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	<title>emergenza epidemiologia &#8211; Commercialista.it</title>
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	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
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	<title>emergenza epidemiologia &#8211; Commercialista.it</title>
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		<title>Gli ammortizzatori sociali nel “decreto ristori”</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/gli-ammortizzatori-sociali-nel-decreto-ristori/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Laura Bargone]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2020 11:02:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro e Diritto]]></category>
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					<description><![CDATA[Analisi dell’articolo 12 del DL 137/2020 che disciplina gli ammortizzatori sociali.<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/gli-ammortizzatori-sociali-nel-decreto-ristori/">Gli ammortizzatori sociali nel “decreto ristori”</a> was first posted on Novembre 2, 2020 at 12:02 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il &#8220;decreto ristori&#8221; entrato in vigore il 29. 10. 2020 effettua  un ulteriore intervento in materia di ammortizzatori sociali legati all’emergenza epidemiologica, con riferimento alla cassa integrazione ordinaria, all’assegno ordinario dei fondi di solidarietà e alla cassa integrazione in deroga. </p>
<p>Gli ammortizzatori sociali nel “decreto ristori”</p>
<p>Analisi dell’articolo 12 del DL 137/2020 che disciplina gli ammortizzatori sociali. </p>
<p>Il &#8220;decreto ristori&#8221; entrato in vigore il 29. 10. 2020 effettua  un ulteriore intervento in materia di ammortizzatori sociali legati all’emergenza epidemiologica, con riferimento alla cassa integrazione ordinaria, all’assegno ordinario dei fondi di solidarietà e alla cassa integrazione in deroga. </p>
<p>In particolare, l’articolo 12 prevede che i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID 19 possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga previsti nel decreto marzo, per una durata massima di sei settimane; le sei settimane devono essere collocate nel periodo compreso tra il 16 novembre e il 31 gennaio 2021. Questa è la durata massima che può essere richiesta con causale COVID 19; i periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati collocati anche parzialmente in periodi successivi al 15 novembre 2020 sono imputati, ove autorizzati, alle sei settimane previste dal 1° comma del decreto-legge. </p>
<p>Le ulteriori 6 settimane verranno riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato l’ulteriore periodo di nove settimane previste dal decreto agosto nonché ai datori di lavoro che appartengono ai settori interessati dal DPCM che dispone la chiusura o la limitazione delle attività economiche e produttive al fine di fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. </p>
<p>I datori di lavoro che presentano la domanda di concessione di ulteriori sei settimane, dovranno inoltre versare un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre del 2019; il contributo sarà pari:</p>
<p>&#8211;          al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%;</p>
<p>&#8211;          al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato. </p>
<p>Il contributo addizionale non è invece dovuto:</p>
<p>&#8211;          dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%;</p>
<p>&#8211;          dai datori di lavoro he hanno avviato l’attività d’impresa successivamente al primo gennaio 2019;</p>
<p>&#8211;          dai datori di lavoro che appartengono ai settori interessati dal DPCM del 24 ottobre che dispone la chiusura o la limitazione di alcune attività economiche. </p>
<p>Per l’accesso alle ulteriori sei domande, il datore di lavoro dovrà presentare apposita domanda all’INPS, nella quale dovrà autocertificare la sussistenza dell’eventuale riduzione del fatturato; l’INPS provvederà poi ad autorizzare i trattamenti e sulla base dell’autocertificazione allegata individuerà l’aliquota del contributo addizionale che il datore di lavoro è tenuto a versare a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell’integrazione salariale. In caso di mancanza di autocertificazione si applica l’aliquota del 18%. In ogni caso l’INPS e l’agenzia delle entrate provvedono a verificare la sussistenza dei requisiti richiesti e autocertificati. </p>
<p>Le domande dovranno essere presentate all’INPS entro la fine del mese successivo a quello in cuoi ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. In fase di prima applicazione invece il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto-legge. </p>
<p>Il datore di lavoro, in caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’INPS deve inviare all’istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero se posteriore entro il termine di trenta giorni dall’adozione del provvedimento di concessione. </p>
<p>Trascorsi inutilmente i termini il pagamento il pagamento della prestazione e degli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente. </p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/gli-ammortizzatori-sociali-nel-decreto-ristori/">Gli ammortizzatori sociali nel “decreto ristori”</a> was first posted on Novembre 2, 2020 at 12:02 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>VOUCHER BABY SITTER DECRETO “CURA ITALIA”</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/voucher-baby-sitter-decreto-cura-italia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Laura Bargone]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2020 10:33:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro e Diritto]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
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		<category><![CDATA[decreto cura Italia]]></category>
		<category><![CDATA[emergenza epidemiologia]]></category>
		<category><![CDATA[voucher baby sitter]]></category>
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					<description><![CDATA[Misure a sostegno delle famiglie con genitori lavoratori e figli minorenni previste dal decreto “Cura Italia” a seguito dell’emergenza COVID-19<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/voucher-baby-sitter-decreto-cura-italia/">VOUCHER BABY SITTER DECRETO “CURA ITALIA”</a> was first posted on Marzo 18, 2020 at 11:33 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il Governo con il decreto “cura Italia” ha previsto i “voucher baby sitter” a sostegno delle famiglie con figli minorenni che a causa della chiusura delle scuole si trovano a casa e rappresentano quindi per la famiglia una preoccupazione concreta, perché i genitori continuano a lavorare ed i nonni sono le persone più a rischio Coronavirus. </p>
<p>
</p>
<p>VOUCHER BABY SITTER DECRETO “CURA ITALIA”</p>
<p>Misure a sostegno delle famiglie con genitori lavoratori e figli minorenni previste dal decreto “Cura Italia” a seguito dell’emergenza COVID-19</p>
<p>Il Governo con il decreto “cura Italia” ha previsto i “voucher baby sitter” a sostegno delle famiglie con figli minorenni che a causa della chiusura delle scuole si trovano a casa e rappresentano quindi per la famiglia una preoccupazione concreta, perché i genitori continuano a lavorare ed i nonni sono le persone più a rischio Coronavirus. </p>
<p>Il bonus massimo previsto per il voucher baby sitter è di 600,00 € aumentato a € 1000,00 per medici, infermieri, tecnici sanitari e ricercatori impegnati nella guerra al virus e nelle trincee degli ospedali e anche per i militari. </p>
<p>Il voucher è corrisposto dall’INPS e per ottenerlo è necessario che entrambi i genitori lavorino e che la baby sitter sia regolarmente assunta. </p>
<p>REQUISITI</p>
<p>I Voucher baby sitter sono un’agevolazione che lo stato riconosce alle mamme lavoratrici che al termine del congedo di maternità scelgono di non optare per il congedo parentale e rientrare subito al lavoro; questa agevolazione consiste quindi nel richiedere mediante apposita domanda all’INPS i voucher ossia un contributo economico per pagare servizi per l’infanzia come appunto la baby sitter. </p>
<p>Le mamme che possono accedere ai benefici sono:</p>
<p>    lavoratrici dipendenti pubbliche e private;<br />
    lavoratrici iscritte alla gestione separata INPS;<br />
    libere professioniste non iscritte ad altra forma previdenziale obbligatoria e non siano pensionate;<br />
    lavoratrici autonome non parasubordianate (non iscritte alla gestione separata INPS) e alle imprenditrici. </p>
<p>In caso di più figli è possibile presentare una domanda per ciascun figlio purchè la mamma lavoratrice rientri nelle condizioni sopra descritte e possieda i requisiti di accesso al beneficio. </p>
<p>Sono invece escluse dal beneficio:</p>
<p>    le lavoratrici esentate totalmente dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati convenzionati;<br />
    le lavoratrici che usufruiscono dei benefici del Fondo per le politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità istituito. </p>
<p>In base a quanto previsto dal nuovo decreto “Cura Italia” , il bonus baby sitter sarà  erogato sulla base del Libretto Famiglia INPS che è stato istituito dal 2017 al posto dei vecchi voucher; il libretto famiglia può essere acquistato attraverso versamento mediante F24 modello ELIDE con causale LIFA oppure tramite il “portale dei pagamenti”. </p>
<p>Per usufruire del libretto famiglia sia l’utilizzatore (genitore) che il prestatore (baby sitter) devono utilizzare la piattaforma tramite il servizio online INPS dedicato; il genitore deve comunicare al termine della prestazione lavorativa i seguenti dati:</p>
<p>    Dati identificativi del prestatore;<br />
    Compenso pattuito;<br />
    Luogo di svolgimento della prestazione;<br />
    Durata;<br />
    Ambito di svolgimento. </p>
<p>La baby sitter riceverà una comunicazione tramite mail od SMS. </p>
<p>Il voucher spetta ai genitori di figli fino a 12 anni di età e occorre presentare apposita domanda all’INPS e dovrebbe rimanere in vigore per tutta la durate dell’emergenza epidemiologica. </p>
<p>Per qualsiasi informazione rispondete alla seguente email: RISPARMIOLECITO@NETWORKFISCALE. COM</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/voucher-baby-sitter-decreto-cura-italia/">VOUCHER BABY SITTER DECRETO “CURA ITALIA”</a> was first posted on Marzo 18, 2020 at 11:33 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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