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	<title>emergenza sanitaria &#8211; Commercialista.it</title>
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	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
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	<title>emergenza sanitaria &#8211; Commercialista.it</title>
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	<item>
		<title>Presti e Finanziamenti garanti fino all&#8217;80% dal Fondo Centrale di Garanzia</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/fondo-centrale-di-garanzia-pmi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Federica Taberlet]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2020 09:03:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[FINANZA ED AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE]]></category>
		<category><![CDATA[aiuti alle imprese]]></category>
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		<category><![CDATA[emergenza sanitaria]]></category>
		<category><![CDATA[fondo centrale di garanzia]]></category>
		<category><![CDATA[PMI]]></category>
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					<description><![CDATA[Gli articoli 49 e 56 del decreto-legge 18/2020 anche denominato decreto “Cura Italia”, trattano la tematica delle misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario al fine di sostenere interventi mirati alla concessione di credito al sistema italiano gravemente danneggiato dall’emergenza sanitaria COVID-19.<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/fondo-centrale-di-garanzia-pmi/">Presti e Finanziamenti garanti fino all&#8217;80% dal Fondo Centrale di Garanzia</a> was first posted on Marzo 26, 2020 at 10:03 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>I provvedimenti disposti dal decreto, entrati già in vigore, si rivolgono a tutte le PMI e alle imprese con numero di dipendenti fino a 499 con sede sull’intero territorio nazionale per un periodo di 9 mesi dalla data del vigore. </p>
<p>Lo scopo principale delle nuove misure è quello di attenuare i requisiti di accesso alla garanzia e di potenziare ulteriormente l’intervento del Fondo. </p>
<p>I provvedimenti disposti dal decreto, entrati già in vigore, si rivolgono a tutte le PMI e alle imprese con numero di dipendenti fino a 499 con sede sull’intero territorio nazionale per un periodo di 9 mesi dalla data del vigore. </p>
<p>Lo scopo principale delle nuove misure è quello di attenuare i requisiti di accesso alla garanzia e di potenziare ulteriormente l’intervento del Fondo. </p>
<p>Cosa è il Fondo centrale di garanzia? </p>
<p>Il Fondo di Garanzia per le PMI è uno strumento istituito con Legge n. 662/96 (art. 2, comma 100, lettera a) e operativo dal 2000. La sua finalità è quella di favorire l’accesso alle fonti finanziarie delle piccole e medie imprese mediante la concessione di una garanzia pubblica che si affianca e spesso si sostituisce alle garanzie reali  portate dalle imprese. Grazie al Fondo l’impresa ha la concreta possibilità di ottenere finanziamenti senza garanzie aggiuntive (e quindi senza costi di fideiussioni o polizze assicurative) sugli importi garantiti dal Fondo, che non offre comunque contributi in denaro. </p>
<p>Quali sono le novità introdotte dall’articolo 49? </p>
<p>    La concessione della garanzia del Fondo alle imprese diventa gratuita per tutte le operazioni finanziare previste<br />
    Fino a un importo garantito di 1,5 milioni di euro per impresa, viene applicata la percentuale massima di copertura della garanzia consentita dalla normativa europea (pari all’80% del finanziamento per la garanzia “diretta” e al 90% dell&#8217;importo garantito da confidi o altri fondi di garanzia). L&#8217;importo massimo garantito per impresa è stato innalzato da 2,5 milioni di euro a 5 milioni di euro. La valutazione per l’accesso alla garanzia del Fondo viene effettuata esclusivamente sulla base delle informazioni economico-finanziarie riferite agli ultimi due bilanci chiusi e approvati o, per le imprese non soggette alla redazione del bilancio, alle due ultime dichiarazioni fiscali presentate. Ai fini dell’accesso al Fondo, non sono, dunque, valutate le informazioni di tipo andamentale della Centrale dei rischi. Tale previsione consente l’accesso alla garanzia da parte di quelle imprese  economicamente e finanziariamente sane prima dell’emergenza epidemiologica, sterilizzando, in tal modo, gli effetti della crisi economica che ne è scaturita ai fini dell’accesso all’incentivo pubblico. I finanziamenti con durata fino a 18 mesi e importo fino a 3. 000 euro concessi a persone fisiche che esercitano l’attività di impresa, arti o professioni, la cui attività è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19, sono ammessi alla garanzia del Fondo gratuitamente e senza alcuna valutazione del soggetto beneficiario. Diventano ammissibili alla garanzia del Fondo le operazioni di rinegoziazione di finanziamenti esistenti, a patto che il nuovo finanziamento preveda l&#8217;erogazione di un credito aggiuntivo all’impresa pari almeno del 10% dell&#8217;importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione. Viene aumentato l’importo massimo per operazioni di microcredito da 25 mila euro a 40 mila euro. La “Sezione speciale microcredito” del Fondo garantirà, pertanto, operazioni fino al massimo dell’importo di finanziamento. </p>
<p>Quali sono le novità introdotte dall’articolo 56 intitolato “Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall’epidemia di COVID-19”? </p>
<p>    La durata della garanzia del Fondo è estesa automaticamente per le PMI che concordano con la banca la sospensione dei pagamenti ai sensi di quanto previsto dall’articolo 56 del decreto Cura Italia (cosiddetta moratoria). I finanziamenti per i quali sia concessa la sospensione di cui all’articolo 56 sono assistiti, fino al 30 settembre 2020, dalla garanzia di un’apposita sezione speciale del Fondo, avente una dotazione di 1,73 miliardi di euro. La garanzia della sezione speciale del Fondo è concessa a titolo gratuito e senza alcuna valutazione della PMI beneficiaria. </p>
<p>Per informazioni ed assistenza contattaci alla mail <a href="mailto:RISPARMIOLECITO@NETWORKFISCALE. COM">RISPARMIOLECITO@NETWORKFISCALE. COM</a>, saremmo lieti di occuparci della tua pratica. </p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/fondo-centrale-di-garanzia-pmi/">Presti e Finanziamenti garanti fino all&#8217;80% dal Fondo Centrale di Garanzia</a> was first posted on Marzo 26, 2020 at 10:03 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ARTICOLO 63 DECRETO LEGGE “CURA ITALIA”: Premio ai dipendenti come funziona</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/articolo-63-decreto-legge-cura-italia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Laura Bargone]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2020 14:39:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro e Diritto]]></category>
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		<category><![CDATA[decreto 18/2020]]></category>
		<category><![CDATA[decreto cura Italia]]></category>
		<category><![CDATA[emergenza epidemiologica]]></category>
		<category><![CDATA[emergenza sanitaria]]></category>
		<category><![CDATA[premio lavoratori dipendenti]]></category>
		<category><![CDATA[quarantena]]></category>
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					<description><![CDATA[Misura di incentivo e supporto alle risorse umane delle aziende colpite causa crisi epidemiologica covid-19<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/articolo-63-decreto-legge-cura-italia/">ARTICOLO 63 DECRETO LEGGE “CURA ITALIA”: Premio ai dipendenti come funziona</a> was first posted on Marzo 24, 2020 at 3:39 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L’articolo 63 del decreto legge “cura Italia” prevede che “ai titolari di reddito da lavoro dipendente di cui all’articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, che possiedono un reddito da lavoro dipendente dell’anno precedente di importo non superiore ai 40. 000 € spetta, un premio per il mese idi marzo 2020 che non concorre alla formazione di reddito, pari ad € 100,00 da rapportare al numero dei giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese. </p>
<p>ARTICOLO 63 DECRETO LEGGE “CURA ITALIA”</p>
<p>Premio ai lavoratori dipendenti. </p>
<p>L’articolo 63 del decreto legge “cura Italia” prevede che “ai titolari di reddito da lavoro dipendente di cui all’articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, che possiedono un reddito da lavoro dipendente dell’anno precedente di importo non superiore ai 40. 000 € spetta, un premio per il mese di marzo 2020 che non concorre alla formazione di reddito, pari ad € 100,00 da rapportare al numero dei giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese. </p>
<p>Quindi per poter accedere al premio sono necessarie le seguenti condizioni:</p>
<p>·        si deve essere lavoratori dipendenti;</p>
<p>·        si deve possedere un reddito complessivo da lavoratore dipendente non superiore a 40. 000 euro;</p>
<p>·        il premio è previsto per il mese di marzo;</p>
<p>·        il premio è di 100 euro ma va rapportato al numero di giorni svolti nella propria sede nel predetto mese di marzo. </p>
<p>I redditi da lavoro dipendente secondo l’articolo 49 comma 1 del summenzionato DPR n. 917/86, sono quelli “che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando e’ considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro”. </p>
<p>Il premio sarà corrisposto a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno; inoltre i datori di lavoro compensano l’incentivo erogato mediante l’istituto di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241 che prevede la cosìdetta compensazione “orizzontale”,  che dà la facoltà di compensare debiti e crediti nei confronti anche di diversi enti impositori (Stato, Inps, Inail, Enpals, ecc. ). </p>
<p>La compensazione orizzontale consiste nella somma algebrica di crediti e debiti di diversa natura  nei confronti di diversi enti impositori, risultanti da dichiarazioni annuali o denunce periodiche contributive e si effettua compilando gli appositi spazi del modello di pagamento F24. </p>
<p>Per qualsiasi informazione rispondete alla seguente email: RISPARMIOLECITO@NETWORKFISCALE. COM
</p>
<p></p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/articolo-63-decreto-legge-cura-italia/">ARTICOLO 63 DECRETO LEGGE “CURA ITALIA”: Premio ai dipendenti come funziona</a> was first posted on Marzo 24, 2020 at 3:39 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ARTICOLO 28 DECRETO CURA ITALIA</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/articolo-28-decreto-cura-italia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Laura Bargone]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2020 15:53:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro e Diritto]]></category>
		<category><![CDATA[LEGGI E GIURISPRUDENZA]]></category>
		<category><![CDATA[artigiani e commercianti]]></category>
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		<category><![CDATA[gestioni speciali dell’AGO]]></category>
		<category><![CDATA[quarantena]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/fisco-e-tributi/articolo-28-decreto-cura-italia/</guid>

					<description><![CDATA[Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/articolo-28-decreto-cura-italia/">ARTICOLO 28 DECRETO CURA ITALIA</a> was first posted on Marzo 19, 2020 at 4:53 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L’articolo 28 prevede che “ ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali, ad esclusione della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, legge 8 agosto 1995 n. 335, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari ad € 600,00. L’Indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”. </p>
<p>ARTICOLO 28 DECRETO CURA ITALIA</p>
<p>Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago</p>
<p>L’articolo 28 prevede che “ ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali, ad esclusione della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, legge 8 agosto 1995 n. 335, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari ad € 600,00. L’Indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”. </p>
<p>L’articolo 28 fa quindi riferimento a tutti coloro che sono iscritti all’assicurazione Generale obbligatoria AGO, cioè iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti FPLD e gestioni speciali dei lavoratori autonomi: artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni.  </p>
<p>L&#8217;Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), è gestito in Italia dall’INPS e le prestazioni erogate dall&#8217;assicurazione generale obbligatoria sono:</p>
<p>·        pensione di vecchiaia (al raggiungimento dell&#8217;età pensionabile)</p>
<p>·        pensione di anzianità (al raggiungimento dell&#8217;anzianità contributiva)</p>
<p>·        pensione di inabilità (al verificarsi di un evento invalidante totale)</p>
<p>·        assegno di invalidità (al verificarsi di una riduzione della capacità lavorativa)</p>
<p>·        pensione ai superstiti (indiretta e di reversibilità)</p>
<p>·        pensione supplementare di vecchiaia (per il lavoratore che pur titolare di un&#8217;altra pensione liquidata presso un fondo previdenziale esonerativo, esclusivo o sostitutivo, non abbia maturato i contributi sufficienti per il diritto alla pensione autonoma)</p>
<p>Gli artigiani, i commercianti , i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli sono iscritti in apposite sezioni (gestioni speciali), dotate di autonomia finanziaria e di separata contabilità. </p>
<p>Le prestazioni previdenziali sono dovute al lavoratore anche nel caso in cui il datore di lavoro non abbia versato con regolarità i contributi (principio dell&#8217;automaticità delle prestazioni), pur nei limiti della prescrizione. </p>
<p>L’articolo 28 fa riferimento proprio agli iscritti alle gestioni speciali. </p>
<p>Il secondo comma dell’art. 28 prevede che l’indennità prevista al 1° comma dello stesso articolo è erogata dall’INPS, previa domanda da presentare secondo modalità che verranno stabilite dallo stesso istituti, nel limite di spesa complessiva di 2. 160 milioni di euro per l’anno 2020; l’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, comunicando il risultato di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Se dal controllo effettuato dovesse emergere il verificarsi di scostamenti dal limite previsto non sono adottati ulteriori provvedimenti concessori. </p>
<p>Per informazioni ed assistenza invia mail RISPARMIOLECITO@NETWORKFISCALE. COM</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/articolo-28-decreto-cura-italia/">ARTICOLO 28 DECRETO CURA ITALIA</a> was first posted on Marzo 19, 2020 at 4:53 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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