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	<title>esercente esenzione iva | Commercialista.it</title>
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	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
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	<title>esercente esenzione iva | Commercialista.it</title>
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		<title>Slot Machines: Esenti Iva i compensi corrisposti dal gestore a terzi esercenti incaricati della raccolta delle giocate</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/slot-machines-esenti-iva-i-compensi-corrisposti-dal-gestore-a-terzi-esercenti-incaricati-della-raccolta-delle-giocate/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[assistenza contrattuale]]></category>
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					<description><![CDATA[Esenzione Iva slot e vlt guida fiscale e contabile<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/slot-machines-esenti-iva-i-compensi-corrisposti-dal-gestore-a-terzi-esercenti-incaricati-della-raccolta-delle-giocate/">Slot Machines: Esenti Iva i compensi corrisposti dal gestore a terzi esercenti incaricati della raccolta delle giocate</a> was first posted on Febbraio 8, 2012 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>I compensi corrisposti dal gestore a terzi esercenti incaricati per la raccolta delle giocate delle slot machine sono esenti da IVA anche se il compenso unico copre altri servizi aggiuntivi resi dall&#8217;esercente.</p>
<p>E&#8217; onere dell&#8217;Ufficio provare l&#8217;esistenza di una pluralità di obbligazioni di diversa natura rispetto a quella strettamente funzionale alla raccolta delle giocate.</p>
<h2>Commissione Tributaria Provinciale Emilia Romagna Bologna Sezione VI, Sentenza 11-04-2011, n. 44 Giuochi e scommesse</h2>
<p>IMPOSTA VALORE AGGIUNTO (IVA)</p>
<h2>Esenzioni</h2>
<p>REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI BOLOGNA SESTA SEZIONE</p>
<p>riunita con l&#8217;intervento dei Signori:</p>
<p>SUSI LUCIA &#8211; Presidente MALFATTI LUCIA &#8211; Relatore SCATA&#8217; SALVATORE &#8211; Giudice ha emesso la seguente SENTENZA &#8211; sul ricorso n. 1084/10 depositato il 29/03/2010 &#8211; avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (. ) IVA + IRPEF + IRAP 2004 contro AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE BOLOGNA proposto dal ricorrente:  ********</p>
<p>Fatto &#8211; Diritto P. Q. M.  Svolgimento del processo &#8211; Motivi della decisione</p>
<p>In data 29. 03. 2010 il sig.   ******** ricorre contro l&#8217;avviso di accertamento relative ad IRPEF, IVA, IRAP e contributi previdenziali anno 2004. Attraverso l&#8217;avviso di accertamento impugnato, l&#8217;Agenzia delle Entrate determinava una maggior imposta IVA di Euro 653,00, di cui Euro 589,44 relativa a compensi che il ricorrente aveva esposto come corrispettivi esenti ex art. 10 comma 1 n. 6 del D. P. R. 600/1973e quanto a Euro 62,53 per detrazione indebita su fatture considerate non inerenti.</p>
<p>Il ricorrente nulla eccepisce in merito alle situazioni afferenti i costi ritenuti non inerenti, mentre rigetta completamene l&#8217;assoggettamento ad IVA dei corrispettivi dichiarati esenti. A seguito di un controllo effettuato nei confronti della società Te. Esercente l&#8217;attività di montaggio e riparazione apparecchiature elettriche, l&#8217;Ufficio appurava che la stessa aveva installato apparecchi da trattenimento e gioco di abilità di cui all&#8217;art. 110, co. 6, del TULPS presso la ditta Co. Esercente attività di bar e caffè.</p>
<p>Il controllo si incentrava sulla qualificazione fiscale, ai fini IVA, dei corrispettivi riconosciuti dal gestore degli apparecchi da gioco (TE. ) all&#8217;esercente verificato. Queste prestazioni non sono state fatturate, perché considerate come operazioni relative alla raccolta delle giocate e quindi esenti da IVA ai sensi dell&#8217;art. 10 comma 1 n. 6 del D. P. R. 600/1973.</p>
<p>Nella fattispecie i soggetti coinvolti sono tre: &#8211; il Concessionario della rete, titolare del nulla osta per la messa in esercizio degli apparecchi da gioco; &#8211; il Gestore e proprietario degli apparecchi; &#8211; l&#8217;esercente ovvero il bar in cui materialmente sono ubicate le c. D. New slot (gli apparecchi da gioco).</p>
<p>La raccolta delle giocate compete al Concessionario che può avvalersi della. Collaborazione del gestore e/o dell&#8217;esercente. Il responsabile della raccolta resta il Concessionario e solo in capo a lui ricade l&#8217;esenzione dell&#8217;imposta.</p>
<p>Quindi l&#8217;esenzione si applica ai rapporti in cui è parte il Concessionario, mentre è prevista l&#8217;imponibilità per i rapporti tra il gestore degli apparecchi e i servizi prestati dall&#8217;esercente e per i rapporti tra il gestore ed i consumatori finali.</p>
<p>Dall&#8217;esame della documentazione acquisita da TE. , i rapporti tra gestore ed esercente sono regolati da un accordo commerciale in virtù del quale l&#8217;esercente riceve una percentuale del 50% del ricavato netto e si obbliga a mettere a disposizione lo spazio nel proprio esercizio per l&#8217;installazione degli apparecchi. A parere dell&#8217;Ufficio il 50% del ricavato altro non è che il corrispettivo delle obbligazioni di fare e di non fare assunte dallo stesso nei confronti del gestore.</p>
<p>Quindi la prestazione resa dagli esercenti dei locali è una prestazione di servizi e in quanto tale è assoggettabile alla disciplina dell&#8217;imponibilità.</p>
<p>Osserva la parte che l&#8217;art.  1 comma 497 della Legge 311/2004 ha stabilito che l&#8217;esenzione IVA si applica alla raccolta delle giocate con apparecchi da intrattenimento anche in relazione ai rapporti posti in essere tra i.</p>
<p>Concessionari per la gestione telematica e i terzi incaricati della raccolta delle giocate.</p>
<p>Di conseguenza è applicabile l&#8217;art. 10 primo comma punto 6 del DPR 633/1972 che dispone l&#8217;esenzione IVA.</p>
<p>La parte rileva che il prelievo unico erariale (PREU) al quale il contribuente ha regolarmente adempiuto sostituisce negli apparecchi che distribuiscono vincite sia l&#8217;imposta sugli intrattenimenti che l&#8217;IVA; contrariamente a quanto indicato nell&#8217;avviso di accertamento, il Concessionario non è l&#8217;esclusivo titolare del nulla osta per l&#8217;anno 2004, ma, come indicato nella Circolare 21/E del 13/05/2005, per un certo periodo il titolare del nulla osta era il proprietario dei giochi. Per quanto sopra esposto la parte chiede che venga annullato l&#8217;accertamento per la parte afferente l&#8217;esenzione dei corrispettivi per la raccolta delle giocate. Controdeduce la Direzione Provinciale di Bologna la quale chiede il rigetto del ricorso con vittoria delle spese del giudizio.</p>
<p>L&#8217;Ufficio sostiene che, tra il gestore e gli esercenti dei locali, sono in essere dei veri e propri accordi per la prestazione di servizi, il cui compenso è parametrato agli incassi netti dei giochi. Ne deriva che la prestazione resa dagli esercenti dei locali è una mera prestazione di servizi ed, in quanto tale, imponibile ai fini IVA ai sensi dell&#8217;art.  3 del D. P. R. 633/72. Orbene il Collegio, esaminata la documentazione agli atti e la normativa di riferimento, osserva quanto segue.</p>
<p>La tesi dell&#8217;Ufficio, secondo cui gli introiti dell&#8217;esercente sarebbero il risultato economico dei &#8220;corrispettivi delle obbligazioni di fare e di non fare&#8221;, va respinta.</p>
<p>L&#8217;esercente custodisce le macchinette di proprietà del gestore, ne segnala i guasti, ha il divieto di concessione in sub-utilizzo, si obbliga à non installare, per tutta la durata del contratto, apparecchi propri o di ditte concorrenti, ecc. Effettuate le giocate da parte dei clienti, parte dell&#8217;incasso complessivo è versato, in esenzione IVA, dal gestore ai Monopoli di Stato a titolo di Prelievo Erariale Unico (PREU), la parte restante dell&#8217;incasso resta al gestore, che ne corrisponde il 50% all&#8217;esercente, che registra tale corrispettivo in contabilità come esente IVA. Le obbligazioni assunte dall&#8217;esercente nel contratto con il gestore, lungi dall&#8217;essere, ulteriori e distinte rispetto alla causa del rapporto asserito come principale, ne costituiscono una componente essenziale: senza la collocazione delle macchinette, di proprietà del gestore, negli esercizi commerciali aperti al pubblico, di proprietà dell&#8217;esercente, e senza l&#8217;operatività di quest&#8217;ultimo, non vi sarebbe alcuna attività di raccolta delle giocate e nulla verrebbe di conseguenza versato ai Monopoli a titolo di PREU.</p>
<p>Secondo la Ctr di Venezia &#8211; Mestre con la sentenza n. 38/1/10, i compensi corrisposti dal gestore a terzi esercenti, incaricati per la raccolta delle giocate nelle slot machine, sono esenti da IVA, anche se il compenso unico copre altri servizi aggiuntivi resi dall&#8217;esercente. Tale sentenza si è allineata alla giurisprudenza prevalente in materia.</p>
<p>Il contratto che intercorre fra gestore ed esercente viene a configurarsi come uno degli strumenti attraverso i quali si realizza la raccolta delle giocate e ciò a prescindere dallo specifico contenuto dei contratti in essere. Il Collegio rileva inoltre che, nella fattispecie, l&#8217;Agenzia non prova l&#8217;esistenza della lamentata pluralità di obbligazioni di diversa natura rispetto a quelle strettamente funzionali alla raccolta delle giocate, poste a carico dell&#8217;esercente e a giustificazione dei suoi compensi.</p>
<p>Né tantomeno prova che le somme percepite dall&#8217;esercente eccedano le soglie riconosciute dalla legge (art. 1 comma 497 L. 331/2004). Per i motivi sopra esposti la Commissione ritiene che i corrispettivi incassati dall&#8217;esercente siano esenti da IVA ai sensi dell&#8217;art. 10 comma 1 n. 6 del D. P. R. 600/1973, in quanto originati dall&#8217;attività di raccolta delle giocate, per la parte che è strumentalmente affidata, all&#8217;esercente.</p>
<p>In ordine agli altri rilievi ai fini IRPEF, IRAP e contributi previdenziali contenuti nell&#8217;avviso impugnato, il Collegio rileva che la parte ha fatto acquiescenza a tali rilievi e pertanto vengono confermati i recuperi a tassazione. Il Collegio, in relazione alla pluralità dei rilievi e rilevata la difficoltà interpretativa della materia e la diversità di opinioni giurisprudenziali, stabilisce l&#8217;equa compensazione delle spese di lite.</p>
<p>La Commissione  P. Q. M.  Accoglie il ricorso e per l&#8217;effetto annulla l&#8217;accertamento per la parte afferente l&#8217;IVA, riconoscendo l&#8217;esenzione dei corrispettivi per la raccolta delle giocate. Spese compensate.</p>
<p>&nbsp;</p>
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