<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>evasione fiscale &#8211; Commercialista.it</title>
	<atom:link href="https://www.commercialista.it/tag/evasione-fiscale/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.commercialista.it</link>
	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Sep 2025 12:09:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2023/02/cropped-favicon_commercialista_001-32x32.jpg</url>
	<title>evasione fiscale &#8211; Commercialista.it</title>
	<link>https://www.commercialista.it</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Rottamazione Quinquies 2026: come funziona, chi può aderire e cosa cambia davvero</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Rottamazione-Quinquies-2026-come-funziona-chi-puo-aderire-e-cosa-cambia-davvero/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mariana Maxwel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2025 04:00:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ADEMPIMENTI FISCALI]]></category>
		<category><![CDATA[AGENZIA DELLE ENTRATE]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Agevolazioni]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Rottamazione Quinquies 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Agenzia delle Entrate-Riscossione]]></category>
		<category><![CDATA[anticipi fiscali]]></category>
		<category><![CDATA[cartelle esattoriali]]></category>
		<category><![CDATA[commercialista]]></category>
		<category><![CDATA[contribuenti meritevoli]]></category>
		<category><![CDATA[Debiti fiscali]]></category>
		<category><![CDATA[evasione fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[fisco]]></category>
		<category><![CDATA[legge di bilancio 2026]]></category>
		<category><![CDATA[piani di rientro]]></category>
		<category><![CDATA[rateizzazione cartelle]]></category>
		<category><![CDATA[rottamazione cartelle 2026]]></category>
		<category><![CDATA[rottamazione quinquies]]></category>
		<category><![CDATA[saldo e stralcio]]></category>
		<category><![CDATA[sanatoria fiscale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/?p=33644</guid>

					<description><![CDATA[Nel 2026 tornerà nuovamente in scena la “Rottamazione Quinquies”, la quinta edizione della misura agevolativa che consente ai contribuenti di regolarizzare i propri debiti con il Fisco in forma ridotta. Ma attenzione: questa volta il Governo è intenzionato a limitare gli abusi e premiare chi aderisce con serietà. Allo studio vi sono novità importanti, sia [&#8230;]<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Rottamazione-Quinquies-2026-come-funziona-chi-puo-aderire-e-cosa-cambia-davvero/">Rottamazione Quinquies 2026: come funziona, chi può aderire e cosa cambia davvero</a> was first posted on Settembre 15, 2025 at 6:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;" data-start="323" data-end="996">Nel 2026 tornerà nuovamente in scena la “<strong data-start="364" data-end="390">Rottamazione Quinquies</strong>”, la quinta edizione della misura agevolativa che consente ai contribuenti di regolarizzare i propri debiti con il Fisco in forma ridotta. Ma attenzione: questa volta il Governo è intenzionato a <strong data-start="586" data-end="608">limitare gli abusi</strong> e <strong data-start="611" data-end="648">premiare chi aderisce con serietà</strong>. Allo studio vi sono novità importanti, sia in termini di <strong data-start="707" data-end="727">vantaggi fiscali</strong>, sia per quanto riguarda le <strong data-start="756" data-end="777">regole di accesso</strong> e la <strong data-start="783" data-end="808">frequenza di utilizzo</strong> della sanatoria. La nuova rottamazione non sarà solo un’opportunità per i cittadini e le imprese in difficoltà, ma anche un banco di prova per la credibilità del sistema fiscale italiano.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="998" data-end="1324">L’obiettivo è duplice: <strong data-start="1021" data-end="1056">favorire l’adesione alla misura</strong> da parte dei contribuenti realmente interessati a regolarizzare la propria posizione e <strong data-start="1144" data-end="1192">contrastare l’utilizzo seriale e strumentale</strong> della rottamazione da parte di soggetti che sistematicamente si sottraggono agli obblighi tributari confidando in future sanatorie.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1326" data-end="1769">Cosa prevede esattamente la Rottamazione Quinquies? Quali saranno le novità rispetto alle edizioni precedenti? E, soprattutto, come possiamo prepararci per cogliere i vantaggi fiscali senza incorrere in sanzioni o decadenze?</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1326" data-end="1769">In questo articolo analizziamo tutte le anticipazioni sulla misura, le possibili modifiche normative in arrivo con la Legge di Bilancio 2026 e forniamo consigli pratici per aderire in modo consapevole e sicuro.</p>
<h2 style="text-align: justify;" data-start="340" data-end="420"><strong>Rottamazione Quinquies</strong></h2>
<p style="text-align: justify;" data-start="422" data-end="1122">La Rottamazione Quinquies sarà ufficialmente inserita nella prossima Legge di Bilancio 2026. La conferma è arrivata direttamente dal Presidente della Commissione Finanze del Senato, Massimo Garavaglia, durante l’esame del disegno di legge per la proroga della riforma fiscale. I lavori parlamentari sono ormai in fase avanzata e, come dichiarato, il testo sarà pronto per essere integrato nella manovra finanziaria del prossimo anno.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="422" data-end="1122">Questo conferma la volontà del Governo di procedere con una nuova edizione della sanatoria fiscale, che rappresenta uno strumento strategico sia per la <strong data-start="1008" data-end="1039">gestione del debito fiscale</strong> dei cittadini che per il <strong data-start="1065" data-end="1121">miglioramento della riscossione da parte dello Stato</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1124" data-end="1528">Accanto alla nuova rottamazione, è in discussione anche un <strong data-start="1183" data-end="1222">taglio dell’IRPEF per il ceto medio</strong>, segnale evidente che l’esecutivo punta a costruire una manovra con forti connotazioni sociali e fiscali. Il Viceministro all’Economia Maurizio Leo ha chiarito che le due misure <strong data-start="1401" data-end="1427">non sono incompatibili</strong>, anche se dovranno inevitabilmente confrontarsi con le <strong data-start="1483" data-end="1506">risorse disponibili</strong>, sempre più limitate.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1530" data-end="2025">Ma l’elemento più importante è il cambio di approccio nella struttura stessa della Rottamazione Quinquies: il Governo vuole <strong data-start="1654" data-end="1675">evitare gli abusi</strong> del passato e <strong data-start="1690" data-end="1728">premiare i contribuenti meritevoli</strong>, escludendo dalla misura i cosiddetti “rottamatori seriali” – cioè coloro che hanno aderito a più sanatorie senza mai concludere i pagamenti, utilizzandole solo per sospendere pignoramenti o fermi amministrativi. Questa novità rappresenta una <strong data-start="1972" data-end="1990">svolta epocale</strong> rispetto alle precedenti edizioni.</p>
<h2 style="text-align: justify;" data-start="289" data-end="360"><strong data-start="292" data-end="360">Requisiti di accesso più rigidi </strong></h2>
<p style="text-align: justify;" data-start="362" data-end="895">Una delle principali novità della Rottamazione Quinquies sarà l’introduzione di criteri più stringenti per l’accesso alla misura, con l’obiettivo dichiarato di <strong data-start="522" data-end="559">escludere i contribuenti recidivi</strong> e favorire invece chi si trova in reale difficoltà economica. A differenza delle edizioni precedenti, non potranno beneficiare della nuova rottamazione i soggetti che hanno già aderito alle versioni passate della sanatoria <strong data-start="783" data-end="815">senza concludere i pagamenti</strong> o con l’unico intento di congelare temporaneamente le procedure di riscossione.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="897" data-end="1380">Il Viceministro Leo ha sottolineato l’importanza di <strong data-start="949" data-end="978">“circoscrivere la platea”</strong> per contenere i costi della misura e renderla realmente efficace: l’attenzione sarà focalizzata su chi non ha mai avuto accesso a precedenti rottamazioni oppure su chi, pur avendovi aderito, ha rispettato integralmente i termini di pagamento. Viene così introdotto, per la prima volta, un <strong data-start="1268" data-end="1296">principio di selettività</strong>, che mira a differenziare tra evasione opportunistica e incapacità economica reale.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1382" data-end="1977">Inoltre, il meccanismo di versamento subirà modifiche significative: le edizioni passate prevedevano un impatto iniziale molto pesante, con il 20% del debito da pagare nelle prime due rate (10% ciascuna). Ora si studia un <strong data-start="1604" data-end="1642">piano di rateizzazione più lineare</strong>, che riduca la pressione finanziaria nei primi mesi e favorisca l’adesione alla misura. Secondo le anticipazioni, il nuovo piano potrebbe prevedere <strong data-start="1791" data-end="1828">fino a 120 rate mensili (10 anni)</strong>, con la <strong data-start="1837" data-end="1893">possibilità di saltare fino a 8 rate non consecutive</strong> prima di decadere dai benefici, aumentando così la flessibilità per i contribuenti.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1382" data-end="1977"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone wp-image-33645 size-large" src="https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/09/donna-di-affari-che-fa-affare-ufficio-1024x683.jpg" alt="" width="696" height="464" srcset="https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/09/donna-di-affari-che-fa-affare-ufficio-1024x683.jpg 1024w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/09/donna-di-affari-che-fa-affare-ufficio-300x200.jpg 300w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/09/donna-di-affari-che-fa-affare-ufficio-768x512.jpg 768w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/09/donna-di-affari-che-fa-affare-ufficio-1536x1024.jpg 1536w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/09/donna-di-affari-che-fa-affare-ufficio-630x420.jpg 630w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/09/donna-di-affari-che-fa-affare-ufficio-150x100.jpg 150w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/09/donna-di-affari-che-fa-affare-ufficio-600x400.jpg 600w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/09/donna-di-affari-che-fa-affare-ufficio-696x464.jpg 696w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/09/donna-di-affari-che-fa-affare-ufficio-1068x712.jpg 1068w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/09/donna-di-affari-che-fa-affare-ufficio.jpg 1920w" sizes="(max-width: 696px) 100vw, 696px" /></p>
<h2 style="text-align: justify;" data-start="271" data-end="338"><strong data-start="274" data-end="338">Importi differenziati </strong></h2>
<p style="text-align: justify;" data-start="340" data-end="986">La Rottamazione Quinquies non sarà una sanatoria “uguale per tutti”. Tra le novità più significative, infatti, c’è l’intenzione del Governo di <strong data-start="483" data-end="564">differenziare le modalità di pagamento in base all’importo del debito fiscale</strong>. Per i debiti più elevati – ad esempio superiori a 50.000 euro – si sta valutando l’introduzione di un <strong data-start="668" data-end="693">anticipo obbligatorio</strong>, pari al <strong data-start="703" data-end="734">5% dell’importo complessivo</strong>, da versare al momento dell’adesione. Questa misura ha una doppia finalità: da un lato, <strong data-start="823" data-end="913">dimostrare la volontà effettiva del contribuente di regolarizzare la propria posizione</strong>, dall’altro, garantire un minimo incasso immediato da parte dell’Erario.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="988" data-end="1541">Per quanto riguarda invece i <strong data-start="1017" data-end="1045">debiti di modesta entità</strong>, si apre la possibilità di una nuova forma di <strong data-start="1092" data-end="1125">saldo e stralcio semplificato</strong>. Anche se i dettagli operativi non sono ancora ufficiali, si parla di <strong data-start="1196" data-end="1239">cancellazione automatica delle cartelle</strong> inferiori a una certa soglia, probabilmente entro i 1.000 o 2.000 euro. Questa misura, se confermata, avrebbe un impatto rilevante, soprattutto per i piccoli contribuenti, partite IVA, pensionati o lavoratori autonomi che si trovano a dover gestire vecchie pendenze non più esigibili in modo efficace.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1543" data-end="1856">L’obiettivo finale è quello di <strong data-start="1574" data-end="1649">concentrare gli sforzi di riscossione sui debiti realmente recuperabili</strong>, senza sovraccaricare il sistema con micro-cartelle che comportano costi di gestione superiori agli importi da incassare. Un approccio più pragmatico, in linea con i principi della riforma fiscale in corso.</p>
<h2 style="text-align: justify;" data-start="298" data-end="358"><strong data-start="301" data-end="358">Sanatoria selettiva</strong></h2>
<p style="text-align: justify;" data-start="360" data-end="990">Dietro la Rottamazione Quinquies non c’è solo un intento fiscale, ma anche una precisa <strong data-start="447" data-end="475">scelta politica ed etica</strong>: premiare chi è in difficoltà reale, punire chi utilizza la sanatoria come strumento di elusione sistematica. Questo orientamento nasce da anni di <strong data-start="623" data-end="668">abusi legati alle precedenti rottamazioni</strong>, dove alcuni contribuenti – definiti “rottamatori seriali” – hanno sfruttato le misure solo per guadagnare tempo, salvo poi non pagare nemmeno le prime rate. Il risultato? Il carico fiscale si è spostato ancora una volta su chi paga regolarmente, alimentando un senso di <strong data-start="940" data-end="966">ingiustizia e sfiducia</strong> nel sistema tributario.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="992" data-end="1393">Il Governo vuole ora <strong data-start="1013" data-end="1043">ricostruire la credibilità</strong> del meccanismo delle definizioni agevolate, rendendole strumenti eccezionali e non ciclici. Il Viceministro Leo ha ribadito che la rottamazione non deve diventare un automatismo, ma <strong data-start="1226" data-end="1277">un&#8217;opportunità riservata a chi dimostra serietà</strong>, anche attraverso strumenti oggettivi, come il pagamento di un anticipo o la regolarità nei versamenti precedenti.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1395" data-end="1736">Parallelamente, l’intervento si inserisce in una più ampia strategia di <strong data-start="1467" data-end="1508">razionalizzazione del sistema fiscale</strong>, che prevede un rafforzamento della <strong data-start="1545" data-end="1569">compliance spontanea</strong>, cioè l’adesione volontaria dei contribuenti agli obblighi tributari, incentivata non solo da sanzioni, ma anche da <strong data-start="1686" data-end="1735">premi fiscali e percorsi agevolati di rientro</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1738" data-end="1991">In questo senso, la Rottamazione Quinquies rappresenta anche <strong data-start="1799" data-end="1834">una leva per recuperare gettito</strong>, in un contesto economico che continua a risentire delle tensioni internazionali, della stretta monetaria della BCE e del rallentamento dell’economia reale.</p>
<h2 style="text-align: justify;" data-start="307" data-end="389"><strong data-start="310" data-end="389">Effetti attesi</strong></h2>
<p style="text-align: justify;" data-start="391" data-end="954">L’introduzione della Rottamazione Quinquies, così come strutturata nei lavori preliminari del Governo, mira a <strong data-start="501" data-end="549">massimizzare il recupero del gettito fiscale</strong> e allo stesso tempo a <strong data-start="572" data-end="608">responsabilizzare i contribuenti</strong>, introducendo criteri più rigorosi e premiando chi ha realmente intenzione di mettersi in regola. I dati delle precedenti edizioni dimostrano che le rottamazioni possono generare entrate immediate, ma anche che <strong data-start="820" data-end="896">una parte rilevante delle adesioni non si traduce in pagamenti effettivi</strong>, soprattutto quando le condizioni sono troppo permissive.</p>
<h3 style="text-align: justify;" data-start="956" data-end="1091">Con la nuova versione, l’obiettivo è invertire questa tendenza, favorendo <strong data-start="1030" data-end="1063">un tasso di successo più alto</strong> attraverso meccanismi come:</h3>
<ul style="text-align: justify;" data-start="1092" data-end="1233">
<li data-start="1092" data-end="1128">
<p data-start="1094" data-end="1128">l’anticipo per i debiti rilevanti,</p>
</li>
<li data-start="1129" data-end="1188">
<p data-start="1131" data-end="1188">la selezione dei beneficiari basata sulla storia fiscale,</p>
</li>
<li data-start="1189" data-end="1233">
<p data-start="1191" data-end="1233">un piano di rateizzazione più sostenibile.</p>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;" data-start="1235" data-end="1760">Dal punto di vista delle imprese, in particolare quelle piccole e medie, la possibilità di regolarizzare la posizione con il Fisco senza interessi e sanzioni rappresenta <strong data-start="1405" data-end="1443">una boccata d’ossigeno finanziaria</strong>, utile a rientrare nel sistema produttivo con maggiore serenità. Per i professionisti e i lavoratori autonomi, la misura può contribuire a <strong data-start="1583" data-end="1660">ricostruire un rapporto più equilibrato con l’Amministrazione Finanziaria</strong>, riducendo lo stress da indebitamento e migliorando il rating creditizio presso banche e fornitori.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1762" data-end="2103">Tuttavia, per funzionare davvero, la Rottamazione Quinquies dovrebbe essere <strong data-start="1838" data-end="1912">accompagnata da campagne informative e strumenti di educazione fiscale</strong>, affinché i contribuenti comprendano bene i rischi, i vantaggi e gli obblighi previsti. Solo così si può trasformare una sanatoria in <strong data-start="2047" data-end="2102">una reale occasione di legalità e rinascita fiscale</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1762" data-end="2103"><img decoding="async" class="alignnone wp-image-33646 size-large" src="https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/09/vista-ad-alto-angolo-di-matita-e-calcolatrice-sui-documenti-finanziari-1024x681.jpg" alt="" width="696" height="463" srcset="https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/09/vista-ad-alto-angolo-di-matita-e-calcolatrice-sui-documenti-finanziari-1024x681.jpg 1024w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/09/vista-ad-alto-angolo-di-matita-e-calcolatrice-sui-documenti-finanziari-300x199.jpg 300w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/09/vista-ad-alto-angolo-di-matita-e-calcolatrice-sui-documenti-finanziari-768x510.jpg 768w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/09/vista-ad-alto-angolo-di-matita-e-calcolatrice-sui-documenti-finanziari-1536x1021.jpg 1536w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/09/vista-ad-alto-angolo-di-matita-e-calcolatrice-sui-documenti-finanziari-632x420.jpg 632w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/09/vista-ad-alto-angolo-di-matita-e-calcolatrice-sui-documenti-finanziari-150x100.jpg 150w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/09/vista-ad-alto-angolo-di-matita-e-calcolatrice-sui-documenti-finanziari-600x399.jpg 600w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/09/vista-ad-alto-angolo-di-matita-e-calcolatrice-sui-documenti-finanziari-696x463.jpg 696w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/09/vista-ad-alto-angolo-di-matita-e-calcolatrice-sui-documenti-finanziari-1068x710.jpg 1068w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/09/vista-ad-alto-angolo-di-matita-e-calcolatrice-sui-documenti-finanziari.jpg 1920w" sizes="(max-width: 696px) 100vw, 696px" /></p>
<h2 style="text-align: justify;" data-start="325" data-end="400"><strong data-start="328" data-end="400">Precedenti rottamazioni e cosa cambierà</strong></h2>
<p style="text-align: justify;" data-start="402" data-end="1054">Le precedenti edizioni della rottamazione hanno sicuramente portato benefici in termini di <strong data-start="493" data-end="513">recupero fiscale</strong> e <strong data-start="516" data-end="547">sollievo per i contribuenti</strong>, ma hanno anche evidenziato limiti strutturali che il Governo intende superare con la nuova Rottamazione Quinquies. Una delle criticità più segnalate riguarda il <strong data-start="710" data-end="751">carico eccessivo delle prime due rate</strong>, che nelle versioni passate assorbivano il <strong data-start="795" data-end="824">20% del totale del debito</strong> (10% per ciascuna rata), lasciando il restante 80% diluito in un numero più alto di rate. Questo meccanismo ha spesso scoraggiato l’adesione, in particolare tra le famiglie e le imprese più fragili dal punto di vista finanziario.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1056" data-end="1473">Per risolvere questa distorsione, il Viceministro Leo ha dichiarato che si sta lavorando per <strong data-start="1149" data-end="1212">“attenuare o eliminare il meccanismo iniziale penalizzante”</strong>, in favore di un piano di versamenti più <strong data-start="1254" data-end="1280">graduale e sostenibile</strong>. L’obiettivo è quello di incentivare l’adesione da parte dei contribuenti effettivamente interessati, senza metterli in difficoltà proprio nella fase iniziale del percorso di regolarizzazione.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1475" data-end="1949">Inoltre, un altro nodo da sciogliere riguarda la <strong data-start="1524" data-end="1586">scarsa efficacia della riscossione nel medio-lungo termine</strong>: molte adesioni si sono tradotte in <strong data-start="1623" data-end="1658">decadenze per mancato pagamento</strong>, vanificando l’intero processo. Per questo motivo, la Rottamazione Quinquies prevede un numero maggiore di <strong data-start="1766" data-end="1795">rate mensili (fino a 120)</strong> e una <strong data-start="1802" data-end="1826">tolleranza più ampia</strong> per le eventuali rate non versate (fino a 8 rate non consecutive), in modo da evitare decadenze automatiche troppo rigide.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1951" data-end="2143">Si tratta, quindi, di una riforma strutturale della sanatoria, che cerca un equilibrio tra <strong data-start="2042" data-end="2067">rigore e flessibilità</strong>, tra <strong data-start="2073" data-end="2105">incisività della riscossione</strong> e <strong data-start="2108" data-end="2142">tutela del contribuente onesto</strong>.</p>
<h2 style="text-align: justify;" data-start="289" data-end="369"><strong data-start="292" data-end="369">Conclusioni</strong></h2>
<p style="text-align: justify;" data-start="371" data-end="816">La Rottamazione Quinquies si preannuncia come <strong data-start="417" data-end="457">un’opportunità concreta ma selettiva</strong>, pensata per aiutare chi ha vissuto momenti di reale difficoltà e desidera <strong data-start="533" data-end="572">sanare la propria posizione fiscale</strong>. Non sarà più uno strumento “a pioggia”, come in passato, ma una misura <strong data-start="645" data-end="666">più equa e mirata</strong>, che vuole distinguere chi intende rientrare nel sistema da chi, invece, ha usato le sanatorie come scudo temporaneo contro le azioni di riscossione.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="818" data-end="1323">Con un piano di pagamento più flessibile, criteri di accesso più rigidi e la possibilità di prevedere un <strong data-start="923" data-end="964">saldo e stralcio per i piccoli debiti</strong>, il Governo prova a <strong data-start="985" data-end="1022">ristabilire fiducia e credibilità</strong> nel rapporto tra cittadino e fisco. Ma attenzione: aderire alla Rottamazione Quinquies non sarà un atto da prendere alla leggera. Occorrerà <strong data-start="1163" data-end="1229">valutare attentamente la sostenibilità economica dei pagamenti</strong>, la propria storia fiscale, e prepararsi ad affrontare l’iter burocratico con consapevolezza.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1325" data-end="1704">In questo senso, il ruolo dei professionisti, commercialisti, consulenti fiscali, avvocati tributaristi, sarà decisivo per accompagnare i contribuenti nelle scelte corrette. Rottamare può essere la soluzione giusta, ma <strong data-start="1546" data-end="1614">solo se inserita in una strategia fiscale di medio-lungo termine</strong>, fondata su legalità, programmazione e gestione oculata delle proprie risorse economiche.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1706" data-end="1880">Per chi vuole davvero ripartire, la Rottamazione Quinquies può essere una porta d’ingresso verso un futuro fiscalmente sostenibile, e non solo una scorciatoia temporanea.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Rottamazione-Quinquies-2026-come-funziona-chi-puo-aderire-e-cosa-cambia-davvero/">Rottamazione Quinquies 2026: come funziona, chi può aderire e cosa cambia davvero</a> was first posted on Settembre 15, 2025 at 6:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La decisione sull&#8217;Iva: la legge nazionale prevale</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/La-decisione-sull-Iva-la-legge-nazionale-prevale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria Ceccarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jul 2024 11:00:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Evasione e Reati tributari]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[iva]]></category>
		<category><![CDATA[Corte di Giustizia UE]]></category>
		<category><![CDATA[evasione fiscale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/?p=30248</guid>

					<description><![CDATA[In situazioni di frode fiscale relativa all&#8217;Imposta sul Valore Aggiunto (Iva), gli Stati membri dell&#8217;UE possono adottare interpretazioni differenti delle normative comunitarie. &#160; Sentenza della Corte di Giustizia La Corte di Giustizia dell&#8217;Unione Europea, con la sentenza del 1° luglio 2021 nella causa C-521/2019, ha stabilito che, nel caso di un operatore Iva completamente evasore, [&#8230;]<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/La-decisione-sull-Iva-la-legge-nazionale-prevale/">La decisione sull&#8217;Iva: la legge nazionale prevale</a> was first posted on Luglio 26, 2024 at 1:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>In situazioni di frode fiscale relativa all&#8217;Imposta sul Valore Aggiunto (Iva), gli Stati membri dell&#8217;UE possono adottare interpretazioni differenti delle normative comunitarie.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Sentenza della Corte di Giustizia</h2>
<p>La Corte di Giustizia dell&#8217;Unione Europea, con la sentenza del 1° luglio 2021 nella causa C-521/2019, ha stabilito che, <strong>nel caso di un operatore Iva completamente evasore, gli importi ricostruiti dal fisco devono essere considerati comprensivi di Iva, a meno che la legislazione nazionale non permetta ai soggetti passivi di ripercuotere e detrarre successivamente l&#8217;Iva, nonostante l&#8217;evasione.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Il Caso Specifico</h2>
<p>Un agente artistico spagnolo, soggetto Iva, forniva servizi a un gruppo di imprese per la gestione di orchestre durante feste patronali in Galizia. I pagamenti venivano effettuati in contanti, senza fattura, e non venivano dichiarati né all&#8217;agenzia delle entrate spagnola né a titolo di imposta sulle società né a titolo di Iva. L&#8217;agente riceveva una percentuale delle entrate del gruppo, ma non dichiarava né contabilizzava questi introiti.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>L&#8217;Ispezione Fiscale</h2>
<p>L&#8217;Agenzia delle Entrate spagnola, durante un&#8217;ispezione, determinò che gli importi percepiti dall&#8217;agente dovevano essere considerati come non inclusivi di Iva, aumentando così la base imponibile. Questo portò alla <strong>liquidazione dell&#8217;imposta sul reddito e all&#8217;inflizione delle sanzioni corrispondenti.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Il Processo</h2>
<p>Il contribuente contestò questa decisione, portando la questione davanti al Tribunale Economico-Amministrativo della Galizia, che confermò la correttezza delle rettifiche fiscali. Successivamente, l&#8217;agente presentò ricorso alla Corte Superiore di Giustizia della Galizia, sostenendo che l&#8217;Iva dovesse essere considerata inclusa nel prezzo convenuto delle operazioni occulte.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Questione Pregiudiziale</h2>
<p>La Corte Superiore di Giustizia della Galizia sospese il procedimento e sottopose la questione alla Corte di Giustizia UE. La domanda era se gli articoli 73 e 78 della direttiva Iva permettessero di considerare l&#8217;Iva inclusa nel prezzo delle operazioni occulte non fatturate.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Interpretazione della Corte di Giustizia</h2>
<p>La Corte di Giustizia ha precisato che la determinazione della base imponibile non può essere utilizzata dagli Stati membri come strumento per combattere la frode fiscale. Tuttavia, la direttiva Iva prevede che i soggetti passivi che non rispettano le norme, specialmente in materia di fatturazione, non possono detrarre l&#8217;Iva.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Conclusioni</h2>
<p>La direttiva Iva, letta alla luce del principio di neutralità, deve essere interpretata nel senso che gli importi ricostruiti <strong>durante un&#8217;ispezione fiscale devono essere considerati comprensivi di Iva, a meno che la normativa nazionale consenta ai soggetti passivi di ripercuotere e detrarre successivamente l&#8217;Iva.</strong> Interpretazioni diverse comprometterebbero il principio di neutralità e farebbero gravare l&#8217;onere dell&#8217;Iva su soggetti diversi dal consumatore finale.</p>
<p>Questa decisione evidenzia come la legislazione nazionale giochi un ruolo cruciale nel determinare la base imponibile e le sanzioni in caso di frode Iva.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/La-decisione-sull-Iva-la-legge-nazionale-prevale/">La decisione sull&#8217;Iva: la legge nazionale prevale</a> was first posted on Luglio 26, 2024 at 1:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Raddoppio dei termini di prescrizione accertamento per reati tributari</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Raddoppio-dei-termini-di-prescrizione-accertamento-per-reati-tributari/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria Ceccarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jun 2024 11:00:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Reati tributari e raddoppio ordinario termine prescrizione accertamento]]></category>
		<category><![CDATA[Condizioni per il raddoppio dei termini]]></category>
		<category><![CDATA[evasione fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[Reati Tributari]]></category>
		<category><![CDATA[Termini di prescrizione]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/?p=29835</guid>

					<description><![CDATA[Il raddoppio dei termini di prescrizione dell&#8217;accertamento per reati tributari è un tema complesso e in continua evoluzione, con importanti novità introdotte dalla giurisprudenza di recente. In questo articolo, cercheremo di fare chiarezza sulla disciplina vigente, fornendo informazioni precise e aggiornate alla luce delle ultime pronunce della Corte di Cassazione. Cosa prevede la normativa Il [&#8230;]<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Raddoppio-dei-termini-di-prescrizione-accertamento-per-reati-tributari/">Raddoppio dei termini di prescrizione accertamento per reati tributari</a> was first posted on Giugno 3, 2024 at 1:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p data-sourcepos="5:1-5:16">Il raddoppio dei termini di prescrizione dell&#8217;accertamento per reati tributari è un tema complesso e in continua evoluzione, con importanti novità introdotte dalla giurisprudenza di recente. In questo articolo, cercheremo di fare chiarezza sulla disciplina vigente, fornendo informazioni precise e aggiornate alla luce delle ultime pronunce della Corte di Cassazione.</p>
<p data-sourcepos="5:1-5:16">
<h2 data-sourcepos="7:1-7:29">Cosa prevede la normativa</h2>
<p data-sourcepos="9:1-9:79">Il raddoppio dei termini di prescrizione dell&#8217;accertamento è disciplinato dall&#8217;articolo 30 del Decreto Legislativo n. 76/2007 (c.d. &#8220;Decreto Incentivi&#8221;). La norma stabilisce che, in caso di violazioni fiscali che configurano reati previsti dal codice penale, i termini ordinari di prescrizione dell&#8217;accertamento raddoppiano.</p>
<p data-sourcepos="9:1-9:79">
<h2 data-sourcepos="11:1-11:36">Termini ordinari di prescrizione</h2>
<p data-sourcepos="13:1-13:93">I termini ordinari di prescrizione dell&#8217;accertamento variano a seconda del tipo di violazione:</p>
<ul data-sourcepos="15:1-17:0">
<li data-sourcepos="15:1-15:68"><strong>4 anni:</strong> per le violazioni relative a dichiarazioni presentate;</li>
<li data-sourcepos="16:1-17:0"><strong>5 anni:</strong> per le violazioni relative a dichiarazioni omesse o nulle.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2 data-sourcepos="18:1-18:23">Termini raddoppiati</h2>
<p data-sourcepos="20:1-20:87">In caso di reati tributari, i termini ordinari di prescrizione raddoppiano, diventando:</p>
<ul data-sourcepos="22:1-24:0">
<li data-sourcepos="22:1-22:68"><strong>8 anni:</strong> per le violazioni relative a dichiarazioni presentate;</li>
<li data-sourcepos="23:1-24:0"><strong>10 anni:</strong> per le violazioni relative a dichiarazioni omesse o nulle.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2 data-sourcepos="25:1-25:43">Condizioni per il raddoppio dei termini</h2>
<p data-sourcepos="27:1-27:56">Il raddoppio dei termini opera a determinate condizioni:</p>
<ul data-sourcepos="29:1-31:0">
<li data-sourcepos="29:1-29:77">La violazione fiscale deve configurare un reato previsto dal codice penale;</li>
<li data-sourcepos="30:1-31:0">L&#8217;Amministrazione finanziaria deve presentare la denuncia penale all&#8217;autorità giudiziaria entro i termini ordinari di prescrizione.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2 data-sourcepos="32:1-32:40">Esclusioni dal raddoppio dei termini</h2>
<p data-sourcepos="34:1-34:116">In alcuni casi, il raddoppio dei termini non opera. Ad esempio, il raddoppio non opera per le violazioni relative a:</p>
<ul data-sourcepos="36:1-36:30">
<li data-sourcepos="36:1-36:30">Redditi da lavoro dipendente;</li>
<li data-sourcepos="37:1-37:58">Redditi da capitale (ad esempio, dividendi e interessi);</li>
<li data-sourcepos="38:1-39:0">Plusvalenze da cessione di terreni e fabbricati.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2 data-sourcepos="40:1-40:26">Giurisprudenza recente</h2>
<p data-sourcepos="42:1-42:190">La giurisprudenza di recente ha fornito importanti chiarimenti in materia di raddoppio dei termini di prescrizione dell&#8217;accertamento. In particolare, la Corte di Cassazione ha stabilito che:</p>
<ul data-sourcepos="44:1-46:0">
<li data-sourcepos="44:1-44:114">Il raddoppio dei termini opera solo se la denuncia penale è presentata entro i termini ordinari di prescrizione.</li>
<li data-sourcepos="45:1-46:0">Se la denuncia penale è presentata oltre i termini ordinari di prescrizione, il raddoppio non opera e i termini ordinari non decorrono nuovamente.</li>
</ul>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Raddoppio-dei-termini-di-prescrizione-accertamento-per-reati-tributari/">Raddoppio dei termini di prescrizione accertamento per reati tributari</a> was first posted on Giugno 3, 2024 at 1:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Strategie di Ottimizzazione Fiscale Legale</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Strategie-di-Ottimizzazione-Fiscale-Legale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria Ceccarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Mar 2024 12:00:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Risparmio Lecito d'imposta]]></category>
		<category><![CDATA[consulenza fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[evasione fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[Ottimizzazione fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[pianificazione fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio fiscale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/?p=29168</guid>

					<description><![CDATA[Differenza tra Evasione e Ottimizzazione Fiscale Prima di addentrarci nelle strategie specifiche per ridurre legalmente il carico fiscale, è fondamentale distinguere tra evasione fiscale e ottimizzazione fiscale. L&#8217;evasione fiscale, pratica illegale, comporta la deliberata omissione o sottostima dei redditi ai fini della riduzione delle imposte dovute. Questo comportamento è perseguibile per legge e può portare [&#8230;]<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Strategie-di-Ottimizzazione-Fiscale-Legale/">Strategie di Ottimizzazione Fiscale Legale</a> was first posted on Marzo 15, 2024 at 1:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>Differenza tra Evasione e Ottimizzazione Fiscale</h3>
<p>Prima di addentrarci nelle strategie specifiche per<strong> ridurre legalmente il carico fiscale</strong>, è fondamentale distinguere tra evasione fiscale e ottimizzazione fiscale. L&#8217;evasione fiscale, pratica illegale, comporta la deliberata omissione o sottostima dei redditi ai fini della riduzione delle imposte dovute. Questo comportamento è perseguibile per legge e può portare a sanzioni severe, inclusi multe e procedimenti penali.</p>
<p>L&#8217;ottimizzazione fiscale, d&#8217;altra parte, si riferisce all&#8217;uso legittimo di strumenti e meccanismi previsti dalla normativa fiscale per minimizzare il proprio onere tributario. Questa pratica si basa sulla conoscenza approfondita delle leggi vigenti e sulla loro applicazione intelligente per sfruttare ogni opportunità legale di risparmio fiscale. L&#8217;ottimizzazione fiscale richiede una pianificazione accurata e spesso l&#8217;intervento di consulenti esperti per assicurare che tutte le strategie adottate siano pienamente conformi alle leggi.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Strategie di Ottimizzazione Fiscale Legale</h2>
<ol>
<li><strong>Utilizzo di Strumenti di Defiscalizzazione:</strong> Diversi strumenti finanziari e investimenti beneficiano di agevolazioni fiscali. Investire in fondi pensione integrativi, assicurazioni sulla vita, o contribuire a piani di risparmio a lungo termine può ridurre il reddito imponibile e, di conseguenza, le imposte dovute.</li>
<li><strong>Ristrutturazioni Aziendali:</strong> Le imprese possono ottimizzare la loro pressione fiscale attraverso riorganizzazioni societarie, fusioni, scissioni o trasformazioni che permettono di sfruttare regimi fiscali più vantaggiosi, sempre nel rispetto della normativa vigente.</li>
<li><strong>Deduzioni e Detrazioni Fiscali:</strong> Un&#8217;accurata pianificazione delle spese permette di massimizzare le deduzioni e le detrazioni fiscali per le quali si è eligibili. Questo include spese per istruzione, sanitarie, per l&#8217;acquisto di beni strumentali o per interventi di efficienza energetica.</li>
<li><strong>Scelta del Regime Fiscale:</strong> Per le piccole imprese e i liberi professionisti, scegliere il regime fiscale più conveniente in base al proprio volume d&#8217;affari e alle caratteristiche specifiche dell&#8217;attività può portare a una notevole riduzione dell&#8217;onere fiscale.</li>
<li><strong>Internazionalizzazione:</strong> L&#8217;apertura di filiali o la delocalizzazione di alcune attività in paesi con regimi fiscali più favorevoli è una strategia adottata da alcune aziende per ridurre il carico fiscale complessivo, purché tale scelta sia motivata da valide ragioni economiche e operativa in modo trasparente e legale.</li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Conclusione</h2>
<p>Ridurre l&#8217;onere fiscale fino al 70% in modo legale è possibile attraverso una pianificazione fiscale accurata e l&#8217;adozione di strategie conformi alle leggi vigenti. È importante, tuttavia, affidarsi a consulenti fiscali esperti per navigare la complessità della normativa tributaria e assicurare che ogni azione intrapresa sia non solo vantaggiosa ma anche pienamente legale. Questo non solo garantisce risparmi significativi ma protegge anche da potenziali rischi legali e sanzioni.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Strategie-di-Ottimizzazione-Fiscale-Legale/">Strategie di Ottimizzazione Fiscale Legale</a> was first posted on Marzo 15, 2024 at 1:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La nuova frontiera dell&#8217;evasione fiscale: l&#8217;economia digitale</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/29144/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria Ceccarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Mar 2024 16:00:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Evasione e Reati tributari]]></category>
		<category><![CDATA[agenzia delle entrate]]></category>
		<category><![CDATA[economia digitale]]></category>
		<category><![CDATA[evasione fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[guardia di finanza]]></category>
		<category><![CDATA[influencer]]></category>
		<category><![CDATA[normative europee.]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/?p=29144</guid>

					<description><![CDATA[Negli ultimi anni, la crescita esplosiva dell&#8217;economia digitale ha portato a nuove sfide per le autorità fiscali a livello globale. Creatori di contenuto, influencer e celebrità digitali come Gianluca Vacchi e Luis Sal hanno trasformato i social media in potenti piattaforme di guadagno. Tuttavia, questo fenomeno ha anche acceso i riflettori su una questione problematica: [&#8230;]<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/29144/">La nuova frontiera dell&#8217;evasione fiscale: l&#8217;economia digitale</a> was first posted on Marzo 11, 2024 at 5:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Negli ultimi anni, la crescita esplosiva dell&#8217;<strong>economia digitale</strong> ha portato a nuove sfide per le autorità fiscali a livello globale. Creatori di contenuto, influencer e celebrità digitali come <strong>Gianluca Vacchi e Luis Sal</strong> hanno trasformato i social media in potenti piattaforme di guadagno. Tuttavia, questo fenomeno ha anche acceso i riflettori su una questione problematica: l&#8217;<strong>evasione fiscale</strong>. L&#8217;articolo si concentra sull&#8217;intensificazione delle <strong>indagini</strong> condotte dalla <strong>Guardia di Finanza e dall&#8217;Agenzia delle Entrate</strong>, mirate a individuare e sanzionare le pratiche elusive nel mondo digitale.</p>
<p>Questa situazione evidenzia l&#8217;importanza di adattare le strategie fiscali ai cambiamenti portati dalla digitalizzazione. Con l&#8217;ascesa delle economie basate su Internet, diventa fondamentale per le autorità implementare misure volte a garantire che i redditi generati online siano adeguatamente dichiarati e tassati. Questo articolo esplorerà le sfide e le strategie messe in atto per combattere l&#8217;evasione fiscale nel settore digitale, offrendo uno sguardo approfondito sulle normative recentemente introdotte a livello europeo e italiano.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Normative e cooperazione: strumenti contro l&#8217;evasione digitale</h2>
<p>La collaborazione rafforzata tra la Guardia di Finanza e l&#8217;Agenzia delle Entrate segna una svolta significativa nella <strong>lotta all&#8217;evasione fiscale nel settore digitale.</strong> Questo approccio mira a creare un sistema più trasparente e giusto per la tassazione dei redditi online. L&#8217;introduzione di normative europee e italiane gioca un ruolo cruciale in questo contesto, stabilendo un quadro normativo che obbliga i creatori di contenuto a <strong>dichiarare i loro guadagni.</strong> Tali misure non solo mirano a contrastare l&#8217;evasione, ma anche a garantire un campo di gioco equo per tutti gli operatori digitali.</p>
<p>Queste nuove leggi richiedono una maggiore trasparenza da parte delle piattaforme online, come OnlyFans, che devono ora fornire dettagli sulle entrate dei loro utenti alle autorità fiscali. Questa direzione segna un passo importante verso la responsabilizzazione dei soggetti nell&#8217;economia digitale, assicurando che contribuiscano equamente al sistema fiscale.</p>
<p>Le strategie adottate riflettono la necessità di adattarsi rapidamente alle evoluzioni dell&#8217;economia digitale, sottolineando l&#8217;importanza di strumenti legislativi aggiornati e di una cooperazione internazionale efficace per combattere l&#8217;evasione fiscale in questo settore in continua evoluzione.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Verso una fiscalità digitale: sfide e opportunità</h2>
<p>L&#8217;adeguamento del sistema fiscale alle dinamiche dell&#8217;economia digitale rappresenta una sfida complessa ma cruciale. Le autorità fiscali sono chiamate a confrontarsi con modelli di business innovativi, che spesso sfuggono ai tradizionali meccanismi di tassazione.</p>
<p>In questo contesto, la capacità di tracciare i redditi generati online diventa fondamentale per garantire <strong>equità e giustizia fiscale</strong>. La digitalizzazione offre però anche nuove opportunità per le autorità, consentendo l&#8217;implementazione di strumenti avanzati per il monitoraggio e la raccolta dati, essenziali per una tassazione efficace dei guadagni digitali.</p>
<p>Il coinvolgimento attivo dei soggetti digitali, attraverso l&#8217;educazione e la consapevolezza riguardo agli obblighi fiscali, è un altro aspetto chiave. Iniziative volte a informare e guidare creatori di contenuto e influencer nella corretta dichiarazione dei propri redditi possono contribuire significativamente alla lotta contro l&#8217;evasione fiscale.</p>
<p>La <strong>transizione verso una fiscalità digital</strong>e richiede quindi un approccio bilanciato, che coniughi enforcement e formazione, per navigare efficacemente le complessità di questo nuovo scenario economico.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/29144/">La nuova frontiera dell&#8217;evasione fiscale: l&#8217;economia digitale</a> was first posted on Marzo 11, 2024 at 5:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Evasione ed elusione fiscale:  di che cosa parliamo? Quali rischi e quali strumenti difensivi?</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Evasione-ed-elusione-fiscale-di-che-cosa-parliamo-Quali-rischi-e-quali-strumenti-difensivi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Commercialista.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Feb 2024 09:40:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fisco e Contenzioso]]></category>
		<category><![CDATA[avvocato cagliari]]></category>
		<category><![CDATA[avvocato Roberto pusceddu]]></category>
		<category><![CDATA[elusione fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[evasione fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[evasione fiscale legge]]></category>
		<category><![CDATA[normativa italiana]]></category>
		<category><![CDATA[roberto pusceddu]]></category>
		<category><![CDATA[studio legale]]></category>
		<category><![CDATA[studio legale roberto pusceddu e partners]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/?p=28790</guid>

					<description><![CDATA[Qual è la differenza tra evasione fiscale ed elusione? Sui due termini si fa spesso confusione, ma le differenze sono notevoli.<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Evasione-ed-elusione-fiscale-di-che-cosa-parliamo-Quali-rischi-e-quali-strumenti-difensivi/">Evasione ed elusione fiscale:  di che cosa parliamo? Quali rischi e quali strumenti difensivi?</a> was first posted on Febbraio 5, 2024 at 10:40 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2 style="text-align: justify;">Premessa</h2>
<p style="text-align: justify;">Qual è la differenza tra evasione fiscale ed elusione? Sui due termini si fa spesso confusione, ma le differenze sono notevoli. Sia l’elusione che l’evasione rappresentano due atteggiamenti fraudolenti messi in atto per pagare meno tasse e “aggirare” le norme fiscali. La differenza però è sostanziale soprattutto per quanto riguarda limiti e conseguenze in ambito penale e amministrativo.</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto riguarda l’elusione fiscale, nel testo faremo riferimento alle novità introdotte con la legge 212 del 2000, con la quale il termine e l’illecito previsto dal D.p.r. 600/1973 è stato sostituito dal cosiddetto “abuso del diritto”.</p>
<h2 style="text-align: justify;">Le differenze tra elusione ed evasione fiscale</h2>
<p style="text-align: justify;">Seppur in ambedue i casi si tratti di comportamenti orientati a contrastare e ridurre il prelievo tributario, l’evasione fiscale e l’elusione sono termini ben diversi, soprattutto sul piano penale e sanzionatorio.</p>
<p style="text-align: justify;">Mentre l’evasione fiscale può essere definita come un comportamento che mira ad occultare e a contrastare il prelievo fiscale, l’elusione fiscale rappresenta un vero e proprio abuso del diritto, ovvero la messa in pratica di comportamenti e azioni che hanno come obiettivo ultimo quello di raggirare le leggi a proprio vantaggio, mettendo in pratica comportamenti che indirettamente portano alla diminuzione del prelievo fiscale.</p>
<p style="text-align: justify;">In entrambe i casi si tratta di comportamenti sanzionabili sul piano amministrativo; soltanto l’evasione fiscale, invece, porta a conseguenze di natura penale.</p>
<p style="text-align: justify;">Vediamo nello specifico cosa si intende per evasione fiscale, cos’è invece l’elusione fiscale identificando qual è la differenza sostanziale tra i due comportamenti.</p>
<h2 style="text-align: justify;">Evasione fiscale, definizione e limiti</h2>
<p style="text-align: justify;">L’evasione fiscale può essere definita come tutti quei comportamenti e metodi che hanno come obiettivo quello di ridurre o eliminare il prelievo fiscale da parte dello Stato sul contribuente, attraverso pratiche che violano le leggi e le norme fiscali.</p>
<p style="text-align: justify;">Comportamenti tipici di evasione fiscale sono la mancata emissione di fatture e scontrini in operazioni di vendita di beni o prestazioni di servizi, o la presentazione di dichiarazioni dei redditi incomplete, di modo da ridurre il prelievo fiscale sui propri redditi.</p>
<p style="text-align: justify;">Riportando quanto contenuto su una scheda informativa pubblicata dall’Agenzia delle Entrate, l’evasione fiscale “provoca un danno a tutta la società, provoca il deficit pubblico, toglie ai poveri e agli onesti per dare ai ricchi”.</p>
<p style="text-align: justify;">L’evasione fiscale può essere sanzionata sia sul piano amministrativo che penale, in funzione, di norma, della misura dell’importo di imposte e tasse non versate allo Stato a seguito del mancato rispetto delle norme tributarie.</p>
<h2 style="text-align: justify;">Elusione fiscale e abuso del diritto, la legge n. 212/2000</h2>
<p style="text-align: justify;">Quando si parla di elusione fiscale si fa riferimento ad un comportamento molto differente sul piano normativo che sanzionatorio rispetto all’evasione.</p>
<p style="text-align: justify;">In linea di principio, seppur in entrambe le situazioni l’obiettivo ultimo sia non adempiere ai propri obblighi fiscali e tributari secondo la propria disponibilità economica, l’elusione fiscale consiste in operazioni prive di sostanza economica che, seppur rispettando la legge, realizzano degli indiretti vantaggi fiscali al contribuente.</p>
<p style="text-align: justify;">Con la legge n. 212/2000, lo Statuto del contribuente, il concetto di elusione fiscale è stato accorpato all’abuso del diritto; la definizione è apportata dalla normativa di riferimento, al comma 1 dell’articolo 10 bis, ovvero:</p>
<p style="text-align: justify;">“configurano abuso del diritto una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti”.</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto riguarda l’aspetto sanzionatorio, l’elusione fiscale è irrilevante dal punto di vista penale ma prevede l’applicazione di sanzioni amministrative commisurate alla misura dell’importo eluso al Fisco.</p>
<p style="text-align: justify;">Al contrario, non sono sanzionate e non si configurano come abuso di diritto ed elusione fiscale “le operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali non marginali, anche dettate da esigenze di ordine organizzativo o gestionale, che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell’impresa o dell’attività professionale del contribuente” (art. 10, comma 3, legge n. 212/2000).</p>
<h2 style="text-align: justify;">Elusione fiscale, evasione fiscale e lecito risparmio d’imposta: differenze</h2>
<p style="text-align: justify;">Per comprendere cosa sia l’elusione fiscale può essere utile evidenziarne le differenze rispetto agli altri fenomeni che si pongono ai suoi margini opposti: da un lato l’evasione fiscale, dall’altro il lecito risparmio d’imposta.</p>
<p style="text-align: justify;">Mentre nel fenomeno elusivo si assiste all’aggiramento del precetto tributario, attraverso comportamenti che, pur non violando direttamente alcuna norma, in realtà ne tradiscono comunque la ratio e la funzione, nell’evasione fiscale si realizza una vera e propria violazione degli obblighi tributari gravanti sul contribuente: quest’ultimo infatti si sottrae fraudolentemente al pagamento di quanto dovuto, occultando il fatto che darebbe luogo ad imposizione (ad esempio omettendo di dichiarare un reddito imponibile oppure deducendo costi in realtà mai sostenuti) o attribuendogli una qualificazione giuridica non corrispondente alla realtà (ad esempio perché da tale qualificazione deriva l’applicazione di una aliquota inferiore, con conseguente risparmio d’imposta).</p>
<p style="text-align: justify;">L’accertamento dell’evasione comporta, oltre al recupero delle imposte non versate e all’irrogazione di sanzioni amministrative (provvedimenti comuni pure ai casi di accertata elusione), anche la possibile esposizione a conseguenze di natura penale, qualora vengano superate le soglie di punibilità previste dal D.Lgs. 74/2000.</p>
<p style="text-align: justify;">Dalle ipotesi di elusione vanno poi tenuti distinti tutti i casi in cui è la legge stessa a consentire al contribuente di scegliere tra diverse soluzioni messe a sua disposizione dall’ordinamento tributario (ad esempio optare per costituire una società secondo una determinata forma, in quanto agevolata, sul piano fiscale, rispetto ad altre forme diverse): ciò che si realizza è un lecito risparmio d’imposta, derivante dalla scelta del meno oneroso fra strumenti e modelli fiscali alternativi appositamente proposti dal legislatore all’interno di un sistema che riconosce i principi di autonomia contrattuale e di libera iniziativa economica.</p>
<h2 style="text-align: justify;">Normativa di riferimento</h2>
<p style="text-align: justify;"><strong>Costituzione italiana</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Si è già osservato come le condotte fiscalmente elusive, pur non ponendosi in diretta e palese violazione di alcuna norma di legge, contrastino tuttavia con i principi ispiratori del sistema tributario: vengono in rilievo, in proposito, sia l’art. 53 Cost., secondo cui “tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva”, nell’ambito di un sistema ispirato al criterio di progressività dell’imposizione, sia – a parere dello scrivente – il più generale principio di solidarietà sociale recato dall’art. 2 Cost. .</p>
<p style="text-align: justify;">Su tali basi – oltre che sulla scorta di alcune importanti sentenze della giurisprudenza comunitaria (il riferimento va, in particolare, alla sentenza “Halifax” resa dalla Corte di Giustizia UE, nella causa C-255/02 del 21.02.2006) – è stato possibile sostenere l’esistenza di un generale principio antielusivo alla luce del quale “il contribuente non può trarre indebiti vantaggi fiscali dall’utilizzo distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un risparmio fiscale, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l’operazione, diverse dalla mera aspettativa di quel risparmio fiscale” (così si è espressa Cass. Civ., SS.UU., n. 30055/2008).</p>
<p style="text-align: justify;">La pronuncia appena richiamata ha peraltro opportunamente osservato che “il riconoscimento di un generale divieto di abuso del diritto nell’ordinamento tributario non si traduce nella imposizione di ulteriori obblighi patrimoniali non derivanti dalla legge, bensì nel disconoscimento degli effetti abusivi di negozi posti in essere al solo scopo di eludere l’applicazione di norme fiscali”, non determinandosi perciò alcun contrasto con la previsione di cui all’art. 23 Cost. .</p>
<h2 style="text-align: justify;">Statuto dei diritti del contribuente (L. 212-2000)</h2>
<p style="text-align: justify;">A livello di legislazione ordinaria, il fenomeno dell’elusione fiscale è oggi contemplato dall’art. 10-bis della L. 212-2000 (Statuto dei diritti del contribuente), norma di carattere generale introdotta ad ottobre 2015 con il D.Lgs. 128/2015, a seguito delle indicazioni formulate dalla Commissione Europea nell’ottica di contrastare aggressive strategie di pianificazione fiscale in grado di alterare il corretto funzionamento dei sistemi tributari degli Stati membri (raccomandazione n. 2012/772/Ue del 06.12.2012).</p>
<p style="text-align: justify;">È interessante osservare come, secondo tale nuova disposizione, il fenomeno elusivo venga espressamente ricondotto al concetto di abuso del diritto: nozione di carattere ampio, a più riprese indagata da dottrina e giurisprudenza, con cui viene indicato l’anomalo esercizio di un diritto che, senza realizzare alcun valido e concreto interesse per il suo titolare, provoca un danno o un pericolo di danno nei confronti di altri soggetti, ponendosi quindi in radicale contrasto con lo scopo in vista del quale quel diritto era stato attribuito dall’ordinamento.</p>
<p style="text-align: justify;">Prima dell’introduzione del menzionato art. 10-bis, il fenomeno dell’elusione fiscale era contemplato dall’art. 37-bis del D.P.R. 600/1973, nell’ambito delle disposizioni in tema di accertamento delle imposte sui redditi. Per effetto della novella del 2015, tale disposizione è stata abrogata ed ogni riferimento ad essa deve oggi intendersi rimandare al vigente art. 10-bis L. 212-2000.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo il comma 1 del nuovo art. 10-bis, “configurano abuso del diritto una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti”.</p>
<p style="text-align: justify;">Conseguenza del riconosciuto carattere abusivo di un’operazione è la sua inopponibilità all’amministrazione finanziaria, legittimata quindi a disconoscerne i vantaggi e perciò a determinare i tributi dovuti “sulla base delle norme e dei principi elusi e tenuto conto di quanto versato dal contribuente per effetto di dette operazioni”.</p>
<p style="text-align: justify;">La definizione fornita, piuttosto generica nei suoi contorni, viene meglio specificata dal successivo comma 2, secondo cui si considerano:</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>a)</strong> operazioni prive di sostanza economica i fatti, gli atti e i contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali. Sono indici di mancanza di sostanza economica, in particolare, la non coerenza della qualificazione delle singole operazioni con il fondamento giuridico del loro insieme e la non conformità dell&#8217;utilizzo degli strumenti giuridici a normali logiche di mercato;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>b)</strong> vantaggi fiscali indebiti i benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell&#8217;ordinamento tributario”.</p>
<p style="text-align: justify;">Un’ulteriore precisazione – questa volta in negativo – viene fornita nell’ambito del terzo comma della disposizione, laddove si puntualizza che “in ogni caso, le operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali, non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale, che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell&#8217;impresa ovvero dell&#8217;attività professionale del contribuente”.</p>
<p style="text-align: justify;">Importante – al fine di delimitare quell’area grigia al cui interno si collocano le condotte elusive, distinguendo da esse le ipotesi di lecito risparmio d’imposta già esaminate – è poi l’espressa previsione recata al comma 4, per cui “resta ferma la libertà di scelta del contribuente tra regimi opzionali diversi offerti dalla legge e tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale”.</p>
<p style="text-align: justify;">Sul versante opposto – quello che guarda cioè a potenziali fattispecie di evasione vera e propria – il comma 12 della disposizione in commento stabilisce che “in sede di accertamento l&#8217;abuso del diritto può essere configurato solo se i vantaggi fiscali non possono essere disconosciuti contestando la violazione di specifiche disposizioni tributarie”.</p>
<h2 style="text-align: justify;">Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R. 917/1986)</h2>
<p style="text-align: justify;">Accanto alla generale norma antiabuso rappresentata dall’art. 10-bis L. 212-2000, diverse altre sono le norme tributarie evidentemente finalizzate al contrasto dell’elusione fiscale, specie con riguardo alla dimensione internazionale del fenomeno. Lo svolgimento di attività economiche in molteplici Stati, anche extra-europei, spesso caratterizzati da regimi fiscali più favorevoli di quello italiano, può infatti dar luogo ad operazioni finalizzate all’indebita sottrazione al Fisco di redditi tassabili in Italia.</p>
<p style="text-align: justify;">Nell’ambito del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (c.d. T.U.I.R.,) contenuto nel D.P.R. 917/1986, è possibile individuare le seguenti norme anti-elusive:</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;">­il comma 2-bis dell’art. 2, recante una presunzione di residenza in Italia delle persone fisiche trasferite in Stati a fiscalità privilegiata (presunzione relativa, dunque superabile dall’interessato offrendo adeguata prova contraria);</li>
<li style="text-align: justify;">­il comma 5-bis dell’art. 73, finalizzato a contrastare il fenomeno della c.d. “esterovestizione” mediante una presunzione (anche in questo caso relativa) di esistenza in Italia della sede di società ed enti apparentemente esteri che però presentino alcuni peculiari elementi di collegamento con il territorio nazionale (in particolare, oltre al fatto di controllare società o enti commerciali operanti in Italia, la circostanza di essere a loro volta controllati da soggetti residenti in Italia o di essere amministrati da organi composti in prevalenza da consiglieri residenti nel territorio dello Stato);</li>
<li style="text-align: justify;">­il comma 4 dell’art. 47, nonché il comma 3 dell’art. 89, in tema di tassazione integrale degli utili da partecipazione e dei dividendi provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato;</li>
<li style="text-align: justify;">­il comma 7 dell’art. 110, recante una serie di norme in tema di c.d. “transfer pricing”, volte a stabilire il valore da attribuire ai componenti di reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato;</li>
<li style="text-align: justify;">­l’art. 166, in tema di imposizione applicabile ai soggetti esercenti imprese commerciali nel momento in cui trasferiscono all’estero la propria residenza o elementi attivi del proprio patrimonio;</li>
<li style="text-align: justify;">­l’art. 167, che fonda la disciplina in materia di imprese estere controllate (c.d. disciplina “CFC”), in base alla quale – in sintesi – il reddito conseguito dal soggetto estero operante in un paese a fiscalità privilegiata è imputato al soggetto controllante residente in Italia in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili della controllata.</li>
</ul>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Evasione-ed-elusione-fiscale-di-che-cosa-parliamo-Quali-rischi-e-quali-strumenti-difensivi/">Evasione ed elusione fiscale:  di che cosa parliamo? Quali rischi e quali strumenti difensivi?</a> was first posted on Febbraio 5, 2024 at 10:40 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Redditometro</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Fisco-e-Tributi/dossier-e-vademecum-fiscali/Redditometro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2022 17:00:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[agenzia delle entrate]]></category>
		<category><![CDATA[bonifici]]></category>
		<category><![CDATA[commercialista esperto redditometro]]></category>
		<category><![CDATA[consumi effettivi]]></category>
		<category><![CDATA[controlli fiscali]]></category>
		<category><![CDATA[controversie.]]></category>
		<category><![CDATA[documentazione accurata]]></category>
		<category><![CDATA[evasione fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[movimenti finanziari]]></category>
		<category><![CDATA[redditi dichiarati]]></category>
		<category><![CDATA[Redditometro]]></category>
		<category><![CDATA[transazioni bancarie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/fiscoetributi/dossier/redditometro/</guid>

					<description><![CDATA[Il Redditometro è uno strumento dell&#8217;Agenzia delle Entrate italiana per verificare se i redditi dichiarati dai contribuenti sono congruenti con i loro consumi effettivi. Analizza movimenti finanziari come bonifici e transazioni bancarie per individuare discrepanze tra redditi dichiarati e spese effettuate. Commercialista esperto redditometro. Contattaci per un preventivo.<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Fisco-e-Tributi/dossier-e-vademecum-fiscali/Redditometro/">Redditometro</a> was first posted on Dicembre 30, 2022 at 6:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il Redditometro è uno strumento dell&#8217;Agenzia delle Entrate italiana per verificare se i redditi dichiarati dai contribuenti sono congruenti con i loro consumi effettivi. Analizza movimenti finanziari come bonifici e transazioni bancarie per individuare discrepanze tra redditi dichiarati e spese effettuate. Commercialista esperto redditometro. Contattaci per un preventivo.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Fisco-e-Tributi/dossier-e-vademecum-fiscali/Redditometro/">Redditometro</a> was first posted on Dicembre 30, 2022 at 6:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Piloti di aereo: il problema della doppia residenza fiscale, scopri in quale paese presentare la dichiarazione dei redditi</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/piloti-di-aereo-il-problema-della-doppia-residenza-fiscale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Carlotta Montis]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 May 2019 11:14:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[Focus]]></category>
		<category><![CDATA[Trasferimento del dipendente]]></category>
		<category><![CDATA[convenzione contro la doppia imposizione]]></category>
		<category><![CDATA[denuncia dei redditi tardiva]]></category>
		<category><![CDATA[doppia residenza fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[doppia tassazione]]></category>
		<category><![CDATA[evasione fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[OCSE]]></category>
		<category><![CDATA[omessa dichiarazione dei redditi]]></category>
		<category><![CDATA[paese estero]]></category>
		<category><![CDATA[piloti di aereo]]></category>
		<category><![CDATA[reddito di lavoro dipendente]]></category>
		<category><![CDATA[sanzioni omessa dichiarazione]]></category>
		<category><![CDATA[stato di residenza]]></category>
		<category><![CDATA[trasferimento all’estero]]></category>
		<category><![CDATA[worldwide taxation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/fisco-e-tributi/piloti-di-aereo-il-problema-della-doppia-residenza-fiscale/</guid>

					<description><![CDATA[Sei un pilota di aereo e hai dubbi per quanto riguarda la tassazione del tuo stipendio? Hai mai sentito parlare di doppia tassazione? Può accadere che, o per poca informazione o per incuranza, non dichiariate correttamente il reddito che percepisci in Italia. Ci hai mai pensato? Sicuramente sei interessato a conoscere la normativa che disciplina la tassazione dei redditi da te percepiti, da parte di una compagnia aerea estera.<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/piloti-di-aereo-il-problema-della-doppia-residenza-fiscale/">Piloti di aereo: il problema della doppia residenza fiscale, scopri in quale paese presentare la dichiarazione dei redditi</a> was first posted on Maggio 6, 2019 at 1:14 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2>Piloti di aereo: il problema della doppia residenza fiscale</h2>
<p>Sei un pilota di aereo e hai dubbi per quanto riguarda la tassazione del tuo stipendio? Hai mai sentito parlare di doppia tassazione? Può accadere che, o per poca informazione o per incuranza, non dichiariate correttamente il reddito che percepisci in Italia. Ci hai mai pensato? Sicuramente sei interessato a conoscere la normativa che disciplina la tassazione dei redditi da te percepiti, da parte di una compagnia aerea estera.</p>
<p>Essere un pilota di aereo è un lavoro molto impegnativo, pieno di responsabilità e</p>
<p>stressante. Fiscalmente residenti in Italia, sotto contratto di compagnie aeree che hanno sede in Paesi esteri, devono considerare quelle che sono le regole che disciplinano la tassazione dei loro stipendi.</p>
<p>Ai sensi dell’art. 3 del DPR n 917/86, è previsto che vengano assoggettati a tassazione in Italia tutti i redditi percepiti, sia italiani che esteri. Chiamato Worldwide Taxation, si applica a tutte le persone fisiche residenti fiscalmente in Italia.  Si tratta del principio di tassazione su base mondiale del reddito.</p>
<h2>Convenzioni contro le doppie imposizioni</h2>
<p>La normativa italiana permette, per quanto riguarda la doppia imponibilità dello stesso reddito, sia nello Stato estero di erogazione che in Italia, smorzare gli effetti negativi della doppia tassazione, prevedendo il cosiddetto meccanismo del credito d&#8217;imposta.  Il credito di imposta consente al contribuente italiano di “detrarre dalle imposte italiane le imposte pagate all’estero sullo stesso reddito”. In questo modo viene eliminato il problema della doppia tassazione economica del reddito. Inoltre, se esiste una Convenzione contro le doppie imposizioni tra l’Italia e il paese nel quale viene prodotto il reddito, la norma contenuta nella Convenzione prevale su quella nazionale.</p>
<p>Ai sensi dell’art. 15 par. 1 del Modello OCSE delle Convenzioni contro le Doppie Imposizioni: “[…] gli stipendi, i salari e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato (Italia) riceve in corrispettivo di un’attività dipendente, sono imponibili soltanto in detto Stato (Italia), a meno che tale attività non venga svolta nell’altro Stato (ad esempio Spagna). Se l’attività è quivi svolta (Spagna), le remunerazioni percepite a tale titolo sono imponibili in questo altro Stato (Spagna)”. In sostanza, il reddito da lavoro dipendente viene tassato nel Paese di residenza (Italia) a meno che non venga prodotto nello Stato estero (Spagna) e di conseguenza viene tassato anche in quest’ultimo.</p>
<p>Ai sensi dello stesso articolo, par. 2, il reddito da lavoro dipendente non viene tassato nello stato estero (Spagna), ma solo in Italia, se:</p>
<p>&#8211;      il beneficiario soggiorna nell’altro Stato (Spagna) per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell’anno fiscale considerato;</p>
<p>&#8211;      le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell’altro Stato (Spagna);</p>
<p>&#8211;      l’onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell’altro Stato (Spagna).</p>
<p>Questo, al fine di evitare la doppia tassazione.</p>
<p>Ai sensi dello stesso articolo par. 3: “il reddito da lavoro dipendente prodotto da un pilota di aereo di voli internazionali, fiscalmente residente in Italia che svolge la propria attività come dipendente di una compagnia aerea estera (Spagnola), è tenuto a dichiarare il reddito sia in Italia che nello Stato estero (Spagna)”.</p>
<h2>Come evitare la doppia tassazione</h2>
<p>Per evitare la doppia imposizione, il contribuente italiano può: spostare la propria residenza fiscale dall’Italia (Paese) di residenza al Paese estero nel quale svolge la sua attività lavorativa (in questo caso abbiamo preso come esempio la Spagna), in modo da dedurre dalle imposte liquidate in Italia l’imposta che ha pagato in Spagna.</p>
<p>Questo perché, come già detto in precedenza, se il contribuente mantiene il proprio “status di contribuente italiano”, continuerà ad essere assoggettato a doppia tassazione.</p>
<p>La residenza fiscale nel Paese estero viene acquisita nel momento in cui il lavoratore possiede in tale Paese:</p>
<p>&#8211;      la sua residenza anagrafica;</p>
<p>&#8211;      il centro dei propri interessi ed affari, ossia abitazione, famiglia, utenze, investimenti, che andrebbero così a sommarsi al fatto di avere, nello stato estero, il proprio datore di lavoro.</p>
<p>Gli elementi utili a comprovare l’effettivo trasferimento all’estero della residenza e del domicilio sono:</p>
<p>&#8211;      sussistenza della dimora abituale nel paese estero, sia personale che dell’eventuale nucleo familiare;</p>
<p>&#8211;      svolgimento di un rapporto lavorativo continuativo, ossia l’esercizio di una qualunque attività economica con carattere di stabilità;</p>
<p>&#8211;      stipula di contratti di acquisto o di locazione di immobili residenziali;</p>
<p>&#8211;      Fatture e ricevute di erogazione di gas, luce, telefono e di altri canoni tariffari pagati nel Paese estero;</p>
<p>&#8211;      assenza di unità immobiliari tenute a disposizione in Italia;</p>
<p>&#8211;      mancanza, in Italia, di significativi e duraturi rapporti di carattere economico, familiare, politico, sociale, culturale e ricreativo.</p>
<p>Nel caso in cui non si riesca a chiarire lo Stato di residenza del soggetto, l’articolo 4 del Modello OCSE prevede le cd. Tie-breaker rules, ossia un elenco di test che applicati in successione progressiva consentono di stabilire in quale Stato il contribuente debba considerarsi residente.</p>
<h2>Sanzioni in caso di mancata tassazione</h2>
<p>La mancata tassazione del reddito estero in Italia comporta, da parte dell’Agenzia delle Entrate:</p>
<p>&#8211;      recupero dell’imposta evasa;</p>
<p>&#8211;      sanzioni di tipo amministrativo, variano dal 90% al 180% della maggiore imposta dovuta e non versata in caso di dichiarazione infedele. Sale dal 120% al 240% in caso di dichiarazione omessa. Raddoppiata se si tratta di redditi percepiti in <a href="https://www. Fiscomania. Com/paesi-black-list-paradisi-fiscali/">Paradisi fiscali</a>, oppure aumentate di 1/3 in tutti gli altri casi;</p>
<p>&#8211;      sanzioni di tipo penale (nei casi più gravi), rischio di reclusione da un anno e sei mesi ai quattro anni. Questo nell’ipotesi di<a href="https://www. Fiscomania. Com/2018/09/sanzioni-omessa-dichiarazione-dei-redditi/"> omessa presentazione della dichiarazione dei redditi</a> con imposta evasa superiore ad euro 50mila.</p>
<p>In molti casi l’evasione fiscale da parte dei piloti di aereo è avviene a causa delle compagnie aeree, in quanto esse avendo sede in Paesi esteri (spesso Paesi a fiscalità privilegiata) inducono in errore il pilota stesso. Il modo migliore per non cadere nell’errore, e quindi per evitare le sanzioni, è dichiarare il reddito percepito all’estero in Italia, se la tua residenza fiscale da pilota è in Italia, evitando la doppia tassazione del reddito attraverso il meccanismo del credito di imposta.</p>
<p>è necessario però un accurato controllo della situazione personale, della normativa nazionale, sovranazionale e convenzionale, per poi accedere alla documentazione fiscale che viene rilasciata dalla società estera.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/piloti-di-aereo-il-problema-della-doppia-residenza-fiscale/">Piloti di aereo: il problema della doppia residenza fiscale, scopri in quale paese presentare la dichiarazione dei redditi</a> was first posted on Maggio 6, 2019 at 1:14 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
