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	<title>emergenza epidemiologica | Commercialista.it</title>
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	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
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	<title>emergenza epidemiologica | Commercialista.it</title>
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		<title>LINEE GUIDA PER LA RIPRESA DE L’ATTIVITA’ SPORTIVA DI BASE E L’ATTIVITA’ MOTORIA IN GENERE</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/linee-guida-per-la-ripresa-de-lattivita-sportiva-di-base-e-lattivita-motoria-in-genere/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Laura Bargone]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2020 13:21:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
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					<description><![CDATA[Analisi delle linee guida stabilite dalla presidenza del Consiglio dei Ministri, ufficio per lo sport, per la ripresa dell’attività sportiva di base e l’attività motoria in generale ai sensi del DPCM del 17.05.2020 art. 1 lettera f)<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/linee-guida-per-la-ripresa-de-lattivita-sportiva-di-base-e-lattivita-motoria-in-genere/">LINEE GUIDA PER LA RIPRESA DE L’ATTIVITA’ SPORTIVA DI BASE E L’ATTIVITA’ MOTORIA IN GENERE</a> was first posted on Maggio 26, 2020 at 3:21 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La presidenza del consiglio dei ministri, ufficio per lo sport, ha stabilito alcune indicazioni generali e le azioni di cambiamento necessarie per accompagnare la ripresa dello sport dopo il lockdown causato dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 alle quali dovranno attenersi tutti i soggetti che gestiscono, a qualsiasi titolo, siti sportivi o che comunque ne abbiano la responsabilità.</p>
<p>LINEE GUIDA PER LA RIPRESA DE L’ATTIVITA’ SPORTIVA DI BASE E L’ATTIVITA’ MOTORIA IN GENERE</p>
<p>Analisi delle linee guida stabilite dalla presidenza del Consiglio dei Ministri, ufficio per lo sport, per la ripresa dell’attività sportiva di base e l’attività motoria in generale ai sensi del DPCM del 17. 05. 2020 art. 1 lettera f)</p>
<p>La presidenza del consiglio dei ministri, ufficio per lo sport, ha stabilito alcune indicazioni generali e le azioni di cambiamento necessarie per accompagnare la ripresa dello sport dopo il lockdown causato dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 alle quali dovranno attenersi tutti i soggetti che gestiscono, a qualsiasi titolo, siti sportivi o che comunque ne abbiano la responsabilità. A tal proposito il consiglio dei ministri ha precisato che per operatore sportivo si intende sia chi pratica l’attività sportiva sia le persone autorizzate a stare nell’impianto sportivo (collaboratori a vario titolo, accompagnatori ecc), mentre per sito sportivo si intende indifferentemente ogni luogo destinato allo svolgimento dell’attività fisica e sportiva, eventualmente fornito degli attrezzi necessari, di spogliatoi, impianti igienici o docce ovvero ogni impianto che rappresenta un insieme di uno o più spazi di attività dello stesso tipo o di tipi diversi, che hanno in comune i relativi spazi e servizi accessori.</p>
<p>Le misure di prevenzione e protezione sono finalizzate alla gestione del rischio di contagio all’interno del sito sportivo; esse dovranno essere adottate sulla base delle specificità emerse dalla fase di analisi del rischio, avendo ben presente che non vanno intese come tra loro alternative ma come dotazioni minime in relazione all’attuale situazione epidemiologica in atto.</p>
<p>Ogni organizzazione sportiva dovrà procedere alla valutazione del rischio del proprio sito sulla base dei seguenti criteri:</p>
<p>·        individuazione dei fattori di rischio associati alla pericolosità del virus;</p>
<p>·        individuazione dei meccanismi di trasmissione del virus tenendo a riferimento la letteratura scientifica; in tal senso si identifica, quale dato di input della valutazione, che la trasmissione avviene sia per via aerea che per contatto;</p>
<p>·        individuazione delle fonti di possibile contagio all’interno dei siti sportivi tenendo a riferimento l’organizzazione dei luoghi, delle attività lavorative, di pratica o di assistenza da parte di accompagnatori;</p>
<p>·        individuazione qualitativa della probabilità di trasmissione a seguito dei contatti tra gli operatori sportivi.</p>
<p>Una volta effettuata la valutazione del rischio vengono proposti un insieme di strumenti di prevenzione e protezione finalizzati alla gestione del rischio stesso; preliminare ed essenziale alla individuazione delle misure di prevenzione e protezione da adottare per il contenimento del rischio specifico è l’analisi accurata delle attività del personale che si svolgono all’interno del sito sportivo, dell’organizzazione dell’attività sportiva, del lay-out di un sito sportivo.</p>
<p>Si prevedono le seguenti fasi:</p>
<p>·        analisi dell’organizzazione delle attività fisiche e sportive di supporto;</p>
<p>·        individuazione delle attività fisiche e sportive di supporto che possono essere eseguite tramite FAD o con telelavoro, numero di operatori sportivi interessati, presenza di accompagnatori;</p>
<p>·        individuazione dei percorsi degli operatori sportivi individuati e di eventuali accompagnatori;</p>
<p>·        classificazione dei luoghi e degli sport sulla base del numero di persone contemporaneamente presenti, sul tipo di attività fisica svolta in termini di spazio, sforzo fisico dell’atleta, specificità degli ambienti, durata della presenza, ventilazione.</p>
<p>·        analisi del lay-out dei luoghi classificati e degli sport;</p>
<p>·        individuazione del personale che opera all’esterno del sito, analisi dei percorsi e contatti con altre persone;</p>
<p>·        verifica della presenza di lavoratori od operatori sportivi presso altri siti sportivi;</p>
<p>·        analisi del mezzo di trasporto, se organizzati o predisposti dagli enti di riferimento ed analisi dei rischi secondari;</p>
<p>·        cronoprogramma e revisione dei piani e delle procedure di emergenza.</p>
<p>Il datore di lavoro/gestore del sito sportivo, in base alla propria organizzazione delle attività fisiche e sportive, dovrà individuare in via prioritaria attività in presenza:</p>
<p>·        su unico turno di attività/espletamento;</p>
<p>·        su più turni di attività espletamento;</p>
<p>·        con accesso vincolato di operatori sportivi e/o accompagnatori;</p>
<p>·        con modalità di svolgimento particolari.</p>
<p>In ogni caso viene consigliato l’utilizzo di soluzioni tecnologiche che consentano per coloro che accederanno alle attività sportive proposte, la possibilità di tracciarne l’accesso alle strutture tramite applicativi Web o applicazioni per device mobile; queste soluzioni consentiranno di meglio regolamentare l’accesso alle strutture con la possibilità di prenotare gli appuntamenti in anticipo per evitare il rischio di assembramenti o il mancato rispetto delle misure di distanziamento e soprattutto per contingentare il numero di persone che potranno accedere agli spazi e alle aree comuni.</p>
<p>Le attività eseguite nel sito sportivo dovranno quindi essere organizzate in modo tale da ridurre il numero degli operatori sportivi contemporaneamente presenti, cercando di riorganizzare le mansioni/attività nel rispetto dei vincoli richiesti dalla specifica disciplina sportiva o dalla tecnologia; allo stesso modo gli operatori sportivi potranno essere suddivisi in gruppi che svolgono la stessa attività negli stessi luoghi. I locali dovranno essere sanificati e puliti costantemente.</p>
<p>Rispetto ad ogni operatore sportivo, dovranno essere valutati i percorsi più usuali nelle stesse fasce orarie con particolare riferimento a:</p>
<p>·        ingresso al sito sportivo;</p>
<p>·        accesso ai locali/spazi di pratica sportiva;</p>
<p>·        accesso alle aree comuni e agli altri luoghi;</p>
<p>·        accesso ai servizi igienici.</p>
<p>All’interno dei siti sportivi dovrà essere garantita la massima informazione delle norme di sicurezza e dovranno inoltre essere predisposti tutti gli elementi necessari per assicurare il rispetto delle disposizioni e la tutela della salute soprattutto in riferimento alla sorveglianza sanitaria.</p>
<p>Le organizzazioni sportive oltre a valutare i rischi dovranno definire le necessarie misure di prevenzione e protezione finalizzate alla gestione del rischio sulla base di un’accurata analisi delle specificità delle attività che si svolgono e di una classificazione dei luoghi (transito, sosta breve, sosta prolungata, potenziali assembramenti); in particolare nel definire le misure di prevenzione e protezione ogni organizzazione sportiva dovrà attenersi, per gli ambiti di propria competenza, ai criteri stabiliti dai protocolli di settore elaborati dal comitato tecnico scientifico in data 15/05/2020; inoltre dovrà attenersi alle misure organizzative, procedurali e tecniche di seguito indicate:</p>
<p>·        modalità della prestazione di lavoro all’interno del sito sportivo;</p>
<p>·        distanziamento nelle varie fasi dell’attività sportiva;</p>
<p>·        gestione entrata/uscita degli operatori sportivi e di altri soggetti nei siti sportivi;</p>
<p>·        revisione lay-out e percorsi;</p>
<p>·        gestione di casi sintomatici;</p>
<p>·        pratiche di igiene;</p>
<p>·        utilizzo di dispositivi di prevenzione del contagio quali mascherine, guanti;</p>
<p>·        pulizia e sanificazione dei luoghi e delle attrezzature sportive.</p>
<p>·        ogni eventuale indicazione fornite in materia da parte della Regione.</p>
<p>Il gestore dovrà inoltre provvedere a fornire una completa informazione a tutti coloro che intendono accederci e predisporre piani di evacuazione che evitino aggregazioni in caso di necessità.</p>
<p>Il ministero della salute con la circolare n. 00145 del 29/04/2020 ha evidenziato l’importanza del ruolo del medico competente in riferimento alla valutazione e alla gestione del rischio connesso all’emergenza che stiamo vivendo, la circolare in particolar modo sottolinea il ruolo del medico nella tutela della salute e sicurezza sul lavoro e gli viene affidato il ruolo di “consulente globale” del datore di lavoro.</p>
<p>Il medico competente, ove nominato, ha tra i suoi obblighi quello di collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di protezione e valutazione dei rischi, alla predisposizione dell’attuazione delle misure per la tutela della salute e dell’integrità psico-fisica dei lavoratori, supportando il datore di lavoro nella gestione e nell’organizzazione del sito sportivo. Nei casi in cui l’organizzazione sportiva non è soggetta agli obblighi previsti in riferimento al documento di valutazione dei rischi (DVR) e di nomina del medico competente, si dovrà comunque attenere al protocollo di sicurezza previsto dall’ente di affiliazione.</p>
<p>L’articolo 28 del D. Lgs n. 81/2008 fornisce una chiara definizione della valutazione dei rischi, che “deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli che riguardano gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari”, l’atto finale della valutazione del rischio è il DVR, sarà necessario adottare una serie di azioni che andranno ad integrare il DVR, atte a prevenire il rischio di infezione da COVID-19 nei luoghi di lavoro, contribuendo alla prevenzione e diffusione dell’epidemia.</p>
<p>In caso di assenza di affiliazione l’organizzazione che pratica discipline sportive riconosciute dal Coni, dovrà:</p>
<p>·        fornire ai propri operatori informazioni sui rischi specifici esistenti e le misure di prevenzione ed emergenza adottate;</p>
<p>·        fornire codici di condotta che dovranno essere fatti conoscere e rispettare da tutti gli operatori sportivi;</p>
<p>·        impegnarsi a rispettare le disposizioni delle autorità e del datore di lavoro nell’accedere al sito sportivo.</p>
<p>Il medico competente ha un ruolo importante nell’attività di informazione/formazione dei lavoratori sul rischio di contagio e sulle precauzioni messe in atto dall’organizzazione sportiva; l’operatore sportivo dovrà essere informato circa:</p>
<p>·        l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre oltre 37,5° o altri sintomi influenzali come tosse o difficoltà respiratorie;</p>
<p>·        l’obbligo di comunicare eventuali contatti con persone positive al virus avuti nei 14 giorni precedenti, rimanendo al proprio domicilio;</p>
<p>·        l’obbligo di avvisare tempestivamente il datore di lavoro in caso di insorgenza di sintomi influenzali successivamente all’ingresso nel sito sportivo e durante lo svolgimento dell’attività sportiva rimanendo a distanza dalle persone presenti;</p>
<p>·        in ogni caso durante lo svolgimento dell’attività sportiva si dovrà mantenere la distanza di sicurezza, rispettare il divieto di assembramento, utilizzare i dispositivi di protezione individuale e osservare le regole di igiene delle mani.</p>
<p>All’interno del sito dovrà essere garantita la possibilità di rispettare le seguenti prescrizioni igieniche:</p>
<p>·        lavarsi le mani frequentemente anche tramite dispenser o gel disinfettanti;</p>
<p>·        mantenere la distanza interpersonale di 1 mt in caso di assenza di attività fisica o comunque non inferiore a due metri in caso di attività fisica</p>
<p>·        non toccarsi occhi, naso, bocca con le mani e in caso di starnuto utilizzare un fazzoletto;</p>
<p>·        evitare di lasciare in luoghi condivisi con altre persone, indumenti indossati per l’attività fisica, ma riporli in zaini o borse personali;</p>
<p>·        bere sempre in bicchieri monouso.</p>
<p>Inoltre dovranno essere messi a disposizione</p>
<p>·        gel igienizzanti;</p>
<p>·        specifiche attività di filtrazione dell’aria;</p>
<p>·        sistema di raccolta dei rifiuti potenzialmente infetti;</p>
<p>·        procedure informative affisse nel sito sportivo, nella zona di accesso e nei luoghi comuni;</p>
<p>·        sanitizzazione ad ogni cambio turno.</p>
<p>Coloro che invece praticano l’attività sportiva hanno l’obbligo di disinfettare adeguatamente i propri effetti personali e non condividerli, arrivare nel sito già vestiti adeguatamente per l’attività che andrà a svolgersi ed evitare di toccare oggetti a segnaletica fissa.</p>
<p>Le organizzazioni sportive dovranno inoltre stabilire delle particolari disposizioni per l’utilizzo di spogliatoi, docce, servizi igienici, nei quali gli operatori del centro dovranno prevedere l’accesso contingentato ed evitare l’uso di applicativi comuni come asciugacapelli che potranno essere portati da casa. Questi spazi inoltre dovranno essere sottoposti a procedure di pulizia e igienizzazione costante, in relazione al numero di persone ed ai turni di accesso. Dove possibile si dovrà arrivare nel sito già vestiti in maniera idonea all’attività che si andrà a svolgere o in modo tale da usare spazi comuni solo per cambi di indumenti minimi o che richiedano tempi ridotti, riponendo il tutto in appositi contenitori sigillanti.</p>
<p>Per le modalità di accesso alle piscine, che richiedono inevitabilmente l’uso dei servizi igienici, docce e spogliatoi, dovrà essere predisposto personale che assicuri il rispetto delle basilari misure di igiene, di tutela sanitaria e di distanziamento sociale, rispettando le misure stabilite dai protocolli attuativi emanati dall’ente sportivo di riferimento, che predisporranno anche le misure relative alla clorazione dell’acqua, al ricambio dell’aria e altre disposizioni di dettaglio.</p>
<p>Per dare attivazione alle linee guida, i singoli enti riconosciuti dal Coni e/o dal CIP dovranno emanare appositi protocolli applicativi di dettaglio o integrare quelli già adottati, che dovranno comunque tenere conto delle specificità delle singole discipline e delle indicazioni tecnico-organizzative al fine di garantire il rispetto delle misure di sicurezza da parte dei soggetti che gestiscono impianti sportivi.</p>
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<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/linee-guida-per-la-ripresa-de-lattivita-sportiva-di-base-e-lattivita-motoria-in-genere/">LINEE GUIDA PER LA RIPRESA DE L’ATTIVITA’ SPORTIVA DI BASE E L’ATTIVITA’ MOTORIA IN GENERE</a> was first posted on Maggio 26, 2020 at 3:21 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CONTAGIO DA COVID-19 SUL POSTO DI LAVORO: L’ONERE DELLA PROVA SPETTA AL LAVORATORE.</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/contagio-da-covid-19-sul-posto-di-lavoro-lonere-della-prova-spetta-al-lavoratore/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Laura Bargone]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2020 13:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Contenzioso Lavoro e Contrattualistica]]></category>
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		<category><![CDATA[Diritto Civile]]></category>
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					<description><![CDATA[L’INAIL per la prima volta riconosce la tutela infortunistica a seguito di contagio da COVID-contratto sul luogo di lavoro da un dipendente non sanitario, in particolare la tutela viene riconosciuta ad una guardia giurata infettata dal COVID-19, nello svolgimento delle proprie mansioni.<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/contagio-da-covid-19-sul-posto-di-lavoro-lonere-della-prova-spetta-al-lavoratore/">CONTAGIO DA COVID-19 SUL POSTO DI LAVORO: L’ONERE DELLA PROVA SPETTA AL LAVORATORE.</a> was first posted on Maggio 14, 2020 at 3:30 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L’articolo 42 comma 2 del decreto “Cura Italia”, equipara il contagio da &#8220;coronavirus&#8221; occorso durante la prestazione dell’attività lavorativa, ad infortunio sul lavoro; l’INAIL a tal proposito con la nota 3675 del 17 marzo 2020 e con la circolare n. 13 del 3 aprile 2020 ha fornito le istruzioni operative in materia, precisando che la causa virulenta è equiparata alla causa violenta. </p>
<p>L’INAIL per la prima volta riconosce la tutela infortunistica a seguito di contagio da COVID-contratto sul luogo di lavoro da un dipendente non sanitario, in particolare la tutela viene riconosciuta ad una guardia giurata infettata dal COVID-19, nello svolgimento delle proprie mansioni. </p>
<p>L’articolo 42 comma 2 del decreto “Cura Italia”, equipara il contagio da coronavirus occorso durante la prestazione dell’attività lavorativa, ad infortunio sul lavoro; l’INAIL a tal proposito con la nota 3675 del 17 marzo 2020 e con la circolare n. 13 del 3 aprile 2020 ha fornito le istruzioni operative in materia, precisando che la causa virulenta è equiparata alla causa violenta. </p>
<p>Un accadimento viene considerato infortunio sul lavoro solo in presenza di tre fondamentali requisiti:</p>
<p>·        la causa violenta;</p>
<p>·        la lesione;</p>
<p>·        l’occasione di lavoro. </p>
<p>Il comma 2 del citato articolo 42 dispone che nei casi accertati di infezione da COVID-19 in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all’Inail che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell’infortunato; le prestazioni Inail nei casi accertati di infezioni da COVID-19 in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. La presente disposizione si applica ai datori di lavoro pubblici e privati, nonché ai lavoratori parasubordinati, sportivi professionisti dipendenti e lavoratori appartenenti all’area dirigenziale. </p>
<p>L’IINAIL nella circolare n. 13 ha ribadito che le malattie infettive e parassitarie sono da ricondurre alla categoria degli infortuni sul lavoro, quindi anche l’infezione da COVID-19 contratta sul posto di lavoro viene considerata equipollente alla causa violenta in conformità alla precedente circolare INAIL n. 74 del 23 novembre 1995; la copertura INAIL viene però riconosciuta solo nel caso in cui ci sia il rischio professionale o solo dove venga provata l’origine professionale dell’infezione e dove il contagio sia avvenuto sul luogo di lavoro o durante il tragitto casa/lavoro o viceversa;  affinché l’infortunio sul lavoro sia indennizzabile deve essere una conseguenza dell’esposizione del soggetto infortunato ad un determinato rischio professionale. </p>
<p>Il nesso causale tra lavoro e danno è escluso in presenza del cosiddetto “rischio elettivo” intendendosi per tale, “quello che, estraneo e non attinente all’attività lavorativa, sia dovuto ad una scelta arbitraria del lavoratore il quale crea e affronta volutamente, in base a ragioni o ad impulsi personali, una situazione diversa da quella inerente all’attività lavorativa, ponendo in essere una causa interruttiva di ogni nesso tra lavoro rischio ed evento. </p>
<p>Il vigilante, durante l’espletamento delle proprie mansioni, ha contratto una polmonite da COVID-19 che lo ha costretto prima al ricovero ospedaliero e successivamente alla quarantena domiciliare; si tratta di un caso senza precedenti in quanto l’INAIL riconosceva la tutela solo ai lavoratori del comparto sanitario quindi medici, infermieri e tecnici della salute: a questa categoria l’INAIL riconosce infatti una presunzione semplice ex art. 2792 cc alla luce dell’altissimo tasso di contagio a cui gli stessi sono quotidianamente esposti nell’espletamento delle loro mansioni; lo stesso discorso vale anche per coloro che lavorano a stretto contatto con il pubblico come ad esempio gli addetti URP, i banconieri, i commessi. </p>
<p>La prova del rischio professionale quindi per questi soggetti è più “semplice” rispetto al resto dei lavoratori che non operano in questo comparto perché possono beneficiare dell’inversione dell’onere probatorio dovendo provare soltanto l’avvenuto contagio da COVID-19 e lo svolgimento di mansioni che rientrano in questa categoria. </p>
<p>Potrà poi essere l’INAIL a contestare la natura professionale del contagio provando che, ad esempio, l’infezione è stata contratta in ambito familiare e non sul posto di lavoro. </p>
<p>L’assolvimento dell’onere probatorio è molto più complesso invece per i lavoratori che non appartengono al comparto sanitario che però sono stati contagiati sul posto di lavoro nonostante il rispetto dei protocolli: pensiamo agli sportivi, ai dipendenti delle onoranze funebri, agli addetti alle pulizie. </p>
<p>Per queste categorie di lavoratori non vale la presunzione semplice ex art. 2792 cc che è prevista per i sanitari e per coloro che lavorano front-office: la circolare INAIL n. 13/2020 ha precisato che “ove l’episodio che ha determinato il contagio non sia noto o non possa essere provato dal lavoratore, né si può desumere che il contagio si sia verificato in considerazione delle mansioni/lavorazioni e di ogni altro elemento che in tal senso deponga, l’accertamento medico legale seguirà l’ordinaria procedura privilegiando essenzialmente i seguenti: epidemiologico, clinico, anamnestico e circostanziale”; in questi casi quindi l’onere della prova è totalmente a carico dell’infortunato, con un alto rischio che l’istanza venga rigettata per non aver provato adeguatamente la ricorrenza ai sensi dell’articolo 2697 cc, dei presupposti richiesti dalla legge per detto riconoscimento. L’infortunato sarà quindi costretto a ricorrere alle vie giudiziarie e rivolgersi al Giudice del lavoro, per ottenere il riconoscimento dell’infortunio occorso per aver contratto il COVID-19 in azienda o durante il tragitto casa/lavoro o viceversa. Tuttavia anche in questa sede la domanda potrebbe essere rigettata se il ricorrente non riesce a dimostrare la natura professionale del contagio; nel caso del vigilante è stata fondamentale la collaborazione del datore di lavoro che, informato dell’accaduto, ha trasmesso la denuncia di infortunio all’INAIL non contestando la natura professionale del contagio occorso al lavoratore; si auspica un simile comportamento da parte di tutte le aziende nel caso in cui i dipendenti malauguratamente e nonostante il rispetto dei protocolli e dei DPI, dovessero contrarre infezioni da COVID-19 in azienda o in itinere al fine di evitare eventuali liti giudiziarie. E’ importante ricordare che in caso di contagio da COVID-19 la copertura INAIL non esclude eventuali azioni civili e penali da parte dell’infortunato: sotto il profilo civilistico la tutela INAIL, non esclude la responsabilità civile del datore di lavoro per il “cosiddetto” danno differenziale ai sensi dell’articolo 10 del TU n. 1124/65 al fine di ottenere il risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’infortunato rispetto a quanto liquidato dall’INAIL. Sotto il profilo penalistico, il datore di lavoro che non abbia adottato le misure necessarie per prevenire il rischio di infortunio da COVID-19, provocando la malattia o il decesso dell’infortunato, è esposto a responsabilità penali per il reato di lesioni ai sensi dell’articolo 590 CP e omicidio colposo ai sensi dell’art. 589 CP, aggravati dalla violazione delle norme infortunistiche; a tal proposito l’articolo 2 del DPCM del 26 aprile 2020 impone alle imprese le cui attività non sono state sospese, l’obbligo di rispettare i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle norme per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il governo e le parti sociali; lo stesso DPCM stabilisce che la mancata attuazione dei protocolli che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. </p>
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<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/contagio-da-covid-19-sul-posto-di-lavoro-lonere-della-prova-spetta-al-lavoratore/">CONTAGIO DA COVID-19 SUL POSTO DI LAVORO: L’ONERE DELLA PROVA SPETTA AL LAVORATORE.</a> was first posted on Maggio 14, 2020 at 3:30 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>DECRETO LIQUIDITA&#8217; 2020: SOTTOSCRIZIONE DEI CONTRATTI E COMUNICAZIONI SEMPLIFICATE</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/decreto-liquidita-2020-sottoscrizione-dei-contratti-e-comunicazioni-semplificate/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Federica Taberlet]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2020 08:44:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazioni semplificate]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[decreto legge 23/2020]]></category>
		<category><![CDATA[emergenza epidemiologica]]></category>
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		<category><![CDATA[sottoscrizione contratti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/italia/decreto-liquidita-2020-sottoscrizione-dei-contratti-e-comunicazioni-semplificate/</guid>

					<description><![CDATA[Il decreto legge n. 23 dell'8 aprile 2020 disciplina nuove disposizioni per la sottoscrizione dei contratti effettuati nel periodo di emergenza epidemiologica<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/decreto-liquidita-2020-sottoscrizione-dei-contratti-e-comunicazioni-semplificate/">DECRETO LIQUIDITA&#8217; 2020: SOTTOSCRIZIONE DEI CONTRATTI E COMUNICAZIONI SEMPLIFICATE</a> was first posted on Aprile 10, 2020 at 10:44 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il giorno 8 aprile 2020 è stato emanato il decreto legge n. 23, riguardante le misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici e di interventi in materia di salute e lavoro, nonché di proroga dei termini amministrativi e processuali. </p>
<p>Il giorno 8 aprile 2020 è stato emanato il decreto legge n. 23, riguardante le misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici e di interventi in materia di salute e lavoro, nonché di proroga dei termini amministrativi e processuali. </p>
<p>Il capo II di tale decreto si focalizza sulle misure urgenti per garantire la continuità delle imprese colpite da Covid-19 e più specificatamente l’articolo 4 tratta la tematica della sottoscrizione dei contratti e delle comunicazioni in modo semplificato. </p>
<p>Infatti, il decreto specifica che per quanto riguarda i contratti conclusi con la clientela al dettaglio, nel periodo di decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto ed il termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 e che soddisfano il requisito della forma scritta e hanno l’efficacia della scrittura privata, devono essere stipulati in maniera alternativa a quella abituale. </p>
<p>Pertanto, i clienti dovranno contattare le proprie banche telefonicamente, in maniera tale da prendere appuntamento in remoto per la stipulazione del contratto. </p>
<p>I contratti in oggetto sono quelli previsti dal Testo Unico Bancario e seguono i principi dell’art. 117 dello stesso, più precisamente:</p>
<p>    i contratti di credito (art. 125-bis);<br />
    i contratti quadro (art. 126-quinquies);<br />
    il servizio di trasferimento tra i conti di pagamento detenuti nella stessa valuta (art. 126-quinquiesdecies)</p>
<p>Il cliente interessato a stipulare un contratto dovrà esprimere il proprio consenso mediante l’appartenente indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, allegando la copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. </p>
<p>Lo scopo dell’articolo 4 è quello di impedire che il cliente stipuli un contratto nella sede fisica della banca, anzi, semplifica le procedure affinché possa farlo da casa e ottenere una copia del testo su supporto durevole. Una volta terminato lo stato di emergenza l’intermediario consegnerà la copia cartacea del documento alla prima occasione utile. Inoltre, il cliente può utilizzare il medesimo strumento per esprimere il consenso al contratto e allo stesso modo può esercitare il diritto di recesso previsto dalla legge. </p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/decreto-liquidita-2020-sottoscrizione-dei-contratti-e-comunicazioni-semplificate/">DECRETO LIQUIDITA&#8217; 2020: SOTTOSCRIZIONE DEI CONTRATTI E COMUNICAZIONI SEMPLIFICATE</a> was first posted on Aprile 10, 2020 at 10:44 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>ARTICOLO 96 DECRETO CURA ITALIA “INDENNITA’ COLLABORATORI SPORTIVI”</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/articolo-96-decreto-cura-italia-indennita-collaboratori-sportivi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Laura Bargone]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2020 16:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
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					<description><![CDATA[Analisi dell’articolo 96 del  decreto 18/2020 che prevede un’indennità per i collaboratori sportivi<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/articolo-96-decreto-cura-italia-indennita-collaboratori-sportivi/">ARTICOLO 96 DECRETO CURA ITALIA “INDENNITA’ COLLABORATORI SPORTIVI”</a> was first posted on Marzo 25, 2020 at 5:20 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il &#8220;decreto Cura Italia&#8221; prevede, all’articolo 96, un’indennità pari a 600 euro per i collaboratori sportivi; in particolare il primo comma prevede che l’ indennità è riconosciuta da Sport e Salute S. P. A nel limite massimo di 50 milioni per i rapporti di collaborazione presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche, previste dall’articolo 67  comma 1 lettera m del decreto del presidente della repubblica n. 917 del 1986; inoltre sempre alla base del predetto decreto del presidente della repubblica, l’indennità non concorre alla formazione del reddito. </p>
<p>ARTICOLO 96 DECRETO CURA ITALIA “INDENNITA’ COLLABORATORI SPORTIVI”</p>
<p>Analisi dell’articolo 96 del  decreto 18/2020 che prevede un’indennità per i collaboratori sportivi</p>
<p>Il &#8220;decreto Cura Italia&#8221;prevede, all’articolo 96, un’indennità pari a 600 euro per i collaboratori sportivi; in particolare il primo comma prevede che l’ indennità è riconosciuta da Sport e Salute S. P. A nel limite massimo di 50 milioni per i rapporti di collaborazione presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche, previste dall’articolo 67  comma 1 lettera m del decreto del presidente della repubblica n. 917 del 1986; inoltre sempre alla base del predetto decreto del presidente della repubblica, l’indennità non concorre alla formazione del reddito. </p>
<p>I collaboratori sportivi dovranno presentare apposita domanda, corredata da un’autocertificazione che attesti la preesistenza del rapporto di collaborazione sportiva e la mancata percezione di altro reddito di lavoro, alla società Sport e Salute S. P. A che sulla base delle disposizioni previste dall’articolo 7 comma 2, del decreto legge 28 maggio 2004 n. 136, convertito in legge 27 luglio 2004 n. 186 acquisito dal CONI, le acquisisce in base all’ordine cronologico di presentazione. </p>
<p>Le modalità di presentazione delle domande saranno individuate con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con l’Autorità delegata in materia di sport, da adottare entro 15 giorni dal 18 marzo (data di pubblicazione del decreto “Cura Italia”). Con lo stesso decreto verranno definiti i criteri di gestione del fondo e le forme di monitoraggio della spesa e del relativo controllo.  </p>
<p>Attualmente siamo in attesa del decreto che stabilisca le modalità di presentazione, che dovrebbe essere emanato entro la fine del mese di Marzo.  </p>
<p>Per qualsiasi informazione rispondete alla seguente email: RISPARMIOLECITO@NETWORKFISCALE. COM</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/articolo-96-decreto-cura-italia-indennita-collaboratori-sportivi/">ARTICOLO 96 DECRETO CURA ITALIA “INDENNITA’ COLLABORATORI SPORTIVI”</a> was first posted on Marzo 25, 2020 at 5:20 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>ARTICOLO 38 DECRETO CURA ITALIA “INDENNITA’ LAVORATORI DELLO SPETTACOLO”</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/articolo-38-decreto-cura-italia-indennita-lavoratori-dello-spettacolo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Laura Bargone]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2020 16:07:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
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					<description><![CDATA[Analisi dell’articolo 38 del Decreto Legge n. 18 del 2020  che prevede un’indennità di 600 euro per i lavoratori dello spettacolo.<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/articolo-38-decreto-cura-italia-indennita-lavoratori-dello-spettacolo/">ARTICOLO 38 DECRETO CURA ITALIA “INDENNITA’ LAVORATORI DELLO SPETTACOLO”</a> was first posted on Marzo 25, 2020 at 5:07 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L’articolo 38 del decreto Cura Italia prevede un’indennità per i lavoratori iscritti al “Fondo pensioni lavoratori dello Spettacolo” che sono in possesso dei seguenti requisiti:</p>
<p>·        hanno almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo (Enpals);</p>
<p>·        hanno prodotto nel medesimo anno un reddito non superiore a 50. 000 euro;</p>
<p>·        non sono titolari di un trattamento pensionistico diretto né di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020. </p>
<p>ARTICOLO 38 DECRETO CURA ITALIA “INDENNITA’ LAVORATORI DELLO SPETTACOLO”    </p>
<p>Analisi dell’articolo 38 del Decreto Legge n. 18 del 2020  che prevede un’indennità di 600 euro per i lavoratori dello spettacolo. </p>
<p>L’articolo 38 del decreto Cura Italia prevede un’indennità per i lavoratori iscritti al “Fondo pensioni lavoratori dello Spettacolo” che sono in possesso dei seguenti requisiti:</p>
<p>·        hanno almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo (Enpals);</p>
<p>·        hanno prodotto nel medesimo anno un reddito non superiore a 50. 000 euro;</p>
<p>·        non sono titolari di un trattamento pensionistico diretto né di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020. </p>
<p>L’indennità prevista dall’articolo 38 è pari ad € 600,00 e viene erogata direttamente dall’INPS nel limite di spesa di 48,6 milioni di euro per l’anno 2020; l’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati al ministero del lavoro e delle politiche sociali e se dal controllo dovesse emergere un verificarsi di scostamenti dal limite di spesa previsto non verranno adottati altri provvedimenti concessori. </p>
<p>Attualmente il servizio di presentazione della domanda di indennità COVID-19 non è ancora disponibile nel sito Inps ma dovrebbe essere disponibile a breve. </p>
<p>Per qualsiasi informazione rispondete alla seguente email: RISPARMIOLECITO@NETWORKFISCALE. COM</p>
<p></p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/articolo-38-decreto-cura-italia-indennita-lavoratori-dello-spettacolo/">ARTICOLO 38 DECRETO CURA ITALIA “INDENNITA’ LAVORATORI DELLO SPETTACOLO”</a> was first posted on Marzo 25, 2020 at 5:07 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ARTICOLO 30 DECRETO CURA ITALIA: INDENNITA’ LAVORATORI DEL SETTORE AGRICOLO</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/articolo-30-decreto-cura-italia-indennita-lavoratori-del-settore-agricolo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Laura Bargone]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2020 16:03:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Contenzioso]]></category>
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		<category><![CDATA[Italia]]></category>
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		<category><![CDATA[lavoratori agricoli]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/fisco-e-tributi/articolo-30-decreto-cura-italia-indennita-lavoratori-del-settore-agricolo/</guid>

					<description><![CDATA[Analisi dell’articolo 30 del decreto Cura Italia che prevede un’indennità per i lavoratori del settore agricolo con contratto a tempo determinato<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/articolo-30-decreto-cura-italia-indennita-lavoratori-del-settore-agricolo/">ARTICOLO 30 DECRETO CURA ITALIA: INDENNITA’ LAVORATORI DEL SETTORE AGRICOLO</a> was first posted on Marzo 25, 2020 at 5:03 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L’articolo 30 del decreto “cura Italia” al primo comma prevede che agli operai agricoli, assunti con contratto a tempo determinato e non titolari di pensione, che nel 2019 hanno effettuato almeno 50 giornate effettive di lavoro agricolo, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari ad € 600,00; questa indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del presidente della repubblica del 22 dicembre 1986 n. 917. </p>
<p>ARTICOLO 30 DECRETO CURA ITALIA: INDENNITA’ LAVORATORI DEL SETTORE AGRICOLO </p>
<p>Analisi dell’articolo 30 del decreto Cura Italia che prevede un’indennità per i lavoratori del settore agricolo con contratto a tempo determinato</p>
<p>L’articolo 30 del decreto “cura Italia” al primo comma prevede che agli operai agricoli, assunti con contratto a tempo determinato e non titolari di pensione, che nel 2019 hanno effettuato almeno 50 giornate effettive di lavoro agricolo, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari ad € 600,00; questa indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del presidente della repubblica del 22 dicembre 1986 n. 917. </p>
<p>L’indennità viene erogata dall’INPS previa domanda nel limite di spesa di 396 milioni di euro per il 2020; l’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati al ministero del lavoro e delle politiche sociali e se dal controllo dovesse emergere un verificarsi di scostamenti dal limite di spesa previsto non verranno adottati altri provvedimenti concessori. </p>
<p>Attualmente il servizio di presentazione della domanda di indennità COVID-19 non è ancora disponibile nel sito Inps ma dovrebbe essere disponibile a breve. </p>
<p>Per qualsiasi informazione rispondete alla seguente email: RISPARMIOLECITO@NETWORKFISCALE. COM</p>
<p></p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/articolo-30-decreto-cura-italia-indennita-lavoratori-del-settore-agricolo/">ARTICOLO 30 DECRETO CURA ITALIA: INDENNITA’ LAVORATORI DEL SETTORE AGRICOLO</a> was first posted on Marzo 25, 2020 at 5:03 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ARTICOLO 63 DECRETO LEGGE “CURA ITALIA”: Premio ai dipendenti come funziona</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/articolo-63-decreto-legge-cura-italia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Laura Bargone]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2020 14:39:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
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					<description><![CDATA[Misura di incentivo e supporto alle risorse umane delle aziende colpite causa crisi epidemiologica covid-19<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/articolo-63-decreto-legge-cura-italia/">ARTICOLO 63 DECRETO LEGGE “CURA ITALIA”: Premio ai dipendenti come funziona</a> was first posted on Marzo 24, 2020 at 3:39 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L’articolo 63 del decreto legge “cura Italia” prevede che “ai titolari di reddito da lavoro dipendente di cui all’articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, che possiedono un reddito da lavoro dipendente dell’anno precedente di importo non superiore ai 40. 000 € spetta, un premio per il mese idi marzo 2020 che non concorre alla formazione di reddito, pari ad € 100,00 da rapportare al numero dei giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese. </p>
<p>ARTICOLO 63 DECRETO LEGGE “CURA ITALIA”</p>
<p>Premio ai lavoratori dipendenti. </p>
<p>L’articolo 63 del decreto legge “cura Italia” prevede che “ai titolari di reddito da lavoro dipendente di cui all’articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, che possiedono un reddito da lavoro dipendente dell’anno precedente di importo non superiore ai 40. 000 € spetta, un premio per il mese di marzo 2020 che non concorre alla formazione di reddito, pari ad € 100,00 da rapportare al numero dei giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese. </p>
<p>Quindi per poter accedere al premio sono necessarie le seguenti condizioni:</p>
<p>·        si deve essere lavoratori dipendenti;</p>
<p>·        si deve possedere un reddito complessivo da lavoratore dipendente non superiore a 40. 000 euro;</p>
<p>·        il premio è previsto per il mese di marzo;</p>
<p>·        il premio è di 100 euro ma va rapportato al numero di giorni svolti nella propria sede nel predetto mese di marzo. </p>
<p>I redditi da lavoro dipendente secondo l’articolo 49 comma 1 del summenzionato DPR n. 917/86, sono quelli “che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando e’ considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro”. </p>
<p>Il premio sarà corrisposto a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno; inoltre i datori di lavoro compensano l’incentivo erogato mediante l’istituto di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241 che prevede la cosìdetta compensazione “orizzontale”,  che dà la facoltà di compensare debiti e crediti nei confronti anche di diversi enti impositori (Stato, Inps, Inail, Enpals, ecc. ). </p>
<p>La compensazione orizzontale consiste nella somma algebrica di crediti e debiti di diversa natura  nei confronti di diversi enti impositori, risultanti da dichiarazioni annuali o denunce periodiche contributive e si effettua compilando gli appositi spazi del modello di pagamento F24. </p>
<p>Per qualsiasi informazione rispondete alla seguente email: RISPARMIOLECITO@NETWORKFISCALE. COM
</p>
<p></p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/articolo-63-decreto-legge-cura-italia/">ARTICOLO 63 DECRETO LEGGE “CURA ITALIA”: Premio ai dipendenti come funziona</a> was first posted on Marzo 24, 2020 at 3:39 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ARTICOLO 75 DECRETO CURA ITALIA: LAVORO AGILE</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/articolo-75-decreto-cura-italia-lavoro-agile/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Federica Taberlet]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2020 16:25:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro e Diritto]]></category>
		<category><![CDATA[amministrazioni]]></category>
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		<category><![CDATA[decreto legge 18 2020]]></category>
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		<category><![CDATA[lavoro agile]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro da casa]]></category>
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					<description><![CDATA[Acquisti per lo sviluppo di sistemi informativi per la diffusione del lavoro agile e di servizi in rete per l’accesso di cittadini e imprese come ulteriore misura di contrasto agli effetti dell’emergenza epidemiologica da Covid-19<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/articolo-75-decreto-cura-italia-lavoro-agile/">ARTICOLO 75 DECRETO CURA ITALIA: LAVORO AGILE</a> was first posted on Marzo 23, 2020 at 5:25 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L’articolo 75 del DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 tratta la tematica del lavoro agile, infatti al fine di agevolare la sua diffusione, favorire la propagazione di servizi in rete e agevolare l’accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, le amministrazioni aggiudicatrici e le autorità amministrative indipendenti sono autorizzate ad acquistare beni e servizi informatici e servizi di connettività. </p>
<p>L’articolo 75 del DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 tratta la tematica del lavoro agile, infatti al fine di agevolare la sua diffusione, favorire la propagazione di servizi in rete e agevolare l’accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, le amministrazioni aggiudicatrici e le autorità amministrative indipendenti sono autorizzate ad acquistare beni e servizi informatici e servizi di connettività. </p>
<p>Le amministrazioni aggiudicatrici sono definite dall’articolo 3 del d. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e sono:</p>
<p>&#8211;       le amministrazioni dello Stato;</p>
<p>&#8211;       gli enti pubblici territoriali;</p>
<p>&#8211;       gli altri enti pubblici non economici;</p>
<p>&#8211;       gli organismi di diritto pubblico;</p>
<p>&#8211;       le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti. </p>
<p>Oltre alle amministrazioni aggiudicatrici e alle autorità amministrative indipendenti, anche la Commissione nazionale per le società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, SONO AUTORIZZATE, sino al 31 dicembre 2020, ad acquistare beni e servizi informatici preferibilmente basati sul modello cloud SaaS, nonché servizi di connettività, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bado di gara. </p>
<p>Il loro compito è quello di selezionare l’affidatario tra almeno quattro operatori economici, di cui almeno una &lt;&gt; o una &lt;&gt; iscritta nell’apposita sezione speciale del registro delle imprese. </p>
<p>Cos’è il modello cloud SaaS: Il software come un servizio (SaaS, acronimo di “Software as a Service”) consente agli utenti di connettersi ed utilizzare app basate sul cloud tramite Internet. Esempi comuni sono la posta elettronica, i calendari e gli strumenti di produttività. </p>
<p>Il secondo comma del medesimo articolo specifica che le amministrazioni trasmettono al Dipartimento per la trasformazione digitale e al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri gli atti con i quali sono indette le procedure negoziate. </p>
<p>Le amministrazioni possono comunque stipulare il contratto previa acquisizione di un’autocertificazione dell’operatore economico aggiudicatario attestante il possesso dei requisiti generali, finanziari e tecnici, la regolarità del documento unico di regolarità contributiva (DURC) e l’assenza di motivi di esclusione secondo segnalazioni rilevabili dal Casellario Informatico di Anac. Al termine delle procedure di gara, le amministrazioni stipulano immediatamente il contratto e avviano l’esecuzione degli stessi. </p>
<p>Gli acquisti devono essere relativi a progetti coerenti con il Piano triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione e gli interventi di sviluppo e implementazione dei sistemi informativi devono prevedere l’integrazione con le piattaforme abilitanti. </p>
<p>Per informazioni ed assistenza invia mail a  RISPARMIOLECITO@NETWORKFISCALE. COM</p>
<p> </p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/articolo-75-decreto-cura-italia-lavoro-agile/">ARTICOLO 75 DECRETO CURA ITALIA: LAVORO AGILE</a> was first posted on Marzo 23, 2020 at 5:25 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ARTICOLO 28 DECRETO CURA ITALIA</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/articolo-28-decreto-cura-italia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Laura Bargone]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2020 15:53:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
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		<category><![CDATA[LEGGI E GIURISPRUDENZA]]></category>
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		<category><![CDATA[gestioni speciali dell’AGO]]></category>
		<category><![CDATA[quarantena]]></category>
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					<description><![CDATA[Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/articolo-28-decreto-cura-italia/">ARTICOLO 28 DECRETO CURA ITALIA</a> was first posted on Marzo 19, 2020 at 4:53 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L’articolo 28 prevede che “ ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali, ad esclusione della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, legge 8 agosto 1995 n. 335, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari ad € 600,00. L’Indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”. </p>
<p>ARTICOLO 28 DECRETO CURA ITALIA</p>
<p>Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago</p>
<p>L’articolo 28 prevede che “ ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali, ad esclusione della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, legge 8 agosto 1995 n. 335, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari ad € 600,00. L’Indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”. </p>
<p>L’articolo 28 fa quindi riferimento a tutti coloro che sono iscritti all’assicurazione Generale obbligatoria AGO, cioè iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti FPLD e gestioni speciali dei lavoratori autonomi: artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni.  </p>
<p>L&#8217;Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), è gestito in Italia dall’INPS e le prestazioni erogate dall&#8217;assicurazione generale obbligatoria sono:</p>
<p>·        pensione di vecchiaia (al raggiungimento dell&#8217;età pensionabile)</p>
<p>·        pensione di anzianità (al raggiungimento dell&#8217;anzianità contributiva)</p>
<p>·        pensione di inabilità (al verificarsi di un evento invalidante totale)</p>
<p>·        assegno di invalidità (al verificarsi di una riduzione della capacità lavorativa)</p>
<p>·        pensione ai superstiti (indiretta e di reversibilità)</p>
<p>·        pensione supplementare di vecchiaia (per il lavoratore che pur titolare di un&#8217;altra pensione liquidata presso un fondo previdenziale esonerativo, esclusivo o sostitutivo, non abbia maturato i contributi sufficienti per il diritto alla pensione autonoma)</p>
<p>Gli artigiani, i commercianti , i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli sono iscritti in apposite sezioni (gestioni speciali), dotate di autonomia finanziaria e di separata contabilità. </p>
<p>Le prestazioni previdenziali sono dovute al lavoratore anche nel caso in cui il datore di lavoro non abbia versato con regolarità i contributi (principio dell&#8217;automaticità delle prestazioni), pur nei limiti della prescrizione. </p>
<p>L’articolo 28 fa riferimento proprio agli iscritti alle gestioni speciali. </p>
<p>Il secondo comma dell’art. 28 prevede che l’indennità prevista al 1° comma dello stesso articolo è erogata dall’INPS, previa domanda da presentare secondo modalità che verranno stabilite dallo stesso istituti, nel limite di spesa complessiva di 2. 160 milioni di euro per l’anno 2020; l’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, comunicando il risultato di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Se dal controllo effettuato dovesse emergere il verificarsi di scostamenti dal limite previsto non sono adottati ulteriori provvedimenti concessori. </p>
<p>Per informazioni ed assistenza invia mail RISPARMIOLECITO@NETWORKFISCALE. COM</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/articolo-28-decreto-cura-italia/">ARTICOLO 28 DECRETO CURA ITALIA</a> was first posted on Marzo 19, 2020 at 4:53 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ARTICOLO 26 DECRETO CURA ITALIA</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/articolo-26-decreto-cura-italia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Laura Bargone]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2020 14:42:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto del Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro e Diritto]]></category>
		<category><![CDATA[LEGGI E GIURISPRUDENZA]]></category>
		<category><![CDATA[art. 26 dl 18 2020]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[decreto cura Italia]]></category>
		<category><![CDATA[decreto legge 18 2020]]></category>
		<category><![CDATA[emergenza epidemiologica]]></category>
		<category><![CDATA[malattia]]></category>
		<category><![CDATA[permanenza domiciliare fiduciaria]]></category>
		<category><![CDATA[quarantena]]></category>
		<category><![CDATA[sorveglianza attiva]]></category>
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					<description><![CDATA[Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato.<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/articolo-26-decreto-cura-italia/">ARTICOLO 26 DECRETO CURA ITALIA</a> was first posted on Marzo 19, 2020 at 3:42 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L’articolo 26 del decreto “Cura Italia” al primo comma prevede che “ il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, di cui all’articolo 1, comma 2 lettere h) e i) del decreto legge 23 febbraio 2020, dai lavoratori privati, è equiparato  a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto. ” ( Il periodo di comporto è quel periodo durante il quale il dipendente in malattia ha diritto alla conservazione del posto di lavoro). </p>
<p>ARTICOLO 26 DECRETO CURA ITALIA</p>
<p>Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato. </p>
<p>L’articolo 26 del decreto “Cura Italia” al primo comma prevede che “ il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, di cui all’articolo 1, comma 2 lettere h) e i) del decreto legge 23 febbraio 2020, dai lavoratori privati, è equiparato  a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto. ” ( Il periodo di comporto è quel periodo durante il quale il dipendente in malattia ha diritto alla conservazione del posto di lavoro). </p>
<p>La  sorveglianza attiva sulla base della lettera h) si applica agli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusa mentre la lettera i) prevede che gli individui che hanno fatto ingresso in Italia, provenienti da zone identificate dall’Organizzazione mondiale della Sanità come zone a rischio epidemiologico, devono obbligatoriamente comunicare questa circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio che provvede a comunicarlo all’autorità sanitaria competente per l’adozione della misura di permanenza domiciliare con sorveglianza fiduciaria attiva. </p>
<p>Per il periodo trascorso in quarantena il medico provvede a redigere il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria esaminata in precedenza; gli eventuali certificati di malattia trasmessi prima dell’entrata in vigore del decreto “cura Italia”, sono validi anche in assenza del provvedimento che ha dato origine alla quarantena, redatto dall’operatore di sanità pubblica. </p>
<p>In deroga alle vigenti disposizioni gli oneri a carico del datore di lavoro che presenta domanda all’ente previdenziale e degli istituti previdenziali connessi alla tutela della malattia, sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 130 milioni  di euro per l’anno 2020. </p>
<p>Gli enti previdenziali provvederanno a monitorare il limite di spesa previsto e nel caso in cui da questo monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa gli stessi enti provvederanno a non prendere in considerazione altre domande. </p>
<p>In ogni caso se il lavoratore si trova in malattia accertata da COVID-19,  il certificato viene redatto dal medico curante tramite i canali telematici senza necessità di alcun provvedimento da parte dell’operatore di sanità pubblica. </p>
<p>Per informazioni ed assistenza invia mail RISPARMIOLECITO@NETWORKFISCALE. COM</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/articolo-26-decreto-cura-italia/">ARTICOLO 26 DECRETO CURA ITALIA</a> was first posted on Marzo 19, 2020 at 3:42 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
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