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	<title>economia &#8211; Commercialista.it</title>
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	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
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	<title>economia &#8211; Commercialista.it</title>
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	<item>
		<title>Il decreto rilancio e le misure di sostegno per il settore turistico</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/il-decreto-rilancio-e-le-misure-di-sostegno-per-il-settore-turistico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Federica Taberlet]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2020 14:37:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[FINANZA ED AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE]]></category>
		<category><![CDATA[AGEVOLAZIONE ALLE IMPRESE]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[decreto legge]]></category>
		<category><![CDATA[DL 34/2020]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[TURISMO]]></category>
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					<description><![CDATA[Il decreto numero 34 del 19 maggio 2020, redatto con l’obiettivo di rilanciare l’economia in seguito all’emergenza sanitaria da Covid-19 disciplina con l’articolo 182 alcune misure di sostegno per il settore turistico.<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/il-decreto-rilancio-e-le-misure-di-sostegno-per-il-settore-turistico/">Il decreto rilancio e le misure di sostegno per il settore turistico</a> was first posted on Giugno 3, 2020 at 4:37 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L’articolo 182 del decreto-legge 34/2020, al fine di sostenere le agenzie di viaggio e i tour operator, istituisce un fondo con una dotazione di 25 milioni di euro per aiutare il settore turistico. </p>
<p>L’articolo 182 del decreto-legge 34/2020, al fine di sostenere le agenzie di viaggio e i tour operator, istituisce un fondo con una dotazione di 25 milioni di euro per aiutare il settore turistico. 
</p>
<p>Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo con proprio decreto stabilisce le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori. </p>
<p>Per quanto attiene invece, i beni del demanio marittimo in concessione, in conformità con quanto stabilito dall&#8217;articolo 1, commi 682 e 683 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per le aree e le relative pertinenze oggetto di riacquisizione già disposta o comunque avviata o da avviare, ovvero di procedimenti di nuova assegnazione, gli operatori proseguono l&#8217;attività nel rispetto degli obblighi inerenti al rapporto concessorio già in atto. </p>
<p>Per informazioni e assistenza contattaci alla mail RISPARMIOLECITO@NETWORKFISCALE. COM</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/il-decreto-rilancio-e-le-misure-di-sostegno-per-il-settore-turistico/">Il decreto rilancio e le misure di sostegno per il settore turistico</a> was first posted on Giugno 3, 2020 at 4:37 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PROROGA DEI VERSAMENTI AL 16 SETTEMBRE</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/proroga-dei-versamenti-al-16-settembre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Federica Taberlet]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2020 15:17:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro e Diritto]]></category>
		<category><![CDATA[bozza decreto rilancio]]></category>
		<category><![CDATA[contributi]]></category>
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		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[versamenti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/lavoro-e-diritto/proroga-dei-versamenti-al-16-settembre/</guid>

					<description><![CDATA[La bozza del decreto rilancio prevede la proroga dei versamenti, ma non per tutti!!!<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/proroga-dei-versamenti-al-16-settembre/">PROROGA DEI VERSAMENTI AL 16 SETTEMBRE</a> was first posted on Maggio 18, 2020 at 5:17 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L’Articolo 131 della bozza del “decreto rilancio” prevede lo slittamento dei termini di versamento al prossimo 16 settembre 2020, ma solamente in presenza delle condizioni già dettate in precedenza dagli articoli 61 e 62 del Decreto “Cura Italia” e dall’articolo 18 del Decreto “liquidità”. </p>
<p>L’Articolo 131 della bozza del “decreto rilancio” prevede lo slittamento dei termini di versamento al prossimo 16 settembre 2020, ma solamente in presenza delle condizioni già dettate in precedenza dagli articoli 61 e 62 del Decreto “Cura Italia” e dall’articolo 18 del Decreto “liquidità”. </p>
<p>L’Articolo 131 della bozza del “decreto rilancio” prevede lo slittamento dei termini di versamento al prossimo 16 settembre 2020, ma solamente in presenza delle condizioni già dettate in precedenza dagli articoli 61 e 62 del Decreto “Cura Italia” e dall’articolo 18 del Decreto “liquidità”. </p>
<p>L’Articolo 131 della bozza del “decreto rilancio” prevede lo slittamento dei termini di versamento al prossimo 16 settembre 2020, ma solamente in presenza delle condizioni già dettate in precedenza dagli articoli 61 e 62 del Decreto “Cura Italia” e dall’articolo 18 del Decreto “liquidità”. 
</p>
<p>Dal momento in cui il decreto rilancio non è stato ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale, possiamo illustrarvi ciò che è descritto nella bozza, rimanendo speranzosi che venga presto pubblicato dato l’avvicinarsi delle scadenze. </p>
<p>L’articolo 131 si compone di tre commi: il primo dispone che i versamenti sospesi a norma dell’articolo 18, commi da 1 a 6, D. L. 23/2020 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, entro il prossimo 16 settembre 2020, in un’unica soluzione o in cinque rate mensili di pari importo senza alcun rimborso di eventuali importi già pagati. </p>
<p>Al fine di potersi avvalere della proroga è necessario eseguire il “test del fatturato”, verificando che per i mesi di marzo ed aprile 2020 il decremento del fatturato e dei corrispettivi sia almeno pari al 33% (o al 50% per le imprese ed i lavoratori autonomi con ricavi o compensi superiori ai 50milioni nel 2019). </p>
<p>Il secondo comma proroga al 16 settembre il termine del versamento, in autoliquidazione, delle ritenute di cui agli articoli 25 e 25-bis D. P. R. 600/1973 per le quali i soggetti interessati (lavoratori autonomi e agenti) hanno richiesto la non applicazione nel periodo tra il 17 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020. In origine il termine di versamento era stato stabilito al 30 giugno 2020, mentre la norma in esame lo differisce al 16 settembre. </p>
<p>Anche con riferimento a tale proroga non cambiano i presupposti per avvalersi della sospensione, infatti i ricavi e i compensi non devono essere superiori ad euro 400. 000 nel periodo d’imposta 2019 e deve presentarsi assenza di compensi per lavoro dipendente e assimilato nel mese precedente. </p>
<p>Il terzo comma, infine, si riferisce ai soggetti di cui agli articoli 61 e 62, ossia rispettivamente alle imprese operanti nei settori maggiormente colpiti dall’emergenza e alle imprese e professionisti con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel 2019. </p>
<p>Anche per tali soggetti non muta l’ambito oggettivo del differimento (ritenute, Iva e contributi) scadenti nel periodo dal 2 marzo al 30 aprile per i soggetti di cui all’articolo 61 D. L. 18/2020 (ed Iva del mese di marzo), mentre per le “piccole” imprese di cui all’articolo 62 il differimento riguarda il periodo temporale compreso tra l’8 ed il 31 marzo 2020. </p>
<p>Per informazioni e assistenza contattaci alla mail RISPARMIOLECITO@NETWORKFISCALE. COM</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/proroga-dei-versamenti-al-16-settembre/">PROROGA DEI VERSAMENTI AL 16 SETTEMBRE</a> was first posted on Maggio 18, 2020 at 5:17 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ASSEGNO SOCIALE: DI COSA SI TRATTA E COME FARE DOMANDA</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/assegno-sociale-di-cosa-si-tratta-e-come-fare-domanda/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Federica Taberlet]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2020 06:22:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro e Diritto]]></category>
		<category><![CDATA[assegno sociale]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[inps]]></category>
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					<description><![CDATA[Dai requisiti necessari per poter fare domanda all'importo erogato<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/assegno-sociale-di-cosa-si-tratta-e-come-fare-domanda/">ASSEGNO SOCIALE: DI COSA SI TRATTA E COME FARE DOMANDA</a> was first posted on Aprile 1, 2020 at 8:22 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;assegno sociale è una prestazione economica, erogata a domanda, dedicata ai cittadini italiani e stranieri in condizioni economiche disagiate e con redditi inferiori alle soglie previste annualmente dalla legge.  Dal 1° gennaio 1996, l&#8217;assegno sociale ha sostituito la pensione sociale. </p>
<p>L&#8217;assegno sociale è una prestazione economica, erogata a domanda, dedicata ai cittadini italiani e stranieri in condizioni economiche disagiate e con redditi inferiori alle soglie previste annualmente dalla legge.  Dal 1° gennaio 1996, l&#8217;assegno sociale ha sostituito la pensione sociale. 
</p>
<p>L&#8217;assegno sociale è rivolto ai cittadini italiani, agli stranieri comunitari iscritti all&#8217;anagrafe del comune di residenza e ai cittadini extracomunitari/rifugiati/titolari di protezione sussidiaria con permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. I beneficiari devono percepire un reddito al di sotto delle soglie stabilite annualmente dalla legge. </p>
<p>DECORRENZA E DURATA: Il pagamento dell&#8217;assegno inizia dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.  Inoltre, il beneficio ha carattere provvisorio e la verifica del possesso dei requisiti reddituali e di effettiva residenza avviene annualmente.  </p>
<p>QUANTO SPETTA: L’importo dell’assegno per il 2020 è pari a 459,83 euro per 13 mensilità. Il limite di reddito è pari a 5. 977,79 euro annui e 11. 955,58 euro, se il soggetto è coniugato. </p>
<p>Hanno diritto all&#8217;assegno in misura intera i soggetti non coniugati che non possiedono alcun reddito e i soggetti coniugati che hanno un reddito familiare inferiore al totale annuo dell&#8217;assegno. </p>
<p>Hanno diritto all&#8217;assegno in misura ridotta i soggetti non coniugati che hanno un reddito inferiore all&#8217;importo annuo dell&#8217;assegno e i soggetti coniugati che hanno un reddito familiare compreso tra l&#8217;ammontare annuo dell&#8217;assegno e il doppio dell&#8217;importo annuo dell&#8217;assegno. </p>
<p>L&#8217;assegno non è soggetto alle trattenute IRPEF. </p>
<p>DECADENZA: L&#8217;assegno viene sospeso se il titolare soggiorna all&#8217;estero per più di 30 giorni. Dopo un anno dalla sospensione, la prestazione è revocata. L&#8217;assegno sociale è provvisorio e il possesso dei requisiti di reddito e di effettiva residenza sono verificati ogni anno. </p>
<p>Non è reversibile ai familiari superstiti e non può essere erogato all&#8217;estero. Se il soggiorno all&#8217;estero del titolare dura più di 30 giorni, l&#8217;assegno verrà sospeso. Dopo un anno dalla sospensione, la prestazione viene revocata. </p>
<p>REQUISITI: A decorrere dal 1° gennaio 2019, per ottenere l&#8217;assegno, tutti i cittadini italiani e stranieri devono soddisfare i seguenti requisiti:</p>
<p>    67 anni di età;<br />
    stato di bisogno economico;<br />
    cittadinanza italiana;<br />
    residenza effettiva, stabile e continuativa per almeno dieci anni nel territorio nazionale. </p>
<p>Inoltre, i cittadini stranieri comunitari devono essere iscritti all&#8217;anagrafe del comune di residenza e i cittadini extracomunitari devono essere titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. </p>
<p>Il diritto alla prestazione è accertato in base al reddito personale per i cittadini non coniugati e in base al cumulo del reddito del coniuge per i cittadini coniugati. </p>
<p>Per l&#8217;attribuzione si considerano i seguenti redditi del coniuge e del richiedente:</p>
<p>    i redditi assoggettabili all&#8217;IRPEF, al netto dell&#8217;imposizione fiscale e contributiva;<br />
    i redditi esenti da imposta;<br />
    i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d&#8217;imposta (vincite derivanti dalla sorte, da giochi di abilità, da concorsi a premi, corrisposte dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche e private);<br />
    i redditi soggetti a imposta sostitutiva come interessi postali e bancari, interessi dei CCT e di ogni altro titolo di stato, interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, emessi da banche e Società per Azioni, ecc. ;<br />
    i redditi di terreni e fabbricati;<br />
    le pensioni di guerra;<br />
    le rendite vitalizie erogate dall&#8217;INAIL;<br />
    le pensioni dirette erogate da Stati esteri;<br />
    le pensioni e gli assegni erogati agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordi;<br />
    gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. </p>
<p>Ai fini dell&#8217;attribuzione non si computano:</p>
<p>    i trattamenti di fine rapporto e le anticipazioni sui trattamenti stessi;<br />
    il reddito della casa di abitazione;<br />
    le competenze arretrate soggette a tassazione separata;<br />
    le indennità di accompagnamento per invalidi civili, ciechi civili e le indennità di comunicazione per i sordi;<br />
    l&#8217;assegno vitalizio erogato agli ex combattenti della guerra 1915-1918;<br />
    gli arretrati di lavoro dipendente prestato all&#8217;estero.  </p>
<p>DOMANDA: La domanda deve essere presentata online all&#8217;INPS attraverso il servizio dedicato, al cui interno è possibile scaricare il manuale contenente le istruzioni fondamentali per la compilazione. </p>
<p>In alternativa, si può fare la domanda tramite il contact center o mediante enti di patronato e intermediari dell&#8217;Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi. </p>
<p> </p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/assegno-sociale-di-cosa-si-tratta-e-come-fare-domanda/">ASSEGNO SOCIALE: DI COSA SI TRATTA E COME FARE DOMANDA</a> was first posted on Aprile 1, 2020 at 8:22 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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