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	<title>esenzione iva &#8211; Commercialista.it</title>
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	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
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	<title>esenzione iva &#8211; Commercialista.it</title>
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		<title>Regime forfettario e imposta sostitutiva</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Regime-forfettario-e-imposta-sostitutiva/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria Ceccarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Sep 2024 15:00:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Regime Forfettario]]></category>
		<category><![CDATA[Agenzia delle Entrate regime forfettario]]></category>
		<category><![CDATA[Agevolazioni fiscali forfettari]]></category>
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		<category><![CDATA[Aliquota 5% per nuove attività]]></category>
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		<category><![CDATA[semplificazione fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[Tassazione semplificata]]></category>
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					<description><![CDATA[Il regime forfettario è un regime fiscale agevolato rivolto a piccole imprese, professionisti e lavoratori autonomi, che consente di semplificare la gestione fiscale e di ridurre l'imposizione fiscale.<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Regime-forfettario-e-imposta-sostitutiva/">Regime forfettario e imposta sostitutiva</a> was first posted on Settembre 10, 2024 at 5:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Il <strong>regime forfettario</strong> è un regime fiscale agevolato rivolto a piccole imprese, professionisti e lavoratori autonomi, che consente di semplificare la gestione fiscale e di ridurre l&#8217;imposizione fiscale. Una delle caratteristiche principali del regime forfettario è l&#8217;applicazione di un&#8217;<strong>imposta sostitutiva</strong>, che sostituisce IRPEF, addizionali comunali e regionali, e IRAP. In questo articolo, esploreremo le caratteristiche del regime forfettario, i vantaggi fiscali derivanti dall&#8217;imposta sostitutiva, i requisiti di accesso e le ultime novità normative.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Cos&#8217;è il Regime Forfettario?</h2>
<p style="text-align: justify;">Il regime forfettario è un&#8217;opzione fiscale semplificata pensata per agevolare le <strong>partite IVA</strong> con ricavi o compensi annui entro determinati limiti. Introduce un sistema di tassazione semplificato, con un&#8217;unica aliquota d&#8217;imposta sostitutiva e l&#8217;esenzione da una serie di obblighi contabili e amministrativi previsti per i regimi ordinari. Questo regime si basa su un <strong>coefficiente di redditività</strong>, che varia a seconda del tipo di attività svolta.</p>
<h4 style="text-align: justify;"><strong>Caratteristiche principali del regime forfettario:</strong></h4>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Imposta sostitutiva</strong> unica.</li>
<li><strong>Esenzione IVA</strong>: i forfettari non addebitano l&#8217;IVA ai propri clienti e non possono detrarre l&#8217;IVA sugli acquisti.</li>
<li><strong>Semplificazione contabile</strong>: non sono richiesti bilanci complessi o registri IVA, ma solo la tenuta dei documenti necessari per certificare i redditi.</li>
<li><strong>Non applicazione dell&#8217;IRAP</strong>: i contribuenti in regime forfettario sono esentati dal versamento dell’IRAP.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Imposta Sostitutiva nel Regime Forfettario</h2>
<p style="text-align: justify;">Una delle principali attrattive del regime forfettario è l&#8217;applicazione di una <strong>imposta sostitutiva</strong> che sostituisce diverse imposte come IRPEF, addizionali comunali e regionali, e IRAP. L’aliquota dell’imposta sostitutiva è fissata al <strong>15%</strong>, ma può essere ridotta al <strong>5%</strong> per i primi cinque anni di attività per i nuovi imprenditori o professionisti, se rispettano determinati requisiti.</p>
<h4 style="text-align: justify;"><strong>Come funziona l’imposta sostitutiva:</strong></h4>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Si calcola sull’utile determinato applicando al fatturato un <strong>coefficiente di redditività</strong> specifico per la categoria di attività svolta.</li>
<li>Il reddito imponibile si ottiene moltiplicando i ricavi o compensi per il coefficiente di redditività, e sull&#8217;importo risultante si applica l&#8217;imposta sostitutiva del 15% o del 5% per i nuovi contribuenti.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Vantaggi del Regime Forfettario</h2>
<p style="text-align: justify;">Il regime forfettario offre numerosi vantaggi rispetto al regime fiscale ordinario. Tra i principali benefici, troviamo:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Riduzione del carico fiscale</strong>: grazie all’imposta sostitutiva e all’esclusione di altre imposte, il carico fiscale complessivo è ridotto rispetto ai regimi ordinari.</li>
<li><strong>Semplificazione contabile</strong>: l’assenza di obblighi relativi alla tenuta dei registri IVA, la non obbligatorietà della fatturazione elettronica per la maggior parte dei forfettari e la semplificazione della contabilità sono tra i principali vantaggi di questo regime.</li>
<li><strong>Contribuzione previdenziale agevolata</strong>: in alcuni casi, come per artigiani e commercianti, è possibile richiedere una riduzione del 35% sui contributi previdenziali.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Requisiti di Accesso al Regime Forfettario</h2>
<p style="text-align: justify;">Per accedere al regime forfettario, è necessario rispettare alcuni <strong>requisiti</strong> fondamentali, che vengono aggiornati periodicamente. Attualmente, i principali requisiti di accesso includono:</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Limite di ricavi o compensi</strong>: il regime è accessibile a chi ha ricavi o compensi annui non superiori a <strong>85.000 euro</strong>. Questo limite è stato aumentato negli ultimi anni per favorire una maggiore adesione al regime agevolato​.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Assenza di partecipazioni</strong> in società di persone, associazioni professionali o imprese familiari.</li>
<li><strong>Non svolgimento di attività prevalente nei confronti di datori di lavoro</strong> con i quali si è intrattenuto un rapporto di lavoro nei due anni precedenti.</li>
<li><strong>Spese per lavoro dipendente</strong>: non devono superare i 20.000 euro annui.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">È inoltre necessario che il contribuente non superi determinati limiti di acquisto di beni strumentali, fissati a <strong>20.000 euro</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Determinazione del Reddito nel Regime Forfettario</h2>
<p style="text-align: justify;">Uno degli aspetti più particolari del regime forfettario è il metodo di <strong>determinazione del reddito imponibile</strong>. Questo non avviene sottraendo i costi effettivamente sostenuti dai ricavi, come nel regime ordinario, ma applicando al fatturato un <strong>coefficiente di redditività</strong>. Il coefficiente varia in base all&#8217;attività esercitata e riflette una stima forfettaria dei costi sostenuti dal contribuente. Per esempio:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Professionisti</strong> (attività intellettuali): coefficiente del 78%.</li>
<li><strong>Commercianti</strong>: coefficiente del 40%.</li>
<li><strong>Artigiani</strong>: coefficiente del 67%.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Il reddito imponibile si ottiene moltiplicando i ricavi per il coefficiente di redditività. Questo sistema semplificato elimina la necessità di tenere una contabilità dettagliata dei costi.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Esclusione dell&#8217;IVA e Semplificazione Amministrativa</h2>
<p style="text-align: justify;">Un altro vantaggio del regime forfettario è l’<strong>esclusione dall’IVA</strong>. I forfettari non applicano l&#8217;IVA sulle fatture emesse e non sono tenuti a versarla all&#8217;erario. Tuttavia, questa esenzione comporta anche l’impossibilità di <strong>detrarre l’IVA</strong> sugli acquisti, il che potrebbe rappresentare uno svantaggio per chi sostiene molti costi. I forfettari sono esentati anche da molti altri obblighi contabili, tra cui:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Non è obbligatoria la <strong>fatturazione elettronica</strong> per i contribuenti che nell&#8217;anno precedente hanno avuto ricavi inferiori a 25.000 euro.</li>
<li>Non vi è l’obbligo di redigere il <strong>bilancio d’esercizio</strong> o di tenere i <strong>registri contabili</strong> previsti per il regime ordinario.</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify;"></h3>
<h2 style="text-align: justify;">Impatto dell’Imposta Sostitutiva sui Contributi Previdenziali</h2>
<p style="text-align: justify;">Il <strong>regime forfettario</strong> incide anche sul calcolo dei contributi previdenziali. I contributi si basano sul <strong>reddito imponibile</strong> calcolato con il coefficiente di redditività, e non sull&#8217;utile effettivo. Questo può comportare un notevole risparmio contributivo per alcuni settori. Per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata INPS, i contributi sono calcolati in percentuale sul reddito imponibile, senza un minimo contributivo fisso.</p>
<p style="text-align: justify;">In alcuni casi, come per artigiani e commercianti, è possibile richiedere una riduzione del 35% sui contributi previdenziali, ulteriore incentivo a optare per questo regime.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Novità per il 2023 e 2024: Limiti di Accesso e Nuove Agevolazioni</h2>
<p style="text-align: justify;">Le normative riguardanti il regime forfettario sono soggette a frequenti modifiche, con l&#8217;obiettivo di estendere o restringere l&#8217;accesso al regime agevolato. Una delle principali novità riguarda l&#8217;aumento del limite di ricavi a <strong>85.000 euro</strong> nel 2023, rispetto ai 65.000 euro degli anni precedenti. Questo ha consentito a un numero maggiore di contribuenti di aderire al regime​.</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre, il <strong>Governo</strong> sta considerando ulteriori agevolazioni per i lavoratori autonomi e le piccole imprese nel regime forfettario, incluse possibili riduzioni delle aliquote o l&#8217;introduzione di nuovi strumenti di deduzione forfettaria dei costi.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Regime-forfettario-e-imposta-sostitutiva/">Regime forfettario e imposta sostitutiva</a> was first posted on Settembre 10, 2024 at 5:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Esenzione IVA per le Associazioni di Medici: Estensione del Regime di Favori Consortili</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Esenzione-IVA-per-le-Associazioni-di-Medici-Estensione-del-Regime-di-Favori-Consortili/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Commercialista.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Aug 2024 07:50:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[iva]]></category>
		<category><![CDATA[Associazioni di medici]]></category>
		<category><![CDATA[esenzione iva]]></category>
		<category><![CDATA[gestione attività medica]]></category>
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					<description><![CDATA[Le associazioni di medici possono beneficiare dell&#8217;esenzione IVA sulle spese condivise per la gestione delle loro attività, grazie all&#8217;equiparazione di queste strutture associative ai consorzi. Questa possibilità, recentemente confermata dall&#8217;Agenzia delle Entrate con la risposta n. 161 del 26 luglio 2024, rappresenta un&#8217;importante agevolazione per i professionisti del settore sanitario. &#160; L&#8217;Associazione Richiedente Nel caso [&#8230;]<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Esenzione-IVA-per-le-Associazioni-di-Medici-Estensione-del-Regime-di-Favori-Consortili/">Esenzione IVA per le Associazioni di Medici: Estensione del Regime di Favori Consortili</a> was first posted on Agosto 2, 2024 at 9:50 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Le associazioni di medici possono beneficiare dell&#8217;esenzione IVA sulle spese condivise per la gestione delle loro attività, grazie all&#8217;equiparazione di queste strutture associative ai consorzi. Questa possibilità, recentemente confermata dall&#8217;Agenzia delle Entrate con la risposta n. 161 del 26 luglio 2024, rappresenta un&#8217;importante agevolazione per i professionisti del settore sanitario.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>L&#8217;Associazione Richiedente</h2>
<p>Nel caso specifico, l&#8217;associazione richiedente è composta da quattro medici di medicina generale, operanti nello stesso territorio nell&#8217;ambito dell&#8217;assistenza primaria. Questi medici, che non svolgono attività di libera professione per più di cinque ore settimanali, hanno costituito la loro associazione ai sensi dell&#8217;articolo 40 del Dpr 270/2000 e in conformità all&#8217;accordo collettivo nazionale della medicina generale del 22 marzo 2005. L&#8217;associazione ha richiesto all&#8217;Agenzia delle Entrate di chiarire se le s<strong>pese sostenute per la gestione condivisa delle attività</strong>, come assicurazione, manutenzione, pulizia e segreteria, possano essere ripartite tra i membri in esenzione IVA.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Il Quadro Normativo di Riferimento</h2>
<p>La normativa italiana prevede già un regime di esenzione IVA per i servizi prestati da consorzi ai propri soci (articolo 10, comma 2, del Dpr n. 633/1972). Questa esenzione è stata introdotta in conformità con una direttiva comunitaria (direttiva 2006/211/CE) che mira a evitare che le associazioni autonome di persone che svolgono attività esenti subiscano svantaggi a causa dell&#8217;indetraibilità dell&#8217;IVA sui loro acquisti.</p>
<p>La normativa comunitaria vuole, infatti, <strong>impedire che i soggetti esenti siano penalizzati nel confronto con i concorrenti che possono detrarre l&#8217;IVA.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Estensione dell&#8217;Esenzione alle Associazioni di Medici</h2>
<p>L&#8217;Agenzia delle Entrate ha chiarito che il regime di esenzione previsto per i consorzi può essere esteso anche alle associazioni di medici, a condizione che queste strutture operino con finalità simili a quelle dei consorzi. Questo principio è stato confermato anche da precedenti circolari e risoluzioni, come la circolare n. 23/2009 e la risoluzione n. 30/2012, che hanno stabilito che l&#8217;esenzione non dipende dalla forma giuridica dell&#8217;associazione, ma dalla natura dei servizi forniti.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Conclusioni</h2>
<p>In sintesi, l&#8217;Agenzia delle Entrate ha riconosciuto che le associazioni di medici, pur non essendo formalmente consorzi, possono comunque beneficiare dell&#8217;esenzione IVA per la ripartizione delle spese comuni. Questo riconoscimento rappresenta un&#8217;importante conferma del principio che l&#8217;esenzione deve essere applicata in modo da non creare distorsioni della concorrenza tra strutture associative con finalità analoghe.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Esenzione-IVA-per-le-Associazioni-di-Medici-Estensione-del-Regime-di-Favori-Consortili/">Esenzione IVA per le Associazioni di Medici: Estensione del Regime di Favori Consortili</a> was first posted on Agosto 2, 2024 at 9:50 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Agevolazioni fiscali nel regime forfettario: una guida completa</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Agevolazioni-fiscali-nel-regime-forfettario-una-guida-completa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria Ceccarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Aug 2024 07:54:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Regime Forfettario]]></category>
		<category><![CDATA[agevolazioni fiscali]]></category>
		<category><![CDATA[esenzione iva]]></category>
		<category><![CDATA[Imposta sostitutiva 15%]]></category>
		<category><![CDATA[regime forfettario]]></category>
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					<description><![CDATA[Il regime forfettario rappresenta una delle opzioni fiscali più vantaggiose per liberi professionisti, artigiani e piccole imprese in Italia. Introdotto per semplificare il rapporto con il Fisco, questo regime permette ai contribuenti di beneficiare di una tassazione agevolata e di una serie di semplificazioni contabili e amministrative. In questo articolo esploreremo in dettaglio le agevolazioni [&#8230;]<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Agevolazioni-fiscali-nel-regime-forfettario-una-guida-completa/">Agevolazioni fiscali nel regime forfettario: una guida completa</a> was first posted on Agosto 1, 2024 at 9:54 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il regime forfettario rappresenta una delle opzioni fiscali più vantaggiose per liberi professionisti, artigiani e piccole imprese in Italia. Introdotto per semplificare il rapporto con il Fisco, questo regime permette ai contribuenti di beneficiare di una tassazione agevolata e di una serie di semplificazioni contabili e amministrative. In questo articolo esploreremo in dettaglio le agevolazioni fiscali offerte dal regime forfettario, analizzando le modalità di accesso, le caratteristiche principali e i vantaggi che ne derivano per i contribuenti.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Cos&#8217;è il Regime Forfettario?</h2>
<p>Il regime forfettario è un regime fiscale semplificato introdotto con la Legge di Stabilità 2015 (Legge n. 190/2014) e successivamente modificato da vari interventi normativi. Questo regime è rivolto principalmente a piccole imprese e professionisti con ricavi o compensi annui non superiori a specifici limiti, che variano a seconda dell&#8217;attività svolta.</p>
<p>Una delle caratteristiche distintive del regime forfettario è la modalità di determinazione del reddito imponibile, che non avviene sulla base delle spese effettivamente sostenute, ma mediante l&#8217;applicazione di un coefficiente di redditività sul totale dei ricavi o compensi. A questo reddito, al netto dei contributi previdenziali, si applica un&#8217;imposta sostitutiva dell&#8217;IRPEF, addizionali regionali e comunali, pari al <strong>15%, ridotta al 5% per i primi cinque anni di attività per le nuove iniziative.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Requisiti per l&#8217;Accesso al Regime Forfettario</h2>
<p>L&#8217;accesso al regime forfettario è soggetto a specifici requisiti, sia di natura oggettiva che soggettiva. I requisiti oggettivi riguardano principalmente il limite dei ricavi o compensi, che è fissato a 85.000 euro annui a partire dal 2023. Questo limite varia a seconda del codice Ateco relativo all&#8217;attività svolta.</p>
<p>I requisiti soggettivi, invece, includono:</p>
<ul>
<li><strong>Non aver percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati superiori a 30.000 euro nell&#8217;anno precedente, se tale rapporto è ancora in corso.</strong></li>
<li><strong>Non superare i 20.000 euro di spese per lavoro dipendente o collaboratori.</strong></li>
<li><strong>Non essere soci di società di persone, di associazioni professionali, né di SRL che esercitano attività economiche riconducibili a quelle svolte individualmente dal contribuente.</strong></li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Le Principali Agevolazioni Fiscali del Regime Forfettario</h2>
<h4>Imposta Sostitutiva del 15% (o 5%)</h4>
<p>La principale agevolazione fiscale del regime forfettario è l&#8217;applicazione di un&#8217;imposta sostitutiva pari al 15% sul reddito imponibile, in luogo delle tradizionali imposte sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e relative addizionali regionali e comunali. Per le nuove attività, è prevista un&#8217;ulteriore agevolazione:<strong> nei primi cinque anni, l&#8217;aliquota dell&#8217;imposta sostitutiva è ridotta al 5%, a condizione che si rispettino determinate condizioni.</strong></p>
<p>Questa tassazione ridotta rappresenta un significativo vantaggio, soprattutto per i giovani professionisti e per chi avvia una nuova attività, consentendo un risparmio fiscale considerevole rispetto alla tassazione ordinaria.</p>
<h4>Esenzione dall&#8217;IVA</h4>
<p>Un altro importante vantaggio del regime forfettario è l&#8217;esenzione dall&#8217;applicazione dell&#8217;IVA. I contribuenti forfettari, infatti, non addebitano l&#8217;IVA ai propri clienti e non possono detrarre l&#8217;IVA sugli acquisti. Questa semplificazione riduce gli adempimenti contabili e amministrativi, eliminando la necessità di presentare la dichiarazione IVA e di effettuare le liquidazioni periodiche.</p>
<p>L&#8217;esenzione dall&#8217;IVA può rappresentare un vantaggio competitivo per chi opera in settori dove i clienti finali non sono soggetti passivi d&#8217;imposta, come i consumatori privati, rendendo più attraente il prezzo dei propri servizi o prodotti.</p>
<h4>Esenzione da Alcuni Obblighi Contabili</h4>
<p>Il regime forfettario prevede una serie di semplificazioni contabili rispetto al regime ordinario. In particolare, i contribuenti forfettari non sono obbligati a tenere i registri IVA, il libro giornale e il libro inventari, né a presentare il bilancio annuale. È sufficiente conservare le fatture emesse e ricevute, nonché le certificazioni dei corrispettivi.</p>
<p>Questa semplificazione riduce i costi amministrativi e rende più agevole la gestione contabile per i piccoli imprenditori e i professionisti che non hanno la necessità di avvalersi di un commercialista per la tenuta della contabilità.</p>
<h4>Nessuna Ritenuta d&#8217;Acconto</h4>
<p>Nel regime forfettario non si applica la ritenuta d&#8217;acconto sui compensi percepiti. Di conseguenza, il professionista o l&#8217;imprenditore riceve l&#8217;intero importo della prestazione, senza subire trattenute fiscali da parte del committente. Anche in questo caso, si tratta di una semplificazione che consente di evitare l&#8217;obbligo di emettere certificazioni uniche e di compilare modelli di pagamento come l&#8217;F24.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Altre Agevolazioni Fiscali e Benefici del Regime Forfettario</h2>
<h4>Regime Contributivo Agevolato</h4>
<p>Oltre alle agevolazioni fiscali, il regime forfettario prevede anche benefici in termini di contribuzione previdenziale. I contribuenti che esercitano attività artigianali o commerciali possono richiedere l&#8217;applicazione di un regime contributivo agevolato, che prevede una riduzione del 35% sui contributi INPS dovuti.</p>
<p>Questa agevolazione è particolarmente rilevante per i piccoli imprenditori, in quanto consente un notevole risparmio sui costi previdenziali, aumentando la sostenibilità economica della propria attività.</p>
<h4>Accesso a Bonus e Incentivi Fiscali</h4>
<p>I contribuenti forfettari possono accedere a diverse tipologie di bonus e incentivi fiscali previsti dalla legislazione italiana, a condizione che questi non siano subordinati al regime di tassazione ordinaria. Ad esempio, possono beneficiare del <strong>Superbonus 110%</strong> per gli interventi di efficientamento energetico e sismico, purché rispettino i requisiti specifici previsti dalla normativa.</p>
<h4>Semplificazione nei Rapporti con il Fisco</h4>
<p>Il regime forfettario semplifica notevolmente i rapporti con l&#8217;Amministrazione Finanziaria. La semplificazione riguarda non solo la gestione contabile, ma anche gli adempimenti dichiarativi. Ad esempio, i contribuenti forfettari non sono tenuti a presentare la dichiarazione annuale IVA, né a effettuare le comunicazioni delle liquidazioni periodiche. Inoltre, non sono soggetti agli studi di settore o agli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale), che sono strumenti utilizzati per la valutazione della congruità dei ricavi dichiarati.</p>
<h4>Nessun Obbligo di Fatturazione Elettronica (fino al 2023)</h4>
<p>Fino al 2023, i contribuenti forfettari erano esentati dall&#8217;obbligo di emissione della fattura elettronica, un obbligo che invece riguarda la maggior parte dei soggetti passivi IVA. Tuttavia, a partire dal 1° luglio 2022, l&#8217;obbligo di fatturazione elettronica è stato esteso anche ai contribuenti forfettari con ricavi superiori a 25.000 euro annui, mentre per gli altri l&#8217;obbligo scatterà dal 1° gennaio 2024. Nonostante questo, il regime forfettario continua a prevedere agevolazioni e semplificazioni anche nell&#8217;ambito della fatturazione elettronica, come la possibilità di utilizzare software gratuiti messi a disposizione dall&#8217;Agenzia delle Entrate.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>I Limiti del Regime Forfettario e le Possibili Criticità</h2>
<h4>Limiti di Ricavi e Compensi</h4>
<p>Uno dei principali limiti del regime forfettario è rappresentato dal tetto massimo di ricavi o compensi annuali, fissato a 85.000 euro. Superato questo limite, il contribuente è obbligato a fuoriuscire dal regime forfettario e ad adottare il regime ordinario dall’anno successivo. Questo può comportare un aumento significativo della pressione fiscale e degli adempimenti contabili, con un impatto diretto sulla gestione dell&#8217;attivitàDifficoltà di Gestione delle Spese</p>
<p>Il regime forfettario, basandosi su un reddito imponibile determinato forfettariamente, non consente di dedurre le spese effettivamente sostenute dall&#8217;attività. Questo può rappresentare uno svantaggio per chi ha costi elevati, come l&#8217;acquisto di materiali o spese per dipendenti. In questi casi, il regime ordinario potrebbe risultare più conveniente, permettendo di dedurre integralmente le spese e di ridurre così il reddito imponibile. Accesso al Credito e Finanziamenti</p>
<p>I contribuenti forfettari potrebbero incontrare difficoltà nell&#8217;accesso al credito e ai finanziamenti bancari. Questo perché l&#8217;assenza di una contabilità ordinaria e di bilanci annuali dettagliati potrebbe rendere più complessa la valutazione del merito creditizio da parte degli istituti bancari. Inoltre, l’impossibilità di dedurre i costi finanziari potrebbe rendere meno conveniente il ricorso a forme di finanziamento.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Come Optare per il Regime Forfettario: Procedure e Adempimenti</h2>
<p>Optare per il regime forfettario è relativamente semplice. I contribuenti che intendono avvalersi di questo regime devono manifestare la propria scelta al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi (modello Redditi PF) per l&#8217;anno di imposta in cui intendono avvalersi del regime. Per le nuove attività, è possibile optare per il regime forfettario direttamente al momento dell&#8217;apertura della partita IVA.</p>
<p>Non sono richieste particolari comunicazioni preventive, ma è importante conservare la documentazione attestante il rispetto dei requisiti di accesso. Inoltre, è necessario rispettare una serie di adempimenti specifici, come l&#8217;indicazione in fattura della natura forfettaria del regime fiscale applicato.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Conclusioni</h2>
<p>Il regime forfettario rappresenta una soluzione fiscale particolarmente vantaggiosa per piccoli imprenditori, professionisti e artigiani, grazie alle numerose agevolazioni fiscali e semplificazioni contabili che offre. Tuttavia, è importante valutare attentamente i pro e i contro di questo regime in relazione alla propria situazione economica e professionale, tenendo conto dei limiti di ricavi e della tipologia di costi sostenuti.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Agevolazioni-fiscali-nel-regime-forfettario-una-guida-completa/">Agevolazioni fiscali nel regime forfettario: una guida completa</a> was first posted on Agosto 1, 2024 at 9:54 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>Immobile uso strumentale durata minima Alberghi Hotel Bed and Breakfast Commercialista esperto</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Fisco-e-Tributi/affitti-locazioni/immobile-uso-strumentale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2022 17:00:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[articolo 27 legge 398 del 1978]]></category>
		<category><![CDATA[commercialista esperto hotel]]></category>
		<category><![CDATA[durata contratto locazione b&b]]></category>
		<category><![CDATA[durata locazione hotel]]></category>
		<category><![CDATA[durata minima contratto locazione]]></category>
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		<category><![CDATA[esenzione iva]]></category>
		<category><![CDATA[imposta di registro contratto locazione]]></category>
		<category><![CDATA[Locazione immobile uso commerciale]]></category>
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					<description><![CDATA[Immobile uso strumentale durata minima alberghi hotel bed and breakfast commercialista esperto. Contattaci per ricevere un preventivo gratuito.<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Fisco-e-Tributi/affitti-locazioni/immobile-uso-strumentale/">Immobile uso strumentale durata minima Alberghi Hotel Bed and Breakfast Commercialista esperto</a> was first posted on Dicembre 30, 2022 at 6:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Immobile uso strumentale durata minima alberghi hotel bed and breakfast commercialista esperto. Contattaci per ricevere un preventivo gratuito.</p>
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		<title>New Slot rapporti concessionario, gestore ed esercente per esenzione iva e calcolo del preu</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 May 2016 21:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[assistenza contrattuale]]></category>
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		<category><![CDATA[esenzione iva]]></category>
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					<description><![CDATA[Guida contabile e fiscale alle slot e vlt: Iva - Giochi e scommesse - Esenzione – Calcolo PREU<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/new-slot-rapporti-concessionario-gestore-ed-esercente-per-esenzione-iva-e-calcolo-del-preu/">New Slot rapporti concessionario, gestore ed esercente per esenzione iva e calcolo del preu</a> was first posted on Maggio 8, 2016 at 11:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Per la gestione degli apparecchi, viene normalmente prevista la sottoscrizione di due distinti contratti: il primo tra la concessionaria ed il gestore, che regola gli impegni assunti dal secondo nella installazione e gestione degli apparecchi in conformità.</p>
<h2>Utile sentenza per comprendere orientamento fiscale e contabile sia per gestori che esercenti newslot e vlt.</h2>
<p>Sent. N. 63 del 20 aprile 2009 (ud. Del 6 aprile 2009) della Comm. Trib. Prov. , Belluno, Sez. II &#8211; Pres. Coniglio, Rel. Fiori</p>
<h2>Iva &#8211; Giochi e scommesse &#8211; Esenzione – Calcolo PREU</h2>
<p>Massime &#8211; Le  New  Slot,  prima  di  essere  installate,  devono  essere provviste dei nulla osta di produzione e di messa  in  esercizio  rilasciati dall&#8217;Amministrazione;  le  stesse  vengono  successivamente  installate  nei pubblici esercizi e collegate mediante apposito strumento (P. D. A. ) alta rete telematica che funge da strumento di controllo informatizzato.</p>
<p>Per  la  gestione  degli  apparecchi,  viene  normalmente  prevista   la sottoscrizione di due distinti contratti: il primo tra la concessionaria  ed il gestore, che regola gli impegni assunti dal secondo nella installazione e gestione degli  apparecchi  in  conformità  con  la  disciplina  dettata  In materia; il secondo tra la concessionaria e l&#8217;esercente, il quale si obbliga ad escludere dal gioco i minori, ad attivare le procedure di blocco in  caso di mal funzionamento ecc.</p>
<p>L&#8217;intero sistema organizzato è finalizzato alla raccolta delle giocate e vede il concorso di  tre  soggetti: il concessionario, il gestore e l&#8217;esercente, che nella circolare dell&#8217;Agenzia  delle  Entrate 21/E del 13 maggio 2005, viene individuato quale terzo raccoglitore.</p>
<p>E&#8217; del tutto evidente che, in assenza di tale soggetto, non potrebbe farsi luogo alla raccolta delle scommesse, tanto più che il collegamento dell&#8217;apparecchio installato d&#8217;interno dell&#8217;esercizio pubblico con la rete telematica, è lo strumento attraverso il quale viene esercitato il controllo sulla gestione dello stesso.</p>
<p>Il contratto che intercorre tra gestore  ed  esercente, viene perciò a configurarsi  come  uno degli strumenti attraverso i quali si realizza la raccolta delle giocate e ciò a prescindere  dallo  specifico contenuto dei contratti in essere.</p>
<p>L&#8217;operazione di raccolta delle giocate rientra nel campo dell&#8217;esenzione oggettiva  dall&#8217;applicazione  dell&#8217;IVA, ai sensi del richiamato art. 10, comma 1, n. 6 del DPR 633/1972.</p>
<p>La  norma dì cui al comma 497 della L. 311/2004 ha inteso di esentare dall&#8217;IVA i proventi derivanti dada attività di raccolta  delle  giocate.   Pertanto,  l&#8217;attività svolta dall&#8217;esercente. Risultando collegata da un nesso funzionale a  quella del concessionario che agisce attraverso il gestore, non può  che  rientrare anche dal punto dl vista fiscale nella attività dì raccolta delle scommesse.</p>
<h2>Oggetto della domanda, svolgimento del processo e motivi della decisione</h2>
<p>Con ricorso depositato all&#8217;Agenzia delle Entrate di Pieve di  Cadore  in data  10. 07. 2008  la  Società  (.), titolare  di  esercizio  pubblico  di bar/rivendita  tabacchi e giornali  dotata  di n.14 apparecchi da intrattenimento (comunemente  detti  Videogiochi e Videopoker), impugna l&#8217;avviso di accertamento notificato in data  12. 02. 2008  con il quale l&#8217;Ufficio contesta l&#8217;omessa fatturazione di operazioni imponibili IVA per il periodo d&#8217;imposta 2005  afferenti le prestazioni di servizi rese dalla società in qualità di gestore degli  apparecchi  di intrattenimento i cui proventi sono assoggettabili ad IVA con aliquota ordinaria, trattandosi di corrispettivi acquisiti per l&#8217;esercizio della  attività  di  gestore,  sulla base dei contratti stipulati con il concessionario &#8221; ***** S. R. L. &#8220;.</p>
<p>L&#8217;Ufficio, muovendo dal p. V. Di constatazione della Guardia di Finanza di Pieve di Cadore redatto a conclusione di verifica parziale a carico della società e ad essa notificato in data 16. 05. 2007, contesta alla ricorrente l&#8217;omesso assoggettamento  ad  IVA ordinaria  del  20%  dei  corrispettivi percepiti nel corso del 2005 dalla &#8221; ***** S. R. L. &#8220;, società  gestrice degli apparecchi di  intrattenimento,  per  l&#8217;installazione degli stessi presso l&#8217;esercizio pubblico di proprietà della società ed i servizi accessori prestati  dalla stessa  per  complessivi Euro 20. 332,40 cui corrisponde un&#8217;imposta evasa di Euro 4. 066,48, che l&#8217;Ufficio procede a recuperare con gli interessi di mora, irrogando contestualmente sanzioni per Euro 1. 016,50.</p>
<p>La ricorrente impugna  l&#8217;avviso di accertamento  sostenendo  che  le operazioni poste  in  essere  nell&#8217;ambito  della  raccolta  delle  scommesse effettuate con apparecchi disciplinati  dall&#8217;art. 110 comma 6 del  TULPS 18. 06. 1931 n. 773, sono esenti da  Iva  in  ragione  della  norma  contenuta all&#8217;art. 1 comma 494 della  L.30. 12. 2004  n. 311,  anche  alla  luce  dei chiarimenti forniti con circolare  n.   21/E  dell&#8217;Agenzia  delle  Entrate. Secondo la ricorrente, i corrispettivi di cui trattasi attengono ad una delle diverse fasi attraverso cui si effettua la raccolta delle scommesse i cui proventi sono assoggettati a prelievo fiscale  alla  fonte  mediante  il PREU  (prelievo  unico  erariale) del 13,5% sull&#8217;intero ammontare delle giocate. Poiché il titolare dell&#8217;esercizio pubblico dove sono collocati gli apparecchi è titolare di un rapporto diretto con il concessionario della rete oltre che con il gestore degli apparecchi l&#8217;attività dallo stesso svolta ed i relativi compensi, pur rientrando nel campo di applicazione dell&#8217;Iva, sono tuttavia esenti alla luce della normativa soprarichiamata, che fa espresso riferimento, quanta al regime di esenzione, sia  al  gestore degli apparecchi, che al possessore ed ai  terzi attraverso i quali il gestore effettua la raccolta.</p>
<p>Chiede quindi che il provvedimento sia annullato, previa sospensione di esso, in ragione  del  pericolo  che  deriverebbe  all&#8217;azienda dall&#8217;inizio dell&#8217;azione esecutiva, con condanna dell&#8217;Ufficio alla rifusione delle  spese e del maggiori danni patiti per l&#8217;illegittima azione intrapresa  anche  alla luce delle direttive impartite dalla circolare dell&#8217;Agenzia richiamata.    L&#8217;Ufficio si costituisce in giudizio con memoria  depositata in data 07. 08. 2008, replicando che il rapporto tra  ***** S. R. L. E la società è di natura meramente commerciale ed è del tutto estraneo al rapporto che lega il concessionario della rete al gestore degli apparecchi per il quale vale la invocata esenzione.</p>
<p>Si oppone all&#8217;accoglimento del ricorso e alla  richiesta  sospensiva deducendo la mancanza del fumus e del periculum in mora in ragione della modesta entità della somma pretesa.  All&#8217;udienza di trattazione dell&#8217;istanza di  sospensione le parti insistevano sulle rispettive richieste ed il Collegio, con ordinanza  n. 148/02/2008  respingeva  l&#8217;istanza nel presupposto che l&#8217;avviso di accertamento non è atto per sua natura esecutivo e che  pertanto il patrimonio del ricorrente non è in attualità esposto a pericolo alcuno.    All&#8217;udienza discussione del merito le parti insistevano a loro volta per l&#8217;accoglimento delle rispettive conclusioni.</p>
<p>Ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato e meriti pertanto accoglimento.</p>
<p>Merita in proposito ricordare che fino al 30. 04. 2004 l&#8217;attività di noleggio e gestione di apparecchi da intrattenimento in Italia veniva esercitata  attraverso due soli soggetti di  riferimento: il gestore, proprietario degli apparecchi da intrattenimento, e l&#8217;esercente, cioè  il titolare dell&#8217;esercizio pubblico in cui gli apparecchi erano collocati.</p>
<p>Per la gestione dell&#8217;attività di noleggio, il rapporto tra gestore  ed esercente doveva inquadrarsi nell&#8217;ambito dei rapporti di natura commerciale concernenti la reciproca prestazione di servizi: quello di concessione in uso dell&#8217;apparecchio, manutenzione, funzionamento ed incasso delle giocate da parte del gestore e quello di fornitura della  locazione, custodia  ed allacciamento alla rete elettrica da parte dell&#8217;esercente.</p>
<p>Le prestazioni effettuate dall&#8217;esercente venivano compensate con una percentuale degli importi delle giocate su fattura emessa dall&#8217;esercente e imputata a costi dal gestore.</p>
<p>Il regime fiscale applicato dipendeva dai decreti ministeriali di volta in volta emanati, nella maggior parte dei casi soggetti ad imposta sugli intrattenimenti (ISI), mentre il regime   IVA  dipendeva dall&#8217;opzione effettuata o meno dal gestore per il regime ordinario o forfetario.</p>
<p>L&#8217;introduzione sul mercato delle nuove tipologie di apparecchi denominati  &#8220;videopoker&#8221;,  induceva l&#8217;Amministrazione ad intervenire per regolare  nuovamente la materia  mettendo al bando i videopoker ed introducendo una nuova tipologia di apparecchi definiti dall&#8217;Amministrazione dei Monopoli di Stato &#8220;New Slot&#8221;, soggetti alla disciplina dell&#8217;art. 110  c. 6  TULPS, che consentono agli utilizzatori vincite di denaro secondo percentuali prefissate per legge.</p>
<p>Secondo la normativa disciplinatrice della materia, detti apparecchi, per essere installati e gestiti, devono essere preventivamente collegati, via cavo, alla rete telematica del A. A. M. S. per il tramite di società concessionarie aggiudicatarie della concessione a seguito di gara.</p>
<p>Le New Slot, prima di essere installate, devono essere provviste dei nulla  osta   di   produzione e di messa in esercizio rilasciati dall&#8217;Amministrazione; le stesse vengono  successivamente  installate nei pubblici esercizi e collegate mediante apposito strumento (P. D. A. ) alla rete telematica che funge da strumento di controllo informatizzato.</p>
<p>Per la gestione degli apparecchi, viene normalmente prevista la sottoscrizione di due distinti contratti: il primo tra la concessionaria  ed il gestore, che regola gli impegni assunti dal secondo nella installazione e gestione degli  apparecchi in conformità con la disciplina  dettata  in materia; il secondo tra la concessionaria e l&#8217;esercente, il quale si obbliga ad escludere dal gioco i minori, ad attivare le procedure di blocco in caso di mal funzionamento ecc.</p>
<p>L&#8217;intero sistema organizzato è finalizzato alla raccolta  delle  giocate dagli apparecchi che comporta sul gioco di 100,00 Euro, l&#8217;erogazione del 75% per vincite, con un netto residuo di Euro 25,00 sul quale  viene  effettuato il prelievo unico erariale del 13,5% sull&#8217;intera  giocata  (poi  ridotto  al 12%), residuando quindi la somma di  Euro  11,50</p>
<p>&#8211; sul  quale  vengono  ad incidere Euro 1,30</p>
<p>&#8211; per canone di concessione e canone di rete, residuando quindi, a favore di gestore ed esercente,  Euro  10,20,  cosicché  la  somma residua della raccolta, al netto della PREU ammonta complessivamente ad Euro 11,50.</p>
<p>Alla luce di quanto esposto risulta  pertanto  evidente che l&#8217;intero sistema di raccolta vede il concorso di tre soggetti: il concessionario, il gestore e l&#8217;esercente, che nella circolare dell&#8217;Agenzia delle Entrate  21E del 13 maggio 2005 viene individuato quale terzo raccoglitore.</p>
<p>E&#8217; del tutto evidente che, in assenza di  tale  soggetto, non potrebbe farsi luogo alla raccolta delle scommesse, tanto più che il collegamento dell&#8217;apparecchio installato all&#8217;interno dell&#8217;esercizio pubblico con la rete telematica, è lo strumento attraverso il quale viene esercitato il controllo sulla gestione dello stesso.</p>
<p>Il contratto che intercorre tra gestore ed  esercente,  viene  perciò  a configurarsi come uno degli strumenti attraverso i quali si realizza la raccolta delle giocate e ciò a prescindere  dallo  specifico contenuto dei contratti in essere che molto spesso sono  stati  congegnati  secondo le procedure precedentemente in vigore ma che, in realtà, disciplinano la messa a disposizione dei giocatori degli strumenti per effettuare le scommesse.</p>
<p>Orbene, l&#8217;art. 1 c. 497 della L. 30.12.2004 n.311  (Legge  finanziaria 2005), ha disposto che &#8220;l&#8217;esenzione di cui all&#8217;art. 10,  1c. , n.6  del Decreto del Presidente della Repubblica 26.10.1972 n.633  si  applica  alla raccolta delle giocate con gli apparecchi da intrattenimento di cui all&#8217;art. 110 c. 6 del T. U. Delle Leggi di Pubblica Sicurezza dio cui al Regio Decreto n. 18 giugno 1931 n. 773 e successive modificazioni, anche relativamente  ai rapporti tra i concessionari della rete per  la gestione  telematica  ed  i terzi incaricati della raccolta stessa&#8221;.</p>
<p>Ne consegue che l&#8217;operazione di raccolta delle giocate rientra nel campo dell&#8217;esenzione oggetti va dall&#8217;applicazione dell&#8217;IVA ai sensi del richiamato art. 10, c. 1, n. 6 del D. P. R. 633/1972.</p>
<p>A tal proposito la circolare dell&#8217;Agenzia  delle Entrate  21/E  del 13. 05. 2005, all&#8217;art. 7, ha espressamente precisato che &#8220;l&#8217;esenzione  IVA di cui all&#8217;art. 10, primo comma, n. 6 del  D. P. R. 633/1972,  si applica  alla raccolta delle giocate con gli apparecchi da intrattenimento di cui all&#8217;art. 110, comma  6  del  TULPS. , anche relativamente  ai  rapporti  tra i concessionari della rete per la gestione telematica ed i terzi incaricati della raccolta stessa. Per  quanto  riguarda l&#8217;individuazione dei terzi incaricati della  raccolta, l&#8217;A. A. M. S. , ritiene che, dall&#8217;esame della normativa e della concreta situazione del comparto, è possibile  individuare due figure di soggetti (operatori del concessionario) che effettuano  per  i concessionari stessi, la raccolta delle giocate: l&#8217;esercente ed il possessore degli apparecchi&#8221;.</p>
<p>Alla luce della autorevole interpretazione dell&#8217;Agenzia delle Entrate, sembra dunque certo che la norma di cui al più volte citato art. 1, c.497 della L. 311/2004, abbia inteso di esentare dall&#8217;IVA i proventi  derivanti dalla attività di raccolta delle giocate che ammontano, secondo il riparto sopra illustrato, all&#8217;11,5% delle somme giocate, tant&#8217;è che la stessa circolare  ha  successivamente  a  precisare che &#8220;In tal modo viene sostanzialmente esentato ai fini IVA l&#8217;importo stabilito nella misura massima dell&#8217;11,5% delle giocate, che rappresenta la remunerazione per la prestazione dell&#8217;attività di gioco, comprensivo   del   compenso del concessionario e dei corrispettivi dallo  stesso  concessionario  pagati  ai soggetti incaricati della raccolta&#8221;.</p>
<p>Ne consegue che l&#8217;attività svolta dall&#8217;esercente, risultando collegata da un nesso funzionale a quella del concessionario che agisce attraverso il gestore, non può che rientrare anche  dal punto di vista fiscale nella attività di raccolta delle scommesse.</p>
<p>Cosicché del tutto correttamente sia il gestore che l&#8217;esercente provvedono ad iscrivere direttamente le proprie quote di spettanza derivanti dalla raccolta delle giocate tra i  propri  ricavi quali risultanti dalle distinte di incasso che non costituiscono  documenti fiscali in  senso proprio, ma rappresentano documenti riepilogativi che coinvolgono tutti i soggetti che intervengono nella raccolta.</p>
<p>Dello stesso avviso si sono pronunciate, a quanto consta, la Commissione Tributaria Provinciale di Nuoro Sez. II, con sentenza n.319/07 in data 04.10.2007 e la I Sezione  della  Commissione Tributaria Provinciale di Belluno con sentenza n. 49708 in data 07.10.2008.</p>
<p>Alla luce delle esposte considerazioni il ricorso merita accoglimento.</p>
<p>Giuste ragioni concernenti la non agevole interpretazione della normativa ed il non  univoco orientamento di  dottrina e giurisprudenza, inducono a compensare le spese tra le parti.       P. Q. M. &#8211; La Commissione accoglie il ricorso e compensa le spese.</p>
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		<title>Slot Machines: Esenzione IVA, Calcolo ricavi netti gestore, esercente, Misure cautelari come l&#8217;ipoteca ed il sequestro conservativo</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Aug 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Newslot: Calcolo del Preu<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/slot-machines-esenzione-iva-calcolo-ricavi-netti-gestore-esercente-misure-cautelari-come-l-39ipoteca-ed-il-sequestro-conservativo/">Slot Machines: Esenzione IVA, Calcolo ricavi netti gestore, esercente, Misure cautelari come l&#8217;ipoteca ed il sequestro conservativo</a> was first posted on Agosto 13, 2012 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Sistema del gioco e calcolo del PREU: L&#8217;intero sistema di raccolta vede il concorso di tre soggetti: il concessionario, il gestore e l&#8217;esercente, terzo raccoglitore. Il contratto che intercorre tra gestore ed esercente, viene a configurarsi come uno degli strumenti attraverso i quali si realizza la raccolta delle giocate e ciò a prescindere dallo specifico contenuto dei contratti in essere.</p>
<p><strong>Sent. N. 61 del 6 aprile 2009 (ud. 16 marzo 2009) della Comm. Trib. Prov. Di Belluno, Sez. II &#8211; Pres. Coniglio, Rel. Fiori</strong></p>
<h2>Iva &#8211; Giochi e scommesse &#8211; Esenzione</h2>
<h2>Massima</h2>
<p>L&#8217;intero sistema di raccolta vede il concorso di tre soggetti: il concessionario,il gestore e l&#8217;esercente, terzo raccoglitore.</p>
<p>Il contratto che intercorre tra gestore ed esercente, viene a configurarsi come uno degli strumenti attraverso i quali si realizza la raccolta delle giocate e ciò a prescindere dallo  specifico contenuto dei contratti in essere.</p>
<p>L&#8217;operazione di raccolta delle giocate rientra nel campo dell&#8217;esenzione oggettiva  dall&#8217;applicazione  dell&#8217;IVA,  ai  sensi  del richiamato art. 10, co. 1, nr. 6, del DPR 633/1972. La norma di cui all&#8217;art. 1, co. 497, della L. 311/2004 ha esentato dall&#8217;IVA i proventi  derivanti dalla attività di raccolta delle giocate.</p>
<h2>Fatto e Diritto</h2>
<p>Con ricorso depositato all&#8217;Agenzia delle Entrate di Pieve di Cadore in data 01.07.2008 la Società (. ) titolare di esercizio pubblico di bar nel quale sono installati alcuni apparecchi da intrattenimento (comunemente detti Videogiochi e Videopoker), impugna l&#8217;avviso di  accertamento notificato  in  data  06.02.2008 con il quale l&#8217;Ufficio contesta l&#8217;omesso assoggettamento ad IVA per il periodo d&#8217;imposta 2005 dei compensi percepiti per le prestazioni di servizi rese dalla società in qualità di gestore degli apparecchi di  intrattenimento i cui proventi sono assoggettabili ad IVA con aliquota ordinaria,   trattandosi di corrispettivi acquisiti per l&#8217;esercizio della  attività di gestore, sulla base dei contratti stipulati con il concessionario &#8221; *****S. R. L. &#8220;.</p>
<p>L&#8217;Ufficio, muovendo dal p. V. Di constatazione della Guardia di Finanza di Pieve di Cadore redatto a conclusione di verifica parziale a carico della società e ad essa notificato in data 06.02.2007, contesta  alla  ricorrente l&#8217;omesso  assoggettamento  ad  IVA  ordinaria  del  20% dei corrispettivi percepiti nel corso del 2005 dalla &#8221; *****S. R. L. &#8220;, società  gestrice  degli apparecchi di intrattenimento, per l&#8217;installazione degli stessi presso l&#8217;esercizio pubblico di proprietà della società ed i servizi  accessori prestati  dalla  stessa per complessivi  Euro  11. 863,54 cui corrisponde un&#8217;imposta evasa di Euro 2. 376,70, che l&#8217;Ufficio procede  a  recuperare con gli interessi di mora, irrogando contestualmente sanzioni per  pari  importo di Euro 2. 377,00.</p>
<p>La ricorrente impugna l&#8217;avviso di accertamento  sostenendo  che  le operazioni poste  in  essere  nell&#8217;ambito  della  raccolta  delle  scommesse effettuate con apparecchi disciplinati  dall&#8217;art. 110 comma 6 del TULPS 18.06.1931 n. 773, sono esenti da  Iva  in  ragione  della  norma  contenuta all&#8217;art. 1 comma 494 della  L. 30. 12. 2004  n.   311, anche  alla  luce  dei chiarimenti fomiti con circolare n. 21/E dell&#8217;Agenzia delle Entrate.</p>
<p>Secondo la ricorrente, i corrispettivi di cui trattasi  attengono ad una delle diverse fasi attraverso cui si effettua la raccolta delle scommesse i cui proventi sono assoggettati a prelievo fiscale alla fonte mediante il PREU (prelievo unico erariale) del 13,5% sull&#8217;intero  ammontare delle giocate.</p>
<p>Poiché il titolare dell&#8217;esercizio pubblico dove sono collocati gli apparecchi è titolare di un rapporto diretto con il concessionario  della rete oltre che con il gestore degli apparecchi  l&#8217;attività  dallo stesso svolta ed i relativi compensi, pur rientrando nel campo  di  applicazione dell&#8217;Iva, sono tuttavia esenti alla luce della normativa  sopra  richiamata, che fa espresso riferimento, quanto al regime di esenzione, sia al gestore degli apparecchi, che al possessore ed ai terzi attraverso i quali il gestore effettua la raccolta.</p>
<p>Chiede quindi che il provvedimento sia annullato, previa sospensione di esso, in ragione  del  pericolo che deriverebbe all&#8217;azienda dall&#8217;inizio dell&#8217;azione esecutiva, con condanna dell&#8217;Ufficio alla rifusione delle spese anche in ragione dell&#8217;ingiustificato comportamento  tenuto dall&#8217;Ufficio in sede di accertamento con adesione.</p>
<p>L&#8217;Ufficio si è costituito in giudizio con  memoria  depositata  in  data 14. 10. 2008, replicando che il rapporto  tra   ***** S. R. L. e la società ricorrente è di natura meramente commerciale ed è del tutto  estraneo al rapporto che lega il concessionario della rete al gestore degli apparecchi per il quale vale la invocata esenzione.</p>
<p>Poiché detto compenso afferisce al corrispettivo dell&#8217;obbligo di custodia degli apparecchi ed al godimento del diritto di esclusiva esso, anche alla luce della richiamata  circolare,  non rientra tra le operazioni esenti che attengono esclusivamente al rapporto tra concessionario ed esercente.</p>
<p>Conclude opponendosi all&#8217;accoglimento del ricorso e alla richiesta sospensiva deducendo la mancanza del fumus e del periculum in mora in ragione della modesta entità della somma pretesa.</p>
<p>Il collegio,  con ordinanza in  data   01. 12. 2008 sospendeva il provvedimento impugnato ritenendo sussistente il fumus  boni  iuris  della impugnazione proposta fissando l&#8217;udienza di discussione al 16. 03. 2009.</p>
<p>All&#8217;udienza  di  discussione del  merito  le  parti   insistevano   per l&#8217;accoglimento delle rispettive conclusioni.</p>
<p>Ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato e meriti pertanto accoglimento.</p>
<p>Merita in proposito ricordare che fino al 30.04.2004 l&#8217;attività di noleggio e gestione di  apparecchi da intrattenimento in Italia veniva esercitata attraverso due soli soggetti di  riferimento: il gestore, proprietario degli apparecchi da intrattenimento, e l&#8217;esercente,  cioè  il titolare dell&#8217;esercizio pubblico in cui gli apparecchi erano collocati.</p>
<p>Per la gestione dell&#8217;attività di noleggio, il rapporto tra  gestore ed esercente doveva inquadrarsi nell&#8217;ambito dei rapporti di natura commerciale concernenti la reciproca prestazione di servizi: quello di concessione  in uso dell&#8217;apparecchio, manutenzione, funzionamento ed incasso delle giocate da parte del gestore e quello di fornitura  della  locazione, custodia ed allacciamento alla rete elettrica da parte dell&#8217;esercente.</p>
<p>Le prestazioni effettuate dall&#8217;esercente venivano compensate con una percentuale degli importi delle giocate su fattura emessa dall&#8217;esercente e imputata a costi dal gestore.</p>
<p>Il regime fiscale applicato dipendeva dai decreti ministeriali di volta in volta emanati, nella maggior parte dei casi soggetti ad imposta sugli intrattenimenti (ISI), mentre il regime IVA dipendeva dall&#8217;opzione effettuata o meno dal gestore per il regime ordinario o forfetario.</p>
<p>L&#8217;introduzione sul mercato delle nuove tipologie di apparecchi denominati &#8220;videopoker&#8221;,  induceva l&#8217;Amministrazione ad intervenire per regolare nuovamente la materia mettendo al bando videopoker ed introducendo una nuova tipologia di apparecchi definiti dall&#8217;Amministrazione dei Monopoli di Stato &#8220;New Slot&#8221;, soggetti alla disciplina dell&#8217;art. 110 c.6 TULPS, che consentono agli utilizzatori vincite di  denaro secondo percentuali prefissate per legge.</p>
<p>Secondo la normativa disciplinatrice della materia, detti apparecchi, per essere installati e gestiti, devono essere preventivamente collegati, via cavo, alla rete telematica del  A. A. M. S. per il tramite di società concessionarie aggiudicatane della concessione a seguito di gara.</p>
<p>Le New Slot, prima di essere Installate, devono  essere  provviste dei nulla  osta   di   produzione e di messa in esercizio rilasciati dall&#8217;Amministrazione; le  stesse vengono  successivamente  installate  nei pubblici esercizi e collegate mediante apposito strumento (P. D. A. ) alla rete telematica che funge da strumento di controllo informatizzato.</p>
<p>Per la gestione degli apparecchi, viene normalmente prevista la sottoscrizione di due distinti contratti: il primo tra la concessionaria ed il gestore, che regola gli impegni assunti dal secondo nella installazione e gestione degli apparecchi in conformità con la  disciplina  dettata  in materia; il secondo tra la concessionaria e l&#8217;esercente, il quale si obbliga ad escludere dal gioco i minori, ad attivare le procedure di blocco in  caso di mal funzionamento ecc.</p>
<p>L&#8217;intero sistema organizzato è finalizzato alla raccolta delle giocate dagli apparecchi che comporta sul gioco di 100,00 Euro, l&#8217;erogazione del 75% per vincite, con un netto residuo di Euro 25,00, sul quale viene effettuato il prelievo unico erariale del 13,5% sull&#8217;intera  giocata (poi  ridotto  al 12%), residuando quindi la somma di Euro 11,50, sul  quale  vengono  ad incidere Euro 1,30, per canone di concessione e canone di rete, residuando quindi, a favore di gestore ed esercente, Euro 10,20, cosicché la somma residua della raccolta, al netto della PREU ammonta complessivamente ad Euro 11,50.</p>
<p>Alla luce di quanto esposto risulta pertanto evidente che l&#8217;intero sistema di raccolta vede il concorso di tre soggetti: il concessionario, il gestore e l&#8217;esercente, che nella circolare dell&#8217;Agenzia delle Entrate 21E del 13 maggio 2005 viene individuato quale terzo raccoglitore.</p>
<p>E&#8217; del tutto evidente che, in assenza di tale soggetto, non potrebbe farsi luogo alla raccolta delle scommesse, tanto più che il collegamento dell&#8217;apparecchio installato all&#8217;interno dell&#8217;esercizio pubblico con la rete telematica, è lo strumento attraverso il quale viene esercitato il controllo sulla gestione dello stesso.</p>
<p>Il contratto che intercorre tra gestore ed esercente, viene perciò a configurarsi come uno degli strumenti attraverso i quali si realizza la raccolta delle giocate e ciò a prescindere  dallo  specifico contenuto dei contratti in essere che  molto  spesso sono  stati  congegnati secondo le procedure precedentemente in vigore ma che, in realtà, disciplinano la messa a disposizione dei giocatori degli strumenti per effettuare le scommesse.</p>
<p>Orbene, l&#8217;art. 1 c. 497 della L. 30. 12. 2004 n. 311 (Legge  finanziaria 2005), ha disposto che &#8220;l&#8217;esenzione di cui  all&#8217;art. 10, 1c.n.6 del Decreto del Presidente della Repubblica 26. 10. 1972 n. 633  si  applica  alla raccolta delle giocate con gli apparecchi de intrattenimento di cui all&#8217;art. 110 c. 6 del T. U.</p>
<p>Delle Leggi di Pubblica Sicurezze di cui al Regio Decreto n. 18 giugno 1931 n. 773 e successive modificazioni, anche relativamente  ai rapporti tra i concessionari della rete per  la  gestione  telematica  ed  i terzi incaricati della raccolta stessa&#8221;.</p>
<p>Ne consegue che l&#8217;operazione di raccolta delle giocate rientra nel campo dell&#8217;esenzione oggettiva dall&#8217;applicazione dell&#8217;IVA ai sensi del  richiamato art. 10, c. 1, n. 6 del D. P. R. 633/1972.</p>
<p>A tal  proposito la circolare dell&#8217;Agenzia delle  Entrate  21/E  del 13. 05. 2005, all&#8217;art. 7, ha espressamente precisato che &#8220;l&#8217;esenzione  IVA  di cui all&#8217;art. 10, primo comma, n. 6 del  D. P. R.   633/1972, si  applica alla raccolta delle giocate con gli apparecchi da intrattenimento di cui all&#8217;art. 110, comma 6 del TULPS. , anche  relativamente ai rapporti tra i concessionari della rete per la gestione telematica ed i terzi  incaricati della raccolta stessa.</p>
<p>Per quanto riguarda l&#8217;individuazione dei terzi incaricati della raccolta,  l&#8217;A. A. M. S.   ritiene  che,  dall&#8217;esame della normativa e della concreta situazione del comparto, è possibile  individuare due figure di soggetti (operatori del concessionario) che effettuano  per i concessionari stessi, la raccolta  delle  giocate:  l&#8217;esercente   ed   il possessore degli apparecchi&#8221;.</p>
<p>Alla luce della autorevole interpretazione dell&#8217;Agenzia  delle  Entrate, sembra dunque certo che la norma di cui al più volte citato art. 1, c. 497 della L. 311/2004, abbia inteso di esentare dall&#8217;IVA i proventi  derivanti dalla attività di raccolta delle giocate che ammontano, secondo  il  riparto sopra illustrato, all&#8217;11,5% delle somme giocate,  tant&#8217;è  che  la  stessa circolare ha successivamente a precisare  che &#8220;in tal modo viene sostanzialmente esentato ai fini  IVA  l&#8217;importo  stabilito nella  misura massima dell&#8217;11,5% delle giocate, che rappresenta la  remunerazione per la prestazione  dell&#8217;attività di gioco, comprensivo del compenso del concessionario e dei corrispettivi dallo stesso concessionario  pagati  ai soggetti incaricati della raccolta&#8221;.</p>
<p>Ne consegue che l&#8217;attività svolta dall&#8217;esercente, risultando collegata da un nesso funzionale a quella del concessionario che agisce attraverso il gestore, non può che rientrare anche dal punto di vista fiscale nella attività di raccolta delle scommesse.</p>
<p>Cosicché del tutto correttamente sia il gestore che l&#8217;esercente provvedono ad iscrivere direttamente le proprie quote di spettanza derivanti dalla raccolta delle giocate tra i propri  ricavi quali risultanti  dalle distinte d  incasso che non costituiscono  documenti  fiscali  in  senso proprio, ma rappresentano documenti riepilogativi che coinvolgono  tutti  i soggetti che intervengono nella raccolta.</p>
<p>Dello stesso avviso si sono pronunciate, a quanto consta, la Commissione Tributaria Provinciale di Nuore Sez. III, con sentenza n. 319/07  in  data 04. 10. 2007 e la  I  Sezione  della  Commissione Tributaria Provinciale di Belluno con sentenza n. 49/08 in data 07. 10. 2008.</p>
<p>P. Q. M. &#8211; Alla luce delle esposte considerazioni il ricorso merita accoglimento.</p>
<p>Giuste  ragioni concernente la non agevole  interpretazione della normativa ed il non  univoco orientamento di dottrina e giurisprudenza, inducono a compensare le spese tra le parti.</p>
<table style="width: 100%; height: 26px;">
<tbody>
<tr style="height: 26px;">
<td style="height: 26px;"></td>
<td style="height: 26px;"></td>
</tr>
</tbody>
</table>
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		<title>Slot Machines: Esenti Iva i compensi corrisposti dal gestore a terzi esercenti incaricati della raccolta delle giocate</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Esenzione Iva slot e vlt guida fiscale e contabile<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/slot-machines-esenti-iva-i-compensi-corrisposti-dal-gestore-a-terzi-esercenti-incaricati-della-raccolta-delle-giocate/">Slot Machines: Esenti Iva i compensi corrisposti dal gestore a terzi esercenti incaricati della raccolta delle giocate</a> was first posted on Febbraio 8, 2012 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>I compensi corrisposti dal gestore a terzi esercenti incaricati per la raccolta delle giocate delle slot machine sono esenti da IVA anche se il compenso unico copre altri servizi aggiuntivi resi dall&#8217;esercente.</p>
<p>E&#8217; onere dell&#8217;Ufficio provare l&#8217;esistenza di una pluralità di obbligazioni di diversa natura rispetto a quella strettamente funzionale alla raccolta delle giocate.</p>
<h2>Commissione Tributaria Provinciale Emilia Romagna Bologna Sezione VI, Sentenza 11-04-2011, n. 44 Giuochi e scommesse</h2>
<p>IMPOSTA VALORE AGGIUNTO (IVA)</p>
<h2>Esenzioni</h2>
<p>REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI BOLOGNA SESTA SEZIONE</p>
<p>riunita con l&#8217;intervento dei Signori:</p>
<p>SUSI LUCIA &#8211; Presidente MALFATTI LUCIA &#8211; Relatore SCATA&#8217; SALVATORE &#8211; Giudice ha emesso la seguente SENTENZA &#8211; sul ricorso n. 1084/10 depositato il 29/03/2010 &#8211; avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (. ) IVA + IRPEF + IRAP 2004 contro AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE BOLOGNA proposto dal ricorrente:  ********</p>
<p>Fatto &#8211; Diritto P. Q. M.  Svolgimento del processo &#8211; Motivi della decisione</p>
<p>In data 29. 03. 2010 il sig.   ******** ricorre contro l&#8217;avviso di accertamento relative ad IRPEF, IVA, IRAP e contributi previdenziali anno 2004. Attraverso l&#8217;avviso di accertamento impugnato, l&#8217;Agenzia delle Entrate determinava una maggior imposta IVA di Euro 653,00, di cui Euro 589,44 relativa a compensi che il ricorrente aveva esposto come corrispettivi esenti ex art. 10 comma 1 n. 6 del D. P. R. 600/1973e quanto a Euro 62,53 per detrazione indebita su fatture considerate non inerenti.</p>
<p>Il ricorrente nulla eccepisce in merito alle situazioni afferenti i costi ritenuti non inerenti, mentre rigetta completamene l&#8217;assoggettamento ad IVA dei corrispettivi dichiarati esenti. A seguito di un controllo effettuato nei confronti della società Te. Esercente l&#8217;attività di montaggio e riparazione apparecchiature elettriche, l&#8217;Ufficio appurava che la stessa aveva installato apparecchi da trattenimento e gioco di abilità di cui all&#8217;art. 110, co. 6, del TULPS presso la ditta Co. Esercente attività di bar e caffè.</p>
<p>Il controllo si incentrava sulla qualificazione fiscale, ai fini IVA, dei corrispettivi riconosciuti dal gestore degli apparecchi da gioco (TE. ) all&#8217;esercente verificato. Queste prestazioni non sono state fatturate, perché considerate come operazioni relative alla raccolta delle giocate e quindi esenti da IVA ai sensi dell&#8217;art. 10 comma 1 n. 6 del D. P. R. 600/1973.</p>
<p>Nella fattispecie i soggetti coinvolti sono tre: &#8211; il Concessionario della rete, titolare del nulla osta per la messa in esercizio degli apparecchi da gioco; &#8211; il Gestore e proprietario degli apparecchi; &#8211; l&#8217;esercente ovvero il bar in cui materialmente sono ubicate le c. D. New slot (gli apparecchi da gioco).</p>
<p>La raccolta delle giocate compete al Concessionario che può avvalersi della. Collaborazione del gestore e/o dell&#8217;esercente. Il responsabile della raccolta resta il Concessionario e solo in capo a lui ricade l&#8217;esenzione dell&#8217;imposta.</p>
<p>Quindi l&#8217;esenzione si applica ai rapporti in cui è parte il Concessionario, mentre è prevista l&#8217;imponibilità per i rapporti tra il gestore degli apparecchi e i servizi prestati dall&#8217;esercente e per i rapporti tra il gestore ed i consumatori finali.</p>
<p>Dall&#8217;esame della documentazione acquisita da TE. , i rapporti tra gestore ed esercente sono regolati da un accordo commerciale in virtù del quale l&#8217;esercente riceve una percentuale del 50% del ricavato netto e si obbliga a mettere a disposizione lo spazio nel proprio esercizio per l&#8217;installazione degli apparecchi. A parere dell&#8217;Ufficio il 50% del ricavato altro non è che il corrispettivo delle obbligazioni di fare e di non fare assunte dallo stesso nei confronti del gestore.</p>
<p>Quindi la prestazione resa dagli esercenti dei locali è una prestazione di servizi e in quanto tale è assoggettabile alla disciplina dell&#8217;imponibilità.</p>
<p>Osserva la parte che l&#8217;art.  1 comma 497 della Legge 311/2004 ha stabilito che l&#8217;esenzione IVA si applica alla raccolta delle giocate con apparecchi da intrattenimento anche in relazione ai rapporti posti in essere tra i.</p>
<p>Concessionari per la gestione telematica e i terzi incaricati della raccolta delle giocate.</p>
<p>Di conseguenza è applicabile l&#8217;art. 10 primo comma punto 6 del DPR 633/1972 che dispone l&#8217;esenzione IVA.</p>
<p>La parte rileva che il prelievo unico erariale (PREU) al quale il contribuente ha regolarmente adempiuto sostituisce negli apparecchi che distribuiscono vincite sia l&#8217;imposta sugli intrattenimenti che l&#8217;IVA; contrariamente a quanto indicato nell&#8217;avviso di accertamento, il Concessionario non è l&#8217;esclusivo titolare del nulla osta per l&#8217;anno 2004, ma, come indicato nella Circolare 21/E del 13/05/2005, per un certo periodo il titolare del nulla osta era il proprietario dei giochi. Per quanto sopra esposto la parte chiede che venga annullato l&#8217;accertamento per la parte afferente l&#8217;esenzione dei corrispettivi per la raccolta delle giocate. Controdeduce la Direzione Provinciale di Bologna la quale chiede il rigetto del ricorso con vittoria delle spese del giudizio.</p>
<p>L&#8217;Ufficio sostiene che, tra il gestore e gli esercenti dei locali, sono in essere dei veri e propri accordi per la prestazione di servizi, il cui compenso è parametrato agli incassi netti dei giochi. Ne deriva che la prestazione resa dagli esercenti dei locali è una mera prestazione di servizi ed, in quanto tale, imponibile ai fini IVA ai sensi dell&#8217;art.  3 del D. P. R. 633/72. Orbene il Collegio, esaminata la documentazione agli atti e la normativa di riferimento, osserva quanto segue.</p>
<p>La tesi dell&#8217;Ufficio, secondo cui gli introiti dell&#8217;esercente sarebbero il risultato economico dei &#8220;corrispettivi delle obbligazioni di fare e di non fare&#8221;, va respinta.</p>
<p>L&#8217;esercente custodisce le macchinette di proprietà del gestore, ne segnala i guasti, ha il divieto di concessione in sub-utilizzo, si obbliga à non installare, per tutta la durata del contratto, apparecchi propri o di ditte concorrenti, ecc. Effettuate le giocate da parte dei clienti, parte dell&#8217;incasso complessivo è versato, in esenzione IVA, dal gestore ai Monopoli di Stato a titolo di Prelievo Erariale Unico (PREU), la parte restante dell&#8217;incasso resta al gestore, che ne corrisponde il 50% all&#8217;esercente, che registra tale corrispettivo in contabilità come esente IVA. Le obbligazioni assunte dall&#8217;esercente nel contratto con il gestore, lungi dall&#8217;essere, ulteriori e distinte rispetto alla causa del rapporto asserito come principale, ne costituiscono una componente essenziale: senza la collocazione delle macchinette, di proprietà del gestore, negli esercizi commerciali aperti al pubblico, di proprietà dell&#8217;esercente, e senza l&#8217;operatività di quest&#8217;ultimo, non vi sarebbe alcuna attività di raccolta delle giocate e nulla verrebbe di conseguenza versato ai Monopoli a titolo di PREU.</p>
<p>Secondo la Ctr di Venezia &#8211; Mestre con la sentenza n. 38/1/10, i compensi corrisposti dal gestore a terzi esercenti, incaricati per la raccolta delle giocate nelle slot machine, sono esenti da IVA, anche se il compenso unico copre altri servizi aggiuntivi resi dall&#8217;esercente. Tale sentenza si è allineata alla giurisprudenza prevalente in materia.</p>
<p>Il contratto che intercorre fra gestore ed esercente viene a configurarsi come uno degli strumenti attraverso i quali si realizza la raccolta delle giocate e ciò a prescindere dallo specifico contenuto dei contratti in essere. Il Collegio rileva inoltre che, nella fattispecie, l&#8217;Agenzia non prova l&#8217;esistenza della lamentata pluralità di obbligazioni di diversa natura rispetto a quelle strettamente funzionali alla raccolta delle giocate, poste a carico dell&#8217;esercente e a giustificazione dei suoi compensi.</p>
<p>Né tantomeno prova che le somme percepite dall&#8217;esercente eccedano le soglie riconosciute dalla legge (art. 1 comma 497 L. 331/2004). Per i motivi sopra esposti la Commissione ritiene che i corrispettivi incassati dall&#8217;esercente siano esenti da IVA ai sensi dell&#8217;art. 10 comma 1 n. 6 del D. P. R. 600/1973, in quanto originati dall&#8217;attività di raccolta delle giocate, per la parte che è strumentalmente affidata, all&#8217;esercente.</p>
<p>In ordine agli altri rilievi ai fini IRPEF, IRAP e contributi previdenziali contenuti nell&#8217;avviso impugnato, il Collegio rileva che la parte ha fatto acquiescenza a tali rilievi e pertanto vengono confermati i recuperi a tassazione. Il Collegio, in relazione alla pluralità dei rilievi e rilevata la difficoltà interpretativa della materia e la diversità di opinioni giurisprudenziali, stabilisce l&#8217;equa compensazione delle spese di lite.</p>
<p>La Commissione  P. Q. M.  Accoglie il ricorso e per l&#8217;effetto annulla l&#8217;accertamento per la parte afferente l&#8217;IVA, riconoscendo l&#8217;esenzione dei corrispettivi per la raccolta delle giocate. Spese compensate.</p>
<p>&nbsp;</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/slot-machines-esenti-iva-i-compensi-corrisposti-dal-gestore-a-terzi-esercenti-incaricati-della-raccolta-delle-giocate/">Slot Machines: Esenti Iva i compensi corrisposti dal gestore a terzi esercenti incaricati della raccolta delle giocate</a> was first posted on Febbraio 8, 2012 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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