bevande rese in mense aziendali, scolastiche, universitarie e in mense popolari gestite direttamente da Enti pubblici o da Enti di assistenza/beneficienza e  </p>
<p>&#8211;      cessioni di beni poste in essere da soggetti che effettuano vendite per corrispondenza,</p>
<p>dovranno emettere o la fattura in formato elettronico o lo scontrino fiscale. </p>
<p>Di conseguenza, i soggetti esercenti tali attività, dall’1. 7. 2019 o dall’1. 1. 2020, dovranno certificare le operazioni effettuate (eccetto i casi di esonero) attraverso:</p>
<p>1.     l’emissione della fattura in formato elettronico;</p>
<p>2.     l’emissione dello scontrino fiscale, con trasmissione del dato in modalità telematica. </p>
<p>Questo comporta inevitabilmente un cambiamento dal punto di vista procedurale in capo a quei soggetti che, sino al 31. 12. 2019, hanno “certificato” l’operazione con la sola annotazione nel registro dei corrispettivi delle operazioni. </p>
<p> </p>
<p>Sanzioni</p>
<p>Ai sensi dell&#8217;articolo 2 comma 6 del DL n. 127/2015: “ai soggetti che effettuano la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica ai sensi del comma 1 e ai soggetti di cui al comma 2 si applicano, in caso di mancata memorizzazione o di omissione della trasmissione, ovvero nel caso di memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, le sanzioni previste dagli articoli 6 comma 3 e 12, comma 2, del Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471”. </p>
<p>Se l’operazione è certificata correttamente, ma viene comunicata in ritardo o perfino omessa, la sanzione amministrativa viene applicata con un minimo di euro 250 fino ad un massimo di euro 2. 000. </p>
<p>Ai sensi dell’articolo 6 comma 3 del DL n. 471/1997, “se le violazioni consistono nella mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto ovvero nell’emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali, la sanzione è in ogni caso pari al cento per cento dell’imposta corrispondente all’importo non documentato. La stessa sanzione si applica in caso di omesse annotazioni su apposito registro dei corrispettivi relativi a ciascuna operazione in caso di mancato o irregolare funzionamento degli apparecchi misuratori fiscali. Se non constano omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione è punita con sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2. 000”. </p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/scontrino-elettronico-2019-cos232-e-in-cosa-consistono-i-nuovi-adempimenti-per-i-corrispettivi-telematici-2/">Scontrino elettronico 2019: cos’è e in cosa consistono i nuovi adempimenti per i corrispettivi telematici</a> was first posted on Maggio 16, 2019 at 10:07 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La fatturazione elettronica tra privati</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/la-fatturazione-elettronica-tra-privati/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Laura Bargone]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Oct 2018 10:52:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CALENDARIO O SCADENZARIO FISCALE]]></category>
		<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[FATTURA]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[agenzia delle entrate]]></category>
		<category><![CDATA[b2b]]></category>
		<category><![CDATA[direttiva 2014/55/UE del 16 aprile 2014]]></category>
		<category><![CDATA[fattura elettonica]]></category>
		<category><![CDATA[fatturaPA]]></category>
		<category><![CDATA[fatturazione elettronica]]></category>
		<category><![CDATA[fatturazione elettronica come funziona]]></category>
		<category><![CDATA[fatturazione elettronica tra privati]]></category>
		<category><![CDATA[formato XML]]></category>
		<category><![CDATA[legge di stabilità 2018]]></category>
		<category><![CDATA[obbligo fatturazione elettronica 2019]]></category>
		<category><![CDATA[SDI]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema di interscambio]]></category>
		<category><![CDATA[tax free shopping]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/fattura/la-fatturazione-elettronica-tra-privati/</guid>

					<description><![CDATA[La fatturazione elettronica tra privati che cos’è e come funziona<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/la-fatturazione-elettronica-tra-privati/">La fatturazione elettronica tra privati</a> was first posted on Ottobre 21, 2018 at 12:52 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La fattura elettronica tra privati è una normale fattura B2B emessa, ricevuta, firmata e conservata in maniera digitalizzata; ciò significa che la fatturazione B2B cioè business to business o la fattura tra privati, anziché essere in formato cartaceo viene emessa e ricevuta in qualsiasi formato elettronico che ne assicura l’autenticità dell’origine, l’integrità del contenuto e la leggibilità della fattura dal momento in cui viene emessa fino a al termine del suo periodo di conservazione. </p>
<p>La fatturazione elettronica tra privati</p>
<p>La fatturazione elettronica tra privati che cos’è e come funziona</p>
<p>La fattura elettronica è una fattura in formato digitale introdotta con la legge finanziaria 2018; la genesi di questa evoluzione nel “modo di fare fattura” è da individuare a livello Europeo nell’adozione e recepimento della direttiva 2014/55/UE del 16 aprile 2014 relativa alla fatturazione elettronica, in cui l’Unione Europea, invita gli Stati Membri a prevedere un quadro normativo e tecnologico adeguato a gestire in maniera elettronica tutto il sistema di fatturazione e controllo fiscale negli appalti pubblici. </p>
<p>La fattura elettronica tra privati è una normale fattura B2B emessa, ricevuta, firmata e conservata in maniera digitalizzata; ciò significa che la fatturazione B2B cioè business to business o la fattura tra privati, anziché essere in formato cartaceo viene emessa e ricevuta in qualsiasi formato elettronico che ne assicura l’autenticità dell’origine, l’integrità del contenuto e la leggibilità della fattura dal momento in cui viene emessa fino a al termine del suo periodo di conservazione. </p>
<p>Per molti anni la fattura è stata compilata in vari modi: carta e penna, macchina da scrivere, editor, fogli di calcolo word, excel, usando software di fatturazione e gestionali, poi una volta compilata dal fornitore veniva spedita al cliente via posta, via e-mail ecc. E il destinatario (cliente) aveva l’obbligo di conservarla in formato cartaceo per almeno 10 anni e le fatture ricevute per mail dovevano essere stampate. </p>
<p>La maggior parte dei vantaggi economici a seguito dell’introduzione della fattura elettronica derivano soprattutto dalla completa automazione e integrazione dei processi tra le parti che generano una riduzione e ottimizzazione dei costi, riducono il rischio di falsi e duplicazioni, errori nei pagamenti e tempi medi di pagamento; siamo di fronte ad una rivoluzione digitale che permetterà di compilare fatture in forma elettronica e inviarle ai commercialisti, clienti e a tutti i diretti interessati in maniera semplice, virtualizzando tutto senza necessità di ricorrere alla carta. </p>
<p>L’obiettivo del Governo, grazie alla fatturazione elettronica è quello di ridurre l’evasione fiscale eliminando la possibilità di emettere fatture false, la mancata registrazione delle fatture da parte di uno dei soggetti coinvolti o le registrazioni fraudolente con importi inferiori rispetto all’effettiva transazione; un altro obiettivo è sicuramente quello della semplificazione fiscale, ma anche quello di ottenere sempre più dati fiscali al fine di predisporre per i contribuenti, dichiarazioni annuali, certificazioni uniche, modello 770 ecc, con dati precompilati e quindi già verificati dall’agenzia delle entrate. </p>
<p>Il primo passo per il passaggio alla fattura elettronica è stato fatto nel 2014 con la fattura elettronica verso la Pubblica Amministrazione che ha visto le fatture elettroniche diventare il documento obbligatorio per tutti i rapporti con la PA, gli Enti Pubblici e poi verso le società quotate, inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana. L’agenzia delle entrate insieme alla SOGEI, ha messo a punto un sistema gratuito per le fatture elettroniche PA chiamato “SDI”, Sistema di interscambio. </p>
<p>Il SDI è quindi utilizzabile sia dalle PA che dalle società, imprese e professionisti per emettere e ricevere, secondo modelli standardizzati definiti dall’Agenzia (XML), le fatture elettroniche, al fine di garantire la loro autenticità e l’integrità mediante l’apposizione della firma elettronica di chi ha emesso il documento e la loro conservazione. </p>
<p>La fatturazione elettronica B2B consiste nell’utilizzare questi stessi standard messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per la fatturaPA, anche per le operazioni fatte tra soggetti privati; dal 2017 il SDI è stato messo a disposizione anche degli operatori economici privati come imprese e professionisti per poter trasmettere e/o ricevere fatture elettroniche in modo facoltativo ma a partire dal 1° Gennaio 2019 per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, saranno ammesse solo ed esclusivamente fatture elettroniche con il sistema di interscambio e secondo il formato XML già in uso per le FatturePA. </p>
<p>Sono esonerati dalle precedenti disposizioni, i soggetti che rientrano nel regime c. D. Di vantaggio e quelli che applicano il regime forfettario dei minimi e le cessioni di beni e di servizi rese nei confronti di non residenti, comunitari ed extracomunitari anche se comunque dovranno in realtà attrezzarsi per ricevere la fatture in formato elettronico e potranno comunque emettere fatture elettroniche. A tali categorie di operatori si possono aggiungere i “piccoli produttori agricoli” (di cui all’art. 34, comma 6, del Dpr n. 633/1972), i quali erano esonerati per legge dall’emissione di fatture anche prima dell’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica. </p>
<p>Dal 1° Gennaio dello scorso anno, la fattura elettronica tra privati B2B come abbiamo detto, è diventata facoltativa e ciò ha significato per l’Agenzia delle entrate e la Sogei adeguare lo SDI alla fatturazione elettronica tra privati e, per i titolari di Partita IVA che entro una certa data hanno aderito all’opzione per la trasmissione telematica delle fatture, c’è stata la possibilità di ottenere consistenti vantaggi fiscali derivati dall’uso della fattura elettronica B2B:</p>
<p>·         esenzione dallo spesometro comunicazione fatture;</p>
<p>·         esenzione dalle comunicazioni acquisti effettuati da operatori di San Marino;</p>
<p>·         esenzione modello Intrastat;</p>
<p>·         esenzione dalla comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing;</p>
<p>·         rimborsi Iva prioritari entro 3 mesi dalla trasmissione della dichiarazione;</p>
<p>·         periodo di accertamento ridotto a 4 anni anziché 5 come previsto per la fattura cartacea. </p>
<p> </p>
<p>L’obbligo di fatturazione elettronica è stato anticipato al 1° luglio 2018 per prestazioni di servizi rese da subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con la Pubblica Amministrazione; inizialmente era previsto anche per cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori da soggetti passivi iva ma è stato poi rinviato al 1° gennaio 2019; a partire da questa data la scheda carburante sarà abolita in quanto gli acquisti di carburante da parte di soggetti Iva dovranno essere documentati con fattura elettronica, fatta eccezione per gli acquisti fatti al di fuori di esercizio di impresa, arte e professione che dovranno essere fatti tramite carte di credito, bancomat o prepagate. </p>
<p>Dal 1° settembre 2018 sarà obbligatoria l’emissione della fattura elettronica per il tax free shopping e in particolare l’obbligo riguarderà gli acquisti di beni:</p>
<p>·         da parte di viaggiatori extra UE;</p>
<p>·         di importo superiore a 155 Euro al lordo dell’IVA;</p>
<p>·         per uso personale o familiare</p>
<p>·         da trasportarsi fuori dal territorio doganale comunitario nei bagagli personali. </p>
<p>La fatturazione elettronica tra privati, come abbiamo già accennato, è una fattura elettronica emessa da un professionista o un’impresa trasmessa ad un altro professionista o ad un’altra impresa o viceversa; la fattura elettronica tra privati, termine usato per distinguerla dalla Fatturazione elettronica PA, si chiama fattura elettronica B2B Business to Business perché chi la emette o la riceve, è un operatore economico quindi provvisto di numero di partita iva; se invece è un’impresa, una ditta o una società ad emettere fattura elettronica nei confronti di un privato cittadino, si dovrebbe parlare di fatturazione elettronica B2C “Business to Consumer” (B2C). </p>
<p>Per poter creare la fattura elettronica il professionista dovrà innanzitutto generare la fattura elettronica, selezionarne il formato e, sulla base dell’opzione scelta sarà possibile generare una nuova fattura, visualizzare l’ultima fattura generata ed archiviata ed importare la fattura da file XML. </p>
<p>Una volta generata la fattura, dovrà essere firmata dal professionista o dall’impresa attraverso l’apposizione della firma digitale, che è l’unica in grado di garantire l’integrità e l’autenticità del file XML; successivamente dovrà essere inviata, tramite il Sistema di Interscambio, al destinatario; per trasmettere al SdI il file XML della fattura elettronica ci sono diverse modalità:</p>
<p>·         si può utilizzare un servizio online presente nel portale “Fatture e Corrispettivi” che consente l’upload del file XML preventivamente predisposto e salvato sul proprio PC</p>
<p>·         b) si può utilizzare la procedura web ovvero l’App Fatturae messe a disposizione gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate</p>
<p>·         c) si può utilizzare una PEC (Posta Elettronica Certificata), inviando il file della fattura come allegato del messaggio di PEC </p>
<p>·         d) si può utilizzare un canale telematico (FTP o Web Service) preventivamente attivato con il SdI. </p>
<p>Una volta ricevuta la fattura e dopo i controlli tecnici automatici, il SDI provvede a recapitare il documento al destinatario. A questo punto il professionista o l’impresa dovrà attendere la conferma dell’avvenuta ricezione del file. </p>
<p>Il SDI  procede a verificare che siano presenti almeno le informazioni minime obbligatorie previste per legge (art. 21 ovvero 21-bis del Dpr n. 633/1972), e cioè gli estremi identificativi del fornitore e del cliente, il numero e la data della fattura, la descrizione della natura, quantità e qualità del bene ceduto o del servizio prestato, l’imponibile, l’aliquota e l’Iva;  verifica che i valori della partita Iva del fornitore (cedente/prestatore) e della partita Iva o del Codice Fiscale del cliente (cessionario/committente)esistano, cioè che siano presenti in Anagrafe Tributaria; controlla che sia inserito in fattura l’indirizzo telematico dove recapitare il file (può essere un indirizzo  PEC oppure un codice alfanumerico di 7 cifre) e che ci sia coerenza tra i valori dell’imponibile, dell’aliquota e dell’Iva (ad esempio, se l’imponibile è 100 euro, l’aliquota è 22%, l’Iva sia di 22 euro);  controlla inoltre che il file della stessa fattura elettronica non sia stato già inviato (duplicato). In definitiva, quindi, i dati obbligatori da riportare nella fattura elettronica sono gli stessi che si riportavano nelle fatture cartacee oltre all’indirizzo telematico dove il cliente vuole che venga consegnata la fattura.  </p>
<p>In caso di esito positivo dei controlli precedenti, il Sistema di Interscambio consegna la fattura al destinatario comunicando, con una “ricevuta di recapito”, a chi ha trasmesso la fattura la data e l’ora di consegna del documento; se invece i controlli non vengono superati,  viene recapitata, entro 5 giorni, una “ricevuta di scarto” al soggetto trasmittente sul medesimo canale con cui è stato inviato il file al SdI e la fattura elettronica o le fatture del lotto scartate dal SdI si considerano non emesse. </p>
<p>Se il SDI non riesca a recapitare la fattura al destinatario perché la PEC o canale FTP o web service non sono attivi, il SdI leggendo il numero di partita Iva o il Codice Fiscale del cliente all’interno della fattura  mette comunque a disposizione il duplicato della fattura e invia al soggetto che ha trasmesso il file una &#8220;ricevuta di impossibilità di consegna&#8221; all’interno della quale è indicata la data di messa a disposizione del file al cliente; in questo caso la fattura si considera emessa per il fornitore ma non ancora definitivamente ricevuta (ai fini fiscali) dal cliente, la data di decorrenza della detraibilità dell’Iva, per il cliente, scatterà dal momento di visualizzazione/scarico della fattura. </p>
<p>Il SDI quindi funge quindi da intreccio tra gli interessati ed ha il compito di verificare che il formato del documento sia corretto e i dati inseriti siano completi. </p>
<p>La normativa prevede che le fatture elettroniche vengano conservate per 10 anni sia da chi emette la fattura e sia da chi la riceve; le fatture elettroniche potranno essere conservate utilizzando il servizio messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate che, con il provvedimento del 30 aprile 2018, ha annunciato il lancio di un servizio di ricerca, consultazione e acquisizione delle fatture emesse e ricevute tramite l’area riservata del portale delle Entrate. </p>
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